Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 gennaio 2006
Riconoscimento, al sig. Oberrauch Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Oberrauch Andreas, nato a Bolzano (Italia) il 9 ottobre 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, dell'informazione e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale «Diplom-ingenieur, Eletrotechnik und informationstechnik» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» nel giugno 2002;
Considerato inoltre che documenta il possesso di ampia esperienza professionale nel settore;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005, che ha espresso parere negativo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settori industriale e civile ambientale, in quanto non sussiste corrispondenza tra la formazione accademica e professionale del richiedente con quella richiesta all'ingegnere italiano, e tale difformita' non e' colmabile con l'applicazione di misure compensative;
Viste le determinazioni della stessa Conferenza di servizi, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore dell'informazione, ed ha ritenuto non necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa, in quanto la formazione accademica e professionale del richiedente e' completa;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Oberrauch Andreas, nato a Bolzano (Italia) il 9 ottobre 1978, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione.
 
Art. 2.
La domanda per l'iscrizione nell'albo degli ingegneri sezione A settori civile ambientale e industriale, e' respinta.
Roma, 3 gennaio 2006
Il direttore generale: Mele
 
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