Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006 |
Modifiche ed integrazioni all'articolo 48 del regolamento del personale in attuazione dell'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Deliberazione n. 30/06/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 12 gennaio 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che attribuisce all'Autorita' il potere di dettare norme in materia di organizzazione, funzionamento, trattamento giuridico ed economico del proprio personale; Visto l'art. 1, comma 18, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249, che fissa in sessanta unita' il numero massimo di personale che puo' essere assunto con contratto a tempo determinato; Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998; Vista la propria delibera n. 236/02/CONS del 17 luglio 2002, concernente «contratti a tempo determinato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2002; Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003, che attribuisce all'Autorita', la quale gode di autonomia normativa in materia di organizzazione secondo la propria legge istitutiva, il potere di disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, conformandosi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267; Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre 2004, concernente il «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265; Vista la delibera n. 160/05/CONS del 19 maggio 2005, concernente modifiche e integrazioni della citata delibera n. 337/04/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Ritenuto che l'attribuzione all'Autorita', ai sensi dell'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003, del potere di stabilire con regolamento norme in materia di disciplina dei contratti a tempo determinato, pur escludendo, implicitamente, la diretta applicabilita' delle singole disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, impone pero' di conformarsi ai principi generali ricavabili dalle predette disposizioni; Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dell'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione della norma di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Vista la posizione favorevole delle organizzazioni sindacali SIBC e FALBI in data 19 dicembre 2005; Sentite le organizzazioni sindacali CGIL FISAC, FIBA CISL e UILCA in data 19 dicembre 2005; Udita la relazione del commissario Giancarlo Innocenzi Botti relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera:
Art. 1. Modifiche alle disposizioni contenute all'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'
1. L'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' e' sostituto dal seguente: «Art. 48 (Personale a contratto). - 1. Per garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo, l'Autorita', previo espletamento di procedure selettive pubbliche, puo' avvalersi con contratto a tempo determinato di personale avente i requisiti professionali stabiliti dal bando, ferma restando la possibilita' di assunzione diretta del personale da assegnare alle segreterie del presidente e dei commissari, nei limiti previsti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'. 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere con contratto a tempo e' determinato dall'Autorita' con propria delibera in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute e con riferimento a quello del personale di ruolo che svolge funzioni analoghe. 3. I contratti a tempo determinato hanno una durata massima di 4 anni e 6 mesi e possono essere rinnovati trascorso un termine di oltre venti giorni dalla scadenza del precedente contratto. 4. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, e' corrisposto al personale a contratto un numero di mensilita' pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi. 5. Il periodo di servizio che il dipendente ha prestato presso l'Autorita' con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e' riconosciuto ai fini previdenziali nei limiti consentiti dalla legge.». 2. Dopo l'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Contratti con giovani laureati). - 1. I contratti, finalizzati alla specializzazione di giovani laureati, hanno una durata massima di tre anni e non possono essere rinnovati come tali. L'Autorita', determina il trattamento giuridico ed economico spettante ai titolari di tali contratti, i requisiti, le modalita' di presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei curricula». |
| Art. 2. Disposizioni transitorie
1. Alla scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di adozione della presente delibera si applica la disciplina del rinnovo di cui all'art. 48 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale nel testo modificato con la presente delibera. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 12 gennaio 2006 Il presidente: Calabro' |
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