Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 13 dicembre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso in sede preliminare dal Senato accademico, nell'adunanza del 13 dicembre 2004, circa la proposta di modifica degli articoli 30, 31 e 32 dello statuto al fine di disciplinare la partecipazione alle adunanze dei consigli di dipartimento e di istituto da parte dei professori di ruolo con afferenza secondaria;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione - fatte salve le determinazioni del Senato accademico integrato - nella seduta del 15 dicembre 2004;
Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 17 gennaio 2005;
Vista la nota del 6 aprile 2005, prot. n. 1320, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto chiarimenti in ordine alla modifica proposta;
Vista la comunicazione rettorale del 7 giugno 2005, prot. n. 10793, con la quale e' stato dato riscontro alle richieste ministeriali;
Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'Universita', Ufficio I, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 4785;
Decreta:

Articolo unico

Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo e il terzo comma dell'art. 30, relativo ai dipartimenti e agli istituti, vengono riformulati come segue:
«2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire in via primaria almeno cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due di prima fascia.
3. Gli istituti sono costituiti per settori scientifici monotematici. A ciascun istituto devono afferire in via primaria almeno due professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia.»;
b) dopo il terzo comma dell'art. 30, relativo ai dipartimenti e agli istituti, viene inserito il seguente nuovo comma:
«3-bis. Ai dipartimenti e agli istituti possono afferire in via primaria professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari dell'Universita' Cattolica, anche appartenenti a facolta' diverse, e professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, non incardinati presso altri atenei. Ai Dipartimenti e agli Istituti possono afferire in via secondaria professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e professori a contratto afferenti primariamente ad altro dipartimento o istituto dell'Universita' Cattolica o di altro ateneo. I consigli di dipartimento o di istituto si pronunciano in ordine alle richieste di afferenza ai medesimi.», con conseguente rinumerazione del successivo comma «3-bis» in «3-ter»;
c) il primo comma dell'art. 31, relativo al Direttore di Dipartimento o di Istituto, viene riformulato come segue:
«1. Il direttore di dipartimento o di istituto e' eletto dal rispettivo consiglio tra i professori di prima fascia dell'Universita' Cattolica afferenti in via primaria al dipartimento o all'istituto medesimo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo, ed e' nominato dal rettore.»;
d) il primo e il secondo comma dell'art. 32, relativo al consiglio di dipartimento o di Istituto, vengono riformulati come segue:
«1. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
tutti i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari afferenti in via primaria al dipartimento stesso;
una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, dei professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, afferenti in via primaria al dipartimento medesimo;
un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Universita' Cattolica, afferenti al dipartimento. L'afferenza degli studenti a ciascun dipartimento e' determinata dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca.
Possono essere invitati dal consiglio di dipartimento a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria al dipartimento.
Puo' essere altresi' invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.
2. Il consiglio di istituto e' composto da:
tutti i professori di prima e seconda fascia afferenti in via primaria all'istituto stesso;
una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, rispettivamente dei ricercatori universitari e dei professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma - afferenti in via primaria all'Istituto medesimo.
Possono essere invitati dal consiglio di istituto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria all'Istituto.
Puo' essere altresi' invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 13 dicembre 2005
Il rettore: Ornaghi
 
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