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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Da Silva Paulo Augusto, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del sig. Da Silva Paulo Augusto, nato a Barbacena (Brasile)   il  29 maggio  1969,  cittadino  brasiliano,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di ingegnere;
 Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo accademico-professionale   di  «Engenhario  Industrial  Eletricista», conseguito  presso  il  «Fundagao  de Ensino Superior de Sao Joao del Rei» in data 5 agosto 1994;
 Considerato  che l'istante e' iscritto presso il «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais» dal 17 agosto 1995;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di   Ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  integrazioni  e  gli  articoli 14  e  39  del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello  Stato  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive  integrazioni,  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di  Sondrio  rinnovato in data 3 gennaio 2005, con scadenza il 9 marzo 2007;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Da  Silva  Paulo  Augusto,  nato a Barbacena (Brasile) il 29 maggio  1969,  cittadino  brasiliano,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia:   propulsione   aerospaziale,   ordinamento   e  deontologia professionale (quest'ultima solo orale).
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 3 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2, e altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento  degli  esami,  al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.
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