IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota-fax del presidente della Corte di appello di Catania in data 14 novembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo nelle giornate dell'8 e 9 novembre 2005, per la contemporanea assenza per malattia di tutto il personale amministrativo; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo nelle giornate dell'8 e 9 novembre 2005, per la contemporanea assenza per malattia di tutto il personale amministrativo, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 23 dicembre 2005 p. Il Ministro: Giuliano |