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| Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE LIGURIA |  | DELIBERAZIONE 24 novembre 2005 |  | Rilascio  della  concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata «Fonte del Galletto», in comune di Rovegno, della ditta Bozzini Group S.r.l., in Genova. (Deliberazione n. 1451). |  | 
 |  |  |  | LA GIUNTA REGIONALE 
 Vista  la  legge  regionale  11  agosto  1977,  n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista   la   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  4861  del 16 ottobre  1975,  con  la  quale e' stata rilasciata alla ditta Ing. Carlo  Mazza  la  concessione  per  lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto» in comune di Rovegno (Genova), su una superficie di ha 102,95, per la durata di anni dieci;
 Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2457 del 22 giugno 1978, con la quale la predetta concessione di acqua minerale e' stata trasferita  ed intestata alla ditta Alta Val Trebbia S.p.A., con sede in Rovegno (Genova), s.s. n. 45 km 60;
 Vista   la   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  4493  del 17 settembre  1987,  con la quale alla ditta Alta Val Trebbia S.p.A., e'  stata  rilasciata  la proroga della concessione di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto», per un periodo di anni venti;
 Vista la deliberazione della giunta regionale n. 533 del 9 febbraio 1989,   con   la   quale  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione  al trasferimento   della   concessione  di  acqua  minerale  «Fonte  del Galletto»  dalla  ditta  Alta  Val Trebbia S.p.A. alla ditta Alta Val Trebbia S.r.l., con sede in Genova (Genova), corso Sardegna, 269/R;
 Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1793 del 23 maggio 1997,   con   la  quale  e'  stata  pronunciata  la  decadenza  della concessione   mineraria   per   lo  sfruttamento  di  acqua  minerale denominata «Fonte del Galletto» in comune di Rovegno (Genova);
 Considerato  che  in  data  2 giugno  2000, sono state acquisite, a norma  dell'art.  22  della  legge  regionale n. 33/1977 e successive modificazioni  ed integrazioni, le pertinenze minerarie al patrimonio indisponibile   della   regione,  costituite  dalle  opere  di  presa comprensive  delle  vasche  di  raccolta  delle acque captate e dalla condotta  di  adduzione  dall'opera  di  presa  fino  al  piazzale di servizio   del   fabbricato  da  utilizzarsi  per  l'imbottigliamento dell'acqua medesima;
 Considerato,  inoltre,  che  con  il  verbale  di  acquisizione del 2 giugno  2000,  si e' convenuto che le chiavi della porta d'ingresso dell'opera    di   presa   fossero   consegnate   ai   rappresentanti dell'amministrazione  comunale  di  Rovegno, presenti in sito, per le incombenze di carattere igienico-sanitario, per la manutenzione della fonte  e  della relativa opera di captazione, in quanto dall'opera di presa della concessione si dipartono due condotte di adduzione di cui una  facente parte della concessione mineraria in argomento e l'altra a   servizio  del  comune  di  Rovegno  per  l'alimentazione  di  una fontanella,  posta  in  localita'  Pian  della  Taverna,  di utilizzo pubblico;
 Vista  l'istanza  8 giugno  2005,  pervenuta  alla regione Liguria, servizio attivita' estrattive in data 22 giugno 2005, con la quale la ditta  Bozzini  Group  S.r.l.,  con  sede  in  Genova  (Genova),  via Gropallo,  4/3,  ha richiesto il rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto» in   comune  di  Rovegno  (Genova),  con  le  medesime  delimitazioni riportate  nella  documentazione  allegata  alla citata deliberazione della giunta regionale n. 4861 del 16 ottobre 1975;
 Vista  la nota protocollo n. 100533/2651 del 30 giugno 2005, con la quale e' stato dato avvio al procedimento istruttorio della richiesta di che trattasi, con invio al comune di Rovegno di copia dell'istanza per  la  relativa  affissione  all'albo  pretorio per quindici giorni consecutivi  e  che  avverso  la  medesima  non  e'  stata presentata opposizione alcuna;
 Vista  la  nota protocollo n. 2814 del 14 luglio 2005, con la quale e'  stata  richiesta  al  Dipartimento  consiglio  regionale, ufficio bollettino   ufficiale,   la   pubblicazione   di   apposito   avviso dell'istanza presentata nel B.U.R.L.;
 Vista  la nota protocollo n. 110001/3011 del 21 luglio 2005, con la quale  sono  state  richieste  le  osservazioni, previste dalla legge regionale  n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, sia al comune di Rovegno, sia alla Camera di commercio di Genova;
 Considerato  che  in  data 3 agosto 2005 e' stato dato avviso della istanza presentata, sul B.U.R.L., parte IV, pag. 1.393;
 Vista  la  nota  protocollo  n. 115632/75 del 5 agosto 2005, con la quale  sono  state  richieste  le  osservazioni  previste dalla legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Comunita' montana Alta Val Trebbia;
 Considerato  che con nota protocollo n. 3062 del 17 agosto 2005, il comune  di  Rovegno  ha  comunicato il proprio nulla-osta al rilascio della concessione mineraria;
 Considerato  che  con  nota prot. n. 1550 del 14 settembre 2005, la Comunita'  montana Alta Vai Trebbia ha espresso il proprio nulla-osta al rilascio della concessione mineraria;
 Acquisita  la documentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  252/1998,  dalla  quale risulta l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;
 Vista  la  documentazione  prodotta  a corredo della sopra indicata istanza, a norma dell'art. 16 della citata legge regionale n. 33/1977 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed in particolare il programma  generale  di  sfruttamento  minerario  dal  quale  risulta l'impegno finanziario programmato;
 Visto   il   verbale   di   delimitazione  dell'area  richiesta  in concessione,  con allegata la documentazione di rito, redatto in data 3 novembre   2005  dal  funzionario  della  regione  Liguria  che  ha effettuato gli accertamenti in sito;
 Ritenuto  che  sussistano, nei confronti della ditta richiedente, i requisiti   di   capacita'   tecnico-economica   in   relazione  alla possibilita'  di  sfruttamento  dell'acqua  minerale in argomento, in quanto  la  ditta medesima oltre ad essere proprietaria dell'immobile sito in localita' Piano della Taverna del comune di Rovegno (Genova), da utilizzarsi in seguito per l'imbottigliamento dell'acqua minerale, e'  proprietaria  di  terreni industriali e boschivi ed ha presentato documentazione comprovante accesso a prestiti bancari;
 Visto  l'esito dell'accertamento effettuato in data 18 ottobre 2005 da dipendente regionale appositamente incaricato, dal quale emerge un giudizio favorevole al rilascio della concessione;
 Ritenuto,  pertanto,  di  accogliere  la  richiesta inoltrata dalla ditta Bozzini Group S.r.l.;
 Su  proposta  dell'assessore  allo  sviluppo  economico, industria, commercio,   commercio  equo  e  solidale,  artigianato,  tutela  dei consumatori: Renzo Guccinelli;
 Delibera:
 
 1.  Di  rilasciare,  ai  sensi  della  legge regionale n. 33/1977 e successive  modificazioni  ed  integrazioni, alla ditta Bozzini Group S.r.l.   (codice  fiscale  03771960105),  con  sede  in  Genova,  via Gropallo,  4/3,  la  concessione  mineraria per sfruttamento di acqua minerale  denominata  «Fonte  del Galletto» sita in comune di Rovegno (Genova), per venti anni dalla data della presente deliberazione.
 2.  L'area  della  concessione  mineraria  in argomento, che ha una superficie  di  ha  102,95,  entro  la  quale la ditta concessionaria potra'  eseguire  lavori  di  coltivazione relativi allo sfruttamento minerario  e'  descritta  nel verbale di delimitazione indicato nelle premesse ed e' segnata con linea rossa continua sui piani topografici in  scala 1:5000; il verbale e i piani topografici sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
 3. La predetta ditta e' tenuta a:
 a) corrispondere  alla  regione  Liguria,  a decorrere dalla data della  presente  deliberazione,  il  canone  annuo anticipato di Euro 526,33,  pari  al diritto proporzionale annuo, stabilito dall'art. 12 della  legge  regionale 9 luglio 1984, n. 37, cosi' come adeguato con deliberazione  della  giunta  regionale  n.  175 del 25 gennaio 2005, nonche'  la  relativa  tassa  sulle concessioni regionali pari a Euro 1.666,09;
 b) eseguire  il  programma  generale  di  sfruttamento  minerario comprensivo  degli  interventi  in  esso indicati, in particolare per quanto attiene la ristrutturazione e razionalizzazione delle opere di presa e condotta di adduzione;
 c) informare,    ogni    quattro   mesi,   la   regione   Liguria dell'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
 d)  eseguire,  ogni  sei  mesi, alla presenza di dipendenti della regione Liguria, la misura della portata delle sorgenti interessate;
 e) procedere    alla   effettuazione   delle   analisi   fisiche, chimico-fisiche   e   batteriologiche  sui  campioni  prelevati  alla presenza  di dipendenti della regione Liguria, con tempi e modalita', ai sensi delle normative vigenti;
 f) attenersi  alle  disposizioni  ed  alle  prescrizioni che, nel corso  dell'esercizio della concessione, venissero comunque impartite dalla  regione Liguria per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua   minerale   ed   il   rispetto   delle   norme   di  carattere igienico-sanitarie;
 g) comunicare  i  dati statistici e le informazioni che venissero richieste  ed a fornire ai funzionari della regione Liguria, all'uopo incaricati, i mezzi necessari per visitare i lavori;
 h) far  pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di   consegna   della   presente   deliberazione,  copia  autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri inimobiliari;
 i) garantire la fornitura di una quantita' di acqua in misura non inferiore  a  litri  10  al minuto, mediante la esistente condotta di adduzione  a servizio del comune di Rovegno per l'alimentazione della fontana pubblica sita in localita' Pian della Taverna;
 l) notificare  il  presente  provvedimento,  entro  trenta giorni dalla  data  di  consegna,  ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria.
 4.   Con   successivo   atto   amministrativo   verra'  determinato l'eventuale  corrispettivo  relativo  alle  pertinenze  acquisite  al patrimonio  indisponibile  della  regione,  costituite dalle opere di presa  comprensive  delle  vasche  di  raccolta delle acque captate e dalla condotta di adduzione.
 5.  Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso giurisdizionale  al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso  amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.
 Genova, 24 novembre 2005
 Il segretario: Martinero
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