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| Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 10 gennaio 2006 |  | Autorizzazione   definitiva   del   prodotto   fitosanitario  «Raft», registrato al n. 10039. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione
 e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, notificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernenti l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23  giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichetta dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto del 25 maggio 1999, modificato successivamente con  decreti  di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e' stato   registrato  in  via  provvisoria  al  n.  10039  il  prodotto fitosanitario   denominato  «Raft»,  contenente  la  sostanza  attiva oxadiargyl,  a  norme  dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;
 Visto  il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva  oxadiargyl  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2003/23/CE  della Commissione del 25 marzo 2003;
 Vista  la  domanda  presentata  il  9 ottobre  2003  dall'impresa medesima,  diretta  ad ottenere la trasformazione della registrazione del prodotto fitosanitario sopracitato da provvisoria a definitiva;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso in data 14 settembre 2005 dalla   Commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto legislativo  17 marzo  1995,  n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto  di  cui  trattasi  fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva oxadiargyl);
 Vista  la nota dell'ufficio del 7 novembre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la  nota pervenuta il 29 dicembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 
 E'  confermata  fino  al  30 settembre  2013 la registrazione del prodotto  fitosanitario  denominato  RAFT, registrato al n. 10039 con decreto del 25 maggio 1999, modificato successivamente con decreti di cui  l'ultimo  in  data  23 giugno  2005,  a norme dell'impresa Bayer Cropscience  S.r.l.  con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.
 Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento dell'impresa  Agriformula  S.r.l.  in Paganica (L'Aquila); importo in confezioni  pronte  per  l'impiego  dello  stabilimento  dell'impresa estera Bayer Cropscience France Villefranche - Francia.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Lo  smaltimento  delle  scorte  del prodotto fitosanitario di cui trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 gennaio 2006
 Il capo Dipartimento: Marabelli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 54 a pag. 55  <----
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