| 
| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 gennaio 2006 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Viste le motivate richieste della regione Lazio;
 Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 6 luglio 2005 e 29 settembre 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per  il parametro arsenico la regione Lazio puo' stabilire fino al  30 settembre  2006  la  deroga  al  valore  di  parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mu g/l per i comuni  (o  parte  di  essi)  di  Aprilia, Cisterna, Cori, Sermoneta, Sezze,  Castelforte,  Roccamassima, Latina, Anzio, Nettuno, Priverno, Sabaudia, San Felice Circeo, Lavinio.
 2.  All'art.  1, comma 1, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005  sono  aggiunti  i  seguenti comuni (o parte di essi): Arlena di Castro,  Canino,  Cellere,  Civitavecchia,  Ischia  di Castro, Marta, Montefiascone, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano.
 3.  Per  il parametro fluoruro la regione Lazio puo' stabilire fino al  30 settembre  2006  la  deroga  al  valore  di  parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per il comune (o parte di esso) di Aprilia.
 4.  All'art.  1, comma 2, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005   sono   aggiunti   i   seguenti   comuni  (o  parte  di  essi): Acquapendente,     Casaperazze,     Castelgiorgio,    Castelviscardo, Montefiascone, Torrealfina.
 5.  Le  deroghe  al  valore  del  parametro  floruro possono essere concesse  dalla  regione  Lazio  a  condizione  che  in tutte le zone interessate:
 siano  informate  le  Autorita'  competenti  al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;
 sia  avvisata  la  popolazione  generale  sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
 venga  predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.
 6.  All'art.  1, comma 4, del decreto ministeriale del 14 settembre 2005  sono  aggiunti  i  seguenti comuni (o parte di essi): Arlena di Castro,  Canino,  Cellere,  Civitavecchia,  Ischia  di Castro, Marta, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano, Viterbo.
 7.  Sono  escluse  dai  procedimenti  di  deroga  e  sono  comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle Autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o limitazioni temporali.
 8.  La  regione  deve  provvedere  ad  interessare  la  popolazione interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni  dei  predetti  parametri  con  specifico  riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermi  restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio  2001, n. 31 l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 2.  Tutti  i  valori  massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata   revisione   a   fronte   di  evidenze  scientifiche  piu' conservative.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La  regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio una relazione  sulla  situazione  relativa  all'attuazione  dei  piani di risanamento  previsti,  comprensiva  dei  risultati  degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto  negli  anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
 |  |  |  | Art. 4. 1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 Il presente decreto era in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 gennaio 2006
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  |  |  |  |