Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 gennaio 2006
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Trento;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 20 ottobre 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. Per il parametro arsenico la provincia autonoma di Trento puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni (o parte di essi) di Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo, Pergine Valsugana, Roncegno, Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Trento.
2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga o sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
3. La provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.
 
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' provinciale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad ottenere il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La provincia autonoma di Trento entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
 
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
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