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| Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16 |  | Ratifica  ed  esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria  e  della  Romania  all'Unione  europea,  con  Protocollo  e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1. Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato  tra  il  Regno  del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca,  la  Repubblica  federale  di  Germania,  la Repubblica di Estonia,  la  Repubblica  ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la  Repubblica  di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno  dei  Paesi  Bassi,  la  Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia,  la  Repubblica  portoghese,  la  Repubblica di Slovenia, la Repubblica  Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati dell'Unione europea)   e  la  Repubblica  di  Bulgaria  e  la  Romania,  relativo all'adesione  della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea,  con  Protocollo  e  allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Trattato  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Trattato stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 
 1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3584):
 
 Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
 4 agosto 2005.
 Assegnato  alla  3ª  commissione  (Affari esteri), in
 sede  referente,  il  20 settembre  2005  con  pareri delle
 commissioni  1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
 13ª, 14ª e Parlamentare per le Questioni regionali.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 27 settembre 2005 e
 l'8 novembre 2005.
 Relazione  scritta  presentata  il  15 novembre  2005
 (atto n. 3584-A relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6194):
 
 Assegnato  alla  III  commissione (Affari esteri), in
 sede  referente, con pareri delle commissioni I, II, IV, V,
 VI,  VII,  VIII, IX, X, XI, XII, XIII e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato   dalla  III  commissione  il  1°-20  e  22
 dicembre 2005.
 Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2005.
 |  |  |  | TRATTATO TRA
 IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
 IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
 IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
 LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
 LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
 LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
 LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
 LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 IL REGNO DI SVEZIA,
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
 (STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)
 
 E
 LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA,
 RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
 E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA
 
 SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,
 
 LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
 
 SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
 
 SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
 
 LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
 
 LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 
 SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
 
 IL PRESIDENTE DI MALTA,
 
 SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,
 
 IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 
 IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
 
 LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 
 IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
 
 SUA  MAESTA  LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
 UNITI nella volonta di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,
 DECISI  a  portare  avanti il processo di costruzione di un'unione sempre  piu'  stretta  tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta gia realizzate,
 CONSIDERANDO  che  l'articolo I-58 del Trattato che istituisce una Costituzione   per   l'Europa,   come   l'articolo  49  del  trattato sull'Unione  europea,  offre  agli  Stati  europei la possibilita' di diventare membri dell'Unione,
 CONSIDERANDO  che  la  Repubblica  di  Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare membri dell'Unione,
 CONSIDERANDO che il Consiglio, sentiti il parere della Commissione e  il  parere  conforme  del  Parlamento europeo, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,
 CONSIDERANDO  che,  all'atto della firma del presente trattato, il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sara' stato firmato ma  non ancora ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione e che la  Repubblica di Bulgaria e la Romania aderiranno all'Unione europea quale strutturata al 1° gennaio 2007,
 HANNO  CONVENUTO  le  condizioni e le modalita' di ammissione, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
 
 SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,
 Karel DE GUCHT Ministro degli affari esteri
 Didier DONFUT
 Sottosegretario di Stato agli affari europei, aggiunto al Ministro degli affari esteri
 
 LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
 Georgi PARVANOV Presidente
 Simeon SAXE-COBURG Primo Ministro
 Solomon PASSY Ministro degli affari esteri
 Meglena KUNEVA Ministro degli affari europei
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
 Vladimir MÜLLER
 Vice Ministro responsabile degli affari europei
 Jan KOHOUT
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  della  Repubblica ceca presso l'Unione europea
 
 SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,
 Friis Arne PETERSEN Sottosegretario di Stato permanente
 Claus GRUBE
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  del Regno di Danimarca presso l'Unione europea
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 Hans Martin BURY
 Ministro aggiunto per l'Europa
 Wilhelm SCHÖNFELDER
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  della  Repubblica Federale di Germania presso l'Unione europea
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
 Urmas PAET
 Ministro degli affari esteri
 Väino REINART,
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  della  Repubblica  di  Estonia  presso l'Unione europea
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
 Yannis VALINAKIS
 Sottosegretario di Stato agli affari esteri
 Vassilis KASKARELIS
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante   permanente   della   Repubblica  ellenica  presso l'Unione europea
 
 SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,
 Miguel  Angel  MORATINOS  CUYAUBE'  Ministro degli affari esteri e della cooperazione
 Alberto NAVARRO GONZALEZ Segretario di Stato per l'Unione europea
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
 Claudie HAIGNERE'
 Ministro  delegato  agli  affari europei, presso il Ministro degli affari esteri
 Pierre SELLAL
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante   permanente   della   Repubblica  francese  presso l'Unione europea
 
 LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
 Dermot AHERN
 Ministro degli affari esteri
 Noel TREACY
 Ministro aggiunto incaricato degli affari europei
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
 Roberto ANTONIONE
 Sottosegretario di Stato agli affari esteri
 Rocco Antonio CANGELOSI
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante   permanente   della   Repubblica  italiana  presso l'Unione europea
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
 George IACOVOU Ministro degli affari esteri
 Nicholas EMILIOU
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante   permanente   della  Repubblica  di  Cipro  presso l'Unione europea
 
 LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
 Artis PABRIKS
 Ministro degli affari esteri
 Eduards STIPRAIS
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  della  Repubblica  di  Lettonia presso l'Unione europea
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 Antanas VALIONIS Ministro degli affari esteri
 Albinas JANUSKA
 Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero degli affari esteri
 
 SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
 Jean-Claude JUNCKER
 Primo Ministro, Mnistre d'Etat, Ministero delle finanze
 Jean ASSELBORN
 Vice    Prmo    Ministro.   Ministro   degli   Affari   esteri   e dell'immigrazione
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
 Ferenc SOMOGYI
 Ministero degli affari esteri
 Etele BARATH
 Ministro senza portafoglio per gli affari europei
 
 IL PRESIDENTE DI MALTA,
 Michael FRENDO
 Ministro degli affari esteri
 Richard CACHIA CARUANA
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante permanente di Malta presso l'Unione europea
 
 SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,
 Bernard Rudolf BOT Ministro degli affari esteri
 Atzo NICOLAÏ
 Ministro degli affari europei
 
 IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 Hubert GORBACH Vicecancelliere
 Ursula PLASSNIK
 Ministro federale degli affari esteri
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
 Adam Daniel ROTFELD Ministro degli affari esteri
 Jaroslaw PIETRAS
 Segretario di Stato per gli affari europei
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri
 Fernando  Manuel  de  MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES Sottosegretario di Stato agli affari europei
 
 IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
 Traian BASESCU Presidente
 Calin POPESCU - TARICEANU Primo Ministro
 Mihai - Razvan UNGUREANU Ministro degli affari esteri
 Leonard ORBAN
 Caponegoziatore con l'Unione europea
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
 Božo CERAR
 Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
 Eduard KUKAN
 Ministro degli affari esteri
 Jozsef BERENYI
 Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri
 
 LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 Eikka KOSONEN
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  della  Repubblica  di Finlandia presso l'Unione europea
 
 IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
 Laila FREIVALDS Ministro degli affari esteri
 Sven-Olof PETERSSON
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  del  Regno  di  Svezia presso l'Unione europea
 
 SUA  MAESTA  LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 Sir John GRANT KCMG
 Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
 Rappresentante  permanente  del  Regno  Unito  di  Gran Bretagna e Irlanda del Nord presso l'Unione europea
 I  QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
 ARTICOLO 1
 
 1.  La  Repubblica  di  Bulgaria  e  la  Romania  diventano membri dell'Unione europea.
 2.  La  Repubblica  di  Bulgaria  e la Romania diventano Parti del trattato  che adotta una Costituzione per l'Europa e del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea  dell'energia  atomica, cosi' come modificati o completati.
 3.  Le  condizioni e le modalita' di ammissione sono contenute nel protocollo  allegato  al  presente  trattato. Le disposizioni di tale protocollo costituiscono parte integrante del presente trattato.
 4.  Il  protocollo,  compresi  i relativi allegati e appendici, e' allegato  al  trattato  che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato  che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e le  relative  disposizioni  costituiscono  parte  integrante  di tali trattati.
 ARTICOLO 2
 
 1.  Qualora  il  trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non  sia in vigore alla data di adesione, la Repubblica di Bulgaria e la  Romania  diventano  Parti  dei  trattati  sui  quali  e'  fondata l'Unione, cosi' come modificati o completati.
 In  tal  caso  l'articolo  1, paragrafi da 2 a 4, si applica dalla data  di  entrata  in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
 2.  Le  condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per  i  trattati  sui  quali e' fondata l'Unione, da applicarsi dalla data di adesione fino alla data di entrata in vigore del trattato che adotta  una  Costituzione  per  l'Europa,  sono  contenuti  nell'atto allegato   al   presente  trattato.  Le  disposizioni  di  tale  atto costituiscono parte integrante del presente trattato.
 3.  Qualora  il  trattato che adotta una Costituzione per l'Europa entri in vigore dopo l'adesione, il protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo  3  sostituisce  l'atto  di cui all'articolo 2, paragrafo 2 alla  data  di  entrata  in vigore di detto trattato. In tal caso, le disposizioni  del  summenzionato  protocollo  non  producono un nuovo effetto  giuridico  ma  mantengono,  alle  condizioni  stabilite  nel trattato  che  adotta una Costituzione per l'Europa, nel trattato che istituisce  la  Comunita'  europea  dell'energia  atomica  e  in tale protocollo,  gli  effetti  giuridici  gia prodotti dalle disposizioni dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
 Gli  atti  adottati prima dell'entrata in vigore del protocollo di cui  all'articolo  1,  paragrafo  3  ai sensi del presente trattato o dell'atto  di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore e i loro effetti giuridici  sono  preservati  fino  alla modifica o all'abrogazione di tali atti.
 ARTICOLO 3
 
 Le  disposizioni  concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri,   nonche'   i   poteri  e  le  competenze  delle  istituzioni dell'Unione,  quali  figurano  nei  trattati  di cui la Repubblica di Bulgaria  e  la  Romania  diventano  Parti,  si applicano ai fini del presente trattato.
 ARTICOLO 4
 
 1.  Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono  depositati  presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 2006.
 2.  Il  presente  trattato  entra  in vigore il 1° gennaio 2007, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.
 Qualora,  tuttavia,  uno  Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non  abbia depositato a tempo debito i suoi strumenti di ratifica, il presente  trattato entra in vigore per l'altro Stato che ha proceduto al deposito dei suoi strumenti. In tal caso il Consiglio, deliberando all'unanimita',  decide immediatamente gli adattamenti indispensabili del presente trattato, degli articoli 10, 11,
 paragrafo  2,  12, 21, paragrafo 1, 22, 31, 34 e 46, allegato III, paragrafo  2, punto 1, lett. b), paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV,  sezione  B, del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e, se  del  caso,  degli  articoli  da  9 a 11, 14, paragrafo 3, 15, 24, paragrafo  1,  31,  34,  46 e 47, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett.  b,  paragrafo  2,  punti  2  e  3  ed  allegato IV, sezione B, dell'atto   di   cui  all'articolo  2,  paragrafo  2;  il  Consiglio, deliberando  all'unanimita', puo' anche dichiarare caduche o adattare le  disposizioni  del surriferito protocollo, ivi compresi i relativi allegati e appendici e, se del caso, del surriferito atto, compresi i relativi  allegati e appendici, che si riferiscono nominalmente a uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.
 A  prescindere  dal  deposito  di  tutti  i necessari strumenti di ratifica  ai  sensi  del  paragrafo  1, il presente trattato entra in vigore  il  l°  gennaio  2008,  se  il Consiglio adotta una decisione relativa  a entrambi gli Stati aderenti conformemente all'articolo 39 del  protocollo  di  cui all'articolo 1 paragrafo 3 o all'articolo 39 dell'atto   di   cui   all'articolo   2,  paragrafo  2  anteriormente all'entrata  in  vigore  del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
 Se  tale  decisione  e'  adottata  nei confronti di uno solo degli Stati aderenti il presente trattato entra in vigore per tale Stato il l° gennaio 2008.
 3.  In  deroga  al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare  prima  dell'adesione  le  misure  di  cui  agli articoli 3, paragrafo  6,  6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma,  6,  paragrafo 9, terzo comma, 17, 19, 27, paragrafi 1 e 4, 28 paragrafi  4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.  Tali  misure sono adottate a norma delle disposizioni equivalenti di  cui  agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6,  paragrafo  8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 20, 22, 27,  paragrafi  1  e 4, 28, paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo  4,  32,  paragrafo  5,  34,  paragrafi  3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo  4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII dell'atto di cui  all'articolo  2,  paragrafo  2, prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
 Queste  misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest'ultima.
 ARTICOLO 5
 
 Il  testo  del  trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, redatto  in lingua bulgara e rumena, e' accluso al presente trattato. Tali  testi  fanno fede alle stesse condizioni dei testi del trattato che  adotta  una  Costituzione  per  l'Europa redatti in lingua ceca, danese,  estone,  finlandese,  francese,  greca,  inglese, irlandese, italiana,  lettone,  lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
 Il  Governo  della  Repubblica  italiana  rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato  che adotta una Costituzione per l'Europa in tutte le lingue di cui al primo comma.
 ARTICOLO 6
 
 Il  presente  trattato,  redatto  in  un unico esemplare in lingua bulgara,  ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese,  italiana,  lettone,  lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese,  rumena,  slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese,  i  testi  in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede,  sara'  depositato  negli  archivi del governo della Repubblica italiana,  che provvedera a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatati trattato di adesione all'Unione Europea 2005
 
 TRATTATO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA 2005
 
 SOMMARIO
 
 A.  Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di  Danimarca,  la  Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia,  la  Repubblica  ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la  Repubblica  di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del  Lussemburgo,  la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il  Regno  dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia,  la  Repubblica  portoghese,  la  Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Re pubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione  europea)  e la Repubblica di Bulgaria nonche' la Romania relativo  all'adesione  della  Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
 
 B. Protocollo relativo alle condizioni e modalita' dell'ammissione della Repubblica di Bulgaria e
 della Romania all'Unione europea
 Parte prima: Principi
 Parte seconda: Adattamenti della Costituzione
 Titolo I: Disposizioni istituzionali
 Titolo II: Altri adattamenti
 Parte terza: Disposizioni permanenti
 Titolo I: Adattamenti degli atti delle istituzioni
 Titolo II: Altre disposizioni
 Parte quarta: Disposizioni temporanee
 Titolo I: Misure transitorie
 Titolo II: Altre disposizioni
 Titolo III: Disposizioni finanziarie
 Titolo IV Altre disposizioni
 Parte quinta: Disposizioni di applicazione del presente Protocollo
 Titolo I: Insediamento delle istituzioni e degli organi
 Titolo II: Applicabilita degli atti delle istituzioni
 Titolo III: Disposizioni finali
 
 Allegati
 Allegato  I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania
 aderiscono  dalla  data  di  adesione (articolo 3, paragrafo 3 del protocollo
 Allegato  II:  Elenco  delle  disposizioni dell'acquis di Schengen integrate  nell'ambito  dell'Unione  europea  degli  atti  basati sul medesimo, o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4, paragrafo l del Protocollo)
 Allegato  III:  Elenco  di  cui  all'articolo  16  del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
 1. Diritto delle societa'
 Diritti di proprieta industriale protettivi
 I Marchio Comunitario
 II. Certificati complementari
 III Disegni e modelli Comunitari
 2. Agricoltura
 3. Politica dei trasporti protettivi
 4. Fiscalita
 Allegato  IV:  Elenco  di  cui  all'articolo  17  del  Protocollo: ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
 Agricoltura
 A. Normativa agricola :
 B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
 Allegato  V:  Elenco  di cui all'articolo 18 del Protocollo: altre disposizioni permanenti
 1. Diritto delle societa'
 2. Politica della concorrenza
 3. Agricoltura
 4. Unione doganale
 Appendice dell'allegato V
 Allegato  VI: Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria
 1. Libera circolazione delle persone
 2. Libera prestazione dei servizi
 3. Libera circolazione dei capitali
 4. Agricoltura
 A. Normativa agricola
 B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
 5. Politica dei trasporti
 6. Fiscalita
 7. Politica sociale e occupazione
 8. Energia
 9. Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
 10. Ambiente
 A. Qualita dell'aria
 B. Gestione dei rifiuti
 C. Qualita dell'acqua
 D. Inquinamento industriale e gestione dei rischi
 Appendice dell'allegato VI
 Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Romania
 1. Libera circolazione delle persone
 2. Libera prestazione dei servizi
 3. Libera circolazione dei capitali
 4. Politica della concorrenza
 A. Agevolazioni fiscali
 B. Ristrutturazione dalla siderurgia
 5. Agricoltura
 A. Normativa agricola
 B. Normativa veterinaria fitosanitaria
 I. Normativa veterinaria
 II. Normativa fitosanitaria
 6. Politica dei trasporti
 7. Fiscalita
 8. Energia
 9. Ambiente
 A. Qualita dell'aria
 B. Gestione dei rifiuti
 C. Qualita dell'acqua
 D. Inquinamento industriale e gestione dei rischi
 Appendice A dell'allegato VII
 Appendice B dell'allegato VII
 Allegato VIII: Sviluppo rurale (articolo 34 del protocollo)
 Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania  alla  conclusione  dei  negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 del Protocollo)
 
 C.  Atto  relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
 Parte prima: Principi
 Parte seconda: Adattamenti dei trattati
 Titolo I: Disposizioni istituzionali
 Titolo II: Altri adattamenti
 Parte terza: Disposizioni permanenti
 Titolo I: Adattamenti di atti adottati dalle istituzioni
 Titolo II: Altre disposizioni
 Parte quarta: Disposizioni temporanea
 Titolo I: Misure transitorie
 Titolo II: Disposizioni istituzionali
 Titolo III: Disposizioni finanziarie
 Titolo IV: Altre disposizioni
 Parte quinta: Disposizioni di applicazione del presente atto:
 Titolo I: Insediamento delle istituzioni degli organi
 Titolo II: Applicabilita degli atti delle istituzioni
 Titolo III: Disposizioni finali
 
 Allegati
 Allegato  I Elenco delle convenzioni e' dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania
 aderiscono  dalla  data  di  adesione  (articolo  3,  paragrafo  3 dell'atto di adesione)
 Allegato  III:  Elenco  delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate  nell'ambito  dell'Unione  europea  degli  atti  basati sul medesimo, o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4, paragrafo I dell'atto di adesione
 Allegato III; Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
 1. Diritto delle societa'
 Diritti di proprieta industriale
 I. Marchio Comunitario
 II. Certificati
 III. Disegni e modelli Comunitari
 2. Agricoltura
 3. Politica dei trasporti
 4. Fiscalita
 Allegato  IV: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione: ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
 Agricoltura
 A. Normativa in materia agricola
 B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
 Allegato  V:  Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti
 1. Diritto delle societa'
 2. Politica della concorrenza
 3. Agricoltura
 4. Unione doganale
 Appendice dell'allegato V
 Allegato  VI: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria
 1. Libera circolazione delle persone
 2. Libera prestazione dei servizi
 3. Libera circolazione dei capitali
 4. Agricoltura
 A. Normativa in materia agricola
 B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
 5. Politica dei trasporti
 6. Fiscalita
 7. Politica sociale e occupazione
 8. Energia
 9. Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
 10. Ambiente
 A. Qualita dell'aria
 B Gestione dei rifiuti
 C. Qualita dell'acqua
 D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
 Appendice dell'Allegato VI
 Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania
 1. Libera circolazione delle persone
 2. Libera prestazione dei servizi
 3. Libera circolazione dei capitali
 4. Politica della concorrenza
 A. Agevolazioni fiscali
 B. Ristrutturazione della siderurgia
 5. Agricoltura
 A. Normativa in materia agricola
 B. Veterinaria e legislazione veterinaria
 I. Normativa veterinaria
 II. Legislazione fitosanitaria
 6. Politica dei trasporti
 7. Fiscaliita
 8. Energia
 9. Ambiente
 A. Qualita dell'aria
 B. Gestione dei rifiuti
 C. Qualita dell'acqua
 D. Inquinamento industriale e gestione dei rischi
 Appendice A dell'Allegato VII
 Appendice B dell'allegato VII
 Allegato VIII: Sviluppo rurale (articolo 34 dell'atto di adesione)
 Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania  alla  conclusione  dei  negoziati di adesione il 14 dicembre 2004 (articolo 39 dell'atto di adesione)
 Atto finale
 I. Testo dell'atto finale
 II Dichiarazioni
 A. Dichiarazioni comuni degli' Stati membri attuali
 l.   Dichiarazione   comune   sulla   libera  circolazione  dei lavoratori: Bulgaria
 2. Dichiarazione comune sulle leguminose dagranella: Bulgaria
 3.   Dichiarazione   comune   sulla   libera  circolazione  dei lavoratori: Romania
 4.  Dichiarazione  comune  sullo  sviluppo  rurale:  Bulgaria e Romania
 B.  Dichiarazione  comune  degli  Stati  membri  attuali e della Commissione
 5.  Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione
 C. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali
 6. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della  Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania
 D. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria
 7.   Dichiarazione   della   Repubblica  di  Bulgaria  sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea
 III.  Scambio  di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria nonche' la Romania riguardante una procedura di informazione e  consultazione  per  l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione
 |  |  |  | PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONDIZIONI E MODALITA' D'AMMISSIONE
 DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
 ALL'UNIONE EUROPEA
 
 LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
 CONSIDERANDO  che la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell'Unione europea il l° gennaio 2007;
 CONSIDERANDO  che  l'articolo  I-58  del  trattato  che adotta una Costituzione  per  l'Europa  prevede che le condizioni e le modalita' dell'ammissione  formino l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato;
 HANNO  CONVENUTO  le  seguenti  disposizioni, che sono allegate al trattato  che  adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica:
 PARTE PRIMA
 
 PRINCIPI
 ARTICOLO 1
 
 l. Ai fini del presente protocollo:
 - per   "Costituzione"  s'intende  il  trattato  che  adotta  una Costituzione per l'Europa;
 - per  "Trattato  CEEA"  s'intende  il trattato che istituisce la Comunita'  europea  dell'energia atomica, quale e' stato completato o modificato  da  trattati  o  altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;
 per  "Stati  membri  attuali" si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica  ceca,  il  Regno  di Danimarca, la Repubblica federale di Germania,  la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la  Repubblica  di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania,  il  Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la  Repubblica  di  Malta,  il  Regno  dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria,  la  Repubblica  di  Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica  di  Slovenia,  la  Repubblica  slovacca, la Repubblica di Finlandia,  il  Regno  di  Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 per  "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica di Bulgaria e la  Romania;  per  "istituzioni"  si  intendono le istituzioni create dalla Costituzione.
 2.  I  riferimenti  alla  Costituzione  e all'Unione contenuti nel presente   protocollo   si  intendono  fatti,  a  seconda  dei  casi, rispettivamente  al  trattato  CEEA  e  alla  Comunita' istituita dal trattato CEEA.
 ARTICOLO 2
 
 Dalla  data  di  adesione  le disposizioni della Costituzione, del trattato   CEEA   e  degli  atti  adottati  dalle  istituzioni  prima dell'adesione  vincolano  la  Bulgaria e la Romania e si applicano in tali  Stati alle condizioni previste dalla Costituzione, dal trattato CEEA e dal presente protocollo.
 ARTICOLO 3
 
 1.  La  Bulgaria  e  la  Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi  adottati  dai  rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
 2.  La  Bulgaria  e  la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre  posizioni  adottate  dal  Consiglio  europeo  o dal Consiglio, nonche'  rispetto  a  quelle  relative  all'Unione adottate di comune accordo  dagli  Stati  membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli  orientamenti  che derivano da dette dichiarazioni, risoluzioni o altre  posizioni  e  prenderanno  le  misure  che  possono  risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
 3.  La  Bulgaria  e  la  Romania  aderiscono alle convenzioni e ai protocolli  elencati  nell'allegato  I. Tali convenzioni e protocolli entrano  in  vigore  per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
 4.  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita' su raccomandazione della  Commissione  e  previa  consultazione  del Parlamento europeo, adotta  le  decisioni  europee  che  apportano  alle convenzioni e ai protocolli  di  cui  al  paragrafo  3  tutti  gli  adattamenti resisi necessari  a  motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 5,  La  Bulgaria  e  la  Romania  si impegnano, relativamente alle convenzioni  e  ai  protocolli  di  cui  al  paragrafo 3, ad adottare disposizioni  di  carattere  amministrativo  e di altra natura, quali quelle  gia adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o  dal  Consiglio,  e  ad  agevolare  la  cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
 6.  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  su proposta della Commissione, puo' adottare decisioni europee che integrano l'allegato I  con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.
 7.  Gli  strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell'articolo IV-438 della Costituzione.
 ARTICOLO 4
 
 1.  Le  disposizioni dell'acquis di Schengen, di cui al protocollo 17  della  Costituzione sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione  europea  e  gli  atti  basati  su detto acquis o ad esso altrimenti  connessi,  elencati nell'allegato II cosi' come gli altri atti  di  tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.
 2.  Le  disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione  europea  e  gli  atti  basati  su detto acquis o ad esso altrimenti  connessi  non  rientranti  nel  paragrafo  1, pur essendo vincolanti  per  la  Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano  in  ciascuno di tali Stati solo in virtu' di una decisione europea,  adottata  dal  Consiglio  a tal fine, dopo aver verificato, conformemente  alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.
 Il  Consiglio  adotta  la  sua decisione, previa consultazione del Parlamento  europeo,  deliberando  all'unanimita' dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono gia  state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante  del  governo dello Stato membro in relazione al quale occorre  attuare  tali  disposizioni.  I  membri  del  Consiglio  che rappresentano  i  governi  dell'Irlanda  e  del  Regno  Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in  cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti  basati  su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
 ARTICOLO 5
 
 La  Bulgaria  e  la  Romania  partecipano  all'Unione  economica e monetaria  a  decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.
 ARTICOLO 6
 
 1.  Gli  accordi  e  le  convenzioni  conclusi  o provvisoriamente applicati   dall'Unione   con   uno   o   piu'   Stati   terzi,   con un'organizzazione  internazionale  o  con  un  cittadino di uno Stato terzo  sono  vincolanti  per la Bulgaria e la Romania alle condizioni previste dalla Costituzione e dal presente protocollo.
 2.  La  Bulgaria  e  la  Romania  si  impegnano  ad  aderire, alle condizioni  previste  dal  presente  protocollo,  agli accordi o alle convenzioni  conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri attuali.
 L'adesione  della  Bulgaria  e  della  Romania agli accordi o alle convenzioni  conclusi o firmati dall'Unione congiuntamente agli Stati membri   attuali   con   particolari  paesi  terzi  o  organizzazioni internazionali  e'  approvata  tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni  concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimita' a nome   degli   Stati   membri,   e   il  paese  o  i  paesi  terzi  o l'organizzazione  internazionale  interessati. La Commissione negozia tali  protocolli  a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato  approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimita', e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri.  Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
 Tale   procedura   lascia  impregiudicate  le  competenze  proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli  Stati  membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
 3.  Con  l'adesione  agli  accordi  e  alle  convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
 4. Dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari  protocolli di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania applicano  le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente   dall'Unione  e  dagli  Stati  membri  attuali  prima dell'adesione,  ad  eccezione  dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli  accordi  e  alle  convenzioni  che  l'Unione e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.
 In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei  protocolli  di  cui  al paragrafo  2,  l'Unione  e  gli  Stati membri, agendo congiuntamente, adottano,  se  opportuno  nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.
 5. La Bulgaria e la Romania aderiscono all'Accordo di partenariato tra  i  membri  del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,  da  un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro(1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,
 ---------------------------
 (1)GU L 317 del 15.12.2000
 6.  La  Bulgaria  e  la  Romania  si  impegnano  ad  aderire, alle condizioni  stabilite  nel  presente  protocollo,  all'accordo  sullo Spazio   economico   europeo(1),   conformemente   all'articolo   128 dell'accordo stesso.
 ---------------------------
 (1)GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
 7. Dalla data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano le intese  e  gli  accordi  tessili  bilaterali conclusi dall'Unione con paesi terzi.
 Le    restrizioni    quantitative   applicate   dall'Unione   alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener  conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione puo' negoziare con i  paesi  terzi  interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi bilaterali di cui sopra.
 Qualora   le  modifiche  delle  intese  e  degli  accordi  tessili bilaterali  non  siano  entrate  in vigore entro la data di adesione, l'Unione  adatta secondo la necessita le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
 8.   Le   restrizioni   quantitative  applicate  dall'Unione  alle importazioni  di  acciaio  e  prodotti derivati sono adattate in base alle  importazioni  negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania   di  prodotti  siderurgici  originari  dei  paesi  fornitori interessati.
 A  tal  fine,  prima  della  data di adesione, saranno negoziati i necessari  emendamenti  alle  intese  e  agli  accordi  bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e paesi terzi.
 Qualora  le  modifiche delle intese e degli accordi bilaterali non siano  entrate  in  vigore  entro la data di adesione si applicano le disposizioni del primo comma.
 9.  Gli  accordi  di  pesca  conclusi  prima  dell'adesione  dalla Bulgaria e dalla Romania con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.
 I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti  accordi  rimangono  invariati  durante  il  periodo  in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
 Non  appena  possibile,  e  comunque  prima  della  scadenza degli accordi  di  cui  al  primo  comma,  il  Consiglio, su proposta della Commissione,  adotta  caso  per  caso  le  decisioni opportune per il proseguimento  delle  attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita'  di  proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
 
 10.  Con  effetto dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
 Nella  misura  in  cui  gli  accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi  gli  Stati,  da  una  parte,  e  uno  o  piu'  paesi terzi, dall'altra,  siano  incompatibili  con  gli  obblighi  derivanti  dal presente  protocollo,  la  Bulgaria  e  la Romania adottano le misure appropriate  per eliminare le incompatibilita' constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficolta' nell'adattare un accordo concluso  con  uno  o  piu'  paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.
 
 11.  La Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel  presente  protocollo,  agli accordi interni conclusi dagli Stati membri  attuali  per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.
 
 12.  La  Bulgaria  e la Romania adottano le misure appropriate per adeguare,  se  necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro  adesione  all'Unione  la  propria posizione nei confronti delle organizzazioni  internazionali  e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.
 Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il piu' presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione e' parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
 
 13.  I riferimenti contenuti nel presente articolo a convenzioni e accordi  conclusi  o  firmati  dall'Unione  includono  quelli  di cui all'articolo IV-438 della Costituzione.
 ARTICOLO 7
 
 Una  legge  europea  del  Consiglio  puo' abrogare le disposizioni transitorie  del  presente  protocollo  quando  esse  non  siano piu' applicabili.    Il    Consiglio    delibera   all'unanimita'   previa consultazione del Parlamento europeo.
 ARTICOLO 8
 
 1.  Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni  transitorie previste dal presente protocollo conservano la  loro  natura  giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
 2. Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per  effetto  di  abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle  disposizioni  cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
 ARTICOLO 9
 
 L'applicazione  della  Costituzione  e  degli  atti adottati dalle istituzioni  e' soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.
 PARTE SECONDA
 
 ADATTAMENTI DELLA COSTITUZIONE
 TITOLO I
 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
 ARTICOLO 10
 
 1.  L'articolo  9,  primo  comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della   Corte   di   giustizia  dell'Unione  europea,  allegato  alla Costituzione e al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente;
 "Il  rinnovo  parziale  dei  giudici,  che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.".
 2.  L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia  dell'Unione  europea,  allegato  alla  Costituzione  e  al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente:
 "Articolo 48
 Il Tribunale e' composto di ventisette giudici".
 ARTICOLO 11
 
 Il  protocollo  n.  5  sullo  statuto  della Banca europea per gli investimenti, allegato alla Costituzione, e' modificato come segue:
 
 1. All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
 a) la frase di apertura e' sostituita dalla seguente:
 "l. Il  capitale  della  Banca  e'  di 164.795.737.000 EURO; le quote   sottoscritte  rispettivamente  dagli  Stati  membri  sono  le seguenti *:
 -------------------------
 *  Le  cifre  relative  alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat";
 
 b) Tra  le  voci  relative  all'Irlanda  e  alla  Slovacchia  si inserisce:
 "Romania 846.000.000" e
 c) tra  le  voci  relative  alla  Slovenia  e  alla  Lituania si inserisce:
 "Bulgaria 296.000.000".
 2.  All'articolo  9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
 "2.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
 Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore e' designato da ciascuno Stato   membro.   Un   amministratore   e'  inoltre  designato  dalla Commissione.
 I  sostituti  sono  nominati  per  un  periodo  di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
 - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
 - due sostituti designati dalla Repubblica francese;
 - due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
 - due  sostituti  designati  dal  Regno  Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 - un  sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
 - un  sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
 - due   sostituti  designati  di  comune  accordo  dal  Regno  di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
 - due  sostituti  designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia,  dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
 - tre  sostituti  designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria,  dalla  Repubblica  ceca,  dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica  di  Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
 - un sostituto designato dalla Commissione.".
 ARTICOLO 12
 
 L'articolo  134,  paragrafo  2,  primo  comma  del  trattato  CEEA relativo  alla  composizione  del  Comitato  scientifico e tecnico e' sostituito dal seguente:
 "2.  Il  comitato  e' composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."
 TITOLO II
 
 ALTRI ADATTAMENTI
 ARTICOLO 13
 
 L'ultima   frase   dell'articolo   III-157,   paragrafo   1  della Costituzione e' sostituita dalla seguente:
 "In  relazione  alle restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale  in  Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la data in questione e' il 31 dicembre 1999".
 ARTICOLO 14
 
 L'articolo  IV-440,  paragrafo  I della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 "1.  Il  presente  trattato  si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica  di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla  Repubblica  federale  di  Germania, alla Repubblica di Estonia, alla  Repubblica  ellenica,  al  Regno  di  Spagna,  alla  Repubblica francese,  all'Irlanda,  alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro,  alla  Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato   del  Lussemburgo,  alla  Repubblica  di  Ungheria,  alla Repubblica  di  Malta,  al  Regno  dei  Paesi  Bassi, alla Repubblica d'Austria,  alla  Repubblica  di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla  Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla  Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."
 ARTICOLO 15
 
 1. All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione e' aggiunto il comma seguente:
 "In  forza  del  trattato  di  adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena."
 2.  All'articolo  225  del  trattato  CEEA,  il  secondo  comma e' sostituito dal seguente:
 "Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana,  maltese,  polacca,  portoghese,  rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."
 PARTE TERZA
 
 DISPOSIZIONI PERMANENTI
 TITOLO I
 
 ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
 ARTICOLO 16
 
 Gli  atti  elencati  nell'allegato  III  del  presente  protocollo formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
 ARTICOLO 17
 
 Gli  adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente protocollo,    resi    necessari   dall'adesione,   sono   effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.
 TITOLO II
 
 ALTRE DISPOSIZIONI
 ARTICOLO 18
 
 Le  misure  elencate  nell'allegato V del presente protocollo sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
 ARTICOLO 19
 
 Una  legge  europea  del Consiglio puo' effettuare gli adattamenti delle  disposizioni  del  presente protocollo, relative alla politica agricola  comune,  che  possono  risultare necessari a seguito di una modifica    del    diritto   dell'Unione.   Il   Consiglio   delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
 PARTE QUARTA
 
 DISPOSIZIONI TEMPORANEE
 TITOLO I
 
 MISURE TRANSITORIE
 ARTICOLO 20
 
 Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente protocollo si  applicano  alla Bulgaria e alla Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
 TITOLO II
 
 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
 ARTICOLO 21
 
 1.  Nell'articolo  1,  paragrafo  2  del  protocollo  n.  34 sulle disposizioni  transitorie  relative  alle  istituzioni  e agli organi dell'Unione,  allegato  alla  Costituzione  ed  al  trattato CEEA, si aggiunge il seguente comma:
 "In  deroga  al  numero massimo dei membri del Parlamento europeo stabilito  nell'articolo  I-20,  paragrafo  2  della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo e' aumentato per tener conto dell'adesione  della  Bulgaria  e della Romania, nel periodo compreso tra  la  data  di  adesione  e  l'inizio  del  mandato  2009-2014 del Parlamento  europeo,  del  seguente  numero dei membri provenienti da detti paesi:
 Bulgaria 18
 Romania 35".
 2.  Entro  il 31 dicembre 2007, la Bulgaria e la Romania procedono all'elezione  al  Parlamento  europeo, a suffragio universale diretto dei  propri  cittadini, del numero dei membri stabilito nel paragrafo 1,  conformemente  alle  disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei  rappresentanti  al  Parlamento  europeo  a  suffragio universale diretto.(1)
 3. In deroga all'articolo I-20, paragrafo 3 della Costituzione, se le  elezioni  si  svolgono  dopo  la  data  di adesione, i membri del Parlamento  europeo  che  rappresentano  i cittadini della Bulgaria e della  Romania  per  il periodo compreso tra la data di adesione e le elezioni  di  cui al paragrafo 2 sono nominati dai parlamenti di tali Stati  tra  i  loro membri, conformemente alla procedura stabilita da ciascuno di essi. --------------------------------
 (1)  GU  L  278  dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da
 ultimo  dalla  decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio
 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
 ARTICOLO 22
 
 1.  Nell'articolo  2, paragrafo 2, secondo comma del protocollo n. 34  sulle  disposizioni  transitorie relative alle istituzioni e agli organi  dell'Unione,  allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
 "Bulgaria 10"
 e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
 "Romania 14".
 2.  L'articolo  2,  paragrafo  2, terzo comma del protocollo n. 34 sulle  disposizioni  transitorie  relative  alle  istituzioni  e agli organi  dell'Unione,  allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente:
 "Le  deliberazioni  sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in  virtu' della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione.  Negli  altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto  almeno  255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.".
 ARTICOLO 23
 
 Nell'articolo   6   del   protocollo   n.  34  sulle  disposizioni transitorie  relative  alle  istituzioni  e  agli organi dell'Unione, allegato  alla  Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
 "Bulgaria 12"
 e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
 "Romania 15".
 ARTICOLO 24
 
 Nell'articolo   7   del   protocollo   n.  34  sulle  disposizioni transitorie  relative  alle  istituzioni  e  agli organi dell'Unione, allegato  alla  Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
 "Bulgaria 12"
 e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
 "Romania 15".
 TITOLO III
 
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 ARTICOLO 25
 
 1.  Dalla  data  di  adesione,  la Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a  fronte  del  capitale sottoscritto, quale definito nell'articolo 4 del  protocollo  n.  5  sullo  statuto  della  Banca  europea per gli investimenti, allegato alla Costituzione 1:
 Bulgaria 14.800.000 EUR
 Romania 42.300.000 EUR.
 Tali  contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio  2007,  31  maggio  2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e 30 novembre 2011. --------------------------------
 (1) Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati
 per il 2003 pubblicati da Eurostat.
 
 2.  La  Bulgaria  e la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili  alle  date  di  cui  al  paragrafo  1, alle riserve e alle provviste  equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere  destinato  alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto  profitti  e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste.(1)
 Bulgaria 0,181%
 Romania 0,517%.
 3.  Il  capitale  e  i  versamenti  di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati  dalla  Bulgaria  e  dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimita' dal consiglio dei governatori. --------------------------------
 (1) Le cifre riportate sono indicative e si basano sui dati
 per il 2003 pubblicati da Eurostat.
 ARTICOLO 26
 
 1. La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca  carbone  e  acciaio  di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti  dei  governi  degli  Stati  membri riuniti in sede di Consiglio,   del   27  febbraio  2002,  in  merito  alle  conseguenze finanziarie  della  scadenza  del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio:(1)
 (milioni di euro, prezzi attuali)
 Bulgaria                                11,95
 Romania                                 29,88
 2.  I  contributi  al  Fondo  di  ricerca  carbone  e acciaio sono corrisposti,  a partire dal 2009, in quattro rate da versare il primo giorno  lavorativo  del  primo  mese  di  ogni  anno,  nelle seguenti percentuali:
 2009: 15%
 2010: 20%
 2011: 30%
 2012: 35%.
 --------------------------
 (1) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
 ARTICOLO 27
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di adesione, l'indizione delle gare d'appalto,   le   aggiudicazioni,  l'esecuzione  dei  contratti  e  i pagamenti  a  titolo  di  assistenza  di  preadesione nell'ambito del programma   Phare   (1),   del   programma   Phare   di  cooperazione transfrontaliera  (2)  e  di  assistenza  fornita  nel  quadro  dello strumento  di  transizione  di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e Romania.
 Un'apposita  decisione  della  Commissione  sancisce  la deroga al controllo  ex  ante  della  Commissione  sulle  gare  d'appalto  e le aggiudicazioni,  in base ad una procedura di accreditamento espletata dalla  Commissione  e  ad  una  valutazione  positiva  del sistema di attuazione  decentrato  esteso  (EDIS)  in  conformita' dei criteri e delle  condizioni  stabiliti  nell'allegato  del  regolamento (CE) n. 1266/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  sul coordinamento dell'assistenza  ai  paesi  candidati  nel  quadro della strategia di preadesione  e  che  modifica  il  regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee (4).
 Se  detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante  non  e' presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto  nel  periodo compreso tra la data di adesione e la data in   cui   la   Commissione  prende  la  decisione  e'  inammissibile all'assistenza di preadesione.
 Tuttavia,  se  la  decisione  della  Commissione  di  derogare  al controllo  ex  ante e' ritardata oltre la data di adesione per motivi non  riconducibili  alle autorita' della Bulgaria o della Romania, la Commissione  puo' accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati,  che  i contratti sottoscritti nel periodo compreso fra la  data  dell'adesione  e  la data della decisione della Commissione siano  ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza  di  preadesione  prosegua  per  un periodo limitato, fatto  salvo  il  controllo  ex  ante  della  Commissione  sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni. --------------------------------
 (1)  Regolamento  (CEE)  n.  3906/89  del Consiglio, del 18
 dicembre  1989,  relativo  all'aiuto  economico a favore di
 taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del
 23.12.1989, pag. 11).
 Regolamento  modificato  da  ultimo dal regolamento (CE) n.
 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
 (2)  Regolamento  (CE)  n. 2760/98 della Commissione del 18
 dicembre  1998  relativo  all'attuazione di un programma di
 cooperazione  transfrontaliera  nel  quadro  del  programma
 Phare  (GU  L  345  del  19.12.1998,  pag. 49). Regolamento
 modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU
 L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
 (3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
 (4)  Regolamento  (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
 del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
 
 2.  Gli  impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione in  base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1   e   allo   strumento   di  transizione  di  cui  all'articolo  31 successivamente   all'adesione,   comprese   la   conclusione   e  la registrazione  di  singoli  impegni  giuridici e pagamenti successivi effettuati  dopo  l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme  e  dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere  imputati  ai  capitoli  di  bilancio corrispondenti fino alla chiusura  dei  programmi  e progetti in questione. In deroga a quanto precede,  le  procedure  relative  ad  appalti  pubblici avviate dopo l'adesione   sono   espletate   in   conformita'   delle   pertinenti disposizioni dell'Unione.
 3.  L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al  paragrafo 1 e' effettuata nell'ultimo anno precedente l'adesione. I  contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere  assegnati entro i due anni successivi. Non e' concessa alcuna proroga  del  periodo  per  l'assegnazione  dei  contratti.  Proroghe limitate  della  durata  possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
 In  deroga  a  quanto  precede, i fondi di preadesione destinati a coprire  spese  amministrative  di  cui al paragrafo 4 possono essere impegnati  nei  primi  due anni dopo l'adesione. Per i costi relativi alle  revisioni  contabili e alle valutazioni, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
 4.  Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonche' del programma ISPA  (1),  la  Commissione  puo'  prendere tutte le misure idonee ad assicurare  che  in  Bulgaria e Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per  la  durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli  agenti  contrattuali  che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria  e  in  Romania  e  devono  restarvi  anche  dopo la data di adesione  beneficiano  in  via  eccezionale  delle  stesse condizioni finanziarie   e   materiali   applicate   dalla   Commissione   prima dell'adesione  in  conformita'  dello  statuto  dei  funzionari delle Comunita' europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunita'  di  cui  al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio  (2).  Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri  membri  del  personale  necessario,  sono  coperte  dalla voce "Soppressione  graduale  dell'assistenza  di  preadesione per i nuovi Stati  membri" o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente  del  bilancio  generale  delle Comunita' europee relativo all'allargamento. --------------------------------
 (1)  Regolamento  (CE)  n.  1267/1999  del Consiglio del 21
 giugno  1999  che istituisce uno strumento per le politiche
 strutturali  di  preadesione  (GU L 161 del 26.6.1999, pag.
 73),  Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
 n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 12).
 (2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da
 ultimo  dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124
 del 27.4.2004, pag. 1).
 ARTICOLO 28
 
 1.  Si  considerano  approvate  dalla  Commissione,  ai  sensi del regolamento  (CE)  n.  1164/94  del  16 maggio 1994 che istituisce un Fondo  di coesione (1) le iniziative che, alla data di adesione hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE)  n.  1267/1999  che  istituisce  uno  strumento per le politiche strutturali   di  preadesione  e  la  cui  attuazione  non  e'  stata completata  entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione  di  dette  iniziative  sono  impegnati  ai sensi del regolamento  relativo  al  Fondo  di  coesione in vigore alla data di adesione  e iscritti nel capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale   dell'Unione  europea.  Salva  disposizione  contraria  nei paragrafi  da  2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che  disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate ai sensi di tale regolamento. --------------------------------
 (1)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato
 da  ultimo  dall'atto  di  adesione  del 2003 (GU L 236 del
 23.9.2003, pag. 33).
 
 2.  Le  procedure  d'appalto  relative  alle  iniziative di cui al paragrafo  1  per  le  quali  alla  data  di  adesione  e'  gia stato pubblicato  il  bando  di  gara  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara.   Non   si   applicano   tuttavia   le   disposizioni  previste nell'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale  delle  Comunita'  europee.  Le procedure d'appalto relative alle  iniziative  di  cui  al  paragrafo  1 per le quali non e' stato ancora   pubblicato   il  bando  di  gara  nella  Gazzetta  ufficiale dell'Unione   europea   sono   conformi   alle   disposizioni   della Costituzione,  agli atti adottati in forza delle stesse, nonche' alle politiche   dell'Unione,   comprese   quelle  riguardanti  la  tutela dell'ambiente,  i  trasporti,  le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.
 3.   I   pagamenti   effettuati  dalla  Commissione  a  titolo  di un'iniziativa  di cui al paragrafo 1 sono imputati all'impegno aperto risalente  piu'  indietro nel tempo effettuato in primo luogo a norma del  regolamento  (CE)  n.  1267/1999  e in secondo luogo a norma del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore a quella data.
 4.  Le  norme  che  disciplinano  l'ammissibilita'  della spesa in conformita' del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le  iniziative  di  cui  al  paragrafo  1, tranne in casi debitamente giustificati  su  cui  la  Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
 5.  In  casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione puo'  decidere  di  autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformita'  del  regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla  data  di  adesione,  si  applicano  alle  iniziative  di cui al paragrafo 1.
 ARTICOLO 29
 
 Qualora il periodo per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del  programma  SAPARD (1) in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli,  al sostegno per la creazione di associazioni di produttori o  al  finanziamento di progetti agroambientali superi la data ultima consentita  per  i  pagamenti  in  tale  ambito,  gli impegni residui saranno   coperti   nel  quadro  del  programma  di  sviluppo  rurale 2007-2013.  Se  a  tal  fine  risultano  necessarie specifiche misure transitorie,  esse  sono  adottate  secondo  le  procedure  stabilite nell'articolo  50,  paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,  del  21  giugno  1999,  recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2) --------------------------------
 (1)  Regolamento  (CE)  n.  1268/1999 del Consiglio, del 21
 giugno 1999, relativo al sostegno Comunitario per misure di
 preadesione  a  favore  dell'agricoltura  e  dello sviluppo
 rurale  da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
 e  orientale  nel periodo precedente all'adesione (GU L 161
 del  26.6.1999,  pag. 87). Regolamento modificato da ultimo
 dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004,
 pag. 12).
 (2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato
 da  ultimo  dall'atto  di  adesione  del 2003 (GU L 236 del
 23.9.2003, pag. 33).
 ARTICOLO 30
 
 1.  La  Bulgaria,  conformemente  agli  impegni assunti, ha chiuso definitivamente,  per  disattivarle  successivamente,  l'unita'  1  e l'unita'  2  della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna  a  chiudere  definitivamente  l'unita'  3 e l'unita' 4 della stessa  centrale  nel  2006  e  a  disattivare  successivamente dette unita'.
 2.  Nel  periodo  2007-2009  la  Comunita'  fornisce alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e  ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unita' 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy.
 L'assistenza  contempla,  tra  l'altro:  misure  a  sostegno della disattivazione  delle unita' 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy, misure  per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di   ammodernamento   dei   settori  di  produzione,  trasmissione  e distribuzione  dell'energia  convenzionale  in  Bulgaria,  misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
 Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi  2004)  in  stanziamenti  di  impegno,  da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
 L'assistenza o parte di essa puo' essere messa a disposizione come contributo  Comunitario  al  Fondo  internazionale  di  sostegno alla disattivazione  di  Kozloduy,  gestito  dalla  Banca  europea  per la ricostruzione e lo sviluppo.
 3.    La   Commissione   puo'   adottare   norme   di   attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Le norme sono adottate secondo la  decisione  1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita'  per  l'esercizio  delle competenze di esecuzione conferite alla  Commissione(1).  A  tal fine, la Commissione e' assistita da un comitato.   Si   applicano   gli  articoli  4  e  7  della  decisione 1999/468/CE.  Il  periodo  di  cui  all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione  1999/468/CE  e'  di  sei  settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
 ---------------------------
 (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
 
 ARTICOLO 31
 
 1.  Nel primo anno successivo all'adesione, l'Unione fornisce alla Bulgaria  e  alla  Romania  un'assistenza  finanziaria temporanea, in appresso  denominata  "strumento  di  transizione",  per sviluppare e rafforzare la loro capacita amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare  la  normativa  dell'Unione  e per promuovere lo scambio di migliori  prassi  inter  pares.  L'assistenza  e'  volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.
 2.  L'assistenza e' volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare  la  capacita  istituzionale  in taluni settori attraverso azioni  che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
 3.  Per  i  progetti  di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti   allo   sviluppo  istituzionale,  continua  ad  applicarsi  la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di  contatto  negli Stati membri, come stabilito negli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
 Gli  stanziamenti  di  impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi  2004,  per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alle priorita  nazionali  e  orizzontali.  Gli  stanziamenti  annuali sono autorizzati  dall'autorita'  di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
 4.  L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione e' decisa ed attuata secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n.  3906/89  del  Consiglio  relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
 ARTICOLO 32
 
 1. E' istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a  carattere  temporaneo  per  aiutare  la  Bulgaria  e  la Romania a finanziare,  fra  la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove  frontiere  esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per favorire l'incremento degli stessi flussi di tesoreria nei bilanci nazionali.
 2. Per il periodo 2007-2009, a titolo dello strumento per i flussi di  tesoreria  e  Schengen  a  carattere  temporaneo,  sono  messi  a disposizione  della Bulgaria e della Romania sotto forma di pagamento forfettario gli importi seguenti:
 
 (milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
 |      2007      |      2008      |     2009 ===================================================================== Bulgaria           |           121,8|            59,1|           58,6 Romania            |           297,2|           131,8|          130,8
 
 3.  Almeno  il  50%  dell'assegnazione  per ciascun paese a titolo dello  strumento  per  i  flussi  di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo  e'  utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro  obbligo  di  finanziare  azioni  alle  nuove  frontiere esterne dell'Unione  per  l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
 4.  Un  dodicesimo  di  ciascun  importo  annuale e' pagabile alla Bulgaria  e  alla  Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno  corrispondente.  I  pagamenti  forfettari  sono utilizzati entro  tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale  periodo  di  tre  anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione  esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a  titolo  della  parte  Schengen  dello  strumento  per  i flussi di tesoreria  e  Schengen  a  carattere  temporaneo,  corredata  di  una dichiarazione  giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
 5.  La  Commissione  puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.
 ARTICOLO 33
 
 1.  Fatte  salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da  rendere  disponibile  per  la  Bulgaria e la Romania nel triennio 2007-2009 e' il seguente:
 
 (milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
 |      2007      |     2008      |     2009 ===================================================================== Bulgaria            |             539|            759|           1002 Romania             |            1399|           1972|           2603
 
 2.   Nel   triennio  2007-2009,  la  portata  e  la  natura  degli interventi,  nell'ambito  di  queste  dotazioni fisse per paese, sono determinate sulla base delle disposizioni applicabili in quel momento alla spesa per gli interventi strutturali.
 ARTICOLO 34
 
 1.  Oltre  ai  regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla  data  dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni da I a III  dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il  periodo 2007-2009 e le specifiche disposizioni finanziarie di cui alla  sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania durante il periodo di programmazione 2007-2013.
 2.  Fatte  salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro,  gli  stanziamenti d'impegno della sezione Garanzia del FEAOG destinati  allo  sviluppo  rurale  in Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3.041 milioni di EUR (prezzi 2004).
 3.   Le  norme  necessarie  per  l'attuazione  delle  disposizioni dell'allegato  VIII  sono  adottate in conformita' della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
 4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione  del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
 ARTICOLO 35
 
 Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati annualmente  dalla  Commissione in linea con le variazioni dei prezzi come  parte  degli  adeguamenti  tecnici  annuali  delle  prospettive finanziarie.
 TITOLO IV
 
 ALTRE DISPOSIZIONI
 ARTICOLO 36
 
 1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso  di  difficolta'  gravi  di  un  settore  di attivita' economica suscettibili  di  protrarsi,  come  anche  in caso di difficolta' che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data  regione,  la  Bulgaria  o la Romania possono chiedere di essere autorizzate  ad  adottare  misure  di  salvaguardia che consentano di ristabilire  la  situazione  e  di  adattare  il  settore interessato all'economia del mercato interno.
 Nelle  stesse  circostanze,  qualsiasi  Stato  membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
 2.  Su  richiesta  dello  Stato  interessato,  la Commissione, con procedura  d'urgenza, adotta i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono  le  misure  di  salvaguardia  che  ritiene  necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione.
 In  caso  di  difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello  Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della  richiesta, corredata dei pertinenti  elementi  di  informazione.  Le  misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
 3.  Le  misure  autorizzate  ai  sensi  del  paragrafo  2  possono comportare  deroghe alle norme della Costituzione e in particolare al presente  protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per  raggiungere  gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovra' accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
 ARTICOLO 37
 
 Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando cosi' un grave pregiudizio  al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte  le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti  transfrontalieri  o  qualora  esista un rischio imminente di siffatto  pregiudizio,  la Commissione puo', entro un periodo massimo di  tre  anni  dalla  data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato   membro  o  di  propria  iniziativa,  adottare  regolamenti  o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate.
 Tali  misure  sono  proporzionate  e  la precedenza e' accordata a quelle  che  turbino  il  meno possibile il funzionamento del mercato interno   e,   se   del  caso,  all'applicazione  dei  meccanismi  di salvaguardia  settoriali  esistenti.  Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione  dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia  puo'  essere invocata anche prima dell'adesione in base ai  risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla  data  di  adesione  a  meno  che  non  sia  prevista  una data successiva.  Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario  e,  in  ogni  caso, cessano di essere applicate una volta attuato  l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre  il  periodo  specificato  nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo  Stato  membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le  decisioni  europei  che  stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene  nel  debito  conto  eventuali  osservazioni  del  Consiglio al riguardo.
 ARTICOLO 38
 
 In  caso  di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in   Bulgaria   o  in  Romania  nel  recepimento,  nell'attuazione  o nell'applicazione  delle  decisioni  quadro  o  di  altri  pertinenti impegni,   strumenti  di  cooperazione  e  decisioni  in  materia  di riconoscimento  reciproco  in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato   sull'Unione   europea   nonche'   delle  direttive  e  dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3 e 4 della Costituzione, la Commissione puo',  per  un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta  motivata  di  uno  Stato membro o di propria iniziativa, e dopo  aver  consultato  gli  Stati  membri,  adottare  regolamenti  o decisioni europei che stabiliscono le misure appropriate e precisarne le condizioni e le modalita' di applicazione.
 Tali   misure   possono  assumere  la  forma  di  una  sospensione temporanea   dell'applicazione   delle   pertinenti   disposizioni  e decisioni  nelle  relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o piu' altri Stati  membri,  senza  pregiudicare  il  proseguimento di una stretta cooperazione  giudiziaria.  La  clausola  di salvaguardia puo' essere invocata   anche   prima  dell'adesione  in  base  ai  risultati  del monitoraggio  e  le  misure  adottate entrano in vigore dalla data di adesione  a  meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non  sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso,  cessano  di  essere  applicate  una  volta  posto rimedio alle carenze.  Esse  possono  tuttavia  essere  applicate oltre il periodo specificato  nel  primo  comma  finche'  tali  carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre  rimedio  alle  carenze  individuate,  la  Commissione,  previa consultazione  degli  Stati  membri,  puo' adeguare opportunamente le misure.  La  Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare  i  regolamenti  e  le decisioni europei che stabiliscono le misure   di   salvaguardia   e   tiene  nel  debito  conto  eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
 ARTICOLO 39
 
 1.  Se  il  costante  controllo  da  parte della Commissione degli impegni  assunti  dalla  Bulgaria  e  dalla  Romania  nell'ambito dei negoziati  di  adesione  e  in  particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per  l'adozione  e  l'attuazione dell'acquis in Bulgaria o Romania e' tale  da  far  sorgere  il  serio rischio che uno di questi Stati sia manifestamente  impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni  importanti  settori  entro  la  data di adesione, ossia il 1° gennaio  2007,  il  Consiglio  puo', deliberando all'unanimita' sulla base  di  una raccomandazione della Commissione, decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data di adesione di tale Stato.
 2. A prescindere dal paragrafo 1, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza  qualificata  sulla  base  di  una  raccomandazione della Commissione,  adottare  la  decisione  di  cui  al  paragrafo  1  nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per  quanto riguarda il rispetto da parte della Romania di uno o piu' degli obblighi o requisiti di cui all'allegato IX, punto I.
 3.  A  prescindere dal paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 37, il Consiglio  puo',  deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una   raccomandazione   della  Commissione  e  sulla  scorta  di  una valutazione  particolareggiata,  effettuata  nell'autunno  2005,  sui progressi  compiuti  dalla  Romania  nel settore della politica della concorrenza,  adottare  la  decisione  di  cui  al  paragrafo  l  nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti  nell'ambito  dell'accordo  europeo(1)  o di uno o piu' degli impegni o requisiti di cui all'allegato IX, punto Il.
 4.  Nel  caso  in  cui  sia  adottata  una  decisione ai sensi dei paragrafi   1,  2  o  3,  il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza qualificata,   decide  immediatamente  gli  adeguamenti  al  presente protocollo,  inclusi  gli allegati e le appendici, resisi necessari a seguito della decisione di posticipare la data di adesione. -----------------------------------
 (1)Accordo  europeo  che  istituisce un'associazione tra le
 Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
 Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994,
 pag. 2).
 ARTICOLO 40
 
 Al  fine  di  non  ostacolare  il  buon  funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della  Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
 ARTICOLO 41
 
 Qualora  siano  necessarie  misure  transitorie  per facilitare il passaggio  dal  regime  esistente  in  Bulgaria e in Romania a quello risultante  dall'applicazione  della  politica  agricola  comune alle condizioni  stabilite  dal  presente  protocollo,  tali  misure  sono adottate    dalla   Commissione   secondo   la   procedura   prevista dall'articolo  25,  paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio,  del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei  mercati nel settore dei cereali (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli    corrispondenti    degli    altri   regolamenti   relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o dalle leggi europee che   li   sostituiscono,  ovvero  secondo  la  pertinente  procedura determinata  dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni  a  decorrere  dalla  data di adesione e la loro applicazione e' limitata  a  tale  periodo. Tale periodo puo' essere prorogato da una legge  europea  del  Consiglio.  Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
 Le  misure  transitorie  che  si  riferiscono all'attuazione degli strumenti  riguardanti  la  politica  agricola  comune  che  non sono specificate  nel  presente  protocollo e che si rendono necessarie in conseguenza dell'adesione sono stabilite prima della data di adesione mediante  regolamenti  o  decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta  della  Commissione,  oppure,  qualora incidano su strumenti inizialmente   adottati   dalla   Commissione,   sono   adottate   da quest'ultima  istituzione  mediante  regolamenti  o decisioni europei secondo  la  procedura  richiesta  per  l'adozione degli strumenti in questione.
 ----------------------------------
 (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
 ARTICOLO 42
 
 Qualora  siano  necessarie  misure  transitorie  per facilitare il passaggio  dal  regime  esistente  in  Bulgaria e in Romania a quello risultante  dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario,  fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono  adottate  dalla  Commissione  secondo  la  pertinente procedura determinata   dalla   legislazione  applicabile.  Dette  misure  sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.
 PARTE QUINTA
 
 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
 TITOLO I
 
 INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI
 ARTICOLO 43
 
 Il  Parlamento  europeo  apporta  al  suo  regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
 ARTICOLO 44
 
 Il  Consiglio  apporta  al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
 ARTICOLO 45
 
 Un  cittadino  di ogni nuovo Stato membro e' nominato membro della Commissione  a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione  sono  nominati  dal  Consiglio, di comune accordo con il Presidente  della  Commissione,  previa  consultazione del Parlamento europeo  e  in  conformita'  dei  criteri  di  cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione.
 Il  mandato  dei  membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 46
 
 1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale.
 2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente  al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
 Il mandato di uno dei giudici del Tribunale nominati conformemente al  paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
 3.  La  Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
 Il  Tribunale,  di  concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo   regolamento   di   procedura  gli  adattamenti  resi  necessari dall'adesione.
 I   regolamenti   di  procedura  cosi'  adattati  sono  sottoposti all'approvazione del Consiglio.
 4.  Per  la  pronuncia  sulle  cause  pendenti dinanzi ai suddetti organi  alla  data  di  adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in  seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano  prima  dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
 ARTICOLO 47
 
 Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato alla Corte dei conti a partire dalla data di adesione per un periodo di sei anni.
 ARTICOLO 48
 
 Il  Comitato  delle  regioni  e'  completato  con  la nomina di 27 membri,  in  rappresentanza  delle  collettivita'  regionali e locali della  Bulgaria  e  della  Romania, titolari di un mandato elettorale regionale  o  locale  oppure  politicamente  responsabili  dinanzi  a un'assemblea  eletta.  Il  mandato  dei  membri  cosi' nominati scade contemporaneamente  a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 49
 
 Il  Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 27 membri  in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della  societa' civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato  dei  membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 50
 
 Gli  adattamenti  degli  statuti  e  dei  regolamenti  interni dei Comitati  istituiti dalla Costituzione, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
 ARTICOLO 51
 
 1.  I  nuovi  membri  dei  comitati, dei gruppi e degli altri enti istituiti  dalla  Costituzione  o  da  un atto delle istituzioni sono nominati  alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la  nomina  dei  membri  di  detti  comitati, gruppi o altri enti. Il mandato  dei  membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 2. I comitati o i gruppi istituiti dalla Costituzione o da un atto delle  istituzioni  con  un  numero di membri fisso a prescindere dal numero  di  Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno  che  il  mandato  dei  membri  in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
 TITOLO II
 
 APPLICABILITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
 ARTICOLO 52
 
 Dalla  data  di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come  destinatari delle leggi quadro europee, dei regolamenti europei e   delle   decisioni  europee  ai  sensi  dell'articolo  I-33  della Costituzione   e   delle   direttive   e  delle  decisioni  ai  sensi dell'articolo  249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo  161  del  trattato  CEEA,  purche'  tali  leggi quadro europee,  regolamenti  europei e decisioni europee e tali direttive e decisioni  siano  state  notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta  eccezione  per  le  decisioni europee che entrano in vigore ai sensi  dell'articolo  I-39,  paragrafo  2 della Costituzione e per le direttive  e  le  decisioni  entrate in vigore ai sensi dell'articolo 254,  paragrafi  1  e  2  del  trattato  che  istituisce la Comunita' europea,  la  Bulgaria  e  la  Romania  sono  considerate come aventi ricevuto  notifica  di  tali  decisioni europee e di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 53
 
 1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per  conformarsi,  dalla  data  di  adesione, alle disposizioni delle leggi  quadro europee e dei regolamenti europei vincolanti per quanto riguarda  il  risultato  da raggiungere, salva restando la competenza delle  autorita'  nazionali in merito alla forma e ai mezzi, ai sensi dell'articolo  I-33  della  Costituzione,  nonche'  delle direttive e decisioni  di  cui  all'articolo  249  del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro   termine  non  sia  previsto  dal  presente  protocollo.  Esse comunicano  tali  misure alla Commissione al piu' tardi entro la data di  adesione  o,  se del caso, entro il termine previsto dal presente protocollo.
 2.  Nella  misura  in  cui  le  modifiche  delle  direttive di cui all'articolo  249  del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente protocollo richiedono  modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure  necessarie  per  conformarsi,  dalla  data  di adesione, alle direttive  modificate,  a  meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro  la  data  di adesione o entro il termine previsto dal presente protocollo, se successivo.
 ARTICOLO 54
 
 Le   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative destinate  ad  assicurare,  sul  territorio  della  Bulgaria  e della Romania,  la  protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro   i   pericoli  derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti  sono comunicate   da   questi   Stati   alla   Commissione,  conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
 ARTICOLO 55
 
 Dietro   richiesta  debitamente  circostanziata  presentata  dalla Bulgaria  o  Romania  alla  Commissione entro la data di adesione, il Consiglio,   deliberando   su   proposta   della  Commissione,  o  la Commissione,  se  l'atto  iniziale e' stato adottato da essa, possono adottare  regolamenti  o  decisioni  europei che stabiliscono deroghe temporanee  ad atti delle istituzioni adottati tra il l° ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformita' delle regole  di  voto  che  disciplinano  l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
 ARTICOLO 56
 
 Quando   gli   atti   delle   istituzioni  adottati  anteriormente all'adesione  richiedono  adattamenti  in conseguenza dell'adesione e gli   adattamenti   necessari   non  sono  contemplati  nel  presente protocollo o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando su proposta della  Commissione,  o  la  Commissione,  se l'atto iniziale e' stato adottato  da  essa,  adottano  gli  atti  a  tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
 ARTICOLO 57
 
 Salvo  disposizioni  contrarie,  il  Consiglio adotta, su proposta della   Commissione,   i  regolamenti  o  le  decisioni  europei  che istituiscono   le   misure   necessarie   per   l'applicazione  delle disposizioni del presente protocollo.
 ARTICOLO 58
 
 I  testi  degli  atti  delle  istituzioni  adottati  anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale  europea  in  lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data dell'adesione,  alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali  attuali.  Essi  sono  pubblicati  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
 TITOLO III
 
 DISPOSIZIONI FINALI
 ARTICOLO 59
 
 Gli  allegati  I  e IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente protocollo.
 ARTICOLO 60
 
 Il  Governo  della  Repubblica  italiana  rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato  che  istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei  trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue ceca, danese,  estone,  finlandese,  francese,  greca,  inglese, irlandese, italiana,  lettone,  lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
 Il  testo  del  suddetto  trattato,  redatto  in  lingua bulgara e rumena,  e'  allegato  al  presente protocollo. Tali testi fanno fede alle  stesse  condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
 ARTICOLO 61
 
 Il  Segretario  Generale  rimette  ai  governi della Repubblica di Bulgaria  e  della  Romania  copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
 ALLEGATO I
 
 Elenco delle convenzioni e dei protocolli
 ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione
 (di cui all'articolo 3(3) del Protocollo)
 
 1.  Convenzione  del  19  giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni  contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)
 - Convenzione  del  10  aprile  1984  relativa all'adesione della Repubblica  ellenica  alla  convenzione  sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)
 - Primo    protocollo    del   19   dicembre   1988   concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla  legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)
 Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di   giustizia   delle   Comunita'   europee  alcune  competenze  per l'interpretazione  della  convenzione  sulla  legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)
 Convenzione  del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna  e  della  Repubblica  portoghese alla convenzione sulla legge applicabile  alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1)
 Convenzione  del  29  novembre  1996  relativa  all'adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  alla  convenzione  sulla  legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,  aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo  e  al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10)
 2.  Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie  imposizioni  in  caso  di  rettifica  degli  utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
 - Convenzione  del  21  dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia   alla  convenzione  relativa  all'eliminazione  delle  doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)
 - Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23  luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso  di  rettifica  degli  utili  di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)
 3.  Convenzione  del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3  del  trattato  sull'Unione  europea  relativa  alla tutela degli interessi   finanziari   delle   Comunita'  europee  (GU  C  316  del 27.11.1995, pag. 49)
 Protocollo  del  27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela  degli  interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in  base  all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)
 Protocollo  del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del  trattato  sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via  pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee,  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)
 Secondo  Protocollo  del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee stabilito  in  base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)
 4.  Convenzione  del  26  luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato  sull'Unione  europea  che  istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)
 - Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione
 europea  concernente  l'interpretazione,  in via pregiudiziale, da parte della Corte di
 giustizia   delle   Comunita'   europee,   della  convenzione  che istituisce un Ufficio europeo di
 polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2)
 - Protocollo  del  19  giugno  1997  che  stabilisce  sulla  base dell'articolo  K.3  del  trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41,  paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi  e  alle  immunita' di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2)
 Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo  1,  della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia  (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2)
 - Protocollo   del   28  novembre  2002  recante  modifica  della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)  e  del  protocollo  relativo  ai privilegi e alle immunita' dell'Europol,  dei  membri  dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2)
 - Protocollo  del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43,  paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3)
 5.  Convenzione  del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3  del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)
 Protocollo  del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del  trattato  sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via  pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee,     della     convenzione    sull'uso    della    tecnologia dell'informazione  nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16)
 - Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del   trattato   sull'Unione   europea,   alla  convenzione  sull'uso dell'informatica  nel  settore  doganale,  relativo al riciclaggio di proventi  illeciti  e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione  del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2)
 Protocollo  dell'8  maggio  2003  ai  sensi  dell'articolo  34 del trattato  sull'Unione  europea  recante  modifica, per quanto attiene all'istituzione  di  un  archivio  di identificazione dei fascicoli a fini   doganali,  della  convenzione  sull'uso  dell'informatica  nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2)
 6.  Convenzione  del  26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo  2,  lettera  c)  del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle  Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)
 7. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3,  del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e  alla  cooperazione  tra  amministrazioni  doganali  (GU  C  24 del 23.1.1998, pag. 2)
 8.  Convenzione  del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3  del  trattato  sull'Unione  europea  relativa  alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)
 9.   Convenzione  del  29  maggio  2000  stabilita  dal  Consiglio conformemente  all'articolo  34  del  trattato  sull'Unione  europea, relativa  all'assistenza  giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
 Protocollo  del  16  ottobre  2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo  34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa  all'assistenza  giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)
 ALLEGATO II
 
 Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate
 nell'ambito dell'Unione europea
 e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati,
 che saranno applicabili nei nuovi Stati membri
 a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi
 (articolo 4(1) del Protocollo)
 
 1.  L'accordo  tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo  all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere comuni del 14 giugno 1985
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 (1) G.U. L. 239 del 22.9.2000, pag. 13
 
 2.  Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il  19  giugno  1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno  1985  relativo  all'eliminazione  graduale dei controlli alle frontiere  comuni,  nonche'  dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni(1),  modificate  da  alcuni  degli atti elencati al punto 8 in appresso:
 Articolo  1  nella  misura  in  cui  riguarda  le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera  d);  articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.
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 (1)GU   L   239  del  22.9.2000,  pag.  19.  Convenzione modificata  da  ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).
 
 3.  Le  seguenti  disposizioni  degli  accordi  di  adesione  alla Convenzione,  firmata  a  Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale  dei  controlli  alle  frontiere  comuni, nonche' degli atti finali  e  relative  dichiarazioni,  modificate  da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
 a) l'accordo,  firmato  il  27  novembre  1990, di adesione della Repubblica italiana:
 - articolo 4,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
 b) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:
 - articolo 4,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
 - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
 c) l'accordo,  firmato  il  25  giugno  1991,  di  adesione della Repubblica portoghese:
 - articoli 4, 5 e 6,
 - dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II;
 d) l'accordo,  firmato  il  6  novembre  1992,  di adesione della Repubblica ellenica:
 - articoli 3, 4 e 5,
 - dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II,
 - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
 e) l'accordo,  firmato  il  28  aprile  1995,  di  adesione della Repubblica austriaca:
 - articolo 4,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
 f) l'accordo,  firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:
 - articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,
 - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;
 g) l'accordo,  firmato  il  19  dicembre  1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:
 - articoli 4 e 5,
 - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,
 - dichiarazione   del  Governo  della  Repubblica  di  Finlandia relativa alle isole Aland dell'atto finale, parte III;
 h) l'accordo,  firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia: articoli 4 e 5,
 dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II
 4. I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:
 - l'accordo,   del   18   maggio  1999,  concluso  dal  Consiglio dell'Unione  europea  con  la  Repubblica  d'Islanda  e  il  Regno di Norvegia  sulla  loro  associazione  all'attuazione,  applicazione  e sviluppo  dell'acquis  di  Schengen,  compresi  gli  allegati, l'atto finale,  le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi(1), approvato dalla decisione 1999/439/CE(2) del Consiglio
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 (1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
 (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.
 l'accordo,  del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea   e  dalla  Repubblica  d'Islanda  e  il  Regno  di  Norvegia sull'instaurazione  di  diritti  e  obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  da  un  lato, e la Repubblica  d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati(1), approvato dalla decisione 2000/29/CE(2) del Consiglio.
 - l'accordo  firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima   all'attuazione,   all'applicazione   e  allo  sviluppo dell'acquis di Schengen(3).
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 (1) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
 (2) GU L 15 del 20.1.2000, pag. l.
 (3)  Nella  misura  in  cui  l'accordo  non  sia  ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.
 
 5. Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione  dell'accordo  di  Schengen  del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione   graduale  dei  controlli  alle  frontiere  comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
 decisione  SCH/Com-ex  (93)  10  del  Comitato  esecutivo, del 14 dicembre  1993,  riguardante  le  dichiarazioni  dei  Ministri  e dei sottosegretari di Stato;
 decisione  SCH/Com-ex  (93)  14  del  Comitato  esecutivo, del 14 dicembre  1993,  riguardante  il  miglioramento  della  prassi  della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;
 decisione  SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre  1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;
 decisione  SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre  1994,  riguardante  il  certificato  per  il  trasporto  di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;
 decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22  dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;
 decisione  SCH/Com-ex  (95)  21  del  Comitato  esecutivo, del 20 dicembre  1995,  riguardante  lo  scambio  in  tempi  brevi tra Stati Schengen   di   statistiche   e  di  dati  concreti  che  evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;
 decisione  SCH/Com-ex  (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21  aprile  1998,  riguardante la relazione sull'attivita' della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
 decisione  SCH/Com-ex  (98) 26 def del Comitato esecutivo, del 16 settembre   1998,   riguardante   l'istituzione   della   Commissione permanente della Convenzione di Schengen;
 decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16  settembre  1998,  riguardante  la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;
 decisione  SCH/Com-ex  (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27  ottobre  1998,  riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro  l'immigrazione  illegale,  nella  misura  in  cui riguarda le disposizioni del punto 2;
 decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16  dicembre  1998,  riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze  di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;
 decisione  SCH/Com-ex  (98)  52  del  Comitato  esecutivo, del 16 dicembre   1998,   riguardante   il   Vademecum   sulla  cooperazione transfrontaliera  tra  forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
 decisione  SCH/Com-ex  (98)  57  del  Comitato  esecutivo, del 16 dicembre  1998,  relativa  all'introduzione  di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalita;
 decisione  SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre  1998,  riguardante  un  impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;
 decisione  SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28  aprile  1999,  relativa  allo  standard  degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;
 decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;
 decisione  SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;
 decisione  SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28  aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;
 decisione  SCH/Com-ex  (99)  10  del  Comitato  esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;
 decisione  SCH/Com-ex  (99)  13  del  Comitato  esecutivo, del 28 aprile  1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:
 - allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune
 - il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;
 decisione  SCH/Com-ex  (99)  18  del  Comitato  esecutivo, del 28 aprile  1999,  riguardante  il  miglioramento  della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.
 6.  Le  seguenti  dichiarazioni  del  Comitato esecutivo istituito dalla   Convenzione,  firmata  a  Schengen  il  19  giugno  1990,  di applicazione  dell'accordo  di  Schengen  del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione  graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
 dichiarazione  SCH/Com-ex  (96)  decl  6,  2a  rev.  del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;
 dichiarazione  SCH/Com-ex  (97)  decl  13,  2a  rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.
 7.  Le  seguenti  decisioni  del  Gruppo  centrale istituito dalla Convenzione,  firmata  a  Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale  dei  controlli  alle  frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
 decisione  SCH/C  (98)  117  del  Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998,  riguardante  il  piano  d'azione  ai  fini  della lotta contro l'immigrazione illegale;
 decisione  SCH/C  (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.
 8.  I  seguenti  atti  basati  sull'acquis  di  Schengen o ad esso altrimenti collegati:
 regolamento  (CE)  n.  1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che  istituisce  un  modello  uniforme  per  i  visti  (GU  L 164 del 14.7.1995, pag. 1);
 decisione  1999/307/CE  del  Consiglio,  del l ° maggio 1999, che stabilisce  le  modalita' d'integrazione del Segretariato di Schengen nel  Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);
 decisione  1999/435/CE  del  Consiglio,  del  20 maggio 1999, che definisce  l'acquis  di  Schengen  ai  fini  della determinazione, in conformita'  del  trattato  che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni  o  decisioni  che  costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);
 decisione  1999/436/CE  del  Consiglio,  del  20 maggio 1999, che determina,  in conformita' delle pertinenti disposizioni del trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  e  del  trattato sull'Unione europea,   la  base  giuridica  per  ciascuna  delle  disposizioni  o decisioni  che  costituiscono  1'acquis  di  Schengen  (GU  L 176 del 10.7.1999, pag. 17);
 decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a   talune   modalita'  di  applicazione  dell'accordo  concluso  dal Consiglio  dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di  Norvegia  sull'associazione  di  questi due Stati all'attuazione, all'applicazione  e  allo  sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);
 decisione  1999/848/CE  del  Consiglio,  del  13  dicembre  1999, relativa  alla  piena  applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);
 decisione   2000/365/CE   del  Consiglio,  del  29  maggio  2000, riguardante  la  richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del  Nord  di  partecipare  ad  alcune  disposizioni  dell'acquis  di Schengen (GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43);
 decisione  2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce  una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4  e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della  convenzione  di  applicazione  dell'accordo  Schengen,  del 14 giugno  1985,  relativo  all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);
 decisione  2000/751/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre  2000, relativa  alla  declassificazione  di talune parti del manuale comune adottato  dal  comitato  esecutivo  istituito  dalla  convenzione  di applicazione  dell'accordo  di  Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29);
 decisione  2000/777/CE  del  Consiglio,  del  l  ° dicembre 2000, relativa  alla  messa  in  applicazione  dell'acquis  di  Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonche' in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);
 regolamento  (CE)  n.  539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che  adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso  del  visto  all'atto  dell'attraversamento  delle frontiere esterne  e  l'elenco  dei  paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);
 regolamento  (CE)  n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che  conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune   disposizioni   dettagliate  e  modalita'  pratiche  relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);
 regolamento  (CE)  n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che  conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune   disposizioni   dettagliate  e  modalita'  pratiche  relative all'esecuzione  dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);
 decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento  della  parte  VI  e  degli  allegati  3,  6  e  13 dell'istruzione  consolare comune nonche' degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui   riguarda   l'allegato  3  dell'istruzione  consolare  comune  e l'allegato 5a) del manuale comune;
 direttiva  2001/51/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno 2001, che integra   le  disposizioni  dell'articolo  26  della  convenzione  di applicazione  dell'accordo  di  Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45);
 decisione  2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo  del  Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);
 regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che  modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi  terzi  i  cui  cittadini  devono  essere in possesso del visto all'atto  dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);
 regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo   sviluppo  del  Sistema  d'informazione  Schengen  di  seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);
 regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo   ad   un   modello  uniforme  di  foglio  utilizzabile  per l'apposizione  di  un  visto  rilasciato dagli Stati membri a persone titolari  di  un  documento  di  viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);
 regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);
 decisione  2002/192/CE  del  Consiglio,  del  28  febbraio  2002, riguardante  la  richiesta  dell'Irlanda  di  partecipare  ad  alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);
 decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);
 decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato   esecutivo  istituito  dalla  convenzione  di  applicazione dell'accordo  di  Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49);
 regolamento  (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che  istituisce  un  modello  uniforme  per  i  permessi di soggiorno rilasciati  a  cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);
 decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);
 decisione  quadro  2002/946/GAI  del  Consiglio,  del 28 novembre 2002,  relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del  favoreggiamento  dell'ingresso,  del  transito  e  del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);
 direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire   il  favoreggiamento  dell'ingresso,  del  transito  e  del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);
 decisione  2003/170/GAI  del  Consiglio,  del  27  febbraio 2003, relativa   all'utilizzo   comune   degli  ufficiali  di  collegamento distaccati  all'estero  dalle autorita' degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);
 regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.  539/2001 che adotta l'elenco dei paesi  terzi  i  cui  cittadini  devono  essere in possesso del visto all'atto  dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi  terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1);
 decisione  2003/725/GAI  del  Consiglio,  del 2 ottobre 2003, che modifica  l'articolo  40,  paragrafi  1  e  7,  della  convenzione di applicazione  dell'accordo  di  Schengen  del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione  graduale  dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);
 direttiva  2003/110/CE  del  Consiglio,  del  25  novembre  2003, relativa   all'assistenza   durante   il   transito   nell'ambito  di provvedimenti  di  espulsione  per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);
 regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo  alla  creazione  di  una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1);
 decisione  2004/466/CE  del  Consiglio,  del  29 aprile 2004, che modifica  il  Manuale  Comune per prevedere un controllo mirato anche dei  minori  accompagnati  in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136);
 direttiva   2004/82/CE   del   Consiglio,  del  29  aprile  2004, concernente  l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);
 decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione   di   voli  congiunti  per  l'allontanamento  dei cittadini  di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);
 decisione  2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36);
 decisione  2004/512/CE  del  Consiglio,  dell'8  giugno 2004, che istituisce  il  sistema  di  informazione  visti  (VIS) (GU L 213 del 15.62004, pag. 5);
 regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che  istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa  alle  frontiere  esterne  degli  Stati  membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.1.2004, pag. l);
 regolamento  (CE)  n.  2133/2004  del  Consiglio, del 13 dicembre 2004,  che  stabilisce  l'obbligo,  per le autorita' competenti degli Stati  membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti  di  viaggio  dei  cittadini  di  paesi  terzi  al  momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo  Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5);
 regolamento  (CE)  n.  2252/2004  del  Consiglio, del 13 dicembre 2004,  relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri (M L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
 ALLEGATO III
 
 Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti
 agli atti adottati dalle istituzioni
 
 1. DIRITTO DELLE SOCIETA'
 
 DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE
 
 I. MARCHIO COMUNITARIO
 31994  R  0040:  Regolamento  (CE)  n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre  1993,  sul marchio Comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:
 - 31994  R  3288:  Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
 - 32003  R  0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003  R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36),
 - 32003  R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),
 - 32004  R  0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
 All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  A  decorrere  dalla  data  di  adesione della Bulgaria, della Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di  Cipro,  della  Lettonia,  della Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta,  della  Polonia, della Romania, della   Slovenia  e  della  Slovacchia  (in  prosieguo  "i(1)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), un marchio Comunitario registrato o richiesto a norma  del  presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati  membri e' esteso al loro territorio affinche' esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".
 
 II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
 
 1.  31992  R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18   giugno  1992,  sull'istituzione  di  un  certificato  protettivo complementare  per  i  medicinali  (GU  L  182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:
 - 11994  N:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
 "k) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e  per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione  di  immissione  in commercio dopo il 1 ° gennaio 2000 puo'  formare  oggetto  di  un  certificato  in  Bulgaria, purche' la domanda  di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.
 1)  Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e  per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione  di  immissione  in  commercio dopo il 1° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto  dall'articolo  7,  paragrafo  1  sia  scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione."
 b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Il  presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari  rilasciati  conformemente  alla legislazione nazionale della  Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,  di  Malta,  della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
 2.  31996  R  1610:  Regolamento  (CE)  n.  1610/96 del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato  protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:
 
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
 "k)  Qualsiasi  prodotto  fitosanitario protetto da un brevetto di base  in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata  rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo  il  1  ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria,  purche'  la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.
 1)  Qualsiasi  prodotto  fitosanitario  protetto da un brevetto di base  in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata  rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo  il  1  ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto,  e'  possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione."
 b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Il  presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari  rilasciati  conformemente  alla legislazione nazionale della  Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,  di  Malta,  della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.",
 
 III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
 32002  R  0006:  Regolamento  (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre  2001, su disegni e modelli Comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato da:
 12003   T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  A  decorrere  dalla  data  di  adesione della Bulgaria, della Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di  Cipro,  della  Lettonia,  della Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta,  della  Polonia, della Romania, della   Slovenia  e  della  Slovacchia  (in  prosieguo  "i(1)nuovi(o) Stati(o)  membri(o)"),  i  disegni  e  modelli  Comunitari protetti o depositati  a  norma  del  presente  regolamento  prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".
 
 2. AGRICOLTURA
 
 1.  31989  R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29  maggio  1989,  che  stabilisce  le  regole generali relative alla definizione,  alla  designazione  e  alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da:
 31992  R  3280:  Regolamento  (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),
 - 31994  R  3378:  Regolamento  (CE)  n.  3378/94  del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
 
 11994   N:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 a) Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:
 "5)  La denominazione "acquavite di frutta" puo' essere sostituita dalla  denominazione  "  Palinca "unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania."
 b) Nell'allegato  II  sono  aggiunte  le  seguenti  denominazioni geografiche:
 al  punto 4: "Vinars Tarnave" "Vinars. Vaslui", "Vinars Murfatlar" "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea"
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 2.  31991  R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10  giugno  1991,  che  stabilisce  le  regole generali relative alla definizione,   alla   designazione  e  alla  presentazione  dei  vini aromatizzati,  delle  bevande  aromatizzate  a  base  di  vino  e dei cocktail   aromatizzati  di  prodotti  vitivinicoli  (GU  L  149  del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
 - 31992  R  3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327
 del 13.11.1992, pag. 1),
 - 11994  N:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
 - 31996  R  2061:  Regolamento  (CE)  n.  2061/96  del Parlamento europeo e del Consiglio,
 dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 Nell'articolo  2,  paragrafo  3, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera:
 "i) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco  o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola)   e   specifiche   tinture   di  erbe,  con  un  titolo alcolometrico  pari  ad  almeno  8,5%  vol.,  un  tenore di zuccheri, espresso  in  zucchero  invertito,  pari  a  45-50 grammi per litro e un'acidita  totale  espressa  in  acido  tartarico  non inferiore a 3 grammi per litro."
 e la lettera i) diventa lettera j).
 3.  31992  R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30  giugno  1992,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  del  tabacco  greggio  (GU  L  215  del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:
 - 11994  N:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 - 31994  R  3290:  Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),
 - 31995  R  0711:  Regolamento  (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),
 --31996  R  0415:  Regolamento  (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),
 - 31996  R  2444:  Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),
 - 31997  R  2595:  Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),
 - 31998  R  1636:  Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),
 - 31999  R  0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),
 - 32000  R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),
 - 32002  R  0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),
 - 32003  R  0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. l),
 - 32003  R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),
 
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica di Estonia, della Repubblica di' Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) Nell'allegato, punto V. "Sun eured", si aggiunge:
 "Molovata Ghimpati Baragan"
 b) Nell'allegato, punto VI. "Basmas", si aggiunge:
 "Djebel
 Nevrokop
 Dupnitsa
 Melnik
 Ustina
 Harmanli
 Krumnovgrad  Iztochen  Balkan  Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka"
 c) Nell'allegato,   punto   VIII.   "Kaba  Koulak  Classico",  si aggiunge:
 "Severna Bulgaria Tekne".
 4. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre  1996,  relativo  all'organizzazione  comune  di  mercati nel settore  dei  prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:
 - 31997  R  2199:  Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),
 31999  R  2701:  Regolamento  (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),
 - 32000  R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),
 - 32001  R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),
 - 32002  R  0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3,2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di' Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32004  R  0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
 
 L'allegato III e' sostituito dal seguente:
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 5.  31998  R  2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del   22   dicembre   1998,   recante  modalita'  d'applicazione  del regolamento  (CEE)  n.  2075/92  del Consiglio in ordine al regime di premi,   alle   quote   di  produzione  e  all'aiuto  specifico  alle associazioni  di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
 31999  R  0510:  Regolamento  (CE)  n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
 - 31999  R  0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
 - 31999  R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
 - 31999  R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
 - 31999  R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
 - 32000  R  0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),
 - 32000  R  0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
 - 32000  R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
 - 32001  R  0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
 - 32001  R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
 - 32002  R  0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
 - 32002  R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
 - 32002  R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
 - 32002  R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell' 8.11.2002, pag. 8),
 - 32004  R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
 
 L'allegato I e' sostituito dal seguente:
 
 "ALLEGATO I
 
 PERCENTUALI  DEL  LIMITE  DI  GARANZIA  PER STATO MEMBRO O REGIONE SPECIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI =====================================================================
 Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti    |
 dell'associazione di produttori             |Percentuali ===================================================================== Germania, Spagna (tranne Castiglia-Leon, Navarra e la    | zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne  | Nord-Pas-de- Calais e Picardie), Italia, Portogallo      | (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio,      | Austria, Romania                                         |    2% --------------------------------------------------------------------- Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre    | (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia),   | Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e  | Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki      | Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol,    | General Toshevo, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e    | Antonovo nella zona del North Bulgaria)                  |    1% --------------------------------------------------------------------- Castiglia-Leon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di    | Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), i| comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona   | dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa,     | Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toshevo,      | Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona | del North Bulgaria (Bulgaria)                            |   0,3%
 
 6.  31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17  maggio  1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:
 - 32000  R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),
 - 32000  R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),
 - 32001  R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),
 - 32003  R  0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003  R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
 a) Nell'articolo 6 si aggiunge:
 "5.  Alla  Bulgaria  e  alla  Romania  sono concessi nuovi diritti d'impianto,  pari  all'1,5%  della superficie totale vitata di 2302,5 ettari per la Bulgaria e di 2830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5."
 b) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:
 "g) in Romania: la zona di Podisul Transilvaniei"
 c) Nell'allegato  III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 e' sostituita dalla seguente:
 "d) in Slovacchia, la regione del Tokay
 e) in  Romania,  le  superfici  vitate  non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f."
 d) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:
 "e)  in  Bulgaria,  le  superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska  Ravnina  (AyHaBcxa  paBHHHa),  Chernomorski  Rayon,  Rozova Dolina
 f)  in  Romania,  le  superfici  vitate  nelle seguenti regioni: Dealurile  Buzaului,  Dealu  Mare,  Severinului  e Plaiurile Drancei, Colinele  Dobrogei,  Terasele  Dunarii,  regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli."
 e) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:
 "In  Bulgaria,  la  zona  viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)"
 f) Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge: "e in Romania".
 7.  32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27  luglio  2000,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  del  lino  e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:
 - 32002  R  0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003  R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),
 - 32004  R  0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).
 a) Nell'articolo 3, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  E'  stabilito  un  quantitativo  massimo  garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino,   ripartito   tra  tutti  gli  Stati  membri,  sotto  forma  di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo e' cosi' ripartito:
 - 13 800 tonnellate per il Belgio,
 - 13 tonnellate per la Bulgaria,
 - 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca,
 - 300 tonnellate per la Germania,
 - 30 tonnellate per l'Estonia,
 - 50 tonnellate per la Spagna,
 - 55 800 tonnellate per la Francia,
 - 360 tonnellate per la Lettonia,
 - 2 263 tonnellate per la Lituania,
 - 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,
 - 150 tonnellate per l'Austria,
 - 924 tonnellate per la Polonia,
 - 50 tonnellate per il Portogallo,
 - 42 tonnellate per la Romania,
 - 73 tonnellate per la Slovacchia,
 - 200 tonnellate per la Finlandia,
 - 50 tonnellate per la Svezia,
 - 50 tonnellate per il Regno Unito."
 b) Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
 "2.  E'  stabilito  un  quantitativo  massimo garantito di 147 265 tonnellate  per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino  e  per  le  fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo e' ripartito sotto forma di:
 a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
 - 10 350 tonnellate per il Belgio,
 - 48 tonnellate per la Bulgaria,
 - 2 866 tonnellate per la Repubblica ceca,
 
 - 12 800 tonnellate per la Germania,
 - 42 tonnellate per l'Estonia,
 - 20 000 tonnellate per la Spagna,
 - 61 350 tonnellate per la Francia,
 - 1 313 tonnellate per la Lettonia,
 - 3 463 tonnellate per la Lituania,
 - 2 061 tonnellate per l'Ungheria,
 - 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi,
 - 2 500 tonnellate per l'Austria,
 - 462 tonnellate per la Polonia,
 - 1 750 tonnellate per il Portogallo,
 - 921 tonnellate per la Romania,
 
 - 189 tonnellate per la Slovacchia,
 - 2 250 tonnellate per la Finlandia,
 - 2 250 tonnellate per la Svezia,
 - 12 100 tonnellate per il Regno Unito.
 Tuttavia,   il  quantitativo  nazionale  garantito  stabilito  per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa."
 8. 32003 R 1782 Regolamento (CE) n. 178/2003 del Consiglio, del 29 settembre  2003  che  stabilisce  norme  comuni relativi ai regimi di sostegno  nell'ambito  della  politica  agricola  comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.  1454/2001,  (CE)  n.  1868/1994,  (CE)  n.  n.  151/1991, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971 e (CE) n. 2029/2001, (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
 32004  R  0021;  Regolamento  (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)
 32004  R  0583:  Regolamneto (CE) n. 583/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1)
 32004  D  0281:  Decisione  2004/281/CE del Consiglio del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1)
 32004  R  0864:  Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2006, pag. 48
 a) L'articolo 2, lettera g) e' sostituito dal seguente:
 g)   "nuovi  Stati  membri":  la  Bulgaria,  la  Repubblica  Ceca, l'Estonia,  Cipro,  la  Lutonia,  la  Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovecchia"
 b)  Nell'articolo  5,  paragrafo  2,  alla fine del primo comma si aggiunge:
 "Tuttavia,  la  Bulgaria  e  la  Romania provvedono a che le terre investite  a pascolo permanente al l ° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente."
 c)  Nell'articolo  54,  paragrafo  2, alla fine del primo comma si aggiunge:
 "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione  delle  domande di aiuto per superficie e' il 30 giugno 2005."
 d) Nell'articolo 71 octies si aggiunge:
 "9. Per la Bulgaria e la Romania:
 a)  il  triennio  di  riferimento  di  cui  al paragrafo 2 e' il 2002-2004;
 b) l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) e' il 2004;
 c) nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005."
 e) Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria  e  la  Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005."
 f) Nell'articolo 74, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. L'aiuto e' concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.
 Le superfici di base sono le seguenti:
 Bulgaria       21.800 ha
 Grecia        617.000 ha
 Spagna        594.000 ha
 Francia       208.000 ha
 Italia      1.646.000 ha
 Cipro           6.183 ha
 Ungheria        2.500 ha
 Austria         7.000 ha
 Portogallo    118.000 ha
 g) Nell'articolo 78, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  E' fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale puo' essere concesso l'aiuto."
 h) Nell'articolo 80, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  L'aiuto  e'  fissato  come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati: =====================================================================
 |     Campagna di      |
 | commercializzazione  |
 |2004/2005 e in caso di|      Campagna di
 |     applicazione     |  commercializzazione
 |   dell'articolo 71   |2005/2006 e successive
 |       (EUR/ha)       |       (EUR/ha) ===================================================================== Bulgaria              |          -           |        345,225 --------------------------------------------------------------------- Grecia                |       1323,96        |        561,00 --------------------------------------------------------------------- Spagna                |       1123,95        |        476,25 --------------------------------------------------------------------- Francia:              |                      | ---------------------------------------------------------------------
 - territorio         |                      | metropolitano         |        971,73        |        411,75 ---------------------------------------------------------------------
 - Guyana francese    |       1329,27        |        563,25 --------------------------------------------------------------------- Italia                |       1069,08        |        453,00 --------------------------------------------------------------------- Ungheria              |        548,70        |        232,50 --------------------------------------------------------------------- Portogallo            |       1070,85        |        453,75 --------------------------------------------------------------------- Romania               |                      |        126,075
 
 i) L'articolo 81 e' sostituito dal seguente:
 Articolo 81
 Superfici
 E'  istituita  una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro  produttore.  Tuttavia,  per  la  Francia  sono  istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:
 Bulgaria 4.166 ha
 Grecia 20.333 ha
 Spagna 104.973 ha
 Francia:
 - territorio metropolitano 19.050 ha
 - Guyana francese 4.190 ha
 Italia 219.588 ha
 Ungheria 3.222 ha
 Portogallo 24.667 ha
 Romania 500 ha
 Gli  Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi."
 j) L'articolo 84 e' sostituito dal seguente: "Articolo 84
 
 Superfici
 1.  Uno  Stato membro concede l'aiuto Comunitario nei limiti di un massimale   calcolato   moltiplicando   il  numero  di  ettari  della rispettiva  SNG  stabilito  nel  paragrafo  3  per l'importo medio di 120,75 EUR.
 2.  E'  fissata  una  superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.
 3.  La  superficie  massima  garantita  di  cui  al paragrafo 2 e' suddivisa nelle seguenti SNG:
 Superfici nazionali garantite (SNG)
 Belgio          100 ha
 Bulgaria     11.984 ha
 Germania      1.500 ha
 Grecia       41.100 ha
 Spagna      568.200 ha
 Francia      17.300 ha
 Italia      130.100 ha
 Cipro         5.100 ha
 Lussemburgo     100 ha
 Ungheria      2.900 ha
 Paesi Bassi     100 ha
 Austria         100 ha
 Polonia       4.200 ha
 Portogallo   41.300 ha
 Romania       1.645 ha
 Slovenia        300 ha
 Slovacchia    3.100 ha
 Regno Unito     100 ha
 4.   Gli   Stati   membri  possono  suddividere  la  loro  SNG  in sottosuperfici  secondo  criteri  oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione."
 k) Nell'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
 "Per  la  Bulgaria  e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo  comma  sono  riportati  nella  tabella  f) dell'allegato I del regolamento  (CE)  n.  1788/2003  del  Consiglio  e riveduti ai sensi dell'articolo  6,  paragrafo  1,  sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.
 Per  la  Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma e' il 2006/2007.
 
 1) Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria  e  la  Romania  la  condizione  per l'applicazione del presente comma e' che il regime di pagamento unico per  superficie  sia  attuato  nel  2007  e  che  si  sia  optato per l'applicazione dell'articolo 66."
 (m) All'articolo 105, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. Un supplemento del pagamento per superficie di:
 - 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,
 - 285  EUR/ha  a  decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,  viene  corrisposto per la superficie investita a frumento duro  nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:
 
 (ettari)
 Bulgaria    21 800
 Grecia     617 000
 Spagna     594 000
 Francia    208 000
 Italia   1 646 000
 Cipro        6 183
 Ungheria     2 500
 Austria      7 000
 Portogallo 118 000
 n) All'articolo 108, dopo il secondo comma e' inserito:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non  possono  essere  presentate  per terreni destinati, al 30 giugno 2005,  al  pascolo  permanente,  a  colture  permanenti  o  a colture forestali o ad usi non agricoli."
 o) L'articolo 110 quater, paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  E'  istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
 - Bulgaria: 10.237 ha
 - Grecia: 370.000 ha
 - Spagna: 70.000 ha
 - Portogallo: 360 ha."
 p) L'articolo 110 quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile e' il seguente:
 Bulgaria: 263 EUR
 - Grecia: 594 EUR per 300.000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70.000 ettari
 - Spagna: 1.039 EUR
 - Portogallo: 556 EUR."
 q) All'articolo 116, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
 "4. Si applicano i seguenti massimali: =====================================================================
 Stato membro             |       Diritti (x 1000) =====================================================================
 Belgio                         |                   70
 Bulgaria                       |                 2058,483
 Repubblica ceca                |                   66,733
 Danimarca                      |                  104
 Germania                       |                 2432
 Estonia                        |                   48
 Grecia                         |                11023
 Spagna                         |                19580
 Francia                        |                 7842
 Irlanda                        |                 4956
 Italia                         |                 9575
 Cipro                          |                  472,401
 Lettonia                       |                   18,437
 Lituania                       |                   17,304
 Lussemburgo                    |                    4
 Ungheria                       |                 1146
 Malta                          |                    8,485
 Paesi Bassi                    |                  930
 Austria                        |                  206
 Polonia                        |                  335,88
 Portogallo                     |                 2690
 Romania                        |                 5880,620
 Slovenia                       |                   84,909
 Slovacchia                     |                  305,756
 Finlandia                      |                   80
 Svezia                         |                  180
 Regno Unito                    |                19492
 Totale                         |                89607,008
 
 r) All'articolo 123, il paragrafo 8 e' sostituito dal seguente:
 "8. Si applicano i seguenti massimali regionali:
 Belgio                            |                235149
 Bulgaria                          |                 90343
 Repubblica ceca                   |                244349
 Danimarca                         |                277110
 Germania                          |               1782700
 Estonia                           |                 18800
 Grecia                            |                143134
 Spagna                            |                713999*
 Francia                           |               1754732**
 Irlanda                           |               1077458
 Italia                            |                598746
 Cipro                             |                 12000
 Lettonia                          |                  7000
 Lituania                          |                150000
 Lussemburgo                       |                 18962
 Ungheria                          |                 94620
 Malta                             |                  3201
 Paesi Bassi                       |                157932
 Austria                           |                373400
 Polonia                           |                926000
 Portogallo                        |                175075***
 Romania                           |                452000
 Slovenia                          |                 92276
 Slovacchia                        |                 78348
 Finlandia                         |                250000
 Svezia 250000                     |
 Regno Unito                       |               1419811**** ----------------------------------
 *Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE)
 n. 1454/2001.
 **Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1452/2001.
 ***Fatte  salve  le  norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1453/2001.
 ****Questo   massimale   e'  temporaneamente  aumentato  di
 100.000  capi,  sino  al  raggiungimento  di  un  totale di
 1.519.811  capi,  fino  a  quando  possano essere esportati
 animali vivi di eta inferiore a sei mesi.
 
 s) All'articolo 126, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
 "5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:
 
 Belgio                          |                  394253
 Bulgaria                        |                   16019
 Repubblica ceca                 |                   90300
 Danimarca                       |                  112932
 Germania                        |                  639535
 Estonia                         |                   13416
 Grecia                          |                  138005
 Spagna*                         |                 1441539
 Francia**                       |                 3779866
 Irlanda                         |                 1102620
 Italia                          |                  621611
 Cipro                           |                     500
 Lettonia                        |                   19368
 Lituania                        |                   47232
 Lussemburgo                     |                   18537
 Ungheria                        |                  117000
 Malta                           |                     454
 Paesi Bassi                     |                   63236
 Austria                         |                  375000
 Polonia                         |                  325581
 Portogallo***                   |                  416539
 Romania                         |                  150000
 Slovenia                        |                   86384
 Slovacchia                      |                   28080
 Finlandia                       |                   55000
 Svezia                          |                  155000
 Regno Unito                     |                 1699511 ---------------------------------
 * Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1454/2001.
 **  Fatte  salve  le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1452/2001.
 ***  Fatte  salve le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1453/2001.
 
 t)  All'articolo  130, paragrafo 3, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 "Per  i  nuovi  Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:
 
 =====================================================================
 |                          | Vitelli di eta' compresa
 |                          |tra piu' di un mese e meno
 |                          |    di 8 mesi e la cui
 |  Tori, manzi, vacche e   |  carcassa abbia un peso
 |        giovenche         |inferiore o uguale a 185kg ===================================================================== Bulgaria       |                     22191|                    101542 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca|                    483382|                     27380 --------------------------------------------------------------------- Estonia        |                    107813|                     30000 --------------------------------------------------------------------- Cipro          |                     21000|                         - --------------------------------------------------------------------- Lettonia       |                    124320|                     53280 --------------------------------------------------------------------- Lituania       |                    367484|                    244200 --------------------------------------------------------------------- Ungheria       |                    141559|                     94439 --------------------------------------------------------------------- Malta          |                      6002|                        17 --------------------------------------------------------------------- Polonia        |                  1815 430|                    839518 --------------------------------------------------------------------- Romania        |                   1148000|                     85000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia       |                    161137|                     35852 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia     |                    204062|                     62841
 
 (u) All'articolo 143 bis e' aggiunto il paragrafo seguente:
 "Tuttavia,  per  la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale  del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunita':
 - 25% nel 2007,
 - 30% nel 2008,
 - 35% nel 2009,
 - 40% nel 2010,
 - 50% nel 2011,
 - 60% nel 2012,
 - 70% nel 2013,
 - 80% nel 2014,
 - 90% nel 2015,
 - 100% a partire dal 2016."
 v)  All'articolo  143  ter,  paragrafo  4  si aggiunge il seguente comma:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria  e la Romania la superficie agricola soggetta  al regime di pagamento unico per superficie e' quella parte della  sua  superficie  agricola utilizzata che e' stata mantenuta in buone  condizioni  agronomiche,  a  prescindere  dal fatto che sia in produzione  o  no,  se  del  caso  adeguata in conformita' di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione."
 w) L'articolo 143 ter, paragrafo 9 e' sostituito dal seguente:
 "9.  Per  i  nuovi  Stati  membri il regime di pagamento unico per superficie  e'  disponibile  per un periodo di applicazione fino alla fine  del  2006 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su  richiesta  del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania  il  regime  di pagamento unico per superficie e' disponibile per  un  periodo  di  applicazione  fino  alla  fine  del 2009 con la possibilita'  di  una  duplice  proroga di un anno su loro richiesta. Fatte  salve  le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro puo'  decidere  di  porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al  regime  di  pagamento  unico  per  azienda.  I nuovi Stati membri comunicano  alla  Commissione  l'intenzione  di  porre fine al regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione."
 x)  All'articolo  143  ter,  paragrafo  11 si aggiunge il seguente comma:
 "Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo  di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale   a   dire  il  2011),  si  applicano  le  percentuali  fissate dall'articolo  143  bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento  unico  per  superficie  e'  prorogato  oltre  tale data in seguito  a  una  decisione  adottata  in  base  alla  lettera  b), la percentuale  di  cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie."
 y) L'articolo 143 quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilita' di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:
 a)  per  tutti  i  pagamenti  diretti,  del  55%  del  livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30  aprile  2004  nel  2004,  del 60% nel 2005, del 65% nel 2006 e, a partire  dal  2007,  fino  a  30  punti  percentuali sopra il livello applicabile  di  cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto  riguarda  la  Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni:  del  55%  del  livello dei pagamenti diretti raggiunto nella  Comunita'  nella  sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del  60%  nel 2008, del 65% nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti  percentuali  sopra  il livello applicabile di cui all'articolo 143  bis,  paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della  fecola  di  patate la Repubblica ceca puo' concedere pagamenti diretti  complementari  fino  al  100%  del livello applicabile nella Comunita'  nella  sua  composizione  al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto  riguarda  i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del  presente  regolamento,  si  applicano  le  seguenti  percentuali massime:  85%  nel  2004, 90% nel 2005, 95% nel 2006 e 100% a partire dal  2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le  seguenti percentuali massime: 85% nel 2007, 90% nel 2008, 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010;
 oppure
 b)  i)  per  i  pagamenti  diretti diversi dal regime di pagamento unico,   del  livello  complessivo  del  sostegno  diretto  al  quale l'agricoltore  avrebbe  avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformita' di un regime nazionale  analogo  alla  PAC,  aumentato  di  10  punti percentuali. Tuttavia,  per  la  Lituania  l'anno  di riferimento e' l'anno civile 2002.  Per  la  Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' di 10 punti percentuali nel 2004,  15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.
 ii)  per  quanto  riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale  degli  aiuti  diretti complementari nazionali che puo' essere concesso  da un nuovo Stato membro in un dato anno e' limitato da una dotazione   finanziaria   specifica.  Tale  dotazione  e'  pari  alla differenza tra:
 - l'importo  complessivo  del  sostegno nazionale diretto analogo alla  PAC  che  sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile  2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato  ogni  volta  di  10  punti  percentuali.  Tuttavia, per la Bulgaria  e  la  Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per  la Slovenia l'aumento e' pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007,
 e
 il   massimale   nazionale  del  nuovo  Stato  membro  specificato nell'allegato  VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.
 Ai  fini  del  calcolo  dell'importo  complessivo  di cui al primo trattino,  occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi  costitutivi  corrispondenti ai pagamenti diretti Comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo  del  massimale  effettivo  del  nuovo  Stato  membro a norma dell'articolo  64,  paragrafo  2,  dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater.
 Per  ciascun  pagamento  diretto  i  nuovi  Stati  membri  possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.
 Il  sostegno  diretto  complessivo  che  puo' essere erogato ad un agricoltore  nei  nuovi  Stati  membri  dopo  l'adesione  in  base al rispettivo  pagamento  diretto,  compresi  tutti  i pagamenti diretti complementari  nazionali,  non supera il livello del sostegno diretto al  quale  l'agricoltore  avrebbe  diritto  in base al corrispondente regime  di pagamento diretto negli Stati membri della Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004."
 z) L'articolo 154 bis, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo  che inizia il 1 ° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro  applicazione e' limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e  la  Romania detto periodo inizia il 1 ° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre  2011.  Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prorogare detti periodi."
 a  bis)  All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte al titolo del punto A:
 Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento  al  primo  anno  di applicazione del regime di pagamento unico.";
 al titolo del punto B:
 "Per  la  Bulgaria  e  la Romania il riferimento al 2006 va inteso come  riferimento  al  secondo  anno  di  applicazione  del regime di pagamento unico.";
 e al titolo del punto C:
 "Per  la  Bulgaria  e  la Romania il riferimento al 2007 va inteso come  riferimento  al  terzo  anno  di  applicazione  del  regime  di pagamento unico.";
 a ter) L'allegato VIIIBIS e' sostituito dal seguente:
 "ALLEGATO VIII BIS
 Massimali nazionali di cui all'articolo 71-quater
 I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi  di  cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.
 (milioni di EUR)
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 a quater) All'allegato X si aggiunge:
 "BULGARIA
 Starozagorski
 Haskovski
 Slivenski
 Yambolski
 Burgaski
 Dobrichki
 lovdivski"
 a quinquies) L'allegato XI TER e' sostituito dal seguente
 "ALLEGATO XI TER
 Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103
 
 =====================================================================
 |Superficie di base (ha) |Rese di riferimento (t/ha) ===================================================================== Bulgaria        |                 2625258|                       2,90 Repubblica ceca |                 2253598|                       4,20 Estonia         |                  362827|                       2,40 Cipro           |                   79004|                       2,30 Lettonia        |                  443580|                       2,50 Lituania        |                 1146633|                       2,70 Ungheria        |                 3487792|                       4,73 Malta           |                    4565|                       2,02 Polonia         |                 9454671|                       3,00 Romania         |                 7012666|                       2,65 Slovenia        |                  125171|                       5,27 Slovacchia      |                 1003453|                       4,06
 
 9.  32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei  prodotti  lattiero-caseari  (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:
 - 32004   D   0281:  Decisione  2004/281/CE  del  Consiglio,  del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).
 a) All'articolo 1, paragrafo 4, e' aggiunto il seguente comma:
 "Per  la  Bulgaria  e la Romania e' istituita una riserva speciale per  la  ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale  riserva  e'  liberata  dal  1° aprile 2009, a condizione che il consumo  in  azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di  tali  paesi  sia  diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva  e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette  e'  presa  dalla  Commissione  secondo  la  procedura di cui all'articolo  23,  paragrafo  2  in  base  alla  valutazione  di  una relazione  che  la  Bulgaria  e  la  Romania dovranno presentare alla Commissione  entro  il  31  dicembre 2008. Tale relazione esporra' in dettaglio  i  risultati  e  le  tendenze  dell'effettivo  processo di ristrutturazione  nel  settore  lattiero-caseario  del  paese  e,  in particolare,  il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato."
 b) All'articolo 1, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.  "Per  la  Bulgaria,  la  Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania e la Slovacchia,  i  quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il  vaccino  o  l'equivalente  latte,  consegnato  a  un acquirente o venduto  direttamente,  quale  definito  all'articolo  5 del presente regolamento,   indipendentemente   dal   fatto  che  sia  prodotto  o commercializzato  sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi";
 c) All'articolo 1 e' aggiunto il paragrafo seguente:
 "6.  Per  la  Bulgaria  e la Romania il prelievo si applica dal 1° aprile 2007."
 d)  All'articolo  6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti  dai  seguenti:  "Per  la  Bulgaria,  la  Repubblica ceca, l'Estonia,  Cipro  la  Lettonia,  la  Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia,  la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali e' indicata nell'allegato I, tabella f).
 Per   la  Bulgaria,  la  Repubblica  ceca,  l'Estonia,  Cipro,  la Lettonia,  la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di  quantitativi  di  riferimento individuali ha inizio: il 1° aprile 2001 per l'Ungheria, il 1° aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1° aprile  2003  per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1° aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1° aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania."
 e) All'articolo 6, paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma:
 "Per  la  Bulgaria  e  la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f)  e'  riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le   vendite  dirette  e,  se  necessario,  essa  e'  adeguata  dalla Commissione  secondo  la  procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2,"
 f) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 "Per  la  Bulgaria,  la  Repubblica  ceca,  l'Estonia,  Cipro,  la Lettonia,  la  Lituania,  l'Ungheria,  la  Polonia,  la  Romania,  la Slovenia  e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di  cui  al  paragrafo  1  e'  uguale  al tenore di materie grasse di riferimento  dei  quantitativi  assegnati  ai  produttori  alle  date seguenti:  il  31  marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania,  il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la  Lettonia  e  la  Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania."
 g) All'articolo 9, paragrafo 5, e' aggiunto il seguente comma:
 "Per  la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato  11  e' riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se   necessario,   adeguato   dalla  Commissione  conformemente  alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2."
 h)  All'allegato  I,  le  tabelle  d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "d) Periodo 2007/2008
 
 =====================================================================
 Stato membro          |     Quantitativi (tonnellate) =====================================================================
 Belgio                    |                 3 343 535,000
 Bulgaria                  |                   979 000,000
 Repubblica ceca           |                 2 682 143,000
 Danimarca                 |                 4 499 900,000
 Germania                  |                28 143 464,000
 Estonia                   |                   624 483,000
 Grecia                    |                   820 513,000
 Spagna                    |                 6 116 950,000
 Francia                   |                24 478 156,000
 Irlanda                   |                 5 395 764,000
 Italia                    |                10 530 060,000
 Cipro                     |                   145 200,000
 Lettonia                  |                   695 395,000
 Lituania                  |                 1 646 939,000
 Lussemburgo               |                  271 73 9,000
 Ungheria                  |                 1 947 280,000
 Malta                     |                    48 698,000
 Paesi Bassi               |                11 185 440,000
 Austria                   |                 2 776 895,000
 |  |  |  | Polonia                   |                 8 964 017,000 Portogallo                |                 1 939 187,000
 Romania                   |                 3 057 000,000
 Slovenia                  |                   560 424,000
 Slovacchia                |                 1 013 316,000
 Finlandia                 |                 2 431 047,324
 Svezia                    |                 3 336 030,000
 Regno Unito               |                14 755 647,000
 
 e) Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015
 
 =====================================================================
 Stato membro          |     Quantitativi (tonnellate) =====================================================================
 Belgio                    |                 3 360 087,000
 Bulgaria                  |                   979 000,000
 Repubblica ceca           |                 2 682 143,000
 Danimarca                 |                 4 522 176,000
 Germania                  |                28 282 788,000
 Estonia                   |                   624 483,000
 Grecia                    |                   820 513,000
 Spagna                    |                 6 116 950,000
 Francia                   |                24 599 335,000
 Irlanda                   |                 5 395 764,000
 Italia                    |                10 530 060,000
 Cipro                     |                   145 200,000
 Lettonia                  |                   695 395,000
 Lituania                  |                 1 646 939,000
 Lussemburgo               |                   273 084,000
 Ungheria                  |                 1 947 280,000
 Malta                     |                    48 698,000
 Paesi Bassi               |                11 240 814,000
 Austria                   |                 2 790 642,000
 Polonia                   |                 8 964 017,000
 Portogallo                |                 1 948 550,000
 Romania                   |                 3 057 000,000
 Slovenia                  |                   560 424,000
 Slovacchia                |                 1 013 316,000
 Finlandia                 |                 2 443 069,324
 Svezia                    |                 3 352 545,000
 Regno Unito               |                14 828 597,000
 
 f)  I  quantitativi  di  riferimento  per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
 
 =====================================================================
 |     Quantitativi di      |     Quantitativi di
 |    riferimento per le    |riferimento per le vendite
 Stato membro  |  consegne (tonnellate)   |   dirette (tonnellate) ===================================================================== Bulgaria       |                   722 000|                   257 000 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca|                 2 613 239|                    68 904 --------------------------------------------------------------------- Estonia        |                   537 188|                    87 365 --------------------------------------------------------------------- Cipro          |                   141 337|                     3 863 --------------------------------------------------------------------- Lettonia       |                   468 943|                   226 452 --------------------------------------------------------------------- Lituania       |                 1 256 440|                   390 499 --------------------------------------------------------------------- Ungheria       |                 1 782 650|                   164 630 --------------------------------------------------------------------- Malta          |                    48 698|                         - --------------------------------------------------------------------- Polonia        |                 8 500 000|                   464 017 --------------------------------------------------------------------- Romania        |                 1 093 000|                 1 964 000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia       |                   467 063|                    93 361 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia     |                   990 810|                    22 506
 
 g)  Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4
 
 =====================================================================
 |  Quantitativi della riserva speciale per la
 Stato membro     |         ristrutturazione (tonnellate) =====================================================================
 Bulgaria       |                                   39 180 ---------------------------------------------------------------------
 Repubblica ceca|                                   55 788 ---------------------------------------------------------------------
 Estonia        |                                   21 885 ---------------------------------------------------------------------
 Lettonia       |                                   33 253 ---------------------------------------------------------------------
 Lituania       |                                   57 900 ---------------------------------------------------------------------
 Ungheria       |                                   42 780 ---------------------------------------------------------------------
 Polonia        |                                  416 126 ---------------------------------------------------------------------
 Romania        |                                  188 400 ---------------------------------------------------------------------
 Slovenia       |                                   16 214 ---------------------------------------------------------------------
 Slovacchia     |                                   27 472
 i) Nell'allegato II la tabella e' sostituita dalla seguente:
 
 "TENORE DI MATERIE GRASSE DI RIFERIMENTO =====================================================================
 Stato membro     |Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg) =====================================================================
 Belgio          |                             36,91
 Bulgaria        |                             39,10
 Repubblica ceca |                             42,10
 Danimarca       |                             43,68
 Germania        |                             40,11
 Estonia         |                             43,10
 Grecia          |                             36,10
 Spagna          |                             36,37
 Francia         |                             39,48
 Irlanda         |                             35,81
 Italia          |                             36,88
 Cipro           |                             34,60
 Lettonia        |                             40,70
 Lituania        |                             39,90
 Lussemburgo     |                             39,17
 Ungheria        |                             38,50
 Paesi Bassi     |                             42,36
 Austria         |                             40,30
 Polonia         |                             39,00
 Portogallo      |                             37,30
 Romania         |                             35,93
 Slovenia        |                             41,30
 Slovacchia      |                             37,10
 Finlandia       |                             43,40
 Svezia          |                             43,40
 Regno Unito     |                             39,70
 3. POLITICA DEI TRASPORTI
 31996  L  0026:  Direttiva  96/26/CE  del Consiglio, del 29 aprile 1996,  riguardante  l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo  scopo  di favorire l'esercizio  della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore  dei  trasporti  nazionali  ed  internazionali  (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:
 - 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
 (a) All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente:
 "11.  In  deroga  al  paragrafo  3,  i  certificati  rilasciati in Bulgaria  ai  trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati  equivalenti  ai  certificati  rilasciati  ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:
 - dal  19  novembre  2002,  a  trasportatori su strada di merci e viaggiatori   nel   servizio   internazionale   in  base  al  decreto governativo n. 11 del 31 ottobre 2002 sul trasporto internazionale di viaggiatori  e  merci  su  strada  (Gazzetta  statale  n.  108 del 19 novembre 2002);
 - dal  19  novembre  2002,  a  trasportatori su strada di merci e viaggiatori  nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 33  del 3 novembre 1999 sul trasporto pubblico di viaggiatori e merci sul   territorio  della  Bulgaria,  modificato  il  30  ottobre  2002 (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002).".
 "12.  In  deroga  al  paragrafo  3,  i  certificati  rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione della Romania sono considerati  equivalenti  ai  certificati  rilasciati  ai sensi della presente  direttiva  solo  se  sono  stati rilasciati, dal 28 gennaio 2000,  a  trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale  e  nazionale  in  base all'ordinanza del Ministro dei trasporti  n.  761,  del 21 dicembre 1999, relativa alla nomina, alla formazione   e  alla  certificazione  professionale  di  persone  che coordinano  permanentemente ed efficacemente l'attivita' di trasporto stradale.".
 (b)  All'articolo  10  ter,  il  secondo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "I  certificati  di idoneita professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis."
 
 4. FISCALITA
 
 1.  31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio  1977,  in  materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:
 - 11979  H:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ellenica  e  agli  adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),
 - 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),
 - 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),
 - 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna  e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),
 - 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),
 - 31991   L   0680:   Direttiva  91/680/CEE  del  Consiglio,  del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),
 - 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),
 - 31992   L   0111:   Direttiva  92/111/CEE  del  Consiglio,  del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),
 - 31994  L  0004:  Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),
 - 31994  L  0005:  Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),
 - 31994  L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),
 - 31995  L  0007:  Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),
 - 31996  L  0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),
 - 31996  L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12,1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),
 - 31998  L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12,10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),
 - 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),
 - 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),
 - 31999   L   0085:   Direttiva  1999/85/CE  del  Consiglio,  del 22.10,1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag, 34),
 - 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30,3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),
 - 32000   L   0065:   Direttiva  2000/65/CE  del  Consiglio,  del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),
 - 32001  L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),
 - 32001   L   0115:  Direttiva  2001/115/CE  del  Consiglio,  del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),
 - 32002  L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),
 - 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),
 - 32004  L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),
 - 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),
 - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
 All'articolo  24 bis, prima del trattino "- nella Repubblica ceca: 35 000 EUR" si aggiunge il seguente trattino:
 "- in Bulgaria: 25 600 EUR;".
 All'articolo  24  bis e' inserito quanto segue dopo il trattino "- in Polonia: 10 000 EUR":
 "- in Romania: 35 000 EUR;".
 2. 31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,   relativa  all'armonizzazione  delle  strutture  delle  accise sull'alcole  e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:
 
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 (a) All'articolo 22, il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
 "6. La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta  dell'accisa,  non  inferiore  al  50%  dell'aliquota normale nazionale   dell'accisa   sull'alcole   etilico,  all'alcole  etilico fabbricato  da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu'  di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei  familiari  di  frutticoltori.  L'aliquota  ridotta si applica limitatamente  a  30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare  di  frutticoltori  produttori, destinati esclusivamente al consumo personale."
 (b) All'articolo 22, il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  L'Ungheria,  la  Romania  e  la  Slovacchia possono applicare un'aliquota  ridotta  dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'aleole etilico, all'aleole etilico fabbricato  da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu'  di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei  familiari  di  frutticoltori.  L'aliquota  ridotta si applica limitatamente  a  50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare  di  frutticoltori  produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminera il presente accordo nel 2015 e riferira' al Consiglio su eventuali modifiche.".
 ALLEGATO IV
 Elenco di cui all'articolo 17 del Protocollo
 Ulteriori adattamenti agli atti
 adottati dalle istituzioni
 
 1. AGRICOLTURA
 
 A. NORMATIVA AGRICOLA
 
 1.  Trattato  che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo III, sezione 4, agricoltura e pesca
 Il  Consiglio,  deliberando  a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione  e  previa  consultazione  del Parlamento europeo, modifica  il  regolamento  che disciplina l'organizzazione comune dei mercati  nel  settore  dello  zucchero  per tener conto dell'adesione della  Bulgaria e della Romania, adeguando di conseguenza le quote di zucchero    e   di   isoglucosio   e   il   fabbisogno   massimo   di approvvigionamento  per  le  importazioni  di zucchero greggio, cosi' come indicato nella tabella seguente che puo' essere adattata secondo le  stesse modalita' previste per le quote relative agli Stati membri attuali,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei principi e degli obiettivi  dell'organizzazione  comune  dei mercati nel settore dello zucchero vigenti al momento.
 
 Quantitativi concordati
 (in tonnellate)
 |Bulgaria|Romania --------------------------------------------------------------------- Quantitativo di base per lo zucchero(1)             |   4 752|109 164 --------------------------------------------------------------------- di cui: A                                           |   4 320| 99 240 --------------------------------------------------------------------- B                                                   |     432|  9 924 --------------------------------------------------------------------- Fabbisogno massimo di approvvigionamento(valore     |        | zucchero bianco) per le importazioni di zucchero    |        | greggio                                             | 198 748|329 636 --------------------------------------------------------------------- Quantitativo di base per l'isoglucosio(2)           |  56 063|  9 981 --------------------------------------------------------------------- di cui: A                                           |  56 063|  9 790 --------------------------------------------------------------------- B                                                   |       0|    191
 -------------------------------
 (1) In tonnellate di zucchero bianco.
 (2) In tonnellate di materia secca.
 
 Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base  A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria.
 2.  31998  R  2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del   22   dicembre   1998,   recante  modalita'  d'applicazione  del regolamento  (CEE)  n.  2075/92  del Consiglio in ordine al regime di premi,   alle   quote   di  produzione  e  all'aiuto  specifico  alle associazioni  di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
 - 31999  R  0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
 - 31999  R  0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
 - 31999  R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
 - 31999  R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
 - 31999  R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
 - 32000  R  0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 denti dell'11.3.2000, pag. 13),
 - 32000  R  0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
 - 32000  R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
 - 32001  R  0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
 - 32001  R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
 - 32002  R  0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
 - 32002  R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
 - 32002  R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
 - 32002  R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),
 - 32004  R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
 Ove  opportuno  e  secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento  (CEE)  n.  2075/92  del  Consiglio  del  30  giugno 1992 relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  del tabacco   greggio(1),   la   Commissione   adotta  entro  il  momento dell'adesione  le  necessarie  modifiche all'elenco Comunitario delle zone  di  produzione  riconosciute  figurante  nell'allegato  II  del regolamento  (CE)  n.  2848/98  della  Commissione,  per  tener conto dell'adesione  della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di  includere  in  tale  elenco  le  zone  designate di produzione di tabacco bulgare e rumene.
 ---------------------------
 (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
 3.  32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29  settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno   diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica  i  regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001,  (CE)  n.  1454/2001,  (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)  n.  1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
 - 32004  R  0021:  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),
 - 32004  R  0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),
 - 32004   D   0281:  Decisione  2004/281/EC  del  Consiglio,  del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),
 - 32004  R  0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29.4.2004
 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
 a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione  e  previa  consultazione  del Parlamento europeo, adotta  le disposizioni necessarie affinche' la Bulgaria e la Romania integrino  gli  aiuti  alle  sementi  ai regimi di sostegno di cui al titolo  III,  capitolo  6  e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 i)   Tali   disposizioni   comprenderanno   la  seguente  modifica dell'allegato  XI  bis  "Massimali  per  gli aiuti alle sementi per i nuovi  Stati  membri,  di  cui  all'articolo  99,  paragrafo  3"  del regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004:
 "ALLEGATO XI BIS
 
 Massimali  per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 ii)  La ripartizione dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto e' la seguente:
 Ripartizione concordata dei quantitativi massimi nazionali
 di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto
 
 (in tonnellate) =====================================================================
 |  Bulgaria   |  Romania ===================================================================== Sementi di riso (Oryza sativa L.)         |        883,2|         100 Sementi diverse dalle sementi di riso     |          936|       2 294
 
 b) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
 
 consultazione  del  Parlamento  europeo,  adotta  le  disposizioni necessarie per la Bulgaria e la
 Romania al fine di integrare gli aiuti nel settore del tabacco nei regimi di sostegno di cui al
 titolo  III,  capitolo 6 e al titolo N bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 L'assegnazione  concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco  e'  la  seguente:  Assegnazione  concordata  dei  limiti  di garanzia nazionali per il tabacco
 
 (in tonnellate) =====================================================================
 |     Bulgaria      |     Romania ===================================================================== Totale di cui:                |             47 137|            12 312 I Flue-cured                  |              9 023|             4 647 II Light air-cured            |              3 208|             2 370 V Sun-cured                   |                   |             5 295 VI Basmas                     |             31 106| VIII Kaba Koulak              |              3 800|
 B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
 31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,  relativa  alla  commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
 Se  necessario  e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26,  paragrafo  3  della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato  I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce  Griseb.,  Fagus  orientalis  Lipsky,  Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.
 ALLEGATO V
 Elenco di cui all'articolo 18 del Protocollo
 altre disposizioni permanenti
 
 1. DIRITTO DELLE SOCIETA''
 Trattato  che  adotta  una  Costituzione  per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 3, Libera circolazione delle merci
 
 MECCANISMO SPECIFICO
 Per  quanto  riguarda  la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario   di   un   brevetto  o  di  un  certificato  protettivo complementare  di  un  prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro  in  un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta  in  uno  dei  nuovi  Stati  membri  summenzionati  per tale prodotto,  ha  la  possibilita' di far valere i diritti derivanti dal brevetto  o  dal  certificato  protettivo complementare per impedirne l'importazione  e  la  commercializzazione nello Stato membro o negli Stati  membri in cui il prodotto in questione e' protetto da brevetto o  certificato  protettivo  complementare, anche se detto prodotto e' stato  immesso  sul  mercato  in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.
 Chiunque  intenda  importare  o  commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto  beneficia  di  un  brevetto  o di un certificato protettivo complementare,  deve  dimostrare  alle  competenti  autorita',  nella domanda  relativa  a  tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.
 
 2. POLITICA DELLA CONCORRENZA
 Trattato  che  adotta  una  Costituzione  per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza
 
 1. 1 seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un  nuovo  Stato  membro  prima  della  data  di  adesione  e  ancora applicabili  successivamente  a  detta data sono da considerare, dopo l'adesione,  come  aiuti  esistenti  ai  sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione:
 a) misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;
 b) misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;
 c) misure  di  aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state  esaminate dall'autorita' di controllo degli aiuti di Stato del nuovo  Stato  membro  e  giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti  la  Commissione  non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla  compatibilita  della  misura  con  il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.
 Tutte  le  misure  ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono  un  aiuto  di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra  elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo III-168, paragrafo 3 della Costituzione.
 Le  suddette  disposizioni  non si applicano agli aiuti al settore dei  trasporti,  ne'  alle  attivita'  connesse con la produzione, la trasformazione   o   la  commercializzazione  dei  prodotti  elencati nell'allegato  I  della  Costituzione, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.
 Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie  relative  alla  politica della concorrenza stabilite nel Protocollo e le misure previste dall'allegato VII, capo 4, sezione B, del Protocollo.
 2.  Qualora  un  nuovo  Stato  membro  desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:
 a) un  elenco  delle  misure  di  aiuto  in vigore che sono state valutate dall'autorita' nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e
 b) ogni  altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilita della misura di aiuto da esaminare,
 conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.
 Se,  entro  tre  mesi  dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del  nuovo  Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene   che  le  informazioni  fornite  sono  complete  poiche'  le ulteriori  informazioni  richieste  non  sono  disponibili o sono gia state  fornite,  la  Commissione  non  ha  espresso  seri dubbi sulla compatibilita  della  stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
 Tutte  le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura  di cui al punto 1, lettera c) prima della data di adesione sono  sottoposte  alla  procedura  di cui sopra indipendentemente dal fatto  che  durante  il  periodo  di  esame  il  nuovo  Stato  membro interessato sia gia divenuto membro dell'Unione.
 3. Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei  confronti  di  una  misura, ai sensi del punto 1, lettera c), e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del  Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CEE. (1)
 Se  tale  decisione  e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
 ---------------------------
 (1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo  dall'Atto  di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 4. Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo  III-168  della  Costituzione,  i  regimi  di aiuti e i singoli  aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato  membro  prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale   data,   sono   considerati   come  aiuti  esistenti  ai  sensi dell'articolo  III-168,  paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:
 - le  misure  di  aiuto  sono  comunicate  alla Commissione entro quattro  mesi  dalla  data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni  relative  alla  base  giuridica  di ciascuna misura. Le misure  di  aiuto  esistenti  ed i progetti destinati a istituire o a modificare    gli    aiuti,   comunicati   alla   Commissione   prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
 Tali  misure  di  aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
 Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri  modificano,  se  necessario,  tali misure di aiuto al fine di conformarsi  agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data,  qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.
 5.  Per  quanto  riguarda  la  Romania,  il punto 1, lettera c) si applica  esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorita' rumena  di  controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione  sulla  base del controllo costante degli impegni assunti dalla  Romania  nell'ambito  dei negoziati di adesione, alla quale il grado  di  attuazione  della  normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente.  Si  considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando  la  Romania  dimostri  di  procedere  sistematicamente  ad un controllo  completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di  tutti  gli  aiuti  connessi  in  Romania,  comprese  l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorita' rumena di controllo degli aiuti di  Stato  di  decisioni  pienamente  e  correttamente  motivate  che comportino  una  valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di  ciascuna  misura  ed  una  corretta  applicazione del criterio di compatibilita.
 La Commissione puo' sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1 ° settembre  2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione,  in  cui  si  constata  che il grado di attuazione e' di livello  soddisfacente,  qualora nutra seri dubbi sulla compatibilita della  misura  in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione  di  sollevare  obiezioni  nei confronti di una misura e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale  ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione e'  presa  anteriormente  alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
 Qualora  la  Commissione  adotti una decisione negativa in seguito all'avvio  del  procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la  Romania  adotti  tutti  i provvedimenti necessari per il recupero effettivo  dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi  interessi  fissati ad un tasso adeguato, in conformita' del regolamento  (CE)  n.  794/2004  (1)  ed  esigibili a decorrere dalla stessa data.
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 (1)  Regolamento  (CE)  n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile  2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n.   659/1999   del   Consiglio  recante  modalita'  di  applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
 
 3. AGRICOLTURA
 (a)  Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo III, sezione 4, Agricoltura e pesca
 
 1.  Le  scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione  e  derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del  mercato  debbono essere prese a carico dalla Comunita' al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78  del Consiglio del 2 agosto 1978 relativo alle norme generali per  il  finanziamento  degli  interventi  da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (1). Tale presa a  carico  delle  scorte  pubbliche e' operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunita'  e  che  le  scorte  rispondano  ai requisiti Comunitari in materia di interventi.
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 (1)  GU  L  216  del  5.8.1978,  pag. 1. Regolamento modificato da ultimo  dal  regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
 2.  I  nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese  qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica  nel  loro  territorio  alla  data  dell'adesione  e  risulti quantitativamente  superiore a quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto.
 La  nozione  di  scorta  normale  di  riporto e' definita per ogni prodotto  in  funzione  dei  criteri  e  degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.
 3.  Le  scorte  di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita che supera le scorte normali di riporto.
 4.  La  Commissione  attua  e  applica  le  succitate disposizioni conformemente  alla  procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE)  n.  1258/1999  del  17  maggio  1999  del Consiglio relativo al finanziamento  della  politica  agricola  comune (1) o, se opportuno, conformemente  alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento  (CE)  n.  1260/2001  del  Consiglio,  del 30 giugno 2001 relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore dello zucchero (2) o alla procedura di cui ai corrispondenti articoli degli altri  regolamenti  sull'organizzazione comune dei mercati agricoli o conformemente   alla   pertinente   procedura   del   comitato  quale determinata nella legislazione applicabile.
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 (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
 (2)  GU  L  178  del  30.6.2001,  pag.  1.  Regolamento modificato   da   ultimo   dal  regolamento  (CE)  n.  39/2004  della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
 
 (b)  Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza
 Fatte  salve  le  procedure  relative  agli aiuti esistenti di cui all'articolo  III-168  della  Costituzione,  i  regimi  di aiuti e le singole  misure  di  aiuto  concesse  ad  attivita'  connesse  con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione, a eccezione dei prodotti della  pesca  e  dei  prodotti  da essa derivati, attuati in un nuovo Stato  membro  prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale  data  sono  considerati  aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:
 le  misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi   dalla   data   di  adesione.  Tale  comunicazione  include  le informazioni  relative  alla  base  giuridica  di ciascuna misura. Le misure  di  aiuto  esistenti  ed i progetti destinati a istituire o a modificare    gli    aiuti,   comunicati   alla   Commissione   prima dell'adesione,  si  ritengono  comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.
 Tali  misure  di aiuto sono considerate aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1, della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
 Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri  modificano,  se  necessario,  tali misure di aiuto al fine di conformarsi  agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data,  qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.
 
 4. UNIONE DOGANALE
 Trattato  che  adotta  una  Costituzione  per l'Europa, parte III, titolo  III,  capo  I,  sezione  3,  Libera circolazione delle merci, sottosezione 1, Unione doganale
 31992  R  2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale Comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 31993  R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2  luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni d'applicazione del regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale  Comunitario  (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
 Il  regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si  applicano  ai  nuovi  Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:
 PROVA   DELLA   POSIZIONE   COMUNITARIA  (SCAMBI  NELLA  COMUNITA' ALLARGATA)
 l.  In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci  che  alla  data  di  adesione  sono  in  custodia temporanea o rientrano  tra  i  regimi  doganali  di cui all'articolo 4, punto 15, lettera  b)  e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunita'  allargata,  o  che  sono  in fase di trasporto dopo essere state  assoggettate  alle  formalita  di esportazione nella Comunita' allargata  sono  esenti  da  dazi doganali o da altre misure doganali quando  sono  dichiarate  per  l'immissione  in  libera pratica nella Comunita' allargata purche' sia presente uno dei seguenti requisiti:
 a)  prova  dell'origine  preferenziale  correttamente rilasciata o compilata  prima  della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di  restituzione  dei  dazi  doganali  o di esenzione da tali dazi su materiali  non  originari  impiegati nella fabbricazione dei prodotti per  i  quali  e' stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione);
 Gli accordi europei:
 - 21994  A  1231  (24)  Bulgaria:  accordo europeo che istituisce un'associazione  tra  le  Comunita' europee e i loro Stati membri, da una  parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo  alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (1)
 - 21994  A  1231  (20)  Romania:  accordo  europeo che istituisce un'associazione  tra  le  Comunita' europee e i loro Stati membri, da una  parte,  e la Romania, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione  della  nozione  di  "prodotti  originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (2)
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 (1)  GU  L  358  del  31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo dalla  decisione  n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag. 1).
 (2)  GU  L  357  del  31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo dalla  decisione  n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Romania, del   25   settembre  2003  (non  ancora  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale).
 b) uno dei mezzi atti a comprovare la posizione Comunitaria di cui all'articolo 314 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;
 c)  un  carnet  ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro.
 2. Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b),  con  riferimento  alla  situazione  alla  data di adesione ed in aggiunta  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  punto  7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per "merci Comunitarie" si intendono le merci:
 interamente  ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a   condizioni   identiche  a  quelle  di  cui  all'articolo  23  del regolamento  (CEE)  n. 2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o
 - importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o
 - ottenute  o  prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da  merci  di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.
 3.  Ai  fini  della  verifica  delle  prove di cui al paragrafo 1, lettera  a)  si  applicano  le disposizioni relative alla definizione della  nozione  di  "prodotti  originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa   di   cui   ai  rispettivi  accordi  europei  o  agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri.  Le  richieste  di  successiva  verifica  di  tali prove sono accettate  dalle  autorita'  doganali  competenti  degli Stati membri attuali  e  dei  nuovi  Stati  membri  per  un  periodo di tre anni a decorrere  dal  rilascio  della  prova  dell'origine  in  questione e possono  essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a  decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
 PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA  TURCHIA  NEL  QUADRO  DEGLI  ACCORDI  PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)
 4.  Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale  comune,  le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi  terzi  o  compilate  nel  contesto degli accordi preferenziali conclusi  dai  nuovi  Stati  membri  con  tali  paesi  o rilasciate o compilate  nel  contesto  della  normativa  nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:
 a) l'acquisizione  di  tale  origine  conferisca  un  trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute   in  accordi  conclusi  dalla  Comunita'  o  adottate  nei confronti  di  paesi  terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
 b) la  prova  dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati  o  compilati  entro  il  giorno  precedente  la  data  di adesione, e
 c) la  prova  dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un  nuovo  Stato  membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine  rilasciate  o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali  in  vigore  in  tale  nuovo  Stato  membro  alla  data dell'immissione  in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato  membro  in  questione,  a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 5.  La  Bulgaria  e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
 a) una  simile  disposizione  figuri anche negli accordi conclusi prima  della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunita', e
 b) gli  esportatori  autorizzati  applichino le regole di origine previste in tali accordi.
 Tali  autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un  anno  dalla  data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
 6.  Ai  fini  della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano  le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti  originari"  e  ai metodi di cooperazione amministrativa di cui  ai  pertinenti  accordi.  Le richieste di successiva verifica di dette  prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati  membri  attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono  essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a  decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
 7.  Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale  comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi  terzi  nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita'  con  tali  paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione  in  libera  pratica  delle  merci  che,  alla  data  di adesione,  sono  in  viaggio  o  in  custodia  temporanea,  presso un deposito  doganale  o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale  nuovo  Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale  avviene  l'immissione  in  libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in  questione,  al  momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
 a) l'acquisizione  di  tale  origine  conferisca  un  trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute   in  accordi  conclusi  dalla  Comunita'  o  adottati  nei confronti  di  paesi  terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
 b) i  documenti  di  trasporto  siano  stati  rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
 c) la  prova  dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 8.  Ai  fini  della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano  le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti  originari"  e  ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi.
 PROVA  DELLA  POSIZIONE  DOGANALE  CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE - TURCHIA
 9. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in  vigore  tra  loro  e  che  consentano  con la Comunita' un cumulo dell'origine  basato  su  regole di origine identiche e un divieto di restituzione  o  di  sospensione  dei  dazi  doganali  sulle merci in questione  sono  accettate  nei  rispettivi  paesi  come  prova della posizione  doganale  conformemente  alle  disposizioni  sulla  libera pratica  dei  prodotti industriali di cui alla decisione n. 11/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (1), a condizione che:
 a) la  prova  dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
 b) la  prova  dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro  degli  accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le  prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono  essere  accettate  a  condizione  che  siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
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 (1) Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del  22  dicembre  1995,  relativa  all'attuazione  della fase finale dell'unione  doganale  (GU  L  35  del  13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata  da  ultimo  dalla  decisione  n.  2/99  del  Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).
 
 10.  Ai  fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano  le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti  originari"  e  ai metodi di cooperazione amministrativa di cui  ai  pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica  di  dette  prove  sono  accettate  dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in  questione  e  possono  essere  avanzate  da tali autorita' per un periodo  di  tre  anni  a  decorrere  dall'accettazione  della  prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
 11. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale  comune,  un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente  alle  disposizioni  sulla  libera pratica dei prodotti industriali,   di  cui  alla  decisione  n.  1/95  del  Consiglio  di associazione  CE-Turchia,  e'  accettato  nei  nuovi Stati membri per l'immissione  in  libera  pratica  delle  merci  che,  alla  data  di adesione,  sono  in  fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita di esportazione nella Comunita' o in Turchia o sono in custodia  temporanea  o  rientrano  tra  i  regimi  doganali  di  cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:
 a) per  le  merci  in  questione  non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e
 b) le  merci  siano  conformi  alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e
 c) i  documenti  di  trasporto  siano  stati  rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
 d) il  certificato  di  circolazione  A.TR.  sia  presentato alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 
 12.  Ai  fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di  cui  al  paragrafo  11,  si applicano le disposizioni relative al rilascio  dei  certificati  di  circolazione  A.TR.  e  ai  metodi di cooperazione  amministrativa  di  cui  alla  decisione  N. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia (1)
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 (1)Decisione  n.  1/2001  del  Comitato  di  cooperazione doganale CE-Turchia,  del  28  marzo  2001,  che modifica la decisione n. 1/96 recante  modalita'  di  applicazione  della  decisione  n.  1/95  del Consiglio  di  associazione  CE-Turchia  (GU  L 98 del 7.4.2001, pag. 31).3  Decisione  modificata  da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato  di  cooperazione doganale CE-Turchia (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).
 
 REGIMI DOGANALI
 
 13. La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4,  punto  16,  lettere  da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati  prima  dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
 Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale,  l'importo  del  dazio  all'importazione  che  deve  essere corrisposto   e'   quello   in   vigore  al  momento  dell'insorgenza dell'obbligazione  in  conformita'  della  tariffa  doganale comune e l'importo corrisposto e' considerato risorsa propria della Comunita'.
 
 14.  Le  procedure  che disciplinano il deposito doganale, fissate negli  articoli  da  84  a  90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92  e  negli  articoli  da  496  a  535 del regolamento (CEE) n. 2454/93,  si  applicano  ai  nuovi  Stati  membri  ferme  restando le seguenti disposizioni specifiche:
 qualora  l'importo  di un'obbligazione doganale sia determinato in base  alla  natura, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di  importazione  al  momento  dell'accettazione  della dichiarazione relativa  al  vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora  detta  dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione,  tali  elementi  sono  quelli  risultanti dall'applicazione della  normativa  vigente  nel  nuovo  Stato membro interessato prima della data di adesione.
 
 15.  Le  procedure  che  disciplinano  il  perfezionamento attivo, fissate  negli  articoli  da  84  a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE)  n.  2913/92  e  negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento  (CEE)  n.  2454/93,  si  applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - qualora  l'importo  di un'obbligazione doganale sia determinato in   base   alla   natura,   alla   classificazione   tariffaria,  al quantitativo,  al  valore  in  dogana  e  all'origine  delle merci di importazione  al  momento  del  loro  vincolo  al regime e qualora la dichiarazione  che  vincola  tali merci al regime sia stata accettata prima  della  data  di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione  della  normativa  vigente  nel  nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
 - qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere    la   parita   di   trattamento   tra   i   titolari   di un'autorizzazione  stabiliti  negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti   nei   nuovi  Stati  membri,  viene  pagato  un  interesse compensativo  sui  dazi  all'importazione  esigibili,  in  base  alle condizioni  stabilite  nella  normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione;
 - se   la   dichiarazione  di  perfezionamento  attivo  e'  stata accettata  in  base  al  sistema  del  rimborso,  quest'ultimo  viene effettuato,   secondo   le   condizioni   stabilite  nella  normativa Comunitaria,  a  cura  e  a  carico  del  nuovo  Stato membro qualora l'obbligazione  doganale  relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.
 
 16. Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli  articoli  da  84  a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92  e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE)  n.  2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - qualora  l'importo  di un'obbligazione doganale sia determinato in   base   alla   natura,   alla   classificazione   tariffaria,  al quantitativo,  al  valore  in  dogana  e  all'origine  delle merci di importazione  al  momento  del  loro  vincolo  al regime e qualora la dichiarazione  che  vincola  tali merci al regime sia stata accettata prima  della  data  di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione  della  normativa  vigente  nel  nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
 - qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere    la   parita   di   trattamento   tra   i   titolari   di un'autorizzazione  stabiliti  negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti   nei   nuovi  Stati  membri,  viene  pagato  un  interesse compensativo  sui  dazi  all'importazione  esigibili,  in  base  alle condizioni  stabilite  nella  normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione.
 
 17.  Le  procedure  che  disciplinano  il  perfezionamento passivo fissate  negli  articoli  da  84  a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE)  n.  2913/92  e  negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - l'articolo  591, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 si  applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri.
 
 ALTRE DISPOSIZIONI
 
 18. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per  il  ricorso  ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere  d),  e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino  al  termine del loro periodo di validita o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione.
 
 19.  Le  procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale,  la  contabilizzazione  e il recupero a posteriori, fissate negli  articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli  da  859  a  876  bis  del  regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano   ai   nuovi   Stati  membri  ferme  restando  le  seguenti disposizioni specifiche:
 - il  recupero  e'  effettuato  alle  condizioni  stabilite nella normativa  Comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta  prima  della  data  di adesione, il recupero e' effettuato a cura  e  in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.
 20.  Le  procedure  che  disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi,  fissate  negli  articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92  e  negli  articoli  da  877  a  912 del regolamento (CEE) n. 2454/93,  si  applicano  ai  nuovi  Stati  membri  ferme  restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - il  rimborso  e  lo  sgravio  dei  dazi  sono  effettuati  alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi  per  i  quali  e'  chiesto  il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione  doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso  o  sgravio  e' effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro   interessato   alle   condizioni   in   esso   vigenti  prima dell'adesione.
 Appendice dell'Allegato V
 Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1,
 lettera b) del meccanismo d'aiuto esistente
 di cui al capitolo 2 dell'allegato V
 
 Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente  di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo.
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 ALLEGATO VI
 Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo:
 misure transitorie, Bulgaria
 .sp02; 1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
 Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
 31968  R  1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre  1968,  relativo  alla  libera  circolazione  dei  lavoratori all'interno  della  Comunita'  (GU  L  257  del  19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
 32004  L  0038:  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
 31996  L  0071:  Direttiva  96/71 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito  di  una  prestazione  di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
 32004  L  0038:  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica il regolamento  (CEE)  n.  1612/68  ed  abroga  le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 
 1.  L'articolo  III-133  e  l'articolo  III-144, primo comma della Costituzione  si  applicano  pienamente  soltanto, per quanto attiene alla  libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi  che  implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi  dell'articolo  1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un  lato,  e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
 2.  In  deroga  agli  articoli  da  1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68,  e  fino  alla  fine  del  periodo  di due anni dopo la data dell'adesione,  gli  Stati  membri  attuali  applicheranno  le misure nazionali,  o  le  misure  contemplate  da  accordi  bilaterali,  che disciplinano  l'accesso  dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
 I  cittadini  bulgari  occupati  legalmente  in  uno  Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato  membro  per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno  accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato  del  lavoro  di  altri  Stati  membri  che  applicano misure nazionali.
 Anche  i  cittadini  bulgari  ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
 I  cittadini  bulgari  di  cui  al secondo e terzo comma perdono i diritti  menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
 I  cittadini  bulgari  occupati  legalmente  in  uno  Stato membro attuale  alla  data  di  adesione,  o  durante un periodo in cui sono applicate  misure  nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro  di  tale  Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
 3.  Prima  della  fine  dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina  il  funzionamento  delle  disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
 Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono  continuare  ad  applicare  le misure nazionali o le misure contemplate  da  accordi  bilaterali,  o  se  da  quel momento in poi intendono  applicare  gli  articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
 4.  Su  richiesta  della Bulgaria si potra effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara.
 5.  Gli  Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da  accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare  ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo  all'adesione  della  Bulgaria  qualora  si  verifichino o rischino  di  verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
 6.  Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che,  a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento  (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano  permessi  di  lavoro  a  cittadini  bulgari  durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente.
 7.  Gli  Stati  membri  in  cui,  a  norma  dei punti 3, 4 o 5, si applicano  gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti  dei  cittadini  bulgari,  possono ricorrere alle procedure descritte  in  appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
 Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede  perturbazioni  sul  suo  mercato  del  lavoro,  che  possono comportare   rischi  gravi  per  il  tenore  di  vita  o  il  livello dell'occupazione  in  una data regione o per una data professione, ne avvisa  la  Commissione  e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna  indicazione.  Sulla  base  di  tali informazioni, lo Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente  sospesa  l'applicazione  degli  articoli  da  1  a  6 del regolamento  (CEE)  n.  1612/68 per ristabilire la normalita in detta regione   o   professione.  La  Commissione  decide  in  merito  alla sospensione  e  alla  sua  durata  e  portata  entro due settimane al massimo  dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione.  Entro  due  settimane  dalla decisione della Commissione, ciascuno  Stato  membro  puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale  decisione  da  parte  del  Consiglio.  Il  Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
 Gli  Stati  membri di cui al primo comma hanno la facolta, in casi urgenti  ed  eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da   1   a   6   del   regolamento  (CEE)  n.  1612/68,  trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
 8.  Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE)  n.  1612/68  e'  sospesa  a  norma  dei  punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo  23  della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti  dei  cittadini  degli  Stati membri attuali, e negli Stati membri  attuali  nei  confronti  dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni,  nella  misura  in  cui  esso  riguarda  il  diritto  dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' lavorativa:
 - il  coniuge  di  un  lavoratore  e  i  loro  discendenti di eta inferiore  a  21  anni  o  a  carico,  che  al  momento dell'adesione soggiornano  legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro,  hanno,  dal  momento  dell'adesione,  immediato  accesso  al mercato  del  lavoro  di  tale  Stato  membro. Cio' non si applica ai familiari  di  un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
 - il  coniuge  di  un  lavoratore  e  i  loro  discendenti di eta inferiore  a  21  anni  o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore  nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione,   ma   durante   il   periodo   di  applicazione  delle disposizioni  transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in  detto  Stato  membro  per  almeno  diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
 Tali   disposizioni   lasciano   impregiudicate   le  misure  piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
 9.   Qualora   le  disposizioni  della  direttiva  2004/38/EC  che sostituiscono  le  disposizioni  della  direttiva  68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68,  la  cui  applicazione e' stata differita in conformita' dei punti  2,  3,  4,  5,  7  e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono   derogare   a  tali  disposizioni  nella  misura  necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
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 (1)  Direttiva  68/360/CEE  del  Consiglio,  del  15 ottobre 1968, relativa  alla  soppressione  delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno  dei  lavoratori  degli  Stati membri e delle loro famiglie all'interno  della  Comunita'  (GU  L  257  del 19.10.1968, pag. 13), modificata  da  ultimo  dall'atto  di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003,  pag.  33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 
 10.  Laddove  misure  nazionali  o  misure  contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni  transitorie esposte sopra, la Bulgaria potra continuare ad  applicare  misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
 11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE)  n.  1612/68  sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria  potra  ricorrere  alle  procedure  di  cui  al  punto 7 nei confronti  della  Romania.  Durante  siffatto  periodo  i permessi di lavoro  rilasciati  dalla  Bulgaria  a  cittadini  rumeni per fini di controllo  vengono  rilasciati  automaticamente. 12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4,  5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione,  compreso  il  pieno  accesso al mercato del lavoro. A decorrere  dal  terzo  anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali  che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere  di  applicare  invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.
 
 13.  Per  far  fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni,   di   specifici  settori  sensibili  di  servizi  dei rispettivi  mercati  del  lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni  in  seguito  alla  prestazione  di  servizi  transnazionali, secondo  quanto  definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania  e  l'Austria,  qualora  applichino,  in virtu' delle misure transitorie  suindicate,  misure  nazionali  o  misure contemplate da accordi  bilaterali  concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari,  possono,  previa  comunicazione  alla Commissione, derogare all'articolo  III-144,  primo  comma  della  Costituzione, al fine di limitare,  nell'ambito  della  prestazione  di  servizi  da  parte di imprese   stabilite   in  Bulgaria,  la  temporanea  circolazione  di lavoratori  il  cui  diritto  di  svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
 L'elenco  dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente: - per la Germania:
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 Qualora   la  Germania  o  l'Austria  decidano  di  derogare  alle disposizioni  dell'articolo  III-144, primo comma della Costituzione, in  conformita'  dei  precedenti  capoversi,  la  Bulgaria puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
 L'applicazione  del presente punto non deve determinare condizioni di   temporanea   circolazione   dei  lavoratori,  nell'ambito  della prestazione  di  servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la  Bulgaria,  piu'  restrittive  di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 
 14.  L'applicazione  dei  punti  da  2  a  5  e da 7 a 12 non deve determinare  condizioni  di  accesso dei cittadini bulgari ai mercati del  lavoro  degli  Stati  membri  attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 Fatta  salva  l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali  introducono,  in  qualsiasi  periodo  in  cui sono applicate misure  nazionali  o  misure  contemplate  da  accordi bilaterali, un trattamento  preferenziale  per  i  lavoratori  cittadini degli Stati membri  rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
 I  lavoratori  migranti  bulgari  e  le  rispettive  famiglie  che soggiornano  legalmente  e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori  migranti  di  altri Stati membri e le rispettive famiglie che  soggiornano  legalmente  e sono occupati in Bulgaria non possono essere  trattati  in  modo  piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi  terzi  che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza Comunitaria",  i  lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari.
 
 2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
 31997  L  0009:  Direttiva  97/9/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
 In  deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello  minimo  di  indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre  2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli  investitori  preveda  una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal  1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
 Durante   il   periodo   transitorio   gli   altri   Stati  membri conserveranno  il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di  investimento  bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo   degli   investitori   ufficialmente   riconosciuto   nel territorio  dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario  tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.
 
 3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
 Trattato che adotta una Costituzione per l'Europea.
 
 1.  Nonostante  gli  obblighi  sanciti dal trattato che adotta una Costituzione  per l'Europa, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un  periodo  di  cinque  anni  dalla data di adesione, le restrizioni previste  nella  legislazione  esistente  alla  data  della firma del protocollo sull'acquisizione della proprieta di terreni per residenze secondarie  da  parte  di  cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti  dell'Accordo  sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro  Stato  membro  o  di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
 I  cittadini  degli  Stati  membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo  sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in  Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma  o  a  norme  e  procedure  diverse  da  quelle  previste per i cittadini bulgari.
 2.  Nonostante  gli  obblighi  sanciti dal trattato che adotta una Costituzione  per l'Europa, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un  periodo  di  sette  anni  dalla  data di adesione, le restrizioni previste  nella  legislazione  esistente  alla  data  della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni  boschivi  da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini  di  uno  Stato  Parte  dell'Accordo sullo Spazio economico europeo  e  di  persone  giuridiche costituite secondo le leggi di un altro  Stato  membro  o  di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico  europeo.  In  nessun caso un cittadino di uno Stato membro puo'   ricevere,   per  quanto  riguarda  l'acquisizione  di  terreni agricoli,  foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di  quello  praticato  alla data della firma del trattato di adesione ne'  un  trattamento  piu'  restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
 Gli  agricoltori  autonomi  che  sono  cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono  soggetti  alle  disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
 Un  riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione  al  Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta  della  Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.
 
 4. AGRICOLTURA
 
 A. NORMATIVA AGRICOLA
 31997  R  2597:  Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre    1997,    che    fissa   le   disposizioni   complementari dell'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:
 - 31999  R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).
 In  deroga  all'articolo  3,  paragrafo  1  lettere  b)  e  c) del regolamento  (CE)  n.  2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia  grassa  non  si  applicano  al  latte alimentare prodotto in Bulgaria  fino  al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia  grassa  del 3% (m/m) puo' essere commercializzato come latte intero  ed il latte con un tenore di materia grassa del 2% (m/m) puo' essere  commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non  conforme  alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa puo' essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.
 
 B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
 32004  R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in  materia  di  igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
 a)   Gli   stabilimenti   di  trasformazione  del  latte  elencati nell'appendice A, capitoli I e II, del presente allegato possono fino al  31  dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che   non   e'   stato  manipolato  conformemente  ai  requisiti  del regolamento  (CE)  n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli  II  e  III,  a  condizione  che  le  aziende da cui e' consegnato  il  latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' bulgare.
 b)  Finche'  gli  stabilimenti  di cui alla lettera a) beneficiano delle  disposizioni  di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti  stabilimenti  sono  unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati  per  lavorazioni  successive  in Bulgaria in stabilimenti ugualmente  disciplinati  dalle  disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente  dalla  data di commercializzazione. Detti prodotti devono  recare  un  marchio  di  identificazione  diverso  da  quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
 c)  Gli  stabilimenti  elencati nell'appendice A, capitolo II, del presente  allegato  sono  autorizzati,  fino  al  31 dicembre 2009, a trasformare  il  latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme  UE  si  intende  il  latte  di  cui  alla  lettera  a).  Detti stabilimenti  devono  soddisfare  pienamente  i  requisiti UE per gli stabilimenti,   inclusa   l'attuazione   dei   principi  del  sistema dell'analisi  di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui  all'articolo  5  del  regolamento  (CE) n. 852/2004 (1) e devono dimostrare   la  capacita  di  rispettare  pienamente  le  condizioni riportate  in  appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:
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 (1)  Regolamento  (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
 
 - prendere  tutte  le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta  alla  fase  del  prodotto  finale,  inclusi itinerari della raccolta  del  latte,  deposito  e  trattamento  separati  del  latte conforme  e  non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici  dei  prodotti  a  base di latte non conforme alle norme UE nonche' deposito separato di tali prodotti,
 - stabilire una procedura per garantire la rintracciabilita della materia  prima,  inclusi  i  necessari  documenti  giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonche' la responsabilita per i prodotti e la corrispondenza  tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,
 - sottoporre  tutto  il  latte  crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7°C per 15 secondi, e
 - adottare  tutte  le  misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.
 Le autorita' bulgare:
 - garantiscono  che  il  conduttore  o  il  gestore  di  ciascuno stabilimento  interessato  prenda  tutte  le  misure  necessarie  per assicurare  la  corretta  osservanza  delle  procedure interne per la separazione del latte;
 - conducono  test  e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e
 - effettuano,  in  laboratori approvati, test su tutte le materie prime  e  i  prodotti  finiti  per  verificarne  la conformita' con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo  II,  inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.
 Il  latte  e/o  i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione  separate  che  trasformano  latte crudo non conforme alle norme  UE  in  stabilimenti  di  trasformazione  del  latte approvati dall'UE  possono  essere  immessi  sul  mercato  solo alle condizioni stabilite  alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati  alati  su  una  linea  di  produzione  separata  in  uno stabilimento  elencato  nel capitolo II dell'appendice A del presente allegato  possono  essere  commercializzati  come  prodotti  conformi purche'   siano   soddisfatte  tutte  le  condizioni  concernenti  la separazione delle linee di produzione.
 d)  Al  latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle  disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed  al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 (1) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.
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 (1)  Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte  e  dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).  Regolamento  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n. 186/2004  della  Commissione del 2.2.2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
 
 e) La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi     conseguiti     nel    miglioramento    delle    aziende lattiero-casearie  e  del  sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce  che  tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009. f) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo  58  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  1) aggiornare l'appendice  A  del presente allegato prima dell'adesione ed entro 31 dicembre  2009  e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti,  alla  luce  dei  progressi  conseguiti  nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
 Le  modalita'  di  applicazione  dettagliate intese a garantire il regolare  funzionamento  del  summenzionato  regime  transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.
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 (1)  Regolamento  (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi e i requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo  della  sicurezza  alimentare  (GU L 31 del 10.2.2002, pag. 1). Regolamento  modificato  da  ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
 
 5. POLITICA DEI TRASPORTI
 131993  R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti  ai  trasporti  nazionali  di  merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 32002  R  0484:  Regolamento  (CE)  n.  484/2002 del Parlamento europeo  e  del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. l),
 a)  In  deroga  all'articolo  1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino  alla  fine  del  terzo  anno  successivo all'adesione i vettori stabiliti  in  Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su  strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri  sono  esclusi  dai  trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria.
 b)  Prima  della  fine  del terzo anno successivo all'adesione gli Stati  membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo  per  un  massimo  di  due  anni  o se da quel momento in poi intendono  applicare  pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza  di  tale  comunicazione,  si  applica  l'articolo  1 Solo i vettori  stabiliti  negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
 c)  Gli  Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
 Quando  uno  Stato  membro  di cui al precedente comma subisce una grave  perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta  all'attivita'  di  cabotaggio  o aggravata da tale attivita', come  un'eccedenza  importante  dell'offerta  rispetto  alla domanda, oppure  una  minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di  un  gran  numero  di  imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i  dettagli  pertinenti.  Sulla  base  di tali informazioni, lo Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente   l'applicazione   dell'articolo   1  per  ristabilire  la normalita.
 La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo  Stato  membro  interessato  e  decide,  entro  un  mese  dalla ricezione  della  richiesta,  in  merito  alla  necessita di adottare misure  di  salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7,  paragrafo  3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.
 Uno  Stato  membro  di  cui  al primo comma ha la facolta, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo l, trasmettendo   successivamente   una   comunicazione   motivata  alla Commissione.
 d)   Nel   periodo   in   cui  l'applicazione  delle  disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa
 ai  sensi  delle  precedenti  lettere  a)  e  b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai
 trasporti   di   merci  su  strada  scambiandosi  progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in
 base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
 e)  L'applicazione  delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni  di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 2.  31996  L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996,  riguardante  l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi,   certificati   e   altri  titoli  allo  scopo  di  favorire l'esercizio  della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore  dei  trasporti  nazionali  ed  internazionali  (GU L 124 del 23.5.1996, pag. l), modificata da ultimo da:
 32004  L  0066:  Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
 Fino  al  31  dicembre  2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della  direttiva  96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.
 Il  capitale  e  le  riserve  di  dette imprese devono raggiungere gradualmente  i  valori  minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:
 - entro il 1° gennaio 2007 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 5 850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
 - entro il 1° gennaio 2008 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 6 750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 750 EUR per ciascun veicolo supplementare;
 - entro il l° gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 7 650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
 - entro il 1° gennaio 2010 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 8 550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 750 EUR per ciascun veicolo supplementare.
 3.  31996  L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale   e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel  traffico internazionale  (GU  L  235  del  17.9.1996,  pag. 59), modificata da ultimo da:
 32002  L  0007:  Direttiva  2002/7/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
 In  deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e  3.5.1  di  cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre  2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse.
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 (1)  GU  L  228  del  9.9.1996,  pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).
 
 Dalla  data  di  adesione,  non possono essere imposte restrizioni all'uso,  da  parte  di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva   96/53/CE,  delle  principali  reti  di  transito  di  cui all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1).
 La  Bulgaria  rispettera  il  calendario  indicato  nelle  tabelle allegate  per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento  nelle  infrastrutture  finanziato  mediante il bilancio Comunitario  garantisce  che  le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse,
 Parallelamente   all'adattamento,  e'  garantita  una  progressiva apertura  della  rete  stradale  bulgara,  inclusa  la  rete  di  cui all'allegato  I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al  traffico  internazionale  che  sono  conformi  ai  valori  limite prescritti  dalla  direttiva.  Ai  fini  del  carico e dello scarico, laddove  tecnicamente  possibile,  e'  consentito  durante  tutto  il periodo  transitorio  l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
 Dalla  data  di  adesione,  tutti  i  veicoli  adibiti al traffico internazionale,  provvisti  di  sospensioni pneumatiche e conformi ai valori  limite  prescritti  dalla  direttiva  96/53/CE,  non  saranno soggetti  a  canoni  aggiuntivi  temporanei sull'intera rete stradale bulgara.
 I  canoni  aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli   adibiti   al   traffico  internazionale  non  provvisti  di sospensioni  pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei  canoni  non  comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per  gli  utenti.  Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei  limiti  di  carico  per  asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto  il  territorio  e  interviene  anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria.
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 6. FISCALITA
 
 1.  31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio  1977,  in  materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
 32004  L  0066:  Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
 In  applicazione  dell'articolo  28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva   77/388/CEE,   la   Bulgaria  puo'  mantenere  l'esenzione dall'imposta  sul  valore  aggiunto per i trasporti internazionali di persone  di  cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4  della  medesima o fintantoche' la stessa esenzione sara' applicata da  uno  o  piu'  Stati  membri  attuali,  qualora  questa  data  sia anteriore.
 2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,  relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
 32003  L  0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
 In  deroga  all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la  Bulgaria  puo'  rinviare  fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa  minima  globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese)  per  le  sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta,  purche'  in  tale  periodo  avvicini  gradualmente le sue aliquote d'accisa all'uccisa minima globale prevista dalla direttiva.
 Fatto  salvo  l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del  25  febbraio  1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla  circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) e  previa  informazione  della Commissione, gli Stati membri possono, per  tutto  il  periodo  di  validita  di tale deroga, mantenere, sui quantitativi   di   sigarette   che  dalla  Bulgaria  possono  essere introdotti  nel  loro  territorio  senza  pagamento  di  un'ulteriore accisa,  le  stesse  limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi.  Gli  Stati  membri che si avvalgono di questa facolta possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
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 (1)  GU  L  76  del  23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
 
 3.  32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,  concernente  il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di  interessi  e  di  canoni  fra societa' consociate di Stati membri diversi(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
 La  Bulgaria  e'  autorizzata  a  non  applicare  le  disposizioni dell'articolo  1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di  interessi  o  di  canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata  di  un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata  in  un altro Stato membro di' una societa' consociata di uno Stato  membro  non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.
 4.  32003  L  0096:  Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei  prodotti energetici e dell'elettricita (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
 32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
 a)  In  deroga  all'articolo  7  della  direttiva  2003/96/CE,  la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 - fino  al  1°  gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione  della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello  minimo  di  EUR 359 per 1 000 (1) A decorrere dal 1° gennaio 2008,  il  livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata  come propellente non potra essere inferiore a EUR 323 per 1 0001;
 - fino  al  1°  gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione  del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello  minimo  di EUR 302 per 1 000 1 e fino al 1° gennaio 2013 per raggiungere il livello minimo di EUR 330 per 1 000 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potra essere inferiore a EUR 274 per 1 0001.
 b)  In  deroga  all'articolo  9  della  direttiva  2003/96/CE,  la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 fino  al  1°  gennaio  2010  per  adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato 1, tabella C;
 fino  al  1  °  gennaio  2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione  del  carbone  e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C.
 A  decorrere  dal  1  °  gennaio  2007,  i  livelli  effettivi  di tassazione  dei  prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.
 c)  In  deroga  all'articolo  IO  della  direttiva  2003/96/CE, la Bulgaria  puo'  applicare  un  periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010  per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricita ai  livelli  minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1°  gennaio  2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricita non  potranno  essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.
 
 7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE
 32001  L  0037:  Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,   regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri relative  alla  lavorazione,  alla  presentazione  e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
 In  deroga  all'articolo  3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa  in  applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte  e  commercializzate  nel territorio della Bulgaria e' il 1° gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:
 - le  sigarette  prodotte  in  Bulgaria  con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri;
 - le  sigarette  prodotte  in  Bulgaria  con un tenore in catrame superiore  a  13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale  limite e' ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1° gennaio 2008 e a 1 1 mg dal 1 ° gennaio 2010;
 - la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate  sul  calendario  e sulle misure adottate per garantire la conformita' alla direttiva.
 
 8. ENERGIA
 31968  L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968,  che  stabilisce  l'obbligo  per  gli Stati membri della CEE di mantenere  un  livello  minimo  di  scorte di petrolio greggio e/o di prodotti  petroliferi  (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
 In  deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna  categoria  di  prodotti  petroliferi di cui all'articolo 2, almeno  al  numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo l:
 - 30 giorni entro il 1° gennaio 2007;
 - 40 giorni entro il 31 dicembre 2007;
 - 50 giorni entro il 31 dicembre 2008;
 - 60 giorni entro il 31 dicembre 2009;
 - 70 giorni entro il 31 dicembre 2010;
 - 80 giorni entro il 31 dicembre 2011;
 - 90 giorni entro il 31 dicembre 2012.
 
 9. TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES
 32002  L  0022:  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  7  marzo  2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica  (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
 In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la  Bulgaria  puo'  differire  l'introduzione  della  portabilita del numero al piu' tardi fino al 1° gennaio 2009.
 
 10. AMBIENTE
 
 A. QUALITA DELL'ARIA
 
 1.  31994  L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 (a)  In  deroga  all'articolo  3  e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
 - fino  al  31  dicembre  2007  a  impianti  di deposito presso 6 terminali   con   un   volume  di  caricamento  superiore  a  25  000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
 - fino  al  31  dicembre  2009  a  impianti di deposito presso 19 terminali  con  un  volume  di  caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno;
 b)  In  deroga  all'articolo  4  e all'allegato II della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di  cisterne  mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a   25   000   tonnellate/anno   ma   inferiore  o  pari  a  150  000 tonnellate/anno;
 - fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
 c)  In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per  le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne;
 - fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne.
 d)  In  deroga  all'articolo  6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria:
 - fino  al  31  dicembre  2007  a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
 - fino  al  31  dicembre  2009  a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.
 2. 31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,   relativa  alla  riduzione  del  tenore  di  zolfo  di  alcuni combustibili  liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 a)   In   deroga  all'articolo  3,  paragrafo  1  della  direttiva 1999/32/CE,  i  requisiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011  per  uso  locale.  Durante  il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00% in peso massa.
 b)   In   deroga  all'articolo  4,  paragrafo  1  della  direttiva 1999/32/CE,  i  requisiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  negli oli combustibili  non  si  applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20% in peso massa.
 
 B. GESTIONE DEI RIFIUTI
 
 1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio  1993,  relativo  alla  sorveglianza  e  al  controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata  e  in  uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
 a)  Fino  al  31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti  destinati  al  recupero  ed  elencati  nell'allegato  II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e  sono  sottoposte  alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
 b)  In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31  dicembre  2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti  destinati  al  recupero  elencati nell'allegato III, in base alle   motivazioni   enunciate   nell'articolo  4,  paragrafo  3  del regolamento.  Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.
 
 AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI
 - AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
 - AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
 - AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli
 
 AB.  RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
 
 AC.  RIFIUTI  CONTENENTI  PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
 - AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
 - AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
 - AC 060 Fluidi idraulici
 - AC 070 Fluidi per freni
 AC 080 Fluidi antigelo
 - AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
 - AC 120 Naftaleni policlorurati
 - AC 150 Clorofluorocarburi
 - AC 160 Alogeni
 - AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
 - AC 200 Composti organici del fosforo
 - AC  230  Residui  alogenati o non alogenati della distillazione non  acquosa  provenienti  da  operazioni  di  recupero  di  solventi organici
 - AC  240  Rifiuti  provenienti  dalla  produzione di idrocarburi alifatici  alogenati  (come  clorometani,  dicloroetano,  cloruro  di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
 - AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia.
 
 AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
 - AD  010  Rifiuti  della  produzione  e preparazione di prodotti farmaceutici  Rifiuti  che  contengono, consistono o sono contaminati da:
 •  AD 040 - Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici
 • AD 050 - Cianuri organici
 - AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
 - AD  070  Rifiuti  della  produzione,  preparazione  ed  uso  di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
 - AD  150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
 - AD 160 Rifiuti urbani/domestici
 Il  suddetto  periodo  puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre  2012,  secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva  75/442/CEE  del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2) del Consiglio.
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 (1)  GU  L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo  dal  regolamento  (CE)  n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32).
 (2) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.
 
 c)  In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31  dicembre  2009 le autorita' bulgare competenti possono  sollevare  obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati  al  recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come  pure  sulle  spedizioni  di  rifiuti  destinati al recupero non elencati  negli  allegati  del  regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.
 d)  In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  le autorita' bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e  IV  del  regolamento,  destinate  a un impianto che fruisca di una deroga tmporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del  Consiglio,  del  24  settembre  1996,  sulla  prevenzione  e  la riduzione   integrale   dell'inquinamento   (1)   o  della  direttiva 2001/80/CE,  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,  concernente  la  limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni  inquinanti  originati dai grandi impianti di combustione (2), durante   il   periodo   di   applicazione  della  deroga  temporanea all'impianto di destinazione.
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 (1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
 (2)  GU  L  309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo  dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 
 2.  31994  L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994,  sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
 - 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)
 a)  In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  a) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero  di  energia  entro  il  31  dicembre  2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  35%  in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39% per il 2007, il 42% per il 2008, il 46% per il 2009 e il 48% per il 2010.
 b)  In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero  di  energia  entro  il  31  dicembre  2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  50% in peso per il 2011, il 53% per il 2012 e il 56% per il 2013.
 c)  In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  c) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio  per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - l'8% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 12% per il 2007 e il 14,5% per il 2008.
 d)  In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  d) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio  globali  entro  il  31  dicembre  2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  34%  in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38% per il 2007, il  42%  per  il 2008, il 45% per il 2009, il 47% per il 2010, il 49% per il 2011, il 52% per il 2012 e il 54,9% per il 2013,
 e)  In  deroga  all'articolo  6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della   direttiva   94/62/CE,  la  Bulgaria  dovra'  raggiungere  gli obiettivi  di  riciclaggio  per  il  vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  26%  in peso entro 31 dicembre 2006, il 33% per il 2007, il 40%  per  il 2008, il 46% per il 2009, il 51% per il 2010, il 55% per il 2011 e il 59,6% per il 2012.
 f)  In  deroga  all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della   direttiva   94/62/CE,  la  Bulgaria  dovra'  raggiungere  gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 17% in peso per il 2009, il 19% per il 2010, il 20% per il 2011 e il 22% per il 2012.
 3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,  relativa  alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29  settembre  2003  (GU  L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga  all'articolo  5,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  b)  e all'Allegato  I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e  fatto  salvo  l'articolo  6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE  del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (1), requisiti  per  i  rifiuti  liquidi, corrosivi e ossidanti, nonche' i requisiti  relativi  alle  misure  volte  a  impedire  che  le  acque superficiali  entrino  nei  rifiuti collocati nella discarica, non si applicano,  fino  al  31  dicembre  2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:
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 (1)  GU  L  194  del  25.07.1975, pag. 39, Direttiva modificata dalla  direttiva  91/156/CEE  e  modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).
 
 1. "Polimeri" stagno per scorie, Varna, Devnya
 2.  "Solvoy  Sodi",  "Deven"  e  "Agropolichim"  stagno  combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;
 3.  TPP sta per Thermal Power Point, cioe' centrale termoelettrica "Varna" stagno per ceneri, Varna, Beloslav;
 4. "Sviloza" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;
 5. TPP a "Zaharni zavodi" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;
 6.  "Vidachim  v  likvidatsva" stagno per ceneri, Vidin, Vidin; 7. "Toplofikatsia-Ruse, "TPP Ruse East stagno per ceneri, Ruse, Ruse;
 8.  TPP "Republica", "COF-Pernik" e "Kremikovtsi-Rudodobiv" stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
 9.  "Toplofikatsia  Pernik" e "Solidus" -Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
 
 10. TPP "Bobov dol" stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;
 
 11. "Brikel" stagno per ceneri, Stata Zagora, Galabovo;
 
 12. "Toplofikatsia Sliven" stagno per ceneri, Sliven, Sliven;
 
 13. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
 
 14. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
 La  Bulgaria  dovra'  garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati  nei  14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantita massime annuali di seguito riportate:
 - entro il 31 dicembre 2006: 3 020 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2007: 3 010 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2008: 2 990 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2009: 1978 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2010: 1 940 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2011: 1 929 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2013: 1 159 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate.
 4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  gennaio  2003,  sui  rifiuti  di apparecchiature elettriche  ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:
 - 32003  L  0108:  Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8  dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
 In  deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2  della  direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere, entro il   31  dicembre  2008,  un  tasso  di  raccolta  separata  di  RAEE provenienti  dai  nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in  media  per  abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.
 
 C. QUALITA DELL'ACQUA
 31991  L  0271:  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,  concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29  settembre  2003  (GU  L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva   91/271/CEE,  i  requisiti  per  le  reti  fognarie  e  il trattamento  delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in  Bulgaria  fino  al  31  dicembre  2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - entro il 31 dicembre 2010, sara' conseguita la conformita' alla direttiva  negli  agglomerati  con  numero  di  abitanti  equivalenti superiore a 10 000;
 
 D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
 
 1.  31996  L  0061:  Direttiva  96/61  /CE  del  Consiglio, del 24 settembre   1996,   sulla   prevenzione   e  la  riduzione  integrate dell'inquinamento  (GU  L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29  settembre  2003  (GU  L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per gli impianti esistenti  non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino  alla  data  indicata  per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo  di  gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione,  parametri  equivalenti  o  misure  tecniche  basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:
 fino al 31 dicembre 2008:
 - "Yambolen" - Yambol (attivita' punto 4.1, lettera h)
 - "Verila" - Ravno Pole (attivita' punto 4.1)
 - "Lakprom" - Svetovrachane (attivita' punto 4.1, lettera b)
 - "Orgachim" - Ruse (attivita' punto 4.1, lettera j)
 - "Neochim"  - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.1, lettera b) fino al 31 dicembre 2009:
 - "Eliseyna"  Gara Eliseyna (attivita' punto 2.5, lettera a) fino al 31 dicembre 2011:
 - TPP "Rouse East" - Rouse (attivita' punto 1.1)
 - TPP "Varna" - Varna (attivita' punto 1.1)
 - TPP "Bobov dol" - Sofia (attivita' punto 1.1)
 - TPP a "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita' punto 1.1) "Lukoil Neftochim" - Burgas (attivita' punto 1.2)
 - "Kremikovtsi" - Sofia (attivita' punto 2.2)
 - "Radomir - Metali"
 - Radomir (attivita' punto 2.3, lettera b)
 - "Solidus - Pernik" (attivita' punto 2.4)
 - "Berg Montana fitingi" - Montana (attivita' punto 2.4)
 - "Energoremont"- Kresna (attivita' punto 2.4)
 - "Chugunoleene" - Ihtiman (attivita' punto 2.4)
 - "Alkomet" - Shumen (attivita' punto 2.5, lettera b)
 - "Start" - Dobrich (attivita' punto 2.5, lettera b))
 - "Alukom" - Pleven (attivita' punto 2.5, lettera b)
 - "Energiya" - Turgovishte (attivita' punto 2.5, lettera b)
 - "Uspeh" - Lukovit (attivita' punto 3.5)
 - "Keramika" - Burgas (attivita' punto 3.5)
 - "Strojkeramika" - Mezdra (attivita' punto 3.5)
 - "Stradlja keramica" - Stradlja (attivita' punto 3.5)
 - "Balkankeramiks" - Novi Iskar (attivita' punto 3.5)
 - "Shamot" - Elin Pelin (attivita' punto 3.5)
 - Fabbrica di ceramiche - Dragovishtitza (attivita' punto 3.5)
 - "Fayans" - Kaspichan (attivita' punto 3.5)
 - Solvay Sodi" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera d)
 - "Polimeri" - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera c)
 - "Agropolichim" - Devnia (attivita' punto 4.3)
 - "Neochim" - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.3)
 - "Agriya" - Plovdiv (attivita' punto 4.4)
 - "Balkanpharma" - Razgrad (attivita' punto 4.5)
 - "Biovet" - Peshtera (attivita' punto 4.5)
 - "Catchup-frukt" - Ajtos (attivita' punto 6.4, lettera b)
 - "Bulgarikum" - Burgas (attivita' punto 6.4, lettera e)
 - "Serdika 90" - Dobrich (attivita' punto 6.4, lettera c)
 - "Ekarisaj" - Varna (attivita' punto 6.5)
 - "Ekarisaj - Bert" - Burgas (attivita' punto 6.5)
 Per  questi  impianti  dovranno  essere  rilasciate autorizzazioni pienamente  coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente   vincolanti   per   il  raggiungimento  della  piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30  ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
 2. 32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  concernente la limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a)  In  deroga  all'articolo  4,  paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione  per  l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unita' dell'impianto:
 - TPP "Varna":
 - unita' 1 fino al 31 dicembre 2009
 - unita' 2 fino al 31 dicembre 2010
 - unita' 3 fino al 31 dicembre 2011
 - unita' 4 fino al 31 dicembre 2012
 - unita' 5 fino al 31 dicembre 2013
 - unita' 6 fino al 31 dicembre 2014
 - TPP "Bobov dol":
 - unita' 2 fino al 31 dicembre 2011
 - unita' 3 fino al 31 dicembre 2014
 - TPP "Rouse East":
 - unita' 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009
 - unita' 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011
 - TPP a "Lukoil Neftochim" Burgas:
 - unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011.
 Durante  il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa   e  di  polveri  provenienti  da  tutti  gli  impianti  di combustione  di  cui  alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
 - entro  il  2008:  179  700  tonnellate  di  SO  2  /anno; 8 900 tonnellate di polveri/anno;
 - entro  il  2012:  103  000  tonnellate  di  SO  2  /anno; 6 000 tonnellate di polveri/anno;
 b)   In  deroga  all'articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'Allegato  VI  della  direttiva  2001/80/CE,  i  valori limite di emissione  per  gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al  31  dicembre 2011 per le unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a "Lukoil Neftochim" Burgas.
 Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto  di'  tutti  gli  impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
 - entro il 2008: 42 900 tonnellate/ anno;
 - entro il 2012: 33 300 tonnellate/ anno;
 c)  Entro  il  l° gennaio 2011, la Bulgaria dovra' presentare alla Commissione  un  piano  aggiornato,  comprendente  anche  un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non   conformi,   che   preveda   fasi   chiaramente   definite   per l'applicazione  dell'acquis.  Detti  piani  garantiranno un'ulteriore riduzione  delle  emissioni  a un livello considerevolmente inferiore agli  obiettivi  intermedi  specificati  nelle  lettere a) e b) sopra citate,  segnatamente  per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se   la  Commissione,  tenuto  conto  in  particolare  degli  effetti sull'ambiente   e   dell'esigenza   di   ridurre  le  distorsioni  di concorrenza  nel  mercato  interno  dovute  alle  misure transitorie, ritiene  che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi,  essa  ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la   Bulgaria  comunica  le  misure  adottate  per  raggiungere  tali obiettivi.  Se  successivamente  la Commissione, in consultazione con gli  Stati  membri,  ritiene  che  le  misure  in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo III-360 della Costituzione.
 Appendice dell'ALLEGATO VI
 CAPITOLO I
 Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte
 che trasformano latte non conforme
 di cui al capitolo 4, sezione B, lett. a) dell'allegato VI
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 CAPITOLO II
 
 Elenco   degli   stabilimenti  di  trasformazione  del  latte  che trasformano  sia  latte  conforme  che  latte  non conforme di cui al capitolo 4, sezione B, lett. a) e c) dell'allegato VI
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 ALLEGATO VII
 Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo:
 misure transitorie, Romania
 
 1. LIBERA  CIRCOLAZIONE  DELLE  PERSONE  Trattato  che  adotta una Costituzione per l'Europa
 31968  R  1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre  1968,  relativo  alla  libera  circolazione  dei  lavoratori all'interno  della  Comunita'  (GU  L  257  del  19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
 - 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
 31996  L  0071:  Direttiva  96/71/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito  di  una  prestazione  di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
 32004  L  0038:  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica il regolamento  (CEE)  n. 1612/68  ed  abroga  le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 1. L'articolo III-133 e il primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione  si  applicano  pienamente  soltanto, per quanto attiene alla  libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi  che  implichino  la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato,  e  ciascuno  degli  attuali  Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
 2. In  deroga  agli  articoli  da  1  a  6  del  regolamento (CEE) n. 1612/68,  e  fino  alla  fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione,  gli  Stati  membri  attuali  applicheranno  le misure nazionali,  o  le  misure  contemplate  da  accordi  bilaterali,  che disciplinano  l'accesso  dei  cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
 I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla  data  di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso  al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
 Anche  i  cittadini  rumeni  ammessi  al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
 I  cittadini  rumeni  di  cui  al  secondo e terzo comma perdono i diritti  sopra  menzionati  qualora  volontariamente  abbandonino  il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
 I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla  data  di  adesione,  o durante un periodo in cui sono applicate misure  nazionali,  e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale  Stato  membro  per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
 3. Prima  della  fine  dei  due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina  il  funzionamento  delle  disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
 Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione  della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione  se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o  le  misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in  poi  intendono  applicare  gli  articoli da I a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
 4. Su  richiesta  della  Romania si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena.
 5. Gli  Stati  membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui   al  punto  2,  mantengono  le  misure  nazionali  o  le  misure contemplate  da  accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione,  continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo   anno  successivo  all'adesione  della  Romania  qualora  si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del  lavoro. In  mancanza  di  tale  comunicazione,  si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68,
 6. Durante  il  periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati  membri  in  cui  si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli  da  1  a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini  rumeni  e  che  rilasciano  permessi di lavoro a cittadini rumeni  durante  tale  periodo  a  fini  di  controllo  vi  procedono automaticamente.
 7. Gli  Stati  membri  in  cui,  a  norma  dei  punti 3, 4 o 5, si applicano  gli articoli da I a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti  dei  cittadini  rumeni  possono  ricorrere  alle procedure descritte  in  appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
 Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede  perturbazioni  sul  suo  mercato  del  lavoro,  che  possono comportare   rischi  gravi  per  il  tenore  di  vita  o  il  livello dell'occupazione  in  una data regione o per una data professione, ne avvisa  la  Commissione  e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna  indicazione. Sulla  base  di  tali  informazioni, Io Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente  sospesa  l'applicazione  degli  articoli  da  1  a  6 del regolamento  (CEE)  n. 1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione   o   professione. La   Commissione  decide  in  merito  alla sospensione  e  alla  sua  durata  e  portata  entro due settimane al massimo  dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro  due  settimane  dalla  decisione della Commissione, qualsiasi  Stato  membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale  decisione  da  parte  del  Consiglio. Il  Consiglio  delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
 Gli  Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti  ed  eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da   1   a   6   del   regolamento   (CEE)  n. 1612/68,  trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
 8. Finche'  l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE)  n. 1612/68  e'  sospesa  a  norma  dei  punti  2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo  23  della  direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti  dei  cittadini  degli  Stati membri attuali, e negli Stati membri  attuali  nei  confronti  dei  cittadini rumeni, alle seguenti condizioni,  nella  misura  in  cui  esso  riguarda  il  diritto  dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' economica:
 - il  coniuge  di  un  lavoratore  e  i  suoi discendenti di eta' inferiore  a  21  anni  o  a  carico,  che  al  momento dell'adesione soggiornano  legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro,  hanno,  dal  momento  dell'adesione,  immediato  accesso  al mercato  del  lavoro  di  tale  Stato  membro. Cio' non si applica ai familiari  di  un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
 - il  coniuge  di  un  lavoratore  e  i  suoi discendenti di eta' inferiore  a  21  anni  o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore  nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione,   ma   durante   il   periodo   di  applicazione  delle disposizioni  transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in  detto  Stato  membro  per  almeno  diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
 Tali   disposizioni   lasciano   impregiudicate   le  misure  piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
 9. Qualora   le   disposizioni   della  direttiva  2004/38/EC  che sostituiscono  le  disposizioni  della  direttiva  68/360/CEE  i  non possano  essere  dissociate  dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti  2,  3,  4,  5,  7  e  8, la Romania e gli Stati membri attuali possono   derogare   a  tali  disposizioni  nella  misura  necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
 10. Laddove  misure  nazionali  o  misure  contemplate  da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni  transitorie esposte sopra, la Romania potra' continuare ad  applicare  misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
 11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE)  n. 1612/68  sia  sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania  potra'  ricorrere  alle  procedure  di  cui  al  punto 7 nei confronti  della  Bulgaria. Durante  siffatto  periodo  i permessi di lavoro  rilasciati  dalla  Romania  a  cittadini  bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
 12. Gli  Stati  membri  attuali  che applicano misure nazionali in conformita'  dei  punti  2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta' di circolazione piu' ampia di  quella  esistente  al  momento  dell'adesione,  compreso il pieno accesso  al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno  in  qualsiasi  momento  decidere  di  applicare  invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.
 
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 (1)Direttiva  68/360/CEE  del  Consiglio, del 15 ottobre
 1968,  relativa  alla  soppressione  delle  restrizioni  al
 trasferimento  e  al  soggiorno  dei lavoratori degli Stati
 membri  e  delle  loro famiglie all'interno della Comunita'
 (GU  L  257  del  19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo
 dall'atto  di  adesione  del  2003 (GU L 236 del 23.9.2003,
 pag. 33) e  abrogata  con  effetto dal 30 aprile 2006 dalla
 direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 
 13. Per  far  fronte  a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni,   di   specifici  settori  sensibili  di  servizi  dei rispettivi  mercati  del  lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni  in  seguito  alla  prestazione  di  servizi  transnazionali, secondo  quanto  definito all'articolo 1 della direttiva 96/711CE, la Germania  e  l'Austria,  qualora  applichino,  in virtu' delle misure transitorie  suindicate,  misure  nazionali  o  misure contemplate da accordi  bilaterali  concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni,  possono,  previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo  comma  dell'articolo  III-144  della  Costituzione, al fine di limitare,  nell'ambito  della  prestazione  di  servizi  da  parte di imprese   stabilite   in   Romania,  la  temporanea  circolazione  di lavoratori  il  cui  diritto  di  svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
 L'elenco  dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente:
 - per la Germania: =====================================================================
 |Codice NACE *, salvo diversamente
 Settore              |           specificato =====================================================================
 |45.1-4; Attivita' elencate Costruzioni, incluse le attivita' |nell'allegato della direttiva collegate                         |96/71/CE --------------------------------------------------------------------- Servizi di pulizia e di           |74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione                   |disinfestazione ---------------------------------------------------------------------
 |74.87 Solo attivita' dei Altri servizi                     |decoratori d'interni
 
 - per l'Austria: =====================================================================
 Ispat Sidex Galati         |     30.598 miliardi di ROL ===================================================================== Siderurgica Hunedoara               |          9.975 miliardi di ROL CS Recita                           |          4.707 miliardi di ROL IS Campia Turzii                    |          2 234 miliardi di ROL COS Targoviste                      |          2 399 miliardi di ROL Donasid (Siderca) Calarasi          |          72 miliardi di ROL
 
 
 
 
 
 
 
 Gli  aiuti  di  Stato  contribuiscono  a rendere vitali le imprese beneficiarie,  nelle  normali  condizioni di mercato, per la fine del periodo  di  ristrutturazione. L'importo e l'intensita' di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al  fine di ripristinare detta Vitalita'. La Vitalita' e' determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III.
 La   Romania   non  concede  alcun  aiuto  ulteriore  a  scopo  di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
 8. Le  riduzioni  nette  complessive  di  capacita che le societa' beneficiarie  dovranno  conseguire  per  i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate.
 Tali riduzioni di capacita sono misurate sulla base della chiusura permanente  delle  strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante  distruzione  fisica  in  modo  che le strutture non possano essere  rimesse  in  servizio. Una dichiarazione di fallimento di una societa'  beneficiaria non puo' essere considerata come una riduzione di capacita(1).
 La   riduzione  netta  minima  di  capacita  di  2,05  milioni  di tonnellate  e  le  date  di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II.
 
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 (1). Le  riduzioni  di capacita devono essere permanenti
 come  definito nella decisione della Commissione n. 3010/91
 CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).
 
 9. I  piani  d'impresa  individuali devono ottenere l'approvazione scritta  delle  societa'  beneficiarie. Essi  devono essere attuati e includere in particolare:
 a) Per Ispat Sidex Calati:
 i) l'attuazione   del   programma   di   investimenti   per   la modernizzazione  dei  lavori,  il  miglioramento  del  rendimento, la riduzione   dei   costi   (specie   del   consumo   energetico) e  il miglioramento della qualita';
 ii) il  passaggio  a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto piu' elevato;
 iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
 iv) il  completamento  della  ristrutturazione finanziaria della societa';
 v) l'attuazione  degli  investimenti  necessari  per conformarsi alla normativa ambientale;
 b) Per Siderurgica Hunedoara:
 i) la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto;
 ii) il  miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa;
 iii) l'attuazione  degli  investimenti necessari per confonnarsi alla normativa ambientale;
 c) Per IS Campia Turzii:
 i) l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato e di prodotti trasformati;
 ii) l'attuazione   del   programma   di   investimenti  volto  a migliorare la qualita' della produzione;
 iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa;
 iv) l'attuazione  degli  investimenti  necessari per conformarsi alla normativa ambientale;
 d) Per CS Resita:
 i) la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale;
 ii) la chiusura degli impianti inefficienti;
 iii) l'attuazione  degli  investimenti  necessari  per conformarsi alla normativa ambientale
 e) Per COS Targoviste:
 i) l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato;
 ii) l'attuazione  del  programma  di  investimenti  al  fine  di ottenere   una   riduzione  dei  costi,  maggiore  efficienza  ed  un miglioramento della qualita';
 iii) l'attuazione  degli  investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale;
 f) Per Donasid Calarasi:
 i) l'attuazione    del    programma    di    investimenti    per l'ammodernamento dei lavori;
 ii) l'aumento della quota di prodotti finiti
 iii) l'attuazione  degli  investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale.
 10. Eventuali    modifiche    successive    del    programma    di ristrutturazione  nazionale  e  dei  singoli  piani  aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
 11. La  ristrutturazione  deve  avvenire  in  condizioni  di piena trasparenza  e  sulla  base  di  corretti  principi  dell'economia di mercato.
 12. La   Commissione   e  il  Consiglio  seguono  attentamente  la realizzazione  del  programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali,   nonche'  l'adempimento  delle  condizioni  di  cui  alle presenti  disposizioni  ed  all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino  al  2009. In  particolare, la Commissione seguira' i principali impegni  e  le  disposizioni  di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti  di  Stato,  alla  Vitalita'  economica  e  alla  riduzione  di capacita, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di  cui  al  paragrafo 9 ed all'appendice A, parte III. A tal fine la Commissione riferira' al Consiglio.
 13. Il   controllo   comprende  una  valutazione  indipendente  da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009.
 14. La  Romania collaborera' pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:
 la  Romania  presentera' alla Commissione relazioni semestrali non piu'  tardi  del  15  marzo  e  del  15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009.
 - le  relazioni  contengono  tutte le informazioni necessarie per monitorare   il   processo  di  ristrutturazione  e  la  riduzione  e l'utilizzazione  di capacita e forniscono dati finanziari sufficienti per  permettere  di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle   presenti   disposizioni   e   nell'Appendice   A  sono  stati soddisfatti. Le   relazioni   devono   contenere   per   lo  meno  le informazioni  di cui all'Appendice A, Parte IV, che la Commissione si riserva  di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del   processo   di   monitoraggio. Oltre   alle   singole  relazioni riguardanti  le  societa'  beneficiarie  sara'  inoltre elaborata una relazione  sulla  situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici.
 - la   Romania   deve  chiedere  alle  societa'  beneficiarie  di comunicare  obbligatoriamente  tutti  i dati che in altre circostanze potrebbero   essere  considerati  riservati. Allorche'  riferisce  al Consiglio,  la  Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole societa' non siano rivelate.
 15. Un   comitato  consultivo  composto  da  rappresentanti  delle autorita'  rumene  e  della  Commissione  si  riunira'  con frequenza semestrale. Il  comitato consultivo si puo' inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.
 16. Se  la  Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si  sono  verificate  deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli  sviluppi  macroeconomici,  sulla  situazione finanziaria delle societa'  beneficiarie o sulla valutazione della Vitalita' economica, puo'   chiedere   alla  Romania  di  adottare  provvedimenti  atti  a rafforzare  le misure di ristrutturazione delle societa' beneficiarie in questione.
 17. Qualora i controlli rivelino che:
 a) una  delle  condizioni  di  cui  alle  presenti disposizioni e all'Appendice A non e' stata soddisfatta, o che;
 b) uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel  corso  del  quale la Romania puo' concedere a titolo eccezionale aiuti   di   Stato   per  la  ristrutturazione  della  sua  industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non e' stato soddisfatto, o che;
 c) durante  il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle  societa'  beneficiarie  o ad una societa' siderurgica ulteriori aiuti  di  Stato  incompatibili,  la  Commissione adottera' le misure necessarie  intese  ad esigere dalle societa' interessate il rimborso di  qualsiasi  aiuto  concesso  in violazione delle condizioni di cui alle  presenti  disposizioni e all'Appendice A. Se del caso, si fara' ricorso  alle  clausole  di  salvaguardia  di cui all'articolo 37 del Protocollo o all'articolo 39 del Protocollo.
 
 5. AGRICOLTURA
 
 A. NORMATIVA AGRICOLA
 31999  R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio   1999,   relativo   all'organizzazione   comune  del  mercato vitivinicolo  (GU  L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:
 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
 In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999,  la  Romania  puo'  riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varieta' ibride, che possono non essere incluse  nella  classificazione  delle varieta' di viti, coltivate su una  superficie  di 30.000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.
 La  ristrutturazione  e  la  riconversione  di  questi vigneti non saranno  ammissibili  al  sostegno Comunitario di cui all'articolo 13 del  regolamento  (CE) n. 1493/1999. Tuttavia puo' essere concesso un aiuto  di  Stato  per  le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto   non   puo'   superare  il  75%  delle  spese complessive per vigneto.
 
 B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
 
 I. NORMATIVA VETERINARIA
 32004  R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  sull'igiene  dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
 32004  R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in  materia  di  igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
 a) I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato  II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III,  sezione  I,  capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione  V,  capitolo  I  non  si  applicano agli stabilimenti rumeni elencati  nell'appendice  B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
 b) Finche'   gli  stabilimenti  di  cui  alla  precedente  lettera a) beneficiano  delle  disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale  o  utilizzati  per  lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a),   indipendentemente   dalla  data  di  commercializzazione. Detti prodotti   devono   recare  uno  bollo  sanitario  o  un  marchio  di identificazione   diverso   da  quello  di  cui  all'articolo  5  del regolamento (CE) n. 853/2004.
 La  lettera  precedente  si  applica  inoltre  a  tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione e' soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).
 c) Fino  al  31  dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del  latte  elencati  nell'appendice  B del presente allegato possono ricevere  consegne  di  latte  crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004,  allegato  III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non  manipolato  secondo  i  requisiti  fissati  da tale regolamento, purche'  le  aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo  dalle  autorita'  rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni  annuali  sui  progressi  compiuti  nel  migliorare  queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte.
 d) La  Romania  garantisce  il  graduale allineamento ai requisiti strutturali  di  cui  alla  lettera  a). Entro la data di adesione la Romania   presenta   alla  Commissione  un  piano  di  miglioramento, approvato  dalla  competente  autorita'  veterinaria  nazionale,  per ciascuno  degli  stabilimenti  contemplati  dalla  misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni   annuali   sui   progressi   compiuti  in  ciascuno  degli stabilimenti. La  Romania  garantisce  che  solo gli stabilimenti che saranno  pienamente  conformi  a  tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare.
 e) La  Commissione  puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58  del regolamento (CE) n. 178/2002(1), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in  tale  contesto,  aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce  dei  progressi  compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
 Le  modalita'  di  applicazione  intese  a  garantire  il regolare funzionamento  del  summenzionato  regime  transitorio possono essere adottate  secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
 
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 (1) Regolamento  (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
 e  del  Consiglio,  del  28  gennaio 2002, che stabilisce i
 principi   e   i   requisiti  generali  della  legislazione
 alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
 alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo della sicurezza
 alimentare  (GU  L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da
 ultimo  dal  regolamento  (CE)  n. 1642/2003  (GU L 245 del
 29.9.2003, pag. 4).
 II. NORMATIVA FITOSANITARIA
 31991  L  0414:  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,  relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da:
 - 32004  L  0099:  Direttiva  2004/99/CE  della  Commissione, del 1°.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
 In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la  Romania  puo'  prorogare  i  termini  per  la presentazione delle informazioni   di  cui  all'allegato  II  e  all'allegato  III  della direttiva   91/414/CEE   per   i  prodotti  fitosanitari  attualmente autorizzati   in   Romania   e  commercializzati  esclusivamente  nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido),  zolfo,  acetocloro,  dimetoato  e  2,4-D,  purche'  tali componenti  figurino  in  quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I  suddetti termini possono essere prorogati al piu' tardi fino  al  31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la  proroga  e'  possibile al piu' tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette  disposizioni  si  applicano  esclusivamente  alle  societa' richiedenti  che  abbiano  effettivamente  avviato  i  lavori  per la generazione  o  l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2005.
 
 6. POLITICA DEI TRASPORTI
 1. 31993  R  3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25  ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non  residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 32002  R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
 a) In  deroga  all'articolo  1  del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino  alla  fine  del  terzo  anno  successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada  in  altri  Stati  membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri  sono  esclusi  dai  trasporti nazionali di merci su strada in Romania.
 b) Prima  della  fine  del  terzo anno successivo all'adesione gli Stati  membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo  per  un  massimo  di  due  anni  o se da quel momento in poi intendono  applicare  pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza  di  tale  comunicazione,  si  applica  l'articolo 1. Solo i vettori  stabiliti  negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
 c) Gli  Stati  membri in cui, a norma della precedente lettera b), si  applica  l'articolo  1  del  regolamento  possono  ricorrere alla procedura  riportata  in  appresso  fino  alla  fine  del quinto anno successivo all'adesione.
 Quando  uno  Stato  membro  di cui al precedente comma subisce una grave  perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta  all'attivita'  di  cabotaggio  o aggravata da tale attivita', come  un'eccedenza  importante  dell'offerta  rispetto  alla domanda, oppure  una  minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di  un  gran  numero  di  imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i  dettagli  pertinenti. Sulla  base  di  tali informazioni, lo Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente   l'applicazione   dell'articolo  1  del  regolamento  per ristabilire la normalita'.
 La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo  Stato  membro  interessato  e  decide,  entro  un  mese  dalla ricezione  della  richiesta,  in  merito  alla  necessita di adottare misure  di  salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7,  paragrafo  3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.
 Uno  Stato  membro  di  cui al primo comma ha la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del   regolamento   trasmettendo  successivamente  una  comunicazione motivata alla Commissione.
 d) Nel   periodo   in   cui   l'applicazione   delle  disposizioni dell'articolo  1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere  a) e  b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti   di   merci   su   strada   scambiandosi  progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
 e) L'applicazione  delle  lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni  di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 2. 31996  L  0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale   e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel  traffico internazionale  (GU  L  235  del  17.9.1996,  pag. 59), modificata da ultimo da:
 32002  L  0007:  Direttiva  2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
 In  deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e  3.5.1  di  cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto  le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre  2013  se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse.
 Dalla  data  di  adesione,  non possono essere imposte restrizioni all'uso,  da  parte  di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva  96/53/CE,  delle  principali  strade  di  transito  di cui all'allegato  5  dell'accordo  CE/Romania per il trasporto merci(1) e all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo  sviluppo  della  rete  transeuropea  dei trasporti(2) elencate in appresso:
 1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (strada E 81)
 2. Zalau - Oradea - Bors (strade 1 H e E 60)
 3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (strada E 85)
 4. Tisita - Tecuci Husi Albita (strada E581)
 5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova Calafat (strada E 79)
 6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (strada E 70)
 7. Craiova - Alexandria - Bucuresti (strada 6)
 8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (strada 56 A)
 9. Bucuresti  -  Buzau (strade E 60/E 85) 10. Bucuresti - Giurgiu (strada E 70/E 85)
 11. Brasov - Sibiu (strada E 68)
 12. Timisoara - Stamora Moravita.
 
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 (1) Accordo  di  transito  tra la Comunita' europea e la
 Romania  per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno
 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).
 (2) GU  L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata
 da  ultimo  dalla  decisione  884/2004/CE  (GU  L  167  del
 30.4.2004, pag. 1).
 
 La  Romania  rispettera  il calendario che figura nella tabella in appresso  per  l'adattamento  della  rete  stradale  secondaria  come indicato  nella  carta  riportata  di seguito. Qualsiasi investimento nelle  infrastrutture,  finanziato  mediante  il bilancio Comunitario garantisce  che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
 Parallelamente   all'adattamento   deve   essere   garantita   una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati  al  traffico  internazionale  che  sono conformi ai valori limite  prescritti  nella  direttiva. Ai  fini  del  carico  e  dello scarico,  laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il  periodo  transitorio  l'uso  di  parti  non  adattate  della rete stradale secondaria.
 Dalla  data  dell'adesione,  tutti  i  veicoli adibiti al traffico internazionale  conformi  ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE  saranno  soggetti  soltanto  a canoni aggiuntivi temporanei sulla  rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per  asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi  temporanei  sulla  rete  secondaria  rumena  di trasporto stradale  se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e  al  peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale  conformi  ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE  e  provvisti  di  sospensioni  pneumatiche  sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.
 I  canoni  aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli  adibiti  al  traffico  internazionale  e  conformi ai valori limite  prescritti  dalla  direttiva,  di  parti  della rete stradale secondaria    non    adattate    sono    riscossi    in    modo   non discriminatorio. L'imposizione  e'  trasparente  e  il  pagamento dei canoni  non  comporta  un indebito onere amministrativo o ritardi per gli  utenti. Esso  non  comporta neppure un controllo sistematico dei limiti  di  carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di  carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il   territorio   e   interviene  anche  nei  confronti  dei  veicoli immatricolati in Romania.
 I  canoni  per  i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi  ai  valori  limite  prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono  superare  il  livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso   in   cifre  2002). I  veicoli  provvisti  di  sospensioni pneumatiche  conformi  ai  valori  limite  prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25%.
 Livello massimo dei canoni (cifre 2002)
 per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche
 conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE =====================================================================
 |Importo del canone aggiuntivo per
 |  l'utilizzo di un chilometro di
 |   strada non adattata (con una
 | capacita massima di carico di 10
 Carico per asse dichiarato in un |tonnellate per asse) in EUR (cifre
 veicolo da - a          |              2002) ===================================================================== da 10 tonnellate per asse fino a  | 10,5 tonnellate per asse          |               0,11 --------------------------------------------------------------------- da 10,5 tonnellate per asse fino a| 11 tonnellate per asse            |               0,30 --------------------------------------------------------------------- da 11 tonnellate per asse fino a  | 11,5 tonnellate per asse          |               0,44
 Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria
 su cui ci sara' un'apertura progressiva ai veicoli
 conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE =====================================================================
 Periodo         |2007 |2008 |2009 |2010|2011|2012|2013|TOTALE ===================================================================== Km in corso(1)          | 3031| 2825| 1656|1671|1518|1529|1554| Km messi in servizio(2) |  960| 1674|  528| 624| 504| 543| 471| Lavori cumulati (in km) | 3916| 5590| 6118|6742|7246|7789|8260|  8260
 ------------------------------
 (1) Km  in corso = tronchi stradali per i quali i lavori
 sono  svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono
 iniziare  nell'anno  di riferimento o essere iniziati negli
 anni precedenti.
 (2) Km  messi in servizio = tronchi stradali per i quali
 i  lavori  sono  completati  o  che  sono messi in servizio
 nell'anno di riferimento.
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 3. 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di   alcune   infrastrutture  (GU  L  187  del  20.7.1999,  pag. 42), modificata da ultimo da:
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 In  deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le  aliquote  minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano  in  Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno.
 Nel  periodo  in  questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali  veicoli  devono  raggiungere  gradualmente  le  aliquote minime stabilite  nell'allegato  I  della  direttiva  in  base  al  seguente calendario:
 - entro  il l ° gennaio 2007, le aliquote applicate dalla Romania non  devono  essere  inferiori al 60% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva;
 - entro  il  1° gennaio 2009, le aliquote applicate dalla Romania non  devono  essere inferiori all'80% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva.
 
 7. FISCALITA
 1. 31977  L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio  1977,  in  materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:
 32004  L  0066:  Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
 In  applicazione  dell'articolo  28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva   77/388/CEE   la   Romania   puo'   mantenere  l'esenzione dall'imposta  sul  valore  aggiunto per i trasporti internazionali di persone  di  cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoche' le stesse esenzioni saranno applicate da  uno  o  piu'  Stati  membri  attuali,  qualora  questa  data  sia anteriore.
 2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,  relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
 32003  L  0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
 In  deroga  all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la  Romania  puo'  rinviare  fino  al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa  minima  globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per  le  sigarette  appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta,  purche'  in  tale  periodo  avvicini  gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
 Fatto  salvo  l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio
 |  |  |  | del  25  febbraio  1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(1) e previa  informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto   il  periodo  di  validita'  di  tale  deroga,  mantenere  sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel  loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni  applicate  all'importazione  dai  paesi terzi. Gli Stati membri  che  si  avvalgono  di  questa  facolta' possono effettuare i controlli  necessari,  purche'  questi  non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno. 
 -----------------------
 (1) GU  L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata
 da  ultimo  dal  regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del
 16.5.2003, pag. 36).
 
 3. 32003  L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,  concernente  il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di  interessi  e  di  canoni  fra societa' consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
 32004  L  0076:  Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
 La   Romania  e'  autorizzata  a  non  applicare  le  disposizioni dell'articolo  1  della  direttiva  2003/49/CE  fino  al  31 dicembre 2010. Durante  il  periodo  transitorio,  l'aliquota dell'imposta sui pagamenti  di  interessi  o di canoni effettuati nei confronti di una societa'  consociata  di  un  altro  Stato  membro  o  di una stabile organizzazione  situata  in  un  altro  Stato  membro di una societa' consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%.
 
 4. 32003  L  0096:  Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio,  del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
 32004  L  0075:  Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
 a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 fino  al  1°  gennaio  2011  per  adeguare il livello nazionale di tassazione  della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello  minimo  di  EUR 359 per 1 000 1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2008,  il  livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potra' essere inferiore a EUR 323 per 1 000 1 e a EUR 302 per 1 000 1 a decorrere dal l° gennaio 2011.
 fino  al  1°  gennaio  2013  per  adeguare il livello nazionale di tassazione  del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di  EUR  330 per 1 000 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo  di  tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potra' essere inferiore a EUR 274 per 10001.
 b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 fino  al  1°  gennaio  2010  per  adeguare il livello nazionale di tassazione  del  gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso   non  commerciale  al  livello  minimo  di  tassazione  definito nell'allegato I, tabella C;
 - fino  al  1°  gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione   degli   oli   combustibili  pesanti  utilizzati  per  il teleriscaldamento   ai   livelli   minimi   di   tassazione  definiti nell'allegato I, tabella C;
 - fino  al  1°  gennaio  2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione  degli  oli  combustibili  pesanti  utilizzati  per  scopi diversi   dal  teleriscaldamento  ai  livelli  minimi  di  tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.
 A   decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  il  livello  effettivo  di tassazione  degli  oli  combustibili  pesanti in questione non potra' essere inferiore a EUR 13 per 1.000 kg.
 c) In  deroga  all'articolo  10  della  direttiva  2003/96/CE,  la Romania  puo'  applicare  un  periodo transitorio fino al 1 ° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricita ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1 ° gennaio 2007, i livelli di tassazione dell'elettricita non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.
 
 8. ENERGIA
 31968  L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968,  che  stabilisce  l'obbligo  per  gli Stati membri della CEE di mantenere  un  livello  minimo  di  scorte di petrolio greggio e/o di prodotti  petroliferi  (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
 In  deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania garantisce che il suo livello  minimo  di  scorte  di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna  categoria  di  prodotti  petroliferi di cui all'articolo 2, almeno  al  numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
 - 68,75 giorni entro il 1° gennaio 2007;
 - 73 giorni entro il 31 dicembre 2007;
 - 77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008;
 - 81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009;
 - 85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010;
 - 90 giorni entro il 31 dicembre 2011.
 
 9. AMBIENTE
 
 A. QUALITA DELL'ARIA
 31994  L  0063:  Direttiva  94/63/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 1. In  deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:
 - fino  al  31 dicembre 2007 a 115 impianti di deposito presso 12 terminali  e fino al 31 dicembre 2008 a 4 impianti di deposito presso I   terminale  con  un  volume  di  caricamento  superiore  a  25.000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50.000 tonnellate/anno;
 - fino  al  31 dicembre 2007 a 138 impianti di deposito presso 13 terminali,  fino al 31 dicembre 2008 a 57 impianti di deposito presso (1) terminali  e  fino al 31 dicembre 2009 a 526 impianti di deposito presso  63  terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25.000 tonnellate/anno.
 2. In  deroga  all'articolo  4  e  all'allegato Il della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di  cisterne  mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
 - fino  al  31  dicembre  2007  a  36  impianti  di caricamento e scaricamento  presso  12  terminali  con un volume superiore a 25.000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50.000 tonnellate/anno;
 - fino  al  31  dicembre  2007  a  82  impianti  di caricamento e scaricamento  presso  18  terminali,  fino  al  31 dicembre 2008 a 14 impianti di caricamento e scaricamento presso (1) terminali e fino al 31  dicembre 2009 a 114 impianti di caricamento e scaricamento presso 58 terminali con un volume inferiore o pari a 25.000 tonnellate/anno.
 3. In  deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per  le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 31 autocisterne;
 - fino al 31 dicembre 2008 ad altre 101 autocisterne;
 - fino al 31 dicembre 2009 ad altre 432 autocisterne.
 4. In  deroga  all'articolo  6  e all'allegato III della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 116 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre  2008 ad altre 19 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009  al  altre  106  stazioni  di servizio con un volume superiore a 1.000 m3/anno;
 - fino  al 31 dicembre 2007 a 49 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre  2008 ad altre 11 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009  al  altre 85 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1.000 m3/anno;
 - fino  al 31 dicembre 2007 a 23 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre  2008 ad altre 14 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 188 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.
 
 B. GESTIONE DEI RIFIUTI
 l. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio  1993,  relativo  alla  sorveglianza  e  al  controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata  e  in  uscita  dal  suo  territorio  (GU  L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
 a) Fino  al  31  dicembre  2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti  destinati  al  recupero  ed  elencati  nell'allegato  II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e  sono  sottoposte  alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
 b) In  deroga  all'articolo  7,  paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31 dicembre 2011 le autorita' rumene competenti possono  sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti  destinati  al  recupero  elencati nell'allegato III, in base alle   motivazioni   enunciate   nell'articolo  4,  paragrafo  3  del regolamento. Dette  spedizioni  sono  soggette  all'articolo  10  del regolamento (CEE) n. 259/93.
 
 AA. RIFIUTI METALLICI
 - AA 060 Ceneri e residui di vanadio
 - AA 080 Rifiuti, rottami e residui di tallio
 - AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
 - AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
 - AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli
 
 AB RIFIUTI  CONTENENTI  PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
 - AB 010  Scorie,  ceneri  e  residui non specificati ne' inclusi altrove
 - AB 020   Residui   derivanti   dalla   combustione  di  rifiuti urbani/domestici
 - AB 030  Rifiuti  di  sistemi  che  non  sono  a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
 - AB 040 Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
 - AB 050 Fanghi di fluoruro di calcio
 - AB 060  Altri  composti  inorganici  di  fluoro  sotto forma di liquido o di fango
 - AB 080 Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
 - AB 090 Rifiuti di idrossido di alluminio
 - AB 110 Soluzioni basiche
 - AB 120  Composti  inorganici  di alogenuri, non specificati ne' compresi altrove
 
 AC. RIFIUTI  CONTENENTI  PRINCIPALMENTE  COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
 - AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
 - AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
 - AC 060 Fluidi idraulici
 - AC 070 Fluidi per freni
 - AC 080 Fluidi antigelo
 - AC 090  Rifiuti  della produzione, formulazione e utilizzazione di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
 - AC 100 Nitrocellulosa
 - AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
 - AC 120 Naftaleni policlorurati
 - AC 140  Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
 - AC 150 Clorofluorocarburi
 - AC 160 Alogeni
 - AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
 - AC 200 Composti organici del fosforo
 - AC 210 Solventi non alogenati
 - AC 220 Solventi alogenati
 - AC 230  Residui  alogenati  e non alogenati della distillazione non  acquosa  provenienti  da  operazioni  di  recupero  di  solventi organici
 - AC 240  Rifiuti  provenienti  dalla  produzione  di idrocarburi alifatici  alogenati  (come  clorometani,  dicloroetano,  cloruro  di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
 - AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
 - AC 270 Fanghi di depurazione
 
 AD. RIFIUTI   CHE   POSSONO  CONTENERE  COSTITUENTI  INORGANICI  O ORGANICI
 - AD 010  Rifiuti  della  produzione  e  preparazione di prodotti farmaceutici
 - AD 020  Rifiuti  della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
 - AD 030  Rifiuti della manifattura, formulazione e utilizzazione di sostanze chimiche per la conservazione del legno
 Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
 - AD 040  -  Cianuri  inorganici,  eccetto  i  residui  solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici
 - AD 050 - Cianuri organici
 - AD 080  Rifiuti  di  natura  esplosiva,  quando  non soggetti a specifiche leggi
 - AD 110 Soluzioni acide
 - AD 120 Resine a scambio ionico
 - AD 130 Macchine fotografiche monouso con batterie
 - AD 140   Rifiuti   provenienti  dai  dispositivi  di  controllo dell'inquinamento  industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, non specificati ne' inclusi altrove
 - AD 150  Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
 - AD 160 Rifiuti urbani/domestici
 - AD 170  Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi
 Il  suddetto  periodo  puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre  2015,  secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva  75/442/CEE  del  15  luglio  1975  relativa ai rifiuti(1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE(2).
 
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 (1) GU   L   194   del   25.7.1975,   pag. 39. Direttiva
 modificata  dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del
 31.10.2003, pag. 1).
 (2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
 
 c) In  deroga  all'articolo  7,  paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31 dicembre 2011 le autorita' rumene competenti possono  sollevare  obiezioni  sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati  al  recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come  pure  sulle  spedizioni  di  rifiuti  destinati al recupero non elencati  negli  allegati  del  regolamento, in base alle motivazioni enunciate  nell'articolo  4, paragrafo 3 del regolamento. Il suddetto periodo  puo'  essere  prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo  la  procedura  definita  nell'articolo  18  della  direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio(2).
 d) In  deroga  all'articolo  7,  paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  le  autorita' rumene competenti si oppongono a spedizioni di  rifiuti  destinati  al recupero, elencati o no negli allegati II, III  e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga   temporanea   da  determinate  disposizioni  della  direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione  integrate dell'inquinamento(3), della direttiva 2000/76/CE del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  del  4  dicembre  2000 sull'incenerimento  dei  rifiuti(4)  o della direttiva 2001/80/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la  limitazione  delle  emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(5) ed effettuate durante il  periodo  di  applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.
 
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 (1) GU   L   194   del   25.7.1975,   pag. 39. Direttiva
 modificata  dal regolamento (CE) n. 1883/2003 (GU L 284 del
 31.10.2003, pag. 1).
 (2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
 (3) GU   L   275   del   10.10.1996,  pag. 26. Direttiva
 modificata  da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
 Parlamento   europeo   e   del  Consiglio  (GU  L  284  del
 31.10.2003, pag. 1).
 (4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91,
 (5) GU   L   309   del   27.11.2001,  pag. 1,  direttiva
 modificata  da  ultimo dall'Atto di adesione 2003 (GU L 236
 del 23.9.2003, pag. 33).
 
 2. 31994  L  0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994,  sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
 - 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.2.2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),
 a) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  a) della direttiva  94/62/CE,  la  Romania dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero   di  energia  entro  il  31  dicembre  2011 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 32% in peso entro il 31 dicembre 2006, 34% per il 2007, 40% per il 2008, 45% per il 2009 e 48% per il 2010.
 b) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b) della direttiva  94/62/CE,  la  Romania dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero   di  energia  entro  il  31  dicembre  2013 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 53% in peso per il 2011 e 57% per 2012.
 c) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  c) della direttiva  94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio  della  plastica entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 8%  in peso entro il 31 dicembre 2006, 10% per il 2007, 11% per il 2008, 12% per il 2009 e 14% per il 2010.
 d) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  d) della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo globale per  il  riciclaggio  entro  il  31  dicembre  2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 26% in peso entro il 31 dicembre 2006, 28% per il 2007, 33% per il  2008, 38% per il 2009, 42% per il 2010, 46% per il 2011 e 50% per il 2012.
 e) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  e), punto i) della   direttiva   94162/CE,   la   Romania   dovra'  raggiungere l'obiettivo  per  il riciclaggio del vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 21% in peso entro il 31 dicembre 2006, 22% per il 2007, 32% per il  2008, 38% per il 2009, 44% per il 2010, 48% per il 2011 e 54% per il 2012.
 f) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  e) punto iv) della   direttiva   94/62/CE,   la   Romania  dovra'  raggiungere l'obiettivo   per   il   riciclaggio  della  plastica,  tenuto  conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 16% in peso per il 2011 e 18% per 2012.
 g) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  e), punto v) della   direttiva   94/62/CE,   la   Romania   dovra'  raggiungere l'obiettivo  per  il riciclaggio del legno entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 4% in peso entro il 31 dicembre 2006, 5% per il 2007, 7% per il 2008, 9% per il 2009 e 12% per il 2010.
 3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
 di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 a) In  deroga  all'articolo  14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE  del  Consiglio  del  15  luglio  1975 sui rifiuti(1) e la direttiva  91/689/CEE  del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi(2),  i  requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione  del  colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al  controllo  dei  gas  e  alla stabilita non si applicheranno a 101 discariche municipali esistenti in Romania fino al 16 luglio 2017.
 La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle  suddette  101  discariche  municipali  non  conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
 - entro il 31 dicembre 2006: 3.470.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2007: 3.240.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2008: 2.920.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2009: 2.920.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2010: 2.900.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2011: 2.740.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2012: 2.460.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2013: 2.200.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2014: 1.580.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2015: 1.420.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2016: 1.210.000 tonnellate.
 
 --------------------------------
 (1) GU   L   194   del   25.7.1975,   pag. 39. Direttiva
 modificata  dalla  direttiva  91/156/CEE  e  modificata  da
 ultimo  dal  regolamento  (CE)  n. 1882/2003  (GU L 284 del
 31.10.2003, pag. 1).
 (2) GU   L   377   del   31.12.1991,  pag. 20. Direttiva
 modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del
 2.7.1994, pag. 28).
 
 b) In  deroga  all'articolo  5,  paragrafo  3),  lettere a) e b) e all'allegato  I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e  fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della  direttiva  75/442/CEE,  i  requisiti  per  i  rifiuti liquidi, corrosivi  e  ossidanti,  e  per  quanto  riguarda  la prevenzione di infiltrazioni  d'acqua  nei  rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 23 impianti esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
 Fino al 31 dicembre 2007:
 1. S.C. BEGA UPSOM Oesna Mures, Oesna Mures, Provincia di Alba
 Fino al 31 dicembre 2008:
 2. S.C. TERMOELECTRICA  SA  -  SE Doicesti, Doicesti, Provincia di Dambovita
 3. S.C. COMPLEXUL    ENERGETIC   ROVINARI   SA,   Cicani-Beterega, Provincia di Gorj
 4. RAAN   Drobeta-Turnu   Severin   -  Sucursala  ROMAG  -  TERMO, Drobeta-Turnu
 Severin, Provincia di Mehedinti
 Fino al 31 dicembre 2009:
 5. COMPLEXUL  ENERGETIC  CRAIOVA  -  SE Craiova, Valea Manastirii, Provincia di Dolj
 6. COMPLEXUL   ENERGETIC  CRAIOVA  -  SE  Isalnita,  Isalnita  II, Provincia di Dolj
 7. COMPLEXUL   ENERGETIC  CRAIOVA  -  SE  Isalnita,  Isaltnita  I, Provincia di Dolj
 8. S.C. ELECTROCENTRALE   DEVA   SA  -  SE  Paroseni,  Caprisoara, Provincia di
 Hunedoara
 9. S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Provincia di Suceava
 Fino al 31 dicembre 2010:
 10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Provincia di Hunedoara
 11. S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Provincia di Tulcea
 Fino al 31 dicembre 2011:
 12. S.C. UZINA  TERMOELECTRICA. GIURGIU  SA, Giurgiu, Provincia di Giurgiu
 Fino al 31 dicembre 2012:
 13. CET Bacau, Furnicari - Bacau, Provincia di Bacau
 14. S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC  TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
 15. S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC  TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
 16. S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Provincia di Valcea
 17. S.C. CET Govora SA, Govora, Provincia di Valcea
 Fino al 31 dicembre 2013:
 18. S.C. CET Arad, Arad, Provincia di Arad
 19. S.C. ELECTROCENTRALE  ORADEA  SA,  Santaul  Mic,  Provincia di Bihor
 20. S.C. ELECTROCENTRALE  ORADEA  SA,  Santaul  Mic,  Provincia di Bihor
 21. S.C. ELECTROCENTRALE  ORADEA  SA,  Santaul  Mic,  Provincia di Bihor
 22. CET II Iasi, Holboca, Provincia di Isoltnita
 23. S.C. Uzina  Electrica  Zalau,  Hereclean - Panic, Provincia di Salaj
 La  Romania  garantisce una riduzione graduale dei rifiuti liquidi collocati   nei   suddetti   23   impianti   non  conformi  esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
 - entro il 31 dicembre 2006: 11.286.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2007: 11.286.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2008: 11.120.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2009: 7.753.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2010: 4.803.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2011: 3.492.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2012: 3.478.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2013: 520.000 tonnellate.
 c) In  deroga  all'articolo  5,  paragrafo  3),  lettere a) e b) e all'allegato  I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e  fatto salvo l'articolo 6, lettera c) punto ii) di tale direttiva e della  direttiva  75/442/CEE,  i  requisiti  per  i  rifiuti liquidi, corrosivi  e  ossidanti,  e  per  quanto  riguarda  la prevenzione di infiltrazioni  d'acqua  nei  rifiuti collocati nella discarica non si applicano  in  Romania ai seguenti 5 bacini di decantazione esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
 Fino al 31 dicembre 2009:
 1.  BAITA Stei, Farnate Provincia di Bihor, Provincia di Bihor
 Fino al 31 dicembre 2010:
 2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Provincia di Maramure5
 3.   MINBUCOVINA  Vatra  Dornei,  Ostra-Valea Straja, Provincia di Suceava
 Fino a131 dicembre 2011:
 4. CUPRUMIN Abrud, Valea Sesei, Provincia di Alba
 5. CUPRUMIN Abrud, Valea Stefancei, Provincia di Alba.
 La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nei   suddetti  5  bacini  di  decantazione  non  conformi  esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
 - entro il 31 dicembre 2006: 6.370.000 tonnellate;
 - entro  il  31  dicembre  2007:  5.920.000  tonnellate  (di  cui 2.100.000  tonnellate di rifiuti pericolosi e 3.820.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro  il  31  dicembre  2008:  4.720.000  tonnellate  (di  cui 2.100.000  tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.620.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro  il  31  dicembre  2009:  4.720.000  tonnellate  (di  cui 2.100.000  tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.620.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro  il  31  dicembre  2010:  4.640.000  tonnellate  (di  cui 2.100.000  tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.540.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro il 31 dicembre 2011: 2.470.000 tonnellate (interamente di rifiuti non pericolosi).
 d) In  deroga  all'articolo  2, lettera g), secondo trattino della direttiva  1999/31/CE  e  fatte  salve  la  direttiva 75/442/CEE e la direttiva  91/689/CEE  un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo   di   rifiuti  pericolosi  generati  in  Romania  non  e' considerata una discarica in Romania fino al 31 dicembre 2009.
 Entro  il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, la Romania  trasmette  alla  Commissione  una  relazione sull'attuazione graduale  della  direttiva  e  sul  rispetto  dei  suddetti obiettivi intermedi.
 4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  gennaio  2003,  sui  rifiuti  di  apparecchiature elettriche  ed  elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:
 32003  L  0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
 In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso medio  annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di  almeno  quattro  chilogrammi  per  abitante,  nonche' il tasso di reimpiego  ed  il  tasso  di  riciclaggio  di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008.
 
 C. QUALITA DELL'ACQUA
 1. 31983  L  0513:  Direttiva  83/513/CEE  del  Consiglio,  del 26 settembre  1983,  concernente  i  valori  limite  e  gli obiettivi di qualita'  per  gli  scarichi  di  cadmio  (GU  L  291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:
 31991  L  0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);
 - 31984  L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi  di  mercurio  provenienti  da  settori  diversi  da  quello dell'elettrolisi  dei  cloruri  alcalini  (GU  L  74  del  17.3.1984, pag. 49), modificata da:
 - 31991   L  0692:  Direttiva  91  /692/CEE  del  Consiglio,  del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
 In   deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  I  della  direttiva 83/513/CEE   e  all'articolo  3  e  all'allegato  I  della  direttiva 84/156/CEE,  i  valori  limite  per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente   idrico  ai  sensi  dell'articolo  1  della  direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della  Comunita' (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
 ARIESMIN  SA  Baia  de  Aries  -  Valea  Sartas-  Baia  de Aries - Provincia  di  Alba ARIESMIN SA Baia de Aries - ape de mina - Baia de Aries - Provincia di Alba EM TURT - Turt - Provincia di Satu Mare
 SM  BAIA BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Provincia di  Maramures  SM BAIA BORSA- evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - Provincia  di  Maramures  SM  BAIA  BORSA- evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - Provincia di Maramures EM BAIA SPRIE - Baia Sprie - Provincia di Maramures
 EM CAVNIC - Cavnic - Provincia di Maramures
 EM BAIUT - Waiut - Provincia di Maramures
 S.C. Romplumb  SA  BAIA  MARE-evacuare in canal detransport - Baia Mare - Provincia di Maramures
 SUCCURSALA  MINIERA. BAIA  MARE-flotatie  centrala  -  Baia Mare - Provincia di Maramures
 SM  BAIA  BORSA  -  evacuare  ape  flotatie - Borsa - Provincia di Maramures Romarm Tohan Zamesti Zarnesti - Provincia di Brasov
 S.C. Viromet SA Victoria - Victoria - Provincia di Brasov
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R i - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. GECSAT Tamaveni - Urnaveni - Provincia di Mures
 SGDP BAIA BORSA - Borsa - Provincia di Maramures
 SPGC SEINI Seini - Provincia di Maramures
 S.C. VITAL  BAIA  MARE-evacuare  statie - Baia Mare - Provincia di Maramures
 S.C. IMI  SA  BAIA  MARE-evacuare  statie  mina Ilba - Baia Mare - Provincia di Maramures
 S.C. WEST  CONSTRUCT  MINA  SOCEA  -  Valea  Socea  - Provincia di Maramures
 
 ----------------------------
 (1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
 da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. l).
 
 2. 31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984,  concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi  di  esaclorocicloesano  (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:
 - 31991   L   0692:   Direttiva  91/692/CEE  del  Consiglio,  del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
 In  deroga  all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/491 /CEE i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose  scaricate  nell'ambiente idrico della Comunita(1), non si applicano  in  Romania  fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
 S.C. Sinteza SA Oradea Oradea Provincia di Bihor
 S.C. OLTCHIM  SA  Ramnicu  Valcea - Ramnicu-Valcea -- Provincia di Valcea
 S.C. CHIMCOMPLEX SA Borze5ti - Borze5ti - Provincia di Bacau
 3. 31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986,  concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi  di  talune  sostanze  pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato  della  direttiva  76/464/CEE  (GU  L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:
 31991  L  0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
 
 ----------------------------
 (1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
 da ultimo dalla direttiva 2000/60ICE del Parlamento europeo
 e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
 
 In  deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  II  della  direttiva 86/280/CEE,  i  valori  limite per gli scarichi di esaclorobenzenegh, esaclorobutadiene,      1,2-dicloroetano,      tricloroetilene      e triclorobenzene  nell'ambiente  idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva  76/464/CEE  del  Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze  pericolose  scaricate nell'ambiente  idrico  della Comunita' I, non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
 S.C. NUTRISAM  SATU  MARE-  Ferma MOFTIN- Satu Mare - Provincia di Satu Mare
 S.C. MARLIN SA ULMENI - Ulmeni - Provincia di Maramure5
 S.C. PROMET - Satu Mare - Provincia di Maramure
 ARDUDANA ARDUD - Provincia di Ardud - Maramure5
 SM  BAIA BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Provincia di Maramure
 SM  BAIA  BORSA-evacuare  Colbu-Toroioaga  -  Borsa - Provincia di Maramures
 ERS CUG CLUJ - evacuare 3 - Cluj -Napoca - Provincia di Cluj
 S.C. ARMATURA  CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 SUCCURSALA  MINIERA  BAIA  MARE-flotatie  centrali  -  Baia Mare - Provincia di Maramures
 S.C. OLTCHIM SA - Ramnicu Valcea - Provincia di Valcea
 S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti-M 1 - Borzesti - Provincia di Bacau
 S.C. Electrocarbon SA Slatina R 2 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. TERAPIA  CLUJ  - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 S.C. PHOENIX ROMANIA CAREI - Carei - Provincia di Satu Mare
 S.C. SILVANIA ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
 SNP PETROM SA - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - Provincia di Arges
 S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 RBG ELCOND ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
 S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoea - Provincia di Cluj
 S.C. CELHART DONARIS SA Braila - Braila - Provincia di Braila
 STRATUS MOB SA Blaj Blaj - Provincia di Alba
 
 ---------------------------
 (1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
 da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
 
 4. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,  concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga  agli  articoli  3,  4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE,  i  requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente seguenti obiettivi intermedi:
 - entro   il   31   dicembre  2013  dovra'  essere  raggiunta  la conformita'  con l'articolo 3 della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000;
 - entro   il   31   dicembre  2015  dovra'  essere  raggiunta  la conformita'  con  l'articolo  5, paragrafo 2) della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000.
 La  Romania  garantisce  un  aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
 - 61% entro il 31 dicembre 2010,
 - 69% entro il 31 dicembre 2013,
 - 80% entro il 31 dicembre 2015.
 La  Romania  garantisce  un  aumento graduale dell'introduzione di sistemi  di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
 - 51% entro il 31 dicembre 2010,
 - 61% entro il 31 dicembre 2013,
 - 77% entro il 31 dicembre 2015.
 5. 31998  L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998,  concernente  la qualita delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In   deroga  all'articolo  5,  paragrafo  2),  all'articolo  8  ed all'allegato  I,  parti  B  e  C  della  direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti  per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:
 - fino  al  31 dicembre 2010 per l'ossidabilita negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10.000;
 - fino  al  31  dicembre  2010  per l'ossidabilita e la torbidita negli  agglomerati  con  un  numero di abitanti compreso fra 10.000 e 100.000;
 - fino   al  31  dicembre  2010  per  l'ossidabilita,  l'ammonio, l'alluminio,  i  pesticidi, il ferro e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 100.000;
 - fino   al  31  dicembre  2015  per  l'ammonio,  i  nitrati,  la torbidita,  l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio e i pesticidi negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10.000;
 - fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, l'alluminio, il  ferro,  il  piombo,  il  cadmio, i pesticidi e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10.000 e 100.000.
 La  Romania  garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente   agli   obiettivi  intermedi  indicati  nella  tabella seguente:
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
 1. 31996  L  0061:  Direttiva  96/61  /CE  del  Consiglio,  del 24 settembre   1996,   sulla   prevenzione   e  la  riduzione  integrate dell'inquinamento  (GU  L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per gli impianti esistenti  non  si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino  alla  data  indicata  per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo  di  gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione,  parametri  equivalenti  o  misure  tecniche  basati sulle migliori  tecniche  disponibili  ai  sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):
 Fino al 31 dicembre 2008:
 S.C. CARBID FOX SA Tarnaveni (attivita' principale punto 4.2)
 2.   S.C. AVICOLA  SA  Ferma  Garleni-Bacau  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 3.    S.C. EXPERT   2001   IMPEX  SRL  Bistrita-Nasaud  (attivita' principale punto 6.6)
 Fino al 31 dicembre 2009:
 4.  S.C. UCM Resita-Caras-Severin (attivita' principale punto 2.2)
 5.  S.C. SICERAM SA Mures (attivita' principale punto 3.5)
 6.  S.C. BEGA UPSOM SA Alba (attivita' principale punto 4.2)
 7.  S.C. CELROM SA Mehedinti (attivita' principale punto 6.1)
 8.   S.C. COMCEH  SA Calarasi Calarasi (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 9.   S.C. ECOPAPER  SA Zarnesti-Brasov (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 10. S.C. RIFIL SA Neamt (attivita' principale punto 6.2)
 11. S.C. AVICOLA  SA  Ferma  Razboieni-Iasi  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 12. S.C. AVIMAR  SA  Maramure  (attivita'  principale  punto  6.6, lettera a))
 13. S.C. AVICOLA  SA lasi-Ferma Letcani-Iasi (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 14. COMBINATUL  AGROINDUSTRIAL  Curtici-Arad (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 15. S.C. AVICOLA   SA   Slobozia  Ferma  Bora-Ialomita  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 16. S.C. SUINTEST Oarja SA- Arge§ (attivita' principale punto 6.6, lettere     b) e     c)) 17,     S.C. AVICOLA    SA    Slobozia-Ferma Andrasesti-Ialomita (attivita' principale punto 6.6,
 lettera a))
 18. S.C. AVICOLA  SA  Slobozia-Ferma  Perieti-Ialomita  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 19. S.C. AVICOLA    SA   Slobozia-Ferma   Gheorghe   Doja-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 Fino al 31 dicembre 2010:
 20. S.C. ROMPLUMB SA Maramures (attivita' principale punto 2.5)
 21. S.C. ROMRADIATOARE  SA Brasov (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
 22. S.C. ELECTROMONTAJ  SA  Bucurusi  (attivita'  principale punto 2.6)
 23. HOLCIM (Romania) -Ciment Campulung Arges (attivita' principale punto 3.1)
 24. S.C. ETERMED  SA  Medgidia  -Constanta  (attivita'  principale punto 3.2)
 25. S.C. CONGIPS  SA  (Azbest) Bihor  (attivita'  principale punto 3.2)
 26. S.C. HELIOS SA Astileu-Bihor (attivita' principale punto 3.5)
 27. S.C. SOFERT  SA  Bacau  (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
 28. S.C. CHIMOPAR SA Bucuresti (attivita' principale punto 4.1)
 29. S.C. ANTIBIOTICE SA Iasi (attivita' principale punto 4.5)
 30. S.C. ROMPETROL   PETROCHEMICALS   SRL   Constanta   (attivita' principale punto 4.1)
 31. S.C. LETEA  SA  Bacau (attivita' principale punto 6.1, lettera a))
 32. S.C. ZAHAR  Corabia  SA-Olt  (attivita'  principale punto 6.4, lettera b))
 33. S.C. TARGO SRL Timis (attivita' principale punto 6.4)
 34. S.C. SUINPROD  Roman-Neanda  (attivita'  principale punto 6.6, lettera b))
 35. S.C. LUCA  SUINPROD  SA  Codlea  -Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 36. S.C. AVICOLA  Costesti Arges-Arges (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 37. S.C. AVICOLA   SA   Platou   Avicol   Brad  -Bacau  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 38. S.C. AT  GRUP  PROD  IMPEX SRL Olt (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 39. S.C. AVICOLA  SA  Ferma Gheraiesti-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 40. S.C. CARNIPROD  SRL Tulcea -Tulcea (attivita' principale punto 6.6, lettera b)).
 41. S.G. PIGCOM  SA  Satu  Nou-Tulcea  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 42. S.C. AGROPROD    IANCU    SRL   Urziceni-Ialomita   (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 43. S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Dedulesti-Braila (attivita' principale punto 6.6)
 44. S.C. AGROFLIP  Bontida  Cluj  (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
 45. S.C. AVICOLA  SA  Slobozia  Ferma  Amara-  Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 46. S.C. ISOVOLTA  GROUP  SA Bucuresti (attivita' principale punto 6.7)
 47. S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (attivita' principale punto 6.7)
 48. S.C. ELECTROCARBON  SA Slatina-Olt (attivita' principale punto 6.8)
 49. S.C. TRANSGOLD  SA  Baia  Mare-Maramures (attivita' principale punto 2.5)
 Fino al 31 dicembre 2011:
 50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Brasov (main activity 2.6)
 51. HEIDELBERG  CEMENT  -  Fieni  Cement  Dambovita (main activity 3.1) S.C. ORGANE DE
 52. CARMEUSE Romania SA Arges (attivita' principale punto 3.1)
 53. S.C. RESIAL SA Alba (attivita' principale punto 3.5)
 54. SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (attivita' principale punti 4.2 e 4.1)
 55. S.C. USG  SA  Valcea  (attivita' principale punto 4.2, lettera d))
 56. S.C. ULTEX  SA  Tatanda-Ialomita  (attivita'  principale punto 6.4, lettera b))
 57. S.C. CARMOLIMP SRL Vistea de Sus - Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 58. S.C. AVICOLA  Buftea  - Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 59. S.C. AVICOLA  SA  Ferma  Hemeius-Bacau  (attivita'  principale punto 6.6, lettera a))
 60. S.C. SUINPROD   SA   Zimnicea   -   Ferma   Zimnicea-Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 61. S.C. SUINPROD  SA  Bilciuresti Dambovita (attivita' principale punto 6.6)
 62. S.C. COMPLEXUL   DE   PORCI  Braila  SA  Baldovinesti  -Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila SA Tichilesti-Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 64. S.C. AT  GRUP PROD IMPEX SRL - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 65. S.C. KING  HAUSE  ROM Cormetu SRL Filiala Mavrodin - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 66. S.C. AVIKAF  PROD  IMPEX  SRL  Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 67. S.C. SUINPROD  SA Zimnicea - Ferma Dracea Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 68. S.C. ROMCIP  Salcia  -  Teleorman  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 69. S.C. AVIPUTNA SA Golesti - Vrancea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 70. S.C. NUTRICOM  SA  Oltenita  -  Calarasi (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 71. S.C. PIGALEX  SA  Alexandria  Teleorman  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 72. S.C. PIC ROMANIA SRL Vasilati - Catarasi (attivita' principale punto 6.6, lettera e)
 73. S.C. SUINTEST  SA  Fierbinti  -Ialomita  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 74. S.C. AGRIVAS  SRL  Vaslui  (attivita'  principale  punto  6.6, lettera a))
 75. S.C. AVICOLA  Buftea  SA  Punct  de  lucru  Turnu  Magurele  - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 76. S.C. C-r-C  SA  Resita(attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 Fino al 31 dicembre 2012:
 77. SNP  PETROM SA Sucursala ARPECHIM Pitci-Arges (attivita' punti 1.2 e 4.1)
 78. S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanta (attivita' punto 1.2)
 79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Targoviste-Dambovita (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
 80. S.C. COMBINATUL  DE  UTILAJ GREU SA Cluj (attivita' principale punti 2.2 e 2.3, lettera b))
 81, S.C. IAIFO Zalau-Salaj(attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.4)
 82. S.C. ALTUR SA Olt (attivita' principale punto 2.5)
 83. CNCAF  MINVEST  SA  DEVA  Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea miniera Deva-Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
 84. S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timis (attivita' principale punto 3.5)
 85. S.C. MACOFIL  SA  Targu  Jiu-Gorj  (attivita' principale punto 3.5)
 86. S.C. CERAMICA SA Iasi(attivita' principale punto 3.5)
 87. S.C. FIBREXNYLON  SA  Neamt(attivita'  principale  punto  4,1, lettere b) e d), punto 4.2, lettera b), punto 4.3)
 88. S.C. CHIMCOMPLEX  SA  Borze5ti  -Bacau  (attivita'  principale punto  4.1,  lettere a), b), c), d) e f), punto 4.2, lettere b), c) e d) e punto 4.4)
 89. S.C. PEHART SA Petresti- Alba (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 90. S.C. TABACO-CAMPOFRIO  SA  Tulcea  (attivita' principale punto 6.4, lettera a))
 91. S.C. AVICOLA  SA  Slobozia  Ferma Ion Ghica-Ialomita(attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 92. S.C. AVICOLA   SA   Platou   Avicol  Aviasan  -Bacau(attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 93. S.C. ITAL TRUST Racovita SA- Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 94. S.C. COMTIM  GROUP SRL Ferma Parta-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 95. S.C. COMTIM   GROUP   SRL   Ferma   Padureni-Timis  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 96. S.C. COMTIM   GROUP   SRL  Ferma  Peciu  Nou-Timis  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 97. S.C. COMTIM GROUP SRL Ferma Periam-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 98. S.C. COMTIM   GROUP   SRL   Ferma   Ciacova-Timis   (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 99. S.C. AVICOLA LUMINA SA - Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 Fino al 31 dicembre 2013:
 100. S.C. UNTO  SA  Satu  Mare  (attivita'  principale  punto 2.3, lettera b))
 101. S.C. ARTROM SA Slatina - Olt (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
 102. S.C. IAR SA Brasov (attivita' principale punto 2.6)
 103. S.C. ARIO SA Bistrita Nasaud(attivita' principale punto 2.4)
 104. S.C. LAFARGE   ROMCIM  SA  Medgidia  -  Constanta  (attivita' principale punto 3.1)
 105. S.C. CARS  SA  Tarnaveni  - Mures (attivita' principale punto 3.5)
 106. S.C. CASIROM SA Cluj (attivita' principale punto 3.5)
 107. S.C. TURNU SA Turnu Magurele- Teleorman (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
 108. S.C. COMBINATUL   DE   INGRASAMINTE  CHIMICE  SA  Navodari  - Constanta (attivita' principale punto 4.3)
 109. S.C. AMBRO  Suceava  SA - Suceava (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
 110. S.C. ROMSUIN  TEST  Peris  SA  -  Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 111. S.C. NUTRICOD  Codlea  Sucursala  Sfantu. Gheorghe  - Covasna (attivita' principale punto
 6.6, lettera b))
 112. S.C. HADITON  GRUP  SRL Arges(attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 Fino al 31 dicembre 2014:
 113. S.C. PETROM  SA  Rafinaria  PETROBRAZI  -  Prahova (attivita' punto 1.2)
 114. S.C. RAFINARIA  ASTRA  ROMANA  SA Ploiesti Prahova (attivita' punto 1.2)
 115. S.C. ROMPETROL RafinariaVEGA - Prahova (attivita' punto 1.2)
 116. S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (attivita' punto 1.2)
 117. S.C. ISPAT  SIDEX  SA Galati(attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
 118. S.C. SIDERURGICA SA Hunedoara (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
 119. S.C. KVAERNER  IMGB  SA  Bucuresti(attivita' principale punto 2.4)
 120. S.C. SOMETRA  SA  Copsa  Mica  -  Sibiu (attivita' principale punti 2.5, lettere a) e b) e punti 2.1 e 2.4)
 121. S.C. FERAL   SRL  Tulcea  (attivita'  principale  punto  2.5, lettera a))
 122. S.C. METALURGICA  SA  Aiud - Alba (attivita' principale punti 2.4 e 2.3, lettera b))
 123. S.C. NEFERAL   SA  Ilfov  (attivita'  principale  punto  2.5, lettera b))
 124. S.C. INDUSTRIA   SARMEI   SA  Campia  Turzii-Cluj  (attivita' principale punti 2.2, 2.3 e 2.6)
 125. S.C. METALURGICA  SA  Vilata-Harghita  (attivita'  principale punto 2.5, lettera b))
 126. S.C. UPETROM  1  Mai  SA  Prahova (attivita' principale punto 2.2)
 127. S.C. LAMINORUL SA Braila(attivita' principale punto 2.3)
 128. S.C. AVERSA SA Bucuresti (attivita' principale punto 2.4)
 129. S.C. FORMA SA Botosani (attivita' principale punto 2.3)
 130. S.C. ISPAT  TEPRO  SA  Iati  (attivita' principale punto 2.3, lettera c))
 131. S.C. URBIS    Armaturi   Sanitare   SA-Bucuresti   (attivita' principale punto 2.6)
 132. S.C. BALANTA SA Sibiu (attivita' principale punto 2.6)
 133. S.C. COMMET SA Galati (attivita' principale punto 2.6)
 134. CNACF  MINVEST  SA Deva Filiala "DEVAMIN" Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
 135. S.C. MOLDOMIN   SA   Moldova  Noua-Caras  Severin  (attivita' principale punto 2.5)
 136. S.C. FIROS SA Bucuresti (attivita' principale punto 3.3)
 137. S.C. SINTER-REF  SA Azuga-Prahova (attivita' principale punto 3.5)
 138. S.C. PRESCOM  Brasov  SA-Brasov  (attivita'  principale punto 3.1)
 139. S.C. MELANA IV SA Neamt (attivita' punto 4.1)
 140. S.C. OLTCHIM  SA  Ramnicu Valcea-Valcea (attivita' principale punti 4.1, 4.2 e 4.3)
 141. S.C. AMONIL SA Slobozia -Ialomita (attivita' principale punti 4.3 e 4.2)
 142. CAROM  SA  Bacau (attivita' principale punto 4.1, lettere a), b) e i)
 143. AZOCHIM SA Savinesti-Neamt (attivita' principale punto 4.2)
 144. S.C. UZINA  DE  PRODUSE SPECIALE Fagaras SA Brasov (attivita' principale punto 4.6)
 145. S.C. SINTEZA  SA  Oradea-  Bihor  (attivita' principale punti 4.1, lettera g), 4.2, lettere d) ed e)
 e punto 4.4)
 146. S.C. CHIMPROD  SA  Bihor  (attivita'  principale  punto  4.1, lettera b) e punto 4.5)
 147. S.C. AZUR SA Timitara-Timis (attivita' principale punto 4.1)
 148. S.C. PUROLITE SA Victoria -Brasov (attivita' principale punto 4.1, lettere d) e h))
 149. S.C. CELHART  DONARIS  SA  Braila(attivita'  principale punto 6.1)
 150. S.C. VRANCART  SA  Adjud-Vrancea  (attivita' principale punto 6.1, lettera b)
 151. S.C. PIM SA Sibiu (attivita' principale punto 6.3)
 152. S.C. DANUBIANA  Roman  SA  Neamt  (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
 153. S.C. ZAHARUL Romanesc SA Tandarei (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
 154. S.C. VASCAR   SA  Vaslui  (attivita'  principale  punto  6.4, lettera a))
 155. S.C. MULTIVITA   SA   Negru   Voda   -  Constanta  (attivita' principale punto 6.5)
 156. S.C. SUINPROD  SA  Prahova  (attivita'  principale punto 6.6, lettera a))
 157. S.C. AVICOLA  SA Ferma Serbanesti-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 158. S.C. AVICOLA  BUCURESTI  SA  Punct  de  lucru CSHD Mihailesti (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 159. S.C. SUINPROD  SA  Bumbesti  Jiu  -Gorj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 160. S.C. SIBAVIS SA Sibiu -Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 161. S.C. OLTCHIM  SA  Ramnicu  Valcea  Ferma  1  Francest -Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 162. S.C. AVIA  AGROBANAT  SRL Bocsa -Resita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 163. S.C. AVICOLA  Gaiesti  SA  -  Dambovita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 164. S.C. VENTURELLI  PROD  SRL  Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 165. S.C. OLTCHIM   SA  Ramnicu  Valcea  Ferma  Budesti  -  Valcea (attivita' principale punto 6.6,
 lettera a))
 166. S.C. OLTCHIM  SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti-Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 167. S.C. OLTCHIM  SA  Ramnicu  Valcea  Ferma 2 Francesti - Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 168. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea Ferma Babeni-Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 169. S.C. AVICOLA   Bucuresti   SA   Sucursala   Cluj-Saliste-Cluj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 170. S.C. AVICOLA   BucurOi   SA   Sucursala   CSHD  Codlea-Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 171. S.C. Cereal. Prod  SA  -  Galati  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 172. S.C. AVICOLA  Mangalia  SA  Constanta  (attivita'  principale punto 6.6, lettera a))
 173. S.C. AVICOLA  SA  Constanta-Constanta  (attivita'  principale punto 6.6, lettera a))
 174. S.C. AVICOLA  BUCURESTI SA Punest de lusru Butimanu-Dambovita (attivita' principale
 punto 6.6, lettera a))
 175. S.C. EUROPIG SA Poiana Marului - Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
 176. S.C. SUINPROD  SA  Let  - Covasna (attivita' principale punto 6.6, lettera l))
 177. S.C. AVICOLA  Sivita  SA  Galati  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 178. S.C. COLLINI  SRL  Boca  -Resita  (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
 179. S.C. AGROSAS  SRL Timisoara-Timis (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
 180. S.C. FLAVOIA   SRL   Platforma  Hereclean-  Salaj  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 181. S.C. ELSID  SA  Titu  -Dambovita  (attivita' principale punto 6.8)
 Fino al 31 dicembre 2015;
 182. S.C. RAFINARIA  STEAUA ROMANA SA Campina - Prahova (attivita' punto 1.2)
 183. S.C. TRACTORUL UTB SA Bra5ov (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punti 2.4, 2.6 e 6,7)
 184. S.C. ISPAT  Petrotub SA Neamt (attivita' principale punti 2.3 e 6.7)
 185. S.C. ARO  SA  Arges  (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
 186. S.C. STIMET  SA Sighisoara -Mures (attivita' principale punto 3.3)
 187. S.C. BEGA REAL SA Plesa - Prahova (attivita' principale punto 3.5)
 188. S.C. AZOMURES  SA  Targu  Mures-Mures  (attivita'  principale punti 4.2 e 4.3)
 189. S.C. COLOROM  SA  Codlea-Brasov  (attivita'  principale punto 4.1, punto j))
 190. S.C. SOMES  SA  Dej  -  Cluj (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
 191. S.C. OMNIMPEX Hartia SA Buteni- Prahova (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 192. S.C. PERGODUR  International  SA  Neamt (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 193. S.C. PROTAN  SA -Popesti Leordeni-Ilfov (attivita' principale punto 6.5)
 194. S.C. PROTAN  SA  Bucuresti Sucursala Codlea-Brasov (attivita' principale punto 6.5)
 195. S.C. PROTAN SA-Cluj (attivita' principale punto 6.5)
 Per  questi  impianti  dovranno  essere  rilasciate autorizzazioni pienamente  coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente   vincolanti   per   il  raggiungimento  della  piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30  ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
 2. 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
 In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva  2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per  le  misurazioni  non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari.
 La  Romania  riferira  alla  Commissione  entro  la fine del primo trimestre  di  ogni  anno,  a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla  chiusura  degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi  che  non  risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente.
 3. 32001  L  0080:  Direttiva 2001 /80/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. l), modificata da:
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) In  deroga  all'articolo  4,  paragrafo  3 e alla parte A degli allegati  III  e  IV  della  direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione  per  l'anidride  solforosa  non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
 Fino al 31 dicembre 2008:
 S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA No 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 Fino al 31 dicembre 2009:
 S.C. TERMOELECTRICA SE DOICESTI N.1, 1 caldaia a vapore x 470 MWth
 Fino al 31 dicembre 2010:
 S.C. Complexul  Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 1, 2 caldaie x 396,5  MWth  S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC  TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza  x  789  MWth  S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC  TURCENI  SA N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
 S.C. Termoelectrica  SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore Benson x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
 RAAN, Branch Romag Termo N. 2, 3 caldaie x 330 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 7, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 Fino al 31 dicembre 2011:
 CET ARAD N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 80 MWth
 S.C. Complexul  Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth
 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth   TERMOELECTRICA  GIURGIU  N. 1,  3  caldaie  a  vapore  per  la produzione di energia x 285 MWth S.C. Electrocentrale Deva SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. PETROTEL-LUKOIL SA No 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth +  11,4  MWth  S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2012:
 CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 343 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI Vest N. 1, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
 S.C. Complexul  Energetic  CRAIOVA  S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
 Fino al 31 dicembre 2013:
 CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth
 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 269 MWth
 S.C. TERMOELECTRICA SA, Sucursala Electrocentrale BRAIL, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
 S.C. CET BRASOV SA N. l, 2 caldaie x 337 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI Sud No 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI Sud N. 2, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI Progresu N. 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
 S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC  ROVINARI  SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878  MWth  S.C. Electrocentrale  Deva SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore x 305 MWth
 S.C. Uzina  ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth
 S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth
 S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth
 Durante  il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa  di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
 - entro il 2007: 540.000 tonnellate di SO2 / anno;
 - entro il 2008: 530.000 tonnellate di SO2 / anno;
 - entro il 2010: 336.000 tonnellate di SO2 / anno;
 - entro il 2013: 148.000 tonnellate di SO2 / anno.
 b) In   deroga   all'articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'allegato  VI  della  direttiva  2001/80/CE,  i  valori limite di emissione  per  gli  ossidi  di  azoto non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
 Fino al 31 dicembre 2008:
 ARPECHIM PITESTI N. 2, 1 caldaia BW x 81 MWth
 ARPECHIM PITESTI N. 3, 4 caldaie x 81 MWth
 PRODITERM  BISTRITA,  2  caldaie  ad  acqua  calda  x 116 MWth + 2 caldaie a vapore x 69 MWth
 S.C. CET BRASOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth
 REGIA  AUTONOMA'  DE  TERMOFICARE CLUJ, 2 caldaie ad acqua calda x 116  MWth  TERMOELECTRICA  GIURGIU  N. 1,  3  caldaie a vapore per la produzione di energia x 285 MWth
 TERMOELECTRICA  GIURGIU  N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 72 MWth  S.C. Electrocentrale  Deva  SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58,1 MWth
 Fino al 31 dicembre 2009:
 CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore CR x 403 MWth
 CET ENERGOTERM SA RE$ITA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 TERMICA TARGOVI$TE, 1 caldaia ad acqua calda x 58,15 MWth
 S.C. Complexul Energetic CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 1,, 2 caldaie x 396,5 MWth
 S.C. CET IA$I I N. 2, 2 caldaie a vapore x 283 MWth
 S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 3, 1 caldaia a vapore x 72,3 MWth
 Fino al 31 dicembre 2010:
 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 1, 2 caldaie con gruppo vapore x 127 MWth + 1 x 269 MWth
 S.C. CET SA N. 2 Braila, 2 caldaie x 110 MWth
 CET ENERGOTERM SA RE$ITA N. 1, 2 caldaie x 45,94 MWth
 S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 2, 1 caldaia x 73 MWth
 S.C. UZINA   TERMOELECTRICA  MIDIA  N. 3,  1  caldaia  x  73  MWth S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 4, 1 caldaia x 73 MWth
 S.C. TERMOELECTRICA  SE DOICESTI N. 1, I caldaia a vapore Benson x 470 MWth
 S.C. ELECTROCENTRALE GALATI N. 3, 3 caldaie di potenza x 293 MWth
 S.C. TERMOELECTRICA  SE  PARO$ENI  N. 2,  1 caldaia a vapore x 467 MWth + I caldaia ad acqua calda x 120 MWth
 S.C. CET IASI I N. 1, 3 caldaie a vapore x 94 MWth
 S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
 S.C. TURNU  SA  TURNU  MAGURELEN. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 S.C. TURNU  SA  TURNU  MAGURELEN. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth S.C. ENET SA N. 1, 3 caldaie x 18,5 MWth
 S.C. ENET SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 Fino al 31 dicembre 2011:
 CET ARAD N.2, 2-caldaie industriali a vapore + caldaia x 80 MWth
 SC TERMON SA ONESTI, 3 caldaie x 380 MWth
 SC CET SA N.1 BRAMA, 2 caldaie x 110 MWth
 SC TERMICA SA N.I BOTOSANI, 3 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
 SC ELCEN BUCURESTI Sud N.12, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
 SC ELCEN BUCURESTI Sud N.16, i caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 CET ENERGOTERM SA RESITA N.4, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 SC  ELCEN  BUCURESTI  SE Palas N.1, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C. Complexul  Energetie  CRAIOVA  S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
 S.C. Electrocentrale Deva SA N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. CET IAS1 I N.3, 4 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
 RAAN, Branch Romag Termo N.1, 3 caldaie x 330 MWth
 RAAN, Branch Romag Termo N.2, 3 caldaie x 330 MWth
 SC  ROMPETROL SA BUCURESTI VEGA PLOIE$TI, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 24.75 MWth
 SC  PETROTEL-LUKOIL  SA N.1, 2 DAV3 +HPM 1 x 45 MWth + 14.7 MWth + 11.4 MWth
 SC PETROTEL-LUKOIL SA N.2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5 MWth
 S.C. UZINA  ELECTRICA  ZALAU N.1, 4 caldaie industriali a vapore x 85.4 MWth
 S.C. COLTERM SA N.4, (1) caldaia ad acqua calda x 116.1 MWth
 S.C. C.E.T. GOVORA. N.3, 1 caldaia x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2012:
 CET ENERGOTERM SA RESITA N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C. ELCEN  BUCURESTI SE Palas N.2, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.5, 4 caldaie a vapore x 277 MWth
 S.C. COLTERM SA N.6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWth
 Fino al 31 dicembre 2013:
 S.C. TERMOELECTRICA   SA,   SUCURSALA  ELECTROCENTRALE  BRAILA,  6 caldaie a vapore x 264 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI Sud N.14, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth S.C. ELCEN  BUCURESTI  SE  Palas  N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth S.C. ELECTROCENTRALE GALATI N.2, 2 caldaie di potenza x 293 MWth
 S.C. Electrocentrale  Deva SA N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.1, 1 caldaia a vapore x 277 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.4, 1 caldaia a vapore x 277 MWth
 S.C. COLTERM SA N.5, 1 caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
 S.C. COLTERM SA N.7, 2 caldaie ad acqua calda x 116.3 MWth
 S.C. C.E.T. GOVORA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
 S.C. ENET SA Vrancea N.3, (1) caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
 Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto  di  tutti  gli  impianti  di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:
 - entro il 2007: 128.000 tonnellate/anno;
 entro il 2008: 125.000 tonnellate/anno;
 entro il 2010: 114.000 tonnellate/anno;
 - entro il 2013: 112.000 tonnellate/anno;
 c) In   deroga   all"articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'allegato  VII  della  direttiva  2001/80/CE,  i valori limite di emissione  per  le polveri non si applicano in Romania per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
 Fino al 31 dicembre 2008:
 S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore 2x 305 MWth
 Fino al 31 dicembre 2009:
 CET BACAU N. 1 caldaia a vapore x 345 MWth
 TERMOELECTRICA  GIURGIU  N.1,  3  caldaie  a  vapore  x  285  MWth S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWht
 Fino al 31 dicembre 2010:
 CET ARAD N.1, 1 caldaia a vapore x 403MWth
 S.C. CET BRAS0V SA N.1, 2 caldaie x 337 MWth
 S.C. TERMOELECTRICA  DOICESTI  N.1,  caldaia a vapore Benson x 470 MWth
 S.C. COMPLEX  ENERGETIC TURCENI SA N.2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
 S.C. TERMICA SA Suceava N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
 S.C. CET GOVORA SA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2011:
 S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA SE CRAIOVA II-N.2, 2 CAF x 116 MWth +2CR x 68 MWth
 S.C. COMPLEX  ENERGETIC  ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. PETROTEL  LUKOIL  SAN. 1,  DAV3+HPM, 1x45 MWth+14.7 MWht+11.4 MWht  S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5  MWth S.C. ALUM SA TULCEA N. 1, 3 caldaie x 84.8 MWth +1 x 72.6 MWth
 S.C. CET GOVORA SA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2013:
 S.C. COMPLEX  ENERGETIC  Rovinari SA N.1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie a vapore x 85.4 MWth
 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MW th+l x 269 MWth
 Durante  il  suddetto periodo transitorio, le emissioni di polveri di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
 - entro 2007: 38 600 tonnellate/anno;
 - entro il 2008: 33 800 tonnellate/anno;
 - entro 2010: 23 200 tonnellate/anno;
 - entro il 2013: 15 500 tonnellate/anno;
 d) In   deroga   all'articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'allegato  VI  della  direttiva  2001  /80/CE, i valori limite di emissione  per  gli  ossidi di azoto applicabili dal l ° gennaio 2016 per  gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth  non  si  applicano  in  Romania  fino  al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:
 S.C. ELECTROCENTRALE  ORADEA SA N.2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + I caldaia a vapore x 269 MWth;
 S.C. ELECTROCENTRALE  DEVA  S.A. N. 2,  4 caldaie di potenza x 264 MWth;
 S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC  ROVINARI S.A. N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth;
 S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC TURCENI S.A. N.3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth;
 S.C. ELECTROCENTRALE  DEVA  S.A. N. 1,  4 caldaie di potenza x 264 MWth; S.C. TERMICA SA SUCEAVA, N 1, 2 caldaie x 296 MWth.
 Durante  il  suddetto  periodo transitorio, le emissioni ossidi di azoto  di  tutti  gli  impianti  di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
 entro il 2016: 80 000 tonnellate/anno;
 entro il 2017: 74 000 tonnellate/anno.
 e) Entro  il  l°  gennaio  2011, la Romania dovra' presentare alla Commissione  un  piano  aggiornato,  comprendente  anche un piano di' investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non   conformi,   che   preveda   fasi   chiaramente   definite   per l'applicazione  dell'acquis. Detti  piani  garantiranno  un'ulteriore riduzione  delle  emissioni  a un livello considerevolmente inferiore agli  obiettivi  intermedi specificati nelle lettere da a) a d) sopra citate,  segnatamente  per  le emissioni nel 2012. Se la Commissione, tenuto   conto   in   particolare   degli   effetti  sull'ambiente  e dell'esigenza  di  ridurre  le distorsioni di concorrenza nel mercato interno  dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Romania. Entro  i  tre  mesi successivi la Romania comunica le misure adottate   per  raggiungere  tali  obiettivi. Se  successivamente  la Commissione,  in  consultazione  con gli Stati membri, ritiene che le misure  in  questione  non  siano  sufficienti  per  conseguire  tali obiettivi,  essa avvia la procedura di infrazione sensi dell'articolo 111-360 della Costituzione.
 APPENDICE A dell'allegato VII
 Ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena
 (Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B)
 
 PARTE I
 SOCIETA' CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA
 DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SIDERURGICO IN ROMANIA
 
 Ispat Sidex Galati
 - Siderurgica Hunedoara
 - COS Targoviste
 - CS Reita
 - IS Campia Turzii
 - Donasid (Siderca) Calarsi
 PARTE II
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 
 PARTE III
 PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE
 Vitalita' economica
 In  considerazione  delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione,  ogni  societa' beneficiaria degli aiuti deve realizzare un  risultato  operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato del  10%  per societa' siderurgiche non integrate e del 13,5 % per le acciaierie  integrate  ed  un  rendimento  minimo dell'1,5% dei fondi propri  entro  e non oltre il 31 dicembre 2008. Cio' sara' verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005  e il 2009, come previsto dall'allegato VII, capitolo 4, sezione B, punto 13.
 2. Produttivita'
 Entro  il  31  dicembre  2008  verra'  raggiunta  gradualmente una Produttivita' globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica   dell'UE. Cio'   sara'   verificato   nella  valutazione indipendente  effettuata  con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto dall'allegato VII, capitolo 4, sezione B, punto 13.
 3. Riduzioni dei costi
 Sara'  attribuita  particolare importanza alle riduzioni dei costi come  uno  degli  elementi  chiave  della  Vitalita'  economica. Tali riduzioni  saranno  attuate  pienamente,  in  conformita'  dei  piani d'impresa delle societa' beneficiarie.
 PARTE IV
 ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
 1. Produzione ed effetti sul mercato
 - produzione  mensile  di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti,
 - prodotti   venduti,   compresi   volumi,   prezzi   e  mercati; ripartizione per gamma di prodotti.
 2. Investimenti
 - dettaglio degli investimenti realizzati,
 - data di completamento,
 - costi  dell'investimento,  fonti  di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati,
 - data dell'eventuale erogazione degli aiuti.
 3. Riduzioni della forza lavoro
 - entita e calendario delle perdite dei posti di lavoro,
 - andamento  dell'occupazione  nelle  societa' beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta),
 - andamento dell'occupazione nel settore siderurgico nazionale.
 4. Capacita  (con  riferimento  all'intero  settore siderurgico in Romania)
 - data o data prevista di cessazione della produzione di capacita espresse  in  PMP  (ossia  di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione,
 - data  (o  data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione    n. 3010/91/CECA    della   Commissione   relativa   alle informazioni  che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire   in  merito  ai  loro  investimenti(1),  degli  impianti  in questione e dettagli sullo smantellamento,
 - data  (o  data  prevista) dell'introduzione di nuove capacita e loro descrizione,
 - evoluzione  della  capacita  totale  di  produzione  di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Romania.
 
 ---------------------------
 (1)GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.
 
 5. Costi
 - ripartizione  dei  costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura,  in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni.
 6. Risultati finanziari
 - evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la  realizzazione  di  progressi  verso  la  Vitalita'  economica  (i risultati  e  i  rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire  raffronti  con  il  piano di ristrutturazione finanziario della  societa'  e  devono  includere  il test di Vitalita' economica messo a punto dalla Commissione),
 - dettagli delle imposte e dei dazi pagati, comprese informazioni sulle  eventuali  deviazioni  dal  regime fiscale e doganale di norma applicabile,
 - livello degli oneri finanziari,
 - dettagli  e calendario dell'erogazione degli aiuti gia concessi secondo quanto stabilito dal protocollo,
 termini  e  condizioni  dei  nuovi  prestiti  (a prescindere dalla fonte).
 7. Creazione   di   una   nuova   societa'  o  di  nuovi  impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacita
 - identita' degli azionisti del settore pubblico e privato,
 - fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova societa' o dei nuovi impianti,
 - termini  e  condizioni  per  la  partecipazione degli azionisti pubblici e privati,
 - struttura amministrativa della nuova societa'.
 8. Cambiamenti negli assetti proprietari
 APPENDICE B dell'allegato VII
 Elenco di stabilimenti di carni, pollame, latte
 e prodotti lattiero-caseari (Allegato VII,
 Capitolo 5, Sezione B, sottosezione I)
 
 Stabilimenti di carni
 N. N. vet. Nome   dello   stabilimento   Ubicazione   dei   locali interessati
 1  5806/2000 Comb Agroind Curtici Str. Revolutiei, nr.33, Curtici, jud. Arad
 2 5065/2000 S.C. RB Prod S.R.L. Str. Constitutiei, Arad, jud. Arad
 3  101/2000  S.C. Cominca  S.A. Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor
 4   102/1999   S.C. Prodaliment   S.A. Str. Republicii,   nr. 101, Salonta, jud. Bihor
 5 115/1996 S.C. Ferm Com Prod S.R.L. Caladarasti, jud. Buzau
 6 1446/2002 S.C. Izocon MC S.A. Cuza Voda, jud. Calarasi
 7   19/2002  S.C. Carnob  S.R.L. Str. Lebedelor,  nr. 1,  Lurnina, jud. Constanta
 8   154/1999   S.C. Casalco   S.A. Str. Jokai  Mor,  nr. 9-11,  S£ Gheorghe, jud. Covasna
 9   312/1999   S.C. Olas  Prod  S.R.L. Str. N. Romanescu,  nr. 28, Craiova, jud. Dolj
 10  58/2001 S.C. Elan Trident S.R.L. Str. Rakoczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita
 11  143/1999  S.C. Lorialba  Prest  S.R.L. Str. Cri5ul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara
 12  4585/2002  S.C. Agro  Prod  Com  Dosa Str. Principala, nr. 79, Chibed, jud. Mures
 S.R.L.
 13  2585/2000  S.C. Cazadela  S.R.L. Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mures
 14   4048/2000  S.C. Coniflor  S.R.L. Str. Petru  Maior,  Gurghiu, jud. Mure
 15   422/1999   S.C. Prodprosper   S.R.L. Str. Dumbravei,  nr. 18, Dumbrava Ro5ie, jud. Neamt
 16 549/1999 S.C. Tce 3 Brazi S.R.L. Zanesti, jud. Neamt
 17 24/2000 S.C. Spar S.R.L. Str. Garii, nr. 10, Potcoava, jud. Olt
 18  2076/2002  S.C. Simona  S.R.L. Str. Papa Sapca, nr. 105, Bal5, jud. Olt
 19 86/2002 S.C. Universal S.R.L. Criseni, jud. Salaj
 20   5661/2002   S.C. Harald   S.R.L. Str. Manastirea   Humorului, nr. 76A, jud. Suceava
 21 6066/2002 S.C. Raitar S.R.L. Cornu Luncii, jud. Suceava
 22 5819/2002 S.C. Mara Alex S.R.L. Milisauti, jud. Suceava
 23  93/2003 S.C. Mara Prod Corn S.R.L. Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman
 24 1/2000 S.C. Diana S.R.L. Bujoreni, jud. Valcea
 25 6/1999 S.C. Diana Prod S.R.L. Vladesti, jud. Valcea
 Stabilimenti per le carni di pollame
 N. N. vet. Nome   dello   stabilimento   Ubicazione   dei   locali interessati
 1   2951/2000   S.C. Agronutrisco   Impex  S.R.L. Str. Abatorului, nr. 2A, Mihailesti, jud. Giurgiu
 2  3896/2002  S.C. Oprea  Avicom S.R.L. Str. Dealul Viilor, nr. 5, Craie$ti, jud. Mures
 Stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari
 N. N. vet. Nome   dello   stabilimento   Ubicazione   dei   locali interessati
 1  999/2000  S.C. Alba  Lact  S.A. Str. Muncii, nr. 4, Alba lulia, jud. Alba
 2 5158/8.11.2002 S.C. Biolact Bihor S.R.L. Paleu, jud. Bihor
 3   2100/8.11.2001  S.C. Bendearcris  S.R.L. Micestii  de  Campie, nr. 202A, jud. Bistrita-Nasaud
 4   2145/5.3.2002   S.C. Lech   Lacto   S.R.L. Lechinta,  nr. 387, jud. Bistrita-Nasaud
 5   395/18.6.2001   S.C. Lacto  Solomonescu  S.R.L. Miron  Costin, Vlasine$ti, jud. Botosani
 6    115/1.2.2002    S.G. Comintex    S.R.L. Darabani    Darabani, jud. Botosani
 7   A343827/   S.C. Prodlacta  S.A. Str. Garu,  nr. 403,  Homorod, jud. 30.8.2002 Brasov
 8 258/10.4.2000 S.C. Binco Lact S.R.L. Sacele, jud. Constanta
 9 12203/25.9.2003 S.C. Lacto Genimico S.R.L. Str. Casariei nr. 2A, 1-Harsova, jud. Constanta
 10    2721/28.8.2001    S.C. Industrializarea    Laptelui    B-dul Independentei, nr. 23,
 S.A. Targoviste, jud. Dambovita
 11   4136/10.6.2002  S.C. Galmopan  S.A. B-dul  G. Cost,  nr. 257, Galati, jud.
 Galati
 12   5/7.5.1999   S.C. Sandralact   S.R.L. $os. Bucuresti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu
 13  213/1996 S.C. Paulact S.R.L. Str. Principala, nr. 28, Sanpaul, jud. Harghita
 14   625/21.11.1996   S.C. Lactis   S.R.L. Str. Beclean,   nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
 15  913/17.3.2000  S.C. Lactex  -  Reghin S.R.L. Jabenita, nr. 33, jud. Mures
 16 207/21.4.1999 S.C. Midatod S.R.L. Ibansti, nr. 273, jud. Mures
 17  391/23.4.1999  S.C. Kubo  Ice  Cream  Company  Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamt, S.R.L. jud. Neamt
 18   1055/10.7.2000   S.C. Oltina  S.A. Str. A. I. Cuza,  nr. 152, Slatina, jud. Olt
 19  282/1999 S.C. Calion S.R.L. Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Salaj
 20 1562/27.12.1999 S.C. Bucovina S.A. Suceava Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. 5750/23.5,2002 Suceava
 21  1085/26.5.1999  S.C. Bucovina S.A. Falticeni Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava
 22  5614/20.4.2002  S.C. Coza  Rux S.R.L. Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava
 23 1659/27.3.2003 S.C. Ecolact S.R.L. Milisauti, jud. Suceava
 24 1205/5.10.1999 S.C. Pro Putna S.R.L. Putna, jud. Suceava
 25  5325/13.2.2002  S.C. Cetina  Prod  Lact S.R.L. Neagra Sarului, Sani Dornei, jud. Suceava
 26 5245/6.11.2001 S.C. Simultan S.R.L. Ortisoara, jud. Timis
 27 2459/21.8.2002 S.C. Zan S.R.L. Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Brasov
 ALLEGATO VIII
 Sviluppo rurale
 (Articolo 34 del Protocollo)
 SEZIONE  I: MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
 
 A. Sostegno   alle   aziende   che   praticano  un'agricoltura  di semisussistenza in fase di ristrutturazione
 (1) Il  sostegno  alle  aziende  che  praticano  un'agricoltura di semisussistenza   in   fase   di   ristrutturazione  contribuisce  al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 (a) aiutare  ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla  pressione  competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale della Bulgaria e della Romania;
 (b) facilitare  e  incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.
 Ai   fini   del  presente  allegato  per  "aziende  che  praticano un'agricoltura  di  semisussistenza"  si  intendono le aziende la cui produzione   e'  destinata  principalmente  all'autoconsumo,  ma  che commercializzano una parte della produzione.
 (2) Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:
 (a) dimostri la futura Vitalita' economica dell'azienda;
 (b) contenga    informazioni   dettagliate   sugli   investimenti necessari;
 (c) descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
 (3) La conformita' con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 e' riesaminata  dopo  tre  anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano  non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non e'  concesso  ulteriore  sostegno, ma non sara' necessario rimborsare per questa ragione gli importi gia ricevuti.
 (4) Il   sostegno   e'   pagato  annualmente  in  forma  di  aiuto forfettario  fino  all'importo  massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni.
 
 B. Associazioni di produttori
 (1) Un sostegno forfettario e' concesso per agevolare la creazione e  la  gestione  amministrativa  di  associazioni  di  produttori che perseguono gli obiettivi di:
 (a) adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;
 (b) immettere  congiuntamente  le  merci  sul mercato, incluse la preparazione  delle  vendite,  la  centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso; e
 (c) fissare   norme  comuni  in  materia  di  informazione  sulla produzione,   con   particolare   attenzione   al   raccolto  e  alla disponibilita.
 (2) Il   sostegno   e'  concesso  soltanto  alle  associazioni  di produttori   che   sono   formalmente  riconosciute  dalle  autorita' competenti  della  Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il  31  dicembre  2009  in  base  al  diritto  nazionale  o  a quello Comunitario.
 (3) Il  sostegno  e'  concesso  in rate annuali per i primi cinque anni  successivi  alla  data  in  cui l'associazione di produttori e' stata riconosciuta. Esso e' calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:
 (a) il  5%,  il  5%,  il  4%,  il  3%  e  il  2% del valore della produzione,   fino   ad   un  importo  massimo  di  1  000  000  EUR, commercializzata  rispettivamente  il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; e
 (b) il  2,5%,  il 2,5%, il 2,0%, 1'1,5% e 1'1,5% del valore della produzione superiore a 1 000 000 EUR commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.
 In  nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G.
 
 C. Misure del tipo Leader+
 (1) Un   sostegno   puo'   essere  concesso  per  misure  connesse all'acquisizione  di  competenze  destinate  a preparare le Comunita' rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.
 Le misure possono comprendere in particolare:
 (a) sostegno  tecnico  per  studi dell'area locale e diagnosi del territorio  in  cui  si  tenga  conto  dei  desideri  espressi  dalla popolazione interessata;
 (b) informazione  e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;
 (c) costruzione  di  partnership  rappresentative per lo sviluppo locale;
 (d) elaborazione di strategie di sviluppo integrato;
 (e) finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.
 (2) Un  sostegno  puo' essere concesso per l'adozione di strategie pilota  di  sviluppo  rurale  a  carattere  territoriale e integrato, elaborate  da  gruppi  di  azione  locale  conformemente  ai principi stabiliti  ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli  Stati  membri  del  14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa    Comunitaria    in    materia   di   sviluppo   rurale (Leader+)(1). Tale  sostegno  e'  limitato alle regioni in cui vi sia gia  sufficiente  capacita  amministrativa  e  in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.
 
 -----------------------------
 1 GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.
 
 (3) I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi   a   partecipare   alla   cooperazione  interterritoriale  e transnazionale  conformemente  ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.
 (4) La  Bulgaria,  la  Romania e i gruppi di azione locale possono accedere  all'Osservatorio  dei  territori  rurali di cui al punto 23 della  comunicazione  della  Commissione  menzionata  al paragrafo 2. D. Servizi di consulenza e di divulgazione agricole
 Un  sostegno e' concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.
 
 E. Complementi ai pagamenti diretti
 (1) Un  sostegno puo' essere concesso agli agricoltori ammissibili ai  pagamenti  o  gli  aiuti  diretti  complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003(1).
 
 -----------------------------
 (1) Regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
 settembre  2003,  che  stabilisce  norme comuni relative ai
 regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica
 agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
 favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
 n. 2019/93,  (CE)  n. 1452/2001,  (CE)  n. 1453/2001,  (CE)
 n. 1454/2001,  (CE)  n. 1868/94,  (CE)  n. 1251/1999,  (CE)
 n. 1254/1999,  (CE)  n. 1673/2000,  (CEE) n. 2358/71 e (CE)
 n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), regolamento
 adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93
 del  30.3.2004,  pag. 1) e regolamento modificato da ultimo
 dal  regolamento  (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004,
 pag. 48).
 
 (2) Il  sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:
 (a) il  livello  dei  pagamenti diretti applicabili in Bulgaria o Romania  per  l'anno  in questione conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e
 (b) il  40%  del  livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunita',   nella  sua  composizione  al  30  aprile  2004,  per  il pertinente anno.
 (3) Il  contributo Comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente  parte E. in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20% dell'assegnazione annuale di tale  Stato. La  Bulgaria  o  la Romania possono tuttavia decidere di sostituire  detta  percentuale  annua  del  20%  con  le  percentuali seguenti: 25% per il 2007, 20% per il 2008 e 15% per il 2009.
 (4) Un  sostegno concesso a un agricoltore ai sensi della presente parte  E. e'  considerato  alla  stessa stregua dei pagamenti o degli aiuti  diretti  complementari  nazionali, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione  dei  massimali  di  cui  all'articolo  143 quater, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 
 F. Assistenza tecnica
 (1) Un  sostegno  puo' essere concesso per le misure preparatorie, di  sorveglianza,  di  valutazione  e  di  controllo  necessarie  per l'applicazione  dei  documenti  di  programmazione  per  lo  sviluppo rurale.
 (2) Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
 (a) studi;
 (b) misure  di  assistenza  tecnica  e  scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;
 (c) installazione,   funzionamento  e  collegamento  dei  sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
 (d) miglioramento   dei   metodi  di  valutazione  e  scambio  di informazioni sulle migliori pratiche in questo settore.
 
 G. Tabella   recante   gli   importi   per  le  misure  temporanee supplementari  in  materia  di  sviluppo  rurale per la Bulgaria e la Romania
 
 =====================================================================
 Misura                 |  EUR  | ===================================================================== Aziende che praticano un'agricoltura di |       | semisussistenza                         |1000   |per azienda/all'anno --------------------------------------------------------------------- Associazioni di produttori              |100000 |il primo anno ---------------------------------------------------------------------
 |100000 |il secondo anno ---------------------------------------------------------------------
 |80000  |il terzo anno ---------------------------------------------------------------------
 |60000  |il quarto anno ---------------------------------------------------------------------
 |50000  |il quinto anno
 
 SEZIONE  II:  DISPOSIZIONI  SPECIFICHE  RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
 (1) Gli  aiuti  agli investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti  relativi  allo  sviluppo  rurale  in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano Vitalita' economica alla fine della realizzazione dell'investimento.
 (2) Il  valore  totale  degli  aiuti  agli investimenti in aziende agricole,  espresso in percentuale del volume d'investimento che puo' beneficiare  degli aiuti, e' limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate,  al  60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel  pertinente  regolamento  relativo allo sviluppo rurale in vigore alla  data  di  adesione, se quest'ultima e' superiore. Allorche' gli investimenti  sono  intrapresi  da  giovani  agricoltori ai sensi del pertinente  regolamento  relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data  di' adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del  55%  e,  nelle regioni sfavorite, del 65%, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore.
 (3) Gli   aiuti   agli   investimenti   volti   a   migliorare  la trasformazione  e  la  commercializzazione  dei  prodotti agricoli ai sensi  del  pertinente  regolamento  in  vigore alla data di adesione saranno  concessi  alle  aziende  cui  e'  stato accordato un periodo transitorio  dopo  l'adesione  per  il  soddisfacimento dei requisiti minimi  in  materia  di  ambiente,  di  igiene  e  di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la  fine  del  periodo  transitorio  specificato  o  allo scadere del periodo di investimento, se questo e' precedente.
 
 SEZIONE  III:  DISPOSIZIONI  SPECIFICHE  RELATIVE  AL  SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA
 (1) Gli agricoltori bulgari cui e' stata assegnata una quota latte beneficiano  del  regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.
 (2) L'importo  del  sostegno  dipende  dai massimali stabiliti nel pertinente  regolamento  relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione ed e' calcolato in funzione dell'entita' della quota latte e dell'attivita' agricola complessiva dell'azienda.
 (3) Le  quote  latte  assegnate  al cedente sono reintegrate nella riserva  nazionale  di  quote  latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.
 
 SEZIONE  IV: DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013
 (1) Per   il  periodo  di  programmazione  2007-2013  il  sostegno Comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di   sviluppo  rurale  sara'  attuato  in  conformita'  dei  principi stabiliti  dagli  articoli  31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del  Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1).
 (2) Nelle   zone   contemplate   dall'obiettivo  1  il  contributo finanziario  della  Comunita'  puo' ammontare o all'85% per le misure agroambientali  e  le  misure attinenti al benessere degli animali, e all'8O%  per  le  altre  misure,  o  alle  percentuali  stabilite dai regolamenti  relativi  allo  sviluppo  rurale  in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.
 
 ---------------------------------------------
 (1)GU   L   161   del   26.6.1999,   pag. 1. Regolamento
 modificato  da  ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L
 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 ALLEGATO IX
 Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania
 alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004
 (articolo 39 del Protocollo)
 
 I. Articolo 39, paragrafo 2
 (1) Attuare  senza  ulteriori  indugi  il piano d'azione Schengen, pubblicato   nel  M.Of.,  p. I,  nr. 129  bis/10.II.2005,  modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti;
 (2) al  fine  di  garantire  un  livello  elevato  di  controllo e sorveglianza  alle  future  frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente   le   iniziative   per  la  modernizzazione  delle attrezzature  e  delle  infrastrutture  alle  frontiere  verdi  e blu nonche'  ai  valichi  di  frontiera  e  potenziare  ulteriormente  la capacita di analisi operativa del rischio. Cio' deve rispecchiarsi in un  unico  piano  pluriennale  di investimenti da presentare entro il marzo  2005,  che  dovra'  consentire  all'Unione  di  quantificare i progressi  su  base annuale e finche' nei confronti della Romania non sia   presa   la   decisione   di  cui  all'articolo  4(2) di  questo Protocollo. Inoltre,  la  Romania  deve  potenziare  sensibilmente  i programmi  relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con l'Ucraina e la Moldova e lungo il litorale del Mar Nero sia  coperto  in  misura  il piu' possibile prossima al 100% gia alla data  di  adesione. La  Romania deve altresi' attuare tutte le misure necessarie  a  combattere  efficacemente  l'immigrazione clandestina, anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi;
 (3) elaborare   e  attuare  un  piano  d'azione  e  una  strategia aggiornati   e  integrati  sulla  riforma  del  sistema  giudiziario, comprese   le   principali   misure   di   attuazione   della   legge sull'organizzazione   del  sistema  giudiziario,  della  legge  sullo statuto  dei  magistrati  e della legge sul Consiglio superiore della magistratura  entrate  in  vigore  il  30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro  il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane  da  destinare  alla  realizzazione  del  piano  d'azione,  che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformita' del calendario fissato. La  Romania  deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il   nuovo  sistema  per  l'assegnazione  casuale  dei  fascicoli  e' pienamente operativo;
 (4) potenziare  in  misura considerevole la lotta alla corruzione, specialmente  a  quella  ad  alto  livello,  assicurando una rigorosa applicazione  della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza   della   Procura   nazionale   anticorruzione  (NAPO) e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione  delle attivita' della NAPO nella lotta alla corruzione ad  alto  livello. La  NAPO  deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale;
 (5) svolgere  una  valutazione  indipendente dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare  le  conclusioni  e  raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere  un  documento  globale,  da  presentare  entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi,   risultati   da   conseguire   e   adeguate  disposizioni finanziarie;  l'attuazione  della  strategia  e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente;  la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il 2005 la procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far si che le  cause  di corruzione siano trattate in modo rapido e trasparente, al  fine  di  garantire  sanzioni  adeguate  con  effetto deterrente; infine,   essa   deve   contenere   provvedimenti  intesi  a  ridurre considerevolmente  entro il 2005 il numero degli organismi preposti a prevenire  o  a  indagare  su  casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze;
 (6) garantire  che  entro il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro  per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia,  anche  per  quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare  e  attuare,  entro  il primo semestre del 2005, un preciso programma  di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti,   rispettivamente,   nell'organico  della  polizia  e  della gendarmeria entro la data di adesione;
 (7) elaborare  e  attuare  una  coerente  strategia pluriennale di lotta   alla   criminalita,   che   comprenda   azioni  concrete  per ridimensionare  la  preminenza  della  Romania  in  quanto  paese  di origine,  transito  e  destinazione di vittime della tratta di esseri umani,  e  presentare  annualmente,  a  partire  dal marzo 2005, dati statistici  attendibili  sulle  modalita'  con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale.
 
 II. Articolo 39, paragrafo 3
 (8) Garantire  il  controllo  effettivo  da  parte  del  Consiglio "Competitivita"  di  qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti  previsti  tramite  pagamenti  differiti al bilancio statale di oneri   fiscali   o   sociali  o  il  differimento  degli  oneri  per l'approvvigionamento energetico;
 (9) rafforzare   senza   indugio  il  grado  di  attuazione  della normativa   sugli   aiuti   di   Stato  e  garantire  in  seguito  un soddisfacente  grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato;
 (10) presentare  alla  Commissione entro la meta del dicembre 2004 un  piano riveduto di ristrutturazione per la siderurgia (compreso il programma   nazionale   di   ristrutturazione  e  i  piani  d'impresa individuali) conforme  agli  obblighi  stabiliti nel Protocollo n. 2, sui    prodotti    CECA,    dell'Accordo   europeo   che   istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte,  e  la  Romania,  dall'altra(1),  e alle condizioni illustrate nell'Allegato Il, Capitolo 4, Sezione B, del Protocollo.
 Rispettare  pienamente  l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto  di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di  ristrutturazione  dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonche' rispettare   pienamente  gli  importi  degli  aiuti  di  Stato  e  le condizioni  concernenti  le  riduzioni  di  capacita da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che  istituisce  un'associazione  tra  le  Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra;
 
 ---------------------------------------
 (1)GU  L  357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato
 da  ultimo  dalla  decisione  n. 2/2003  del  Consiglio  di
 associazione   UE/Romania   del   25.9.2003   (non   ancora
 pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
 
 (11) continuare   a   dotare   il   Consiglio  "Competitivita"  di appropriati  mezzi  finanziari  e  di  risorse  umane  sufficienti  e adeguatamente qualificate.
 |  |  |  | ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE
 DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
 E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI
 SUI QUALI SI FONDA L'UNIONE EUROPEA
 
 Conformemente all'articolo 2 del trattato di adesione, il presente atto  si  applica  nel  caso  in  cui  il  trattato  che  adotta  una Costituzione  per  l'Europa  non  sia in vigore al l ° gennaio 2007 e fino alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
 PARTE PRIMA
 PRINCIPI
 ARTICOLO 1
 
 Ai fini del presente atto:
 - per "trattati originari" si intendono:
 a) il  trattato  che  istituisce la Comunita' europea ("trattato CE") e  il  trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica  ("trattato  CEEA"), quali sono stati completati o modificati da  trattati  o  altri  atti  entrati  in vigore prima della presente adesione,
 b) il  trattato  sull'Unione  europea  ("trattato UE"), quale e' stato  completato  o  modificato  da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;
 - per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica  ceca,  il  Regno  di Danimarca, la Repubblica federale di Germania,  la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la  Repubblica  di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania,  il  Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la  Repubblica  di  Malta,  il  Regno  dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria,  la  Repubblica  di  Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica  di  Slovenia,  la  Repubblica  slovacca, la Repubblica di Finlandia,  il  Regno  di  Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 - per  "Unione"  si  intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE;
 - per  "Comunita'"  si intende una o entrambe le Comunita' di cui al primo trattino, a seconda dei casi;
 - per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania;
 - per  "istituzioni"  si  intendono  le  istituzioni  create  dai trattati originari.
 ARTICOLO 2
 
 Dalla  data  di  adesione le disposizioni dei trattati originari e gli  atti  adottati  dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in  tali  Stati  alle  condizioni  previste  da  detti trattati e dal presente atto.
 ARTICOLO 3
 
 1.   La  Bulgaria  e  la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi  adottati  dai  rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
 2.   La  Bulgaria  e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre  posizioni  adottate  dal  Consiglio  europeo  o dal Consiglio, nonche'  rispetto  a  quelle  relative  alla  Comunita'  o all'Unione adottate  di  comune  accordo  dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi   i   principi  e  gli  orientamenti  che  derivano  da  altre dichiarazioni,  risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
 3.   La  Bulgaria  e  la  Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli  elencati  nell'allegato  I. Tali convenzioni e protocolli entrano  in  vigore  per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4.
 4.   Il  Consiglio,  deliberando all'unanimita' su raccomandazione della  Commissione  e  previa  consultazione  del Parlamento europeo, apporta  alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 5.   La  Bulgaria  e  la  Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni  e  ai  protocolli  di  cui  al  paragrafo 3, ad adottare disposizioni  di  carattere  amministrativo  e di altra natura, quali quelle  gia adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o  dal  Consiglio,  per  agevolare  la  cooperazione  pratica  tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
 6.   Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita' su proposta della Commissione,  puo'  integrare  l'allegato  I  con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione.
 ARTICOLO 4
 
 l. Le  disposizioni  dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione  europea  dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea (in seguito denominato  "protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad  esso  altrimenti  connessi, elencati nell'allegato II, cosi' come gli  altri  atti  di  tale  tipo  adottati  prima  dell'adesione sono vincolanti  e  si  applicano  in  Bulgaria  e  Romania  dalla data di adesione.
 2. Le  disposizioni  dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione  europea  e  gli  atti  basati  su detto acquis o ad esso altrimenti  connessi  non  rientranti  nel  paragrafo  1, pur essendo vincolanti  per  la  Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano  in ciascuno di tali Stati solo in virtu' di una decisione, adottata   dal   Consiglio   a   tal   fine,  dopo  aver  verificato, conformemente  alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale Stato.
 Il  Consiglio  adotta  la  sua decisione, previa consultazione del Parlamento  europeo,  deliberando  all'unanimita' dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono gia  state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante  del  governo dello Stato membro in relazione al quale occorre   attuare  tali  disposizioni. I  membri  del  Consiglio  che rappresentano  i  governi  dell'Irlanda  e  del  Regno  Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in  cui  essa  si  riferisce a disposizioni dell'acquis Schengen e ad atti  basati  su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
 ARTICOLO 5
 
 La  Bulgaria  e  la  Romania  partecipano  all'Unione  economica e monetaria  a  decorrere dalla data di adesione quali Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.
 ARTICOLO 6
 
 1.   Gli  accordi  e  le  convenzioni  conclusi o provvisoriamente applicati  dalla  Comunita'  oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del  trattato  UE,  con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale  o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per  la  Bulgaria  e la Romania alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
 2.   La  Bulgaria  e  la  Romania  si  impegnano  ad aderire, alle condizioni   previste   dal   presente  atto,  agli  accordi  o  alle convenzioni   conclusi   o   firmati   dagli   Stati  membri  attuali congiuntamente alla Comunita'.
 L'adesione  della  Bulgaria  e  della  Romania agli accordi o alle convenzioni  conclusi  o  firmati dalla Comunita' congiuntamente agli Stati  membri  attuali  con  particolari Stati terzi o organizzazioni internazionali  e'  approvata  tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni  concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimita' a nome   degli   Stati   membri,   e   il  paese  o  i  paesi  terzi  o l'organizzazione  internazionale  interessati. La Commissione negozia tali  protocolli  a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato  approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimita', e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa  presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
 Tale  procedura  lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunita' e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunita' e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
 3.   Con  l'adesione  agli  accordi  e  alle convenzioni di cui al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
 4.   Dalla  data  dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei  necessari  protocolli  di  cui  al paragrafo 2, la Bulgaria e la Romania  applicano  le disposizioni degli accordi e delle convenzioni conclusi  dagli  Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunita', ad  eccezione  dell'accordo  sulla  libera circolazione delle persone concluso  con la Svizzera. Tale obbligo si applica anche agli accordi e  alle  convenzioni  che  l'Unione  e gli Stati membri attuali hanno convenuto di applicare provvisoriamente.
 In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei  protocolli  di  cui  al paragrafo  2, la Comunita' e gli Stati membri, agendo congiuntamente, adottano,  se  opportuno  nell'ambito delle rispettive competenze, le disposizioni necessarie.
 5.    La   Bulgaria   e   la  Romania  aderiscono  all'Accordo  di partenariato  tra  i  membri  del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi  e  del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro(1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
 6.   La  Bulgaria  e  la  Romania  si  impegnano  ad aderire, alle condizioni  stabilite  nel  presente  atto,  all'accordo sullo Spazio economico  europeo,(2)  conformemente  all'articolo  128 dell'accordo stesso.
 
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 (1)GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
 (2)GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
 
 7.   Dalla  data dell'adesione, la Bulgaria e la Romania applicano gli  accordi  tessili  bilaterali  conclusi dalla Comunita' con paesi terzi.
 Le   restrizioni   quantitative  applicate  dalla  Comunita'  alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener  conto  dell'adesione  della  Bulgaria  e  della  Romania  alla Comunita'. A  tal  fine,  prima  della data di adesione, la Comunita' puo'  negoziare  con  i  paesi  terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.
 Qualora  le  modifiche  degli accordi tessili bilaterali non siano entrate  in  vigore  entro  la  data di adesione, la Comunita' adatta secondo  la  necessita  le  sue  norme per l'importazione di prodotti tessili   o   di   abbigliamento  da  paesi  terzi  per  tener  conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania.
 8.   Le  restrizioni  quantitative  applicate dalla Comunita' alle importazioni  di  acciaio  e  prodotti derivati sono adattate in base alle  importazioni  negli ultimi anni da parte della Bulgaria e della Romania   di  prodotti  siderurgici  originari  dei  paesi  fornitori interessati.
 A  tal  fine,  prima  della  data  di  adesione,  sono negoziati i necessari  emendamenti  alle  intese  e  agli  accordi  bilaterali in materia di acciaio conclusi tra la Comunita' e paesi terzi.
 Qualora  entro  la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche  degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.
 9.   Gli  accordi  di  pesca  conclusi  prima  dell'adesione dalla Bulgaria  e  dalla  Romania  con  i  paesi  terzi  sono gestiti dalla Comunita'.
 I diritti ed obblighi che derivano per la Bulgaria e la Romania da detti  accordi  rimangono  invariati  durante  il  periodo  in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
 Non  appena  possibile,  e  comunque  prima  della  scadenza degli accordi di cui al primo comma,
 il  Consiglio,  deliberando  a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento  delle  attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita'  di  proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
 10. Con  effetto  dalla data di adesione, la Bulgaria e la Romania si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
 Nella  misura  in  cui  gli  accordi tra la Bulgaria, la Romania o entrambi  gli  Stati,  da  una  parte,  e  uno  o  piu'  paesi terzi, dall'altra,  siano  incompatibili  con  gli  obblighi  derivanti  dal presente   atto,   la  Bulgaria  e  la  Romania  adottano  le  misure appropriate  per eliminare le incompatibilita' constatate. Qualora la Bulgaria o la Romania incontrino difficolta' nell'adattare un accordo concluso  con  uno  o  piu'  paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritirano dallo stesso.
 11. La  Bulgaria e la Romania aderiscono, alle condizioni previste nel  presente  atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali  per  l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.
 12. La  Bulgaria  e  la  Romania  adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione   all'Unione   la  propria  posizione  nei  confronti  delle organizzazioni  internazionali e degli accordi internazionali di' cui sono parte anche la Comunita' o altri Stati membri.
 Esse si ritirano in particolare, alla data dell'adesione o il piu' presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali  di  pesca  di cui anche la Comunita' e' parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
 ARTICOLO 7
 
 1.   Le  disposizioni  del  presente  atto,  se  non  e' stabilito altrimenti,  possono  essere  sospese, modificate o abrogate soltanto tramite  le  procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
 2.  Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni  transitorie  previste  dal  presente atto conservano la loro  natura  giuridica;  in  particolare,  rimangono  applicabili le procedure per la loro modifica.
 3. Le  disposizioni  del presente atto che hanno per oggetto o per effetto  di  abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati  dalle  istituzioni  acquistano  la  stessa natura giuridica delle  disposizioni  cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
 ARTICOLO 8
 
 L'applicazione  dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni  e' soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.
 PARTE SECONDA
 
 ADATTAMENTI DEI TRATTATI
 TITOLO I
 
 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
 ARTICOLO 9
 
 1. All'articolo  189  del  trattato  CE  e  all'articolo  107  del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 "Il  numero  dei  membri  del  Parlamento  europeo non puo' essere superiore a settecentotrentasei.".
 2. Con   effetto   a   decorrere   dall'inizio  della  legislatura 2009-2014,   all'articolo   190,   paragrafo  2  del  trattato  CE  e all'articolo  108,  paragrafo  2 del trattato CEEA, il primo comma e' sostituito dal seguente:
 "2. 11  numero  dei  rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue:
 Belgio            22
 Bulgaria          17
 Repubblica ceca   22
 Danimarca         13
 Germania          99
 Estonia            6
 Grecia            22
 Spagna            50
 Francia           72
 Irlanda           12
 Italia            72
 Cipro              6
 Lettonia           8
 Lituania          12
 Lussemburgo        6
 Ungheria          22
 Malta              5
 Paesi Bassi       25
 Austria           17
 Polonia           50
 Portogallo        22
 Romania           33
 Slovenia           7
 Slovacchia        13
 Finlandia         13
 Svezia            18
 Regno Unito       72."
 ARTICOLO l 0
 1. All'articolo  205  del  trattato  CE  e  all'articolo  118  del trattato CEEA, il secondo paragrafo e' sostituito dal seguente:
 "2. Per   le   deliberazioni  del  Consiglio  che  richiedono  una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:
 
 Belgio            12
 Bulgaria          10
 Repubblica ceca   12
 Danimarca          7
 Germania          29
 Estonia            4
 Grecia            12
 Spagna            27
 Francia           29
 Irlanda            7
 Italia            29
 Cipro              4
 Lettonia           4
 Lituania           7
 Lussemburgo        4
 Ungheria          12
 Malta              3
 Paesi Bassi       13
 Austria           10
 Polonia           27
 Portogallo        12
 Romania           14
 Slovenia           4
 Slovacchia         7
 Finlandia          7
 Svezia            10
 Regno Unito       29
 
 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano  il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtu'  del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
 Negli  altri  casi  le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno  255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.";
 2. All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
 "Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di cui  all'articolo  205,  paragrafo  2  del trattato che istituisce la Comunita'  europea. Per  l'adozione  delle  decisioni  sono richiesti almeno  255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei  membri. Un  membro  del  Consiglio puo' chiedere che, in caso di adozione  da  parte  del  Consiglio  di  una  decisione a maggioranza qualificata,  si  verifichi  che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale  dell'Unione. Qualora  tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.".
 3. All'articolo  34  del trattato UE, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
 "3. Qualora   le   deliberazioni   del   Consiglio  richiedano  la maggioranza   qualificata,  ai  voti  dei  membri  e'  attribuita  la ponderazione  prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea  e le deliberazioni sono valide se hanno  ottenuto  almeno  255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno  due  terzi  dei membri. Un membro del Consiglio puo' chiedere che,  in  caso  di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza  qualificata,  si  verifichi  che  gli  Stati  membri che compongono  tale  maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non e' adottata.".
 ARTICOLO 11
 1.   All'articolo  9  del  protocollo  allegato al trattato UE, al trattato  CE  e  al  trattato  CEEA  sullo  statuto  della  Corte  di giustizia, il primo comma e' sostituito dal seguente:
 "Il  rinnovo  parziale  dei  giudici,  che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici."
 2.   L'articolo  48  del  protocollo  allegato  al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia e' sostituito dal seguente:
 "Articolo 48
 Il Tribunale e' composto di ventisette giudici.".
 ARTICOLO 12
 All'articolo  258  del trattato CE e all'articolo 166 del trattato CEEA,  il  secondo  comma  relativo  alla  composizione  del Comitato economico e sociale e' sostituito dal seguente:
 "Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
 
 Belgio            12
 Bulgaria          12
 Repubblica ceca   12
 Danimarca          9
 Germania          24
 Estonia            7
 Grecia            12
 Spagna            21
 Francia           24
 Irlanda            9
 Italia            24
 Cipro              6
 Lettonia           7
 Lituania           9
 Lussemburgo        6
 Ungheria          12
 Malta              5
 Paesi Bassi       12
 Austria           12
 Polonia           21
 Portogallo        12
 Romania           15
 Slovenia           7
 Slovacchia         9
 Finlandia          9
 Svezia            12
 Regno Unito       24".
 ARTICOLO 13
 All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma sulla composizione del Comitato delle regioni e' sostituito dal seguente:
 "Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
 Belgio            12
 Bulgaria          12
 Repubblica ceca   12
 Danimarca          9
 Germania          24
 Estonia            7
 Grecia            12
 Spagna            21
 Francia           24
 Irlanda            9
 Italia            24
 Cipro              6
 Lettonia           7
 Lituania           9
 Lussemburgo        6
 Ungheria          12
 Malta              5
 Paesi Bassi       12
 Austria           12
 Polonia           21
 Portogallo        12
 Romania           15
 Slovenia           7
 Slovacchia         9
 Finlandia          9
 Svezia            12
 Regno Unito       24".
 ARTICOLO 14
 
 II   protocollo   sullo   statuto  della  Banca  europea  per  gli investimenti, allegato al trattato CE, e' modificato come segue:
 1. All'articolo  3,  si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: la Repubblica di Bulgaria,"
 e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
 "- la Romania,"
 2. All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
 a) la frase di apertura e' sostituita dalla seguente:
 "l . Il capitale della Banca e' di 164 795 737 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti *:
 ------------------------------------
 *Le  cifre  relative  alla  Bulgaria e alla Romania sono
 indicative  e  si basano sui dati per il 2003 pubblicati da
 Eurostat."
 
 b) Tra   le  voci  relative  all'Irlanda  e  alla  Slovacchia  si inserisce:
 "Romania  846 000 000"; e
 c) tra  le  voci  relative  alla  Slovenia  e  alla  Lituania, si inserisce:
 "Bulgaria  296 000 000".
 3. All'articolo  11,  paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
 "2. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  di  ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
 Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore e' designato da ciascuno Stato   membro. Un   amministratore   e'   inoltre   designato  dalla Commissione.
 I  sostituti  sono  nominati  per  un  periodo  di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
 - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
 - due sostituti designati dalla Repubblica francese;
 - due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
 - due  sostituti  designati  dal  Regno  Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 - un  sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
 - un  sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
 - due   sostituti  designati  di  comune  accordo  dal  Regno  di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
 - due  sostituti  designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia,  dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
 - tre  sostituti  designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria,  dalla  Repubblica  ceca,  dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica  di  Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
 - un sostituto designato dalla Commissione.".
 
 
 ARTICOLO 15
 
 All'articolo  134,  paragrafo  2 del trattato CEEA, il primo comma sulla  composizione  del Comitato scientifico e tecnico e' sostituito dal seguente:
 "2. 11  comitato  e'  composto  di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.".
 TITOLO II
 
 ALTRI ADATTAMENTI
 ARTICOLO 16
 
 L'ultima  frase  dell'articolo  57, paragrafo 1 del trattato CE e' sostituita dalla seguente:
 "In   conformita'  con  le  restrizioni  esistenti  in  base  alla normativa  nazionale  in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data e' il 31 dicembre 1999.".
 ARTICOLO 17
 
 All'articolo  299 del trattato CE, il paragrafo 1e' sostituito dal seguente:
 "1. 11  presente  trattato  si  applica  al Regno del Belgio, alla Repubblica  di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla  Repubblica  federale  di  Germania, alla Repubblica di Estonia, alla  Repubblica  ellenica,  al  Regno  di  Spagna,  alla  Repubblica francese,  all'Irlanda,  alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro,  alla  Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato   del  Lussemburgo,  alla  Repubblica  di  Ungheria,  alla Repubblica  di  Malta,  al  Regno  dei  Paesi  Bassi, alla Repubblica d'Austria,  alla  Repubblica  di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla  Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla  Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".
 ARTICOLO 18
 
 l. All'articolo   314   del  trattato  CE,  il  secondo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "In  forza  dei  trattati  di  adesione,  fanno ugualmente fede le versioni  del  presente  trattato  in  lingua  bulgara, ceca, danese, estone,  finlandese,  greca,  inglese,  irlandese,  lettone, lituana, maltese,  polacca,  portoghese,  rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
 2.   All'articolo  225  del  trattato  CEEA,  il  secondo comma e' sostituito dal seguente:
 "In  forza  dei  trattati  di  adesione,  fanno ugualmente fede le versioni  del  presente  trattato  in  lingua  bulgara, ceca, danese, estone,  finlandese,  greca,  inglese,  irlandese,  lettone, lituana, maltese,  polacca,  portoghese,  rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
 3.    All'articolo  53  del  trattato  UE,  il  secondo  comma  e' sostituito dal seguente:
 "In  forza  dei  trattati  di  adesione,  fanno ugualmente fede le versioni  del  presente  trattato  in  lingua  bulgara, ceca, estone, finlandese,  lettone,  lituana,  maltese,  polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.".
 PARTE TERZA
 
 DISPOSIZIONI PERMANENTI
 TITOLO I
 
 ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
 ARTICOLO 19
 
 Gli  atti  elencati  nell'allegato  III  del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
 ARTICOLO 20
 
 Gli  adattamenti degli atti elencati nell'allegato IV del presente atto,  resi  necessari  dall'adesione,  sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato.
 TITOLO II
 
 ALTRE DISPOSIZIONI
 ARTICOLO 21
 
 Le   misure  elencate  nell'allegato  V  del  presente  atto  sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
 ARTICOLO 22
 
 Il   Consiglio,   deliberando  all'unanimita'  su  proposta  della Commissione  e  previa  consultazione  del  Parlamento  europeo, puo' effettuare  gli  adattamenti  delle  disposizioni  del presente atto, relative   alla  politica  agricola  comune,  che  possono  risultare necessari a seguito di una modifica delle regole Comunitarie.
 PARTE QUARTA
 
 DISPOSIZIONI TEMPORANEE
 TITOLO I
 
 MISURE TRANSITORIE
 ARTICOLO 23
 
 Le  misure  elencate  negli allegati VI e VII del presente atto si applicano   nei   confronti  della  Bulgaria  e  della  Romania  alle condizioni stabilite in detti allegati.
 TITOLO II
 
 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
 ARTICOLO 24
 
 1. In  deroga  al  numero massimo di membri del Parlamento europeo stabilito   dall'articolo  189,  secondo  comma  del  trattato  CE  e dall'articolo  107,  secondo  comma  del  trattato CEEA, il numero di membri   del  Parlamento  europeo  e'  aumentato,  per  tenere  conto dell'adesione  della Bulgaria e della Romania, con il seguente numero di  membri  di  tali  paesi  per  il  periodo  dalla data di adesione all'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo:
 Bulgaria       18
 Romania        35.
 2.   Entro  il  31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono l'elezione  al  Parlamento  europeo,  a  suffragio universale diretto della  popolazione,  del  numero  di membri stabilito al paragrafo 1, conformemente  alle  disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(1).
 
 ------------------------
 (1) GU  L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da
 ultimo  dalla  decisione del Consiglio 2002/772/EC, Euratom
 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
 
 3.   In  deroga  all'articolo  190,  paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo  108,  paragrafo  1 del trattato CEEA, se le elezioni si svolgeranno dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che  rappresentano  i  popoli  della  Bulgaria e della Romania per il periodo  dalla data di adesione sino a ciascuna delle elezioni di cui al  paragrafo  2,  sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri  membri,  secondo  la  procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
 TITOLO III
 
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 ARTICOLO 25
 
 l. Dalla  data  di  adesione,  la  Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a  fronte  del  capitale  sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti(1):
 Bulgaria  EUR 14 800 000
 Romania  EUR 42 300 000
 Tali  contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 31 maggio  2007,  31  maggio  2008, 31 maggio 2009, 30 novembre 2009, 31 maggio 2010, 30 novembre 2010, 31 maggio 2011 e 30 novembre 2011.
 ------------------------------
 (1)Le  cifre  riportate  sono indicative e si basano sui
 dati pubblicati da Eurostat per il 2003.
 
 2. La  Bulgaria  e  la Romania contribuiscono in otto rate uguali, esigibili  alle  date  di  cui  al  paragrafo  1, alle riserve e alle provviste  equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere  destinato  alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto  profitti  e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste(1).
 Bulgaria  0,181%
 Romania  0,517%
 -------------------------
 (1) Le  cifre  riportate sono indicative e si basano sui
 dati pubblicati da Eurostat per il 2003.
 
 3.   Il  capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno versati  dalla  Bulgaria  e  dalla Romania in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimita' dal consiglio dei governatori.
 ARTICOLO 26
 
 1. La Bulgaria e la Romania versano i seguenti importi al Fondo di ricerca  carbone  e  acciaio  di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti  dei  governi  degli  Stati  membri riuniti in sede di Consiglio,   del   27  febbraio  2002,  in  merito  alle  conseguenze finanziarie  della  scadenza  del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio(1):
 (milioni di euro, prezzi attuali)
 Bulgaria                                 11,95
 Romania                                  29,88
 ---------------------
 (1)GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
 
 2. I  contributi  al  Fondo  di  ricerca  carbone  e  acciaio sono corrisposti,  a partire dal 2009, in quattro rate da versare il primo giorno  lavorativo  del  primo  mese  di  ogni  anno,  nelle seguenti percentuali:
 2009:  15%
 2010:  20%
 2011:  30%
 2012:  35%.
 ARTICOLO 27
 
 1. A  decorrere  dalla  data  di  adesione, l'indizione delle gare d'appalto,  l'esecuzione  dei  contratti  e  i  pagamenti a titolo di assistenza  di  preadesione  nell'ambito del programma Phare (1), del programma   Phare   di   cooperazione  transfrontaliera  (2) e  dello strumento  di  transizione  di cui all'articolo 31 sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e in Romania.
 Un'apposita  decisione  della  Commissione  sancisce  la deroga al controllo  ex  ante  della  Commissione  sulle  gare  d'appalto  e le aggiudicazioni,  in  base  ad  una procedura di accreditamento svolta dalla  Commissione  e  ad  una  valutazione  positiva  del sistema di attuazione  decentrato  esteso  (EDIS) in  conformita'  dei criteri e delle   condizioni   stabiliti  nell'allegato  del  regolamento  (CE) n. 1266/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza  ai  paesi  candidati  nel  quadro della strategia di preadesione  e  che  modifica  il  regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee (4).
 Se  detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante  non  e' presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto  nel  periodo compreso tra la data di adesione e la data in   cui   la   Commissione  prende  la  decisione  e'  inammissibile all'assistenza di preadesione.
 Tuttavia,  se  la  decisione  della  Commissione  di  derogare  al controllo  ex  ante e' ritardata oltre la data di adesione per motivi non  riconducibili  alle autorita' della Bulgaria o della Romania, la Commissione  puo' accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati,  che  i  contratti  firmati nel periodo compreso fra la data  dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili   all'assistenza  di  preadesione  e  che  l'applicazione dell'assistenza  di  preadesione  prosegua  per  un periodo limitato, fatto  salvo  il  controllo  ex  ante  della  Commissione  sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.
 -----------------------------
 (1) Regolamento  (CEE)  n. 3906/89 del Consiglio, del 18
 dicembre  1989,  relativo  all'aiuto  economico a favore di
 alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del
 23.12.1989,  pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal
 regolamento  (CE)  n. 769/2004  (GU  L  123  del 27.4.2004,
 pag. 1).
 (2) Regolamento  (CE)  n. 2760/98 della Commissione, del
 18  dicembre  1998, relativo all'attuazione di un programma
 di  cooperazione  transfrontaliera nel quadro del programma
 Phare  (GU  L  345  del  19.12.1998,  pag. 49). Regolamento
 modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU
 L 267 del 17.10.2003, pag. 9).
 (3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
 (4) Regolamento    (CE,    Euratom)   n. 1605/2002   del
 Consiglio,  del  25  giugno  2002, (GU L 248 del 16.9.2002,
 pag. 1).
 
 2.   Gli  impegni finanziari stabiliti prima dell'adesione in base agli   strumenti  finanziari  di  preadesione  di  cui  al  paragrafo (1) nonche' quelli stabiliti in base allo strumento di transizione di cui   all'articolo   31  successivamente  all'adesione,  comprese  la conclusione  e  la  registrazione  di  singoli  impegni  giuridici  e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione   e   ad   essere   imputati   ai  capitoli  di  bilancio corrispondenti  fino  alla  chiusura  dei  programmi  e  progetti  in questione.  In  deroga  a  quanto  precede,  le procedure relative ad appalti   pubblici   avviate   dopo   l'adesione  sono  espletate  in conformita' delle pertinenti direttive Comunitarie.
 3.  L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al  paragrafo  1  e'  effettuata  nell'ultimo  anno  civile  completo precedente  l'adesione.  I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non  e'  concessa  alcuna  proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione  dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.
 In  deroga  a  quanto  sopra,  i  fondi di preadesione destinati a coprire  spese  amministrative  di  cui al paragrafo 4 possono essere impegnati  nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di  valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
 4. Ai  fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonche' del programma ISPA(1) la  Commissione  puo'  prendere  tutte  le  misure  idonee ad assicurare che in Bulgaria e in Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per  la  durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli  agenti  contrattuali  che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria  e  in  Romania  e  devono  restarvi  anche  dopo la data di adesione  beneficiano  in  via  eccezionale  delle  stesse condizioni finanziarie   e   materiali   applicate   dalla   Commissione   prima dell'adesione  in  conformita'  dello  statuto  dei  funzionari delle Comunita' europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunita'  di  cui  al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio  (2). Le  spese amministrative, compresa la retribuzione di altri  membri  del  personale  necessario  sono  coperte  dalla  voce "Soppressione  graduale  dell'assistenza  di  preadesione per i nuovi Stati  membri" o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente  del  bilancio  generale  delle Comunita' europee relativo alla preadesione.
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 (1) Regolamento  (CE)  n. 1267/1999  del  Consiglio  che
 istituisce  uno  strumento  per le politiche strutturali di
 preadesione  (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento
 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L
 123 del 27.4.2004, pag. 1).
 (2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato
 da  ultimo  dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L
 124 del 27.4.2004, pag. 1).
 ARTICOLO 28
 
 1. Si  considera  che  la  Commissione  ha  approvato, a norma del regolamento  (CE)  n. 1164/94  del  16  maggio 1994 del Consiglio che istituisce  un Fondo di coesione (1), le iniziative che, alla data di adesione, hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non e' stata completata  entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione  di  dette  iniziative  sono  impegnati  ai sensi del regolamento  relativo  al  fondo  di  coesione in vigore alla data di adesione  e  iscritti al capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale  delle  Comunita'  europee. Salvo  diversamente disposto nei paragrafi  da  2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che  disciplinano  l'attuazione delle iniziative approvate a norma di quest'ultimo regolamento.
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 (1) GU  L  130  del 25.5.1994. Regolamento modificato da
 ultimo  dall'Atto  di  adesione  del  2003  (GU  L  236 del
 23.9.2003, pag. 33).
 
 2.   Le  procedure  d'appalto  relative  alle iniziative di cui al paragrafo  1  per  le  quali  alla  data  di  adesione  e'  gia stato pubblicato  il  bando  di  gara  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste all'articolo 165  del  regolamento  finanziario  applicabile  al bilancio generale delle   Comunita'   europee. Le  procedure  d'appalto  relative  alle iniziative  di  cui  al  paragrafo 1 per le quali non e' stato ancora pubblicato  il bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee  devono  essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti   adottati   in  forza  delle  stesse,  nonche'  alle  politiche Comunitarie,  comprese  quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti,  le  reti  transeuropee,  la  concorrenza  e  gli  appalti pubblici.
 3.    I   pagamenti  effettuati  dalla  Commissione  a  titolo  di un'iniziativa  di  cui  al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto  effettuato  in  primo  luogo  a  norma  del  regolamento (CE) n. 1267/1999  e  in  secondo  luogo  a norma del relativo al fondo di coesione in vigore a tale data.
 4.   Le  norme  che  disciplinano  l'ammissibilita' della spesa in conformita' del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le  iniziative  di  cui  al  paragrafo  1, tranne in casi debitamente giustificati  su  cui  la  Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
 5. In  casi  eccezionali e debitamente giustificati la Commissione puo'  decidere  di  autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformita'  del  regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla  data  di  adesione,  si  applicano  alle  iniziative  di cui al paragrafo l.
 ARTICOLO 29
 
 Qualora  il  periodo  di  pagamento  per  gli  impegni pluriennali assunti   nell'ambito   del   programma   SAPARD   (1) in   relazione all'imboschimento  dei  terreni agricoli, al sostegno della creazione di  organizzazioni di produttori o di programmi agroambientali superi la  data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di SAPARD, gli impegni  in  sospeso  saranno  coperti  nel  quadro  del programma di sviluppo   rurale  2007-2013. Se  a  tal  fine  risultano  necessarie specifiche   misure   transitorie,  esse  sono  adottate  secondo  la procedura stabilita all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999  del  Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2).
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 (1) Regolamento  (CE)  n. 1268/99  del  Consiglio del 21
 giugno  1999 relativo al sostegno Comunitario per misure di
 preadesione  a  favore  dell'agricoltura  e  dello sviluppo
 rurale  da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
 e  orientale  nel periodo precedente all'adesione (GU L 161
 del  26.6.1999,  pag. 87). Regolamento modificato da ultimo
 dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004,
 pag. 12).
 (2) GU   L   161   del   26.6.1999,  pag. 1. Regolamento
 modificato  da  ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L
 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 ARTICOLO 30
 
 1.   La  Bulgaria,  conformemente  agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente,  per  disattivarle  successivamente,  l'unita'  1  e l'unita'  2  della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna  a  chiudere  definitivamente  l'unita'  3 e l'unita' 4 della stessa  centrale  nel  2006  e  a  disattivare  successivamente dette unita'.
 2.   Nel  periodo  2007-2009,  la Comunita' fornira' alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e  ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unita' 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy.
 L'assistenza  contempla,  tra  l'altro:  misure  a  sostegno della disattivazione  delle unita' 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy; misure  per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di   ammodernamento   dei   settori  di  produzione,  trasmissione  e distribuzione  dell'energia  convenzionale  in  Bulgaria,  misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia      rinnovabili      e      migliorare      la     sicurezza dell'approvvigionamento.
 Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi  2004) in  stanziamenti  di  impegno,  da  ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
 L'assistenza o parte di essa puo' essere messa a disposizione come contributo  Comunitario  al  Fondo  internazionale  di  sostegno alla disattivazione  di  Kozloduy,  gestito  dalla  Banca  europea  per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
 3. La    Commissione    puo'    adottare   disposizioni   relative all'attuazione   dell'assistenza   di   cui   al   paragrafo  2. Tali disposizioni  sono  adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del  Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle  competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). A tal fine,  la  Commissione  e' assistita da un comitato. Si applicano gli articoli  4  e  7  della  decisione  1999/468/CE. Il periodo previsto dall'articolo  4,  paragrafo  3 della decisione 1999/468/CE e' di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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 (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
 ARTICOLO 31
 
 1. Nel  primo  anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Bulgaria  e  alla  Romania  un'assistenza  finanziaria temporanea, in appresso  "Strumento  di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro  capacita amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa  Comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter   pares. L'assistenza   e'   volta  a  finanziare  progetti  di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.
 
 2. L'assistenza  e' volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare  la  capacita  istituzionale  in taluni settori attraverso azioni  che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
 3. Per  i  progetti  di  gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti  al  rafforzamento  istituzionale  continua  ad  applicarsi  la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di  contatto  negli Stati membri, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
 Gli  stanziamenti  di  impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi  2004,  per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alla priorita  nazionali  e orizzontali. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorita' di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
 4. L'assistenza  fornita nel quadro dello strumento di transizione e'  decisa  e attuata in conformita' del regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo  all'aiuto  economico  a  favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
 ARTICOLO 32
 
 l. E'  istituito  uno  strumento  per  i  flussi  di  tesoreria  e strumento Schengen, a carattere temporaneo, per aiutare la Bulgaria e la  Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni  alle  nuove  frontiere  esterne  dell'Unione per l'attuazione dell'acquis  di  Schengen  e  il  controllo  di  tali frontiere e per contribuire a migliorare i flussi di tesoreria dei bilanci nazionali.
 2. Per  il  periodo  2007-2009  sono  messi  a  disposizione della Bulgaria  e  della  Romania,  sotto  forma di pagamenti forfettari in virtu'  di  uno  strumento  temporaneo  per  i  flussi di tesoreria e strumento Schengen, i seguenti importi (prezzi 2004):
 
 (in milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
 |      2007      |      2008      |     2009 ===================================================================== Bulgaria           |           121,8|            59,1|           58,6 Romania            |           297,2|           131,8|          130,8
 
 3.   Almeno  il  50%  dei fondi assegnati a ciascun paese a titolo dello  strumento  temporaneo  per  i  flussi di tesoreria e strumento Schengen  saranno  utilizzati  per  aiutare  la Bulgaria e la Romania nell'adempimento  degli  obblighi assuntisi di finanziare azioni alle nuove  frontiere  esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
 4. Il  primo  giorno lavorativo di ciascun mese del corrispondente anno  viene corrisposto alla Bulgaria e alla Romania un dodicesimo di ciascun importo annuale. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre  anni  dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente  sull'esecuzione  finale  dei  pagamenti  forfettari dello strumento  temporaneo  per i flussi di tesoreria e strumento Schengen corredata  di  una  dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi  inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
 5.   La  Commissione puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario  al  funzionamento dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen.
 ARTICOLO 33
 
 1. Fatte  salve  future decisioni di carattere politico, il totale degli  stanziamenti  d'impegno  per  azioni  strutturali  da  rendere disponibile   per  Bulgaria  e  Romania  nel  triennio  2007-2009  e' stabilito come segue:
 
 (in milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
 |      2007      |      2008      |     2009 ===================================================================== Bulgaria           |             539|             759|          1 002 Romania            |           1.399|           1.972|          2.603
 
 2. Nel   triennio   2007-2009,   la  portata  e  la  natura  degli interventi,  nell'ambito  di  tali  dotazioni  fisse  per paese, sono determinati sulla base delle disposizioni applicabili al momento alle spese per azioni strutturali.
 ARTICOLO 34
 
 1. Oltre  ai  regolamenti  relativi allo sviluppo rurale in vigore alla  data  dell'adesione,  le disposizioni di cui alle sezioni I-III dell'allegato  VIII  si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo  2007-2009  e  le  disposizioni specifiche finanziarie di cui alla  sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo di programmazione 2007-2013.
 2.   Fatte  salve  future  decisioni  di  carattere  politico, gli stanziamenti  d'impegno  per  lo  sviluppo  rurale  provenienti dalla sezione Garanzia del FEAOG destinati alla Bulgaria e alla Romania nel triennio  2007-2009  ammontano  a  3.041  milioni  di EUR (prezzi del 2004).
 3.   Le  norme  necessarie  per  l'attuazione  delle  disposizioni dell'allegato  VIII  sono  adottate in conformita' della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
 4.    Il  Consiglio,  deliberando  a  maggioranza  qualificata  su proposta  della  Commissione,  previa  consultazione  del  Parlamento europeo,  effettua  gli  adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
 ARTICOLO 35
 
 Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in  quanto  parte  degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.
 TITOLO IV
 
 ALTRE DISPOSIZIONI
 ARTICOLO 36
 
 1.   Entro  un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in  caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che   siano   suscettibili  di  protrarsi,  come  anche  in  caso  di difficolta'   che   possano  determinare  grave  perturbazione  nella situazione  economica di una data area, la Bulgaria o la Romania puo' chiedere  di essere autorizzata a adottare misure di salvaguardia che consentano  di  ristabilire  la  situazione  e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
 Nelle  stesse  circostanze,  qualsiasi  Stato  membro attuale puo' chiedere  di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
 2.   Su  richiesta  dello  Stato  interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione.
 In  caso  di  difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello  Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della  richiesta, corredata dei pertinenti  elementi  di  informazione. Le  misure  cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
 3. Le   misure  autorizzate  ai  sensi  del  paragrafo  2  possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati  dal  paragrafo  1. Nella scelta di tali misure si dovra' accordare  la  precedenza  a  quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
 ARTICOLO 37
 
 Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando cosi' un grave pregiudizio  al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte  le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti  transfrontalieri  o  qualora  esista un rischio imminente di siffatto  pregiudizio,  la Commissione puo', entro un periodo massimo di  tre  anni  dalla  data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.
 Tali  misure  sono  proporzionate  e  la precedenza e' accordata a quelle  che  turbino  il  meno possibile il funzionamento del mercato interno   e,   se   del  caso,  all'applicazione  dei  meccanismi  di salvaguardia  settoriali  esistenti.  Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione  dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia  puo'  essere invocata anche prima dell'adesione in base ai  risultati  del  monitoraggio  ed  entrare in vigore dalla data di adesione  a  meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non  sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso,  cessano  di  essere  applicate  una  volta  attuato  l'impegno pertinente.  Esse  possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato  nel  primo  comma  fino  a  che  non  siano  adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro   interessato   nell'adempimento   dei   propri   impegni,  la Commissione  puo'  adeguare  opportunamente le misure. La Commissione informera' il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia  e  terra'  nel  debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
 ARTICOLO 38
 
 In  caso  di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in   Bulgaria   o  in  Romania  nel  recepimento,  nell'attuazione  o nell'applicazione  delle  decisioni  quadro  o  di  altri  pertinenti impegni,   strumenti  di  cooperazione  e  decisioni  in  materia  di riconoscimento  reciproco  in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato   sull'Unione   europea   nonche'   delle  direttive  e  dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Commissione puo', per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione,  su  richiesta  motivata  di  uno Stato membro o di propria iniziativa,  e  dopo  aver  consultato  gli Stati membri, adottare le misure  appropriate  e  definirne  le  condizioni  e  le modalita' di applicazione.
 Tali   misure   possono  assumere  la  forma  di  una  sospensione temporanea   dell'applicazione   delle   pertinenti   disposizioni  e decisioni  nelle  relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o piu' altri Stati  membri,  senza  pregiudicare  il  proseguimento di una stretta cooperazione  giudiziaria.  La  clausola  di salvaguardia puo' essere invocata   anche   prima  dell'adesione  in  base  ai  risultati  del monitoraggio  ed  entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non  sia  prevista  una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre  il  tempo  strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere  applicate  una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia  essere  applicate  oltre  il  periodo specificato nel primo comma  finche'  tali  carenze  persistono.  In  risposta ai progressi compiuti  dal  nuovo  Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri,  puo'  adeguare  opportunamente  le  misure.  La  Commissione informera' il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia  e  terra'  nel  debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
 ARTICOLO 39
 
 1.   Se  il  costante  controllo  da parte della Commissione degli impegni  assunti  dalla  Bulgaria  e  dalla  Romania  nell'ambito dei negoziati  di  adesione  e  in  particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per  l'adozione  e  l'attuazione dell'acquis in Bulgaria e Romania e' tale  da  far  sorgere  il  serio  rischio  che uno dei due Stati sia manifestamente  impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni  importanti  settori  entro  la  data di adesione, ossia il 1° gennaio  2007, il Consiglio, deliberando all'unanimita' sulla base di una  raccomandazione  della Commissione, puo' decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data dell'adesione di tale Stato.
 2.   Nonostante  il  paragrafo  1,  il  Consiglio,  deliberando  a maggioranza  qualificata  sulla  base  di  una  raccomandazione della Commissione,  puo'  adottare  la  decisione di cui al paragrafo 1 nei riguardi  della  Romania,  se  sono  state  riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania di uno o piu' degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto I.
 3.   Nonostante  il paragrafo 1, e senza pregiudizio dell'articolo 37, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una   raccomandazione   della   Commissione   e  previa  approfondita valutazione,  che  deve  essere  effettuata  nell'autunno  2005,  dei progressi  compiuti  dalla  Romania  nel settore della politica della concorrenza,  puo'  adottare  la  decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti  della  Romania,  se  sono  state riscontrate gravi carenze nell'adempimento  da  parte  della  Romania  degli  obblighi  assunti nell'ambito  dell'accordo  europeo(1) o di uno o piu' degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto II.
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 (1) Accordo  europeo  che istituisce un'associazione tra
 le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e
 la   Repubblica  di  Romania,  dall'altra  (GU  L  357  del
 31.12.1994, pag. 2).
 
 4.   Qualora  sia adottata la decisione di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, il   Consiglio,   deliberando   a   maggioranza  qualificata,  decide immediatamente  in merito agli adattamenti del presente atto, inclusi i  relativi allegati e appendici, che si siano resi indispensabili in
 conseguenza della decisione di rinvio.
 ARTICOLO 40
 
 Al  fine  di  non  ostacolare  il  buon  funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della  Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
 ARTICOLO 41
 
 Qualora  siano  necessarie  misure  transitorie  per facilitare il passaggio  dal  regime  esistente  in  Bulgaria  e  Romania  a quello risultante  dall'applicazione  della  politica  agricola  comune alle condizioni  stabilite  dal  presente  atto, tali misure sono adottate dalla  Commissione  secondo  la  procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo  2  del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre  2003,  relativo  all'organizzazione comune dei mercati nel settore  dei  cereali  (1) o,  a  seconda  dei  casi,  dagli articoli corrispondenti  degli  altri  regolamenti relativi all'organizzazione comune  dei  mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura determinata  dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni  a  decorrere  dalla  data di adesione e la loro applicazione e' limitata  a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta  della  Commissione  e  previa  consultazione del Parlamento europeo, puo' prorogare detto periodo.
 Le  misure  transitorie  che  si  riferiscono all'attuazione degli strumenti  riguardanti  la  politica  agricola  comune  che  non sono specificati   nel  presente  atto  e  che  si  rendono  necessari  in conseguenza  dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal  Consiglio  che  delibera  a  maggioranza qualificata su proposta della  Commissione  o,  qualora  incidano  su  strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo  la  procedura  richiesta  per  l'adozione degli strumenti in questione.
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 (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
 ARTICOLO 42
 
 Qualora  siano  necessarie  misure  transitorie  per facilitare il passaggio  dal  regime  esistente  in  Bulgaria  e  Romania  a quello risultante  dall'applicazione della normativa Comunitaria nel settore veterinario,  fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono  adottate  dalla  Commissione  secondo  la  pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate per  un  periodo  di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.
 PARTE QUINTA
 
 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
 TITOLO I
 INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI
 ARTICOLO 43
 
 Il  Parlamento  europeo  apporta  al  suo  regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
 ARTICOLO 44
 
 Il  Consiglio  apporta  al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
 ARTICOLO 45
 
 Un  cittadino  di ogni nuovo Stato membro e' nominato membro della Commissione  a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione  sono  nominati  dal  Consiglio, che decide a maggioranza qualificata  e di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
 Il  mandato  dei  membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 46
 
 1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.
 2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente  al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
 Il  mandato  di  uno  dei  giudici  del  Tribunale  di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice  e'  estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
 3. La  Corte  di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
 Il  Tribunale  di  primo  grado,  di  concerto  con  la  Corte  di giustizia,  apporta  al  suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
 I   regolamenti   di  procedura  cosi'  adattati  sono  sottoposti all'approvazione   del   Consiglio,   che   delibera   a  maggioranza qualificata.
 4. Per  la  pronuncia  sulle  cause  pendenti  dinanzi ai suddetti organi  alla  data  di  adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di  primo  grado  in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione   che   avevano   prima  dell'adesione  e  applicano  il regolamento  di  procedura  vigente  il  giorno precedente la data di adesione.
 ARTICOLO 47
 
 La  Corte  dei  conti  e'  completata  con la nomina di due membri supplementari, il cui mandato e' di sei anni.
 ARTICOLO 48
 
 Il  Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 27 membri  in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della  societa' civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato  dei  membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 49
 
 Il  Comitato  delle  regioni  e'  completato  con  la nomina di 27 membri,  in  rappresentanza  delle  collettivita'  regionali e locali della  Bulgaria  e  della  Romania, titolari di un mandato elettorale regionale  o  locale  oppure  politicamente  responsabili  dinanzi  a un'assemblea  eletta.  Il  mandato  dei  membri  cosi' nominati scade contemporaneamente  a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 50
 
 Gli  adattamenti  degli  statuti  e  dei  regolamenti  interni dei Comitati   istituiti   dai   trattati   originari,   resi   necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
 ARTICOLO 5
 
 1  1.   I nuovi membri dei comitati, dei gruppi o degli altri enti istituiti  dai  trattati o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei  membri  di  detti  comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri  recentemente  nominati  scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
 2.   I  comitati  o  i  gruppi istituiti dai trattati o da un atto delle  istituzioni  con  un  numero di membri fisso a prescindere dal numero  di  Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno  che  il  mandato  dei  membri  in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
 TITOLO II
 
 APPLICABILITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
 ARTICOLO 52
 
 Dalla  data  di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come   destinatari   delle  direttive  e  delle  decisioni  ai  sensi dell'articolo  249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo  161  del  trattato  CEEA,  purche'  tali  direttive  e decisioni  siano  state  notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai  sensi  dell'articolo  254,  paragrafi  1  e  2  del  trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,  la  Bulgaria  e  la Romania sono considerate  come  aventi  ricevuto  notifica  di  tali  direttive  e decisioni al momento dell'adesione.
 ARTICOLO 53
 
 1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per  conformarsi,  dalla  data  di  adesione, alle disposizioni delle direttive  e delle decisioni, di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia  previsto  dal  presente  atto.  Esse comunicano tali misure alla Commissione  al  piu' tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente atto.
 2.   Nella  misura  in  cui  le  modifiche  delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte  dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative  degli  attuali  Stati membri,  questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla  data  di  adesione,  alle  direttive modificate, a meno che un altro  termine  non  sia  previsto dal presente atto. Essi comunicano tali  misure  alla  Commissione  entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
 ARTICOLO 54
 
 Le   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative destinate  ad  assicurare,  sul  territorio  della  Bulgaria  e della Romania,  la  protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro   i   pericoli  derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti  sono comunicate   da   questi   Stati   alla   Commissione,  conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
 ARTICOLO 55
 
 Dietro   richiesta  debitamente  circostanziata  presentata  dalla Bulgaria  o  Romania  alla  Commissione entro la data di adesione, il Consiglio,  deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, o  la  Commissione,  se  l'atto  iniziale  e' stato adottato da essa, possono  adottare  misure  consistenti  in deroghe temporanee ad atti delle  istituzioni  adottati  tra  il  1°  ottobre  2004  e  la  data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformita' delle regole di voto  che  disciplinano  l'adozione  dell'atto  rispetto  al quale si chiede   una  deroga  temporanea.  Tali  deroghe,  se  adottate  dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
 ARTICOLO 56
 
 Quando   gli   atti   delle   istituzioni  adottati  anteriormente all'adesione  richiedono  adattamenti  in conseguenza dell'adesione e gli  adattamenti  necessari  non sono contemplati nel presente atto o nei   suoi   allegati,   il   Consiglio,  deliberando  a  maggioranza qualificata  su  proposta  della  Commissione,  o  la Commissione, se l'atto  iniziale  e'  stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine  necessari.  Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
 ARTICOLO 57
 
 Salvo   disposizioni   contrarie,   il  Consiglio,  deliberando  a maggioranza  qualificata  su  proposta  della  Commissione, adotta le misure  necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente atto.
 ARTICOLO 58
 
 I  testi  degli  atti  delle  istituzioni,  e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla  Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi  redatti  nelle  lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
 TITOLO III
 
 DISPOSIZIONI FINALI
 ARTICOLO 59
 
 Gli  allegati  I-IX  e  le  relative appendici costituiscono parte integrante del presente atto.
 ARTICOLO 60
 
 Il  Governo  della  Repubblica  italiana  rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato   sull'Unione   europea,  del  trattato  che  istituisce  la Comunita'  europea,  del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia  atomica  e  dei  trattati  che  li  hanno  modificati o completati,  ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di  Danimarca,  dell'Irlanda  e  del  Regno  Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica,  il  trattato  relativo  all'adesione del Regno di Spagna e della  Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e  il  trattato  relativo all'adesione della Repubblica ceca, della  Repubblica  di  Estonia,  della  Repubblica  di  Cipro,  della Repubblica   di   Lettonia,   della  Repubblica  di  Lituania,  della Repubblica  di  Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di  Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle  lingue  ceca,  danese,  estone,  finlandese,  francese, greca, inglese,  irlandese,  italiana,  lettone, lituana, maltese, olandese, polacca,  portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
 I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua bulgara e rumena, sono  allegati  al  presente  atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
 ARTICOLO 61
 
 Il  Segretario  Generale  rimette  ai  governi della Repubblica di Bulgaria  e  della  Romania  copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
 ALLEGATO I
 Elenco delle convenzioni e dei protocolli
 ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione
 (di cui all'articolo 3(3) dell'atto di adesione)
 1. Convenzione  del  19  giugno  1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni  contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1)
 - Convenzione  del  10  aprile  1984  relativa all'adesione della Repubblica  ellenica  alla  convenzione  sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1)
 - Primo    protocollo    del   19   dicembre   1988   concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla  legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1)
 - Secondo  protocollo  del  19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee alcune competenze per l'interpretazione  della  convenzione  sulla  legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17)
 - Convenzione  del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di  Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile  alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1)
 - Convenzione  del  29  novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  alla  convenzione  sulla  legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,  aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo  e  al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10)
 2. Convenzione  del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie  imposizioni  in  caso  di  rettifica  degli  utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
 - Convenzione  del  21  dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia   alla  convenzione  relativa  all'eliminazione  delle  doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)
 - Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23  luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso  di  rettifica  degli  utili  di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)
 3. Convenzione  del  26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3  del  trattato  sull'Unione  europea  relativa  alla tutela degli interessi   finanziari   delle   Comunita'  europee  (GU  C  316  del 27.11.1995, pag. 49)
 - Protocollo  del  27  settembre  1996 della convenzione relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee stabilito  in  base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)
 - Protocollo  del  29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3  del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in  via  pregiudiziale,  da  parte  della  Corte  di  giustizia delle Comunita'  europee,  della  convenzione  relativa  alla  tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)
 Secondo  Protocollo  del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee stabilito  in  base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)
 4. Convenzione  del  26  luglio  1995 basata sull'articolo K.3 del trattato  sull'Unione  europea  che  istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2)
 - Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del  trattato  sull'Unione  europea concernente l'interpretazione, in via  pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee,  della  convenzione  che  istituisce  un  Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2)
 - Protocollo  del  19  giugno  1997  che  stabilisce  sulla  base dell'articolo  K.3  del  trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41,  paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi  e  alle  immunita' di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2)
 - Protocollo  del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43,  paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di   polizia   (Convenzione  Europol) che  modifica  l'articolo  2  e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2)
 - Protocollo   del   28  novembre  2002  recante  modifica  della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e  del  protocollo  relativo  ai  privilegi e alle immunita' dell'Europol,  dei  membri  dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2)
 - Protocollo  del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43,  paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3)
 5. Convenzione  del  26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3  del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34)
 - Protocollo  del  29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3  del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in  via  pregiudiziale,  da  parte  della  Corte  di  giustizia delle Comunita'   europee,  della  convenzione  sull'uso  della  tecnologia dell'informazione  nel  settore  doganale  (GU  C  151 del 20.5.1997, pag. 16)
 - Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del   trattato   sull'Unione   europea,   alla  convenzione  sull'uso dell'informatica  nel  settore  doganale,  relativo al riciclaggio di proventi  illeciti  e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione  del  mezzo  di  trasporto  (GU  C 91 del 31.3.1999, pag. 2)
 - Protocollo  dell'8  maggio  2003  ai sensi dell'articolo 34 del trattato  sull'Unione  europea  recante  modifica, per quanto attiene all'istituzione  di  un  archivio  di identificazione dei fascicoli a fini   doganali,  della  convenzione  sull'uso  dell'informatica  nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2)
 6.   Convenzione  del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo  2,  lettera  c) del  trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle  Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)
 7.    Convenzione   del   18   dicembre  1997  stabilita  in  base all'articolo  K.3,  del  trattato  sull'Unione  europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)
 8.   Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3  del  trattato  sull'Unione  europea  relativa  alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)
 9.   Convenzione  del  29  maggio  2000  stabilita  dal  Consiglio conformemente  all'articolo  34  del  trattato  sull'Unione  europea, relativa  all'assistenza  giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
 - Protocollo  del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo  34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa  all'assistenza  giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)
 ALLEGATO II
 .sp,
 Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate
 nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo
 o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti
 per questi ultimi (articolo 4 (1) dell'atto di adesione)
 1. L'accordo  tra  i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo  all'eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere comuni del 14 giugno 1985 (1).
 2. Le  seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il  19  giugno 1990 , di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno  1985  relativo  all'eliminazione  graduale dei controlli alle frontiere  comuni 2, nonche' dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni,  modificate  da  alcuni  degli  atti  elencati  al punto 8 in appresso:
 Articolo  1  nella  misura  in  cui  riguarda  le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera  d);  articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella  misura  in  cui  riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.
 ------------------------
 (1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.
 (2) GU      L      239      del     22.9.2000,
 pag. 19. Convenzione  modificata  da  ultimo  dal
 regolamento  (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L
 162 del 30.4.2004, pag. 29).
 
 3. Le   seguenti  disposizioni  degli  accordi  di  adesione  alla Convenzione,  firmata  a  Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale  dei  controlli  alle  frontiere  comuni, nonche' degli atti finali  e  relative  dichiarazioni,  modificate  da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
 a) l'accordo,  firmato  il  27  novembre  1990, di adesione della Repubblica italiana:
 - articolo 4,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
 b) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:
 - articolo 4,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
 - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
 e) l'accordo,  firmato  il  25  giugno  1991,  di  adesione della Repubblica portoghese:
 - articoli 4, 5 e 6,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
 d) l'accordo,  firmato  il  6  novembre  1992,  di adesione della Repubblica ellenica:
 - articoli 3, 4 e 5,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,
 - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;
 e) l'accordo,  firmato  il  28  aprile  1995,  di  adesione della Repubblica austriaca:
 - articolo 4,
 - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;
 f) l'accordo,  firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:
 - articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,
 - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;
 g) l'accordo,  firmato  il  19  dicembre  1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:
 - articoli 4 e 5,
 - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,
 - dichiarazione   del  Governo  della  Repubblica  di  Finlandia relativa alle isole Aland dell'atto finale, parte III;
 h) l'accordo,  firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:
 - articoli 4 e 5,
 - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II.
 4. I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen:
 - l'accordo,   del   18   maggio  1999,  concluso  dal  Consiglio dell'Unione  europea  con  la  Repubblica  d'Islanda  e  il  Regno di Norvegia  sulla  loro  associazione  all'attuazione,  applicazione  e sviluppo  dell'acquis  di  Schengen,  compresi  gli  allegati, l'atto finale,  le  dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi 1, approvato dalla decisione 1999/439/CE 2 del Consiglio
 - l'accordo,   del   30   giugno  1999,  concluso  dal  Consiglio dell'Unione  europea  e  dalla  Repubblica  d'Islanda  e  il Regno di Norvegia  sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno  Unito  di  Gran  Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica  d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis  di Schengen che riguardano tali Stati 3, approvato dalla decisione 2000/29/CE del Consiglio.
 - l'accordo  firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima   all'attuazione,   all'applicazione   e  allo  sviluppo dell'acquis di Schengen 5;
 -------------------------------
 (1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
 (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.
 (3) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.
 (4) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 1.
 (5) Nella   misura  in  cui  l'accordo  non  sia  ancora
 concluso e si applichi a titolo provvisorio.
 
 5. Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione  dell'accordo  di  Schengen  del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione   graduale  dei  controlli  alle  frontiere  comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso:
 - decisione  SCH/Com-ex  (93) 10  del  Comitato esecutivo, del 14 dicembre  1993,  riguardante  le  dichiarazioni  dei  Ministri  e dei sottosegretari di Stato;
 - decisione  SCH/Com-ex  (93) 14  del  Comitato esecutivo, del 14 dicembre  1993,  riguardante  il  miglioramento  della  prassi  della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;
 - decisione  SCH/Com-ex  (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;
 - decisione  SCH/Com-ex  (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22  dicembre  1994,  riguardante  il  certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;
 - decisione  SCH/Com-ex  (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;
 - decisione  SCH/Com-ex  (95) 21  del  Comitato esecutivo, del 20 dicembre  1995,  riguardante  lo  scambio  in  tempi  brevi tra Stati Schengen   di   statistiche   e  di  dati  concreti  che  evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;
 - decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21  aprile  1998,  riguardante la relazione sull'attivita' della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
 - decisione  SCH/Com-ex  (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16   settembre  1998,  riguardante  l'istituzione  della  Commissione permanente della Convenzione di Schengen;
 - decisione  SCH/Com-ex  (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;
 - decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27  ottobre  1998,  riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro  l'immigrazione  illegale,  nella  misura  in  cui riguarda le disposizioni del punto 2;
 - decisione  SCH/Com-ex  (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del  16  dicembre  1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra  forze  di  polizia  nella  prevenzione  e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;
 - decisione  SCH/Com-ex  (98) 52  del  Comitato esecutivo, del 16 dicembre   1998,   riguardante   il   Vademecum   sulla  cooperazione transfrontaliera  tra  forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;
 - decisione  SCH/Com-ex  (98) 57  del  Comitato esecutivo, del 16 dicembre  1998,  relativa  all'introduzione  di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalita;
 - decisione  SCH/Com-ex  (98) 59 rev. del Comitato esecutivo, del 16  dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;
 - decisione  SCH/Com-ex  (99) 1,  2a rev. del Comitato esecutivo, del  28  aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;
 - decisione  SCH/Com-ex  (99) 6  del  Comitato  esecutivo, del 28 aprile    1999,    riguardante    l'acquis   Schengen   nel   settore telecomunicazioni;
 - decisione  SCH/Com-ex  (99) 7,  2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;
 - decisione  SCH/Com-ex  (99) 8,  2a rev. del Comitato esecutivo, del  28  aprile  1999,  riguardante  i  principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;
 - decisione  SCH/Com-ex  (99) 10  del  Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;
 - decisione  SCH/Com-ex  (99) 13  del  Comitato esecutivo, del 28 aprile  1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:
 - allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune
 - il   Manuale   comune,   nella   misura  in  cui  riguarda  le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;
 - decisione  SCH/Com-ex  (99) 18  del  Comitato esecutivo, del 28 aprile  1999,  riguardante  il  miglioramento  della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.
 6.   Le  seguenti  dichiarazioni  del Comitato esecutivo istituito dalla   Convenzione,  firmata  a  Schengen  il  19  giugno  1990,  di applicazione  dell'accordo  di  Schengen  del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione  graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
 - dichiarazione  SCH/Com-ex  (96) decl  6,  2a  rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;
 - dichiarazione  SCH/Com-ex  (97) decl  13,  2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.
 7.   Le  seguenti  decisioni  del  Gruppo centrale istituito dalla Convenzione,  firmata  a  Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale  dei  controlli  alle  frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:
 - decisione  SCH/C  (98) 117  del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998,  riguardante  il  piano  d'azione  ai  fini  della lotta contro l'immigrazione illegale;
 - decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.
 8. I  seguenti  atti  basati  sull'acquis  di  Schengen  o ad esso altrimenti collegati:
 - regolamento  (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che  istituisce  un  modello  uniforme  per  i  visti  (GU  L 164 del 14.7.1995, pag. 1);
 - decisione  1999/307/CE  del  Consiglio, del 1° maggio 1999, che stabilisce  le  modalita' d'integrazione del Segretariato di Schengen nel  Segretariato  generale  del  Consiglio  (GU  L 119 del 7.5.1999, pag. 49);
 - decisione  1999/435/CE  del  Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce  l'acquis  di  Schengen  ai  fini  della determinazione, in conformita'  del  trattato  che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni  o  decisioni  che  costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);
 - decisione  1999/436/CE  del  Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina,  in conformita' delle pertinenti disposizioni del trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  e  del  trattato sull'Unione europea,   la  base  giuridica  per  ciascuna  delle  disposizioni  o decisioni  che  costituiscono  1'acquis  di  Schengen  (GU  L 176 del 10.7.1999, pag. 17);
 - decisione  1999/437/CE  del  Consiglio,  del  17  maggio  1999, relativa a talune modalita' di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio  dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di  Norvegia  sull'associazione  di  questi due Stati all'attuazione, all'applicazione  e  allo  sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);
 - decisione  1999/848/CE  del  Consiglio,  del  13 dicembre 1999, relativa  alla  piena  applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);
 - decisione  2000/365/CE  del  Consiglio,  del  29  maggio  2000, riguardante  la  richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del  Nord  di  partecipare  ad  alcune  disposizioni  dell'acquis  di Schengen (GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43);
 - decisione  2000/586/GAI  del  Consiglio, del 28 settembre 2000, che  istituisce  una  procedura  per  la  modifica  dell'articolo 40, paragrafi  4  e  5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo  2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del  14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);
 - decisione  2000/751/CE  del  Consiglio,  del  30 novembre 2000, relativa  alla  declassificazione  di talune parti del manuale comune adottato  dal  comitato  esecutivo  istituito  dalla  convenzione  di applicazione  dell'accordo  di  Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29);
 - decisione  2000/777/CE  del  Consiglio,  del  1° dicembre 2000, relativa  alla  messa  in  applicazione  dell'acquis  di  Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonche' in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);
 - regolamento  (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che  adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso  del  visto  all'atto  dell'attraversamento  delle frontiere esterne  e  l'elenco  dei  paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);
 - regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che  conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune   disposizioni   dettagliate  e  modalita'  pratiche  relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);
 - regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che  conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune   disposizioni   dettagliate  e  modalita'  pratiche  relative all'esecuzione  dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);
 - decisione  2001/329/CE  del  Consiglio,  del  24  aprile  2001, relativa  all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione  consolare comune nonche' degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui   riguarda   l'allegato  3  dell'istruzione  consolare  comune  e l'allegato 5a) del manuale comune;
 - direttiva  200151/CE  del  Consiglio,  del  28 giugno 2001, che integra   le  disposizioni  dell'articolo  26  della  convenzione  di applicazione  dell'accordo  di  Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45);
 - decisione  2001/886/GAI  del  Consiglio,  del  6 dicembre 2001, sullo   sviluppo  del  Sistema  d'informazione  Schengen  di  seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);
 - regolamento  (CE)  n. 2414/2001  del  Consiglio, del 7 dicembre 2001,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n. 539/2001  che  adotta l'elenco  dei  paesi  terzi i cui cittadini devono essere in possesso del  visto  all'atto  dell'attraversamento  delle frontiere esterne e l'elenco  dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);
 - regolamento  (CE)  n. 2424/2001  del  Consiglio, del 6 dicembre 2001,  sullo  sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);
 - regolamento  (CE)  n. 333/2002  del  Consiglio, del 18 febbraio 2002,  relativo  ad  un  modello  uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione  di  un  visto  rilasciato dagli Stati membri a persone titolari  di  un  documento  di  viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);
 - regolamento  (CE)  n. 334/2002  del  Consiglio, del 18 febbraio 2002,  che  modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);
 - decisione  2002/192/CE  del  Consiglio,  del  28 febbraio 2002, riguardante  la  richiesta  dell'Irlanda  di  partecipare  ad  alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);
 - decisione  2002/352/CE  del  Consiglio,  del  25  aprile  2002, relativa  alla  revisione  del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);
 - decisione  2002/353/CE  del  Consiglio,  del  25  aprile  2002, relativa  alla  declassificazione  della  parte II del manuale comune adottato  dal  comitato  esecutivo  istituito  dalla  convenzione  di applicazione  dell'accordo  di  Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49);
 - regolamento  (CE)  n. 1030/2002  del  Consiglio,  del 13 giugno 2002,  che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati  a  cittadini  di  paesi  terzi  (GU  L 157 del 15.6.2002, pag. 1);
 - decisione  2002/587/CE  del  Consiglio,  del  12  luglio  2002, relativa  alla  revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);
 - decisione  quadro  2002/946/GAI  del Consiglio, del 28 novembre 2002,  relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del  favoreggiamento  dell'ingresso,  del  transito  e  del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);
 - direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a  definire  il  favoreggiamento  dell'ingresso,  del  transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);
 - decisione  2003/170/GAI  del  Consiglio,  del 27 febbraio 2003, relativa   all'utilizzo   comune   degli  ufficiali  di  collegamento distaccati  all'estero  dalle autorita' degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);
 - regolamento  (CE)  n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che  modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi  terzi  i  cui  cittadini  devono  essere in possesso del visto all'atto  dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi  terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10);
 - decisione  2003/725/GAI  del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica  l'articolo  40,  paragrafi  1  e  7,  della  convenzione di applicazione  dell'accordo  di  Schengen  del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione  graduale  dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);
 - direttiva  2003/110/CE  del  Consiglio,  del  25 novembre 2003, relativa   all'assistenza   durante   il   transito   nell'ambito  di provvedimenti  di  espulsione  per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);
 - regolamento  (CE)  n. 377/2004  del  Consiglio, del 19 febbraio 2004,   relativo   alla  creazione  di  una  rete  di  funzionari  di collegamento  incaricati  dell'immigrazione  (GU  L  64 del 2.3.2004, pag. 1);
 - decisione  2004/466/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica  il  Manuale  Comune per prevedere un controllo mirato anche dei  minori  accompagnati  in  frontiera  (GU  L  157  del 30.4.2004, pag. 136);
 - direttiva   2004/82/CE  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004, concernente  l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);
 - decisione  2004/573/CE  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004, relativa  all'organizzazione  di  voli congiunti per l'allontanamento dei  cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);
 - decisione  2004/574/CE  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36);
 - decisione  2004/512/CE  del  Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce  il  sistema  di  informazione  visti  (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5);
 - regolamento  (CE)  n. 2007/2004  del  Consiglio, del 26 ottobre 2004,  che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la  gestione  della cooperazione  operativa  alle  frontiere  esterne  degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1);
 - regolamento  (CE)  n. 2133/2004  del Consiglio, del 13 dicembre 2004,  che  stabilisce  l'obbligo,  per le autorita' competenti degli Stati  membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti  di  viaggio  dei  cittadini  di  paesi  terzi  al  momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo  di  Schengen  e  del  manuale  comune  (GU  L  369  del 16.12.2004, pag. 5);
 - regolamento  (CE)  n. 2252/2004  del Consiglio, del 13 dicembre 2004,  relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
 ALLEGATO III
 Elenco di cui all'Articolo 19 dell'atto di adesione
 Adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
 1. DIRITTO DELLE SOCIETA'
 DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE
 
 I. MARCHIO COMUNITARIO
 31994  R  0040:  Regolamento  (CE)  n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre  1993,  sul  marchio  Comunitario  (GU  L  11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:
 - 31994  R  3288:  Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83),
 - 32003  R  0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003  R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36),
 - 32003  R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1),
 - 32004  R  0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).
 All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. A  decorrere  dalla  data  di  adesione  della Bulgaria, della Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di  Cipro,  della  Lettonia,  della Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta,  della  Polonia, della Romania, della     Slovenia     e     della     Slovacchia    (in    prosieguo "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), un marchio Comunitario registrato o  richiesto  a  norma  del  presente regolamento prima della data di adesione  di tali Stati membri e' esteso al loro territorio affinche' esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunita'.".
 
 II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
 1. 31992  R  1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18   giugno  1992,  sull'istituzione  di  un  certificato  protettivo complementare  per  i  medicinali  (GU  L  182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:
 - 11994  N:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e  agli  adattamenti  dei  trattati  (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
 "k) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e  per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione  di  immissione  in  commercio dopo il 1° gennaio 2000 puo'  formare  oggetto  di  un  certificato  in  Bulgaria, purche' la domanda  di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.
 1) Qualsiasi  medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e  per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione  di  immissione  in commercio dopo il l ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto  dall'articolo  7,  paragrafo  1  sia  scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione.".
 b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Il  presente  regolamento si applica ai certificati protettivi complementari  rilasciati  conformemente  alla legislazione nazionale della  Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,  di  Malta,  della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
 2. 31996  R  1610:  Regolamento  (CE)  n. 1610/96  del  Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato  protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da:
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere:
 "k) Qualsiasi  prodotto  fitosanitario  protetto da un brevetto di base  in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata  rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo  il  1°  gennaio  2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria,  purche'  la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.
 1) Qualsiasi  prodotto  fitosanitario  protetto  da un brevetto di base  in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata  rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo  il  l°  gennaio  2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto,  e'  possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione.".
 b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Il  presente  regolamento si applica ai certificati protettivi complementari  rilasciati  conformemente  alla legislazione nazionale della  Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,  di  Malta,  della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
 
 III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
 32002  R  0006:  Regolamento  (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre  2001, su disegni e modelli Comunitari (GU L 3 del 5,1.2002, pag. 1), modificato da:
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. A  decorrere  dalla  data  di  adesione  della Bulgaria, della Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di  Cipro,  della  Lettonia,  della Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta,  della  Polonia, della Romania, della     Slovenia     e     della     Slovacchia    (in    prosieguo "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"),  i  disegni  e modelli Comunitari protetti  o  depositati  a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunita'.
 
 2. AGRICOLTURA
 1. 31989  R  1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29  maggio  1989,  che  stabilisce  le  regole generali relative alla definizione,  alla  designazione  e  alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. l), modificato da:
 - 31992  R  3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3),
 - 31994  R  3378:  Regolamento  (CE)  n. 3378/94  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
 - 11994  N:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e  agli  adattamenti  dei  trattati  (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 a) Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge:
 "5) La  denominazione "acquavite di frutta" puo' essere sostituita dalla  denominazione  "  Palinca "unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania.";
 b) Nell'allegato   II  sono  aggiunte  le  seguenti  denominazioni geografiche:
 al punto 4: "Vinars Tarnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea"
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 2. 31991  R  1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10  giugno  1991,  che  stabilisce  le  regole generali relative alla definizione,   alla   designazione  e  alla  presentazione  dei  vini aromatizzati,  delle  bevande  aromatizzate  a  base  di  vino  e dei cocktail   aromatizzati  di  prodotti  vitivinicoli  (GU  L  149  del 14.6.1991, pag. 1), modificato da:
 31992  R  3279:  Regolamento  (CEE)  n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1),
 - 11994  N:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e  agli  adattamenti  dei  trattati  (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 - 31994  R  3378:  Regolamento  (CE)  n. 3378/94  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1),
 - 31996  R  2061:  Regolamento  (CE)  n. 2061/96  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1),
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 Nell'articolo  2,  paragrafo  3, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera:
 "i) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco  o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e   specifiche   tinture   di   erbe,   con  un  titolo alcolometrico  pari  ad  almeno  8,5%  vol.,  un  tenore di zuccheri, espresso  in  zucchero  invertito,  pari  a  45-50 grammi per litro e un'acidita  totale  espressa  in  acido  tartarico  non inferiore a 3 grammi per litro."
 e la lettera i) diventa lettera j).
 3. 31992  R  2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30  giugno  1992,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  del  tabacco  greggio  (GU  L  215  del 30.7.1992, pag. 70), modificato da:
 - 11994  N:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  d'Austria,  della  Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia  e  agli  adattamenti  dei  trattati  (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
 - 31994  R  3290:  Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105),
 - 31995  R  0711:  Regolamento  (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13),
 - 31996  R  0415:  Regolamento  (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3),
 - 31996  R  2444:  Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4),
 - 31997  R  2595:  Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11),
 - 31998  R  1636:  Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23),
 - 31999  R  0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10),
 - 32000  R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2),
 - 32002  R  0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4),
 - 32003  R  0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
 - 32003  R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) Nell'allegato, punto V. "Sun cured", si aggiunge:
 "Molovata Ghimpati Baragan"
 b) Nell'allegato, punto VI. "Basmas", si aggiunge:
 "Djebel
 Nevrokop
 Dupnitsa
 Melnik
 Ustina
 Harmanli
 Krumovgrad  Iztochen  Balkan  Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka"
 c) Nell'allegato, punto VIII. "Kaba Koulak Classico", si aggiunge:
 "Severna Bulgaria Tekne"
 4. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre  1996,  relativo  all'organizzazione  comune  di  mercati nel settore  dei  prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da:
 - 31997  R  2199:  Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1),
 - 31999  R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5),
 - 32000  R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9),
 - 32001  R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1),
 - 32002  R  0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32004  R  0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, dell' 1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
 L'allegato III e' sostituito dal seguente:
 "ALLEGATO III
 Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5
 Peso netto di materia prima fresca
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 5. 31998  R  2848:  Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del   22   dicembre   1998,   recante  modalita'  d'applicazione  del regolamento  (CEE)  n. 2075/92  del  Consiglio in ordine al regime di premi,   alle   quote   di  produzione  e  all'aiuto  specifico  alle associazioni  di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
 - 31999  R  0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
 - 31999  R  0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
 - 31999  R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
 - 31999  R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
 - 31999  R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
 - 32000  R  0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),
 - 32000  R  0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
 - 32000  R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
 - 32001  R  0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
 - 32001  R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
 - 32002  R  0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
 - 32002  R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
 - 32002  R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
 - 32002  R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell' 8.11.2002, pag. 8),
 - 32004  R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
 L'allegato I e' sostituito dal seguente:
 "ALLEGATO I
 PERCENTUALI DEL LIMITE DI GARANZIA PER STATO MEMBRO
 O REGIONE SPECIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
 DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
 
 =====================================================================
 Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti    |
 dell'associazione di produttori             |Percentuali ===================================================================== Germania, Spagna (tranne Castiglia-Leon, Navarra e la    | zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne  | Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo       | (tranne la regione autonoma delle Azzorre),              | Belgio,Austria, Romania                                  |    2% --------------------------------------------------------------------- Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre    | (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia),   | Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e  | Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki      | Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol,    | General Toshevo, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e    | Antonovo nella zona del North Bulgaria)                  |    1% --------------------------------------------------------------------- Castiglia-Leon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di    | Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia),  | comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona   | dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitca,     | Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toshevo,      | Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona | del North Bulgaria (Bulgaria)                            |  0,3%".
 
 6. 31999  R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17  maggio  1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:
 - 32000  R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1),
 - 32000  R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2),
 - 32001  R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10),
 - 32003  R  0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),
 12003   T:   Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione  della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
 a) Nell'articolo 6 si aggiunge:
 "5. Alla  Bulgaria  e  alla  Romania  sono  concessi nuovi diritti d'impianto,  pari  all'1,5%  della superficie totale vitata di 2302,5 ettari per la Bulgaria e di 2830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5."
 b) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge:
 "g) in Romania: la zona di Podisul Transilvaniei"
 c) Nell'allegato  III  (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 e' sostituita dalla seguente:
 "d) in Slovacchia, la regione del Tokay;
 e) in  Romania,  le  superfici  vitate  non  incluse  nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f)."
 d) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge:
 "e) in  Bulgaria,  le  superfici  vitate  nelle  seguenti regioni: Dunavska  Ravnina  in  Romania,  le  superfici  vitate nelle seguenti regioni:  Dealurile  Buzaului,  Dealu  Mare,  Severinului e Plaiurile Drancei,   Colinele  Dobrogei,  Terasele  Dunarii,  regioni  viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli."
 e) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge:
 "In  Bulgaria,  la  zona  viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)."
 f) Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge: "e in Romania."
 7. 32000  R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27  luglio  2000,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  del  lino  e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da:
 - 32002  R  0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003  R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1),
 - 32004  R  0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).
 a) Nell'articolo 3, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. E'  stabilito  un  quantitativo  massimo  garantito  di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino,   ripartito   tra  tutti  gli  Stati  membri,  sotto  forma  di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo e' cosi' ripartito:
 - 13 800 tonnellate per il Belgio,
 - 13 tonnellate per la Bulgaria,
 - 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca,
 - 300 tonnellate per la Germania,
 - 30 tonnellate per l'Estonia,
 - 50 tonnellate per la Spagna,
 - 55 800 tonnellate per la Francia,
 - 360 tonnellate per la Lettonia,
 - 2 263 tonnellate per la Lituania,
 - 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi,
 - 150 tonnellate per l'Austria,
 - 924 tonnellate per la Polonia,
 - 50 tonnellate per il Portogallo,
 - 42 tonnellate per la Romania,
 - 73 tonnellate per la Slovacchia,
 - 200 tonnellate per la Finlandia,
 - 50 tonnellate per la Svezia,
 - 50 tonnellate per il Regno Unito."
 b) Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
 "2.  E'  stabilito  un  quantitativo  massimo garantito di 147 265 tonnellate  per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino  e  per  le  fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo e' ripartito sotto forma di:
 a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
 - 10350 tonnellate per il Belgio,
 - 48 tonnellate per la Bulgaria,
 - 2866 tonnellate per la Repubblica ceca,
 - 12800 tonnellate per la Germania,
 - 42 tonnellate per l'Estonia,
 - 20000 tonnellate per la Spagna,
 - 61350 tonnellate per la Francia,
 - 1313 tonnellate per la Lettonia,
 - 3463 tonnellate per la Lituania,
 - 2061 tonnellate per l'Ungheria,
 - 5550 tonnellate per i Paesi Bassi,
 - 2500 tonnellate per l'Austria,
 - 462 tonnellate per la Polonia,
 - 1750 tonnellate per il Portogallo,
 - 921 tonnellate per la Romania,
 - 189 tonnellate per la Slovacchia,
 - 2250 tonnellate per la Finlandia,
 - 2250 tonnellate per la Svezia,
 - 12100 tonnellate per il Regno Unito.
 Tuttavia,   il  quantitativo  nazionale  garantito  stabilito  per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa."
 8.  32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29  settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno   diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica  i  regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001,  (CE) n.  1454/2001,  (CE) n.  1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.  1254/1999,  (CE) n.  1673/2000,  (CEE) n.  2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da:
 - 32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),
 - 32004  R  0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),
 - 32004  D  0281:  Decisione  2004/281  /CE del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),
 - 32004  R  0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
 a) All'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
 "g) 'nuovi   Stati   membri:  la  Bulgaria,  la  Repubblica  ceca, l'Estonia,  Cipro,  la  Lettonia,  la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia.";
 b) Nell'articolo  5,  paragrafo  2,  alla  fine del primo comma si aggiunge:
 "Tuttavia,  la  Bulgaria  e  la  Romania provvedono a che le terre investite  a pascolo permanente al 1 ° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.";
 c) Nell'articolo  54,  paragrafo  2,  alla fine del primo comma si aggiunge:
 "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione  delle  domande di aiuto per superficie e' il 30 giugno 2005.";
 d) Nell'articolo 71-octies si aggiunge:
 "9. Per la Bulgaria e la Romania:
 a) il  triennio  di  riferimento  di  cui  al  paragrafo  2 e' il 2002-2004;
 b) l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) e' il 2004;
 c) nel  paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005.";
 e) Nell'articolo 71 nonies si aggiunge:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria  e  la  Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005.";
 f) All'articolo 74, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. L'aiuto e' concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.
 Le superfici di base sono le seguenti:
 Bulgaria      21800 ha
 Grecia       617000 ha
 Spagna       594000 ha
 Francia      208000 ha
 Italia      1646000 ha
 Cipro          6183 ha
 Ungheria       2500 ha
 Austria        7000 ha
 Portogallo   118000 ha.
 g) All'articolo 78, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "l. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale puo' essere concesso l'aiuto.";
 h) All'articolo 80, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  L'aiuto  e'  fissato  come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati: =====================================================================
 |     Campagna di      |
 | commercializzazione  |
 |2004/2005 e in caso di|      Campagna di
 |     applicazione     |  commercializzazione
 |   dell'articolo 71   |2005/2006 e successive
 |       (EUR/ha)       |       (EUR/ha) ===================================================================== Bulgaria              |                   -  |                345,225 --------------------------------------------------------------------- Grecia                |              1 323,96|                 561,00 --------------------------------------------------------------------- Spagna                |              1 123,95|                 476,25 --------------------------------------------------------------------- Francia:              |                      | ---------------------------------------------------------------------
 - territorio         |                      | metropolitano         |                971,73|                 411,75 ---------------------------------------------------------------------
 - Guyana francese    |              1 329,27|                 563,25 --------------------------------------------------------------------- Italia                |              1 069,08|                 453,00 --------------------------------------------------------------------- Ungheria              |                548,70|                 232,50 --------------------------------------------------------------------- Portogallo            |              1 070,85|                 453,75 --------------------------------------------------------------------- Romania               |                    - |               126,075;
 
 i) L'articolo 81 e' sostituito dal seguente:
 
 "Articolo 81
 Superfici
 
 E'  istituita  una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro  produttore.  Tuttavia,  per  la  Francia  sono  istituite due superfici di base.
 Le superfici di base sono fissate come segue: Bulgaria                                   |                 4 166 ha Grecia                                     |                20 333 ha Spagna                                     |               104 973 ha Francia:                                   |
 -  territorio metropolitano               |                19 050 ha
 -  Guyana francese                        |                 4 190 ha Italia                                     |               219 588 ha Ungheria                                   |                 3 222 ha Portogallo                                 |                24 667 ha Romania                                    |                   500 ha
 
 Gli  Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.";
 j) L'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
 
 "Articolo 84
 Superfici
 
 1.  Uno  Stato membro concede l'aiuto Comunitario nei limiti di un massimale   calcolato   moltiplicando   il  numero  di  ettari  della rispettiva  SNG  stabilito  nel  paragrafo  3  per l'importo medio di 120,75 EUR.
 2.  E'  fissata  una  superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.
 3.  La  superficie  massima  garantita  di  cui  al paragrafo 2 e' suddivisa nelle seguenti SNG:
 Superfici nazionali garantite (SNG)
 Belgio                          |                        100 ha
 Bulgaria                        |                      11984 ha
 Germania                        |                       1500 ha
 Grecia                          |                      41100 ha
 Spagna                          |                     568200 ha
 Francia                         |                      17300 ha
 Italia                          |                     130100 ha
 Cipro                           |                       5100 ha
 Lussemburgo                     |                        100 ha
 Ungheria                        |                       2900 ha
 Paesi Bassi                     |                        100 ha
 Austria                         |                        100 ha
 Polonia                         |                       4200 ha
 Portogallo                      |                      41300 ha
 Romania                         |                      1 645 ha
 Slovenia                        |                        300 ha
 Slovacchia                      |                       3100 ha
 Regno Unito                     |                        100 ha
 
 4.   Gli   Stati   membri  possono  suddividere  la  loro  SNG  in sottosuperfici  secondo  criteri  oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.";
 k) All'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
 "Per  la  Bulgaria  e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo  comma  sono  riportati  nella  tabella  f) dell'allegato 1 del regolamento  (CE) n.  1788/2003  del  Consiglio  e  riveduti ai sensi dell'articolo  6,  paragrafo  1,  sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.
 Per  la  Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma e' il 2006/2007.";
 I) Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria  e  la  Romania  la  condizione  per l'applicazione del presente comma e' che il regime di pagamento unico per  superficie  sia  attuato  nel  2007  e  che  si  sia  optato per l'applicazione dell'articolo 66.";
 (m) All'articolo 105, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. Un supplemento del pagamento per superficie di:
 - 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,
 - 285  EUR/ha  a  decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,  viene  corrisposto per la superficie investita a frumento duro  nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:
 (ettari)
 Bulgaria                         |                        21800
 Grecia                           |                       617000
 Spagna                           |                       594000
 Francia                          |                       208000
 Italia                           |                      1646000
 Cipro                            |                         6183
 Ungheria                         |                         2500
 Austria                          |                         7000
 Portogallo                       |                       118000";
 
 n) All'articolo 108, dopo il secondo comma e' inserito:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non  possono  essere  presentate  per terreni destinati, al 30 giugno 2005,  al  pascolo  permanente,  a  colture  permanenti  o  a colture forestali o ad usi non agricoli.";
 o) L'articolo 110-quater, paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  E'  istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:
 - Bulgaria: 10237 ha
 - Grecia: 370000 ha
 - Spagna: 70000 ha
 - Portogallo: 360 ha.";
 p) L'articolo 110-quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile e' il seguente:
 - Bulgaria: 263 EUR
 - Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari
 - Spagna: 1039 EUR
 - Portogallo: 556 EUR.";
 q) All'articolo 116, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
 "4. Si applicano i seguenti massimali: =====================================================================
 Stato membro            |        Diritti (x 1000) ===================================================================== Belgio                              |                              70 Bulgaria                            |                        2058,483 Repubblica ceca                     |                          66,733 Danimarca                           |                             104 Germania                            |                            2432 Estonia                             |                              48 Grecia                              |                           11023 Spagna                              |                           19580 Francia                             |                            7842 Irlanda                             |                            4956 Italia                              |                            9575 Cipro                               |                         472,401 Lettonia                            |                          18,437 Lituania                            |                          17,304 Lussemburgo                         |                               4 Ungheria                            |                            1146 Malta                               |                           8,485 Paesi Bassi                         |                             930 Austria                             |                             206 Polonia                             |                          335,88 Portogallo                          |                            2690 Romania                             |                        5880,620 Slovenia                            |                          84,909 Slovacchia                          |                         305,756 Finlandia                           |                              80 Svezia                              |                             180 Regno Unito                         |                          19 492
 Totale                 |                    89 607,008";
 
 r) All'articolo 123, il paragrafo 8 e' sostituito dal seguente:
 "8. Si applicano i seguenti massimali regionali: Belgio                              |                          235149 Bulgaria                            |                           90343 Repubblica ceca                     |                          244349 Danimarca                           |                          277110 Germania                            |                         1782 00 Estonia                             |                           18800 Grecia                              |                          143134 Spagna                              |                         713999* Francia                             |                       1754732** Irlanda                             |                         1077458 Italia                              |                          598746 Cipro                               |                           12000 Lettonia                            |                           70200 Lituania                            |                          150000 Lussemburgo                         |                           18962 Ungheria                            |                           94620 Malta                               |                           3 201 Paesi Bassi                         |                          157932 Austria                             |                          373400 Polonia                             |                          926000 Portogallo                          |                       175075*** Romania                             |                          452000 Slovenia                            |                           92276 Slovacchia                          |                           78348 Finlandia                           |                          250000 Svezia                              |                          250000 Regno Unito                         |                    1419811 ****
 -------------------------------------
 *Fatte  salve  le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1454/2001.
 **Fatte  salve le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1452/2001.
 ***Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1453/2001.
 ****Questo massimale e' temporaneamente aumentato di 100
 000  capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811
 capi,  fino  a quando possano essere esportati animali vivi
 di eta' inferiore a sei mesi.
 
 s) All'articolo 126, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
 "5. Si applicano i seguenti massimali nazionali: Belgio                                |                        394253 Bulgaria                              |                         16019 Repubblica ceca                       |                         90300 Danimarca                             |                        112932 Germania                              |                        639535 Estonia                               |                         13416 Grecia                                |                        138005 Spagna*                               |                       1441539 Francia**                             |                       3779866 Irlanda                               |                       1102620 Italia                                |                        621611 Cipro                                 |                           500 Lettonia                              |                         19368 Lituania                              |                         47232 Lussemburgo                           |                         18537 Ungheria                              |                        117000 Malta                                 |                           454 Paesi Bassi                           |                         63236 Austria                               |                        375000 Polonia                               |                        325581 Portogallo***                         |                       416 539 Romania                               |                        150000 Slovenia                              |                         86384 Slovacchia                            |                         28080 Finlandia                             |                         55000 Svezia                                |                        155000 Regno Unito                           |                       1699511
 -------------------------------------
 *Fatte  salve  le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1454/2001.
 **Fatte  salve le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1452/2001.
 ***Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento
 (CE) n. 1453/2001.
 
 t) All'articolo  130,  paragrafo 3, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 "Per  i  nuovi  Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente: =====================================================================
 | Vitelli di eta' compresa tra |
 | piu' di un mese e meno di 8  |
 | mesi e la cui carcassa abbia |
 Tori, manzi, vacche e     | un peso inferiore o uguale a |
 giovenche           |            185kg             | ===================================================================== Bulgaria                      |                         22191| 101542 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca               |                        483382|  27380 --------------------------------------------------------------------- Estonia                       |                         10713|   3000 --------------------------------------------------------------------- Cipro                         |                         21000|      - --------------------------------------------------------------------- Lettonia                      |                        124320|  53280 --------------------------------------------------------------------- Lituania                      |                        367484| 244200 --------------------------------------------------------------------- Ungheria                      |                        141559|  94439 --------------------------------------------------------------------- Malta                         |                          6002|     17 --------------------------------------------------------------------- Polonia                       |                       1815430| 839518 --------------------------------------------------------------------- Romania                       |                       1148000|  85000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia                      |                        161137|  35852 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia                    |                        204062|62841".
 
 (u) All'articolo 143 bis e' aggiunto il paragrafo seguente:
 "Tuttavia,  per  la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale  del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunita':
 - 25% nel 2007,
 - 30% nel 2008,
 - 35% nel 2009,
 - 40% nel 2010,
 - 50% nel 2011,
 - 60% nel 2012,
 - 70% nel 2013,
 - 80% nel 2014,
 - 90% nel 2015,
 - 100% a partire dal 2016.";
 v) All'articolo  143  ter,  paragrafo  4  si  aggiunge il seguente comma:
 "Tuttavia,  per  la  Bulgaria  e la Romania la superficie agricola soggetta  al regime di pagamento unico per superficie e' quella parte della  sua  superficie  agricola utilizzata che e' stata mantenuta in buone  condizioni  agronomiche,  a  prescindere  dal fatto che sia in produzione  o  no,  se  del  caso  adeguata in conformita' di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.";
 w) All'articolo   143  ter,  il  paragrafo  9  e'  sostituito  dal seguente:
 "9.  Per  i  nuovi  Stati  membri il regime di pagamento unico per superficie  e'  disponibile  per un periodo di applicazione fino alla fine  del  2006 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su  richiesta  del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania  il  regime  di pagamento unico per superficie e' disponibile per  un  periodo  di  applicazione  fino  alla  fine  del 2009 con la possibilita'  di  una  duplice  proroga di un anno su loro richiesta. Fatte  salve  le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro puo'  decidere  di  porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al  regime  di  pagamento  unico  per  azienda.  I nuovi Stati membri comunicano  alla  Commissione  l'intenzione  di  porre fine al regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.";
 x) All'articolo  143-ter,  paragrafo  11  si  aggiunge il seguente comma:
 "Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo  di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale   a   dire  il  2011),  si  applicano  le  percentuali  fissate dall'articolo  143  bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento  unico  per  superficie  e'  prorogato  oltre  tale data in seguito  a  una  decisione  adottata  in  base  alla  lettera  b), la percentuale  di  cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.";
 y) All'articolo  143-quater,  il  paragrafo  2  e'  sostituito dal seguente:
 "2.  Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilita' di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura:
 a) per  tutti  i  pagamenti  diretti,  del  55%  del  livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30  aprile  2004  nel  2004,  del 60% nel 2005, del 65% nel 2006 e, a partire  dal  2007,  fino  a  30  punti  percentuali sopra il livello applicabile  di  cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto  riguarda  la  Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni:  del  55%  del  livello dei pagamenti diretti raggiunto nella  Comunita'  nella  sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del  60%  nel 2008, del 65% nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti  percentuali  sopra  il livello applicabile di cui all'articolo 143  bis,  paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della  fecola  di  patate la Repubblica ceca puo' concedere pagamenti diretti  complementari  fino  al  100%  del livello applicabile nella Comunita'  nella  sua  composizione  al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto  riguarda  i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del  presente  regolamento,  si  applicano  le  seguenti  percentuali massime:  85%  nel  2004, 90% nel 2005, 95% nel 2006 e 100% a partire dal  2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le  seguenti percentuali massime: 85% nel 2007, 90% nel 2008, 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010;
 oppure
 b) i) per  i  pagamenti  diretti  diversi dal regime di pagamento unico,   del  livello  complessivo  del  sostegno  diretto  al  quale l'agricoltore  avrebbe  avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformita' di un regime nazionale  analogo  alla  PAC,  aumentato  di  10  punti percentuali. Tuttavia,  per  la  Lituania  l'anno  di riferimento e' l'anno civile 2002.  Per  la  Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' di 10 punti percentuali nel 2004,  15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007.
 ii) per  quanto  riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale  degli  aiuti  diretti complementari nazionali che puo' essere concesso  da un nuovo Stato membro in un dato anno e' limitato da una dotazione   finanziaria   specifica.  Tale  dotazione  e'  pari  alla differenza tra
 - l'importo  complessivo  del  sostegno nazionale diretto analogo alla  PAC che  sarebbe  disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile  2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato  ogni  volta  di  10  punti  percentuali.  Tuttavia, per la Bulgaria  e  la  Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per  la Slovenia l'aumento e' pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007, e
 - il  massimale  nazionale  del  nuovo  Stato  membro specificato nell'allegato  VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2.
 Ai  fini  del  calcolo  dell'importo  complessivo  di cui al primo trattino,  occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi  costitutivi  corrispondenti ai pagamenti diretti Comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo  del  massimale  effettivo  del  nuovo  Stato  membro a norma dell'articolo  64,  paragrafo  2,  dell'articolo  70,  paragrafo  2 e 71-quater.
 Per  ciascun  pagamento  diretto  i  nuovi  Stati  membri  possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra.
 Il  sostegno  diretto  complessivo  che  puo' essere erogato ad un agricoltore  nei  nuovi  Stati  membri  dopo  l'adesione  in  base al rispettivo  pagamento  diretto,  compresi  tutti  i pagamenti diretti complementari  nazionali,  non supera il livello del sostegno diretto al  quale  l'agricoltore  avrebbe  diritto  in base al corrispondente regime  di pagamento diretto negli Stati membri della Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004.";
 z) All'articolo   154  bis,  il  paragrafo  2  e'  sostituito  dal seguente:
 "2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo  che inizia il 1 ° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro  applicazione e' limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e  la  Romania  detto periodo inizia il 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre  2011.  Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prorogare detti periodi.";
 a  bis) All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte: al titolo del punto A:
 "*  Per  la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come  riferimento  al  primo  anno  di  applicazione  del  regime  di pagamento unico.";
 al titolo del punto B:
 "*  Per  la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come  riferimento  al  secondo  anno  di  applicazione  del regime di pagamento unico.";
 e al titolo del punto C:
 "*  Per  la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come  riferimento  al  terzo  anno  di  applicazione  del  regime  di pagamento unico.";
 a-ter) L'allegato VIII-bis e' sostituito dal seguente:
 "ALLEGATO VIII BIS
 
 Massimali nazionali di cui all'articolo 71-quater
 I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi  di  cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.
 (milioni di EUR) Anno Repubblica
 
 
 |  |  |  | ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <---- a quater) All'allegato X si aggiunge:  "BULGARIA
 Starozagorski
 Haskovski
 Slivenski
 Yambolski
 Burgaski
 
 Dobrichki
 Plovdivski";
 a quinquies) L'allegato XI TER e' sostituito dal seguente:
 
 "ALLEGATO XI TER
 Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento
 nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103
 
 =====================================================================
 |Superficie di base (ha) |Rese di riferimento (t/ha) ===================================================================== Bulgaria        |                 2625258|                       2,90 Repubblica ceca |                 2253598|                       4,20 Estonia         |                  362827|                       2,40 Cipro           |                   79004|                       2,30 Lettonia        |                  443580|                       2,50 Lituania        |                 1146633|                       2,70 Ungheria        |                 3487792|                       4,73 Malta           |                    4565|                       2,02 Polonia         |                 9454671|                       3,00 Romania         |                 7012666|                       2,65 Slovenia        |                  125171|                       5,27 Slovacchia      |                 1003453|                     4,06".
 
 9.  32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei  prodotti  lattiero-caseari  (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da:
 - 32004   D   0281:  Decisione  2004/281/CE  del  Consiglio,  del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).
 a) All'articolo 1, paragrafo 4, e' aggiunto il seguente comma:
 "Per  la  Bulgaria  e la Romania e' istituita una riserva speciale per  la  ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale  riserva  e'  liberata  dal  1 °aprile 2009, a condizione che il consumo  in  azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di  tali  paesi  sia  diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva  e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette  e'  presa  dalla  Commissione  secondo  la  procedura di cui all'articolo  23,  paragrafo  2  in  base  alla  valutazione  di  una relazione  che  la  Bulgaria  e  la  Romania dovranno presentare alla Commissione  entro  il  31  dicembre 2008. Tale relazione esporra' in dettaglio  i  risultati  e  le  tendenze  dell'effettivo  processo di ristrutturazione  nel  settore  lattiero-caseario  del  paese  e,  in particolare,  il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.";
 b) All'articolo 1, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.  "Per  la  Bulgaria,  la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia,  la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia  e  la  Slovacchia,  i quantitativi di riferimento nazionali includono  tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un  acquirente  o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del   presente  regolamento,  indipendentemente  dal  fatto  che  sia prodotto  o  commercializzato  sulla  base  di una misura transitoria applicabile in tali paesi.";
 c) All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:
 "6.  Per  la  Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1 ° aprile 2007.";
 d) All'articolo  6,  paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
 "Per  la  Bulgaria,  la  Repubblica  ceca,  l'Estonia,  Cipro,  la Lettonia,  la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia  e  la  Slovacchia,  la  base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali e' indicata nell'allegato I, tabella f).
 Per   la  Bulgaria,  la  Repubblica  ceca,  l'Estonia,  Cipro,  la Lettonia,  la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di  quantitativi  di  riferimento individuali ha inizio: il l° aprile 2001 per l'Ungheria, il l° aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1° aprile  2003  per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1° aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1° aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania.";
 e) All'articolo 6, paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma:
 "Per  la  Bulgaria  e  la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) e'  riveduta  sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le   vendite  dirette  e,  se  necessario,  essa  e'  adeguata  dalla Commissione  secondo  la  procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.";
 f) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 "Per  la  Bulgaria,  la  Repubblica  ceca,  l'Estonia,  Cipro,  la Lettonia,  la  Lituania,  l'Ungheria,  la  Polonia,  la  Romania,  la Slovenia  e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di  cui  al  paragrafo  1  e'  uguale  al tenore di materie grasse di riferimento  dei  quantitativi  assegnati  ai  produttori  alle  date seguenti:  il  31  marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania,  il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la  Lettonia  e  la  Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania.";
 g) All'articolo 9, paragrafo 5, e' aggiunto il seguente comma:
 "Per  la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato  II  e' riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se   necessario,   adeguato   dalla  Commissione  conformemente  alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.";
 h) All'allegato  I,  le  tabelle  d),  e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "d) Periodo 2007/2008 =====================================================================
 Stato membro Quantitativi (tonnellate)     | ===================================================================== Belgio                                         |          3343535,000 Bulgaria                                       |           979000,000 Repubblica ceca                                |          2682 43,000 Danimarca                                      |          4499900,000 Germania                                       |         28143464,000 Estonia                                        |           624483,000 Grecia                                         |           820513,000 Spagna                                         |          6116950,000 Francia                                        |         24478156,000 Irlanda                                        |          5395764,000 Italia                                         |         10530060,000 Cipro                                          |           145200,000 Lettonia                                       |           695395,000 Lituania                                       |          1646939,000 Lussemburgo                                    |           271739,000 Ungheria                                       |          1947280,000 Malta                                          |            48698,000 Paesi Bassi                                    |         11185440,000 Austria                                        |          2776895,000 Polonia                                        |          8964017,000 Portogallo                                     |          1939187,000 Romania                                        |          3057000,000 Slovenia                                       |           560424,000 Slovacchia                                     |          1013316,000 Finlandia                                      |          2431047,324 Svezia                                         |          3336030,000 Regno Unito                                    |         14755647,000
 
 e) Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015 =====================================================================
 Stato membro     |   Quantitativi (tonnellate)    | ===================================================================== Belgio                |                     3360087,000| Bulgaria              |                      979000,000| Repubblica ceca       |                     2682143,000| Danimarca             |                            4522|      176,000 Germania              |                    28282788,000| Estonia               |                      624483,000| Grecia                |                      820513,000| Spagna                |                     6116950,000| Francia               |                    24599335,000| Irlanda               |                     5395764,000| Italia                |                    10530060,000| Cipro                 |                      145200,000| Lettonia              |                      695395,000| Lituania              |                     1646939,000| Lussemburgo           |                             273|      084,000 Ungheria              |                     1947280,000| Malta                 |                       48698,000| Paesi Bassi           |                  11 240 814,000| Austria               |                     2790642,000| Polonia               |                     8964017,000| Portogallo            |                     1948550,000| Romania               |                     3057000,000| Slovenia              |                      560424,000| Slovacchia            |                     1013316,000| Finlandia             |                     2443069,324| Svezia                |                     3352545,000| Regno Unito           |                    14828597,000|
 
 f) I  quantitativi  di  riferimento  per  le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma =====================================================================
 |     Quantitativi di      |     Quantitativi di
 |    riferimento per le    |riferimento per le vendite
 Stato membro  |  consegne (tonnellate)   |   dirette (tonnellate) ===================================================================== Bulgaria       |                    722000|                    257000 --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca|                   2613239|                     68904 --------------------------------------------------------------------- Estonia        |                    537188|                     87365 --------------------------------------------------------------------- Cipro          |                    141337|                      3863 --------------------------------------------------------------------- Lettonia       |                    468943|                    226452 --------------------------------------------------------------------- Lituania       |                   1256440|                    390499 --------------------------------------------------------------------- Ungheria       |                   1782650|                    164630 --------------------------------------------------------------------- Malta          |                     48698|                       - --------------------------------------------------------------------- Polonia        |                   8500000|                    464017 --------------------------------------------------------------------- Romania        |                   1093000|                   1964000 --------------------------------------------------------------------- Slovenia       |                    467063|                     93361 --------------------------------------------------------------------- Slovacchia     |                    990810|                     22506
 
 g) Quantitativi  della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 =====================================================================
 |     Quantitativi della riserva speciale per la     |
 Stato membro  |           ristrutturazione (tonnellate)            | ===================================================================== Bulgaria       |                                               39180| --------------------------------------------------------------------- Repubblica ceca|                                               55788| --------------------------------------------------------------------- Estonia        |                                               21885| --------------------------------------------------------------------- Lettonia       |                                               33253| --------------------------------------------------------------------- Lituania       |                                               57900| --------------------------------------------------------------------- Ungheria       |                                               42780| --------------------------------------------------------------------- Polonia        |                                              416126| --------------------------------------------------------------------- Romania        |                                              188400| --------------------------------------------------------------------- Slovenia       |                                               16214| --------------------------------------------------------------------- Slovacchia     |                                               27472|
 
 i) Nell'allegato II la tabella e' sostituita dalla seguente:
 
 "TENORE DI MATERIE GRASSE DI RIFERIMENTO =====================================================================
 Stato membro    | Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg) ===================================================================== Belgio             |                      36,91 Bulgaria           |                      39,10 Repubblica ceca    |                      42,10 Danimarca          |                      43,68 Germania           |                      40,11 Estonia            |                      43,10 Grecia             |                      36,10 Spagna             |                      36,37 Francia            |                      39,48 Irlanda            |                      35,81 Italia             |                      36,88 Cipro              |                      34,60 Lettonia           |                      40,70 Lituania           |                      39,90 Lussemburgo        |                      39,17 Ungheria           |                      38,50 Paesi Bassi        |                      42,36 Austria            |                      40,30 Polonia            |                      39,00 Portogallo         |                      37,30 Romania            |                      35,93 Slovenia           |                      41,30 Slovacchia         |                      37,10 Finlandia          |                      43,40 Svezia             |                      43,40 Regno Unito        |                     39,70.
 
 3. POLITICA DEI TRASPORTI
 31996  L  0026:  Direttiva  96/26/CE  del Consiglio, del 29 aprile 1996,  riguardante  l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo  scopo  di favorire l'esercizio  della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore  dei  trasporti  nazionali  ed  internazionali  (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da:
 - 31998 L 0076: Direttiva 98/76/CEE del Consiglio, dell'1.10.1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
 (a) All'articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
 11. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Bulgaria ai   trasportatori   su   strada   anteriormente   all'adesione  sono considerati  equivalenti  ai  certificati  rilasciati  ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:
 dal  19  novembre  2002,  a  trasportatori  su  strada  di merci e viaggiatori   nel   servizio   internazionale   in  base  al  decreto governativo n. 11 del 31 ottobre 2002 sul trasporto internazionale di viaggiatori  e  merci  su  strada  (Gazzetta  statale  n.  108 del 19 novembre 2002);
 dal  19  novembre  2002,  a  trasportatori  su  strada  di merci e viaggiatori  nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 33  del 3 novembre 1999 sul trasporto pubblico di viaggiatori e merci sul   territorio  della  Bulgaria,  modificato  il  30  ottobre  2002 (Gazzetta statale n. 108 del 19 novembre 2002).
 12.  In  deroga  al  paragrafo  3,  i  certificati  rilasciati  ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione della Romania sono considerati  equivalenti  ai  certificati  rilasciati  ai sensi della presente  direttiva  solo  se  sono  stati rilasciati, dal 28 gennaio 2000,  a  trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale  e  nazionale  in  base all'ordinanza del Ministro dei trasporti  n.  761,  del 21 dicembre 1999, relativa alla nomina, alla formazione   e  alla  certificazione  professionale  di  persone  che coordinano  permanentemente ed efficacemente l'attivita' di trasporto stradale."
 (b) All'articolo  10-ter,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal seguente:
 "I  certificati di idoneita' professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 12, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis."
 
 4. FISCALITA
 1.  31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio  1977,  in  materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati  membri  relative alle imposte sulla cifra di affari  - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:
 - 11979  H:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ellenica  e  agli  adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),
 - 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),
 - 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),
 - 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna  e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),
 - 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),
 - 31991   L   0680:   Direttiva  91/680/CEE  del  Consiglio,  del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),
 - 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),
 - 31992   L  0111:  Direttiva  92/111  /CEE  del  Consiglio,  del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),
 - 31994  L  0004:  Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),
 - 31994  L  0005:  Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),
 - 31994  L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),
 - 31995  L  0007:  Direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),
 - 31996  L  0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),
 - 31996  L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),
 - 31998  L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),
 - 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),
 - 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),
 - 31999   L   0085:   Direttiva  1999/85/CE  del  Consiglio,  del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),
 - 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24),
 - 32000   L   0065:   Direttiva  2000/65/CE  del  Consiglio,  del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),
 - 32001  L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17),
 - 32001   L   0115:  Direttiva  2001/115/CE  del  Consiglio,  del 20.12.2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),
 - 32002  L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),
 - 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),
 - 32004  L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),
 - 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),
 - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
 All'articolo 24 bis, prima del trattino " - nella Repubblica ceca: 35 000 EUR" si aggiunge il seguente trattino:
 " - in Bulgaria: 25 600 EUR;".
 E dopo il trattino " - in Polonia: 10 000 EUR": " - in Romania: 35 000 EUR;".
 2. 31992 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,   relativa  all'armonizzazione  delle  strutture  delle  accise sull'alcole  e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21), modificata da:
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 (a) All'articolo 22, il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
 "6. La Bulgaria e la Repubblica ceca possono applicare un'aliquota ridotta  dell'accisa,  non  inferiore  al  50%  dell'aliquota normale nazionale   dell'accisa   sull'alcole   etilico,  all'alcole  etilico fabbricato  da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu'  di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei  familiari  di  frutticoltori.  L'aliquota  ridotta si applica limitatamente  a  30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare  di  frutticoltori  produttori, destinati esclusivamente al consumo personale."
 (b) All'articolo 22, il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  L'Ungheria,  la  Romania  e  la  Slovacchia possono applicare un'aliquota  ridotta  dell'accisa, non inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa sull'alcole etilico, all'alcole etilico fabbricato  da distillerie di frutticoltori che producono annualmente piu'  di 10 ettolitri di alcole etilico ottenuto da frutta fornita da nuclei  familiari  di  frutticoltori.  L'aliquota  ridotta si applica limitatamente  a  50 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare  di  frutticoltori  produttori, destinati esclusivamente al consumo personale. La Commissione riesaminera il presente accordo nel 2015 e riferira' al Consiglio su eventuali modifiche.".
 ALLEGATO IV
 Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo
 ulteriori adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni
 AGRICOLTURA
 
 A. NORMATIVA AGRICOLA
 1.  Treaty  establishing the European Community, Part Three, Title II, Agriculture
 Il  Consiglio,  deliberando  a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione  e  previa  consultazione  del Parlamento europeo, modifica  il  regolamento  che disciplina l'organizzazione comune dei mercati  nel  settore  dello  zucchero  per tener conto dell'adesione della  Bulgaria e della Romania, adeguando di conseguenza le quote di zucchero    e   di   isoglucosio   e   il   fabbisogno   massimo   di approvvigionamento  per  le  importazioni  di zucchero greggio, cosi' come indicato nella tabella seguente che puo' essere adattata secondo le  stesse modalita' previste per le quote relative agli Stati membri attuali,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei principi e degli obiettivi  dell'organizzazione  comune  dei mercati nel settore dello zucchero vigenti al momento.
 Quantitativi concordati
 (in tonnellate) =====================================================================
 |Bulgaria|Romania ===================================================================== Quantitativo di base per lo zucchero(1)             |    4752| 109164 --------------------------------------------------------------------- di cui:  A.                                         |    4320|  99240 ---------------------------------------------------------------------
 B:                                         |     432|   9924 --------------------------------------------------------------------- Fabbisogno massimo di approvvigionamento(valore     |        | zucchero bianco) per le importazioni di zucchero    |        | greggio                                             |  198748| 329636 --------------------------------------------------------------------- Quantitativo di base per 1'isoglucosio(2)           |   56063|   9981 --------------------------------------------------------------------- di cui:  A A.                                       |   56063|   9790 ---------------------------------------------------------------------
 B B:                                       |       0|    191
 --------------------------------
 (1) In tonnellate di zucchero bianco.
 (2) In tonnellate di materia secca.
 
 Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base  A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria.
 
 2.  31998  R  2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del   22   dicembre   1998,   recante  modalita'  d'applicazione  del regolamento  (CEE) n.  2075/92  del  Consiglio in ordine al regime di premi,   alle   quote   di  produzione  e  all'aiuto  specifico  alle associazioni  di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da:
 - 31999  R  0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54),
 - 31999  R  0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20),
 - 31999  R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47),
 - 31999  R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13),
 - 31999  R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8),
 - 32000  R  0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13),
 - 32000  R  0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18),
 - 32000  R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3),
 - 32001  R  0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18),
 - 32001  R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5),
 - 32002  R  0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9),
 - 32002  R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3),
 - 32002  R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16),
 - 32002  R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8),
 - 32004  R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).
 Ove  opportuno  e  secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento  (CEE) n.  2075/92  del  Consiglio  del  30  giugno  1992 relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  del tabacco   greggio   (1),  la  Commissione  adotta  entro  il  momento dell'adesione  le  necessarie  modifiche all'elenco Comunitario delle zone  di  produzione  riconosciute  figurante  nell'allegato  II  del regolamento  (CE) n.  2848/98,  per  tener  conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di includere in tale elenco le zone designate di produzione di tabacco bulgare e rumene.
 --------------------------------
 (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
 
 3.  32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29  settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno   diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica  i  regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001,  (CE) n.  1454/2001,  (CE) n.  1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.  1254/1999,  (CE) n.  1673/2000,  (CEE) n.  2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. l), come modificato da:
 - 32004  R  0021:  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8),
 - 32004  R  0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1),
 - 32004   D   0281:  Decisione  2004/281/EC  del  Consiglio,  del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1),
 - 32004  R  0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
 a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione  e  previa  consultazione  del Parlamento europeo, adotta  le disposizioni necessarie affinche' la Bulgaria e la Romania integrino  gli  aiuti  alle  sementi  ai regimi di sostegno di cui al titolo  III,  capitolo  6  e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 (i) Tali   disposizioni   comprenderanno   la   seguente  modifica dell'allegato  XI  bis  "Massimali  per  gli aiuti alle sementi per i nuovi  Stati  membri,  di  cui  all'articolo  99,  paragrafo  3"  del regolamento   (CE) n.   1782/2003   del   Consiglio,  modificato  dal regolamento (CE) n. 583/2004:
 "ALLEGATO XI BIS
 
 Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui
 all'articolo 99, paragrafo 3
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 ii) La  ripartizione dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto e' la seguente: Ripartizione concordata dei quantitativi massimi nazionali di sementi
 per i quali e' erogabile l'aiuto
 (in tonnellate) =====================================================================
 |  Bulgaria   |  Romania ===================================================================== Sementi di riso (Oryza sativa L.)         |        883,2|         100 Sementi diverse dalle sementi di riso     |          936|        2294
 
 b) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione  e  previa  consultazione  del Parlamento europeo, adotta  le  disposizioni  necessarie  per la Bulgaria e la Romania al fine  di  integrare  gli  aiuti nel settore del tabacco nei regimi di sostegno  di  cui  al  titolo  III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
 L'assegnazione  concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco e' la seguente: Assegnazione  concordata  dei  limiti  di  garanzia  nazionali per il
 tabacco
 (in tonnellate) =====================================================================
 |     Bulgaria      |     Romania ===================================================================== Totale di cui:                |              47137|             12312 I Flue-cured                  |               9023|              4647 II Light air-cured            |               3208|              2370 V Sun-cured                   |                   |              5295 VI Basmas                     |               3106| VIII Kaba Koulak              |               3800|
 
 B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
 31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,  relativa  alla  commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
 Se  necessario  e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26,  paragrafo  3  della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato  I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce  Griseb.,  Fagus  orientalis  Lipsky,  Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.
 .ri, ALLEGATO V
 Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione
 altre disposizioni permanenti
 
 1. DIRITTO DELLE SOCIETA'
 Trattato  che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo I, Libera circolazione delle merci
 
 MECCANISMO SPECIFICO
 Per  quanto  riguarda  la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario   di   un   brevetto  o  di  un  certificato  protettivo complementare  di  un  prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro  in  un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta  in  uno  dei  nuovi  Stati  membri  summenzionati  per tale prodotto,  ha  la  possibilita' di far valere i diritti derivanti dal brevetto  o  dal  certificato  protettivo complementare per impedirne l'importazione  e  la  commercializzazione nello Stato membro o negli Stati  membri in cui il prodotto in questione e' protetto da brevetto o  certificato  protettivo  complementare, anche se detto prodotto e' stato  immesso  sul  mercato  in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.
 Chiunque  intenda  importare  o  commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto  beneficia  di  un  brevetto  o di un certificato protettivo complementare,  deve  dimostrare  alle  competenti  autorita',  nella domanda  relativa  a  tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.
 
 2. POLITICA DELLA CONCORRENZA
 Trattato  che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza
 1. I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un  nuovo  Stato  membro  prima  della  data  di  adesione  e  ancora applicabili  successivamente  a  detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo I del trattato CE:
 a) misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;
 b) misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;
 c) misure  di  aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state  esaminate dall'autorita' di controllo degli aiuti di Stato del nuovo  Stato  membro  e  giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti  la  Commissione  non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla  compatibilita  della  misura  con  il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.
 Tutte  le  misure  ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono  un  aiuto  di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra  elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai  fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.
 Le  suddette  disposizioni  non si applicano agli aiuti al settore dei  trasporti,  ne'  alle  attivita'  connesse con la produzione, la trasformazione   o   la  commercializzazione  dei  prodotti  elencati nell'allegato I del trattato CE, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.
 Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie  relative  alla  politica della concorrenza stabilite nel presente Atto e le misure previste nell'allegato VII, capo 4, sezione B del presente Atto.
 2.  Qualora  un  nuovo  Stato  membro  desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto I, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:
 a) un  elenco  delle  misure  di  aiuto  in vigore che sono state valutate dall'autorita' nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e
 b) ogni  altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilita' della misura di aiuto da esaminare,
 conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.
 Se,  entro  tre  mesi  dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del  nuovo  Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene   che  le  informazioni  fornite  sono  complete  poiche'  le ulteriori  informazioni  richieste  non  sono  disponibili o sono gia state  fornite,  la  Commissione  non  ha  espresso  seri dubbi sulla compatibilita'  della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
 Tutte  le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura  di cui al punto 1, lettera e) prima della data di adesione sono  sottoposte  alla  procedura  di cui sopra indipendentemente dal fatto  che  durante  il  periodo  di  esame  il  nuovo  Stato  membro interessato sia gia divenuto membro dell'Unione.
 3. Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei  confronti  di  una  misura, ai sensi del punto 1, lettera c), e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22  marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1).
 Se  tale  decisione  e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
 -----------------------------------------
 (1)GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato
 da  ultimo  dall'Atto  di adesione (GU L 236 del 23.9.2003,
 pag. 33).
 
 4. Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi  al  settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima  della  data  di  adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono  considerati  come  aiuti  esistenti  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:
 - le  misure  di  aiuto  sono  comunicate  alla Commissione entro quattro  mesi  dalla  data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni  relative  alla  base  giuridica  di ciascuna misura. Le misure  di  aiuto  esistenti  ed i progetti destinati a istituire o a modificare    gli    aiuti,   comunicati   alla   Commissione   prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
 Tali  misure  di  aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi  dell'articolo  88,  paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
 Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri  modificano,  se  necessario,  tali misure di aiuto al fine di conformarsi  agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data,  qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.
 5.  Per  quanto  riguarda  la  Romania,  il punto 1, c) si applica esclusivamente  alle  misure di aiuto esaminate dall'autorita' rumena di  controllo  degli  aiuti  di  Stato  dopo  la  data,  decisa dalla Commissione  sulla  base del controllo costante degli impegni assunti dalla  Romania  nell'ambito  dei negoziati di adesione, alla quale il grado  di  attuazione  della  normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente.  Si  considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando  la  Romania  dimostri  di  procedere  sistematicamente  ad un controllo  completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di  tutti  gli  aiuti  connessi  in  Romania,  comprese  l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorita' rumena di controllo degli aiuti di  Stato  di  decisioni  pienamente  e  correttamente  motivate  che comportino  una  valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di  ciascuna  misura  ed  una  corretta  applicazione del criterio di compatibilita'.
 La Commissione puo' sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura  di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1° settembre  2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione,  in  cui  si  constata  che il grado di attuazione e' di livello  soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilita' della  misura  in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione  di  sollevare  obiezioni  nei confronti di una misura e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale  ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione e'  presa  anteriormente  alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
 Qualora  la  Commissione  adotti una decisione negativa in seguito all'avvio  del  procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la  Romania  adotti  tutti  i provvedimenti necessari per il recupero effettivo  dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi  interessi  fissati ad un tasso adeguato, in conformita' del regolamento  (CE) n.  794/2004  (1),  ed  esigibili a decorrere dalla stessa data.
 -----------------------------------------
 (1)Regolamento  (CE) n.  794/2004 della Commissione, del
 21  aprile  2004,  recante  disposizioni  di esecuzione del
 regolamento   (CE) n.   659/1999   del   Consiglio  recante
 modalita'  di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
 
 3.  AGRICOLTURA  a) Trattato  che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo II, agricoltura
 1.  Le  scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione  e  derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del  mercato  debbono essere prese a carico dalla Comunita' al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 20 agosto 1978 relativo alle norme generali per  il  finanziamento  degli  interventi  da parte del Fondo europeo agricolo  di orientamento e garanzia, sezione garanzia(1). Tale presa a  carico  delle  scorte  pubbliche e' operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunita'  e  che  le  scorte  rispondano  ai requisiti Comunitari in materia di interventi.
 -----------------------------------------
 (1)GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato
 da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 del 10.9.1996 (GU
 L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
 
 2.  I  nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese  qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica  nel  loro  territorio  alla  data  dell'adesione  e  risulti quantitativamente  superiore a quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto.
 La  nozione  di  scorta  normale  di  riporto e' definita per ogni prodotto  in  funzione  dei  criteri  e  degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.
 3.  Le  scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita' che supera le scorte normali di riporto.
 4.  La  Commissione  attua  e  applica  le  succitate disposizioni conformemente  alla  procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n.  1258/1999  del  Consiglio  del  17  maggio  1999 relativo al finanziamento  della  politica  agricola  comune (1) o, se opportuno, conformemente  alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento  (CE) n.  1260/2001  del  Consiglio,  del  30 giugno 2001 relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore dello zucchero  (2),  o  alla  procedura  di cui ai corrispondenti articoli degli   altri  regolamenti  sull'organizzazione  comune  dei  mercati agricoli o conformemente alla pertinente procedura del comitato quale determinata nella legislazione applicabile.
 --------------------------------
 (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
 (2) GU   L   178  del  30.6.2001,  pag.  1.  Regolamento
 modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della
 Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
 
 b) Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza
 Fatte  salve  le  procedure  relative  agli aiuti esistenti di cui all'articolo  88  del  trattato  CE,  i  regimi di aiuti e le singole misure  di aiuto concesse ad attivita' connesse con la produzione, la trasformazione  o  l'immissione  sul  mercato  dei  prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, a eccezione dei prodotti della pesca e  dei  prodotti  da  essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati  aiuti  esistenti  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni:
 - le  misure  di  aiuto  sono  comunicate  alla Commissione entro quattro  mesi  dalla  data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni  relative  alla  base  giuridica  di ciascuna misura. Le misure  di  aiuto  esistenti  ed i progetti destinati a istituire o a modificare    gli    aiuti,   comunicati   alla   Commissione   prima dell'adesione,  si  ritengono  comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.
 Tali  misure  di aiuto sono considerate aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo  88,  paragrafo  1  del  trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
 Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri  modificano,  se  necessario,  tali misure di aiuto al fine di conformarsi  agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data,  qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto.
 
 4. UNIONE DOGANALE
 Trattato  che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo I Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale
 31992  R  2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale Comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 31993  R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, deI 2  luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni d'applicazione del regolamento  (CEE) n.  2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale  Comunitario  (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 32003  R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
 Il  regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si  applicano  ai  nuovi  Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:
 
 PROVA   DELLA   POSIZIONE   COMUNITARIA  (SCAMBI  NELLA  COMUNITA' ALLARGATA
 1.  In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci  che  alla  data  di  adesione  sono  in  custodia temporanea o rientrano  tra  i  regimi  doganali  di cui all'articolo 4, punto 15, lettera  b) e  punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunita'  allargata,  o  che  sono  in fase di trasporto dopo essere state  assoggettate  alle  formalita' di esportazione nella Comunita' allargata  sono  esenti  da  dazi doganali o da altre misure doganali quando  sono  dichiarate  per  l'immissione  in  libera pratica nella Comunita' allargata purche' sia presente uno dei seguenti requisiti:
 a) prova  dell'origine  preferenziale  correttamente rilasciata o compilata  prima  della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di  restituzione  dei  dazi  doganali  o di esenzione da tali dazi su materiali  non  originari  impiegati nella fabbricazione dei prodotti per  i  quali  e' stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione);
 Gli accordi europei:
 - 21994  A  1231  (24) Bulgaria:  accordo  europeo che istituisce un'associazione  tra  le  Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra  - Protocollo n. 4 relativo  alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa 1;
 - 21994  A  1231  (20) Romania:  accordo  europeo  che istituisce un'associazione  tra  le  Comunita' europee e i loro Stati membri, da una  parte, e la Romania, dall'altra  - Protocollo n. 4 relativo alla definizione  della  nozione  di  "prodotti  originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa 2;
 b) uno  dei  mezzi  atti a comprovare la posizione Comunitaria di cui all'articolo 314-quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;
 c) un  carnet  ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro.
 -----------------------------------------
 (1)GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo
 dalla  decisione  n.  1/2003  del Consiglio di associazione
 UE-Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag.
 1).
 (2)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo
 dalla  decisione  n.  2/2003  del Consiglio di associazione
 UE-Romania,  del  25  settembre 2003 (non ancora pubblicata
 nella GU).
 
 2. Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b),  con  riferimento  alla  situazione  alla  data di adesione ed in aggiunta  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  punto  7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per "merci Comunitarie" si intendono le merci:
 - interamente  ottenute  nel  territorio  di  uno dei nuovi Stati membri  a  condizioni  identiche  a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento  (CEE) n.  2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o
 - importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o
 - ottenute  o  prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da  merci  di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.
 3.  Ai  fini  della  verifica  delle  prove di cui al paragrafo 1, lettera  a) si  applicano  le  disposizioni relative alla definizione della  nozione  di  "prodotti  originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa   di   cui   ai  rispettivi  accordi  europei  o  agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri.  Le  richieste  di  successiva  verifica  di  tali prove sono accettate  dalle  autorita'  doganali  competenti  degli Stati membri attuali  e  dei  nuovi  Stati  membri  per  un  periodo di tre anni a decorrere  dal  rilascio  della  prova  dell'origine  in  questione e possono  essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a  decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
 
 PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA  TURCHIA  NEL  QUADRO  DEGLI  ACCORDI  PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)
 4.  Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale  comune,  le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi  terzi  o  compilate  nel  contesto degli accordi preferenziali conclusi  dai  nuovi  Stati  membri  con  tali  paesi  o rilasciate o compilate  nel  contesto  della  normativa  nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:
 a) l'acquisizione  di  tale  origine  conferisca  un  trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute   in  accordi  conclusi  dalla  Comunita'  o  adottate  nei confronti  di  paesi  terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913192, e
 b) la  prova  dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati  o  compilati  entro  il  giorno  precedente  la  data  di adesione, e
 c) la  prova  dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un  nuovo  Stato  membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine  rilasciate  o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali  in  vigore  in  tale  nuovo  Stato  membro  alla  data dell'immissione  in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato  membro  in  questione,  a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 5.  La  Bulgaria  e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
 a) una  simile  disposizione  figuri anche negli accordi conclusi prima  della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunita', e
 b) gli  esportatori  autorizzati  applichino le regole di origine previste in tali accordi.
 Tali  autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un  anno  dalla  data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
 6.  Ai  fini  della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano  le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti  originari"  e  ai metodi di cooperazione amministrativa di cui  ai  pertinenti  accordi.  Le richieste di successiva verifica di dette  prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati  membri  attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono  essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a  decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
 7.  Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale  comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi  terzi  nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita'  con  tali  paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione  in  libera  pratica  delle  merci  che,  alla  data  di adesione,  sono  in  viaggio  o  in  custodia  temporanea,  presso un deposito  doganale  o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale  nuovo  Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale  avviene  l'immissione  in  libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in  questione,  al  momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
 a) l'acquisizione  di  tale  origine  conferisca  un  trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute   in  accordi  conclusi  dalla  Comunita'  o  adottati  nei confronti  di  paesi  terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
 b) i  documenti  di  trasporto  siano  stati  rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
 c) la  prova  dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 8.  Ai  fini  della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano  le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti  originari"  e  ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi.
 
 PROVA  DELLA  POSIZIONE  DOGANALE  CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE-TURCHIA
 9. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in  vigore  tra  loro  e  che  consentano  con la Comunita' un cumulo dell'origine  basato  su  regole di origine identiche e un divieto di restituzione  o  di  sospensione  dei  dazi  doganali  sulle merci in questione  sono  accettate  nei  rispettivi  paesi  come  prova della posizione  doganale  conformemente  alle  disposizioni  sulla  libera pratica  dei  prodotti  industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio  di  associazione  CE-Turchia,  del 22 dicembre 1995 (1), a condizione che:
 a) la  prova  dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
 b) la  prova  dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro  degli  accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le  prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono  essere  accettate  a  condizione  che  siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
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 (1)Decisione  n.  1/95  del  Consiglio  di  associazione
 CE-Turchia,  del  22 dicembre 1995, relativa all'attuazione
 della  fase  finale  dell'unione  doganale  (GU  L  35  del
 13.2.1996,  pag.  1).  Decisione modificata da ultimo dalla
 decisione  n. 2/99 del Consiglio di associazione CE-Turchia
 (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).
 
 10.  Ai  fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano  le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti  originari"  e  ai metodi di cooperazione amministrativa di cui  ai  pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica  di  dette  prove  sono  accettate  dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in  questione  e  possono  essere  avanzate  da tali autorita' per un periodo  di  tre  anni  a  decorrere  dall'accettazione  della  prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
 11. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale  comune,  un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente  alle  disposizioni  sulla  libera pratica dei prodotti industriali,   di  cui  alla  decisione  n.  1/95  del  Consiglio  di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, e' accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data  di  adesione,  sono  in  fase  di  trasporto  dopo essere state assoggettate  alle  formalita  di  esportazione  nella Comunita' o in Turchia  o  sono  in  custodia  temporanea  o  rientrano tra i regimi doganali  di  cui  all'articolo  4,  punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:
 a) per  le  merci  in  questione  non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e
 b) le  merci  siano  conformi  alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e
 c) i  documenti  di  trasporto  siano  stati  rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
 d) il  certificato  di  circolazione  A.TR.  sia  presentato alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
 12.  Ai  fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di  cui  al  paragrafo  11,  si applicano le disposizioni relative al rilascio  dei  certificati  di  circolazione  A.TR.  e  ai  metodi di cooperazione  amministrativa  di  cui  alla  decisione  n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia(1).
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 (1)Decisione  n.  1/2001  del  Comitato  di cooperazione
 doganale  CE-Turchia,  del  28  marzo  2001 che modifica la
 decisione  n.  1/96 recante modalita' di applicazione della
 decisione  n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia
 (GU  L  98  del 7.4.2001, pag. 31). Decisione modificata da
 ultimo   dalla   decisione   n.   1/2003  del  Comitato  di
 cooperazione doganale CE-Turchia, del 30 gennaio 2003 (GU L
 28 del 4.2.2003, pag. 51).
 
 REGIMI DOGANALI
 13. La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4,  punto  16,  lettere  da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati  prima  dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria.
 Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale,  l'importo  del  dazio  all'importazione  che  deve  essere corrisposto   e'   quello   in   vigore  al  momento  dell'insorgenza dell'obbligazione  in  conformita'  della  tariffa  doganale comune e l'importo corrisposto e' considerato risorsa propria della Comunita'.
 14.  Le  procedure  che disciplinano il deposito doganale, fissate negli  articoli  da  84  a  90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92  e  negli  articoli  da  496  a  535 del regolamento (CEE) n. 2454/93,  si  applicano  ai  nuovi  Stati  membri  ferme  restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - qualora  l'importo  di un'obbligazione doganale sia determinato in  base  alla  natura,  al  valore in dogana e al quantitativo delle merci    di   importazione   al   momento   dell'accettazione   della dichiarazione  relativa  al  vincolo  di  tali  merci  al  regime del deposito  doganale  e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima  della  data  di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione  della  normativa  vigente  nel  nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione.
 15.  Le  procedure  che  disciplinano  il  perfezionamento attivo, fissate  negli  articoli  da  84  a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n.  2913/92  e  negli  articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento  (CEE) n.  2454/93,  si  applicano  ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - qualora  l'importo  di un'obbligazione doganale sia determinato in   base   alla   natura,   alla   classificazione   tariffaria,  al quantitativo,  al  valore  in  dogana  e  all'origine  delle merci di importazione  al  momento  del  loro  vincolo  al regime e qualora la dichiarazione  che  vincola  tali merci al regime sia stata accettata prima  della  data  di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione  della  normativa  vigente  nel  nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
 - qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere   la   parita'   di   trattamento   tra   i   titolari   di un'autorizzazione  stabiliti  negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti   nei   nuovi  Stati  membri,  viene  pagato  un  interesse compensativo  sui  dazi  all'importazione  esigibili,  in  base  alle condizioni  stabilite  nella  normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione;
 - se   la   dichiarazione  di  perfezionamento  attivo  e'  stata accettata  in  base  al  sistema  del  rimborso,  quest'ultimo  viene effettuato,   secondo   le   condizioni   stabilite  nella  normativa Comunitaria,  a  cura  e  a  carico  del  nuovo  Stato membro qualora l'obbligazione  doganale  relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.
 16. Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli  articoli  da  84  a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92  e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n.  2454/93,  si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - qualora  l'importo  di un'obbligazione doganale sia determinato in   base   alla   natura,   alla   classificazione   tariffaria,  al quantitativo,  al  valore  in  dogana  e  all'origine  delle merci di importazione  al  momento  del  loro  vincolo  al regime e qualora la dichiarazione  che  vincola  tali merci al regime sia stata accettata prima  della  data  di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione  della  normativa  vigente  nel  nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
 - qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere   la   parita'   di   trattamento   tra   i   titolari   di un'autorizzazione  stabiliti  negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti   nei   nuovi  Stati  membri,  viene  pagato  un  interesse compensativo  sui  dazi  all'importazione  esigibili,  in  base  alle condizioni  stabilite  nella  normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione.
 17.  Le  procedure  che  disciplinano  il  perfezionamento passivo fissate  negli  articoli  da  84  a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n.  2913/92  e  negli  articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - l'articolo 591, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica  mutatis  mutandis  all'esportazione  temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri.
 
 ALTRE DISPOSIZIONI
 18. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per  il  ricorso  ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere  d),  e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino  al termine del loro periodo di validita' o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione.
 19.  Le  procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale,  la  contabilizzazione  e il recupero a posteriori, fissate negli  articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli  da  859  a  876  bis  del  regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano   ai   nuovi   Stati  membri  ferme  restando  le  seguenti disposizioni specifiche:
 - il  recupero  e'  effettuato  alle  condizioni  stabilite nella normativa  Comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta  prima  della  data  di adesione, il recupero e' effettuato a cura  e  in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.
 20.  Le  procedure  che  disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi,  fissate  negli  articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92  e  negli  articoli  da  877  a  912 del regolamento (CEE) n. 2454/93,  si  applicano  ai  nuovi  Stati  membri  ferme  restando le seguenti disposizioni specifiche:
 - il  rimborso  e  lo  sgravio  dei  dazi  sono  effettuati  alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi  per  i  quali  e'  chiesto  il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione  doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso  o  sgravio  e' effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro   interessato   alle   condizioni   in   esso   vigenti  prima dell'adesione.
 Appendice dell'allegato V
 Elenco delle misure di aiuto esistenti
 previste al punto 1, lettera b) del meccanismo d'aiuto
 esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V
 
 Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente  di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo.
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 ALLEGATO VI
 Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione:
 misure transitorie, Bulgaria
 
 1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
 Trattato che istituisce la Comunita' europea
 31968  R  1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre  1968,  relativo  alla  libera  circolazione  dei  lavoratori all'interno  della  Comunita'  (GU  L  257  del  19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
 - 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
 31996  L  0071:  Direttiva  96/71/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito  di  una  prestazione  di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
 32004  L  0038:  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica il regolamento  (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 1.  L'articolo  39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano   pienamente  soltanto,  per  quanto  attiene  alla  libera circolazione  dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino   la  temporanea  circolazione  di  lavoratori,  ai  sensi dell'articolo  1  della  direttiva  96/71/CE,  fra la Bulgaria, da un lato,  e  ciascuno  degli  Stati  membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
 2.  In  deroga  agli  articoli  da  1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68,  e  fino  alla  fine  del  periodo  di due anni dopo la data dell'adesione,  gli  Stati  membri  attuali  applicheranno  le misure nazionali,  o  le  misure  contemplate  da  accordi  bilaterali,  che disciplinano  l'accesso  dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
 I  cittadini  bulgari  occupati  legalmente  in  uno  Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato  membro  per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno  accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato  del  lavoro  di  altri  Stati  membri  che  applicano misure nazionali.
 Anche  i  cittadini  bulgari  ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
 I  cittadini  bulgari  di  cui  al secondo e terzo comma perdono i diritti  menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
 I  cittadini  bulgari  occupati  legalmente  in  uno  Stato membro attuale  alla  data  di  adesione,  o  durante un periodo in cui sono applicate  misure  nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro  di  tale  Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
 3.  Prima  della  fine  dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina  il  funzionamento  delle  disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
 Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono  continuare  ad  applicare  le misure nazionali o le misure contemplate  da  accordi  bilaterali,  o  se  da  quel momento in poi intendono  applicare  gli  articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
 4.  Su  richiesta della Bulgaria si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara.
 5.  Gli  Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da  accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare  ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo  all'adesione  della  Bulgaria  qualora  si  verifichino o rischino  di  verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
 6.  Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che,  a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento  (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano  permessi  di  lavoro  a  cittadini  bulgari  durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente.
 7.  Gli  Stati  membri  in  cui,  a  norma  dei punti 3, 4 o 5, si applicano  gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti  dei  cittadini  bulgari,  possono ricorrere alle procedure descritte  in  appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
 Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede  perturbazioni  sul  suo  mercato  del  lavoro,  che  possono comportare   rischi  gravi  per  il  tenore  di  vita  o  il  livello dell'occupazione  in  una data regione o per una data professione, ne avvisa  la  Commissione  e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna  indicazione.  Sulla  base  di  tali informazioni, lo Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente  sospesa  l'applicazione  degli  articoli  da  1  a  6 del regolamento  (CEE) n.  1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione   o   professione.  La  Commissione  decide  in  merito  alla sospensione  e  alla  sua  durata  e  portata  entro due settimane al massimo  dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione.  Entro  due  settimane  dalla decisione della Commissione, ciascuno  Stato  membro  puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale  decisione  da  parte  del  Consiglio.  Il  Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
 Gli  Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti  ed  eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da   1   a   6   del   regolamento   (CEE) n.  1612/68,  trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
 8.  Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n.  1612/68  e'  sospesa  a  norma  dei  punti  2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo  23  della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti  dei  cittadini  degli  Stati membri attuali, e negli Stati membri  attuali  nei  confronti  dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni,  nella  misura  in  cui  esso  riguarda  il  diritto  dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' lavorativa:
 - il  coniuge  di  un  lavoratore  e  i  loro discendenti di eta' inferiore  a  21  anni  o  a  carico,  che  al  momento dell'adesione soggiornano  legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro,  hanno,  dal  momento  dell'adesione,  immediato  accesso  al mercato  del  lavoro  di  tale  Stato  membro. Cio' non si applica ai familiari  di  un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
 - il  coniuge  di  un  lavoratore  e  i  loro discendenti di eta' inferiore  a  21  anni  o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore  nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione,   ma   durante   il   periodo   di  applicazione  delle disposizioni  transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in  detto  Stato  membro  per  almeno  diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
 Tali   disposizioni   lasciano   impregiudicate   le  misure  piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
 9.   Qualora   le  disposizioni  della  direttiva  2004/38/EC  che sostituiscono  le  disposizioni  della  direttiva  68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68,  la  cui  applicazione e' stata differita in conformita' dei punti  2,  3,  4,  5,  7  e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono   derogare   a  tali  disposizioni  nella  misura  necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
 10.  Laddove  misure  nazionali  o  misure  contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potra' continuare ad  applicare  misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
 -----------------------------------------
 (1) Direttiva  68/360/CEE  del Consiglio, del 15 ottobre
 1968,  relativa  alla  soppressione  delle  restrizioni  al
 trasferimento  e  al  soggiorno  dei lavoratori degli Stati
 membri  e  delle  loro famiglie all'interno della Comunita'
 (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13). Direttiva modificata da
 ultimo  dall'atto  di  adesione  del  2003  (GU  L  236 del
 23.9.2003,  pag.  33) e  abrogata con effetto dal 30 aprile
 2006  dalla  direttiva  2004/38/CE del Parlamento europeo e
 del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 
 11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n.  1612/68  sia  sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria  potra  ricorrere  alle  procedure  di  cui  al  punto 7 nei confronti  della  Romania.  Durante  siffatto  periodo  i permessi di lavoro  rilasciati  dalla  Bulgaria  a  cittadini  rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
 12.  Gli  Stati  membri  attuali che applicano misure nazionali in conformita'  dei  punti  2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto  del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di  quella  esistente  al  momento  dell'adesione,  compreso il pieno accesso  al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno  in  qualsiasi  momento  decidere  di  applicare  invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.
 13.  Per  far  fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni,   di   specifici  settori  sensibili  di  servizi  dei rispettivi  mercati  del  lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni  in  seguito  alla  prestazione  di  servizi  transnazionali, secondo  quanto  definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania  e  l'Austria,  qualora  applichino,  in virtu' delle misure transitorie  suindicate,  misure  nazionali  o  misure contemplate da accordi  bilaterali  concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari,  possono,  previa  comunicazione  alla Commissione, derogare all'articolo  49,  primo  comma del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito   della  prestazione  di  servizi  da  parte  di  imprese stabilite  in  Bulgaria,  la temporanea circolazione di lavoratori il cui  diritto  di  svolgere  un'attivita'  lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
 L'elenco  dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente:
 
 - per la Germania:
 Settore                         Codice NACE("),
 salvo   diversamente   specificato ----------------------------------------------------------------
 Costruzioni, incluse           45.1-4;
 le attivita' collegate          Attivita' elencate nell'allegato
 della direttiva 96/71/CE
 -------------------------------------------------------------
 Servizi di pulizia             74.70 Servizi di pulizia
 e di disinfestazione           e di disinfestazione
 ----------------------------------------------------------------
 Altri servizi                   74.87 Solo attivita'
 dei decoratori d'interni
 ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
 
 - per l'Austria:
 Settore                         Codice NACE(*),
 salvo diversamente specificato
 ----------------------------------------------------------------
 Attivita' dei servizi connessi   01.41
 all'orticoltura
 ----------------------------------------------------------------
 Taglio, modellatura             26.7
 e finitura della pietra
 ----------------------------------------------------------------
 Fabbricazione di strutture      28.11
 metalliche e di parti
 di strutture
 ----------------------------------------------------------------
 Costruzioni, incluse                96/71 /CE
 le attivita' collegate
 Attivita' elencate nell'allegato
 della direttiva
 ----------------------------------------------------------------
 Servizi di vigilanza            74.60
 ----------------------------------------------------------------
 Servizi di pulizia              74.70
 e di disinfestazione
 ----------------------------------------------------------------
 Attivita' infermieristica        85.14
 a domicilio
 ----------------------------------------------------------------
 Assistenza sociale              85.32
 non residenziale
 ----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------
 *NACE:  Cfr.  31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90
 del   Consiglio,   del   9   ottobre  1990,  relativo  alla
 classificazione statistica delle attivita' economiche nelle
 Comunita'  europee  (GU  L  293  del  24.10.1990,  pag. 1).
 Regolamento   modificato   da   ultimo  da  32003  R  1882:
 Regolamento  (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 
 Qualora   la  Germania  o  l'Austria  decidano  di  derogare  alle disposizioni  dell'articolo  49,  primo  comma  del  trattato  CE, in conformita'  dei  precedenti capoversi, la Bulgaria puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
 L'applicazione  del presente punto non deve determinare condizioni di   temporanea   circolazione   dei  lavoratori,  nell'ambito  della prestazione  di  servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la  Bulgaria,  piu'  restrittive  di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 14.  L'applicazione  dei  punti  da  2  a  5  e da 7 a 12 non deve determinare  condizioni  di  accesso dei cittadini bulgari ai mercati del  lavoro  degli  Stati  membri  attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 Fatta  salva  l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali  introducono,  in  qualsiasi  periodo  in  cui sono applicate misure  nazionali  o  misure  contemplate  da  accordi bilaterali, un trattamento  preferenziale  per  i  lavoratori  cittadini degli Stati membri  rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
 I  lavoratori  migranti  bulgari  e  le  rispettive  famiglie  che soggiornano  legalmente  e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori  migranti  di  altri Stati membri e le rispettive famiglie che  soggiornano  legalmente  e sono occupati in Bulgaria non possono essere  trattati  in  modo  piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi  terzi  che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza
 Comunitaria",  i  lavoratori  migranti provenienti da paesi terzi, che  soggiornano  e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di  un  trattamento  piu' favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari.
 
 2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
 31997  L  0009:  Direttiva  97/9/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
 In  deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello  minimo  di  indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre  2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli  investitori  preveda  una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal  1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
 Durante   il   periodo   transitorio   gli   altri   Stati  membri conserveranno  il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di  investimento  bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo   degli   investitori   ufficialmente   riconosciuto   nel territorio  dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario  tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.
 
 3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
 Trattato sull'Unione europea, Trattato che istituisce la Comunita' europea.
 1. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione  europea,  la  Bulgaria  puo'  mantenere  in  vigore, per un periodo  di  cinque  anni  dalla  data  di  adesione,  le restrizioni previste  nella  legislazione  esistente  alla  data  della firma del Trattato  di  adesione  sull'acquisizione della proprieta' di terreni per  residenze  secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono  in  Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi  di  un  altro  Stato  membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
 I  cittadini  degli  Stati  membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo  sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in  Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma  o  a  norme  e  procedure  diverse  da  quelle  previste per i cittadini bulgari.
 2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione  europea,  la  Bulgaria  puo'  mantenere  in  vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella  legislazione  esistente  alla data della firma del Trattato di adesione  sull'acquisizione  di  terreni  agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di  uno  Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone  giuridiche  costituite  secondo  le  leggi di un altro Stato membro  o  di  uno  Stato  Parte  dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.  In  nessun  caso  un  cittadino  di  uno  Stato membro puo' ricevere,  per  quanto  riguarda  l'acquisizione di terreni agricoli, foreste  e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato  alla  data  della  firma  del  trattato di adesione ne' un trattamento  piu'  restrittivo  rispetto  a  un cittadino di un paese terzo.
 Gli  agricoltori  autonomi  che  sono  cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono  soggetti  alle  disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
 Un  riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione  al  Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta  della  Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.
 
 4. AGRICOLUTRA
 
 A. NORMATIVA IN MATERIA AGRICOLA
 31997  R  2597:  Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre    1997,    che    fissa   le   disposizioni   complementari dell'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:
 - 31999  R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).
 In   deroga  all'articolo  3,  paragrafo  1  lettere  b) e  c) del regolamento  (CE) n.  2597/97,  le prescrizioni relative al tenore di materia  grassa  non  si  applicano  al  latte alimentare prodotto in Bulgaria  fino  al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia  grassa  del 3% (m/m) puo' essere commercializzato come latte intero  ed il latte con un tenore di materia grassa del 2% (m/m) puo' essere  commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non  conforme  alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa puo' essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.
 
 B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
 32004  R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in  materia  di  igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
 a) Gli  stabilimenti  di  trasformazione  del  latte  elencati nei capitoli  I e II dell'appendice del presente allegato possono fino al 31  dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non  e'  stato  manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II  e  III, a condizione che le aziende da cui e' consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' bulgare.
 b) Finche'  gli  stabilimenti  di  cui alla lettera a) beneficiano delle  disposizioni  di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti  stabilimenti  sono  unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati  per  lavorazioni  successive  in Bulgaria in stabilimenti ugualmente  disciplinati  dalle  disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente  dalla  data di commercializzazione. Detti prodotti devono  recare  un  marchio  di  identificazione  diverso  da  quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
 c) Gli  stabilimenti  elencati  nel capitolo II dell'appendice del presente  allegato,  sono  autorizzati,  fino  al 31 dicembre 2009, a trasformare  il  latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme  UE  si  intende  il  latte  di  cui  alla  lettera  a).  Detti stabilimenti  devono  soddisfare  pienamente  i  requisiti UE per gli stabilimenti,   inclusa   l'attuazione   dei   principi  del  sistema dell'analisi  di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui  all'articolo  5  del  regolamento  (CE) n. 852/2004 (1) e devono dimostrare   la  capacita  di  rispettare  pienamente  le  condizioni riportate  in  appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:
 - prendere  tutte  le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta  alla  fase  del  prodotto  finale,  inclusi itinerari della raccolta  del  latte,  deposito  e  trattamento  separati  del  latte conforme  e  non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici  dei  prodotti  a  base di latte non conforme alle norme UE nonche' deposito separato di tali prodotti,
 - stabilire una procedura per garantire la rintracciabilita della materia  prima,  inclusi  i  necessari  documenti  giustificativi dei movimenti  dei  prodotti, nonche' la responsabilita' per i prodotti e la  corrispondenza  tra  materie  prime  conformi  e  non  conformi e categorie di prodotti,
 - sottoporre  tutto  il  latte  crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7°C per 15 secondi, e
 - adottare  tutte  le  misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.
 Le autorita' bulgare:
 - garantiscono  che  il  conduttore  o  il  gestore  di  ciascuno stabilimento  interessato  prenda  tutte  le  misure  necessarie  per assicurare  la  corretta  osservanza  delle  procedure interne per la separazione del latte;
 - conducono  test  e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e
 - effettuano,  in  laboratori approvati, test su tutte le materie prime  e  i  prodotti  finiti  per  verificarne  la conformita' con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo  II,  inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.
 Il  latte  e/o  i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione  separate  che  trasformano  latte crudo non conforme alle nonne  UE  in  stabilimenti  di  trasformazione  del  latte approvati dall'UE  possono  essere  immessi  sul  mercato  solo alle condizioni stabilite  alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati  su  una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice del presente allegato possono essere   commercializzati   come   prodotti  conformi  purche'  siano soddisfatte  tutte  le  condizioni  concernenti  la separazione delle linee di produzione.
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 (1) Regolamento  (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo
 e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  sull'igiene dei
 prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
 
 d) Al  latte  e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle  disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed  al  titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999(1) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.
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 (1)Regolamento  (CE) n.  1255/1999 del Consiglio, del 17
 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L
 160  del  26.6.1999,  pag.  48).  Regolamento modificato da
 ultimo  dal  regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione
 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
 
 e) La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi     conseguiti     nel    miglioramento    delle    aziende lattiero-casearie  e  del  sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce  che  tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009. f) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo  58  del  regolamento  (CE) n.  178/2002 (1), aggiornare l'appendice  del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre  2009  e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti,  alla  luce  dei  progressi  conseguiti  nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
 Le  modalita'  di  applicazione  dettagliate intese a garantire il regolare  funzionamento  del  summenzionato  regime  transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.
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 (1) Regolamento  (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
 e  del  Consiglio,  del  28  gennaio 2002, che stabilisce i
 principi   e   i   requisiti  generali  della  legislazione
 alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
 alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo della sicurezza
 alimentare  (GU  L  31  del  1.2.2002, pag. 1). Regolamento
 modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU
 L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
 
 5. POLITICA DEI TRASPORTI
 1.  31993  R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25  ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non  residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1 993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 32002  R  0484:  Regolamento  (CE) n.  484/2002  del Parlamento europeo  e  del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
 a) In  deroga  all'articolo  1  del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino  alla  fine  del  terzo  anno  successivo all'adesione i vettori stabiliti  in  Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su  strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri  sono  esclusi  dai  trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria.
 b) Prima  della  fine  del  terzo anno successivo all'adesione gli Stati  membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo  per  un  massimo  di  due  anni  o se da quel momento in poi intendono  applicare  pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza  di  tale  comunicazione,  si  applica  l'articolo 1. Solo i vettori  stabiliti  negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
 e) Gli  Stati  membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
 Quando  uno  Stato  membro  di cui al precedente comma subisce una grave  perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta  all'attivita'  di  cabotaggio  o aggravata da tale attivita', come  un'eccedenza  importante  dell'offerta  rispetto  alla domanda, oppure  una  minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di  un  gran  numero  di  imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i  dettagli  pertinenti.  Sulla  base  di tali informazioni, lo Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente   l'applicazione   dell'articolo   1  per  ristabilire  la normalita'.
 La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo  Stato  membro  interessato  e  decide,  entro  un  mese  dalla ricezione  della  richiesta,  in  merito  alla  necessita di adottare misure  di  salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7,  paragrafo  3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.
 Uno  Stato  membro  di  cui  al primo comma ha la facolta' in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo   successivamente   una   comunicazione   motivata  alla Commissione.
 d) Nel   periodo   in   cui   l'applicazione   delle  disposizioni dell'articolo  1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere  a) e  b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti   di   merci   su   strada   scambiandosi  progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
 e) L'applicazione  delle  lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni  di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 2.  31996  L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996,  riguardante  l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo  scopo  di favorire l'esercizio  della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore  dei  trasporti  nazionali  ed  internazionali  (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:
 - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
 Fino  al  31  dicembre  2010  l'articolo  3,  paragrafo 3, lettera c) della  direttiva  96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di  trasporto  che  effettuano  esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.
 Il  capitale  e  le  riserve  di  dette imprese devono raggiungere gradualmente  i  valori  minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:
 - entro  il  1  °  gennaio  2007  l'impresa  deve  disporre di un capitale  e  di riserve di valore almeno pari a 5850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
 - entro  il  1  °  gennaio  2008  l'impresa  deve  disporre di un capitale  e  di riserve di valore almeno pari a 6750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3750 EUR per ciascun veicolo supplementare;
 - entro il 1° gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e  di riserve di valore almeno pari a 7650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
 - entro  il  1  °  gennaio  2010  l'impresa  deve  disporre di un capitale  e  di riserve di valore almeno pari a 8550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4750 EUR per ciascun veicolo supplementare.
 3.  31996  L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale   e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel  traffico internazionale  (GU  L  235  del  17.9.1996,  pag. 59), modificata da ultimo da:
 - 32002  L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
 In  deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e  3.5.1  di  cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre  2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse.
 Dalla  data  di  adesione,  non possono essere imposte restrizioni all'uso,  da  parte  di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva   96/53/CE,  delle  principali  reti  di  transito  di  cui all'allegato  I  della  decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti I.
 La  Bulgaria  rispettera'  il  calendario  indicato  nelle tabelle allegate  per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento  nelle  infrastrutture  finanziato  mediante il bilancio Comunitario  garantisce  che  le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
 Parallelamente   all'adattamento,  e'  garantita  una  progressiva apertura  della  rete  stradale  bulgara,  inclusa  la  rete  di  cui all'allegato  I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al  traffico  internazionale  che  sono  conformi  ai  valori  limite prescritti  dalla  direttiva.  Ai  fini  del  carico e dello scarico, laddove  tecnicamente  possibile,  e'  consentito  durante  tutto  il periodo  transitorio  l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
 Dalla  data  di  adesione,  tutti  i  veicoli  adibiti al traffico internazionale,  provvisti  di  sospensioni pneumatiche e conformi ai valori  limite  prescritti  dalla  direttiva  96/53/CE,  non  saranno soggetti  a  canoni  aggiuntivi  temporanei sull'intera rete stradale bulgara.
 I  canoni  aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli   adibiti   al   traffico  internazionale  non  provvisti  di sospensioni  pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei  canoni  non  comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per  gli  utenti.  Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei  limiti  di  carico  per  asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto  il  territorio  e  interviene  anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria.
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 (1)GU  L  228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata
 da  ultimo  dalla  decisione  884/2004/CE  (GU  L  167  del
 30.4.2004, pag. 1).
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 Tabella 2
 | 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| MISURA            |     |     |     |     |     |     |     | RIASSETTO         |   91|  116|  114|   88|   81|   40|    0| RICOSTRUZIONE     |   26|   42|   68|   88|   96|  182|  258| NUOVA COSTRUZIONE |   18|   28|   33|   64|   40|   31|   94|
 |  135|  186|  215|  240|  217|  253|  352| 1.41 km
 
 6. FISCALITA
 1.  31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio  1977,  in  materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati  membri  relative alle imposte sulla cifra di affari  - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
 - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
 In  applicazione  dell'articolo  28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva   77/388/CEE,   la   Bulgaria  puo'  mantenere  l'esenzione dall'imposta  sul  valore  aggiunto per i trasporti internazionali di persone  di  cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4  della  medesima o fintantoche' la stessa esenzione sara' applicata da  uno  o  piu'  Stati  membri  attuali,  qualora  questa  data  sia anteriore.
 2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,  relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
 - 32003   L   0117:  Direttiva  2003/117/CE  del  Consiglio,  del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
 In  deroga  all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/791CEE, la  Bulgaria  puo'  rinviare  fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa  minima  globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per  le  sigarette  appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta,  purche'  in  tale  periodo  avvicini  gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
 Fatto  salvo  l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del  25  febbraio  1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla  circolazione  e  ai  controlli  dei prodotti soggetti ad accisa (1) e   previa  informazione  della  Commissione,  gli  Stati  membri possono, per tutto il periodo di validita' di tale deroga, mantenere, sui  quantitativi  di  sigarette  che  dalla  Bulgaria possono essere introdotti  nel  loro  territorio  senza  pagamento  di  un'ulteriore accisa,  le  stesse  limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi.  Gli  Stati membri che si avvalgono di questa facolta' possono effettuare i controlli necessari, purche' questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
 3.  32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,  concernente  il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di  interessi  e  di  canoni  fra societa' consociate di Stati membri diversi(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
 - 32004  L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
 La  Bulgaria  e'  autorizzata  a  non  applicare  le  disposizioni dell'articolo  1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di  interessi  o  di  canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata  di  un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata  in  un  altro Stato membro di una societa' consociata di uno Stato  membro  non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.
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 (1)GU  L  76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata
 da  ultimo  dal  regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del
 16.5.2003, pag. 36).
 
 4.  32003  L  0096:  Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
 - 32004  L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
 a) In   deroga  all'articolo  7  della  direttiva  2003/96/CE,  la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 - fino  al  1°  gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione  della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello  minimo  di  EUR  359 per 1 000 1. A decorrere dal l° gennaio 2008,  il  livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potra' essere inferiore a EUR 323 per 10001;
 - fino  al  1°  gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione  del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello  minimo  di EUR 302 per 1 000 1 e fino al l° gennaio 2013 per raggiungere  il  livello minimo di EUR 330 per 10001. A decorrere dal l° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene  utilizzati  come  propellenti non potra' essere inferiore a EUR 274 per 10001.
 b) In   deroga  all'articolo  9  della  direttiva  2003/96/CE,  la Bulgaria puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 - fino  al  l°  gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C;
 fino  al  1°  gennaio  2009  per  adeguare il livello nazionale di tassazione  del  carbone  e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C.
 A decorrere dal l° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dei prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.
 c) In  deroga  all'articolo  10  della  direttiva  2003/96/CE,  la Bulgaria  puo'  applicare  un  periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricita' ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1 °  gennaio  2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricita' non potranno essere inferiori al 50% del pertinente
 livello minimo Comunitario.
 
 7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE
 32001  L  0037:  Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,   regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri relative  alla  lavorazione,  alla  presentazione  e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
 In  deroga  all'articolo  3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa  in  applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte  e  commercializzate  nel territorio della Bulgaria e' il 1° gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:
 - le  sigarette  prodotte  in  Bulgaria  con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri;
 - le  sigarette  prodotte  in  Bulgaria  con un tenore in catrame superiore  a  13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite e' ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1 ° gennaio 2008 e a 11 mg dal 1 ° gennaio 2010;
 - la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate  sul  calendario  e sulle misure adottate per garantire la conformita' alla direttiva.
 
 8. ENERGIA
 31968  L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968,  che  stabilisce  l'obbligo  per  gli Stati membri della CEE di mantenere  un  livello  minimo  di  scorte di petrolio greggio e/o di prodotti  petroliferi  (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
 - 31998  L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
 In  deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna  categoria  di  prodotti  petroliferi di cui all'articolo 2, almeno  al  numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
 - 30 giorni entro il 1° gennaio 2007;
 - 40 giorni entro il 31 dicembre 2007;
 - 50 giorni entro il 31 dicembre 2008;
 - 60 giorni entro il 31 dicembre 2009;
 - 70 giorni entro il 31 dicembre 2010;
 - 80 giorni entro il 31 dicembre 2011;
 - 90 giorni entro il 31 dicembre 2012.
 
 9. TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
 32002  L  0022:  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  7  marzo  2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica  (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
 In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la  Bulgaria  puo'  differire  l'introduzione  della portabilita' del numero al piu' tardi fino al l° gennaio 2009.
 
 10. AMBIENTE
 
 A. QUALITA DELL'ARIA
 1.  31994  L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 a) In  deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
 - fino  al  31  dicembre  2007  a  impianti  di deposito presso 6 terminali   con   un   volume  di  caricamento  superiore  a  25  000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
 - fino  al  31  dicembre  2009  a  impianti di deposito presso 19 terminali  con  un  volume  di  caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno;
 b) In  deroga  all'articolo  4  e  all'allegato II della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di  cisterne  mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a   25   000   tonnellate/anno   ma   inferiore  o  pari  a  150  000 tonnellate/anno;
 - fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
 c) In  deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per  le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne;
 - fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne.
 d) In  deroga  all'articolo  6  e all'allegato III della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria:
 - fino  al  31  dicembre  2007  a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
 - fino  al  31  dicembre  2009  a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.
 2. 31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,   relativa  alla  riduzione  del  tenore  di  zolfo  di  alcuni combustibili  liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 a) In   deroga   all'articolo   3,  paragrafo  1  della  direttiva 1999/32/CE,  i  requisiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011  per  uso  locale.  Durante  il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00% in peso massa.
 b) In   deroga   all'articolo   4,  paragrafo  1  della  direttiva 1999/32/CE,  i  requisiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  negli oli combustibili  non  si  applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20% in peso massa.
 
 B. GESTIONE DEI RIFIUTI
 1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del l° febbraio  1993,  relativo  alla  sorveglianza  e  al  controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata  e  in  uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
 a) Fino  al  31  dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti  destinati  al  recupero  ed  elencati  nell'allegato  II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e  sono  sottoposte  alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
 b) In  deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31  dicembre  2009 le autorita' bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti  destinati  al  recupero  elencati nell'allegato III, in base alle   motivazioni   enunciate   nell'articolo  4,  paragrafo  3  del regolamento.  Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.
 AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI
 - AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
 - AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
 - AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli
 AB. RIFIUTI  CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
 AC. RIFIUTI  CONTENENTI  PRINCIPALMENTE  COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
 - AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
 - AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
 - AC 060 Fluidi idraulici
 - AC 070 Fluidi per freni
 - AC 080 Fluidi antigelo
 - AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
 - AC 120 Naftaleni policlorurati
 - AC 150 Clorofluorocarburi
 - AC 160 Alogeni
 - AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
 - AC 200 Composti organici del fosforo
 - AC 230  Residui  alogenati  o non alogenati della distillazione non  acquosa  provenienti  da  operazioni  di  recupero  di  solventi organici
 - AC 240  Rifiuti  provenienti  dalla  produzione  di idrocarburi alifatici  alogenati  (come  clorometani,  dicloroetano,  cloruro  di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
 - AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
 AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
 - AD 010  Rifiuti  della  produzione  e  preparazione di prodotti farmaceutici  Rifiuti  che  contengono, consistono o sono contaminati da:
 - AD 040    - Cianuri   inorganici,   eccetto  i  residui  dalla produzione  di  metalli  preziosi  che  contengono  tracce di cianuri inorganici
 - AD 050  - Cianuri organici
 - AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
 - AD 070   Rifiuti  della  produzione,  preparazione  ed  uso  di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
 - AD 150  Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
 - AD 160 Rifiuti urbani/domestici
 Il  suddetto  periodo  puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre  2012,  secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva  75/442/CEE  del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1) modificata dalla direttiva 91/156/CEE 2 del Consiglio.
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 (1)GU   L   194   del  25.07.1975,  pag.  39.  Direttiva
 modificata  da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU
 L 135 del 6.06.1996, pag. 32).
 (2) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.
 
 c) In  deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31  dicembre  2009 le autorita' bulgare competenti possono  sollevare  obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati  al  recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come  pure  sulle  spedizioni  di  rifiuti  destinati al recupero non elencati  negli  allegati  del  regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.
 d) In  deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  le autorita' bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e  IV  del  regolamento,  destinate  a un impianto che fruisca di una deroga   temporanea   da  determinate  disposizioni  della  direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione   integrale   dell'inquinamento   (1) o   della   direttiva 2001/80/CE,  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,  concernente  la  limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni  inquinanti  originati dai grandi impianti di combustione (2), durante   il   periodo   di   applicazione  della  deroga  temporanea all'impianto di destinazione.
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 (1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
 (2) GU   L   309   del  27.11.2001,  pag.  1.  Direttiva
 modificata  da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L
 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 
 2.  31994  L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994,  sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
 - 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)
 a) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  a) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero  di  energia  entro  il  31  dicembre  2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 il  35%  in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39% per il 2007, il 42% per il 2008, il 46% per il 2009 e il 48% per i12010.
 b) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero  di  energia  entro  il  31  dicembre  2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  50% in peso per il 2011, i1 53% per il 2012 e il 56% per il 2013.
 c) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  c) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio  per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - l'8% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 12% per il 2007 e il 14,5% per il 2008.
 d) In   deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  d) della direttiva  94/62/CE,  la Bulgaria dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio  globali  entro  il  31  dicembre  2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  34%  in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38% per il 2007, il  42%  per  il 2008, il 45% per il 2009, il 47% per il 2010, il 49% per il 2011, il 52% per il 2012 e il 54,9% per il 2013.
 e) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  e), punto i) della  direttiva  94/62/CE,  la  Bulgaria  dovra'  raggiungere gli obiettivi  di  riciclaggio  per  il  vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  26%  in peso entro il 31 dicembre 2006, il 33% per il 2007, il  40%  per  il 2008, il 46% per il 2009, il 51% per il 2010, il 55% per il 2011 e il 59,6% per il 2012.
 f) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  e), punto iv) della  direttiva  94/62/CE,  la  Bulgaria  dovra' raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - il  17%  in peso per il 2009, il 19% per il 2010, il 20% per il 2011 e il 22% per il 2012.
 3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,  relativa  alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In   deroga   all'articolo  5,  paragrafo  3,  lettere  a) e  b) e all'Allegato  I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e  fatto  salvo  l'articolo  6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE  del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (1), i  requisiti  per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonche' i requisiti  relativi  alle  misure  volte  a  impedire  che  le  acque superficiali  entrino  nei  rifiuti collocati nella discarica, non si applicano,  fino  al  31  dicembre  2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:
 1. "Polimeri" stagno per scorie, Varna, Devnya
 2. "Solvay  Sodi",  "Deven"  e  "Agropolichim"  stagno  combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;
 3. TPP*, "Varna" stagno per ceneri, Varma, Beloslav;
 4. "Sviloza" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;
 5. TPP  a  "Zaharni  zavodi"  stagno  per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;
 6. "Vidachim v likvidatsya" stagno per ceneri, Vidin, Vidin;
 7. "Toplofikatsia-Ruse"  "TPP-Ruse East" stagno per ceneri, Ruse, Ruse;
 8. TPP "Republica", "COF-Pernik" e "Kremikovtsi-Rudodobiv" stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
 9. "Toplofikatsia   Pernik"  e  "Solidus"   - Pernik  stagno  per ceneri, Pernik, Pernik;
 10. TPP "Bobov dol" stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;
 11. "Brikel" stagno per ceneri, Stara Zagora, Galabovo;
 12. "Toplofikatsia Sliven" stagno per ceneri, Sliven, Sliven;
 13. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
 14. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
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 (1) GU   L   194  del  25.07.1975,  pag.  39.  Direttiva
 modificata  dalla  direttiva  91/156/CEE  e  modificata  da
 ultimo  dal  regolamento  (CE) n.  1882/2003  (GU L 135 del
 6.6.1996,  pag.  32).  *  TPP  sta per Thermal Power Plant,
 cioe' centrale termoelettrica.
 
 La  Bulgaria  dovra'  garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati  nei  14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantita massime annuali di seguito riportate:
 - entro il 31 dicembre 2006: 3.020.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2007: 3.010.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2008: 2.990.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2009: 1.978.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2010: 1.940.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2011: 1.929.000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2013: 1 159 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate.
 4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  gennaio  2003,  sui  rifiuti  di apparecchiature elettriche  ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:
 - 32003  L  0108:  Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8  dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).
 In  deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2  della  direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovra' raggiungere, entro il   31  dicembre  2008,  un  tasso  di  raccolta  separata  di  RAEE provenienti  dai  nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in  media  per  abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.
 
 C. QUALITA DELL'ACQUA
 31991  L  0271:  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,  concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva   91/271/CEE,  i  requisiti  per  le  reti  fognarie  e  il trattamento  delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in  Bulgaria  fino  al  31  dicembre  2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - entro il 31 dicembre 2010, sara' conseguita la conformita' alla direttiva  negli  agglomerati  con  numero  di  abitanti  equivalenti superiore a 10.000;
 
 D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
 1.  31996  L  0061:  Direttiva  96/61/CE  del  Consiglio,  del  24 settembre   1996,   sulla   prevenzione   e  la  riduzione  integrate dell'inquinamento  (GU  L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga  all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE i requisiti  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per gli impianti esistenti  non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino  alla  data  indicata  per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo  di  gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione,  parametri  equivalenti  o  misure  tecniche  basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:
 fino al 31 dicembre 2008:
 - "Jambolen"  - Jambol (attivita' punto 4.1, lettera h)
 - "Verila"  - Ravno Pole (attivita' punto 4.1)
 - "Lakprom"  - Svetovrachane (attivita' punto 4.1, lettera b)
 - "Orgachim"  - Ruse (attivita' punto 4.1, lettera j)
 - "Neochim"  - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.1, lettera b)
 fino al 31 dicembre 2009:
 - "Elisejna" gara Elisejna (attivita' punto 2.5, lettera a))
 fino al 31 dicembre 2011:
 - TPP "Ruse East"  - Ruse (attivita' punto 1.1)
 - TPP "Varna"  - Varna (attivita' punto 1.1)
 - TPP "Bobov dol"  - Sofia (attivita' punto 1.1)
 - TPP a "Lukoil Neftochim"  - Burgas (attivita' punto 1.1)
 - "Lukoil Neftochim"  - Burgas (attivita' punto 1.2)
 - "Kremikovsti"  - Sofia (attivita' punto 2.2)
 - "Radomir   - Metali"   - Radomir (attivita' punto 2.3, lettera b))
 - "Solidus"  - Pernik (attivita' punto 2.4)
 - "Berg Montana fitingi"  - Montana (attivita' punto 2.4)
 - "Energoremont"  - Kresna (attivita' punto 2.4)
 - "Chugunoleene"  - Ihtiman (attivita' punto 2.4)
 - "Alkomet"  - Shoumen (attivita' punto 2.5, lettera b)
 - "Start"  - Dobrich (attivita' punto 2.5, lettera b)
 - "Alukom"  - Pleven (attivita' punto 2.5, lettera b)
 - "Energya"  - Turgovishte (attivita' punto 2.5, lettera b)
 - "Uspeh"  - Lukovit (attivita' punto 3.5)
 - "Keramika"  - Burgas (attivita' punto 3.5)
 - "Stroykeramika"  - Mezdra (attivita' punto 3.5)
 - "Stradlja keramika"  - Stradlja (attivita' punto 3.5)
 - "Balkankeramics"  - Novi Iskar (attivita' punto 3.5)
 - "Shamot"  - Elin Pelin (attivita' punto 3.5)
 - Fabbrica di ceramiche  - Dragovishtitza (attivita' punto 3.5)
 - "Fayans"  - Kaspichan (attivita' punto 3.5)
 - "Solvay Sodi"  - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera d)
 - "Polimeri"  - Devnia (attivita' punto 4.2, lettera c)
 - "Agropolichim"  - Devnia (attivita' punto 4.3)
 - "Neochim"  - Dimitrovgrad (attivita' punto 4.3)
 - "Agriya"  - Plovdiv (attivita' punto 4.4)
 - "Balkanpharma"  - Razgrad (attivita' punto 4.5)
 - "Biovet"  - Peshtera (attivita' punto 4.5)
 - "Catchup-fruct"  - Ajtos (attivita' punto 6.4, lettera b)
 - "Bulgarikum"  - Burgas (attivita' punto 6.4, lettera c))
 - "Serdika 90"  - Dobrich (attivita' punto 6.4, lettera c))
 - "Ekarisaj"  - Varna (attivita' punto 6.5)
 - "Ekarisay  - Bert"  - Burgas (attivita' punto 6.5)
 Per  questi  impianti  dovranno  essere  rilasciate autorizzazioni pienamente  coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente   vincolanti   per   il  raggiungimento  della  piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30  ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
 2. 32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  concernente la limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) In  deroga  all'articolo  4,  paragrafo  3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione  per  l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unita' dell'impianto:
 - TPP "Varna":
 - unita' 1 fino al 31 dicembre 2009
 - unita' 2 fino al 31 dicembre 2010
 - unita' 3 fino al 31 dicembre 2011
 - unita' 4 fino al 31 dicembre 2012
 - unita' 5 fino al 31 dicembre 2013
 - unita' 6 fino al 31 dicembre 2014
 - TPP "Bobov dol":
 - unita' 2 fino al 31 dicembre 2011
 - unita' 3 fino al 31 dicembre 2014
 - TPP "Ruse  - East":
 - unita' 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009
 - unita' 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011
 - TPP a "Lukoil Neftochim" Burgas:
 - unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011.
 Durante  il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa   e  di  polveri  provenienti  da  tutti  gli  impianti  di combustione  di  cui  alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
 - entro  il  2008:  179/700  tonnellate  di  SO  2  /anno;  8 900 tonnellate di polveri/anno;
 - entro  il  2012:  103/000  tonnellate  di  SO  2  /anno;  6 000 tonnellate di polveri/anno;
 b) In   deroga   all'articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'Allegato  VI  della  direttiva  2001/80/CE,  i  valori limite di emissione  per  gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al  31  dicembre 2011 per le unita' 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a "Lukoil Neftochim Burgas".
 Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto  di  tutti  gli  impianti  di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
 - entro il 2008: 42/900 tonnellate/ anno;
 - entro il 2012: 33/300 tonnellate/ anno;
 c) Entro  il  1°  gennaio 2011, la Bulgaria dovra' presentare alla Commissione  un  piano  aggiornato,  comprendente  anche  un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non   conformi,   che   preveda   fasi   chiaramente   definite   per l'applicazione  dell'acquis.  Detti  piani  garantiranno un'ulteriore riduzione  delle  emissioni  a un livello considerevolmente inferiore agli  obiettivi  intermedi  specificati  nelle  lettere a) e b) sopra citate,  segnatamente  per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se   la  Commissione,  tenuto  conto  in  particolare  degli  effetti sull'ambiente   e   dell'esigenza   di   ridurre  le  distorsioni  di concorrenza  nel  mercato  interno  dovute  alle  misure transitorie, ritiene  che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi,  essa  ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la   Bulgaria  comunica  le  misure  adottate  per  raggiungere  tali obiettivi.  Se  successivamente  la Commissione, in consultazione con gli  Stati  membri,  ritiene  che  le  misure  in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.
 Appendice dell'ALLEGATO VI
 
 
 CAPITOLO I
 Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte
 che trasformano latte non conforme alle norme UE di cui
 al capitolo 4, sezione B, paragrafo a) dell'Allegato VI
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 ALLEGATO VII
 Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione:
 misure transitorie, Romania
 
 1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
 Trattato che istituisce la Comunita' europea
 31968  R  1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre  1968,  relativo  alla  libera  circolazione  dei  lavoratori all'interno  della  Comunita'  (GU  L  257  del  19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
 - 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
 31996  L  0071:  Direttiva  96/71/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito  di  una  prestazione  di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
 32004  L  0038:  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica il regolamento  (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 1.  L'articolo  39  e  il  primo  paragrafo  dell'articolo  49 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera  circolazione  dei  lavoratori  e  alla  libera prestazione di servizi  che  implichino  la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato,  e  ciascuno  degli  attuali  Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
 2.  In  deroga  agli  articoli  da  1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68,  e  fino  alla  fine  del  periodo  di due anni dopo la data dell'adesione,  gli  Stati  membri  attuali  applicheranno  le misure nazionali,  o  le  misure  contemplate  da  accordi  bilaterali,  che disciplinano  l'accesso  dei  cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
 I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla  data  di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso  al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
 Anche  i  cittadini  rumeni  ammessi  al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
 I  cittadini  rumeni  di  cui  al  secondo e terzo comma perdono i diritti  sopra  menzionati  qualora  volontariamente  abbandonino  il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
 I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla  data  di  adesione,  o durante un periodo in cui sono applicate misure  nazionali,  e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale  Stato  membro  per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
 3.  Prima  della  fine  dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina  il  funzionamento  delle  disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
 Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione  della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione  se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o  le  misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in  poi  intendono  applicare  gli  articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
 4.  Su  richiesta  della Romania si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena.
 5.  Gli  Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui   al  punto  2,  mantengono  le  misure  nazionali  o  le  misure contemplate  da  accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione,  continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo   anno  successivo  all'adesione  della  Romania  qualora  si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del  lavoro.  In  mancanza  di  tale  comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
 6.  Durante  il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati  membri  in  cui  si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli  da  1  a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini  rumeni  e  che  rilasciano  permessi di lavoro a cittadini rumeni  durante  tale  periodo  a  fini  di  controllo  vi  procedono automaticamente.
 7.  Gli  Stati  membri  in  cui,  a  norma  dei punti 3, 4 o 5, si applicano  gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti  dei  cittadini  rumeni  possono  ricorrere  alle procedure descritte  in  appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
 Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede  perturbazioni  sul  suo  mercato  del  lavoro,  che  possono comportare   rischi  gravi  per  il  tenore  di  vita  o  il  livello dell'occupazione  in  una data regione o per una data professione, ne avvisa  la  Commissione  e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna  indicazione.  Sulla  base  di  tali informazioni, lo Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente  sospesa  l'applicazione  degli  articoli  da  1  a  6 del regolamento  (CEE) n.  1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione   o   professione.  La  Commissione  decide  in  merito  alla sospensione  e  alla  sua  durata  e  portata  entro due settimane al massimo  dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione.  Entro  due  settimane  dalla decisione della Commissione, qualsiasi  Stato  membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale  decisione  da  parte  del  Consiglio.  Il  Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
 Gli  Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti  ed  eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da   1   a   6   del   regolamento   (CEE) n.  1612/68,  trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
 8.  Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n.  1612/68  e'  sospesa  a  norma  dei  punti  2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo  23  della  direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti  dei  cittadini  degli  Stati membri attuali, e negli Stati membri  attuali  nei  confronti  dei  cittadini rumeni, alle seguenti condizioni,  nella  misura  in  cui  esso  riguarda  il  diritto  dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' economica:
 il  coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta inferiore a  21  anni  o  a  carico,  che  al momento dell'adesione soggiornano legalmente  con  il  lavoratore  nel  territorio di uno Stato membro, hanno,  dal  momento  dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro  di  tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore  legalmente  ammesso  al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
 il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta' inferiore a  21  anni  o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel   territorio   di   uno  Stato  membro  da  una  data  successiva all'adesione,   ma   durante   il   periodo   di  applicazione  delle disposizioni  transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in  detto  Stato  membro  per  almeno  diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente.
 Tali   disposizioni   lasciano   impregiudicate   le  misure  piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
 9.   Qualora   le  disposizioni  della  direttiva  2004/38/EC  che sostituiscono  le  disposizioni  della  direttiva  68/360/CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68,  la  cui  applicazione e' stata differita in conformita' dei punti  2,  3,  4,  5,  7  e  8, la Romania e gli Stati membri attuali possono   derogare   a  tali  disposizioni  nella  misura  necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
 -----------------------------------------
 (1) Direttiva  68/360/CEE  del Consiglio, del 15 ottobre
 1968,  relativa  alla  soppressione  delle  restrizioni  al
 trasferimento  e  al  soggiorno  dei lavoratori degli Stati
 membri  e  delle  loro famiglie all'interno della Comunita'
 (GU  L  257  del  19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo
 dall'atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (GU
 L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30
 aprile  2006  dalla  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
 
 10.  Laddove  misure  nazionali  o  misure  contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni  transitorie esposte sopra, la Romania potra' continuare ad  applicare  misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
 11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n.  1612/68  sia  sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania  potra'  ricorrere  alle  procedure  di  cui  al  punto 7 nei confronti  della  Bulgaria.  Durante  siffatto  periodo i permessi di lavoro  rilasciati  dalla  Romania  a  cittadini  bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
 12.  Gli  Stati  membri  attuali che applicano misure nazionali in conformita'  dei  punti  2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto  del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di  quella  esistente  al  momento  dell'adesione,  compreso il pieno accesso  al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno  in  qualsiasi  momento  decidere  di  applicare  invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione.
 13.  Per  far  fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni,   di   specifici  settori  sensibili  di  servizi  dei rispettivi  mercati  del  lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni  in  seguito  alla  prestazione  di  servizi  transnazionali, secondo  quanto  definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania  e  l'Austria,  qualora  applichino,  in virtu' delle misure transitorie  suindicate,  misure  nazionali  o  misure contemplate da accordi  bilaterali  concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni,  possono,  previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo  paragrafo  dell'articolo  49  del  trattato  CE,  al  fine  di limitare,  nell'ambito  della  prestazione  di  servizi  da  parte di imprese   stabilite   in   Romania,  la  temporanea  circolazione  di lavoratori  il  cui  diritto  di  svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali.
 L'elenco  dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente:
 - per la Germania:
 Settore                            Codice NACE("),
 salvo diversamente specificato
 
 Costruzioni, incluse
 le attivita' collegate              45.1-4;
 Attivita'              elencate nell'allegato
 della direttiva 96/71/CE
 
 Servizi di pulizia
 e di disinfestazione               74.70 Servizi di pulizia
 e di disinfestazione
 
 Altri servizi                      74.87 Solo attivita'
 dei decoratori d'interni
 - per l'Austria:
 Settore                            Codice NACE("),
 salvo diversamente specificato
 
 Attivita' dei servizi connessi
 all'orticoltura                    01.41
 
 Taglio, modellatura
 e finitura della pietra            26.7
 
 Fabbricazione di strutture
 metalliche e di parti
 di strutture                       28.11
 
 Costruzioni, incluse
 le attivita' collegate              45.1-4
 
 Attivita' elencate nell'allegato
 della direttiva                    96/71 /CE
 
 Servizi di vigilanza               74.60
 
 Servizi di pulizia
 e di disinfestazione               74.70
 
 Attivita' infermieristica
 a domicilio                        85.14
 
 Assistenza sociale
 non residenziale                   85.32
 -----------------------------------------
 NACE:  Cfr.  31990  R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90
 del Consiglio, del
 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica
 delle  attivita'  economiche  nelle Comunita' europee (GU L
 293  del  24.10.1990,  pag.  1).  Regolamento modificato da
 ultimo  da  32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284
 del 31.10.2003, pag. 1).
 
 Qualora   la  Germania  o  l'Austria  decidano  di  derogare  alle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 49 del trattato CE, in conformita'  dei  precedenti  capoversi, la Romania puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
 L'applicazione  del presente punto non deve determinare condizioni di   temporanea   circolazione   dei  lavoratori,  nell'ambito  della prestazione  di  servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la  Romania,  piu'  restrittive  di  quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 14.  L'applicazione  dei  punti  da  2  a  5  e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini rumeni ai mercati del lavoro   degli  Stati  membri  attuali  piu'  restrittive  di  quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 Fatta  salva  l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali  introducono,  in  qualsiasi  periodo  in  cui sono applicate misure  nazionali  o  misure  contemplate  da  accordi bilaterali, un trattamento  preferenziale  per  i  lavoratori  cittadini dello Stato membro  rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
 I  lavoratori  migranti  rumeni  e  le  rispettive  famiglie,  che soggiornano  legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori  migranti  di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che  soggiornano  legalmente  e sono occupati in Romania, non possono essere  trattati  in  modo  piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi  terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in  Romania. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza Comunitaria",  i  lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano  e sono occupati in Romania, non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini rumeni.
 
 2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
 31997  L  0009:  Direttiva  97/9/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
 In  deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello  minimo  di  indennizzo  non si applica in Romania fino al 31 dicembre  2011.  La Romania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 4.500 EUR dal 1°  gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non inferiore a 7000 EUR dal 1° gennaio  2008  al  31 dicembre 2008, non inferiore a 9 000 EUR dal 1° gennaio  2009  al 31 dicembre 2009, non inferiore a 11 000 EUR dal 1° gennaio  2010 al 31 dicembre 2010 e non inferiore a 15.000 EUR dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
 Durante   il   periodo   transitorio   gli   altri   Stati  membri conserveranno  il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di  investimento  rumena  stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo   degli   investitori   ufficialmente   riconosciuto   nel territorio  dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario  tra  il livello di indennizzo in Romania e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.
 
 3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
 Trattato sull'Unione europea,
 Trattato che istituisce la Comunita' europea.
 1. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania puo' mantenere in vigore, per un periodo di  cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione   della   proprieta'   di   terreni  per  residenze secondarie  da  parte  di  cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti  dell'Accordo  sullo Spazio economico europeo che non risiedono in  Romania  e da parte di societa' costituite secondo le leggi di un altro  Stato  membro  o  di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico  europeo  che  non  sono  stabilite  ne' hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno.
 I  cittadini  degli  Stati  membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo  sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in  Romania  non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma  o  a  norme  e  procedure  diverse  da  quelle  previste per i cittadini rumeni.
 2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Romania puo' mantenere in vigore, per un periodo di  sette  anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del trattato di adesione sull'acquisizione  di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo  sullo  Spazio  economico europeo e da parte di societa' costituite  secondo  le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte  dell'Accordo  sullo  Spazio economico europeo che non sono ne' stabilite  ne'  registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro puo' ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni  agricoli,  foreste  e  terreni boschivi, un trattamento meno favorevole  di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione  ne' un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
 Gli  agricoltori  autonomi  che  sono  cittadini di un altro Stato membro  e  desiderano  stabilirsi  e  risiedere  in  Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.
 Un  riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione  al  Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta  della  Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.
 
 4. POLITICA DELLA CONCORRENZA
 
 A. AGEVOLAZIONI FISCALI
 1.  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,  titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
 a) Nonostante  gli  articoli  87  e 88 del trattato CE, la Romania puo'  continuare  a concedere alle imprese a cui era stato attribuito il  certificato  di  investitore  permanente  in  una  zona disagiata anteriormente al 1 ° luglio 2003 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  in base al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate, modificato:
 - per  3  zone  disagiate  (Brad, Valea Jiului, Balan) fino al 31 dicembre 2008 incluso;
 - per   22   zone  disagiate  (Comansti,  Bucovina,  Altan  Tepe, Filipesti,  Ceptura,  Albeni,  Schela, Motru Rovinari, Rusca Montana, Bocsa,   Moldova  Noua-Anina,  Baraolt,  Apuseni,  Stei-Nucet,  Borod Suncuius-Dobre5ti-Vadu     Crisului,     Popesti-Derna-Alesd,     Ip, Hida-Surduc - Jibou-Balan,  Sarmasag-Chiejd-Bobota,  Baia Mare, Borsa Viseu, Rodna) fino al 31 dicembre 2009 incluso;
 per  3  zone  disagiate  (Cugir,  Zimnicea, Copsa Mica) fino al 31 dicembre 2010 incluso; alle seguenti condizioni:
 gli aiuti di Stato sono concessi per gli investimenti regionali:
 - l'intensita  netta  degli  aiuti regionali non deve superare il 50%  dell'equivalente  sovvenzione  netto. Il massimale indicato puo' essere  aumentato  per  le  piccole  e  medie  imprese  di  15  punti percentuali,  a  condizione  che l'intensita d'aiuto netta totale non superi il 75%;
 - se  l'impresa  opera  nel  settore  automobilistico(1), l'aiuto complessivo   e'   limitato  a  un  massimo  del  30%  dei  costi  di investimento ammissibili;
 -----------------------------------------
 (1)Ai  sensi  dell'allegato  C della comunicazione della
 Commissione    - Disciplina   multisettoriale  degli  aiuti
 regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C
 70   del   19.3.2002,  pag.  8),  modificata  da  ultimo  e
 pubblicata nella GU C 263 dell'1.1L2003, pag. 3.
 
 - il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati  inizia  il  2  gennaio  2003;  tutti gli aiuti richiesti e ottenuti  in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;  - ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di  tutti  gli  aiuti  concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili,  compresi  gli  aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente  dal  fatto  che  l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o Comunitarie;
 - i  costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale(1);
 -----------------------------------------
 (1) GU   C   74  del  10.3.1998,  pag.  9,  orientamenti
 modificati  da  ultimo  e  pubblicati  nella  GU  C 258 del
 9.9.2000, pag. 5.
 
 - i  costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti  tra  il 2 ottobre 1998 (ossia la data di entrata in vigore del  regime  di  cui  al decreto governativo urgente n. 24/1998 sulle zone disagiate) e il 15 settembre 2004;
 b) la Romania trasmette alla Commissione:
 due  mesi  dopo la data di adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;
 - entro  dicembre  2010,  informazioni  sui costi di investimento ammissibili  effettivamente  sostenuti  dai beneficiari in virtu' del decreto   governativo   urgente  n.  24/1998  sulle  zone  disagiate, modificato,  e  sugli  importi  complessivi  degli aiuti ottenuti dai beneficiari;
 - relazioni  semestrali  sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.
 2.  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,  titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
 a) Nonostante  gli  articoli  87  e 88 del trattato CE, la Romania puo'   continuare  a  concedere  alle  imprese  che  hanno  stipulato contratti  commerciali  con  le  amministrazioni delle zone di libero scambio  anteriormente  al  1°  luglio 2002 l'esenzione dai canoni ai sensi   della   legge  n.  84/1992  sulle  zone  di  libero  scambio, modificata, fino al 31 dicembre 2011 alle seguenti condizioni:
 - gli   aiuti   di  Stato  sono  concessi  per  gli  investimenti regionali:
 l'intensita'  netta degli aiuti regionali non deve superare il 50% dell'equivalente sovvenzione netto. Il massimale indicato puo' essere aumentato  per  le piccole e medie imprese di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensita' d'aiuto netta totale non superi il 75%;
 - se  l'impresa  opera  nel  settore automobilistico (1), l'aiuto complessivo   e'   limitato  a  un  massimo  del  30%  dei  costi  di investimento ammissibili;
 - il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali succitati  inizia  il  2  gennaio  2003;  tutti gli aiuti richiesti e ottenuti  in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
 - ai  fini  del  calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti  gli  aiuti  concessi  al  beneficiario  in  relazione ai costi ammissibili,  compresi  gli  aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente  dal  fatto  che  l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o Comunitarie;
 - i  costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale (2);
 - i  costi ammissibili dei quali si deve tenere conto sono quelli sostenuti  tra  il 30 luglio 1992 (ossia la data di entrata in vigore del  regime  di  cui  alla  legge  n.  84/1992  sulle  zone di libero scambio) e il 1 ° novembre 2004;
 -----------------------------------------
 (1)Ai  sensi  dell'allegato  C della comunicazione della
 Commissione    - Disciplina   multisettoriale  degli  aiuti
 regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C
 70   del   19.3.2002,  pag.  8),  modificata  da  ultimo  e
 pubblicata nella GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.
 (2)GU   C   74   del  10.3.1998,  pag.  9,  orientamenti
 modificati  da  ultimo  e  pubblicati  nella  GU  C 258 del
 9.9.2000, pag. 5.
 
 b) la Romania trasmette alla Commissione:
 - due    mesi    dopo   la   data   di   adesione,   informazioni sull'adempimento delle condizioni di cui sopra;
 - entro  dicembre  2011,  informazioni  sui costi di investimento ammissibili  effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtu' della legge  n.  84/1992  sulle zone di libero scambio, modificata, e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari;
 - relazioni  semestrali  sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore automobilistico.
 
 B. RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA
 Trattato  che istituisce la Comunita' europea, titolo VI, capitolo 1, norme sulla concorrenza
 1.  Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato  concessi dalla Romania ai fini della ristrutturazione di parti specifiche  dell'industria  siderurgica  rumena dal 1993 al 2004 sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:
 - il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2,  sui  prodotti  della  CECA,  dell'accordo  europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania, dall'altra(1), sia prorogato fino al 31 dicembre 2005;
 - si  rispetti,  per tutto il periodo 2002-2008, quanto stabilito nel  programma  di ristrutturazione e nei piani d'impresa individuali in base ai quali il Protocollo di cui sopra e' stato ampliato;
 -----------------------------------------
 (1)GU  L  357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato
 da  ultimo  dalla  decisione  n.  2/2003  del  Consiglio di
 associazione  UE-Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora
 pubblicata nella GU).
 
 - si   rispettino   le   condizioni   definite   nelle   presenti disposizioni e nell'appendice A;
 - non sia concesso o erogato alcun aiuto di Stato alle acciaierie contemplate  dalla  strategia  nazionale  di  ristrutturazione dal 1° gennaio   2005   al   31   dicembre   2008,   fine   del  periodo  di ristrutturazione; e
 - non  sia  concesso  o erogato alcun aiuto alla ristrutturazione del  settore  siderurgico rumeno successivamente al 31 dicembre 2004. Ai  fini delle presenti disposizioni e dell'appendice A, per aiuti di Stato  alla  ristrutturazione  debbono  intendersi le misure relative alle  aziende  siderurgiche che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo  87,  paragrafo  1  del  trattato  CE e che non possono ritenersi  compatibili  con  il  mercato  comune  in  base alle norme generalmente applicate nella Comunita'.
 2.  Solo  le  societa'  elencate  nell'appendice  A,  parte  I (in appresso denominate "societa' beneficiarie") hanno diritto agli aiuti di  Stato  nel  contesto  del  programma  di  ristrutturazione  della siderurgia rumena.
 3.  La  ristrutturazione  del  settore siderurgico rumeno, secondo quanto  descritto  nei  piani  d'impresa  individuali  delle societa' beneficiarie e nel programma nazionale di ristrutturazione e in linea con   le   condizioni   definite   nelle   presenti   disposizioni  e nell'appendice  A,  sara'  completata  entro  il 31 dicembre 2008 (in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione").
 4. La societa' beneficiaria non puo':
 a) in caso di fusione con una societa' non compresa nell'appendice A,  parte  I,  trasmettere  il  beneficio  dell'aiuto  concesso  alla societa' beneficiaria stessa;
 b) acquisire  quote  di  patrimonio  di  aziende  siderurgiche non elencate   nell'appendice  A,  parte  I  e  trasferire  il  beneficio dell'aiuto  concessole  durante il periodo che va fino al 31 dicembre 2008;
 5.  Qualsiasi  successiva modifica della proprieta' delle societa' beneficiarie e' soggetta alle condizioni e ai principi riguardanti la Vitalita',  gli  aiuti  di  Stato e la riduzione di capacita definiti nelle presenti disposizioni e nell'appendice A.
 6.   Le   societa'   non  elencate  come  "societa'  beneficiarie" nell'appendice  A,  parte  I,  non  beneficiano  di  aiuti  di  Stato finalizzati  alla  ristrutturazione  o di altri aiuti non considerati compatibili  con  le norme Comunitarie in materia di aiuti di Stato e non  sono  pertanto  tenute  a  riduzioni  di  capacita  .  Eventuali riduzioni  di  capacita  all'interno  di  queste societa' non saranno considerate riduzioni minime.
 7.  L'importo  globale  dell'aiuto lordo alla ristrutturazione che deve  essere approvato per le societa' beneficiarie e' determinato in ragione  degli  elementi  giustificativi per ciascuna misura di aiuto contenuti  nella  versione  definitiva  del  programma  nazionale  di ristrutturazione  e nei piani d'impresa individuali che devono essere approvati dalle autorita' rumene e fatta salva la verifica finale del rispetto   dei  criteri  di  cui  all'articolo  9,  paragrafo  4  del protocollo  n.  2  dell'accordo europeo e l'approvazione da parte del Consiglio.  In  ogni  caso,  l'importo  globale dell'aiuto lordo alla ristrutturazione  concesso  ed erogato nel periodo 1993-2004 non deve superare  49  985  miliardi di ROL. Nell'ambito di tale massimale, si applicano  i  seguenti  sottomassimali  o importi massimi di aiuti di Stato concessi o erogati a ciascuna societa' beneficiaria nel periodo 1993-2004:
 Ispat Sidex Galati 30 598 miliardi di ROL
 Siderurgica Hunedoara 9 975 miliardi di ROL
 CS Resita 4 707 miliardi di ROL
 IS Campia Turzii 2 234 miliardi di ROL
 COS Targoviste 2 399 miliardi di ROL
 Donasid (Siderca) Calarasi 72 miliardi di ROL
 Gli  aiuti  di  Stato  contribuiscono  a rendere vitali le imprese beneficiarie,  nelle  normali  condizioni di mercato, per la fine del periodo  di  ristrutturazione. L'importo e l'intensita' di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al  fine di ripristinare detta Vitalita'. La Vitalita' e' determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III.
 La   Romania   non  concede  alcun  aiuto  ulteriore  a  scopo  di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.
 8.  Le  riduzioni  nette  complessive  di capacita che le societa' beneficiarie  dovranno  conseguire  per  i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate.
 Tali riduzioni di capacita sono misurate sulla base della chiusura permanente  delle  strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante  distruzione  fisica  in  modo  che le strutture non possano essere  rimesse  in  servizio. Una dichiarazione di fallimento di una societa'  beneficiaria non puo' essere considerata come una riduzione di capacita (1).
 La   riduzione  netta  minima  di  capacita  di  2,05  milioni  di tonnellate  e  le  date  di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II.
 --------------------------------
 (1) Le   riduzioni  di  capacita  sono  permanenti  come
 definito  nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA
 (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20).
 
 9. I  piani  d'impresa  individuali devono ottenere l'approvazione scritta  delle  societa'  beneficiarie.  Essi devono essere attuati e includere  in particolare: a) Per Ispat Sidex Galati: i) l'attuazione del  programma  di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento  del  rendimento,  la  riduzione  dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualita ii) il passaggio a  segmenti  del  mercato  dei  prodotti  piatti di acciaio aventi un valore  aggiunto  piu'  elevato iii) il miglioramento dell'efficienza operativa  e  della gestione organizzativa iv) il completamento della ristrutturazione  finanziaria  della  societa'  v) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
 b) Per Siderurgica Hunedoara:
 i) la  modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto
 ii) il  miglioramento  dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
 iii)  l'attuazione  degli  investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
 c) Per IS Campia Turzii:
 i) l'aumento  della produzione di prodotti con un valore aggiunto
 |  |  |  | piu' elevato e di prodotti trasformati ii) l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualita della produzione
 iii)  il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa
 iv)  l'attuazione  degli  investimenti  necessari per conformarsi alla normativa ambientale
 d) Per CS Resita:
 i) la  specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale
 ii) la chiusura degli impianti inefficienti
 iii)  l'attuazione  degli  investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
 e) Per COS Targoviste:
 i) l'aumento  della quota di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato
 ii) l'attuazione   del  programma  di  investimenti  al  fine  di ottenere   una   riduzione  dei  costi,  maggiore  efficienza  ed  un miglioramento della qualita
 iii)  l'attuazione  degli  investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
 f) Per Donasid Calarasi:
 
 i) l'attuazione     del    programma    di    investimenti    per l'ammodernamento dei lavori
 ii) l'aumento della quota di prodotti finiti
 iii)  l'attuazione  degli  investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale
 10.    Eventuali    modifiche    successive   del   programma   di ristrutturazione  nazionale  e  dei  singoli  piani  aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
 11.  La  ristrutturazione  deve  avvenire  in  condizioni di piena trasparenza  e  sulla  base  di  corretti  principi  dell'economia di mercato.
 12.   La  Commissione  e  il  Consiglio  seguono  attentamente  la realizzazione  del  programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali,   nonche'  l'adempimento  delle  condizioni  di  cui  alle presenti  disposizioni  ed  all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino  al  2009.  In  particolare, la Commissione seguira i principali impegni  e  le  disposizioni  di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti  di  Stato,  alla  Vitalita'  economica  e  alla  riduzione  di capacita, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di  cui  al  paragrafo  9 ed all'appendice A parte III. A tal fine la Commissione riferira al Consiglio.
 13.   I1  controllo  comprende  una  valutazione  indipendente  da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009.
 14.  La  Romania collaborera pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:
 - la Romania presentera alla Commissione relazioni semestrali non piu'  tardi  del  15  marzo  e  del  15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009.
 - le  relazioni  contengono  tutte le informazioni necessarie per monitorare   il   processo  di  ristrutturazione  e  la  riduzione  e l'utilizzazione  di capacita e forniscono dati finanziari sufficienti per  permettere  di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle   presenti   disposizioni   e   nell'appendice   A  sono  stati soddisfatti.   Le   relazioni   devono   contenere  per  lo  meno  le informazioni  di  cui all'appendice A parte IV, che la Commissione si riserva  di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del   processo   di   monitoraggio.   Oltre  alle  singole  relazioni riguardanti  le  societa'  beneficiarie  sara'  inoltre elaborata una relazione  sulla  situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici.
 - la   Romania   deve  chiedere  alle  societa'  beneficiarie  di comunicare  obbligatoriamente  tutti  i dati che in altre circostanze potrebbero  essere  considerati  riservati.  Allorche'  riferisce  al Consiglio,  la  Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole societa' non siano rivelate.
 15.  Un  comitato  consultivo  composto  da  rappresentanti  delle autorita'  rumene  e  della  Commissione  si  riunira  con  frequenza semestrale.  Il comitato consultivo si puo' inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.
 16.  Se  la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si  sono  verificate  deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli  sviluppi  macroeconomici,  sulla  situazione finanziaria delle societa'  beneficiarie o sulla valutazione della Vitalita' economica, puo'   chiedere   alla  Romania  di  adottare  provvedimenti  atti  a rafforzare  le misure di ristrutturazione delle societa' beneficiarie in questione.
 17. Qualora i controlli rivelino che:
 a) una  delle  condizioni  di  cui  alle  presenti  disposizioni e all'appendice A non e' stata soddisfatta, o che
 b) uno  degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel  corso  del  quale la Romania puo' concedere a titolo eccezionale aiuti   di   Stato   per  la  ristrutturazione  della  sua  industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non e' stato soddisfatto, o che
 c) durante  il  periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle  societa'  beneficiarie  o ad una societa' siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili,
 la  Commissione  adottera  le  misure necessarie intese ad esigere dalle societa' interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione  delle  condizioni  di  cui  alle  presenti disposizioni e dell'appendice  A.  Se  del  caso,  si  fara ricorso alle clausole di salvaguardia  di  cui  all'articolo  37  dell'atto  o all'articolo 39 dell'atto.
 
 5. AGRICOLTURA
 
 A. NORMATIVA AGRICOLA
 31999  R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio   1999,   relativo   all'organizzazione   comune  del  mercato vitivinicolo  (GU  L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:
 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
 In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n.  1493/1999,  la  Romania  puo' riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti  dall'estirpazione di varieta ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varieta di viti, coltivate su una superficie  di  30  000  ettari.  Tali  diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera.
 La  ristrutturazione  e  la  riconversione  di  questi vigneti non saranno  ammissibili  al  sostegno Comunitario di cui all'articolo 13 del  regolamento  (CE) n. 1493/1999. Tuttavia puo' essere concesso un aiuto  di  Stato  per  le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione.   L'aiuto   non  puo'  superare  il  75%  delle  spese complessive per vigneto.
 
 B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
 
 I. NORMATIVA VETERINARIA
 32004  R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  sull'igiene  dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
 32004  R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in  materia  di  igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
 a) I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato  II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III,  sezione  I,  capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione  V,  capitolo  I  non  si  applicano agli stabilimenti rumeni elencati  nell'appendice  B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
 b) Finche'  gli  stabilimenti  di  cui  alla precedente lettera a) beneficiano  delle  disposizioni  di  cui  a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale  o  utilizzati  per  lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a),   indipendentemente  dalla  data  di  commercializzazione.  Detti prodotti   devono   recare  uno  bollo  sanitario  o  un  marchio  di identificazione   diverso   da  quello  di  cui  all'articolo  5  del regolamento (CE) n. 853/2004.
 La  lettera  precedente  si  applica  inoltre  a  tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione e' soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).
 c) Fino  al  31  dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del  latte  elencati  nell'appendice  B del presente allegato possono ricevere  consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004,  allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato  secondo  i requisiti fissati da tale regolamento, purche' le  aziende  in  questione  figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle   autorita'   rumene.  La  Romania  presenta  alla  Commissione relazioni  annuali  sui  progressi  compiuti  nel  migliorare  queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte.
 d) La  Romania  garantisce  il  graduale allineamento ai requisiti strutturali  di  cui  alla  lettera  a). Entro la data di adesione la Romania   presenta   alla  Commissione  un  piano  di  miglioramento, approvato  dalla  competente  autorita'  veterinaria  nazionale,  per ciascuno  degli  stabilimenti  contemplati  dalla  misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni   annuali   sui   progressi   compiuti  in  ciascuno  degli stabilimenti.  La  Romania  garantisce  che solo gli stabilimenti che saranno  pienamente  conformi  a  tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare.
 e) La  Commissione  puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in  tale  contesto,  aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce  dei  progressi  compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
 Le  modalita'  di  applicazione  intese  a  garantire  il regolare funzionamento  del  summenzionato  regime  transitorio possono essere adottate  secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
 -----------------------------------
 (1)Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
 del  Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce i
 principi   e   i   requisiti  generali  della  legislazione
 alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
 alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo della sicurezza
 alimentare  (GU  L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da
 ultimo  dal  regolamento  (CE)  n. 1642/2003 del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio,  del  22.7.2003  (GU  L 245 del
 29.9.2003, pag. 4).
 
 II. NORMATIVA FITOSANITARIA
 31991  L  0414:  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,  relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. l), modificata da ultimo da:
 32004  L  0099:  Direttiva  2004/99/CE  della  Commissione,  del 1 °.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
 In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la  Romania  puo'  prorogare  i  termini  per  la presentazione delle informazioni   di  cui  all'allegato  II  e  all'allegato  III  della direttiva   91/414/CEE   per   i  prodotti  fitosanitari  attualmente autorizzati   in   Romania   e  commercializzati  esclusivamente  nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido),  zolfo,  acetocloro,  dimetoato  e  2,4-D,  purche'  tali componenti  figurino  in  quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva.  I suddetti termini possono essere prorogati al piu' tardi fino  al  31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la  proroga  e'  possibile al piu' tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette  disposizioni  si  applicano  esclusivamente  alle  societa' richiedenti  che  abbiano  effettivamente  avviato  i  lavori  per la generazione  o  l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2005.
 
 6. POLITICA DEI TRASPORTI
 1. 31993  R  3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25  ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non  residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 32002  R  0484:  Regolamento  (CE)  n.  484/2002 del Parlamento europeo  e  del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
 a) In  deroga  All'articolo  1  del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino  alla  fine  del  terzo  anno  successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada  in  altri  Stati  membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri  sono  esclusi  dai  trasporti nazionali di merci su strada in Romania.
 b) Prima  della  fine  del  terzo anno successivo all'adesione gli Stati  membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo  per  un  massimo  di  due  anni  o se da quel momento in poi intendono  applicare  pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza  di  tale  comunicazione,  si  applica  l'articolo 1. Solo i vettori  stabiliti  negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
 c) Gli  Stati  membri in cui, a norma della precedente lettera b), si  applica  l'articolo  1  del  regolamento  possono  ricorrere alla procedura  riportata  in  appresso  fino  alla  fine  del quinto anno successivo all'adesione.
 Quando  uno  Stato  membro  di cui al precedente comma subisce una grave  perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta  all'attivita'  di  cabotaggio  o aggravata da tale attivita', come  un'eccedenza  importante  dell'offerta  rispetto  alla domanda, oppure  una  minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di  un  gran  numero  di  imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i  dettagli  pertinenti.  Sulla  base  di tali informazioni, lo Stato membro  puo'  chiedere  alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente   l'applicazione   dell'articolo  1  del  regolamento  per ristabilire la normalita.
 La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo  Stato  membro  interessato  e  decide,  entro  un  mese  dalla ricezione  della  richiesta,  in  merito  alla  necessita di adottare misure  di  salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7,  paragrafo  3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.
 Uno  Stato  membro  di  cui  al primo comma ha la facolta, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del   regolamento   trasmettendo  successivamente  una  comunicazione motivata alla Commissione.
 d) Nel   periodo   in   cui   l'applicazione   delle  disposizioni dell'articolo  1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere  a)  e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti   di   merci   su   strada   scambiandosi  progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale.
 e) L'applicazione  delle  lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni  di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
 2. 31996  L  0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale   e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel  traffico internazionale  (GU  L  235  del  17.9.1996,  pag. 59), modificata da ultimo da:
 - 32002  L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
 In  deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e  3.5.1  di  cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto  le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre  2013  se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse.
 Dalla  data  di  adesione,  non possono essere imposte restrizioni all'uso,  da  parte  di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva  96/53/CE,  delle  principali  strade  di  transito  di cui all'allegato  5  dell'accordo  CE/Romania per il trasporto merci(1) e all'allegato  I  della  decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo  sviluppo  della  rete  transeuropea  dei trasporti(2) elencate in appresso:
 1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (strada E 81)
 2. Zalau - Oradea - Bors (strade 1 H e E 60)
 3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (strada E 85)
 4. Ti§ita - Tecuci - Husi - Albita (strada E 581)
 5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova - Calafat (strada E 79)
 6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (strada E 70)
 7. Craiova - Alexandria - Bucuresti (strada 6)
 8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (strada 56 A)
 9. Bucuresti - Buzau (strade E 60/E 85)
 10. Bucuresti - Giurgiu (strade E 70/E 85)
 11. Brasov - Sibiu (strada E 68)
 12. Timisoara - Stamora Moravita
 ------------------------------------------
 1 Accordo  di  transito  fra  la  Comunita' europea e la
 Romania  per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno
 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75).
 2 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da
 ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004,
 pag. 1).
 
 La  Romania  rispettera  il calendario che figura nella tabella in appresso  per  l'adattamento  della  rete  stradale  secondaria  come indicato  nella  carta  riportata  di seguito. Qualsiasi investimento nelle  infrastrutture,  finanziato  mediante  il bilancio Comunitario garantisce  che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
 Parallelamente   all'adattamento   deve   essere   garantita   una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati  al  traffico  internazionale  che  sono conformi ai valori limite  prescritti  nella  direttiva.  Ai  fini  del  carico  e dello scarico,  laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il  periodo  transitorio  l'uso  di  parti  non  adattate  della rete stradale secondaria.
 Dalla  data  dell'adesione,  tutti  i  veicoli adibiti al traffico internazionale  conformi  ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE  saranno  soggetti  soltanto  a canoni aggiuntivi temporanei sulla  rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per  asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi  temporanei  sulla  rete  secondaria  rumena  di trasporto stradale  se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e  al  peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale  conformi  ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE  e  provvisti  di  sospensioni  pneumatiche  sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.
 I  canoni  aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli  adibiti  al  traffico  internazionale  e  conformi ai valori limite  prescritti  dalla  direttiva,  di  parti  della rete stradale secondaria  non  adattate  sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione  e'  trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un  indebito  onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta  neppure  un  controllo sistematico dei limiti di carico per asse  alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita  in  modo  non  discriminatorio  in  tutto  il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania.
 I  canoni  per  i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi  ai  valori  limite  prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono  superare  il  livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso   in  cifre  2002).  I  veicoli  provvisti  di  sospensioni pneumatiche  conformi  ai  valori  limite  prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %.
 
 Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli
 non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi
 ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE
 
 =====================================================================
 |Importo del canone aggiuntivo per
 |  l'utilizzo di un chilometro di
 |   strada non adattata (con una
 | capacita massima di carico di 10
 Carico per asse dichiarato in un |tonnellate per asse) in EUR (cifre
 veicolo da - a          |              2002) ===================================================================== da 10 tonnellate per asse fino a  | 10,5 tonnellate per asse          |               0,11 --------------------------------------------------------------------- da 10,5 tonnellate per asse fino a| 11 tonnellate per asse            |               0,30 --------------------------------------------------------------------- da 11 tonnellate per asse fino a  | 11,5 tonnellate per asse          |               0,44
 
 Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria
 su cui ci sara' un'apertura progressiva ai veicoli conformi
 ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE =====================================================================
 Periodo       |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |TOTALE ===================================================================== Km in corso(1)      |3 031|2 825|1 656|1 671|1 518|1 529|1 554| --------------------------------------------------------------------- Km messi in         |     |     |     |     |     |     |     | servizio(2)         |  960|1 674|  528|  624|  504|  543|  471| --------------------------------------------------------------------- Lavori cumulati (in |     |     |     |     |     |     |     | km)                 |3 916|5 590|6 118|6 742|7 246|7 789|8 260| 8 260
 -------------------------------------
 (1)  Km in corso = tronchi stradali per i quali i lavori
 sono  svolti nell'anno di riferimento. Detti lavori possono
 iniziare  nell'anno  di riferimento o essere iniziati negli
 anni precedenti.
 (2)  Km messi in servizio = tronchi stradali per i quali
 i  lavori  sono  completati  o  che  sono messi in servizio
 nell'anno di riferimento.
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 3. 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di   alcune  infrastrutture  (GU  L  187  del  20.7.1999,  pag.  42), modificata da ultimo da:
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 In  deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le  aliquote  minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano  in  Romania fino al 31 dicembre 2010 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno.
 Nel  periodo  in  questione, le aliquote applicate dalla Romania a tali  veicoli  devono  raggiungere  gradualmente  le  aliquote minime stabilite  nell'allegato  I  della  direttiva  in  base  al  seguente calendario:
 - entro  il  1° gennaio 2007, le aliquote applicate dalla Romania non  devono  essere  inferiori al 60% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva;
 - entro  il  1° gennaio 2009, le aliquote applicate dalla Romania non  devono  essere inferiori all'80% delle aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva.
 
 7. FISCALITA
 1. 31977  L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio  1977,  in  materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:
 - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 10.5.2004, pag. 35).
 In  applicazione  dell'articolo  28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva   77/388/CEE   la   Romania   puo'   mantenere  l'esenzione dall'imposta  sul  valore  aggiunto per i trasporti internazionali di persone  di  cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finche' non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoche' le stesse esenzioni saranno applicate da  uno  o  piu'  Stati  membri  attuali,  qualora  questa  data  sia anteriore.
 2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,  relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
 32003  L  0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
 In  deroga  all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la  Romania  puo'  rinviare  fino  al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa  minima  globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese)  per  le  sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta,  purche'  in  tale  periodo  avvicini  gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
 Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed  ai  controlli  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  (1)  e previa informazione  della  Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il  periodo di validita di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette  che  dalla  Romania  possono  essere  introdotti  nel loro territorio   senza   pagamento   di  un'ulteriore  accisa  le  stesse limitazioni  applicate  all'importazione  dai  paesi terzi. Gli Stati membri  che  si  avvalgono  di  questa  facolta  possono effettuare i controlli  necessari,  purche'  questi  non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
 ------------------------------------
 (1)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata
 da  ultimo  dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio,
 del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
 
 3. 32003  L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,  concernente  il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di  interessi  e  di  canoni  fra societa' consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
 32004  L  0076:  Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
 La   Romania  e'  autorizzata  a  non  applicare  le  disposizioni dell'articolo  1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di  interessi  o  di  canoni effettuati nei confronti di una societa' consociata  di  un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata  in  un  altro Stato membro di una societa' consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%.
 4. 32003  L  0096:  Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio,  del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro Comunitario per la tassazione dei  prodotti energetici e dell'elettricita (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
 32004  L  0075:  Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
 a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 fino  al  1  °  gennaio  2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione  della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello  minimo  di  EUR 359 per 1.000 l. A decorrere dal 1 ° gennaio 2008,  il  livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata  come propellente non potra essere inferiore a EUR 323 per 1.000 l e a EUR 302 per 1 000 1 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
 fino  al  1°  gennaio  2013  per  adeguare il livello nazionale di tassazione  del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di  EUR  330 per 1.000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo  di  tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potra essere inferiore a EUR 274 per 1.000 l.
 b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania puo' applicare i seguenti periodi transitori:
 fino  al  1°  gennaio  2010  per  adeguare il livello nazionale di tassazione  del  gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso   non  commerciale  al  livello  minimo  di  tassazione  definito nell'allegato I, tabella C;
 - fino  al  1°  gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione   degli   oli   combustibili  pesanti  utilizzati  per  il teleriscaldamento   ai   livelli   minimi   di   tassazione  definiti nell'allegato I, tabella C;
 - fino  al  1°  gennaio  2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione  degli  oli  combustibili  pesanti  utilizzati  per  scopi diversi   dal  teleriscaldamento  ai  livelli  minimi  di  tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.
 A   decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  il  livello  effettivo  di tassazione  degli  oli  combustibili  pesanti  in questione non potra essere inferiore a EUR 13 per 1 000 kg.
 c) In  deroga  all'articolo  10  della  direttiva  2003/96/CE,  la Romania puo' applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per  adeguare  il livello nazionale di tassazione dell'elettricita ai livelli  minimi  di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1° gennaio  2007,  i livelli di tassazione dell'elettricita non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo Comunitario.
 
 8. ENERGIA
 31968  L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968,  che  stabilisce  l'obbligo  per  gli Stati membri della CEE di mantenere  un  livello  minimo  di  scorte di petrolio greggio e/o di prodotti  petroliferi  (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
 - 31998  L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
 In  deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica in Romania fino al 31 dicembre 2011. La Romania garantisce che il suo livello  minimo  di  scorte  di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna  categoria  di  prodotti  petroliferi di cui all'articolo 2, almeno  al  numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
 - 68,75 giorni entro il l ° gennaio 2007;
 - 73 giorni entro il 31 dicembre 2007;
 - 77,25 giorni entro il 31 dicembre 2008;
 - 81,5 giorni entro il 31 dicembre 2009;
 - 85,45 giorni entro il 31 dicembre 2010;
 - 90 giorni entro il 31 dicembre 2011.
 
 9. AMBIENTE
 
 A. QUALITA DELL'ARIA
 31994  L  0063:  Direttiva  94/63/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 1. In  deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Romania:
 fino  al  31  dicembre  2007  a 115 impianti di deposito presso 12 terminali  e fino al 31 dicembre 2008 a 4 impianti di deposito presso 1  terminale  con  un  volume  di  caricamento  superiore  a  25  000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
 fino  al  31  dicembre  2007  a 138 impianti di deposito presso 13 terminali,  fino al 31 dicembre 2008 a 57 impianti di deposito presso 10 terminali e fino al
 31  dicembre  2009  a 526 impianti di deposito presso 63 terminali con   un   volume   di   caricamento   inferiore  o  pari  a  25  000 tonnellate/anno.
 2.  In  deroga  all'articolo  4  e all'allegato II della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di  cisterne  mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
 - fino  al  31  dicembre  2007  a  36  impianti  di caricamento e scaricamento  presso  12  terminali  con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
 - fino  al  31  dicembre  2007  a  82  impianti  di caricamento e scaricamento  presso  18  terminali,  fino  al  31 dicembre 2008 a 14 impianti  di caricamento e scaricamento presso 11 terminali e fino al 31 dicembre 2009 a 114 impianti di caricamento e
 scaricamento presso 58 terminali con un volume inferiore o pari a
 25 000 tonnellate/anno.
 3. In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per  le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Romania:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 31 autocisterne;
 - fino al 31 dicembre 2008 ad altre 101 autocisterne;
 - fino al 31 dicembre 2009 ad altre 432 autocisterne.
 4. In  deroga  all'articolo  6  e all'allegato III della direttiva 94/63/CE,  i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Romania:
 - fino al 31 dicembre 2007 a 116 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre  2008 ad altre 19 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009  al  altre  106 stazioni di servizio con un volume superiore a 1 000 m3/anno;
 - fino  al 31 dicembre 2007 a 49 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre  2008 ad altre 11 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009  al  altre 85 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
 - fino  al 31 dicembre 2007 a 23 stazioni di servizio, fino al 31 dicembre  2008 ad altre 14 stazioni di servizio e fino al 31 dicembre 2009 al altre 188 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.
 
 B. GESTIONE DEI RIFIUTI
 1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio  1993,  relativo  alla  sorveglianza  e  al  controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata  e  in  uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 32001  R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
 a) Fino  al  31  dicembre  2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti  destinati  al  recupero  ed  elencati  nell'allegato  II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorita' competenti e  sono  sottoposte  alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
 b) In  deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31  dicembre  2011  le autorita' rumene competenti possono  sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti  destinati  al  recupero  elencati nell'allegato III, in base alle   motivazioni   enunciate   nell'articolo  4,  paragrafo  3  del regolamento.  Dette  spedizioni  sono  soggette  all'articolo  10 del regolamento (CEE) n. 259/93.
 
 AA. RIFIUTI METALLICI
 - AA 060 Ceneri e residui di vanadio
 - AA 080 Rifiuti, rottami e residui di tallio
 - AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
 - AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
 - AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli
 
 AB.  RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
 - AB 010  Scorie,  ceneri  e  residui non specificati ne' inclusi altrove
 - AB 020   Residui   derivanti   dalla   combustione  di  rifiuti urbani/domestici
 - AB 030  Rifiuti  di  sistemi  che  non  sono  a base di cianuro derivanti dal
 trattamento superficiale di metalli
 - AB 040 Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
 - AB 050 Fanghi di fluoruro di calcio
 - AB 060  Altri  composti  inorganici  di  fluoro  sotto forma di liquido o di fango
 - AB 080 Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
 - AB 090 Rifiuti di idrossido di alluminio
 - AB 110 Soluzioni basiche
 - AB 120  Composti  inorganici  di alogenuri, non specificati ne' compresi altrove
 
 AC.  RIFIUTI  CONTENENTI  PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
 - AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
 - AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
 - AC 060 Fluidi idraulici
 - AC 070 Fluidi per freni
 - AC 080 Fluidi antigelo
 - AC 090  Rifiuti  della produzione, formulazione e utilizzazione di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
 - AC 100 Nitrocellulosa
 - AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
 - AC 120 Naftaleni policlorurati
 - AC 140  Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
 - AC 150 Clorofluorocarburi
 - AC 160 Alogeni
 - AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
 - AC 200 Composti organici del fosforo
 - AC 210 Solventi non alogenati
 - AC 220 Solventi alogenati
 - AC 230  Residui  alogenati  e non alogenati della distillazione non acquosa
 provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
 - AC 240  Rifiuti  provenienti  dalla  produzione  di idrocarburi alifatici alogenati
 (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di
 vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
 - AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
 - AC 270 Fanghi di depurazione
 
 AD.   RIFIUTI  CHE  POSSONO  CONTENERE  COSTITUENTI  INORGANICI  O ORGANICI
 - AD 010  Rifiuti  della  produzione  e  preparazione di prodotti farmaceutici
 - AD 020  Rifiuti  della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
 - AD 030  Rifiuti della manifattura, formulazione e utilizzazione di sostanze chimiche per la conservazione del legno
 Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
 - AD 040  -  Cianuri  inorganici,  eccetto  i  residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici
 - AD 050 - Cianuri organici
 - AD 080  Rifiuti  di  natura  esplosiva,  quando  non soggetti a specifiche leggi
 - AD 110 Soluzioni acide
 - AD 120 Resine a scambio ionico
 - AD 130 Macchine fotografiche monouso con batterie
 - AD 140   Rifiuti   provenienti  dai  dispositivi  di  controllo dell'inquinamento  industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, non specificati ne' inclusi altrove
 - AD 150  Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
 - AD 160 Rifiuti urbani/domestici
 - AD 170  Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi
 Il  suddetto  periodo  puo' essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre  2015,  secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva  75/442/CEE  del  15  luglio  1975 relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2).
 ---------------------------------------
 (1)   GU   L  194  del  25.7.1975,  pag.  39.  Direttiva
 modificata  dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del
 31.10.2003, pag. 1).
 (2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
 
 c) In  deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  fino  al  31  dicembre  2011  le autorita' rumene competenti possono  sollevare  obiezioni  sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati  al  recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come  pure  sulle  spedizioni  di  rifiuti  destinati al recupero non elencati  negli  allegati  del  regolamento, in base alle motivazioni enunciate  nell'articolo  4, paragrafo 3 del regolamento. Il suddetto periodo  puo'  essere  prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015, secondo  la  procedura  definita  nell'articolo  18  della  direttiva 75/442/CEE  del  Consiglio,  del  15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (2).
 d) In  deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93,  le  autorita' rumene competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, II1 e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea  da  determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio,  del  24  settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate  dell'inquinamento  (3),  della  direttiva  2000/76/CE  del Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   del  4  dicembre  2000, sull'incenerimento  dei  rifiuti (4) o della direttiva 2001/80/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la  limitazione  delle  emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  dai  grandi  impianti  di  combustione  (5)  ed effettuate durante   il   periodo   di   applicazione  della  deroga  temporanea all'impianto di destinazione.
 --------------------------------------
 (1)   GU   L  194  del  25.7.1975,  pag.  39.  Direttiva
 modificata  dal regolamento (CE) n. 1883/2003 (GU L 284 del
 31.10.2003, pag. 1).
 (2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
 (3) GU   L   257  del  10.10.1996,  pag.  26.  Direttiva
 modificata  da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
 Parlamento   europeo   e   del  Consiglio  (GU  L  284  del
 31.10.2003, pag. 1).
 (4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
 (5) GU   L   309   del  27.11.2001,  pag.  1,  direttiva
 modificata  da  ultimo  dall'atto di adesione del 16 aprile
 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 703).
 
 2. 31994  L  0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  dicembre  1994,  sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
 - 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11.2.2004 (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),
 a) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  (1),  lettera a) della direttiva  94/62/CE,  la  Romania dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero   di  energia  entro  il  31  dicembre  2011 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 32% in peso entro il 31 dicembre 2006, 34% per il 2007, 40% per il 2008, 45% per il 2009 e 48% per il 2010.
 b) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b)  della direttiva  94/62/CE,  la  Romania dovra' raggiungere il tasso globale per  il  recupero  o  l'incenerimento  in  impianti  di incenerimento rifiuti   con   recupero   di  energia  entro  il  31  dicembre  2013 conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 53% in peso per il 2011 e 57% per 2012.
 c) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  c)  della direttiva  94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio  della  plastica entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 8%  in peso entro il 31 dicembre 2006, 10% per il 2007, 11% per il 2008, 12% per il 2009 e 14% per il 2010.
 d) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  d)  della direttiva 94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo globale per  il  riciclaggio  entro  il  31  dicembre  2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 26% in peso entro il 31 dicembre 2006, 28% per il 2007, 33% per il  2008, 38% per il 2009, 42% per il 2010, 46% per il 2011 e 50% per il 2012.
 e) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo 1, lettera e), punto i) della  direttiva  94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 21% in peso entro il 31 dicembre 2006, 22% per il 2007, 32% per il  2008, 38% per il 2009, 44% per il 2010, 48% per il 2011 e 54% per il 2012.
 f) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo 1, lettera e) punto iv) della  direttiva  94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per  il  riciclaggio  della plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali  riciclati  sotto  forma  di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - 16% in peso per il 2011 e 18% per 2012.
 g) In  deroga  all'articolo  6,  paragrafo 1, lettera e), punto v) della  direttiva  94/62/CE, la Romania dovra' raggiungere l'obiettivo per il riciclaggio del legno entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 4%  in  peso  entro il 31 dicembre 2006, 5% per il 2007, 7% per il 2008, 9% per il 2009 e 12% per il 2010.
 3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,  relativa  alle  discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), modificata da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 a) In  deroga  all'articolo  14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato  I  della  direttiva  1999/31  /CE  e  fatte  salve  la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti (1) e  la  direttiva  91/689/CEE  del  Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi (2), i requisiti inerenti al controllo delle acque e  alla  gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque,  al  controllo dei gas e alla stabilita non si applicheranno a 101  discariche  municipali  esistenti  in  Romania fino al 16 luglio 2017.
 La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle  suddette  101  discariche  municipali  non  conformi esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
 entro il 31 dicembre 2006: 3 470 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2007: 3 240 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2008: 2 920 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2009: 2 920 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2010: 2 900 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2011: 2 740 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2012: 2 460 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2013: 2 200 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2014: 1 580 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2015: 1 420 000 tonnellate;
 entro il 31 dicembre 2016: 1 210 000 tonnellate.
 ---------------------------------------
 (1)   GU   L  194  del  25.7.1975,  pag.  39.  Direttiva
 modificata  dalla  direttiva  91/156/CEE  e  modificata  da
 ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.  1882/2003 (GU L 284 del
 31.10.2003, pag. 1).
 (2) GU   L   377  del  31.12.1991,  pag.  20.  Direttiva
 modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del
 2.7.1994, pag. 28).
 
 b) In  deroga  all'articolo  5,  paragrafo  3),  lettere a) e b) e all'allegato  I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e  fatto  salvo  l'articolo 6, lettera c) punto ii) della direttiva e della  direttiva  75/442/CEE,  i  requisiti  per  i  rifiuti liquidi, corrosivi  e  ossidanti,  e  per  quanto  riguarda  la prevenzione di infiltrazioni  d'acqua  nei  rifiuti collocati nella discarica non si applicano in Romania ai seguenti 23 impianti esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
 Fino al 31 dicembre 2007:
 1. S.C. BEGA UPSOM Ocna Mures, Ocna Mures, Provincia di Alba
 Fino al 31 dicembre 2008:
 2.  S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doicesti, Doicesti, Provincia di Dambovita
 3.   S.C.  COMPLEXUL  ENERGETIC  ROVINARI  SA,  Cicani-Beterega, Provincia di Gorj
 4.  RAAN  Drobeta  Turnu  Severin  -  Sucursala  ROMAG  - TERMO, Drobeta-Turnu Severin, Provincia di Mehedinti
 Fino al 31 dicembre 2009:
 5.  COMPLEXUL  ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Manastirii, Provincia di Dolj
 6.  COMPLEXUL  ENERGETIC  CRAIOVA  -  SE  Isalnita, Isalnita II, Provincia di Dolj
 7.  COMPLEXUL  ENERGETIC  CRAIOVA  -  SE  I5alnita,  Isalnita I, Provincia di Dolj
 8.  S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA  SA  -  SE Paroseni, Caprisoara, Provincia di Hunedoara
 9. S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, Provincia di Suceava
 Fino al 31 dicembre 2010:
 10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, Provincia di Hunedoara
 11. S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, Provincia di Tulcea
 Fino al 31 dicembre 2011:
 12.  S.C. UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA, Giurgiu, Provincia di Giurgiu
 Fino al 31 dicembre 2012:
 13. CET Bacau, Furnicari - Bacau, Provincia di Bacau
 14. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
 15. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, Provincia di Gorj
 16. S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, Provincia di Valcea
 17. S.C. CET Govora SA, Govora, Provincia di Valcea
 Fino al 31 dicembre 2013:
 18. S.C. CET Arad, Arad, Provincia di Arad
 19.  S.C.  ELECTROCENTRALE  ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
 20.  S.C.  ELECTROCENTRALE  ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
 21.  S.C.  ELECTROCENTRALE  ORADEA SA, Santaul Mic, Provincia di Bihor
 22. CET II Iasi, Holboca, Provincia di Iasi
 23.  S.C. Uzina Electrica Zalau, Hereclean - Panic, Provincia di Salaj
 La  Romania  garantisce una riduzione graduale dei rifiuti liquidi collocati   nei   suddetti   23   impianti   non  conformi  esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
 - entro il 31 dicembre 2006: 11 286 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2007: 11 286 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2008: 11 120 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2009: 7 753 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2010: 4 803 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2011: 3 492 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2012: 3 478 000 tonnellate;
 - entro il 31 dicembre 2013: 520 000 tonnellate.
 c) In  deroga  all'articolo  5,  paragrafo  3),  lettere a) e b) e all'allegato  I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e  fatto  salvo  l'articolo 6, lettera c) punto ii) della direttiva e della  direttiva  75/442/CEE,  i  requisiti  per  i  rifiuti liquidi, corrosivi  e  ossidanti,  e  per  quanto  riguarda  la prevenzione di infiltrazioni  d'acqua  nei  rifiuti collocati nella discarica non si applicano  in  Romania ai seguenti 5 bacini di decantazione esistenti sino alla data indicata per ciascuno di essi:
 Fino al 31 dicembre 2009:
 1. BAITA Stei, Fanate, Provincia di Bihor
 Fino al 31 dicembre 2010:
 2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, Provincia di Maramures
 3. MINBUCOVINA  Vatra  Dornei,  Ostra-Valea Straja, Provincia di Suceava
 Fino al 31 dicembre 2011:
 4. CUPRUMIN Abrud, Valea Sesei, Provincia di Alba
 5. CUPRUMIN Abrud, Valea Stefancei, Provincia di Alba.
 La Romania garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nei   suddetti  5  bacini  di  decantazione  non  conformi  esistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
 - entro il 31 dicembre 2006: 6 370 000 tonnellate;
 - entro  il  31 dicembre 2007: 5 920 000 tonnellate (di cui 2 100 000  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi  e  3  820 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro  il  31 dicembre 2008: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi  e  2  620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro  il  31 dicembre 2009: 4 720 000 tonnellate (di cui 2 100 000  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi  e  2  620 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro  il  31 dicembre 2010: 4 640 000 tonnellate (di cui 2 100 000  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi  e  2  540 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi);
 - entro il 31 dicembre 2011: 2 470 000 tonnellate (interamente di rifiuti non pericolosi).
 d) In  deroga  all'articolo  2, lettera g), secondo trattino della direttiva  1999/31/CE  e  fatte  salve  la  direttiva 75/442/CEE e la direttiva  91/689/CEE, un'area adibita in modo permanente al deposito temporaneo   di   rifiuti  pericolosi  generati  in  Romania  non  e' considerata una discarica in Romania fino al 31 dicembre 2009.
 Entro  il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2007, la Romania  trasmette  alla  Commissione  una  relazione sull'attuazione graduale  della  direttiva  e  sul  rispetto  dei  suddetti obiettivi intermedi.
 4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  gennaio  2003,  sui  rifiuti  di  apparecchiature elettriche  ed  elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24), modificata da:
 - 32003  L  0108:  Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
 In deroga all'articolo 5, paragrafo 5) e all'articolo 7, paragrafo 2) della direttiva 2002/96/CE, la Romania dovra' raggiungere il tasso medio  annuo di raccolta differenziata di RAEE provenienti da privati di  almeno  quattro  chilogrammi  per  abitante,  nonche' il tasso di reimpiego  ed  il  tasso  di  riciclaggio  di componenti, materiali e sostanze entro il 31 dicembre 2008.
 
 C. QUALITA DELL'ACQUA
 1. 31983  L  0513:  Direttiva  83/513/CEE  del  Consiglio,  del 26 settembre  1983,  concernente  i  valori  limite  e  gli obiettivi di qualita per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da:
 - 31991   L   0692:   Direttiva  91/692/CEE  del  Consiglio,  del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);
 31984  L  0156:  Direttiva  84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984,  concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi  di  mercurio  provenienti  da  settori  diversi  da  quello dell'elettrolisi  dei  cloruri  alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da:
 - 31991   L   0692:   Direttiva  91/692/CEE  del  Consiglio,  del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
 In   deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  I  della  direttiva 83/513/CEE   e  all'articolo  3  e  all'allegato  I  della  direttiva 84/156/CEE,  i  valori  limite  per gli scarichi di cadmio e mercurio nell'ambiente   idrico  ai  sensi  dell'articolo  1  della  direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della  Comunita' (1), non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
 ARIESMIN  SA Baia de Aries-Valea Sartas- Baia de Aries - Provincia di Alba
 ARIESMIN  SA  Baia de Aries-ape de mina- Baia de Aries - Provincia di Alba
 EM TURT - Turt - Provincia di Satu Mare
 SM  BAIA  BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii -Borsa - Provincia di Maramures
 SM  BAIA  BORSA- evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - Provincia di Maramuress
 SM  BAIA  BORSA-  evacuare  Colbu-Toroioaga - Borsa - Provincia di Maramures
 EM  BAIA  SPRIE  - Baia Sprie - Provincia di Maramures EM CAVNIC - Cavnic - Provincia di Maramures
 EM BAIUT - Baiut - Provincia di Maramures
 S.C.  Romplumb  SA BAIA MARE-evacuare in canal de transport - Baia Mare - Provincia di Maramures
 SUCCURSALA  MINIERA.  BAIA  MARE-flotatie  centrala  - Baia Mare - Provincia di Maramures
 SM  BAIA  BORSA-  evacuare  ape  flotatie  -  Borsa - Provincia di Maramures Romarm Tohan Zarnesti - Zarnesti - Provincia di Brasov
 S.C. Viromet SA Victoria - Victoria - Provincia di Brasov
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 1 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C. GECSAT Tarnaveni - Tarnaveni - Provincia di Mures
 SGDP BAIA BORSA - Borsa - Provincia di Maramures
 SPGC SEINI - Seini - Provincia di Maramures
 S.C.  VITAL  BAIA  MARE-evacuare statie - Baia Mare - Provincia di Maramures
 S.C.  IMI  SA  BAIA  MARE-evacuare  statie mina Ilba - Baia Mare - Provincia di Maramures
 S.C.  WEST  CONSTRUCT  MINA  SOCEA  -  Valea  Socea - Provincia di Maramures
 -------------------------------------
 (1)GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata
 da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
 
 2. 31984 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984,  concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi  di  esaclorocicloesano  (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11), modificata da:
 - 31991   L   0692:   Direttiva  91/692/CEE  del  Consiglio,  del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
 In   deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  I  della  direttiva 84/491/CEE  i valori limite per gli scarichi di lindano nell'ambiente idrico  ai  sensi  dell'articolo  1  della  direttiva  76/464/CEE del Consiglio  del  4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe   sostanze  pericolose  scaricate  nell'ambiente  idrico  della Comunita'  (1),  non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
 S.C. Sinteza SA Oradea - Oradea - Provincia di Bihor
 S.C.  OLTCHIM  SA  Ramnicu  Valcea - RarnnicuValcea - Provincia di Valcea
 S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Borzesti - Provincia di Bacau
 -----------------------------------
 (1)   GU   L  129  del  18.5.1976,  pag.  23.  Direttiva
 modificata   da   ultimo  dalla  direttiva  2000/60/CE  del
 Parlamento   europeo   e   del  Consiglio  (GU  L  327  del
 22.12.2000, pag. 1).
 
 3. 31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986,  concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita per gli scarichi  di  talune  sostanze  pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:
 - 31991   L   0692:   Direttiva  91/692/CEE  del  Consiglio,  del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
 In  deroga  all'articolo  3  e  all'allegato  II  della  direttiva 86/280/CEE,  i  valori  limite  per  gli scarichi di esaclorobenzene, esaclorobutadiene,      1,2-dicloroetano,      tricloroetilene      e triclorobenzene  nell'ambiente  idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva  76/464/CEE  del  Consiglio  del  4 maggio 1976 concernente l'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze  pericolose  scaricate nell'ambiente  idrico  della Comunita' 1, non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2009 ai seguenti impianti industriali:
 S.C.  NUTRISAM  SATU  MARE- Ferma MOFTIN- Satu Mare - Provincia di Satu Mare
 S.C. MARLIN SA ULMENI - Ulmeni - Provincia di Maramures
 S.C. PROMET - Satu Mare - Provincia di Maramurs
 ARDUDANA ARDUD - Provincia di Ardud - Maramures
 SM  BAIA BORSA- evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa - Provincia di Maramures
 SM  BAIA  BORSA-evacuare  Colbu-Toroioaga  -  Borsa - Provincia di Maramure
 ERS CUG CLUJ - evacuare 3 -Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 S.C.  ARMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 SUCCURSALA  MINIERA  BAIA  MARE-flotatie  centrala  -  Baia Mare - Provincia di Maramures
 S.C. OLTCHIM SA - Ramnicu Valcea - Provincia di Valcea
 S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzesti-M 1 - Borzesti - Provincia di Bacau
 S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina - Provincia di Olt
 S.C.  TERAPIA  CLUJ - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 S.C. PHOENIX ROMANIA CAREI - Carei - Provincia di Satu Mare
 S.C. SILVANIA ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
 SNP PETROM SA - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - Provincia di Arges
 S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 RBG ELCOND ZALAU - Zalau - Provincia di Salaj
 S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca - Provincia di Cluj
 S.C. CELHART DONARIS SA Braila - Braila - Provincia di Braila
 STRATUS MOB SA Blaj - Blaj - Provincia di Alba
 --------------------------------------
 (1)   GU   L  129  del  18.5.1976,  pag.  23.  Direttiva
 modificata   da   ultimo  dalla  direttiva  2000/60/CE  del
 Parlamento   europeo   e   del  Consiglio  (GU  L  327  del
 22.12.2000, pag. 1).
 
 4. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,  concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga  agli  articoli  3,  4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE,  i  requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Romania fino al 31 dicembre 2018, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - entro   il   31   dicembre  2013  dovra'  essere  raggiunta  la conformita'  con l'articolo 3 della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000;
 - entro   il   31   dicembre  2015  dovra'  essere  raggiunta  la conformita'  con  l'articolo  5, paragrafo 2) della direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000.
 La  Romania  garantisce  un  aumento graduale dell'introduzione di reti fognarie ai sensi all'articolo 3 conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
 - 61% entro il 31 dicembre 2010,
 - 69% entro il 31 dicembre 2013,
 - 80% entro il 31 dicembre 2015.
 La  Romania  garantisce  un  aumento graduale dell'introduzione di sistemi  di trattamento delle acque reflue ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2), conformemente ai seguenti tassi minimi globali di abitanti equivalenti:
 - 51% entro il 31 dicembre 2010,
 - 61% entro il 31 dicembre 2013,
 - 77% entro il 31 dicembre 2015.
 5. 31998  L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998,  concernente  la qualita delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32), modificata da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In   deroga  all'articolo  5,  paragrafo  2),  all'articolo  8  ed all'allegato  I,  parti  B  e  C  della  direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti  per i seguenti parametri non si applicano integralmente in Romania alle condizioni sottoelencate:
 - fino  al  31 dicembre 2010 per l'ossidabilita negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;
 - fino  al  31  dicembre  2010  per l'ossidabilita e la torbidita negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000;
 - fino   al  31  dicembre  2010  per  l'ossidabilita,  l'ammonio, l'alluminio,  i  pesticidi, il ferro e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 100 000;
 - fino   al  31  dicembre  2015  per  l'ammonio,  i  nitrati,  la torbidita,  l'alluminio, il ferro, il piombo, il cadmio e i pesticidi negli agglomerati con un numero di abitanti inferiore a 10 000;
 - fino al 31 dicembre 2015 per l'ammonio, i nitrati, l'alluminio, il  ferro,  il  piombo,  il  cadmio, i pesticidi e il manganese negli agglomerati con un numero di abitanti compreso fra 10 000 e 100 000.
 La  Romania  garantisce il rispetto dei requisiti della direttiva, conformemente   agli   obiettivi  intermedi  indicati  nella  tabella seguente:
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
 1.  31996  L  0061:  Direttiva  96/61/CE  del  Consiglio,  del  24 settembre   1996,   sulla   prevenzione   e  la  riduzione  integrate dell'inquinamento  (GU  L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
 - 32003  R  1882:  Regolamento  (CE)  n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
 In  deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per gli impianti esistenti  non  si applicano in Romania agli impianti sotto elencati, fino  alla  data  indicata  per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo  di  gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione,  parametri  equivalenti  o  misure  tecniche  basati sulle migliori  tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3) e 4):
 Fino al 31 dicembre 2008:
 1. S.C. CARBID FOX SA Tarnaveni (attivita' principale punto 4.2)
 2. S.C.  AVICOLA  SA  Ferma  Garleni-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 3. S.C.   EXPERT   2001  IMPEX  SRL  Bistrita-Nasaud  (attivita' principale punto 6.6)
 Fino al 31 dicembre 2009:
 4. S.C.  UCM  Recita-Cara5-Severin  (attivita'  principale punto 2.2)
 5. S.C. SICERAM SA Mure5 (attivita' principale punto 3.5)
 6. S.C. BEGA UPSOM SA Alba (attivita' principale punto 4.2)
 7. S.C. CELROM SA Mehedinti (attivita' principale punto 6.1)
 8. S.C.  COMCEH  SA Calara5i-Calargi (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 9. S.C.  ECOPAPER  SA Zarnegi-Bra5ov (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 10. S.C. RIFIL SA Neamt (attivita' principale punto 6.2)
 11.  S.C.  AVICOLA SA Ferma Razboieni-Iasi (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 12.  S.C.  AVIMAR  SA  Maramure (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 13.   S.C.   AVICOLA   SA   Ia5i-Ferma  Letcani-Ia5i  (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
 14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 15.  S.C.  AVICOLA  SA  Slobozia  Ferma Bora-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 16.  S.C.  SUINTEST  Oarja SA- Arge5 (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e e))
 17.   S.C.   AVICOLA   SA   Slobozia-Ferma  Andra  esti-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
 18.  S.C.  AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieti-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 19.   S.C.  AVICOLA  SA  Slobozia-Ferma  Gheorghe  Doja-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
 Fino al 31 dicembre 2010:
 20. S.C. ROMPLUMB SA Maramure5 (attivita' principale punto 2.5)
 21.  S.C.  ROMRADIATOARE  SA  Bra5ov (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
 22.  S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucure5ti (attivita' principale punto 2.6)
 23.   HOLCIM   (Romania)   -Ciment   Campulung  Arge  (attivita' principale punto 3.1)
 24.  S.C.  ETERMED  SA Medgidia -Constanta (attivita' principale punto 3.2)
 25.  S.C.  CONGIPS SA (Azbest) Bihor (attivita' principale punto 3.2)
 26. S.C. HELIOS SA Mtileu-Bihor (attivita' principale punto 3.5)
 27.  S.C. SOFERT SA Bacau (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
 28. S.C. CHIMOPAR SA Bucurst (attivita' principale punto 4.1)
 29. S.C. ANTIBIOTICE SA labi (attivita' principale punto 4.5)
 30.  S.C.  ROMPETROL  PETROCHEMICALS  SRL  Constanta  (attivita' principale punto 4.1)
 31. S.C. LETEA SA Bacau (attivita' principale punto 6.1, lettera a))
 32.  S.C.  ZAHAR Corabia SA-Olt (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
 33. S.C. TARGO SRL Timi (attivita' principale punto 6.4)
 34.  S.C.  SUINPROD Roman-Neamt (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 35.  S.C.  LUCA SUINPROD SA Codlea -Brasov (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 36.  S.C.  AVICOLA  Costesti  Arges-Arges  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 37.  S.C.  AVICOLA  SA  Platou  Avicol  Brad  -Bacau  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 38.  S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 39.  S.C. AVICOLA SA Ferma Gheraiegi-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a)
 40.  S.C.  CARNIPROD  SRL  Tulcea  -Tulcea (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 41.  S.C.  PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 42.   S.C.   AGROPROD  IANCU  SRL  Urziceni-Ialomita  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 43.   S.C.   CRUCIANI   IMPEX   SRL  Deduleti-Braila  (attivita' principale punto 6.6)
 44.  S.C. AGROFLIP Bontida Cluj (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
 45.  S.C.  AVICOLA  SA Slobozia Ferma Amara- Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 46. S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucure5ti (attivita' principale punto 6.7)
 47. S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (attivita' principale punto 6.7)
 48.  S.C.  ELECTROCARBON  SA  Slatina-Olt  (attivita' principale punto 6.8)
 49.  S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramures (attivita' principale punto 2.5)
 Fino al 31 dicembre 2011:
 50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Brasov (main activity 2.6)
 51.  HEIDELBERG  CEMENT  - Fieni Cement Dambovita (main activity 3.1) S.C. ORGANE DE
 52. CARMEUSE Romania SA Arges (attivita' principale punto 3.1)
 53. S.C. RESIAL SA Alba (attivita' principale punto 3.5)
 54.  SOCIETATEA  NATIONALA  A  PETROLULUI  PETROM  SA  Sucursala Craiova,  Combinatul  Doljchim-Dolj (attivita' principale punti 4.2 e 4.1)
 55.  S.C. USG SA Valcea (attivita' principale punto 4.2, lettera d))
 56.  S.C. ULTEX SA Tandarei-Ialomita (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
 57.  S.C.  CARMOLIMP  SRL  Vistea  de  Sus  -  Sibiu  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 59.  S.C.  AVICOLA  SA  Ferma Hemeiu-Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 60.   S.C.  SUINPROD  SA  Zimnicea  -  Ferma  Zimnicea-Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 61.   S.C.   SUINPROD  SA  Bilciuresti  -  Dambovita  (attivita' principale punto 6.6)
 62.  S.C.  COMPLEXUL  DE  PORCI  Braila  SA  BaldovinOi  -Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 63.   S.C.   COMPLEXUL  DE  PORCI  Braila  SA  Tichilesti-Braila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 64.   S.C.  AT  GRUP  PROD  IMPEX  SRL  -  Teleorman  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu SRL Filiala Mavrodin - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 66.  S.C.  AVIKAF PROD IMPEX SRL Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera ))
 67.  S.C.  SUINPROD  SA  Zimnicea  -  Ferma  Dracea  - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 68.  S.C.  ROMCIP Salcia - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 69.  S.C.  AVIPUTNA  SA  Golesti - Vrancea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 70.  S.C.  NUTRICOM SA Oltenita - Calarasi (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 71. S.C. PIGALEX SA Alexandria - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 72.   S.C.  PIC  ROMANIA  SRL  Vasilati  -  Ca1arasi  (attivita' principale punto 6.6, lettera e)
 73.  S.C.  SUINTEST SA Fierbinti -Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 74.  S.C.  AGRIVAS  SRL  Vaslui (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 75.  S.C.  AVICOLA  Buftea  SA  Punct  de lucru Turnu Magurele - Teleorman (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 76.  S.C. C+C SA Resila (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 Fino al 31 dicembre 2012:
 77.  SNP  PETROM  SA Sucursala ARPECHIM Pitesti-Arges (attivita' punti 1.2 e 4.1)
 78. S.C. ROMPETROL Rafinare SA Constanta (attivita' punto 1.2)
 79.   COMBINATUL   DE   OTELURI   SPECIALE  Targoviste-Dambovita (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
 80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU SA Cluj (attivita' principale punti 2.2 e 2.3, lettera b))
 81.  S.C.  IAIFO  Zalau-Salaj  (attivita'  principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.4)
 82. S.C. ALTUR SA Olt (attivita' principale punto 2.5)
 83.  CNCAF  MINVEST SA DEVA Filiala DEVAMIN SA Deva, Exploatarea miniera Deva-Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
 84. S.C. MONDIAL SA Lugoj-Timi§ (attivita' principale punto 3.5)
 85.  S.C.  MACOFIL SA Targu Jiu-Gorj (attivita' principale punto 3.5)
 86. S.C. CERAMICA SA Iasi (attivita' principale punto 3.5)
 87.  S.C.  FIBREXNYLON SA Neamt (attivita' principale punto 4,1, lettere b) e d), punto 4.2, lettera b), punto 4.3)
 88.  S.C.  CHIMCOMPLEX  SA Borze§ti -Bacau (attivita' principale punto  4.1,  lettere a), b), c), d) e f), punto 4.2, lettere b), c) e d) e punto 4.4)
 89.  S.C.  PEHART  SA Petre§ti- Alba (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 90.  S.C. TABACO-CAMPOFRIO SA Tulcea (attivita' principale punto 6.4, lettera a))
 91. S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Ion Ghica-Ialomita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 92.  S.C.  AVICOLA  SA  Platou  Avicol Aviasan -Bacau (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 93.  S.C.  ITAL  TRUST  Racovita SA- Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 94.   S.C.   COMTIM   GROUP  SRL  Ferma  Parta-Timi§  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 95.  S.C.  COMTIM  GROUP  SRL  Ferma  Padureni-Timi§  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 96.  S.C.  COMTIM  GROUP  SRL  Ferma  Peciu Nou-Timi§ (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 97.   S.C.   COMTIM  GROUP  SRL  Ferma  Periam-Timi§  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 98.   S.C.  COMTIM  GROUP  SRL  Ferma  Ciacova-Timi§  (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 99.  S.C.  AVICOLA  LUMINA  SA - Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 Fino al 31 dicembre 2013:
 100.  S.C.  UNIO  SA  Satu Mare (attivita' principale punto 2.3, lettera b))
 101.  S.C.  ARTROM  SA Slatina - Olt (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
 102. S.C. IAR SA Bra5ov (attivita' principale punto 2.6)
 103.  S.C.  ARIO  SA Bistrita Nasaud (attivita' principale punto 2.4)
 104.  S.C.  LAFARGE  ROMCIM  SA  Medgidia - Constanta (attivita' principale punto 3.1)
 105.  S.C.  CARS SA Tarnaveni - Mure (attivita' principale punto 3.5)
 106. S.C. CASIROM SA Cluj (attivita' principale punto 3.5)
 107.  S.C.  TURNU  SA  Turnu  Magurele  -  Teleorman  (attivita' principale punti 4.3 e 4.2, lettera b))
 108.  S.C.  COMBINATUL  DE  ÎNGRASAMINTE  CHIMICE  SA Navodari - Constanta (attivita' principale punto 4.3)
 109. S.C. AMBRO Suceava SA - Suceava (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
 110.  S.C.  ROMSUIN  TEST Peri5 SA - Ilfov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 111.  S.C.  NUTRICOD  Codlea Sucursala Sfantu Gheorghe - Covasna (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 112. S.C. HADITON GRUP SRL Arge (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 Fino al 31 dicembre 2014:
 113.  S.C.  PETROM  SA Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (attivita' punto 1.2)
 114.   S.C.   RAFINARIA  ASTRA  ROMANA  SA  Ploie5ti  -  Prahova (attivita' punto 1.2)
 115.  S.C.  ROMPETROL  Rafinaria VEGA - Prahova (attivita' punto 1.2)
 116. S.C. PETROTEL LUKOIL SA - Prahova (attivita' punto 1.2)
 117.  S.C. ISPAT SIDEX SA Galati (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
 118.  S.C.  SIDERURGICA SA Hunedoara (attivita' principale punti 2.2 e 2.3)
 119.  S.C.  KVAERNER IMGB SA BucurOi (attivita' principale punto 2.4)
 120.  S.C.  SOMETRA  SA Cop5a Mica - Sibiu (attivita' principale punti 2.5, lettere a) e b) e punti 2.1 e 2.4)
 121.  S.C.  FERAL  SRL  Tulcea  (attivita' principale punto 2.5, lettera a))
 122. S.C. METALURGICA SA Aiud - Alba (attivita' principale punti 2.4 e 2.3, lettera b))
 123.  S.C.  NEFERAL  SA  Ilfov  (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
 124.  S.C.  INDUSTRIA  SARMEI  SA  Campia Turzii-Cluj (attivita' principale punti 2.2, 2.3 e 2.6)
 125.  S.C. METALURGICA SA Vlahita-Harghita (attivita' principale punto 2.5, lettera b))
 126.  S.C.  UPETROM i Mai SA Prahova (attivita' principale punto 2.2)
 127. S.C. LAMINORUL SA Braila (attivita' principale punto 2.3)
 128. S.C. AVERSA SA Bucure5ti (attivita' principale punto 2.4)
 129. S.C. FORMA SA Boto5ani (attivita' principale punto 2.3)
 130.  S.C.  ISPAT  TEPRO  SA Iati (attivita' principale punto 2.3, lettera c))
 131.   S.C.  URBIS  Armaturi  Sanitare  SA-Bucure5ti  (attivita' principale punto 2.6)
 132. S.C. BALANTA SA Sibiu (attivita' principale punto 2.6)
 133. S.C. COMMET SA Galati (attivita' principale punto 2.6)
 134. CNACF MINVEST SA Deva Filiala "DEVAMIN" Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (attivita' principale punto 2.5)
 135.  S.C.  MOLDOMIN  SA  Moldova Noua -Cara5-Severin (attivita' principale punto 2.5)
 136. S.C. FIROS SA Bucure5ti (attivita' principale punto 3.3)
 137.  S.C.  SINTER-REF  SA  Azuga-Prahova  (attivita' principale punto 3.5)
 138.  S.C.  PRESCOM Brasov SA-Brasov (attivita' principale punto 3.1)
 139. S.C. MELANA IV SA Neamt (attivita' punto 4.1)
 140. S.C. OLTCHIM SA Ramnicu Valcea-Valcea (attivita' principale punti 4.1, 4.2 e 4.3)
 141.  S.C.  AMONIL  SA  Slobozia -Ialomita (attivita' principale punti 4.3 e 4.2)
 142. CAROM SA Bacau (attivita' principale punto 4.1, lettere a), b) e i)
 143. AZOCHIM SA Savineti-Neamt (attivita' principale punto 4.2)
 144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagara5 SA Bra5ov (attivita' principale punto 4.6)
 145.  S.C.  SINTEZA SA Oradea- Bihor (attivita' principale punti 4.1, lettera g), 4.2, lettere d) ed e) e punto 4.4)
 146.  S.C.  CHIMPROD  SA  Bihor (attivita' principale punto 4.1, lettera b) e punto 4.5)
 147.  S.C.  AZUR  SA  Timi5oara-Timi (attivita' principale punto 4.1)
 148.  S.C.  PUROLITE  SA  Victoria -Bra5ov (attivita' principale punto 4.1, lettere d) e h))
 149.  S.C. CELHART DONARIS SA Braila (attivita' principale punto 6.1)
 150.  S.C. VRANCART SA Adjud-Vrancea (attivita' principale punto 6.1, lettera b)
 151. S.C. PIM SA Sibiu (attivita' principale punto 6.3)
 152.  S.C.  DANUBIANA Roman SA Neamt (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
 153.  S.C.  ZAHARUL  Romanesc  SA  Tandarei -lalomita (attivita' principale punto 6.4, lettera b))
 154.  S.C.  VASCAR  SA  Vaslui  (attivita' principale punto 6.4, lettera a))
 155.  S.C.  MULTIVITA  SA  Negru  Voda  -  Constanta  (attivita' principale punto 6.5)
 156.  S.C.  SUINPROD SA Prahova (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 157.   S.C.   AVICOLA   SA   Ferma  $erbane5ti-Bacau  (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 158.  S.C.  AVICOLA  BUCURESTI  SA  Punct de lucro CSHD Mihail0i (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 159.  S.C.  SUINPROD SA Bumbe5ti Jiu -Gorj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 160.  S.C.  SIBAVIS  SA Sibiu -Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 161.  S.C.  OLTCHIM  SA  Ramnicu Valcea Ferma 1 Francegi -Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 162.  S.C. AVIA AGROBANAT SRL Bocca -Reita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 163.  S.C.  AVICOLA  Gaieti SA - Dambovita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 164.  S.C. VENTURELLI PROD SRL Sibiu (attivita' principale punto 6.6, lettera b))
 165.  S.C.  OLTCHIM  SA  Ramnicu  Valcea  Ferma  BudOi  - Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 166.    S.C.    OLTCHIM   SA   Ramnicu   Valcea   Ferma   Babeni Mihaie5ti-Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 167.  S.C.  OLTCHIM  SA  Ramnicu Valcea Ferma 2 Franceti -Valcea (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 168.   S.C.   OLTCHIM  SA  Ramnicu  Valcea  ferma  Babeni-Valcea (attivita' principale punto 6.6, Iettera a))
 169.   S.C.  AVICOLA  Bucuregi  SA  Sucursala  Cluj-Sali5te-C1uj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 170.  S.C.  AVICOLA  Bucuresti  SA  Sucursala  CSHD Codlea-Braov (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 171.  S.C.  Cereal  Prod SA - Galati (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 172.  S.C.  AVICOLA  Mangalia SA Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 173.  S.C.  AVICOLA SA Constanta-Constanta (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 174. S.C. AVICOLA BUCURESTI SA Punct de lucru Butimanu-Dambovita (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 175.   S.C.  EUROPIG  SA  Poiana  Marului  -  Brasov  (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
 176.  S.C. SUINPROD SA Let - Covasna (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
 177.  S.C.  AVICOLA Sivita SA Galati (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 178.  S.C. COLLINI SRL Bocca -Recita (attivita' principale punto 6.6, lettera b)
 179.  S.C.  AGROSAS  SRL  Timisoara-Timis  (attivita' principale punto 6.6, lettere b) e c))
 180.  S.C.  FLAVOIA  SRL  Platforma  Hereclean- Salaj (attivita' principale punto 6.6, lettera a))
 181.  S.C.  ELSID SA Titu -Dambovita (attivita' principale punto 6.8)
 Fino al 31 dicembre 2015:
 182.   S.C.   RAFINARIA  STEAUA  ROMANA  SA  Campina  -  Prahova (attivita' punto 1.2)
 183.  S.C.  TRACTORUL  UTB SA Brasov (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punti 2.4, 2.6 e 6.7)
 184.  S.C.  ISPAT  Petrotub SA Neamt (attivita' principale punti 2.3 e 6.7)
 185.  S.C. ARO SA Arges (attivita' principale punto 2.3, lettera b) e punto 2.6)
 186.  S.C.  STIMET  SA  Sighisoara  -Mures (attivita' principale punto 3.3)
 187.  S.C.  BEGA  REAL  SA Plesa - Prahova (attivita' principale punto 3.5)
 188.  S.C.  AZOMURE$  SA  Targu  Mures-Mures (attivita' principale punti 4.2 e 4.3)
 189.  S.C.  COLOROM SA Codlea-Bra5ov (attivita' principale punto 4.1, punto j))
 190.  S.C.  SOMES SA Dej - Cluj (attivita' principale punto 6.1, lettere a) e b))
 191.   S.C.  OMNIMPEX  Hartia  SA  Bunteni-  Prahova  (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 192.  S.C. PERGODUR International SA Neamt (attivita' principale punto 6.1, lettera b))
 193. S.C. PROTAN SA -Popegi Leordeni-Ilfov (attivita' principale punto 6.5)
 194.  S.C. PROTAN SA Bucureti Sucursala Codlea-Bra5ov (attivita' principale punto 6.5)
 195. S.C. PROTAN SA-Cluj (attivita' principale punto 6.5)
 Per  questi  impianti  dovranno  essere  rilasciate autorizzazioni pienamente  coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente   vincolanti   per   il  raggiungimento  della  piena conformita'. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30  ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
 2. 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
 In deroga agli articoli, 6, 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva  2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per  le  misurazioni  non si applicano in Romania fino al 31 dicembre 2007 a 52 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari e fino al 31 dicembre 2008 a 58 impianti di incenerimento per rifiuti sanitari.
 La  Romania  riferira  alla  Commissione  entro  la fine del primo trimestre  di  ogni  anno,  a cominciare dal 30 marzo 2007, in merito alla  chiusura  degli impianti per il trattamento termico dei rifiuti pericolosi  che  non  risultino conformi e ai quantitativi di rifiuti sanitari trattati nel corso dell'anno precedente.
 3. 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  concernente la limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
 - 12003  T:  Atto  relativo  alle  condizioni  di  adesione della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca  e  agli  adattamenti  dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 a) In  deroga  all'articolo  4,  paragrafo  3 e alla parte A degli allegati  III  e  IV  della  direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione  per  l'anidride  solforosa  non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
 Fino al 31 dicembre 2008:
 S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA  SA No 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 Fino al 31 dicembre 2009:
 S.C.  TERMOELECTRICA  SE  DOICESTI N.1, 1 caldaia a vapore x 470 MWth
 Fino al 31 dicembre 2010:
 S.C.  COMPLEXUL  ENERGETIC  CRAIOVA  S.E.  CRAIOVA  II - N. 1, 2 caldaie x 396,5 MWth
 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA N. 3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
 S.C.  TERMOELECTRICA SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore Benson x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
 RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N. 2, 3 caldaie x 330 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 7, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 Fino al 31 dicembre 2011:
 CET ARAD N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 80 MWth
 S.C.  COMPLEXUL  ENERGETIC  CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 2, 2 CAF x 116 MWth + 2 x CR 68 MWth
 S.C.  COMPLEXUL  ENERGETIC ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth
 TERMOELECTRICA   GIURGIU  N.  1,  3  caldaie  a  vapore  per  la produzione di energia x 285 MWth
 S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA  SA N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C.  PETROTEL-LUKOIL  SA  No 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWth + 14,7 MWth + 11,4 MWth
 S.C.  PETROTEL-LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105,5 MWth
 S.C. C.E.T. GOVORA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2012:
 CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 343 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI VEST N. 1, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
 S.C.  COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
 Fino al 31 dicembre 2013:
 CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 403 MWth
 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 269 MWth
 S.C.  TERMOELECTRICA  SA,  SUCURSALA  ELECTROCENTRALE  BRAILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
 S.C. CET BRASOV SAN. 1, 2 caldaie x 337 MWth
 S.C. ELCEN BUCURE5TI SUD No 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
 S.C. ELCEN BUCURE5TI SUD N. 2, 2 caldaie a vapore x 458 MWth
 S.C.  ELCEN  BUCURESTI  PROGRESU  N. 1, 4 caldaie a vapore x 287 MWth
 S.C.  COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA N. 1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth
 S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA  SA N. 3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore x 305 MWth
 S.C.  UZINA ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie industriali a vapore x 85,4 MWth
 S.C.TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 5, 1 caldaia ad acqua calda x 116,3 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81,4 MWth
 S.C. C.E.T. GOVORA N. 2, 2 caldaie x 285 MWth
 Durante  il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa  di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
 - entro il 2007: 540 000 tonnellate di SO2 / anno;
 - entro il 2008: 530 000 tonnellate di SO2 / anno;
 - entro il 2010: 336 000 tonnellate di SO2 / anno;
 - entro il 2013: 148 000 tonnellate di SO2 / anno.
 b)   In  deroga  all'articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'allegato  VI  della  direttiva  2001/80/CE,  i  valori limite di emissione  per  gli  ossidi  di  azoto non si applicano in Romania ai seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
 Fino al 31 dicembre 2008:
 ARPECHIM PITESTI N. 2, 1 caldaia BW x 81 MWth
 ARPECHIM PITESTI N. 3, 4 caldaie x 81 MWth
 PRODITERM  BISTRITA,  2  caldaie  ad  acqua calda x 116 MWth + 2 caldaie a vapore x 69 MWth
 S.C. CET BRASOV SA N. 1, 2 caldaie x 337 MWth
 REGIA  AUTONOMA  DE TERMOFICARE CLUJ, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
 TERMOELECTRICA   GIURGIU  N.  1,  3  caldaie  a  vapore  per  la produzione di energia x 285 MWth
 TERMOELECTRICA GIURGIU N. 2, 2 caldaie industriali a vapore x 72 MWth
 S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA  SA N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. COLTERM SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58,1 MWth
 Fino al 31 dicembre 2009:
 CET ARAD N. 1, 1 caldaia a vapore CR x 403 MWth
 CET  ENERGOTERM  SA  RESITA  N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 TERMICA TARGOVI$TE, 1 caldaia ad acqua calda x 58,15 MWth
 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - 1,, 2 caldaie x 396,5 MWth
 S.C. CET IASI I N. 2, 2 caldaie a vapore x 283 MWth
 S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 3, 1 caldaia a vapore x 72,3 MWth
 Fino al 31 dicembre 2010:
 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 1, 2 caldaie con gruppo vapore x 127 MWth + 1 x 269 MWth
 S.C. CET SA N. 2 Braila, 2 caldaie x 110 MWth
 CET ENERGOTERM SA RESITA N. 1, 2 caldaie x 45,94 MWth
 S.C.  UZINA  TERMOELECTRICA MIDIA N. 2, 1 caldaia x 73 MWth S.C. UZINA
 TERMOELECTRICA  MIDIA  N.  3,  1  caldaia  x  73 MWth S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA N. 4, 1 caldaia x 73 MWth
 S.C.  TERMOELECTRICA SE DOICESTI N. 1, 1 caldaia a vapore Benson x 470 MWth
 S.C.  ELECTROCENTRALE  GALATI  N.  3, 3 caldaie di potenza x 293 MWth
 S.C.  TERMOELECTRICA  SE PAROSENI N. 2, 1 caldaia a vapore x 467 MWth + 1 caldaia ad acqua calda x 120 MWth
 S.C. CET IASI I N. 1, 3 caldaie a vapore x 94 MWth
 S.C. TERMICA S.A SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
 S.C. TURNU SA TURNU MAGURELE N. 1, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 S.C. TURNU SA TURNU MAGURELE N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 S.C. ENET SA N. 1, 3 caldaie x 18,5 MWth
 S.C. ENET SA N. 2, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 Fino al 31 dicembre 2011:
 CET ARAD N.2, 2-caldaie industriali a vapore + caldaia x 80 MWth
 S.C. TERMON SA ONESTI, 3 caldaie x 380 MWth
 S.C. CET SA N.1 BRAILA, 2 caldaie x 110 MWth
 S.C.  TERMICA  SA  N.1  BOTOSANI, 3 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
 S.C.  ELCEN  BUCURESTI  SUD N.12, 2 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
 S.C.  ELCEN  BUCURESTI  SUD N.16, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 CET ENERGOTERM SA RESITA N.4, 1 caldaia ad acqua calda x 58 MWth
 S.C.  ELCEN  BUCURESTI  SE PALAS N.1, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C.  COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. ISALNITA, 4 caldaie x 473 MWth
 S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA  SA  N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. CET IASI I N.3, 4 caldaie ad acqua calda x 116 MWth
 RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N.1, 3 caldaie x 330 MWth
 RAAN, BRANCH ROMAG TERMO N.2, 3 caldaie x 330 MWth
 S.C.   ROMPETROL   SA   BUCURE$TI   VEGA   PLOIE$TI,  3  caldaie tecnologiche a vapore x 24.75 MWth
 S.C. PETROTEL-LUKOIL SA N.1, 2 DAV3 +HPM 1 x 45 MWth + 14.7 MWth + 11.4 MWth
 S.C.  PETROTEL-LUKOIL  SA N.2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5 MWth
 S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N.l, 4 caldaie industriali a vapore x 85.4 MWth
 S.C. COLTERM SA N.4, 1 caldaia ad acqua calda x 116.1 MWth
 S.C. C.E.T. GOVORA N.3, 1 caldaia x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2012:
 CET  ENERGOTERM  SA  RESITA  N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C.  ELCEN  BUCURESTI  SE PALAS N.2, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C. ELCEN BUCURE$TI SE MURES N.5, 4 caldaie a vapore x 277 MWth
 S.C. COLTERM SA N.6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWth
 Fino al 31 dicembre 2013:
 S.C.  TERMOELECTRICA  SA,  SUCURSALA  ELECTROCENTRALE  BRAILA, 6 caldaie a vapore x 264 MWth
 S.C.  ELCEN  BUCURESTI  SUD N.14, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C.  ELCEN  BUCURESTI  SE PALAS N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116 MWth
 S.C. ELECTROCENTRALE GALATI N.2, 2 caldaie di potenza x 293 MWth
 S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA  S.A N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.1, i caldaia a vapore x 277 MWth
 S.C. ELCEN BUCURESTI SE MURES N.4, 1 caldaia a vapore x 277 MWth S.C. COLTERM SA N.5, 1 caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
 S.C. COLTERM SA N.7, 2 caldaie ad acqua calda x 116.3 MWth
 S.C. C.E.T. GOVORA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
 S.C. ENET SA VRANCEA N.3, 1 caldaia ad acqua calda x 116.3 MWth
 Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto  di  tutti  gli  impianti  di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:
 - entro il 2007: 128 000 tonnellate/anno;
 - entro il 2008: 125 000 tonnellate/anno;
 - entro il 2010: 114 000 tonnellate/anno;
 - entro il 2013: 112 000 tonnellate/anno;
 c) In   deroga   all'articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'allegato  VII  della  direttiva  2001/80/CE,  i valori limite di emissione  per  le polveri non si applicano in Romania per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascun impianto:
 Fino al 31 dicembre 2008:
 S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.l, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. CET IASI II, 2 caldaie a vapore 2x 305 MWth
 Fino al 31 dicembre 2009:
 CET BACAU N. 1, 1 caldaia a vapore x 345 MWth
 TERMOELECTRICA GIURGIU N.1, 3 caldaie a vapore x 285 MWth
 S.C COLTERM SA N. 6, 3 caldaie a vapore x 81.4 MWht
 Fino al 31 dicembre 2010:
 CET ARAD N.1, 1 caldaia a vapore x 403MWth
 S.C. CET BRASOV SA N.1, 2 caldaie x 337 MWth
 S.C.  TERMOELECTRICA DOICESTI N.1, caldaia a vapore Benson x 470 MWth
 S.C.  COMPLEX  ENERGETIC  TURCENI SA N.2, 2 caldaie di potenza x 789 MWth
 S.C. TERMICA SA SUCEAVA N. 1, 2 caldaie x 296 MWth
 S.C. CET GOVORA SA N. 3, 1 caldaia x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2011:
 S.C.  COMPLEX  ENERGETIC  CRAIOVA SE CRAIOVA II-N.2, 2 CAF x 116 MWth +2CR x 68 MWth
 S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth
 S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. PETROTEL LUKOIL SA N. 1, DAV3+HPM, 1x45 MWth+14.7 MWht+11.4 MWht
 S.C.  PETROTEL LUKOIL SA N. 2, 3 caldaie tecnologiche a vapore x 105.5 MWth
 S.C. ALUM SA TULCEA N. 1, 3 caldaie x 84.8 MWth +lx 72.6 MWth
 S.C. CET GOVORA SA N.2, 2 caldaie x 285 MWth
 Fino al 31 dicembre 2013:
 S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari SA N.1, 2 caldaie a vapore x 878 MWth
 S.C. ELETROCENTRALE DEVA SA N.3, 4 caldaie di potenza x 264 MWth
 S.C. UZINA ELECTRICA ZALAU N. 1, 4 caldaie a vapore x 85.4 MWth
 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N. 2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MW th+1 x 269 MWth
 Durante  il  suddetto periodo transitorio, le emissioni di polveri di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
 - entro il 2007: 38 600 tonnellate/anno;
 - entro il 2008: 33 800 tonnellate/anno;
 - entro il 2010: 23 200 tonnellate/anno;
 - entro il 2013: 15 500 tonnellate/anno;
 d) In   deroga   all'articolo  4,  paragrafo  3  e  alla  parte  A dell'allegato  VI  della  direttiva  2001/80/CE,  i  valori limite di emissione  per  gli  ossidi di azoto applicabili dal l ° gennaio 2016 per  gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth  non  si  applicano  in  Romania  fino  al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:
 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA N.2, 2 caldaie con gruppo vapore x 300 MWth + 1 caldaia a vapore x 269 MWth;
 S.C.  ELECTROCENTRALE DEVA S.A. N. 2, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;
 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. N.2, 2 caldaie a vapore x 879 MWth;
 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. N.3, 2 caldaie di potenza x 789 MWth;
 S.C.  ELECTROCENTRALE  DEVA S.A. N. 1, 4 caldaie di potenza x 264 MWth;
 S.C.TERMICA S.A SUCEAVA, N 1, 2 caldaie x 296 MWth.
 Durante  il  suddetto  periodo transitorio, le emissioni ossidi di azoto  di  tutti  gli  impianti  di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti intermedi:
 - entro il 2016: 80 000 tonnellate/anno;
 - entro il 2017: 74 000 tonnellate/anno.
 e) Entro  il  l°  gennaio  2011, la Romania dovra' presentare alla Commissione  un  piano  aggiornato,  comprendente  anche  un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non   conformi,   che   preveda   fasi   chiaramente   definite   per l'applicazione  dell'acquis.  Detti  piani  garantiranno un'ulteriore riduzione  delle  emissioni  a un livello considerevolmente inferiore agli  obiettivi  intermedi specificati nelle lettere da a) a d) sopra citate,  segnatamente  per  le emissioni nel 2012. Se la Commissione, tenuto   conto   in   particolare   degli   effetti  sull'ambiente  e dell'esigenza  di  ridurre  le distorsioni di concorrenza nel mercato interno  dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Romania.  Entro  i  tre mesi successivi la Romania comunica le misure adottate  per  raggiungere  tali  obiettivi.  Se  successivamente  la Commissione,  in  consultazione  con gli Stati membri, ritiene che le misure  in  questione  non  siano  sufficienti  per  conseguire  tali obiettivi,  essa  avvia  la  procedura  di  infrazione ai sensi dell' articolo 226 del trattato CE.
 Appendice A dell'ALLEGATO VII
 Ristrutturazione dell'industria siderurgica rumena
 (capitolo 4, sezione B dell'allegato VII)
 PARTE I
 
 SOCIETA' CHE BENEFICIANO DI AIUTI DI STATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA
 DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SIDERURGICO IN ROMANIA
 
 - Ispat Sidex Galati
 - Siderurgica Hunedoara
 - COS Targovite
 - CS Resita
 - IS Campia Turzii
 - Donasid (Siderca) Ca1ara5i
 PARTE II
 
 CALENDARIO E DESCRIZIONE DEI CAMBIAMENTI DI CAPACITA '
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 PARTE III
 
 PARAMETRI DI RISTRUTTURAZIONE Vitalita' economica
 In  considerazione  delle speciali norme contabili applicate dalla Commissione,  ogni  societa' beneficiaria degli aiuti deve realizzare un  risultato  operativo lordo annuale minimo in termini di fatturato del  10%  per societa' siderurgiche non integrate e del 13,5 % per le acciaierie  integrate  ed  un  rendimento  minimo dell'1,5% dei fondi propri  entro  e non oltre il 31 dicembre 2008. Cio' sara' verificato nella valutazione indipendente effettuata con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come previsto nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.
 2. Produttivita'
 Entro  il  31  dicembre  2008  verra'  raggiunta  gradualmente una Produttivita' globale paragonabile a quella registrata dall'industria siderurgica   dell'UE.   Cio'   sara'  verificato  nella  valutazione indipendente  effettuata  con scadenza annuale tra il 2005 e il 2009, come  previsto  nel capitolo 4, sezione B, paragrafo 13 dell'allegato VII.
 3. Riduzioni dei costi
 Sara'  attribuita  particolare importanza alle riduzioni dei costi come  uno  degli  elementi  chiave  della  Vitalita'  economica. Tali riduzioni  saranno  attuate  pienamente,  in  conformita'  dei  piani d'impresa delle societa' beneficiarie.
 PARTE IV
 ELENCO INDICATIVO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
 
 1. Produzione ed effetti sul mercato
 - produzione  mensile  di acciaio grezzo, prodotti semilavorati e finiti per categoria e per gamma di prodotti,
 - prodotti   venduti,   compresi   volumi,   prezzi   e  mercati; ripartizione per gamma di prodotti.
 2. Investimenti
 - dettaglio degli investimenti realizzati,
 - data di completamento,
 - costi  dell'investimento,  fonti  di finanziamento e importo di eventuali aiuti ad essi collegati,
 - data dell'eventuale erogazione degli aiuti.
 3. Riduzioni della forza lavoro
 - entita e calendario delle perdite dei posti di lavoro,
 - andamento  dell'occupazione  nelle  societa' beneficiarie degli aiuti (distinguendo tra occupazione diretta e indiretta),
 - andamento dell'occupazione nel settore siderurgico nazionale.
 4. Capacita  (con  riferimento  all'intero  settore siderurgico in Romania)
 - data o data prevista di cessazione della produzione di capacita espresse  in  PMP  (ossia  di produzione massima possibile annuale in condizioni di lavoro ordinarie) da chiudere, e loro descrizione,
 - data  (o  data prevista) di smantellamento, come definito nella decisione   n.   3010/91   /CECA   della  Commissione  relativa  alle informazioni  che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire   in  merito  ai  loro  investimenti(1),  degli  impianti  in questione e dettagli sullo smantellamento,
 - data  (o  data  prevista) dell'introduzione di nuove capacita e loro descrizione,
 - evoluzione  della  capacita  totale  di  produzione  di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria in Romania.
 --------------------------------------
 (1)GU L 286 del 16.10.1991, pag. 20.
 
 5. Costi
 - ripartizione  dei  costi e loro rispettiva evoluzione passata e futura,  in particolare riguardo alle economie sulla forza lavoro, ai consumi energetici, alle economie sulle materie prime, agli accessori e alla riduzione dei servizi esterni.
 6. Risultati finanziari
 - evoluzione dei principali rapporti finanziari volti a garantire la  realizzazione  di  progressi  verso  la  Vitalita'  economica  (i risultati  e  i  rapporti finanziari devono essere forniti in modo da consentire  raffronti  con  il  piano di ristrutturazione finanziario della  societa'  e  devono  includere  il test di Vitalita' economica messo a punto dalla Commissione),
 - dettagli delle imposte e dei dazi pagati, comprese informazioni sulle  eventuali  deviazioni  dal  regime fiscale e doganale di norma applicabile,
 - livello degli oneri finanziari,
 - dettagli  e calendario dell'erogazione degli aiuti gia concessi secondo quanto stabilito dal presente protocollo,
 - termini  e  condizioni  dei nuovi prestiti (a prescindere dalla fonte).
 7. Creazione   di   una   nuova   societa'  o  di  nuovi  impianti corrispondenti ad un ampliamento delle capacita
 - indenita' degli azionisti del settore pubblico e privato,
 - fonti dei finanziamenti per la creazione della nuova societa' o dei nuovi impianti,
 - termini  e  condizioni  per  la  partecipazione degli azionisti pubblici e privati,
 - struttura amministrativa della nuova societa'.
 8. Cambiamenti negli assetti proprietari
 Appendice B dell'ALLEGATO VII
 Elenco di stabilimenti di carni, pollame, latte
 e prodotti lattiero-caseari
 
 Capitolo 5, sezione B, sottosezione I dell'allegato VII
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 
 ANNEX VIII
 Sviluppo Rurale
 (articolo 34 dell'atto di adesione)
 SEZIONE  I: MISURE TEMPORANEE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
 
 A. Sostegno   alle   aziende   che   praticano  un'agricoltura  di semisussistenza in fase di ristrutturazione
 l) Il  sostegno  alle  aziende  che  praticano  un'agricoltura  di semisussistenza   in   fase   di   ristrutturazione  contribuisce  al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 a) aiutare  ad  attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla  pressione  competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale della Bulgaria e della Romania;
 b) facilitare  e  incoraggiare  la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.
 Ai   fini   del  presente  allegato  per  "aziende  che  praticano un'agricoltura  di  semisussistenza"  si  intendono le aziende la cui produzione   e'  destinata  principalmente  all'autoconsumo,  ma  che commercializzano una parte della produzione.
 2) Per  beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:
 a) dimostri la futura Vitalita' economica dell'azienda;
 b) contenga    informazioni    dettagliate   sugli   investimenti necessari;
 c) descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
 3) La  conformita' con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 e' riesaminata  dopo  tre  anni. Se gli obiettivi provvisori fissati nel piano  non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non e'  concesso  ulteriore  sostegno, ma non sara' necessario rimborsare per questa ragione gli importi gia ricevuti.
 4) I1 sostegno e' pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino  all'importo massimo ammissibile specificato nella Sezione I G e per un periodo non superiore a cinque anni.
 
 B. Associazioni di produttori
 1) Un  sostegno forfettario e' concesso per agevolare la creazione e  la  gestione  amministrativa  di  associazioni  di  produttori che perseguono gli obiettivi di:
 a) adeguare  ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;
 b) immettere  congiuntamente  le  merci  sul  mercato, incluse la preparazione  delle  vendite,  la  centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso; e
 c) fissare   norme   comuni  in  materia  di  informazione  sulla produzione,   con   particolare   attenzione   al   raccolto  e  alla disponibilita.
 2) Il   sostegno   e'   concesso  soltanto  alle  associazioni  di produttori   che   sono   formalmente  riconosciute  dalle  autorita' competenti  della  Bulgaria o della Romania tra la data di adesione e il  31  dicembre  2009  in  base  al  diritto  nazionale  o  a quello Comunitario.
 3) Il sostegno e' concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi  alla  data  in  cui l'associazione di produttori e' stata riconosciuta.  Esso  e'  calcolato  in  base  alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:
 a) il  5%,  il  5%,  il  4%,  il  3%  e  il  2%  del valore della produzione,   fino   ad   un   importo   massimo  di  1.000.000  EUR, commercializzata  rispettivamente  il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; e
 b) il  2,5%,  il  2,5%, il 2,0%, 1'1,5% e 1'1,5% del valore della produzione superiore a 1.000.000 EUR commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.
 In  nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti alla Sezione I G.
 
 C. Misure del tipo Leader+
 1) Un   sostegno   puo'   essere   concesso  per  misure  connesse all'acquisizione  di  competenze  destinate  a preparare le Comunita' rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.
 Le misure possono comprendere in particolare:
 a) sostegno  tecnico  per  studi  dell'area locale e diagnosi del territorio  in  cui  si  tenga  conto  dei  desideri  espressi  dalla popolazione interessata;
 b) informazione  e  formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;
 c) costruzione  di  partnership  rappresentative  per lo sviluppo locale;
 d) elaborazione di strategie di sviluppo integrato;
 e) finanziamento  della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.
 2) Un  sostegno  puo'  essere concesso per l'adozione di strategie pilota  di  sviluppo  rurale  a  carattere  territoriale e integrato, elaborate  da  gruppi  di  azione  locale  conformemente  ai principi stabiliti  ai punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli  Stati  membri  del  14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa  Comunitaria  in materia di sviluppo rurale (Leader+) i. Tale  sostegno e' limitato alle regioni in cui vi sia gia sufficiente capacita  amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.
 3) I  gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi   a   partecipare   alla   cooperazione  interterritoriale  e transnazionale  conformemente  ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.
 4) La  Bulgaria,  la  Romania  e i gruppi di azione locale possono accedere  all'Osservatorio  dei  territori  rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.
 
 D. Servizi di consulenza e di divulgazione agricole
 Un  sostegno e' concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole. GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5.
 
 E. Complementi ai pagamenti diretti
 1) Un  sostegno  puo' essere concesso agli agricoltori ammissibili ai  pagamenti  o  gli  aiuti  diretti  complementari nazionali di cui all'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003(1).
 ---------------------------------
 (1)Regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
 settembre  2003,  che  stabilisce  norme comuni relative ai
 regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica
 agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
 favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
 n.  2019/93,  (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
 1454/2001,  (CE)  n.  1868/94,  (CE)  n. 1251/1999, (CE) n.
 1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
 2529/2001  (GU  L  270 del 21.10.2003, pag. 1). Regolamento
 adattato  dalla  decisione 2004/281/CE del Consiglio del 22
 marzo  2004  recante  adattamento  dell'atto  relativo alle
 condizioni  di  adesione  del  2003 (GU L 93 del 30.3.2004,
 pag.  1) e regolamento modificato da ultimo dal regolamento
 (CE) n. 864/02004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
 
 2) il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera la differenza tra:
 a) il  livello  dei  pagamenti  diretti applicabili in Bulgaria o Romania  per  l'anno  in questione conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e
 b) il  40%  del  livello  dei pagamenti diretti applicabili nella Comunita',   nella  sua  composizione  al  30  aprile  2004,  per  il pertinente anno.
 3) Il  contributo  Comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente  sottosezione  E  in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per  gli  anni  2007, 2008 e 2009 non supera il 20% dell'assegnazione annuale  di  tale  Stato.  La  Bulgaria o la Romania possono tuttavia decidere  di  sostituire  detta  percentuale  annua  del  20%  con le percentuali  seguenti:  25% per il 2007, 20% per il 2008 e 15% per il 2009.
 4) Un  sostegno  concesso a un agricoltore ai sensi della presente sottosezione  E  e'  considerato  alla stessa stregua dei pagamenti o degli  aiuti  diretti complementari nazionali, a seconda del caso, ai fini  dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo  2  lettera  a)  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del Consiglio.
 
 F. Assistenza tecnica
 1) Un sostegno puo' essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza,   di   valutazione   e   di  controllo  necessarie  per l'applicazione  dei  documenti  di  programmazione  per  lo  sviluppo rurale.
 2) Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
 a) studi;
 b) misure  di  assistenza  tecnica  e  scambi  di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;
 c) installazione,   funzionamento   e  collegamento  dei  sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
 d) miglioramento   dei   metodi   di  valutazione  e  scambio  di informazioni sulle migliori pratiche in questo settore.
 
 G.   Tabella   recante   gli  importi  per  le  misure  temporanee supplementari  in  materia  di  sviluppo  rurale per la Bulgaria e la Romania
 
 =====================================================================
 Misura                 |  EUR  | ===================================================================== Aziende che praticano un'agricoltura di |       | semisussistenza                         |  1 000|per aziendalall'anno --------------------------------------------------------------------- Associazioni di produttori              |100 000|il primo anno ---------------------------------------------------------------------
 |100 000|il secondo anno ---------------------------------------------------------------------
 | 80 000|il terzo anno ---------------------------------------------------------------------
 | 60 000|il quarto anno ---------------------------------------------------------------------
 | 50 000|il quinto anno
 
 SEZIONE  II:  DISPOSIZIONI  SPECIFICHE  RIGUARDANTI GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA BULGARIA E LA ROMANIA
 1) Gli  aiuti  agli  investimenti in aziende agricole ai sensi dei regolamenti  relativi  allo  sviluppo  rurale  in vigore alla data di adesione sono concessi alle aziende agricole che dimostrano Vitalita' economica alla fine della realizzazione dell'investimento.
 2) Il  valore  totale  degli  aiuti  agli  investimenti in aziende agricole,  espresso in percentuale del volume d'investimento che puo' beneficiare  degli aiuti, e' limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate,  al  60 % al massimo, ovvero alla percentuale stabilita nel  pertinente  regolamento  relativo allo sviluppo rurale in vigore alla  data  di  adesione, se quest'ultima e' superiore. Allorche' gli investimenti  sono  intrapresi  da  giovani  agricoltori ai sensi del pertinente  regolamento  relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data  di  adesione, tali percentuali possono raggiungere un massimale del  55%  e,  nelle regioni sfavorite, del 65%, ovvero la percentuale stabilita nel pertinente regolamento relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data di adesione, se quest'ultima e' superiore.
 3) Gli   aiuti   agli   investimenti   volti   a   migliorare   la trasformazione  e  la  commercializzazione  dei  prodotti agricoli ai sensi  del  pertinente  regolamento  in  vigore alla data di adesione saranno  concessi  alle  aziende  cui  e'  stato accordato un periodo transitorio  dopo  l'adesione  per  il  soddisfacimento dei requisiti minimi  in  materia  di  ambiente,  di  igiene  e  di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la  fine  del  periodo  transitorio  specificato  o  allo scadere del periodo di investimento, se questo e' precedente.
 
 SEZIONE  III:  DISPOSIZIONI  SPECIFICHE  RELATIVE  AL  SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO PER LA BULGARIA
 1) Gli  agricoltori bulgari cui e' stata assegnata una quota latte beneficiano  del  regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.
 2)   L'importo  del  sostegno  dipende dai massimali stabiliti nel pertinente  regolamento  relativo allo sviluppo rurale in vigore alla data  di adesione ed e' calcolato in funzione dell'entita della quota latte e dell'attivita' agricola complessiva dell'azienda.
 3) Le  quote  latte  assegnate  al  cedente sono reintegrate nella riserva  nazionale  di  quote  latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.
 
 SEZIONE  IV: DISPOSIZIONI FINANZIARIE SPECIFICHE PER LA BULGARIA E LA ROMANIA PER IL PERIODO 2007-2013
 1) Per   il   periodo  di  programmazione  2007-2013  il  sostegno Comunitario concesso alla Bulgaria e alla Romania per tutte le misure di   sviluppo  rurale  sara'  attuato  in  conformita'  dei  principi stabiliti  dagli  articoli  31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del  Consiglio  del  21 luglio 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1).
 ------------------------------------------
 (1)GU   L   161   del  26.6.1999,  pag.  1.  Regolamento
 modificato  da  ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L
 236 del 23.9.2003, pag. 33).
 
 2) Nelle   zone   contemplate   dall'obiettivo   1  il  contributo finanziario  della  Comunita'  puo' ammontare o all'85% per le misure agroambientali  e  le  misure attinenti al benessere degli animali, e all'80%  per  le  altre  misure,  o  alle  percentuali  stabilite dai regolamenti  relativi  allo  sviluppo  rurale  in vigore alla data di adesione, se queste ultime sono superiori.
 ALLEGATO IX
 Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania
 alla conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004
 (Articolo 39 dell'atto di adesione)
 I. In relazione all'articolo 39, paragrafo 2
 1) Attuare  senza  ulteriori  indugi  il  piano d'azione Schengen, pubblicato   in   M.Of.,   p.l,   n.  129  bis/10.2.2005,  modificato conformemente all'acquis e nel rispetto dei tempi previsti;
 2) al  fine  di  garantire  un  livello  elevato  di  controllo  e sorveglianza  alle  future  frontiere esterne dell'Unione, accelerare considerevolmente   le   iniziative   per  la  modernizzazione  delle attrezzature  e  delle  infrastrutture  alle  frontiere  verdi  e blu nonche'  ai  valichi  di  frontiera  e  potenziare  ulteriormente  la capacita di analisi operativa del rischio. Cio' deve rispecchiarsi in un  unico  piano  pluriennale  di investimenti da presentare entro il marzo  2005,  che  dovra'  consentire  all'Unione  di  quantificare i progressi  su  base annuale e finche' nei confronti della Romania non sia  presa  la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di questo Atto.  Inoltre,  la Romania deve potenziare sensibilmente i programmi relativi all'assunzione di 4 438 agenti e funzionari della polizia di frontiera  e garantire, in particolare, che l'organico alle frontiere con  l'Ucraina  e  la  Moldova  e  lungo il litorale del Mar Nero sia coperto in misura il piu' possibile prossima al 100% gia alla data di adesione. La Romania deve altresi' attuare tutte le misure necessarie a   combattere   efficacemente   l'immigrazione   clandestina,  anche rafforzando la cooperazione con i paesi terzi;
 3) elaborare   e   attuare  un  piano  d'azione  e  una  strategia aggiornati   e  integrati  sulla  riforma  del  sistema  giudiziario, comprese   le   principali   misure   di   attuazione   della   legge sull'organizzazione   del  sistema  giudiziario,  della  legge  sullo statuto  dei  magistrati  e della legge sul Consiglio superiore della magistratura  entrate  in  vigore  il  30 settembre 2004. Le versioni aggiornate di ambedue i documenti devono essere presentate all'Unione entro  il marzo 2005; vanno assicurate adeguate risorse finanziarie e umane  da  destinare  alla  realizzazione  del  piano  d'azione,  che andrebbe attuato senza ulteriori indugi in conformita' del calendario fissato.  La  Romania deve inoltre dimostrare entro il marzo 2005 che il   nuovo  sistema  per  l'assegnazione  casuale  dei  fascicoli  e' pienamente operativo;
 4) potenziare  in  misura  considerevole la lotta alla corruzione, specialmente  a  quella  ad  alto  livello,  assicurando una rigorosa applicazione  della vigente legislazione anticorruzione e l'effettiva indipendenza   della   Procura   nazionale  anticorruzione  (NAPO)  e presentando annualmente, a partire dal novembre 2005, una convincente dimostrazione  delle attivita' della NAPO nella lotta alla corruzione ad  alto  livello.  La  NAPO deve essere dotata di personale, risorse finanziare e formative e attrezzature necessari all'adempimento della sua funzione cruciale;
 5) svolgere  una  valutazione  indipendente  dei risultati e degli effetti creati dall'attuale strategia nazionale contro la corruzione; rispecchiare  le  conclusioni  e  raccomandazioni di tale valutazione nella nuova strategia pluriennale contro la corruzione, la quale deve essere  un  documento  globale,  da  presentare  entro il marzo 2005, corredato di un piano d'azione che contenga parametri ben precisi cui attenersi,   risultati   da   conseguire   e   adeguate  disposizioni finanziarie;  l'attuazione  della  strategia  e del piano d'azione va supervisionata da un organismo indipendente, precisamente definito ed esistente;  la strategia deve includere l'impegno a riesaminare entro il  2005  la  procedura penale oggi eccessivamente lunga, per far si' che   le  cause  di  corruzione  siano  trattate  in  modo  rapido  e trasparente,  al  fine  di  garantire  sanzioni  adeguate con effetto deterrente;  infine,  essa  deve  contenere  provvedimenti  intesi  a ridurre  considerevolmente  entro  il  2005 il numero degli organismi preposti  a  prevenire o a indagare su casi di corruzione, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze;
 6) garantire  che  entro  il marzo 2005 esista un quadro giuridico chiaro  per le funzioni rispettive e la cooperazione di gendarmeria e polizia,  anche  per  quanto riguarda la legislazione applicativa, ed elaborare  e  attuare,  entro  il primo semestre del 2005, un preciso programma  di assunzioni relativo alle due istituzioni, allo scopo di compiere progressi significativi nel coprire i 7 000 e i 18 000 posti vacanti,   rispettivamente,   nell'organico  della  polizia  e  della gendarmeria entro la data di adesione;
 7) elaborare e attuare una coerente strategia pluriennale di lotta alla criminalita, che comprenda azioni concrete per ridimensionare la preminenza  della  Romania  in  quanto  paese  di origine, transito e destinazione  di  vittime  della tratta di esseri umani, e presentare annualmente,  a  partire  dal marzo 2005, dati statistici attendibili sulle modalita' con cui si sta affrontando questo fenomeno criminale.
 
 II. In relazione all'articolo 39, paragrafo 3
 8) Garantire   il  controllo  effettivo  da  parte  del  Consiglio "Competitivita"  di  qualsiasi eventuale aiuto di Stato, compresi gli aiuti  previsti  tramite  pagamenti  differiti al bilancio statale di oneri   fiscali   o   sociali  o  il  differimento  degli  oneri  per l'approvvigionamento energetico;
 9) rafforzare senza indugio il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato e garantire in seguito un soddisfacente grado di attuazione nei settori dell'antitrust e degli aiuti di Stato;
 10) presentare alla Commissione entro la meta del dicembre 2004 un piano  riveduto  di  ristrutturazione  per la siderurgia (compreso il programma   nazionale   di   ristrutturazione  e  i  piani  d'impresa individuali)  conforme  agli  obblighi stabiliti nel Protocollo n. 2, sui    prodotti    CECA,    dell'Accordo   europeo   che   istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte,  e  la  Repubblica di Romania, dall'altra 1, e alle condizioni illustrate nell'Allegato VII, Capitolo 4, Sezione B di questo atto.
 Rispettare  pienamente  l'impegno di non concedere o erogare alcun aiuto  di Stato alle acciaierie contemplate dalla strategia nazionale di  ristrutturazione  dal l° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 nonche' rispettare   pienamente  gli  importi  degli  aiuti  di  Stato  e  le condizioni  concernenti  le  riduzioni  di  capacita da decidersi nel contesto del Protocollo n. 2, sui prodotti CECA, dell'Accordo europeo che  istituisce  un'associazione  tra  le  Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra;
 --------------------------------------------
 (1)GU  L  357 del 31.12.1994, pag. 2. Accordo modificato
 da  ultimo  dalla  decisione  n.  2/2003  del  Consiglio di
 associazione   UE/Romania   del   25.9.2003   (non   ancora
 pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
 
 11)   continuare   a   dotare   il  Consiglio  "Competitivita"  di appropriati  mezzi  finanziari  e  di  risorse  umane  sufficienti  e adeguatamente qualificate.
 |  |  |  | ATTO FINALE 
 1. TESTO DELL'ATTO FINALE
 
 1. I Plenipotenziari di:
 SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,
 LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
 SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
 SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
 LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
 LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
 IL PRESIDENTE DI MALTA,
 SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,
 IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
 LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
 SUA  MAESTA  LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
 Riuniti  a  Lussemburgo  il  venticinque  aprile  duemilacinque in occasione  della  firma  del  trattato  tra  il  Regno del Belgio, la Repubblica  ceca,  il  Regno  di Danimarca, la Repubblica federale di Germania,  la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la  Repubblica  di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania,  il  Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la  Repubblica  di  Malta,  il  Regno  dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria,  la  Repubblica  di  Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica  di  Slovenia,  la  Repubblica  slovacca, la Repubblica di Finlandia,  il  Regno  di  Svezia,  il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di  Bulgaria  e  la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
 Hanno  constatato  che  i  seguenti  testi  sono stati stabiliti e adottati  alla  Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la   Repubblica  di  Bulgaria  e  la  Romania  per  l'adesione  della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea:
 
 I. Il  trattato  tra  il  Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la  Repubblica  di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del  Lussemburgo,  la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il  Regno  dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia,  la  Repubblica  portoghese,  la  Repubblica di Slovenia, la Repubblica  slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione  europea)  e  la  Repubblica  di  Bulgaria  e  la Romania relativo  all'adesione  della  Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (di seguito: "il trattato di adesione").
 
 II. I testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in lingua bulgara e rumena.
 
 III.  Il  protocollo  relativo alle condizioni e alle modalita' di ammissione  all'Unione  europea  della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania (di seguito: "il protocollo di adesione").
 
 IV.  I  testi  elencati  in  appresso,  allegati  al protocollo di adesione:
 
 A. Allegato  I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la  Bulgaria  e  la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del Protocollo)
 
 Allegato  II: Elenco  delle  disposizioni  dell'acquis di Schengen integrate  nell'ambito  dell'Unione  europea  e degli atti basati sul medesimo  o  ad  esso  altrimenti  connessi,  che  sono  vincolanti e applicabili  nei  nuovi  Stati  membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo)
 
 Allegato  III: Elenco  di  cui  all'articolo  16  del  protocollo: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
 
 Allegato   IV: Elenco  di  cui  all'articolo  17  del  protocollo: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni
 
 Allegato  V: Elenco  di  cui all'articolo 18 del protocollo: altre disposizioni permanenti
 
 Allegato  VI: Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Bulgaria
 
 Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Romania
 
 Allegato   VIII: Sviluppo  rurale  (di  cui  all'articolo  34  del Protocollo)
 
 Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 del Protocollo)
 
 B. I  testi  del  trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea dell'energia  atomica  e  dei  trattati  che  li  hanno  modificati o completati, nelle lingue bulgara e rumena.
 
 V. L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di seguito: "l'atto di adesione").
 
 VI.  I  testi  elencati  in  appresso,  allegati  al protocollo di adesione:
 
 A. Allegato  I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la  Bulgaria  e  la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione)
 
 Allegato  II: Elenco  delle  disposizioni  dell'acquis di Schengen integrate  nell'ambito  dell'Unione  europea  e degli atti basati sul medesimo  o  ad  esso  altrimenti  connessi,  che  sono  vincolanti e applicabili  nei  nuovi  Stati  membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'atto di adesione)
 
 Allegato III: Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
 
 Allegato  IV: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni
 
 Allegato  V: Elenco  di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti
 
 Allegato  VI: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria
 
 Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania
 
 Allegato  VIII: Sviluppo  rurale (di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione)
 
 Allegato IX: Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 dell'atto di adesione)
 
 B. I  testi  del  trattato  sull'Unione  europea, del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,  del  trattato  che istituisce la Comunita'  europea  dell'energia  atomica e dei trattati che li hanno modificati   o   completati,   ivi   compresi  il  trattato  relativo all'adesione  del  Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di   Gran   Bretagna   e  Irlanda  del  Nord,  il  trattato  relativo all'adesione   della   Repubblica   ellenica,  il  trattato  relativo all'adesione  del  Regno  di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato  relativo  all'adesione  della  Repubblica  d'Austria, della Repubblica  di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione  della  Repubblica  ceca,  della  Repubblica di Estonia, della  Repubblica  di  Cipro,  della  Repubblica  di  Lettonia, della Repubblica   di   Lituania,   della  Repubblica  di  Ungheria,  della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue bulgara e rumena.
 2. Le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari  dall'adesione  e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare   detti   adattamenti   prima   dell'adesione  conformemente all'articolo  56  del  protocollo  di adesione o, a seconda dei casi, all'articolo  56  dell'atto  di  adesione,  di  cui  all'articolo  4, paragrafo  3  del  trattato  di  adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
 3. Le  Alte  Parti  contraenti  si  impegnano  a  comunicare  alla Commissione  e  a  comunicarsi  reciprocamente  tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del protocollo di adesione o, a seconda dei  casi, dell'atto di adesione. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinche' il  protocollo  di adesione o, a seconda dei casi, l'atto di adesione possano  essere  applicati  pienamente  a  decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. In  questo  contesto la tempestiva notifica ai sensi dell'articolo 53 del  protocollo  di  adesione o, a seconda dei casi, dell'articolo 53 dell'atto  di  adesione, delle misure adottate dalla Bulgaria e dalla Romania   sono   di  fondamentale  importanza.  La  Commissione  puo' comunicare  alla  Repubblica  di  Bulgaria  e alla Romania il termine entro   il   quale   ritiene   appropriato   ricevere  o  trasmettere informazioni  specifiche. Entro la data odierna della firma, le Parti contraenti  hanno  ricevuto  un  elenco  che  riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario.
 4. I    Plenipotenziari   hanno   preso   atto   delle   seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale:
 A. Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali
 1. Dichiarazione    comune   sulla   libera   circolazione   dei lavoratori: Bulgaria
 2. Dichiarazione comune sulle leguminose da granella: Bulgaria
 3. Dichiarazione    comune   sulla   libera   circolazione   dei lavoratori: Romania
 4. Dichiarazione   comune  sullo  sviluppo  rurale:  Bulgaria  e Romania
 B.  Dichiarazione  comune  degli  Stati  membri  attuali  e della Commissione
 5. Dichiarazione  comune  sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione
 C. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali
 6. Dichiarazione  comune della Repubblica federale di Germania e della  Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania
 D. Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria
 7. Dichiarazione   della   Repubblica   di   Bulgaria   sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea
 5. I Plenipotenziari hanno preso nota dello Scambio di lettere fra l'Unione  europea  e  la  Repubblica  di  Bulgaria nonche' la Romania riguardante   una   procedura   d'informazione  e  consultazione  per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione allegato al presente Atto finale.
 II. DICHIARAZIONI
 
 A. DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI
 1. DICHIARAZIONE COMUNE
 SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: BULGARIA
 
 L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di   flessibilita   che   caratterizzano   il   regime  della  libera circolazione  dei  lavoratori.  Gli  Stati  membri  si  adoperano per concedere  ai  cittadini  bulgari  un maggiore accesso al mercato del lavoro,  nel  quadro  del  rispettivo  diritto  interno,  al  fine di accelerare   il   ravvicinamento   all'acquis.   Di  conseguenza,  le opportunita'  di  occupazione  nell'Unione  europea  per  i cittadini bulgari    dovrebbero    migliorare    sostanzialmente   al   momento dell'adesione  della  Bulgaria. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea  utilizzeranno  al  meglio  il  regime  proposto  al  fine di pervenire  quanto  prima  alla  completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
 2. DICHIARAZIONE COMUNE
 SULLE LEGUMINOSE DA GRANELLA: BULGARIA
 
 Per  quanto riguarda le leguminose da granella, una zona di 18 047 ha  e'  stata  presa  in  considerazione per il calcolo del massimale nazionale della Bulgaria di cui all'allegato VIII-bis del regolamento (CE)  n.  1782/2003  del  29 settembre 2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
 3. DICHIARAZIONE COMUNE
 SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: ROMANIA
 
 L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di   flessibilita   che   caratterizzano   il   regime  della  libera circolazione  dei  lavoratori.  Gli  Stati  membri  si  adoperano per concedere  ai  cittadini  rumeni  un  maggiore accesso al mercato del lavoro,  nel  quadro  del  rispettivo  diritto  interno,  al  fine di accelerare   il   ravvicinamento   all'acquis.   Di  conseguenza,  le opportunita'  di  occupazione  nell'Unione  europea  per  i cittadini rumeni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della   Romania.   Inoltre,  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea utilizzeranno  al  meglio  il  regime  proposto  al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
 4. DICHIARAZIONE COMUNE
 SULLO SVILUPPO RURALE: ROMANIA E BULGARIA
 
 Riguardo  agli  stanziamenti  d'impegno  per  lo  sviluppo  rurale provenienti  dal  FEAOG sezione garanzia per la Bulgaria e la Romania durante il triennio 2007-2009 di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del Protocollo  di  adesione  e all'articolo 34, paragrafo 2 dell'atto di adesione,  l'Unione  rileva  che  si  possono  prevedere  le seguenti assegnazioni:
 
 (in milioni di EUR, prezzi 2004) =====================================================================
 |   2007   |   2008   |   2009   |  2007-2009 ===================================================================== Bulgaria             |       183|       244|       306|           733 Romania              |       577|       770|       961|         2 308
 Totale      |       760|     1 014|     1 267|         3 041
 
 Trascorso  il triennio 2007-2009, gli stanziamenti per lo sviluppo rurale  della  Bulgaria  e  della Romania saranno determinati in base alle  norme  vigenti  o  alle  disposizioni  conseguenti ad eventuali riforme intervenute nel frattempo.
 B. DICHIARAZIONE COMUNE
 DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI E DELLA COMMISSIONE
 5. DICHIARAZIONE COMUNE
 SUI PREPARATIVI DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA PER L'ADESIONE
 
 L'Unione  europea  continuera a seguire attentamente i preparativi della  Bulgaria  e  della  Romania  e i risultati da esse conseguiti, inclusa  l'effettiva  attuazione  degli  impegni  assunti  in tutti i settori dell'acquis.
 L'Unione  europea  rammenta  le  conclusioni  della Presidenza del Consiglio europeo del 16/17 dicembre 2004, in particolare i punti 8 e 12,   sottolineando   che,   nel  caso  della  Romania,  si  prestera particolare  attenzione  ai preparativi nei settori della giustizia e degli  affari  interni, della concorrenza e dell'ambiente e, nel caso della Bulgaria, si prestera particolare attenzione ai preparativi nel settore  della  giustizia  e  degli  affari  interni.  La Commissione continuera   a  presentare  relazioni  annuali  sui  progressi  della Bulgaria  e  della  Romania  sulla  via  dell'adesione,  unitamente a raccomandazioni  laddove necessario. L'Unione europea ricorda che, se si  presentassero  eventualmente problemi gravi prima dell'adesione o nei  tre  anni  successivi,  saranno  previste  misure  a norma delle clausole di salvaguardia.
 C. DICHIARAZIONE COMUNE
 DI ALCUNI STATI MEMBRI ATTUALI
 6. DICHIARAZIONE COMUNE
 DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA
 REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA LIBERA
 CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: BULGARIA E ROMANIA
 
 La  formulazione  del  punto  13 delle misure transitorie relative alla  libera  circolazione  dei  lavoratori  ai sensi della direttiva 96/?1/CE  negli  allegati  VI  e  VII  del  Protocollo  di adesione e dell'atto di adesione e' intesa dalla Repubblica federale di Germania e  dalla  Repubblica  d'Austria,  di concerto con la Commissione, nel senso che con i termini "talune regioni" si potrebbe, all'occorrenza, comprendere l'intero territorio nazionale.
 D. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
 7. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
 SULL'USO DELL'ALFABETO CIRILLICO NELL'UNIONE EUROPEA
 
 Con  il  riconoscimento  del  bulgaro come lingua facente fede dei trattati,  nonche'  lingua  ufficiale e di lavoro da utilizzare dalle istituzioni  dell'Unione  europea, l'alfabeto cirillico diventera uno dei  tre  alfabeti utilizzati ufficialmente nell'Unione europea. Tale componente   sostanziale   del   patrimonio   culturale   dell'Europa rappresenta  un  contributo particolare della Bulgaria alla diversita linguistica e culturale dell'Unione.
 
 III. SCAMBIO DI LETTERE
 
 Scambio di lettere fra l'Unione europea
 e la Repubblica di Bulgaria e la Romania
 riguardante una procedura di informazione e consultazione
 per l'adozione di talune decisioni ed altre misure
 durante il periodo che precede l'adesione
 Lettera n. 1
 
 Egregio Signore,
 mi  pregio  di  fare  riferimento  alla  questione  relativa  alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni  e  di  altre  misure  da  prendere  durante il periodo che precede  l'adesione  del  Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
 Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura  nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2004.
 La  prego  di  confermarmi  che  il  Suo  Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
 Lettera n. 2
 
 Egregio Signore,
 mi  pregio  di  comunicarLe  di aver ricevuto la Sua lettera cosi' redatta:
 "Mi  pregio  di  fare  riferimento  alla  questione  relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni  e  di  altre  misure  da  prendere  durante il periodo che precede  l'adesione  del  Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
 Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura  nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a  decorrere  dal 1° ottobre 2004. La prego di confermarmi che il Suo Governo   e'  d'accordo  sul  contenuto  di  questa  lettera."  Posso confermarLe  l'accordo  del  mio  Governo  sul  contenuto  di  questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
 ALLEGATO
 Procedura di informazione e di consultazione
 per l'adozione di talune decisioni e di altre misure
 da prendere durante il periodo che precede l'adesione.
 
 1. Allo   scopo   di   garantire   l'adeguata  informazione  della Repubblica di Bulgaria e della Romania, denominate in appresso "Stati aderenti", ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che  possa  condurre  a  decisioni da parte delle istituzioni o degli organi  dell'Unione  europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.
 2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente,  che  espone  in  modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.
 3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non danno in generale luogo a consultazioni.
 4. Le   consultazioni  hanno  luogo  nell'ambito  di  un  comitato interinale,  composto  di  rappresentanti  dell'Unione  e degli Stati aderenti.  Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver altresi' luogo sotto forma di messaggi  elettronici,  in  particolare  nell'ambito  della  politica estera e di sicurezza comune.
 5. Da  parte  dell'Unione,  membri  del comitato interinale sono i membri  del  comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano  a tal fine. I membri possono, se del caso, essere i membri del  comitato  politico  e di sicurezza. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori.
 6. Il  comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.
 7. Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori  preparatori  a  livello  dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni  o  di posizioni comuni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.
 8. Qualora   le   consultazioni   lasciassero   sussistere   serie difficolta',   la   questione   puo'   essere   discussa   a  livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.
 9. Le  disposizioni  di  cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle  decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.
 14.  La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni  decisione  che  debba  essere  presa dagli Stati aderenti e che possa  influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita di futuri membri dell'Unione.
 II.
 
 11.  L'Unione,  la Repubblica di Bulgaria e la Romania prendono le misure   necessarie   affinche'  la  loro  adesione  agli  accordi  o convenzioni  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi  2  e  6  del  Protocollo  relativo  alle condizioni e alle modalita'  dell'ammissione  all'Unione  europea  della  Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli articoli 3, paragrafo 3, 6, paragrafo 2  e  6,  paragrafo  6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della  Repubblica  di Bulgaria e della Romania abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale protocollo e in tale atto contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.
 12.  Nella  misura  in  cui gli accordi o convenzioni conclusi fra Stati  membri  esistano soltanto allo stato di progetto e non possano probabilmente   essere   firmati   durante  il  periodo  che  precede l'adesione,  gli  Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione  di  tali  progetti  con  spirito  costruttivo  e in maniera da favorirne la conclusione.
 13.  Per  quanto  riguarda la negoziazione con le parti contraenti dei  protocolli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del protocollo  relativo  alle  condizioni e alle modalita' di ammissione all'Unione  europea  della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed all'articolo  6,  paragrafo  2  secondo comma dell'atto relativo alle condizioni  di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, i  rappresentanti  degli  Stati  aderenti sono associati ai lavori in qualita  di  osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.
 14.  Taluni  accordi  non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che  resteranno  in  vigore  dopo  la data di adesione possono essere oggetto  di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione.  Tali  adattamenti  o  modifiche saranno negoziati dalla Comunita'  associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.
 III.
 
 15.  Le  istituzioni  elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli  58  e  60  del  protocollo  relativo alle condizioni e alle modalita'  dell'ammissione  all'Unione  europea  della  Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed agli articoli 58 e 60 dell'atto relativo alle  condizioni  di  adesione  della  Repubblica di Bulgaria e della Romania.  A  tal fine, i Governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania trasmetteranno tempestivamente alle istituzioni le traduzioni di tali testi.
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