| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
 Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;
 Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche concernente   il  rilascio  delle  licenze  di  pesca  per  la  pesca marittima;
 Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della  pesca  del  novellame  da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;
 Visti  gli  articoli 3  e  6  del  regolamento  (UE) n. 1626/94 del Consiglio  del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;
 Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel  corso  della  riunione  del  22 dicembre 2005 relativamente alla fissazione   di   tac   e  quote  nonche'  alle  misure  tecniche  di conservazione  per il Mediterraneo riferite, tra l'altro, alla deroga per l'esercizio delle pesche tradizionali per la campagna 2006;
 Tenuto  conto  dei  risultati  conseguiti  nel  corso  delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;
 Tenuto  conto  del  favorevole e condizionato parere scientifico in merito all'attivita' di pesca del bianchetto e del rossetto;
 Considerato  che  non  sono  emersi  elementi  tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2006;
 Visto  il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per l'anno 2006 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta), e' consentita nei giorni  feriali,  alle  unita'  allo  scopo autorizzate, per sessanta giorni  consecutivi a decorrere dal 6 febbraio sino al 6 aprile 2006, nelle  acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei  compartimenti  marini  di  Manfredonia  e dello Ionio (Taranto e Crotone)  ove  il  periodo  di  pesca  decorre,  rispettivamente, dal 23 gennaio sino al 23 marzo e dal 13 febbraio sino al 13 aprile 2006.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 gennaio 2006
 
 Il Sottosegretario di Stato
 Scarpa Bonazza Buora
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