Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 luglio 2005
Piano previsionale degli impegni assicurativi della Societa' per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.a.) per il 2006. (Deliberazione n. 114/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha trasformato l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in societa' per azioni, con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero;
Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del richiamato decreto-legge n. 269/2003, gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore (plafond rotativo) e superiore a ventiquattro mesi (plafond annuale);
Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, puo' essere riservata all'attivita' indicata nello stesso art. 11-quinquies, comma 2, ed in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, che prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla SACE;
Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2006, elaborato dalla SACE sulla base dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonche' delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:

Anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2006, dei limiti globali degli impegni, assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003, assumibili nel 2006 stesso, e' indicato in 5.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla SACE, richiamato nelle premesse.
E' altresi' indicata, per l'anno finanziario 2006, nel 30 per cento di ciascuno dei due predetti limiti, la quota massima delle garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Roma, 29 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 14
 
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