Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 2005
Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 dei citato testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo;
Visto, altresi', l'art. 5 del citato testo unico, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81841, concernente la modifica del saldo del conto di cui all'art. 5, comma 7, del citato testo unico;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, art. 2, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104, e in particolare l'art. 2, comma 1;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della direttiva CEE 50/92 in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale esclude, tra l'altro, agli articoli 1 e 5, comma 2, lettera e), dal proprio ambito di applicazione gli appalti di importo inferiore a 200.000 Euro e i contratti per i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e quelli per i servizi forniti da banche centrali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in particolare l'art. 66 relativo ai «mercati all'ingrosso dei titoli di Stato».
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 maggio 1999 n. 219;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici stabilito annualmente dalla legge recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato;
Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea ed, in particolare, l'art. 105, nonche' il protocollo n. 3, art. 18, allegato al predetto trattato, sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare al capo IV;
Considerato l'andamento degli incassi e dei pagamenti effettuati tramite il conto e la necessita' di rispettare i limiti indicati per i saldi mensili dall'art. 5, comma 7 del suddetto testo unico;
Ravvisata l'esigenza di disporre, per la gestione del debito pubblico, di strumenti operativi per la gestione della liquidita' idonei a ridurre il costo complessivo dell'indebitamento;
Ravvisata, altresi', l'esigenza di attenuare la variabilita' del saldo del conto e di migliorarne la prevedibilita', al fine di promuovere l'efficienza dei mercati finanziari e di agevolare la conduzione della politica monetaria da parte delle competenti autorita';
Considerato che le esigenze di gestione del debito pubblico e di attenuazione della variabilita' del saldo del conto presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca») possono richiedere il compimento di operazioni sui mercati monetari e finanziari, ivi inclusi i pronti contro termine e le negoziazioni sui mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato;
Tenuto conto di quanto emerso dall'esame delle problematiche derivanti dalla gestione del conto effettuato nell'ambito dei gruppi di lavoro tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca (ordine di servizio n. 2657 del 24 aprile 2003 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2005);
Decreta:

Art. 1.
Operazioni

1. Il Dipartimento del Tesoro, puo' disporre l'effettuazione di operazioni di cui all'art. 3 del testo unico, a valere sul conto, attraverso depositi o impieghi sul mercato monetario nonche' attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro il limite massimo giornaliero di cinque miliardi di euro ed entro il saldo netto annuo di cinque miliardi di euro.
 
Art. 2.
Esecuzione delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono svolte tramite asta o negoziazione bilaterale.
2. Le operazioni tramite asta sono eseguite dalla Banca d'Italia senza oneri o commissioni a carico del Ministero.
3. Il Dipartimento del Tesoro, tenuto conto del saldo del conto e delle condizioni di mercato, puo' effettuare direttamente o autorizzare la Banca ad effettuare operazioni mediante negoziazione bilaterale.
4. Nel caso di operazioni di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto, il tasso di remunerazione, al netto di eventuali oneri, non puo' essere inferiore a quello previsto dall'art. 5, comma 5 del citato testo unico.
 
Art. 3.
Giacenze sul conto di disponibilita'

1. Le somme eccedenti giornalmente il saldo mensile di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81841, citato nelle premesse, potranno essere trasferite al di fuori del sistema di tesoreria con le modalita' stabilite con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
Scambi di informazioni

1. Il Ministero condivide con la Banca informazioni previsionali sulle variazioni del conto con riferimento alle operazioni di copertura e di formazione del fabbisogno.
2. La Banca condivide col Ministero il dato a consuntivo del saldo giornaliero e le previsioni relative al conto, elaborate anche in base alle informazioni di cui al comma 1.
3. Il Ministero comunica alla Banca i dati necessari al regolamento delle operazioni bilaterali effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3.
4. Qualora le operazioni di cui al presente decreto consistano in negoziazioni sui mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato, il Ministero vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca i tempi e le modalita' degli interventi, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
Art. 5.
Controparti ammesse

1. Possono partecipare alle operazioni disciplinate dal presente decreto gli Specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 13 maggio 1999, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' altre controparti individuate dal Dipartimento del Tesoro avendo riguardo, in particolare, alla loro attivita' sul mercato monetario, alle potenzialita' d'offerta e all'efficienza del tavolo operativo.
2. Per la partecipazione alle aste la Banca puo' richiedere agli intermediari la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi contenuto tecnico.
3. L'elenco delle controparti di cui al comma 1 e' pubblico ed e' tenuto dal Ministero, che lo comunica alla Banca.
 
Art. 6.
Contabilizzazione delle operazioni

1. Presso la Tesoreria centrale e' istituito un conto corrente intestato al Dipartimento del Tesoro, nel quale sono contabilizzate le operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Il conto di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanza di entrata, registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto. Al conto e' attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.
3. Per le operazioni sul mercato monetario e per le operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato la Banca e' autorizzata in via continuativa a prelevare dal Conto, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi:
a) nel caso di operazioni di impiego, gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; i relativi ricavi sono versati al bilancio dello Stato, all'unita' previsionale di base comunicata annualmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, con emissione di quietanza Mod. 121 T;
b) nel caso di operazioni di raccolta, gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi utilizzando il mandato informatico emesso a valere sull'apposita unita' previsionale di base.
4. Le operazioni di cui al precedente comma 3 sono registrate in contropartita, con riferimento agli importi in linea capitale, nel conto di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 7.
Rendicontazione e accertamento

1. La Banca rende mensilmente la rendicontazione del conto aperto presso la Tesoreria centrale di cui all'art. 6, comma 1, al Dipartimento del Tesoro nonche' all'Ispettorato generale della pubblica amministrazione presso il Ministero.
2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di cui all'art. 1 del presente decreto sono accertati mensilmente con appositi decreti.
3. Il Dipartimento del Tesoro da' regolare comunicazione al Ministro e al direttore generale del Tesoro dei decreti di cui al presente articolo; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici.
 
Art. 8.
Attuazione e pubblicazione

1. Il Dipartimento del Tesoro adotta provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. I rapporti tra il Ministero e la Banca di cui al presente decreto sono disciplinati da specifiche convenzioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
3. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2005
Il Ministro: Tremonti
 
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