| IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita'
 del Ministero delle attivita' produttive
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 della prevenzione del Ministero della salute
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 della tutela delle condizioni di lavoro
 del Ministero del lavoro
 e delle politiche sociali
 
 Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato  nel supplemento n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;
 Visto  il  decreto  17 gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive, del Ministro  della  salute  e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali   del  23 settembre  2004  recante  «Norme  per  la  verifica decennale  dei  serbatoi  di  GPL di capacita' non superiore ai 13 m3 secondo la norma UNI EN 12818;
 Vista la domanda presentata dalla societa' S.G.S. Italia S.p.a. con sede in Milano, via Gaspare Gozzi 1/A;
 Considerata   la  rispondenza  dell'organizzazione  della  Societa' S.G.S.  Italia  S.p.a.  ai  requisiti  minimi  indicati in All. II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;
 Considerato   che   dalla   documentazione   presentata   ai  sensi dell'allegato  II  non  risultano  elementi ostativi all'abilitazione alle  verifiche  decennali  dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;
 Ritenuto   pertanto   che  la  societa'  S.G.S.  Italia  S.p.a.  ha dichiarato  che  la  struttura  operativa  ed  il  personale dedicato all'attivita'  di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II,   corrisponde   a   quanto  richiesto  dal  decreto  ministeriale 17 gennaio 2005;
 Sentito  l'Istituto  superiore  per  la prevenzione e sicurezza del lavoro;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  societa'  S.G.S.  Italia  S.p.a. e' abilitata, ai sensi del decreto  17 gennaio  2005,  alla esecuzione delle verifiche decennali sui  serbatoi  interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.
 2.  L'abilitazione  e'  concessa per un periodo di 2 anni a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3.  Durante  il  periodo  di  validita'  di cui al precedente comma l'abilitazione puo' essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge  7 agosto  1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio  2005,  n.  15,  a  seguito  di  motivati  rilievi formulati dall'ISPESL  ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005,  ritenuti  da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 gennaio 2006
 
 Il direttore generale
 
 dello sviluppo produttivo e competitivita'
 
 del Ministero delle attivita' produttive
 
 Goti
 
 Il direttore generale
 
 della prevenzione del Ministero della salute
 
 Greco
 
 Il direttore generale
 
 della tutela delle condizioni di lavoro
 
 del Ministero del lavoro
 
 e delle politiche sociali
 
 Onelli
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