IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3; Visti gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000; Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22 dicembre 2005 relativamente alla fissazione di tac e quote nonche' alle misure tecniche di conservazione per il Mediterraneo riferite, tra l'altro, alla deroga per l'esercizio delle pesche tradizionali per la campagna 2006; Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto; Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico in merito all'attivita' di pesca del bianchetto e del rossetto; Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2006; Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta:
Art. 1. 1. Per l'anno 2006 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta), e' consentita nei giorni feriali, alle unita' allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 6 febbraio sino al 6 aprile 2006, nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marini di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 23 gennaio sino al 23 marzo e dal 13 febbraio sino al 13 aprile 2006. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 2006
Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |