IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; Visto il parere favorevole espresso in sede preliminare dal Senato accademico, nell'adunanza del 13 dicembre 2004, circa la proposta di modifica degli articoli 30, 31 e 32 dello statuto al fine di disciplinare la partecipazione alle adunanze dei consigli di dipartimento e di istituto da parte dei professori di ruolo con afferenza secondaria; Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione - fatte salve le determinazioni del Senato accademico integrato - nella seduta del 15 dicembre 2004; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 17 gennaio 2005; Vista la nota del 6 aprile 2005, prot. n. 1320, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto chiarimenti in ordine alla modifica proposta; Vista la comunicazione rettorale del 7 giugno 2005, prot. n. 10793, con la quale e' stato dato riscontro alle richieste ministeriali; Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'Universita', Ufficio I, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 4785; Decreta:
Articolo unico
Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo e il terzo comma dell'art. 30, relativo ai dipartimenti e agli istituti, vengono riformulati come segue: «2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire in via primaria almeno cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due di prima fascia. 3. Gli istituti sono costituiti per settori scientifici monotematici. A ciascun istituto devono afferire in via primaria almeno due professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia.»; b) dopo il terzo comma dell'art. 30, relativo ai dipartimenti e agli istituti, viene inserito il seguente nuovo comma: «3-bis. Ai dipartimenti e agli istituti possono afferire in via primaria professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari dell'Universita' Cattolica, anche appartenenti a facolta' diverse, e professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, non incardinati presso altri atenei. Ai Dipartimenti e agli Istituti possono afferire in via secondaria professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e professori a contratto afferenti primariamente ad altro dipartimento o istituto dell'Universita' Cattolica o di altro ateneo. I consigli di dipartimento o di istituto si pronunciano in ordine alle richieste di afferenza ai medesimi.», con conseguente rinumerazione del successivo comma «3-bis» in «3-ter»; c) il primo comma dell'art. 31, relativo al Direttore di Dipartimento o di Istituto, viene riformulato come segue: «1. Il direttore di dipartimento o di istituto e' eletto dal rispettivo consiglio tra i professori di prima fascia dell'Universita' Cattolica afferenti in via primaria al dipartimento o all'istituto medesimo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, ed e' nominato dal rettore.»; d) il primo e il secondo comma dell'art. 32, relativo al consiglio di dipartimento o di Istituto, vengono riformulati come segue: «1. Il consiglio di dipartimento e' composto da: tutti i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari afferenti in via primaria al dipartimento stesso; una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, dei professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, afferenti in via primaria al dipartimento medesimo; un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Universita' Cattolica, afferenti al dipartimento. L'afferenza degli studenti a ciascun dipartimento e' determinata dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca. Possono essere invitati dal consiglio di dipartimento a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria al dipartimento. Puo' essere altresi' invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici. 2. Il consiglio di istituto e' composto da: tutti i professori di prima e seconda fascia afferenti in via primaria all'istituto stesso; una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, rispettivamente dei ricercatori universitari e dei professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma - afferenti in via primaria all'Istituto medesimo. Possono essere invitati dal consiglio di istituto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria all'Istituto. Puo' essere altresi' invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 13 dicembre 2005 Il rettore: Ornaghi |