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| Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 gennaio 2006 |  | Modalita'  per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal  mercato  di  carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre 2005, n. 202, convertito nella legge  30 novembre  2005,  n.  244,  relativo a misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria ed in particolare l'art. 5;
 Considerata   la   necessita'   di   intervenire  urgentemente  per realizzare gli aiuti alimentari previsti;
 Considerata  la necessita' di assicurare il rimborso della carne di pollame invenduta da destinare ad aiuti alimentari e che, a tal fine, occorre   fissare   le   modalita'  di  acquisto  da  parte  di  AGEA conformemente   alla   normativa  comunitaria  in  materia  di  aiuti alimentari;
 Vista  la  nota  del  Ministero  degli affari esteri, n. 3632 del 4 gennaio  2006,  con  la  quale  vengono fornite indicazioni dei Paesi interessati a ricevere gli aiuti alimentari in argomento;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  L'AGEA  e'  autorizzata  ad  acquistare attraverso procedura di aggiudicazione  carne  di  pollame, da destinare ad aiuti alimentari, delle  tipologie  di prodotto ed ai relativi prezzi massimi, espressi in Euro/kg, riportati all'allegato 1 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  quantitativo  totale di prodotto oggetto della misura e' di 17.000 tonnellate e la dotazione finanziaria destinata all'operazione di acquisto e' pari a 20 milioni di euro.
 2. Le operazioni di acquisto cessano nel momento in cui uno dei due limiti di cui al comma precedente viene raggiunto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Gli interessati possono presentare la richiesta di conferimento sulla  base  del  modello  di  domanda  predisposto  da  AGEA, per un quantitativo   minimo  di  prodotto  pari  a  0,5  tonnellate  ed  un quantitativo massimo non superiore a 2.000 tonnellate complessive.
 2.  Sono considerate valide solamente le offerte di prodotto, con i relativi  prezzi  pari  o inferiori a quelli riportati in allegato I, presentate  da  una  persona fisica o giuridica che abbia operato nel settore  dell'allevamento  e della lavorazione del pollame da carne o da  riproduzione da almeno 12 mesi precedenti l'entrata in vigore del presente  decreto  e  che e' iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio per tale attivita'.
 |  |  |  | Art. 4. 1. I conferimenti devono riguardare prodotti di origine comunitaria ottenuti  a  partire  dal  20 agosto  2005  ed ogni conferente potra' presentare massimo due domande ad AGEA.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  L'AGEA  predispone  le  procedure  di  attuazione  del presente decreto,  fissando  la  data  di  inizio  e  di termine ai fini della ricevibilita' delle domande.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 gennaio 2006
 Il Ministro: Alemanno
 |  |  |  | Allegato 1 
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 Carcasse e tagli carni       |Euro/kg fresco|Euro/kg congelato ===================================================================== a) Polli Golden e/o livornesi       |     2,40     |      2,10 b) Galletti tipo Vallespluga (Busti)|     2,40     |      2,10 c) Polli (busti)                    |     1,40     |      1,20 d) Quarti posteriori di pollo       |     1,40     |      1,20 e) Ali di pollo                     |     1,00     |      0,80 f) Fusi di tacchino                 |     1,00     |      0,80 g) Cosce di tacchino                |     1,10     |      0,90 h) Ali di tacchino                  |     1,00     |      0,80 i) Tacchino (busti)                 |     1,30     |      1,10 j) Faraone e anatre                 |     2,40     |      2,10
 
 PAESI DI DESTINAZIONE
 
 Russia e tutti i paesi della ex Russia.
 Croazia.
 Kenia.
 Etiopia.
 Somalia.
 Tanzania.
 Senegal.
 Ghana.
 Sudan.
 Repubblica Democratica del Congo.
 Angola.
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