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| Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 gennaio 2006 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Bolzano;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 15 novembre 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per il parametro arsenico la provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire  fino  al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato  nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.  31,  inferiore  al  valore  massimo  ammissibile  (VMA) di 50 &greco;mg/l.
 2.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o limitazioni temporali.
 3.   La   provincia   autonoma  deve  provvedere  ad  informare  la popolazione  interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di  deroga  di  cui  all'articolo 13 del decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' provinciale e'  tenuta,  in  relazione  alle  specifiche  situazioni  locali,  ad adottare  il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 2.  Tutti  i  valori  massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata   revisione   a   fronte   di  evidenze  scientifiche  piu' conservative.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni  degli  articoli  1  e  2, e' subordinato all'osservanza delle  disposizioni  di  cui  all'art.  13  del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La  provincia  autonoma di Bolzano entro il 30 giugno 2006 deve presentare  ai  Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei   piani   di  risanamento  previsti,  comprensiva  dei  controlli analitici  e  dei  risultati  degli  interventi  effettuati nell'anno precedente  ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono  trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 gennaio 2006
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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