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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 30 dicembre 2005 |  | Disciplina  delle operazioni di gestione del conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico  (di  seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3;
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art. 3 dei citato testo unico, con il quale sono stabiliti  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del  Tesoro  deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo;
 Visto,  altresi',  l'art.  5 del citato testo unico, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto»);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 81841, concernente la modifica del saldo del conto di cui all'art. 5, comma 7, del citato testo unico;
 Visto  il  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 551, art. 2, comma 5, convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;
 Vista  la  legge  28 marzo 1991, n. 104, e in particolare l'art. 2, comma 1;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della direttiva  CEE  50/92  in  materia  di appalti pubblici di servizi, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  quale  esclude, tra l'altro, agli articoli 1 e 5, comma 2, lettera e), dal proprio ambito di  applicazione  gli appalti di importo inferiore a 200.000 Euro e i contratti   per   i   servizi   finanziari   relativi  all'emissione, all'acquisto,  alla  vendita  e al trasferimento di titoli o di altri strumenti  finanziari  e  quelli  per  i  servizi  forniti  da banche centrali;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58 recante disposizioni   in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  ed  in particolare l'art. 66 relativo ai «mercati all'ingrosso dei titoli di Stato».
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 maggio 1999 n. 219;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo  politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i programmi   da   attuare  ed  adottando  gli  atti  rientranti  nello svolgimento   di  tali  funzioni,  si  riserva  invece  ai  dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che  impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
 Visto   il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti  pubblici stabilito annualmente dalla legge recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato;
 Visto  il  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea ed, in particolare,  l'art.  105,  nonche'  il  protocollo  n.  3,  art. 18, allegato  al  predetto trattato, sullo statuto del Sistema europeo di Banche  centrali  e  della Banca centrale europea e in particolare al capo IV;
 Considerato  l'andamento  degli  incassi e dei pagamenti effettuati tramite  il conto e la necessita' di rispettare i limiti indicati per i saldi mensili dall'art. 5, comma 7 del suddetto testo unico;
 Ravvisata  l'esigenza  di  disporre,  per  la  gestione  del debito pubblico,  di  strumenti  operativi  per la gestione della liquidita' idonei a ridurre il costo complessivo dell'indebitamento;
 Ravvisata,  altresi',  l'esigenza  di attenuare la variabilita' del saldo  del  conto  e  di  migliorarne  la  prevedibilita', al fine di promuovere  l'efficienza  dei  mercati  finanziari  e di agevolare la conduzione   della  politica  monetaria  da  parte  delle  competenti autorita';
 Considerato  che  le  esigenze di gestione del debito pubblico e di attenuazione  della  variabilita' del saldo del conto presso la Banca d'Italia  (di  seguito  «Banca»)  possono richiedere il compimento di operazioni  sui  mercati  monetari e finanziari, ivi inclusi i pronti contro   termine   e   le   negoziazioni  sui  mercati  regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato;
 Tenuto  conto  di  quanto  emerso  dall'esame  delle  problematiche derivanti  dalla gestione del conto effettuato nell'ambito dei gruppi di  lavoro tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero»)  e  la  Banca  (ordine di servizio n. 2657 del 24 aprile 2003  e  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del 27 giugno 2005);
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Operazioni
 
 1.  Il  Dipartimento  del  Tesoro, puo' disporre l'effettuazione di operazioni  di  cui  all'art.  3 del testo unico, a valere sul conto, attraverso   depositi   o  impieghi  sul  mercato  monetario  nonche' attraverso  il  ricorso  ad  altre  operazioni  in  uso  nei  mercati finanziari, entro il limite massimo giornaliero di cinque miliardi di euro ed entro il saldo netto annuo di cinque miliardi di euro.
 |  |  |  | Art. 2. Esecuzione delle operazioni
 
 1. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono svolte tramite asta o negoziazione bilaterale.
 2.  Le  operazioni  tramite asta sono eseguite dalla Banca d'Italia senza oneri o commissioni a carico del Ministero.
 3.  Il  Dipartimento del Tesoro, tenuto conto del saldo del conto e delle   condizioni   di   mercato,  puo'  effettuare  direttamente  o autorizzare  la  Banca ad effettuare operazioni mediante negoziazione bilaterale.
 4. Nel caso di operazioni di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto,  il tasso di remunerazione, al netto di eventuali oneri, non puo'  essere  inferiore  a  quello  previsto dall'art. 5, comma 5 del citato testo unico.
 |  |  |  | Art. 3. Giacenze sul conto di disponibilita'
 
 1.  Le  somme  eccedenti  giornalmente  il  saldo mensile di cui al decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze n. 81841, citato nelle premesse, potranno essere trasferite al di fuori del sistema di tesoreria  con  le  modalita'  stabilite  con  successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 4. Scambi di informazioni
 
 1.  Il  Ministero  condivide con la Banca informazioni previsionali sulle  variazioni  del  conto  con  riferimento  alle  operazioni  di copertura e di formazione del fabbisogno.
 2.  La Banca condivide col Ministero il dato a consuntivo del saldo giornaliero  e  le  previsioni  relative al conto, elaborate anche in base alle informazioni di cui al comma 1.
 3. Il Ministero comunica alla Banca i dati necessari al regolamento delle operazioni bilaterali effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3.
 4.  Qualora  le operazioni di cui al presente decreto consistano in negoziazioni  sui  mercati  regolamentati  all'ingrosso dei titoli di Stato,  il  Ministero  vi  partecipa comunicando preventivamente alla Banca i tempi e le modalita' degli interventi, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 |  |  |  | Art. 5. Controparti ammesse
 
 1.  Possono  partecipare  alle operazioni disciplinate dal presente decreto  gli  Specialisti  in  titoli  di Stato di cui all'art. 3 del decreto  ministeriale  del  13 maggio  1999,  n.  219,  e  successive modifiche  ed integrazioni, nonche' altre controparti individuate dal Dipartimento  del  Tesoro  avendo riguardo, in particolare, alla loro attivita'  sul  mercato  monetario,  alle  potenzialita'  d'offerta e all'efficienza del tavolo operativo.
 2.  Per  la  partecipazione alle aste la Banca puo' richiedere agli intermediari  la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi contenuto tecnico.
 3.  L'elenco  delle controparti di cui al comma 1 e' pubblico ed e' tenuto dal Ministero, che lo comunica alla Banca.
 |  |  |  | Art. 6. Contabilizzazione delle operazioni
 
 1.  Presso  la  Tesoreria  centrale  e' istituito un conto corrente intestato  al  Dipartimento del Tesoro, nel quale sono contabilizzate le operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto.
 2.  Il conto di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza emissione  di titoli di spesa o di quietanza di entrata, registra gli importi  in  linea capitale delle operazioni di raccolta e di impiego di  cui  all'art.  1  del presente decreto. Al conto e' attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.
 3.  Per  le operazioni sul mercato monetario e per le operazioni di pronti  contro  termine su titoli di Stato la Banca e' autorizzata in via  continuativa  a  prelevare dal Conto, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi:
 a) nel  caso  di  operazioni  di impiego, gli importi necessari a porre  in  essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal  conto  collettivi  al rientro dell'operazione; i relativi ricavi sono versati al bilancio dello Stato, all'unita' previsionale di base comunicata annualmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro, entro la  fine  dell'anno precedente a quello di riferimento, con emissione di quietanza Mod. 121 T;
 b) nel  caso di operazioni di raccolta, gli importi per gli oneri derivanti  dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto  collettivi  utilizzando il mandato informatico emesso a valere sull'apposita unita' previsionale di base.
 4.  Le  operazioni  di cui al precedente comma 3 sono registrate in contropartita,  con  riferimento  agli importi in linea capitale, nel conto di cui al comma 1 del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 7. Rendicontazione e accertamento
 
 1.  La  Banca rende mensilmente la rendicontazione del conto aperto presso  la  Tesoreria  centrale  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  al Dipartimento   del  Tesoro  nonche'  all'Ispettorato  generale  della pubblica amministrazione presso il Ministero.
 2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di cui all'art. 1  del  presente  decreto  sono  accertati  mensilmente  con appositi decreti.
 3.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  da'  regolare  comunicazione  al Ministro  e  al  direttore  generale del Tesoro dei decreti di cui al presente   articolo;   tale   comunicazione   potra'  avvenire  anche utilizzando mezzi informatici.
 |  |  |  | Art. 8. Attuazione e pubblicazione
 
 1.  Il  Dipartimento  del Tesoro adotta provvedimenti attuativi del presente decreto.
 2.  I  rapporti  tra  il  Ministero  e  la Banca di cui al presente decreto  sono  disciplinati da specifiche convenzioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
 3.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso all'organo di controllo secondo  la  normativa  vigente  e  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 dicembre 2005
 Il Ministro: Tremonti
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