Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 20 gennaio 2006 |
Misure per l'incentivazione di un'offerta di interrompibilita' volontaria della domanda di gas naturale. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che, in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', o dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministro delle attivita' produttive puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli; Visto il rapporto finale della commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale, istituito con decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive 7 luglio 2005, nel quale viene segnalata la necessita' di incrementare l'interrompibilita' delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti; Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, e' stato istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della promozione dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale; Considerato che il comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza, istituito con decreto ministeriale 26 settembre 2001, nella riunione del 17 gennaio 2006 ha ratificato l'avvio delle fasi 2 e 3 previste dalla procedura di emergenza di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005, segnalando la opportunita' di attivare ulteriori misure di contenimento della domanda; Considerata l'attuale situazione di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, in conseguenza del perdurante periodo di freddo invernale, del maggiore consumo di gas del settore termoelettrico, dovuto anche al forte aumento delle esportazioni di energia elettrica in relazione alla competitivita' della borsa italiana rispetto al mercato europeo, alle riduzioni delle forniture di gas dalla Russia, nonche' alla parziale attuazione delle misure di cui alla fase 1 della procedura di emergenza sopra citata, relative alla massimizzazione delle importazioni; Considerate le risultanze della riunione del comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale del 19 gennaio 2006 ed il parere favorevole espresso dallo stesso comitato sullo schema del presente provvedimento; Ritenuto necessario prevedere, tenuto conto della necessita' di incrementare la sicurezza e l'affidabilita' del sistema gas, nonche' la sua efficienza, opportuni meccanismi di incentivo per l'offerta di ulteriori forniture interrompibili; Ritenuto necessario intervenire con urgenza allo scopo di rendere disponibili tali risorse fin dal corrente ciclo termico invernale e che pertanto sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, istituendo un sistema di interrompibilita' tecnica, su base volontaria e basato su principi di mercato, demandandone la applicazione a provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce in via urgente e transitoria l'istituzione di un meccanismo di incentivi per l'offerta di una interrompibilita' aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2005. 2. Le modalita' di attuazione, nonche' le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilita' assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adottata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2. |
| Art. 2. Criteri generali relativi alla procedura
1. In base alle risultanze della runione del comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale del 19 gennaio 2006, considerati gli scenari predisposti dalle imprese di trasporto e di stoccaggio e dell'indice di copertura di cui alla procedura di emergenza climatica approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2005, e tenuto conto della domanda di gas effettiva del settore industriale, l'entita' e i periodi di copertura della domanda potenzialmente non soddisfacibile con adeguato margine di sicurezza dal sistema del gas naturale per il residuo periodo invernale, da assegnare al servizio di interrompibilita' tecnica remunerata, sono cosi' determinati: a) periodo complessivo di possibile attivazione dell'offerta: 30 gennaio - 24 marzo; b) durata dell'attivazione: fino a tre periodi di cinque giorni feriali all'interno del periodo complessivo di attivazione; c) interrompibilita' totale da assegnare durante il periodo di cinque giorni: fino a 20 milioni di Smc/g; d) caratteristiche dei lotti: lotto con durata di cinque giorni, avente un valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce una procedura per l'assegnazione dei lotti di interrompibilita', di cui al comma 1, fino all'ammontare complessivo, anche in forma congiunta a piu' soggetti, sia per quanto riguarda la durata che il valore di prelievo, in base a criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, promovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari. Gli oneri relativi graveranno sul fondo istituito con deliberazione 29 dicembre 2005 n. 297/05 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 3. L'applicazione della procedura e' affidata all'impresa maggiore di trasporto. 4. I lotti di interrompibilita' di cui al comma 1 possono essere assegnati anche ai clienti finali rientranti nell'elenco di clienti con contratto di fornitura interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come risultante dal sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per volumi o periodi aggiuntivi rispetto ai volumi e ai periodi relativi alla stessa fase 2 purche' tali clienti finali abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti dall'attivazione della stessa fase 2. 5. L'assegnazione del servizio di interrompibilita' e' riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purche' essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva della avvenuta internazione o riduzione dei prelievi in caso di attivazione da parte del rispettivo fornitore. 6. I clienti finali che partecipano alla procedura dichiarano all'atto della richiesta che i loro prelievi giornalieri effettivi attuali e nel periodo equivalente dello scorso anno termico sono non inferiori alla offerta di prelievo giornaliero interrompibile presentata. 7. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i risultati della procedura di assegnazione e l'ammontare complessivo, ai fini dell'approvazione da parte del Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari. 8. Il servizio di interrompibilitadi cui al comma 1 non e' cedibile. 9. Con successivo provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinate le eventuali compensazioni a favore dei clienti finali rientranti nella lista dei clienti con contratto di fornitura interrompibile, di cui al comma 5, nei casi in cui il loro fornitore abbia, tramite l'interruzione delle loro forniture, ridotto il ricorso all'erogazione dello stoccaggio strategico. 10. L'assegnatario dei lotti di interrompibilita' di cui al comma 1 rimane responsabile di tutte le conseguenze dirette e indirette anche nei confronti dei soggetti terzi derivanti dalla propria interruzione delle forniture di gas e deve dichiarare all'atto dell'offerta che, in nessun caso, l'interruzione potra' comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente, agli impianti produttivi. 11. L'attivazione dell'interrompibilita' di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' stabilite nella procedura di emergenza climatica approvata con il decreto ministeriale del 12 dicembre 2005. |
| Art. 3. Disposizioni finali
1. Ai soggetti assegnatari dei lotti di interrompibilita' si applicano le disposizioni in materia di responsabilita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 2005 citato in premessa. 2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione. Roma, 20 gennaio 2006 Il Ministro: Scajola |
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