Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 10 gennaio 2006, n. 17
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5964):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 4
luglio 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 luglio 2005, con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 2005 ed
il 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il
30 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3672):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 dicembre 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10°, 11ª, 12ª, 14ª e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 6 e 14 dicembre 2005.
Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 
ACCORDO DI SEDE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (successivamente denominata "l'Autorita'") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 173 del 23 gennaio 2002 che istituisce l'Autorita'; CONSIDERANDO che la decisione adottata a Bruxelles il 13 dicembre 2003 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo ha fissato la sede dell'Autorita' a Parma; CONSIDERANDO che l'articolo 46 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.173/2002 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile all'Autorita', e che l'articolo 43 del detto regolamento precisa che al personale della Autorita' si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli del citato Protocollo nonche' ad altri aspetti; CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia sara' disciplinato dal presente Accordo e dalie intese amministrative riguardanti la messa a disposizione degli edifici, locali e terreni, situati in Parma; INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e eli funzionamento delle strutture della Autorita' in Italia, Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
SEDE I. L'Italia mettera' a disposizione gli edifici, i locali e i terreni che saranno individuati, a seguito di successivi negoziati, in intese supplementari con le competenti Autorita' italiane. 2. Per "sede" si intendono: a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Autorita' ed indicati come tali nell'allegato 1 al presente Accordo; le modifiche saranno comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici saranno messe a disposizione in caso di necessita'; b) gli "edifici, locali e terreni" che la Autorita' utilizzera' temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Autorita' occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Autorita' provvedera' ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.
ARTICOLO 2
PERSONALITA' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica dell'Autorita' come prevista all'articolo 46 del Regolamento n.178/2002 ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Autorita' sara' rappresentata dal Direttore esecutivo.
ARTICOLO 3
SOSTEGNO GENERALE 1. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti necessari ad aiutare l'Autorita' ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconoscera' e converra' che per il buon funzionamento dell'Autorita' sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, l'Autorita' manterra' stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adopereranno per quanto possibile a fornire alla Autorita', su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. b) I suddetti servizi saranno forniti all'Autorita' a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adoperera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenza o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. 5. a) L'Italia si adoperera' per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorita' garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee. L'Italia realizzera' tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole Europee. Il reclutamento del relativo personale avverra' attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili. Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvedera' per la costittizione delle sezioni e delle classi. b) L'Italia e l'Autorita' stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).
ARTICOLO 4
COMUNICAZIONI 1. La Autorita' sara' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Autorita' nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adottera' in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Autorita' o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Autorita', in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore. 3. L'Autorita' godra' per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Ifalia a qualsiasi altro governo incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi etc. 4. L'Autorita' sara' autorizzata, per le sue funzioni ufficiali, ad usare le ferrovie dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane.
ARTICOLO 5
RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Autorita' sul territorio italiano, di atti o omissioni della Autorita' o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, questa avra' diritto di rivalsa nei confronti della Autorita'.
ARTICOLO 6
RESPONSA13ILITA PER DANNI O PREGIUDIZI. 1. La Autorita' sara' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa dell'Autorita' di scegliere il diritto applicabile ai contratti secondo l'art. 47 del Regolamento tale responsabilita' sara' in principio disciplinata dal diritto italiano. 2. La Autorita' dovra' tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. La Autorita' stipulera' un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.
ARTICOLO 7
PRIVILEGI ED IMMUNITA. 1. L'Italia applichera' alla Autorita' i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Ai tini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Autorita' e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Autorita'; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Autorita'; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Autorita'. 3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni gia' ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione europea o ad organismi gia' presenti in Italia.
ARTICOLO 8
IMMUNITA' DELL'AUTORITA' 1. La Autorita', i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorita' - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Autorita' saranno inviolabili. Le autorita' competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali se noli con esplicito consenso dei Direttore esecutivo dell'Autorita' ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumera' il consenso del Direttore esecutivo o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 3. La Autorita' non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari: i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto dell'Autorita' ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conrormita' al regolamento sul personale; iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorita'. 4. Il Direttore esecutivo della Autorita' si impegna a fare in modo che i locali della Autorita' non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. 5. L'Italia riconoscera' alla Autorita' il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Autorita' alle persone indicate nel presente Accordo.
ARTICOLO 9
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. La Autorita', i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, saranno, entro i limiti della loro attivita' ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Autorita' ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi nonche' per le importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti e/o importazioni di importo rilevante" si applichera' all'acquisto di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane alla Autorita'. 4. La Autorita' sara' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea; le autorita' italiane si impegneranno ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Autorita'. 5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. La Autorita' potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
ARTICOLO 10
VEICOLI DELLA AUTORITA' La Autorita' sara' esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati ualle attivita' ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Autorita' sara' parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 11
PERSONALE DELLA AUTORITA' 1. Il personale della Autorita' sara' composto dalle seguenti categorie: a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' Europee - funzionari - agenti temporanei - agenti a contratto - agenti ausiliari b) personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc. il personale esterno con incarichi ad hoc di natura specialistica della Autorita' viene considerato "esperto incaricato dalla Autorita'". 2. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo al personale della Autorita' e agli esperti incaricati dalla Autorita' mireranno unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Autorita', e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari della Autorita' i) godranno dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; ii) saranno esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Autorita'; iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non saranno sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri; iv) godranno, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, riceveranno la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti. vi) potranno importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorita' e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in una serie speciale. vii) beneficeranno, per un periodo di due anni ad iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorita' nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorita', qualunque sia l'ultimo, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il loro insediamento, di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia. viii) potranno esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Autorita', senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4. L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata (la un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorita' o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Autorita', comunque, si impegnera' a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. 5. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai paragrafi precedenti, al Direttore esecutivo della Autorita' e ai membri del suo gruppo aventi funzioni direttive, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunita', agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. 6. Oltre i privilegi e le immunita' suddette i membri del personale, che non sono residenti permanenti in Italia al momento della loro assunzione in servizio presso l'Autorita' ed i funzionari assunti dall'Autorita' prima del trasferimento a Parma, potranno acquistare un autoveicolo in esenzione da diritti e tasse per il periodo della loro residenza in Italia; l'autoveicolo e' registrato in una serie speciale.
ARTICOLO 12
SICUREZZA SOCIALE 1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, a) i funzionari e gli agenti temporanei e gli agenti a contratto saranno iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea; b) gli agenti ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine; c) gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea verranno iscritti al regime italiano, e saranno pagati dalla Autorita' i contributi previsti dalla normativa in vigore. 2. Salvo quanto previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Autorita' sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorita', o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sara' tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Autorita', o a suo nome.
ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Ogni qualvolta un membro dei personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Autorita' ne informera' le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno la Autorita' comunichera' alle autorita' italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dei coniugi e dei familiari a foro carico. 2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascera' ai funzionari dell'Autorita', ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, ed agli esperti nazionali distaccati, una speciale carta d'identita' che attesti che il titolare di tale carta d'identita' speciale e' un funzionario dell'Autorita' o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario che godano di privilegi ed immunita'. 3. Il Consiglio d'amministrazione della Autorita' avra' il diritto e il dovere di privare dell'immunita' il Direttore esecutivo della Autorita' o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Autorita', qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Autorita'. 4. La Autorita' si impegnera' a cooperare con le competenti autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accordo. 5. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato. 6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Autorita', nonche' tutte le persone invitate dalla Autorita' a partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane assumeranno tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nei territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Verranno loro concessi gratuitamente e con la massima rapidita' visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.
ARTICOLO 14
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura saranno di competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
ARTICOLO 15
ENTRATA IN VIGORE. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni. Fatto a Parma il 27 aprile 2004, in dite originali nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti eguale ente fede. In caso di controversie relative all'interpretazione del presente Accordo, prevarra' il testo in lingua italiana.

Per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
----> Vedere Allegati da pag. 17 a pag. 21 della G.U. <----

Dichiarazione di impegno circa l'immediata
disponibilita' della sede operativa provvisoria
dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare

Il sottoscritto Elvio Ubaldi, nella sua qualita' di sindaco del Comune di Parma premesso: - che la Citta' di Parma e' stata individuata dall'Unione Europea come sede definitiva dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); che la sede di rappresentanza dell'EFSA sara' collocata nel Palazzo Ducale di Parma, di proprieta' del Comune di Parma, attualmente occupato dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; - che il Comune di Parma ha prontamente attivato, per i profili di sua competenza, le procedure finalizzate alla realizzazione della sede operativa definitiva dell'EFSA, che sorgera' nelle immediate vicinanze del Palazzo Ducale; - che si rende necessario porre subito a disposizione dell'EFSA una adeguata sede provvisoria, in modo da consentire l'immediato trasferimento a Parma degli uffici dell'Autorita'; - che, a seguito di colloqui con i soggetti interessati e di accurati sopralluoghi, e' stato individuato dall'EFSA, come idonea sede operativa provvisoria, un nuovissimo complesso immobiliare ad uso uffici situato in Parma, viale Mentana; - che il complesso immobiliare in data 23.06.2004 e' stato acquisito da parte dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale di Parma, ad eccezione di una piccola porzione che resta di proprieta' privata; - che l'Azienda U.S.L. e il privato proprietario della porzione residua, hanno concordato con 1'EFSA le condizioni tecniche ed economiche per la messa a disposizione del complesso immobiliare, in tempi brevissimi, previa effettuazione dei lavori di adattamento che saranno ritenuti necessari per l'immediato trasferimento degli uffici; - che il Comune di Parma intende adoperarsi per favorire la messa a disposizione dell'EFSA dell' intero complesso immobiliare nel piu' breve tempo possibile; - che, a tal fine, l'azienda di servizi del Comune di Parma denominata AMPS s.p.a. prendera' in locazione la parte del complesso immobiliare di proprieta' privata mettendola a disposizione dell'EFSA alle condizioni concordate. Tutto cio' premesso, il sottoscritto, nella sua qualita' di Sindaco del Comune di Parma,
si impegna
nei confronti del Governo italiano e dell'EFSA - ad adoperarsi affinche' la propria Azienda di servizi AMPS s.p.a. e l'Azienda U.S.L. di Parma trasferiscano all'EFSA il complesso immobiliare in questione alle condizioni concordate e senza ulteriori oneri per l'Autorita'; - ad adoperarsi affinche' il complesso immobiliare rimanga a disposizione dell'EFSA fino alla completa realizzazione della sede definitiva e comunque per tutto il tempo che sara' ritenuto necessario dalla stessa EFSA;
garantisce
al Governo italiano ed all'EFSA che il complesso immobiliare e' libero da qualsiasi vincolo di fatto o di diritto e che la stessa EFSA sara' tenuta indenne da qualsiasi azione che possa restringerne la piena disponibilita'.
Il Sindaco (Elvio Ubak)
Parma, 24.06.2004
Prot. n. 83074 I/6/2.9.9

----> Vedere Allegati da pag. 25 a pag. 29 della G.U. <----
 
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