| 
| Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 20 gennaio 2006 |  | Misure   per  l'incentivazione  di  un'offerta  di  interrompibilita' volontaria della domanda di gas naturale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  l'art.  28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che, in caso di crisi nel mercato dell'energia o   di   gravi   rischi  per  la  sicurezza  della  collettivita',  o dell'integrita'  delle  apparecchiature e degli impianti del sistema, il  Ministro  delle  attivita' produttive puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 12 dicembre  2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per  fronteggiare  la  mancanza  di  copertura  del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;
 Visto   il   rapporto   finale  della  commissione  di  verifica  e segnalazione  del sistema del gas naturale, istituito con decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle  attivita'  produttive 7 luglio 2005, nel quale viene segnalata la  necessita'  di  incrementare  l'interrompibilita' delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti;
 Vista  la  deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, e' stato istituito  un  fondo  presso  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico ai fini della promozione dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale;
 Considerato che il comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza, istituito  con decreto ministeriale 26 settembre 2001, nella riunione del  17 gennaio  2006 ha ratificato l'avvio delle fasi 2 e 3 previste dalla  procedura  di  emergenza  di cui al decreto del Ministro delle attivita'  produttive 12 dicembre 2005, segnalando la opportunita' di attivare ulteriori misure di contenimento della domanda;
 Considerata l'attuale situazione di emergenza del sistema nazionale del  gas  naturale,  in  conseguenza del perdurante periodo di freddo invernale,  del  maggiore  consumo di gas del settore termoelettrico, dovuto anche al forte aumento delle esportazioni di energia elettrica in  relazione  alla  competitivita'  della borsa italiana rispetto al mercato  europeo, alle riduzioni delle forniture di gas dalla Russia, nonche'  alla  parziale  attuazione  delle  misure di cui alla fase 1 della   procedura   di   emergenza   sopra   citata,   relative  alla massimizzazione delle importazioni;
 Considerate  le  risultanze  della riunione del comitato tecnico di emergenza  e  monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale del 19 gennaio  2006  ed  il  parere  favorevole  espresso  dallo  stesso comitato sullo schema del presente provvedimento;
 Ritenuto  necessario  prevedere,  tenuto  conto della necessita' di incrementare  la sicurezza e l'affidabilita' del sistema gas, nonche' la sua efficienza, opportuni meccanismi di incentivo per l'offerta di ulteriori forniture interrompibili;
 Ritenuto  necessario  intervenire con urgenza allo scopo di rendere disponibili  tali  risorse fin dal corrente ciclo termico invernale e che   pertanto   sussistono   i  presupposti  per  l'adozione  di  un provvedimento ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164, istituendo un sistema di interrompibilita' tecnica,  su  base  volontaria  e  basato  su  principi  di  mercato, demandandone  la  applicazione  a  provvedimenti  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce  in via urgente e transitoria l'istituzione  di  un  meccanismo  di  incentivi per l'offerta di una interrompibilita'    aggiuntiva    rispetto    a   quella   derivante dall'attivazione dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui  alla  fase  2  della procedura di emergenza climatica, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2005.
 2.  Le  modalita'  di  attuazione,  nonche'  le sanzioni in caso di mancata  attivazione dell'interrompibilita' assegnata, sono stabilite con  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, adottata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2.
 |  |  |  | Art. 2. Criteri generali relativi alla procedura
 
 1.  In base alle risultanze della runione del comitato di emergenza e  monitoraggio  del  sistema  del  gas naturale del 19 gennaio 2006, considerati  gli  scenari predisposti dalle imprese di trasporto e di stoccaggio  e  dell'indice  di  copertura  di  cui  alla procedura di emergenza  climatica  approvata  con decreto ministeriale 12 dicembre 2005,  e  tenuto  conto  della  domanda  di gas effettiva del settore industriale,  l'entita'  e  i  periodi  di  copertura  della  domanda potenzialmente  non  soddisfacibile con adeguato margine di sicurezza dal  sistema  del  gas  naturale per il residuo periodo invernale, da assegnare  al  servizio di interrompibilita' tecnica remunerata, sono cosi' determinati:
 a) periodo  complessivo  di  possibile  attivazione dell'offerta: 30 gennaio - 24 marzo;
 b) durata  dell'attivazione:  fino a tre periodi di cinque giorni feriali all'interno del periodo complessivo di attivazione;
 c) interrompibilita'  totale  da  assegnare durante il periodo di cinque giorni: fino a 20 milioni di Smc/g;
 d) caratteristiche  dei lotti: lotto con durata di cinque giorni, avente  un  valore  di  prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g.
 2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas stabilisce una procedura  per  l'assegnazione dei lotti di interrompibilita', di cui al  comma 1, fino all'ammontare complessivo, anche in forma congiunta a  piu'  soggetti, sia per quanto riguarda la durata che il valore di prelievo,  in  base  a  criteri  di  pubblicita',  trasparenza  e non discriminazione,  promovendo  la  concorrenza  e  la pluralita' degli assegnatari.  Gli  oneri  relativi graveranno sul fondo istituito con deliberazione 29 dicembre 2005 n. 297/05 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 3.  L'applicazione della procedura e' affidata all'impresa maggiore di trasporto.
 4.  I  lotti  di interrompibilita' di cui al comma 1 possono essere assegnati  anche  ai clienti finali rientranti nell'elenco di clienti con  contratto  di  fornitura interrompibile di cui alla fase 2 della procedura   di  emergenza  climatica,  come  risultante  dal  sistema informativo  dell'impresa maggiore di trasporto, per volumi o periodi aggiuntivi  rispetto ai volumi e ai periodi relativi alla stessa fase 2  purche'  tali  clienti finali abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti dall'attivazione della stessa fase 2.
 5. L'assegnazione del servizio di interrompibilita' e' riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle  reti  di distribuzione, purche' essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva della  avvenuta  internazione  o  riduzione  dei  prelievi in caso di attivazione da parte del rispettivo fornitore.
 6.  I  clienti  finali  che  partecipano  alla procedura dichiarano all'atto  della  richiesta  che i loro prelievi giornalieri effettivi attuali  e nel periodo equivalente dello scorso anno termico sono non inferiori   alla   offerta  di  prelievo  giornaliero  interrompibile presentata.
 7.  L'impresa  maggiore  di  trasporto  comunica al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i   risultati   della   procedura   di   assegnazione  e  l'ammontare complessivo,  ai  fini dell'approvazione da parte del Ministero delle attivita'  produttive,  sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.
 8.  Il  servizio  di  interrompibilitadi  cui  al  comma  1  non e' cedibile.
 9.  Con  successivo  provvedimento  del  Ministero  delle attivita' produttive,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, sono  determinate  le  eventuali  compensazioni  a favore dei clienti finali  rientranti nella lista dei clienti con contratto di fornitura interrompibile,  di cui al comma 5, nei casi in cui il loro fornitore abbia,  tramite  l'interruzione  delle  loro  forniture,  ridotto  il ricorso all'erogazione dello stoccaggio strategico.
 10. L'assegnatario dei lotti di interrompibilita' di cui al comma 1 rimane responsabile di tutte le conseguenze dirette e indirette anche nei confronti dei soggetti terzi derivanti dalla propria interruzione delle  forniture  di gas e deve dichiarare all'atto dell'offerta che, in  nessun caso, l'interruzione potra' comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente, agli impianti produttivi.
 11.  L'attivazione dell'interrompibilita' di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' stabilite nella procedura di emergenza climatica approvata con il decreto ministeriale del 12 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 
 1.  Ai  soggetti  assegnatari  dei  lotti  di  interrompibilita' si applicano  le  disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  di cui all'art.  3  del  decreto  ministeriale  12 dicembre  2005  citato in premessa.
 2.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.
 Roma, 20 gennaio 2006
 Il Ministro: Scajola
 |  |  |  |  |