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| Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 dicembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad  effettuare  il  controllo sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo  Silano»,  registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, nel quadro della procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto   il   decreto   23 aprile  1999  con  il  quale  l'organismo IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con  sede  in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 e' stato  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni di controllo previste dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano;
 Visto   il   decreto  25 marzo  2002  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002;
 Visto  il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 25 marzo  2002,  e'  stato differito di novanta giorni a far data dal 1° settembre 2002;
 Visto   il  decreto  19 novembre  2002  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002  e  10 luglio  2002,  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 novembre 2002;
 Visto   il   decreto   11 marzo   2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003;
 Visto   il   decreto   19 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003;
 Visto   il   decreto  4 novembre  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno  2003,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 novembre 2003;
 Visto   il   decreto   4 marzo   2004   con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003, 19 giugno  2003  e  4 novembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 marzo 2004;
 Visto   il   decreto   1° luglio  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre 2002,  11 marzo  2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003 e 4 marzo 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 luglio 2004;
 Visto   il   decreto  19 ottobre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre 2002,  11 marzo  2003, 19 giugno  2003,  4 novembre 2003,  4 marzo 2004 e 1° luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;
 Visto   il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre 2002,  11 marzo  2003, 19 giugno  2003,  4 novembre 2003,  4 marzo  2004,  1° luglio  2004 e 19 ottobre 2004,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 marzo 2005;
 Visto   il   decreto   21 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre 2002,  11 marzo  2003, 19 giugno   2003,  4 novembre 2003,  4 marzo  2004,  1° luglio  2004, 19 ottobre  2004 e 15 febbraio 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 luglio 2005;
 Visto   il   decreto  20 ottobre  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre 2002,  11 marzo  2003, 19 giugno   2003,  4 novembre 2003,  4 marzo  2004,  1° luglio  2004, 19 ottobre 2004,   15 febbraio   2005  e  21 giugno  2005,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 novembre 2005;
 Vista   la   comunicazione   del   Consorzio  di  tutela  formaggio Caciocavallo  Silano,  datata  25 marzo 2003 che ha confermato per il controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Caciocavallo Silano»,  l'organismo  denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
 Considerato  che l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi  di  controllo  privati  per  le  denominazioni  di origine protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le attestazioni  di specificita' (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo  di controllo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo  di  certificazione agroalimentare ha dimostrato di aver adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione  di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo  e  di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la  denominazione  di  origine  protetta  «Caciocavallo Silano»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare,  con  sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato ad espletare le funzioni di  controllo,  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del Consiglio  n.  2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Caciocavallo   Silano»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, registrata  in  ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  dovra'  assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda   ai   requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la  denominazione  «Caciocavallo  Silano», venga apposta la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  non  puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  di  origine protetta «Caciocavallo Silano», cosi' come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Caciocavallo   Silano»,   anche   mediante  immissione  nel  sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  di  origine  protetta «Caciocavallo Silano» rilasciate agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione agroalimentare e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e dalle regioni Calabria,  Basilicata,  Puglia, Molise e Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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