| IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Vista  la nota-fax del presidente della Corte di appello di Catania in   data   14 novembre   2005,   dalla   quale  risulta  il  mancato funzionamento  dell'ufficio  del  giudice  di  pace  di  Mineo  nelle giornate  dell'8  e 9 novembre 2005, per la contemporanea assenza per malattia di tutto il personale amministrativo;
 Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
 Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
 Decreta:
 
 In  conseguenza  del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di  pace  di  Mineo  nelle  giornate dell'8 e 9 novembre 2005, per la contemporanea   assenza   per   malattia   di   tutto   il  personale amministrativo,  i  termini  di  decadenza  per il compimento di atti presso  il  detto  ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei  giorni  sopra  indicati  o  nei  cinque  giorni successivi, sono prorogati  di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 23 dicembre 2005
 p. Il Ministro: Giuliano
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