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| Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Oberrauch  Andreas,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Oberrauch Andreas, nato a Bolzano (Italia) il  9 ottobre 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale,  dell'informazione e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;
 Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico professionale «Diplom-ingenieur,  Eletrotechnik und informationstechnik» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» nel giugno 2002;
 Considerato  inoltre  che documenta il possesso di ampia esperienza professionale nel settore;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del   20   settembre  2005,  che  ha  espresso  parere  negativo  per l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  A,  settori industriale   e   civile   ambientale,   in   quanto   non   sussiste corrispondenza  tra  la  formazione  accademica  e  professionale del richiedente  con  quella  richiesta  all'ingegnere  italiano,  e tale difformita'   non   e'   colmabile   con   l'applicazione  di  misure compensative;
 Viste  le determinazioni della stessa Conferenza di servizi, che ha espresso  parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore dell'informazione, ed ha ritenuto non necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa, in quanto la formazione accademica e professionale del richiedente e' completa;
 Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Oberrauch  Andreas,  nato a Bolzano (Italia) il 9 ottobre 1978,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri,  sezione  A  settore dell'informazione e l'esercizio della professione.
 |  |  |  | Art. 2. La  domanda  per  l'iscrizione  nell'albo degli ingegneri sezione A settori civile ambientale e industriale, e' respinta.
 Roma, 3 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
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