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| Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n. 19 |  | Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 Visto   il   decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  per l'attuazione  della  direttiva  98/30/CE  recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;
 Visto   il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  per l'attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla promozione dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
 Vista   la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  13 ottobre  2003,  che  istituisce un sistema per lo scambio  di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella Comunita', ed in particolare l'articolo 29;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive in data 12 dicembre  2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per  far  fronte  alla  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas naturale,  in  caso di eventi climatici sfavorevoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005;
 Considerato  che  le  condizioni  climatiche eccezionalmente fredde degli  ultimi  mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa,  determinando uno straordinario incremento della domanda di gas naturale ed una riduzione delle importazioni dall'estero;
 Considerato  che,  al  fine  di  salvaguardare la continuita' delle forniture di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie e alle imprese,  sono state adottate misure di emergenza per la salvaguardia delle  condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale;
 Considerato  che le misure di emergenza finora attivate, tra cui la massimizzazione  delle  importazioni  e della produzione nazionale di gas  naturale, l'interruzione delle forniture a particolari classi di clienti  finali,  la  sostituzione nei casi previsti dell'uso del gas naturale  con altri combustibili, risultano insufficienti a garantire l'affidabilita' e la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale nel corso dei prossimi mesi;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare immediate e piu' incisive disposizioni per fare fronte all'emergenza, al  fine  di  garantire,  per un periodo strettamente transitorio, la sicurezza  di  funzionamento  del  sistema  del  gas naturale e delle forniture,  riducendo la quota dell'offerta nazionale di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;
 Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di controllare   e   contenere   le  emissioni  di  sostanze  inquinanti nell'atmosfera;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1. Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento
 delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile
 
 1.  Al  fine  di  ridurre  il  consumo  di gas naturale nel settore termoelettrico  e  di  garantire  la  sicurezza  delle forniture alle famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio, per  il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto   dei  limiti  di  emissioni  in  atmosfera  previsti  dalla normativa  vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile,   qualora   tali  impianti  non  siano  attualmente  in esercizio   a  motivo  di  specifiche  prescrizioni  contenute  nelle relative autorizzazioni ministeriali.
 2.  Il  titolare  di  ciascun  impianto  di  cui  al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  i  quali  possono  impartire, con provvedimento  adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
 3.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e con il Ministro della salute, puo' essere  autorizzata  in  via  di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo  2006,  dall'obbligo  di  osservanza  dei  valori  limite di emissioni   fissati  nei  provvedimenti  di  autorizzazione  e  nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con  potenza  termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile  senza  zolfo  o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di  garantire  la  continuita'  di  esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che  dovranno  essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti,  anche  in relazione alle complessive condizioni ambientali del  territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle  attivita'  produttive  ed  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela  del  territorio  sono  impartite  eventuali  prescrizioni  di esercizio  e  tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile  senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
 4.  Allo  scopo  di  assicurare  efficacia alle misure di riduzione della  domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche' di   consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  internazionali derivanti  dal  Protocollo  di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica  da fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento  degli  impianti  di  generazione di energia elettrica alimentati  ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,   cosi'   come  definiti  dall'articolo  2  del  decreto legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi  1  e  3,  nel  rispetto  dei  vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli  alle  unita'  essenziali  per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
 5.  La  societa'  TERNA  S.p.A. predispone altresi' un programma di massimizzazione   dell'utilizzo  degli  impianti  di  generazione  di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive, al   Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas.  Quest'ultima definisce  per  gli  stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza  del  sistema  del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.
 6.   Il   Ministro   delle  attivita'  produttive  puo',  ai  sensi dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  31 gennaio  2001, n. 22, autorizzare  la  riduzione  dell'ammontare  complessivo  delle scorte obbligatorie   di   prodotti   petroliferi  di  categoria  III  (olio combustibile),  anche  per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.
 7.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio individua,  entro  dodici  mesi  a  decorrere  dal 31 marzo 2006, gli interventi  sul  piano  ambientale  idonei  a  compensare il maggiore livello  di  inquinamento  atmosferico  eventualmente  registrato per effetto  delle  disposizioni  del  presente  decreto.  L'onere  delle compensazioni  ambientali non puo' superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.
 |  |  |  | Art. 2. Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico
 
 1.   Per   il   contenimento   dei   consumi  di  gas  del  settore termoelettrico  possono  essere  istituiti  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi   addizionali   a  carico  dei  produttori  di  energia elettrica,  a  valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia  elettrica  che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.
 2.   I   corrispettivi   sono   versati  sul  fondo  istituito  con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre   2005,   n.   297/05,  per  essere  utilizzati  ai  fini dell'incentivazione  dell'offerta  di interrompibilita' della domanda aggiuntiva  rispetto  alla interrompibilita' di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attivita'  produttive  in  data  12 dicembre  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.
 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
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