| IL RETTORE 
 Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il parere favorevole espresso in sede preliminare dal Senato accademico,  nell'adunanza del 13 dicembre 2004, circa la proposta di modifica  degli  articoli 30,  31  e  32  dello  statuto  al  fine di disciplinare   la   partecipazione  alle  adunanze  dei  consigli  di dipartimento  e  di  istituto  da  parte  dei professori di ruolo con afferenza secondaria;
 Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione - fatte salve  le  determinazioni  del  Senato  accademico  integrato - nella seduta del 15 dicembre 2004;
 Visto   il   parere   favorevole  espresso  dal  senato  accademico integrato, nell'adunanza del 17 gennaio 2005;
 Vista  la  nota  del  6 aprile 2005, prot. n. 1320, con la quale il Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha chiesto chiarimenti in ordine alla modifica proposta;
 Vista la comunicazione rettorale del 7 giugno 2005, prot. n. 10793, con la quale e' stato dato riscontro alle richieste ministeriali;
 Preso   atto   del   parere  favorevole  comunicato  dal  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  -  Direzione generale per l'Universita', Ufficio I, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 4785;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 Nel   titolo   III  «Strutture  didattiche,  di  ricerca,  di  alta specializzazione   e   di   assistenza   sanitaria»   dello   statuto dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  emanato  con decreto rettorale  24 ottobre  1996,  e  successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il  secondo  e  il  terzo  comma  dell'art.  30,  relativo  ai dipartimenti e agli istituti, vengono riformulati come segue:
 «2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o  per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire in via primaria almeno cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due di prima fascia.
 3. Gli   istituti   sono   costituiti   per   settori   scientifici monotematici.  A  ciascun  istituto  devono  afferire in via primaria almeno due professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia.»;
 b) dopo  il  terzo comma dell'art. 30, relativo ai dipartimenti e agli istituti, viene inserito il seguente nuovo comma:
 «3-bis.  Ai  dipartimenti  e  agli istituti possono afferire in via primaria   professori   di  prima  e  seconda  fascia  e  ricercatori universitari   dell'Universita'   Cattolica,   anche  appartenenti  a facolta'  diverse,  e professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, non incardinati presso altri atenei. Ai Dipartimenti e  agli  Istituti  possono  afferire  in via secondaria professori di prima  e  seconda  fascia,  ricercatori  universitari  e professori a contratto  afferenti  primariamente  ad altro dipartimento o istituto dell'Universita'   Cattolica   o  di  altro  ateneo.  I  consigli  di dipartimento o di istituto si pronunciano in ordine alle richieste di afferenza ai medesimi.», con   conseguente  rinumerazione  del  successivo  comma  «3-bis»  in «3-ter»;
 c) il   primo  comma  dell'art.  31,  relativo  al  Direttore  di Dipartimento o di Istituto, viene riformulato come segue:
 «1. Il  direttore  di  dipartimento  o  di  istituto  e' eletto dal rispettivo    consiglio    tra   i   professori   di   prima   fascia dell'Universita'  Cattolica afferenti in via primaria al dipartimento o   all'istituto   medesimo,   secondo  le  modalita'  stabilite  dal regolamento generale di ateneo, ed e' nominato dal rettore.»;
 d) il  primo  e  il  secondo  comma  dell'art.  32,  relativo  al consiglio  di  dipartimento  o  di Istituto, vengono riformulati come segue:
 «1. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
 tutti  i  professori  di  prima  e seconda fascia e i ricercatori universitari afferenti in via primaria al dipartimento stesso;
 una  rappresentanza,  secondo  quanto  stabilito  dal regolamento generale  di  ateneo, dei professori a contratto - ai sensi dell'art. 44,  secondo  comma  -,  afferenti  in  via  primaria al dipartimento medesimo;
 un  rappresentante  degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di  ricerca,  ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Universita' Cattolica, afferenti al dipartimento. L'afferenza degli studenti  a  ciascun  dipartimento  e'  determinata  dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca.
 Possono   essere   invitati   dal   consiglio   di  dipartimento  a partecipare,  senza  diritto  di  voto, alle riunioni i professori di prima  e  seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria al dipartimento.
 Puo'  essere  altresi'  invitato  a  partecipare  alle riunioni dei predetti  consigli,  in relazione alle materie all'ordine del giorno, un   responsabile   tecnico-amministrativo  appartenente  ai  servizi accademico-didattici.
 2. Il consiglio di istituto e' composto da:
 tutti  i  professori  di  prima e seconda fascia afferenti in via primaria all'istituto stesso;
 una  rappresentanza,  secondo  quanto  stabilito  dal regolamento generale  di  ateneo,  rispettivamente dei ricercatori universitari e dei  professori  a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma - afferenti in via primaria all'Istituto medesimo.
 Possono  essere  invitati  dal consiglio di istituto a partecipare, senza  diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia,  i  ricercatori  universitari  e  i  professori  a  contratto afferenti in via secondaria all'Istituto.
 Puo'  essere  altresi'  invitato  a  partecipare  alle riunioni dei predetti  consigli,  in relazione alle materie all'ordine del giorno, un   responsabile   tecnico-amministrativo  appartenente  ai  servizi accademico-didattici.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Milano, 13 dicembre 2005
 Il rettore: Ornaghi
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