Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 16 gennaio 2006, n. 18 |
Riordino del Consiglio universitario nazionale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Composizione) 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da: a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; b) otto studenti di differenti facolta' eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo; c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle universita'; d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI); e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta'; f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle universita'. 2. La mancata elezione o designazione di uno o piu' membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo. 3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega. 4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, puo' partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi. 5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente. 6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte. 7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato. 8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica. 9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente. 10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalita' definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si puo' utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| Art. 2 Competenze
1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativamente alle seguenti materie: a) obiettivi della programmazione universitaria; b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; d) regolamenti didattici di ateneo; e) settori scientifico-disciplinari; f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997; g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi. 3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento. 4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo. Il parere e' reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita' approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformita' dal parere stesso. 5. In relazione a questioni di particolare complessita' o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale. 6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-7. (Omissi). 8.-9. (Abrogati). 10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria. 11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge. 12.-13. (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 15.-17. (Omissis). 18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 19. (Abrogato). 20. Ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' agli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e apparecchiature stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. 22. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo. 23.-24. (Omissis). 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri. 25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza. 29. (Omissis). 30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate. 31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 32. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 33.-45. (Abrogati). 46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni. 47. (Omissis). 48. (Abrogato). 49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'art. 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici. 51.-59. (Abrogati). 60. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 61. L'art. 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato. 62. (Omissis). 63. Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori. 64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'art. 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote. 65. (Abrogato). 66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni. 67.-79. (Abrogati). 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali. 80. (Abrogato). 81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale. 82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio l991, n. 21, sono abrogate. 83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni. 84. 85.-86. (Abrogati). 87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi deltart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale. 88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato. 89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta. 90. (Omissis). 91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata. 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' lisciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente: a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani; e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della RepubbIica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti. 97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. 98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali. 100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli indirizzo culturali e professionali. 101. In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata imitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo. 102.-107. (Abrogati). 108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di elezione. 109. NeI rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 sono regolate dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art. 10 del recreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo. 111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita' di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in universita' straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 32, e' abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto 113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti; b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria; c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti; d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio lello Stato; f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma; h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature. 116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita' didattiche, le universita' potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica. 118. (Omissis). 119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 5 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione di una universita' non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le universita' non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia esercitera' le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di cui al presente comma si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni. 122. L'Universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 125. I competenti organi dell'universita' degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'universita' istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali. 127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'Universita' di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e' rilasciato dall'Universita' di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta universita'. 128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'Universita' degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti normativi. 129. Al secondo comma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 130. (omissis). 131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo puo' prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni. 132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. 133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti. 134. Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare". 135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio. 136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli stituti di partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente. 137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme in attuazione. 138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
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| Art. 3. (Collegio di disciplina) 1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato "collegio", con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio e' composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, cosi' come i cinque membri supplenti, sono cosi' ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo e' attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l'elettorato attivo e' attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio e' presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'universita' interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione e' inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere. 3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie. 4. Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione. 5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio e' disciplinato dalla normativa vigente.
Nota all'art. 3: - L'art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), cosi' recita: «Art. 87. - Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1) la censura; 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno; 3) la revocazione; 4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.».
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| Art. 4. (Norme transitorie e finali) 1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). 2. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di meta' delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6. Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma e' arrotondato all'unita' superiore. 3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente. 4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge. |
| Art. 5. (Abrogazioni. Modifica all'articolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) 1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: "o direttore d'Istituto, preside di Facolta' o Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "o direttore di Istituzione universitaria".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3008):
Presentato dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca (Moratti) il 24 giugno 2004. Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 27 luglio 2004; il 28, 29 settembre 2004; il 19 ottobre 2004; il 3, 10, 17, 18 novembre 2004. Relazione scritta presentata il 3 dicembre 2004 (atto n. 3008-A relatore sen. Bevilacqua). Esaminato in aula il 4 maggio 2005 ed approvato il 10 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5835):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente il 24 maggio 2005; il 16, 29 giugno 2005; il 5 luglio 2005; il 15 settembre 2005. Esaminato in aula il 16 settembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 30 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3008-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 13 e 14 dicembre 2005. Esaminata in aula il 14, 20 dicembre 2005 ed approvato il 22 dicembre 2005.
Note all'art. 5: - Per l'art. 17 della legge n. 127 del 1997 si veda la nota all'art. 2. - L'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), pubbliata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274, il cui comma 9 e' allegato dalla presente legge, recava: «Art. 10. - Consiglio universitario nazionale». - Si riporta il testo all'art. 89 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283, come modificato dalla presente legge: «Art. 89. - Le punizioni, di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarita' di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore. La punizione di cui al n. 2) importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non puo' per 10 anni solari essere nominato rettore di Universita' o direttore di Istituzione universitaria. Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati. La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio. All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.».
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