| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
 Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio  2005,  n.  80,  che  all'art.  8 punto 3 stabilisce che la riforma  degli  incentivi  introdotta  dal  punto  1 e 2 dello stesso articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore  del  decreto-legge,  abbia  presentato  a  questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
 Visto  il  decreto-legge  30 giugno  2005,  n. 115, che all'art. 10 dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge n.  35/2005,  sostituendo  le parole «alla stessa data» con le parole «alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il  31 luglio  e  per un importo di contributi statali  non  superiore  a  200  milioni  di  euro,  che  determinino erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;
 Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE,  modificata  con decisione della Commissione europea del 27 aprile  2001 n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia;
 Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;
 Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato, concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle    sopra    indicate   modalita'   e   procedure   nel   settore turistico-alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese, e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i contratti di programma;
 Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita' produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini della concessione delle agevolazioni;
 Vista  la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono accertate   risorse   rivenienti   da   economie  e  revoche  per  il finanziamento  di  contratti  di programma per un importo complessivo pari a 162.315.649 euro;
 Vista  la  nota  n.  1.236.998  del 30 giugno 2005, con la quale il Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano progettuale  presentato  dal  Consorzio  Piceno  Consind, concernente iniziative   per   la  valorizzazione  del  territorio  volte  ad  un miglioramento  della  recettivita'  turistica e alla realizzazione di produzioni  agroalimentari  nella  regione Marche in aree obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari e aree 87.3.c) del trattato C.E.;
 Vista  la  nota  n.  1.237.053  del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero  delle  attivita'  produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
 Considerato  che  il programma si inserisce nell'ambito di un piano di  sviluppo  per  il  potenziamento e l'ottimizzazione delle risorse presenti nel territorio;
 Considerate  le  caratteristiche  qualitative  delle  iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate;
 Considerato  che  la  regione  Marche ha espresso parere favorevole agli  investimenti  previsti  dal  contratto  di  programma  e  sulla compatibilita' con la propria programmazione regionale;
 Considerato  che  il  contratto di programma proposto dal Consorzio Piceno  Consind  rientra  nella deroga all'applicazione della riforma degli  incentivi prevista dall'art. 8, punto 3, della citata legge n. 80/2005;
 Considerato  che  in  sede  di  conversione  in legge del succitato decreto-legge n. 115/2005, e' stata proposta una modifica riguardante l'innalzamento  del  limite  finanziario  di  cui all'art. 10, da 200 milioni  di  euro  a  400  milioni di euro, cosi' come risultante dal testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2007 (A.S. n. 3523-B);
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della presente delibera, con il Consorzio Piceno Consind  il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di  un  articolato  piano di investimenti industriali, da realizzarsi nella  regione  Marche,  nel  territorio del comune di Monteprandone, area  compresa  nell'obiettivo  2 dei fondi strutturali comunitari, e dei  comuni di Arquata del Tronto, Appignano del Tronto, Montegallo e Offida, aree coperte dalla deroga dell'art. 87.3.c) del trattato C.E. Il  contratto,  sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie  precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni  imposte  dall'Unione  europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 40.124.000 euro.
 Gli  investimenti  saranno  realizzati  dalle  societa' presso le diverse  unita' produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
 1.2.   Le  agevolazioni  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto previsto   dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in premessa,  consistono  in  un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato nell'allegata tabella 1.
 L'importo  totale  delle  agevolazioni  cosi  calcolate e' pari a 6.492.667 euro, interamente a carico dello Stato.
 1.3.  Il contributo in conto capitale alle societa' del consorzio sara'  erogato in tre quote annuali di pari importo negli anni 2005 e 2006 e 2007 come dettagliato nella seguente tabella:
 
 ---->   Vedere Tabella a pag. 73  <----
 
 Al  fine  del  calcolo  delle  agevolazioni  si  terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
 1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli investimenti non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
 1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
 1.6.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare una nuova occupazione  diretta non inferiore a n. 249 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
 1.7.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  curera',  ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
 2.  Per  la  realizzazione  del  contratto di programma di cui al punto  1,  e'  approvato  il finanziamento di 6.492.667 euro a valere sulle  risorse  evidenziate  nella  delibera, assunta in pari data da questo  Comitato, di ricognizione delle risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma.
 3.  La  stipula  del  contratto  di programma e' subordinata alla definitiva  approvazione  della  legge  di  conversione del succitato decreto-legge  n.  115/2005, con la quale viene disposta una modifica riguardante  l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.
 Roma, 29 luglio 2005
 
 Il Presidente delegato: Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 10
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