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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 gennaio 2006 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Puglia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Viste le motivate richieste della regione Puglia;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 15 novembre 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per  il parametro clorito la regione Puglia puo' stabilire fino al  31 dicembre  2006  la  deroga  al  valore  di  parametro  fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  inferiore  al  valore  massimo  ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l ai comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia.
 2.  Per  il parametro trialometani la regione Puglia puo' stabilire fino  al  31 dicembre  2006  la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  inferiore  al  valore massimo ammissibile (VMA) di 80 \mu g/l ai comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia.
 3.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle Autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o limitazioni temporali.
 4.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio  2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo  restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 2.  Tutti  i  valori  massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata   revisione   a   fronte   di  evidenze  scientifiche  piu' conservative.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni  degli  articoli 1  e  2,  e' subordinato all'osservanza delle  disposizioni  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La  regione  Puglia  entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri  della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una  relazione  sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento  previsti,  comprensiva  dei  risultati  degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto  negli  anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
 |  |  |  | Art. 4. Il  provvedimento  di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 gennaio 2006
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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