Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 gennaio 2006 |
Riconoscimento, al sig. Oberrauch Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Oberrauch Andreas, nato a Bolzano (Italia) il 9 ottobre 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, dell'informazione e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale «Diplom-ingenieur, Eletrotechnik und informationstechnik» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» nel giugno 2002; Considerato inoltre che documenta il possesso di ampia esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005, che ha espresso parere negativo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settori industriale e civile ambientale, in quanto non sussiste corrispondenza tra la formazione accademica e professionale del richiedente con quella richiesta all'ingegnere italiano, e tale difformita' non e' colmabile con l'applicazione di misure compensative; Viste le determinazioni della stessa Conferenza di servizi, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore dell'informazione, ed ha ritenuto non necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa, in quanto la formazione accademica e professionale del richiedente e' completa; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta:
Art. 1. Al sig. Oberrauch Andreas, nato a Bolzano (Italia) il 9 ottobre 1978, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione. |
| Art. 2. La domanda per l'iscrizione nell'albo degli ingegneri sezione A settori civile ambientale e industriale, e' respinta. Roma, 3 gennaio 2006 Il direttore generale: Mele |
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