| Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
 Introduzione.
 
 L'art.  47,  secondo  comma,  della  legge  20 maggio 1985, n. 222, dispone  che,  a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto  per  mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata  dagli  uffici  sulla  base delle dichiarazioni annuali, e' destinata,  in  parte,  a  scopi  di interesse sociale e di carattere umanitario  a  diretta  gestione  statale  ed,  in  parte, a scopi di carattere  religioso  a  diretta  gestione della Chiesa Cattolica; il successivo  art.  48  dispone  che le quote di cui al citato art. 47, secondo   comma,   sono   utilizzate   dallo   Stato  per  interventi straordinari  per  fame  nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.
 In  attuazione  di tali norme, e' stato emanato, con il decreto del Presidente  della  Repubblica  10 marzo  1998,  n. 76, il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per   mille   dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta  gestione  statale, integrato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250.
 Talune difficolta' emerse nel corso dell'applicazione della vigente normativa  hanno  messo  in evidenza la necessita' di chiarire alcuni aspetti  del procedimento mediante una circolare esplicativa, al fine di  semplificare l'istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che,  annualmente,  pervengono  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. Interventi ammessi - Finalita'.
 
 Sono  ammessi  alla  ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta  gestione  statale  gli interventi straordinari, diretti alle seguenti   finalita'   (art.  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 76/1998).
 Fame nel Mondo
 
 Gli   interventi   sono  diretti  alla  realizzazione  di  progetti finalizzati:  1)  all'autosufficienza  alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
 Calamita' naturali
 
 Gli interventi sono diretti ad attivita' di realizzazione di opere, lavori   o  interventi  concernenti  la  pubblica  incolumita'  o  al ripristino  di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversita' della  natura,  di  incendi  o  di  movimenti  del suolo. Tra i detti interventi  rientrano  la  ricerca  finalizzata,  il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.
 Si  intendono interventi per calamita' naturale quelle opere la cui mancata  realizzazione  comporta  la  nascita  o  il  permanere di un rischio per la pubblica incolumita' o per la preservazione di un bene di  pubblica  utilita' quali infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc.
 Sono inclusi gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza di sistemi  naturali  in  stato  di  degrado  che minacciano la pubblica incolumita'  quali  consolidamenti  di  pendii  in  frana  e versanti rocciosi,  la  regimazione idraulica dei corsi d'acqua, la protezione dall'erosione  fluviale  e  costiera.  Sono  altresi' inclusi in tale categoria  gli  interventi  di monitoraggio e le indagini finalizzate alla identificazione della natura ed entita' del rischio.
 Sono   esclusi   gli   interventi   di  ordinaria  o  straordinaria manutenzione  e  la realizzazione ex novo di infrastrutture viarie ed edifici  pubblici o privati, l'adeguamento alle prescrizioni di legge di  infrastrutture  preesistenti,  l'adeguamento  sismico  di edifici pubblici  o  privati,  la  messa  in  sicurezza  di  aree  o impianti industriali pubblici o privati.
 Assistenza ai rifugiati
 
 Gli  interventi  sono  diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto  lo  status  di  rifugiato  secondo la vigente normativa (vedi  nota  3)  o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l'accoglienza,  la  sistemazione,  l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.
 Conservazione di beni culturali
 
 Gli  interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita'  da  parte  del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali,  che presentano un particolare interesse architettonico, artistico,    storico,    archeologico,   etnografico,   scientifico, bibliografico ed archivistico.
 Per  la  definizione  di  bene  culturale si richiama l'art. 10 del decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1), recante il «Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
 Nel caso di beni immobili sono esclusi gli interventi sulle aree di pertinenza  del  bene  se  non  comprese anch'esse esplicitamente nel provvedimento di tutela.
 Per  i  beni  mobili  sono  ammessi  gli interventi sui contenitori architettonici,  solo  se  indispensabili  alla salvaguardia del bene medesimo;  sono  invece  esclusi  gli interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
 L'interesse   culturale   del  bene,  se  non  gia'  comprovato  da provvedimenti   di  tutela,  deve  essere  preventivamente  accertato secondo le modalita' previste dagli articoli 12 e 13 del Codice (ved. nota  1)  nonche'  dal  decreto  dirigenziale  interministeriale  del Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali del 6 febbraio 2004 (ved.  nota  2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 2004, n. 52.
 Tale  accertamento  non  e'  richiesto  per  le  collezioni, per le raccolte  librarie  e  gli  archivi dello Stato, delle regioni, degli altri  enti  pubblici  territoriali,  nonche'  di  ogni  altro ente o istituto  pubblico,  vincolati  ope  legis  ai sensi dell'art. 10 del codice.
 Le  pubbliche  amministrazioni,  gli  enti  pubblici  e  le persone giuridiche  private  senza  fine  di  lucro  che intendono presentare domanda  per  ottenere un contributo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta  gestione  statale  per  la  conservazione  di beni culturali devono  preventivamente  verificare  l'interesse  culturale  del bene oggetto dell'intervento.
 Per  verifica  dell'interesse  si  intende il procedimento previsto all'art.  12  del codice (ved. nota 1), inteso ad individuare un bene come  bene  culturale,  appartenente  ad  ente  pubblico  o a persona giuridica priva di scopo di lucro.
 Per  restauro  si  intende  un intervento diretto sul bene, attuato attraverso  un complesso di operazioni finalizzate alla conservazione dell'integrita'  materiale  ed  al  recupero  del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
 Sono  pertanto  esclusi,  relativamente ai beni architettonici, gli interventi   di   ristrutturazione   che   comportino   una  modifica dell'impianto   distributivo,  l'esteso  rifacimento  degli  elementi strutturali o il rinnovo generalizzato delle superfici.
 Sono  inoltre  esclusi  gli  interventi  di  demolizione,  di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale.
 Per  valorizzazione  si intende il complesso di attivita' dirette a promuovere  la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori   condizioni  di  utilizzazione  e  fruizione  pubblica  del patrimonio  stesso. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
 La  valorizzazione  ad  iniziativa  privata  deve  intendersi  come attivita'  socialmente  utile di cui sia riconosciuta la finalita' di solidarieta' sociale.
 Sono pertanto esclusi gli interventi di valorizzazione che siano in contrasto  con  le esigenze di tutela del bene e che non garantiscano la fruizione pubblica del bene stesso. Straordinarieta' dell'intervento.
 
 Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998 sono considerati straordinari, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  comma 1, quando esulano effettivamente  dall'attivita'  di  ordinaria  e  corrente cura degli interessi  coinvolti  e  non  sono  per  tale  ragione compresi nella programmazione   e   nella   relativa   destinazione   delle  risorse finanziarie.
 Devono   intendersi   esclusi   gli   interventi   di  ordinaria  e straordinaria   manutenzione,  a  meno  di  quelli  finalizzati  alla conservazione  di  beni  mobili  e  superfici  di  particolare pregio storico e artistico. Soggetti ammessi.
 
 L'art.  3,  comma  1,  del regolamento dispone che possono accedere alla   ripartizione:   le   pubbliche   amministrazioni,  le  persone giuridiche  e  gli  enti  pubblici  e  privati. E' escluso il fine di lucro. Requisiti soggettivi.
 
 L'art.   3,  comma  2,  del  regolamento  prevede  che  i  soggetti richiedenti,   diversi   dalle   pubbliche  amministrazioni,  possono accedere  alla  ripartizione  della  quota  solo  se  in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 a) non  avere  riportato  condanna,  ancorche'  non definitiva, o applicazione  di  pena  concordata  per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 b) non  essere  stati  dichiarati  falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
 c) essere  in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonche' delle assicurazioni sociali;
 d) non  essere  incorsi  nella  revoca  di  conferimenti di quote dell'otto per mille;
 e) agire  in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalita' istituzionali anche interventi delle tipologie indicate all'art. 2;
 f) essere  costituiti  ed  effettivamente  operanti da almeno tre anni;
 g) avere  adeguate  capacita'  tecniche  (rilevano a tale fine le iniziative  assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', i titoli  di  studio  dei  soggetti  concretamente  responsabili  della realizzazione    dell'intervento,    la    struttura   organizzativa, amministrativa  e  tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; e' necessario, pertanto, allegare un curriculum vitae);
 h) avere adeguate capacita' finanziarie.
 I  requisiti  soggettivi  di cui al comma 2 sono comprovati a norma degli  articoli 46  e  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e  c),  mediante  distinte  dichiarazioni  del legale rappresentante, degli  amministratori  e  del  responsabile  tecnico  della  gestione dell'intervento;  quanto  alle lettere d) e f), con dichiarazione del legale  rappresentante; quanto alla lettera e), con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalita' statutarie; quanto alla lettera  g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attivita', ai titoli  di  studio  dei  soggetti  concretamente  responsabili  della realizzazione    dell'intervento,   alla   struttura   organizzativa, amministrativa  e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata dal legale   rappresentante   relativa   alla   situazione  reddituale  o economica;  l'amministrazione puo' richiedere, prima del conferimento del   contributo,  la  prestazione  di  idonea  garanzia  bancaria  o assicurativa.
 Le  sottoscrizioni  di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono  soggette  ad autentificazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore (ai sensi dell'art.  38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Requisiti oggettivi.
 
 A  norma  dell'art. 4 del regolamento, l'intervento deve consentire il  completamento  dell'iniziativa  o quanto meno l'attuazione di una parte  funzionale  della  stessa;  deve  essere  definito in ogni suo aspetto  tecnico,  funzionale  e finanziario. A tal fine, deve essere presentata  una  singola  relazione  tecnica debitamente compilata in base  all'allegato  B  del decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002.
 Per  interventi  di elevato importo (indicativamente al di sopra di 500.000,00  euro)  e'  opportuno  individuare e descrivere piu' lotti funzionali.  Per  parte  funzionale  si  intende,  per  interventi di importo  al  di  sopra  di 500.000,00 euro, uno specifico ed autonomo lotto funzionale.
 La  concessione  a  soggetti  che  siano stati gia' destinatari del contributo  in  anni  precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.
 Nel  caso  la richiesta di contributo si riferisca al completamento di   un  intervento  gia'  finanziato  precedentemente,  deve  essere indicato  con  chiarezza  l'importo  del  contributo  concesso  e  lo stralcio  funzionale  corrispondente, la data di inizio e lo stato di avanzamento  dei  lavori  gia'  finanziati,  le  nuove  opere  che si intendono  realizzare  e  la  connessione  con  le fasi gia' avviate, nonche'  un  quadro economico comparato degli importi gia' ottenuti e quelli richiesti. Procedimento.
 
 A  norma  dell'art.  5,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica  10 marzo  1998, n. 76, cosi' come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre  2002,  n.  250,  le  domande  devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno.
 Il  30 giugno  termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  e  l'esame delle valutazioni  espresse  dalle  amministrazioni  competenti sui singoli progetti;  entro  il 31 luglio la Presidenza del Consiglio elabora lo schema  del piano di ripartizione delle risorse disponibili; entro il 30 settembre  il  Presidente  del Consiglio sottopone alle competenti commissioni  parlamentari  lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.
 Entro  il  30 novembre  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri adotta  il  decreto  di  ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale. Documentazione degli interventi.
 
 Le  richieste  di  contributo  devono  essere presentate in duplice copia,  di  cui  una  sola  in  bollo,  secondo  il modello riportato nell'allegato  A),  e  corredate  dalla  relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B).
 La  documentazione  amministrativa  va presentata in duplice copia, quella tecnica in una sola copia. Monitoraggio.
 
 Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998   (cosi'   come  modificato  ed  integrato  dal  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 250/2002), i Ministeri competenti per materia  verificano  e  riferiscono  ogni  sei mesi al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sull'andamento  e  sulla  conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri   competenti   una  relazione  analitica  sugli  interventi realizzati,   che   ne  indichi  il  costo  totale,  suddiviso  nelle principali   voci   di   spesa,  accompagnata  da  una  dichiarazione sostitutiva  di  notorieta'  resa  dal  legale  rappresentante  e dal responsabile   tecnico   secondo  le  disposizioni  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche   amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile  del procedimento.
 A  conclusione  degli interventi di conservazione di beni culturali immobili  ovvero  delle  opere  relative  a  interventi per calamita' naturali  la  relazione  deve  essere  corredata  dal  certificato di collaudo  delle  opere,  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  vigente normativa  in  materia  di  opere  pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.
 Per  i  soli  interventi  concernenti  le tipologie rispettivamente della fame nel mondo e dell'assistenza ai rifugiati, e' richiesta una relazione analitico-descrittiva sui progetti realizzati.
 La  documentazione  contabile,  corredata  dalla  scheda di seguito allegata, va presentata contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo e:
 per  la conservazione dei beni culturali, al Ministero per i beni e  le attivita' culturali - Direzione regionale competente e, per gli interventi  effettuati  sugli  archivi  o sui singoli documenti, alle Soprintendenze  archivistiche  competenti  per  territorio;  per  gli interventi riguardanti il patrimonio librario alla Direzione generale competente  ovvero,  ove  esistenti, alle Soprintendenze interessate; per  gli interventi concernenti attivita' riferite allo spettacolo ed alla cinematografia, alle rispettive Direzioni generali;
 per  le  calamita'  naturali,  al  Dipartimento  della protezione civile - Ufficio opere civili ed emergenza;
 per  l'assistenza  ai  rifugiati,  al  Ministero  dell'interno  - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
 per  la  fame  nel  mondo,  al  Ministero  degli  affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
 Al   fine   della   costituzione   del  catalogo  degli  interventi realizzati,  la  relazione finale deve essere accompagnata, oltre che dal  certificato  di collaudo o di regolare esecuzione (relativamente alla conservazione dei beni culturali ed alle calamita' naturali), da una scheda descrittiva sintetica e da tre fotografie dello stato ante operam   e  tre  dello  stato  post  operam  del  bene,  quando  tale adempimento non sia improponibile in ragione della qualita' del bene.
 Roma, 20 gennaio 2006
 Il segretario generale: Masi
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