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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Taverney  Rosaline  Aude, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina, dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Taverney Rosaline Aude, nata a Ginevra (Svizzera)   il  23 gennaio  1979,  cittadina  svizzera,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  «Licenciee  en Psychologie»  conseguito in Svizzera presso «l'Universite' de Geneve» in data 13 agosto 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi -   sezione  A  e  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di psicologa;
 Preso   atto  che,  informazioni  assunte  dal  Consolato  Generale d'Italia  a  Ginevra,  il  predetto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di psicologo;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 settembre 2005;
 Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di «psicologo - sezione A» e quella di cui e' in possesso l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure compensative;
 Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Taverney  Rosaline Aude, nata a Ginevra (Svizzera) il 23 gennaio 1979, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno;  le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
 a) psicologia dinamica;
 b) psicologia di comunita'.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 Detta  prova  si  compone  di un esame orale da svolgersi in lingua italiana   che   evidenzi  la  competenza  teorica,  metodologica  ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
 La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
 b) Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche  e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale  allegando  la copia autenticata del presente provvedimento.
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