| 
| Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 gennaio 2006, n. 17 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  Sede  tra  la  Repubblica italiana  e  l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma  il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  Sede  tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per  la  sicurezza  alimentare,  fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato  Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 15  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 gennaio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5964):
 
 Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 4
 luglio 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 28 luglio 2005, con pareri delle commissioni
 I, II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per
 le questioni regionali.
 Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 2005 ed
 il 10 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il 21 novembre 2005 e approvato il
 30 novembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3672):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 5 dicembre 2005, con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  5ª,  6ª,  7ª,  8ª,  9ª,  10°,  11ª,  12ª,  14ª  e
 Parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 6 e 14 dicembre 2005.
 Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 |  |  |  | ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA
 ALIMENTARE
 
 LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e L'AUTORITA'  EUROPEA  PER  LA  SICUREZZA  ALIMENTARE (successivamente denominata "l'Autorita'") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 173 del 23 gennaio 2002 che istituisce l'Autorita'; CONSIDERANDO  che  la  decisione  adottata a Bruxelles il 13 dicembre 2003  dai  rappresentanti dei Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo ha fissato la sede dell'Autorita' a Parma; CONSIDERANDO che l'articolo 46 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.173/2002 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e  le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile all'Autorita', e  che  l'articolo  43 del detto regolamento precisa che al personale della Autorita' si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari  e  agli  altri  agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario  prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli del citato Protocollo nonche' ad altri aspetti; CONSIDERANDO  che  il  sostegno  dell'Italia  sara'  disciplinato dal presente Accordo e dalie intese amministrative riguardanti la messa a disposizione degli edifici, locali e terreni, situati in Parma; INTENZIONATE  a  prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori  condizioni  giuridiche  e  materiali  di insediamento e eli funzionamento delle strutture della Autorita' in Italia, Hanno convenuto quanto segue:
 ARTICOLO 1
 SEDE I. L'Italia mettera' a disposizione gli edifici, i locali e i terreni che saranno individuati, a seguito di successivi negoziati, in intese supplementari con le competenti Autorita' italiane. 2. Per "sede" si intendono: a)  gli  "edifici,  locali  e  terreni" utilizzati dalla Autorita' ed indicati  come tali nell'allegato 1 al presente Accordo; le modifiche saranno  comunicate  mediante  scambio  di  lettere  tra le autorita' designate  dalle  parti  contraenti;  le  planimetrie  degli  edifici saranno messe a disposizione in caso di necessita'; b)  gli  "edifici,  locali  e  terreni"  che la Autorita' utilizzera' temporaneamente   per   proprie  attivita'  ufficiali;  in  tal  caso l'applicazione  del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Autorita' occupa detti edifici, locali e  terreni. In ciascuna di tali evenienze la Autorita' provvedera' ad avvertire  le  autorita'  competenti, per quanto possibile con almeno una  settimana  di  anticipo  e  secondo una procedura da concordare, indicando  l'indirizzo  esatto  del  luogo  ove  si  svolgeranno tali attivita'.
 ARTICOLO 2
 PERSONALITA' GIURIDICA 1.  L'Italia  riconosce la personalita' giuridica dell'Autorita' come prevista   all'articolo   46   del   Regolamento  n.178/2002  ed,  in particolare, la sua capacita' giuridica di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) di stare in giudizio. 2.   Per   le  finalita'  del  presente  Accordo,  l'Autorita'  sara' rappresentata dal Direttore esecutivo.
 ARTICOLO 3
 SOSTEGNO GENERALE 1.  L'Italia  adottera'  tutti  i  provvedimenti necessari ad aiutare l'Autorita'  ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2.  L'Italia  riconoscera'  e converra' che per il buon funzionamento dell'Autorita' sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti  e  servizi  di  sostegno.  Per  agevolare  l'applicazione a livello  locale  del  presente Accordo, l'Autorita' manterra' stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a)  Le  competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adopereranno  per  quanto  possibile a fornire alla Autorita', su sua richiesta,  tutti  i  servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono,   i  collegamenti  per  trasmissione  dati,  il  telegrafo, trasporti  locali,  le  canalizzazioni,  la  raccolta  rifiuti  e  la protezione anti-incendio. b)  I  suddetti  servizi  saranno  forniti all'Autorita' a condizioni eguali  a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4.  L'Italia si adoperera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano  una  protezione  adeguata  alle  aree  circostanti  gli edifici  indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenza o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. 5. a)  L'Italia  si  adoperera'  per  fornire  una  adeguata  istruzione scolastica  materna,  primaria  e  secondaria  ai figli del personale dell'Autorita'  garantendo  un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee. L'Italia   realizzera'   tale   impegno  attraverso  una  istituzione scolastica,  statale  o  paritaria, associata al sistema delle Scuole Europee. Il  reclutamento del relativo personale avverra' attraverso nomine in deroga  anche  facendo  ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili. Analogamente  in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvedera' per la costittizione delle sezioni e delle classi. b)  L'Italia  e  l'Autorita' stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).
 ARTICOLO 4
 COMUNICAZIONI 1.  La  Autorita'  sara'  autorizzata  ad  impiantare  ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adottera' tutti i provvedimenti  idonei  ad  agevolare  la  Autorita'  nell'impianto  e nell'utilizzazione    di    tali    sistemi   di   telecomunicazione, conformemente  alle  leggi  e ai regolamenti italiani, e adottera' in particolare  provvedimenti  che  permettano  la  concessione in tempo utile  delle  autorizzazioni  necessarie  ad  impiantare e utilizzare antenne  fisse  e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2.  Nessuna  comunicazione  ufficiale  indirizzata alla Autorita' o a qualsiasi  membro  del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Autorita', in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di  trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo  o  essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare  le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti,  le  immagini  fisse,  i  film e le registrazioni visive e sonore. 3.   L'Autorita'  godra'  per  le  sue  comunicazioni  ufficiali  del trattamento   non   meno   favorevole  di  quello  che  e'  accordato dall'Ifalia   a   qualsiasi   altro   governo   incluse  le  missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi etc. 4.  L'Autorita'  sara' autorizzata, per le sue funzioni ufficiali, ad usare  le  ferrovie  dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non  superiori  a  quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane.
 ARTICOLO 5
 RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE La  responsabilita'  giuridica  internazionale dell'Italia non potra' essere  chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Autorita' sul  territorio  italiano,  di  atti o omissioni della Autorita' o di suoi  rappresentanti,  che  agiscono  o  si  astengono dall'agire nei limiti  delle  proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilita'  dell'Italia,  questa  avra'  diritto  di rivalsa nei confronti della Autorita'.
 ARTICOLO 6
 RESPONSA13ILITA PER DANNI O PREGIUDIZI. 1.  La  Autorita'  sara'  responsabile  di tutti i danni o pregiudizi provocati  dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa dell'Autorita' di scegliere il diritto applicabile ai  contratti  secondo l'art. 47 del Regolamento tale responsabilita' sara' in principio disciplinata dal diritto italiano. 2.  La  Autorita' dovra' tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. La Autorita' stipulera' un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.
 ARTICOLO 7
 PRIVILEGI ED IMMUNITA. 1.  L'Italia  applichera'  alla  Autorita' i privilegi e le immunita' previsti  nel  Protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2.  Ai  tini  dell'applicazione  del Protocollo sui privilegi e sulle immunita'  delle  Comunita' europee alle relazioni tra la Autorita' e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: -  tutti  i  riferimenti  alle  Comunita'  europee  vanno  letti come riferimenti alla Autorita'; -  tutti  i  riferimenti  ai  funzionari  e  agli  altri agenti delle Comunita'  europee  vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Autorita'; -  fatta  eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio   e  alla  Commissione  vanno  letti  come  riferimenti  al "Consiglio d'amministrazione" della Autorita'. 3.  Altri  specifici  o  individuali  privilegi  non disciplinati dal presente   Accordo   saranno  oggetto  di  accordi  supplementari  da negoziare   alle   condizioni   gia'   ottenute   o   applicate  alle organizzazioni  internazionali o istituzioni dell'Unione europea o ad organismi gia' presenti in Italia.
 ARTICOLO 8
 IMMUNITA' DELL'AUTORITA' 1.  La  Autorita',  i  suoi  beni,  i  suoi averi ed i suoi archivi - ovunque  situati  e destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorita'  -  saranno  immuni da qualsiasi forma di procedimento legale  e  non  possono  essere  oggetto  di  alcun  provvedimento di coercizione  amministrativa  o  giudiziaria,  eccettuato  il  caso di sospensione  dell'immunita'  ai  sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2.  I  locali  e  gli  edifici  utilizzati  dalla  Autorita'  saranno inviolabili.  Le  autorita'  competenti  italiane  non entreranno nei locali  per  svolgere  attivita'  ufficiali  se  noli  con  esplicito consenso  dei  Direttore  esecutivo dell'Autorita' ed alle condizioni con  lui  concordate.  In  caso  di  incendio  o  altra situazione di emergenza   che  richieda  un  immediato  intervento  protettivo,  si presumera'   il   consenso   del   Direttore   esecutivo  o  del  suo rappresentante  per  entrare  nei  locali,  qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 3. La Autorita' non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari: i)  in  relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti  da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e'  utilizzato  per  conto  dell'Autorita' ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; ii)   in  relazione  a  contratti,  diversi  da  quelli  conclusi  in conrormita' al regolamento sul personale; iii)   in  relazione  ad  una  domanda  riconvenzionale  direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorita'. 4.  Il  Direttore esecutivo della Autorita' si impegna a fare in modo che  i  locali della Autorita' non vengano utilizzati come rifugio da persone   intenzionate   a   sottrarsi  ad  un  arresto  o  ad  altri provvedimenti  di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione   italiana   o   sono   ricercati  dall'Italia  ai  fini dell'estradizione in un altro Paese. 5.  L'Italia  riconoscera'  alla  Autorita'  il  diritto di convocare riunioni  nella  propria  sede  e,  in  cooperazione con le autorita' italiane interessate in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai  locali  e  ai  terreni  utilizzati  dalla  Autorita' alle persone indicate nel presente Accordo.
 ARTICOLO 9
 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1.  La  Autorita', i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque  siano  tenuti, saranno, entro i limiti della loro attivita' ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2.  Per  quanto  attiene  all'imposta  sul  valore  aggiunto (IVA) la Autorita'  ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi nonche' per  le  importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attivita'  ufficiali  e  l'esercizio  delle sue funzioni. Ai fini del presente  Accordo l'espressione "acquisti e/o importazioni di importo rilevante"   si  applichera'  all'acquisto  di  beni  e  servizi  e/o importazioni  di  beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione   nazionale  per  le  organizzazioni  internazionali  in Italia. 3.  Le  esenzioni  di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte  e  tasse  che  costituiscono  il  corrispettivo  per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane alla Autorita'. 4. La Autorita' sara' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o   restrizione,   sui  beni  di  ogni  tipo  importati  o  esportati nell'esercizio  delle  proprie  attivita' ufficiali. I beni importati verranno  sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti  che  ne  derivano  ai  sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione   Europea;  le  autorita'  italiane  si  impegneranno  ad effettuare  i  controlli  con  tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Autorita'. 5.  I  beni  importati  in  esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni,  conformemente  al presente Accordo, non potranno essere ceduti  a  terzi  a  titolo  oneroso  o  gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte,  diritti  e  contributi.  Qualora  dette  imposte, diritti e contributi  vengano  fissati  in  funzione  del valore dei beni, essi verranno  calcolati  su  tale  valore  al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6.  La  Autorita' potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta  o  contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
 ARTICOLO 10
 VEICOLI DELLA AUTORITA' La  Autorita'  sara' esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonche'  da  ogni  divieto  o restrizione all'importazione di veicoli destinati   ualle  attivita'  ufficiali"  e  dei  relativi  pezzi  di ricambio. La Autorita' sara' parimenti esente dalla tassa di possesso sui   veicoli,  che  verranno  immatricolati  in  serie  speciale.  I carburanti  e  lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati  o  importati  in  esenzione  dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.
 ARTICOLO 11
 PERSONALE DELLA AUTORITA' 1.  Il  personale  della  Autorita'  sara'  composto  dalle  seguenti categorie: a)  personale  statutario  soggetto  allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' Europee - funzionari - agenti temporanei - agenti a contratto - agenti ausiliari b) personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc. il  personale  esterno  con  incarichi ad hoc di natura specialistica della   Autorita'   viene   considerato   "esperto  incaricato  dalla Autorita'". 2.  I  privilegi  e  le  immunita'  concessi  dal presente Accordo al personale  della  Autorita' e agli esperti incaricati dalla Autorita' mireranno  unicamente  a  garantire  il  funzionamento senza ostacoli della Autorita', e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3.  Senza  modificare  le  disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo  sui  privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, si  conviene  specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari della Autorita' i)  godranno  dell'immunita'  di  giurisdizione  per gli atti da loro compiuti  nell'esercizio  delle  funzioni ufficiali, comprese le loro parole  e  i  loro  scritti  e  continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; ii)  saranno  esenti  da  imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Autorita'; iii)  essi,  i  loro  coniugi e i familiari a loro carico non saranno sottoposti  alle  disposizioni  che  limitano  l'immigrazione  e alle formalita' di registrazione degli stranieri; iv)  godranno,  per  quanto  riguarda  la disciplina dei cambi, delle agevolazioni  riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; v)  essi,  i loro coniugi e i familiari a loro carico, riceveranno la stessa  assistenza  al  rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi  internazionale;  la  clausola  non  si  applica  ai  cittadini italiani o residenti permanenti. vi)  potranno  importare  in  franchigia  doganale  e senza divieti e restrizioni  -  dal  paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un  anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorita' e per un  massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali,  compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in una serie speciale. vii)   beneficeranno,   per  un  periodo  di  due  anni  ad  iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorita' nella sua sede permanente o  dalla  loro  assunzione  da  parte  dell'Autorita',  qualunque sia l'ultimo,  dell'esenzione  dall'IVA  su  acquisti e/o importazioni di mobilia   ed   altri   effetti   personali,  necessari  per  il  loro insediamento,   di   importo  superiore  al  limite  stabilito  dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia. viii)   potranno   esportare,   nell'anno  successivo  alla  data  di cessazione  delle  loro  funzioni  dalla  Autorita',  senza divieti e restrizioni,  la  propria  mobilia  e  i  propri  effetti  personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4.  L'immunita'  dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile  intentata  (la  un  terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorita' o circolante   per   suo   conto,   ne'  in  caso  di  infrazione  alla regolamentazione   della  circolazione  automobilistica,  nautica  ed aerea.   La   Autorita',   comunque,   si   impegnera'   a  stipulare un'assicurazione  a  copertura  di  ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. 5.  Oltre  ai  privilegi  e  alle  immunita'  definite  ai  paragrafi precedenti,  al  Direttore  esecutivo della Autorita' e ai membri del suo  gruppo aventi funzioni direttive, ai loro coniugi e ai familiari a  loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunita', agevolazioni e  facilitazioni  accordate  dal  Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. 6.  Oltre i privilegi e le immunita' suddette i membri del personale, che  non  sono  residenti  permanenti in Italia al momento della loro assunzione  in  servizio  presso  l'Autorita' ed i funzionari assunti dall'Autorita'  prima  del trasferimento a Parma, potranno acquistare un  autoveicolo  in esenzione da diritti e tasse per il periodo della loro  residenza  in  Italia; l'autoveicolo e' registrato in una serie speciale.
 ARTICOLO 12
 SICUREZZA SOCIALE 1.  A  copertura  dei  rischi  di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, a)  i  funzionari  e  gli  agenti temporanei e gli agenti a contratto saranno iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea; b)  gli  agenti ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine; c)  gli  agenti  ausiliari  non  iscritti  ad  un regime obbligatorio dell'Unione  europea  verranno iscritti al regime italiano, e saranno pagati  dalla  Autorita'  i  contributi  previsti  dalla normativa in vigore. 2.  Salvo  quanto  previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Autorita'  sara'  esente  dai  contributi  obbligatori  di  sicurezza sociale  e  assicurazione  malattia  dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorita', o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sara' tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi  ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Autorita', o a suo nome.
 ARTICOLO 13
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1.  Ogni  qualvolta un membro dei personale prende servizio o termina le   proprie  funzioni,  la  Autorita'  ne  informera'  le  autorita' italiane.  Almeno  una  volta all'anno la Autorita' comunichera' alle autorita'  italiane  l'elenco  del  personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dei coniugi e dei familiari a foro carico. 2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il   Ministero   degli   Affari   Esteri   rilascera'  ai  funzionari dell'Autorita', ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, ed agli esperti  nazionali  distaccati,  una  speciale  carta d'identita' che attesti  che  il  titolare  di  tale carta d'identita' speciale e' un funzionario  dell'Autorita'  o  il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario che godano di privilegi ed immunita'. 3.  Il Consiglio d'amministrazione della Autorita' avra' il diritto e il  dovere  di  privare  dell'immunita'  il Direttore esecutivo della Autorita' o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Autorita',  qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della  giustizia  e  la  sua  rimozione non pregiudichi gli interessi della Autorita'. 4. La Autorita' si impegnera' a cooperare con le competenti autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi  ai  privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accordo. 5.  Fatti  salvi  i  privilegi  e  le  immunita'  concesse in base al presente  Accordo,  tutti  coloro  che godranno di detti privilegi ed immunita'  avranno  l'obbligo  di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti  in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato. 6.  Per  quanto riguarda gli esperti in missione presso la Autorita', nonche'  tutte le persone invitate dalla Autorita' a partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane assumeranno tutte le  iniziative  necessarie  ad  agevolarne  l'ingresso nei territorio italiano,   il  soggiorno  e  la  partenza.  Verranno  loro  concessi gratuitamente  e  con la massima rapidita' visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.
 ARTICOLO 14
 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte  le controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno  oggetto  di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura saranno di competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
 ARTICOLO 15
 ENTRATA IN VIGORE. Il  presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda delle due  notifiche  con  cui  le  Parti  Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto  espletamento  delle  formalita'  richieste dai rispettivi ordinamenti interni. Fatto  a  Parma  il  27  aprile  2004, in dite originali nelle lingue italiana,  francese  ed  inglese,  tutti  i testi facenti eguale ente fede.  In  caso  di  controversie  relative  all'interpretazione  del presente Accordo, prevarra' il testo in lingua italiana.
 
 Per l'Autorità Europea               per la Sicurezza Alimentare
 ---->   Vedere Allegati da pag. 17 a pag. 21 della G.U.  <----
 
 Dichiarazione di impegno circa l'immediata
 disponibilita' della sede operativa provvisoria
 dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare
 
 Il  sottoscritto  Elvio  Ubaldi,  nella  sua  qualita' di sindaco del Comune di Parma premesso: -  che  la  Citta'  di Parma e' stata individuata dall'Unione Europea come   sede   definitiva  dell'Autorita'  Europea  per  la  Sicurezza Alimentare (EFSA); che  la  sede di rappresentanza dell'EFSA sara' collocata nel Palazzo Ducale  di  Parma,  di  proprieta'  del  Comune di Parma, attualmente occupato dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; -  che  il  Comune di Parma ha prontamente attivato, per i profili di sua  competenza,  le  procedure  finalizzate alla realizzazione della sede  operativa  definitiva  dell'EFSA,  che sorgera' nelle immediate vicinanze del Palazzo Ducale; -  che  si rende necessario porre subito a disposizione dell'EFSA una adeguata   sede   provvisoria,  in  modo  da  consentire  l'immediato trasferimento a Parma degli uffici dell'Autorita'; - che, a seguito di colloqui con i soggetti interessati e di accurati sopralluoghi,  e'  stato  individuato  dall'EFSA,  come  idonea  sede operativa  provvisoria,  un  nuovissimo  complesso immobiliare ad uso uffici situato in Parma, viale Mentana; -  che il complesso immobiliare in data 23.06.2004 e' stato acquisito da  parte dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale di Parma, ad eccezione di una piccola porzione che resta di proprieta' privata; -  che  l'Azienda  U.S.L.  e  il  privato proprietario della porzione residua,  hanno  concordato  con  1'EFSA  le  condizioni  tecniche ed economiche  per la messa a disposizione del complesso immobiliare, in tempi  brevissimi, previa effettuazione dei lavori di adattamento che saranno   ritenuti  necessari  per  l'immediato  trasferimento  degli uffici; -  che  il Comune di Parma intende adoperarsi per favorire la messa a disposizione  dell'EFSA  dell'  intero complesso immobiliare nel piu' breve tempo possibile; -  che,  a  tal  fine,  l'azienda  di  servizi  del  Comune  di Parma denominata  AMPS s.p.a. prendera' in locazione la parte del complesso immobiliare di proprieta' privata mettendola a disposizione dell'EFSA alle condizioni concordate. Tutto  cio'  premesso, il sottoscritto, nella sua qualita' di Sindaco del Comune di Parma,
 si impegna
 nei confronti del Governo italiano e dell'EFSA - ad adoperarsi affinche' la propria Azienda di servizi AMPS s.p.a. e l'Azienda   U.S.L.  di  Parma  trasferiscano  all'EFSA  il  complesso immobiliare in questione alle condizioni concordate e senza ulteriori oneri per l'Autorita'; -   ad  adoperarsi  affinche'  il  complesso  immobiliare  rimanga  a disposizione  dell'EFSA  fino  alla completa realizzazione della sede definitiva   e  comunque  per  tutto  il  tempo  che  sara'  ritenuto necessario dalla stessa EFSA;
 garantisce
 al Governo italiano ed all'EFSA che  il complesso immobiliare e' libero da qualsiasi vincolo di fatto o  di  diritto e che la stessa EFSA sara' tenuta indenne da qualsiasi azione che possa restringerne la piena disponibilita'.
 Il Sindaco (Elvio Ubak)
 Parma, 24.06.2004
 Prot. n. 83074 I/6/2.9.9
 
 ---->   Vedere Allegati da pag. 25 a pag. 29 della G.U.  <----
 |  |  |  |  |