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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE |  | DECRETO RETTORALE 27 dicembre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Visto  lo  statuto  di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche;
 Visto il Regolamento generale di Ateneo;
 Viste  le  delibere  numeri 119 e 163 rispettivamente del 24 giugno 2005  e  del  19 luglio  2005  con  le  quali il Senato accademico ha approvato alcune modifiche agli articoli 12, 26 e 52 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
 Viste  le  delibere  numeri 288 e 415 rispettivamente del 29 giugno 2005   e   del   22 luglio   2005   con  le  quali  il  Consiglio  di amministrazione ha espresso parere favorevole alle suddette modifiche statutarie;
 Vista la nota rettorale n. 23028 del 12 settembre 2005 con la quale sono   state   trasmesse  al  M.I.U.R.  le  modifiche  dello  Statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche;
 Vista  la  nota  prot.  n. 4542 in data 21 novembre 2005 con cui il M.I.U.R.  «ravvisa  l'opportunita'  che  l'art.  52  dello statuto di codesto Ateneo sia modificato nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti e consulenze»;
 Vista  la delibera n. 541 del 29 novembre 2005 con cui il Consiglio di  amministrazione  esprime parere favorevole all'annullamento della modifica dell'art. 52 suddetto;
 Vista  la  delibera  n.  225 del 13 dicembre 2005 con cui il Senato accademico  ha autorizzato l'annullamento della modifica dell'art. 52 sopraccitato;
 Decreta:
 
 Di  emanare  le modifiche allo statuto dell'Universita' Politecnica delle  Marche  e  di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato: il secondo comma dell'articolo 12 «ELEZIONE»
 «L'elettorato attivo e' costituito da:
 a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
 b) ricercatori confermati con almeno sette anni di anzianita';
 c) rappresentanti  degli  studenti  in  Senato  accademico  e  in Consiglio di amministrazione;
 d) personale  tecnico  amministrativo  che  si  esprime  con voto ponderato   non   superiore   al  5%  dei  professori  e  ricercatori confermati», viene modificato in:
 L'elettorato attivo e' costituito:
 a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
 b) dai ricercatori confermati;
 c) dai  rappresentanti  degli  studenti  in senato accademico, in consiglio  di  amministrazione  e  da numero sei rappresentanti degil studenti destinati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;
 d) personale  tecnico  amministrativo  che  si  esprime  con voto ponderato   non   superiore   al  5%  dei  professori  e  ricercatori confermati».
 Nel  primo comma lettera c) dell'art. 26 «Composizione e competenze del consiglio di facolta»;
 «c) Ricercatori confermati appartenenti alla facolta'.
 Qualora  i  ricercatori  confermati  siano  in  numero superiore al cinquanta  per  cento  dei  professori  di  ruolo  della  facolta' in servizio,   la   loro  appartenenza  al  collegio  e'  limitata  alla percentuale sopra citata, su base elettiva;», viene   abrogato   il   secondo  capoverso:  «Qualora  i  ricercatori confermati  siano  in  numero  superiore  al  cinquanta per cento dei professori  di ruolo della facolta' in servizio, la loro appartenenza al  collegio  e'  limitata  alla  percentuale  sopra  citata, su base elettiva;».
 Pertanto il testo dell'articolo e' cosi' riformulato:
 1.  Il  rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
 2.L'elettorato attivo e' costituito:
 a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
 b) dai ricercatori confermati;
 c) dai  rappresentanti  degli  studenti  in senato accademico, in consiglio  di  amministrazione  e  da numero sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;
 d)  personale  tecnico  amministrativo  che  si  esprime con voto ponderato   non   superiore   al  5%  dei  professori  e  ricercatori confermati».
 3. Il rettore e' nominato con decreto del MIUR.
 4.  A  sua  richiesta,  il rettore e' esentato, anche parzialmente, dall'attivita'  didattica  per la durata della carica. L'esenzione e' concessa con decreto rettorale.
 5.  In  caso  di  anticipata  conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore   vicario   assume   le   funzioni   del   rettore   fino all'insediamento  del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica in  corso  d'anno,  ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla elezione.
 Pertanto  il  testo  dell'art.  26  «Composizione  e competenze del consiglio di facolta» e' cosi' riformulato:
 1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
 a) preside;
 b) professori di ruolo e fuori ruolo;
 c) ricercatori confermati appartenenti alla facolta';
 d) rappresentanti degli studenti pari ad una unita' ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.
 2. Spetta al consiglio di facolta':
 a) organizzare  e coordinare l'attivita' didattica e le attivita' culturali rivolte agli studenti;
 b) programmare   e   definire   l'utilizzazione   delle   risorse complessivamente  attribuite  alle  facolta',  sentiti i consigli dei corsi  di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i consigli dei dipartimenti interessati;
 c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti;
 d) provvedere  all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e  di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei dipartimenti e degli  istituti  interessati.  Ove  la chiamata non sia conforme alla delibera  del  Consiglio  di  dipartimento,  la  facolta' e' tenuta a fornire  ampie  motivazioni  sulle  ragioni  della difformita', ed il dipartimento  potra' ricorrere alla valutazione del senato accademico che puo' rinviare la delibera alla facolta';
 e) assicurare  la  copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere  al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con  i  consigli  dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture  didattiche,  allo  scopo,  tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
 f) coordinare  le  attivita'  di  tutorato  volte ad orientare ed assistere  gli  studenti  secondo  le  norme previste dal regolamento didattico di Ateneo;
 g) deliberare  a  maggioranza  dei  componenti  del consiglio, il regolamento di facolta' e approvare i regolamenti dei corsi di studio ad essa afferenti;
 h) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  sulle modifiche del presente statuto ad esse relative e dei regolamenti;
 i) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio  sulle contribuzioni a carico degli studenti;
 j) esercitare  ogni  altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
 3.  Le  deliberazioni  relative  alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate  dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonche'  quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal consiglio   di  facolta'  nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente e a quelle superiori.
 4.   Le   facolta'   possono  istituire  commissioni  temporanee  o permanenti  con  compiti  istruttori  e/o  consultivi,  o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facolta'.
 A  seguito  delle modifiche suddette, nell'«A» parte integrante del presente  decreto,  si  riporta  il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche.
 Ancona, 27 dicembre 2005
 Il rettore: Pacetti
 |  |  |  | STATUTO DI AUTONOMIA DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 
 Titolo I
 PRINCIPI
 
 Art. 1.
 Principi generali
 
 1.  L'Universita'  Politecnica  delle  Marche,  e'  ente pubblico dotato    di   autonomia   scientifica,   didattica,   organizzativa, finanziaria  e  contabile  con  piena capacita' di diritto pubblico e privato.  Opera  in  conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica   Italiana   e   della  Magna  Charta  sottoscritta  dalle Universita'  europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico   e   indipendente   da  ogni  orientamento  ideologico, religioso, politico o economico.
 2.  L'Universita'  Politecnica  delle  Marche  di  seguito  detta «Universita»,  a vocazione prevalentemente tecnico-scientifica, opera in  stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come  propri  compiti  primari  la ricerca scientifica e l'istruzione superiore  ed  afferma  che  l'attivita'  didattica  e'  inscindibile dall'attivita'  di  ricerca, affinche' l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Ha sede  in  Ancona  e  sedi  decentrate  secondo  quanto  stabilito nel successivo art. 9.
 3.  L'Universita'  promuove  ogni  azione  atta  a  perseguire la qualita'   e   l'efficienza  della  ricerca  e  della  didattica,  in particolare   favorendo   per  entrambe  la  cooperazione  in  ambito nazionale e internazionale.
 4. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme di  collaborazione  atte  a  favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco  fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di professori, ricercatori e discenti.
 5.   L'Universita'   favorisce  i  rapporti  con  le  istituzioni pubbliche  e  private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto   strumenti  di  diffusione,  valorizzazione  e  verifica  dei risultati della ricerca scientifica.
 6.  Nel  pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa umana   per   lo  sviluppo  della  societa',  l'Universita'  promuove iniziative  per  l'educazione  degli  adulti lungo tutto l'arco della vita.
 
 Art. 2.
 Liberta' di ricerca
 
 1.  L'Universita'  garantisce ai singoli professori e ricercatori ed  alle  strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene  ai  metodi.  All'interno delle strutture in cui operano deve essere  garantito  ai  professori  e  ricercatori,  nel  rispetto dei programmi  di  ricerca  predisposti  dalle  strutture,  l'accesso  ai finanziamenti,  l'utilizzazione  delle  strutture e degli strumenti e quanto  necessario  per  lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
 2.  Ogni  valutazione  sull'attivita'  individuale  di ricerca e' esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.
 3.   L'Universita'   favorisce   la   diffusione   dei  risultati dell'attivita'    scientifica    svolta    all'interno   dell'Ateneo, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
 4.  L'Universita', per perseguire scopi di ricerca puo', su fondi propri  o  provenienti da enti pubblici o privati, istituire borse di studio da usufruire anche all'estero.
 
 Art. 3.
 Liberta' di insegnamento
 
 1.  L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  ai singoli professori, nonche' autonomia alle strutture didattiche.
 2.  In  particolare,  la  liberta'  di  insegnamento garantisce i singoli  professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti  della  propria  attivita'  didattica,  fatti  salvi quelli derivanti dai curricula didattici.
 3.  L'organizzazione  della  prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le  altre  modalita'  atte  a realizzare il diritto all'apprendimento degli  studenti  e  il  principio  di  buon  andamento dell'attivita' didattica, e' riservata all'autonomia delle Facolta'.
 
 Art. 4.
 Diritto allo studio
 
 1.  L'Universita',  in  attuazione  degli  articoli 3  e 34 della Costituzione,   organizza   i  propri  servizi  in  modo  da  rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.
 2.  L'Universita'  concorre  inoltre alle complessive esigenze di orientamento  e  di  formazione  culturale  degli  studenti  ed  alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie. v
 Art. 5.
 Iniziative formative e culturali
 
 1.  Oltre alle funzioni prioritarie che attengono alla ricerca ed alla  didattica,  l'Ateneo  promuove  iniziative  atte  a favorire la crescita   culturale,  la  formazione  professionale,  l'integrazione sociale al proprio interno e con la comunita', l'attivita' sportiva e ricreativa.
 2.  L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti,  delle  libere  forme  associative  e  di volontariato, che concorrano   in   modo   costruttivo   alla  realizzazione  dei  fini istituzionali  dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai Regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
 3.  L'Universita',  anche  attraverso  appositi  accordi  con  le associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo del  lavoro e delle professioni dei propri diplomati e laureati con i quali mantiene rapporti di collaborazione.
 4.   L'Universita',  in  relazione  alle  proprie  disponibilita' finanziarie  e  di  mezzi,  concorre  all'attivita'  autogestita  del personale  nei  settori  della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
 
 Art. 6.
 Cooperazione interuniversitaria
 
 1.  Per  lo  svolgimento  di attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita' puo' stipulare accordi di cooperazione con universita', istituti  di  istruzione,  accademie  e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.
 Tali accordi possono riguardare:
 a) programmi di ricerca in collaborazione;
 b) attivita' didattiche integrate;
 c) scambi di personale;
 d) programmi integrati di studi e di scambio per studenti.
 2. Gli accordi relativi a programmi di attivita' scientifica e di attivita'  didattica  devono  essere  accompagnati  da un giudizio di compatibilita'  da  parte  delle  rispettive strutture scientifiche e delle strutture didattiche interessate.
 3.  Per  lo  svolgimento  di  conferenze,  cicli  di conferenze o seminari,  l'Universita'  puo'  avvalersi di esperti esterni al mondo universitario,    italiani   e   stranieri,   che   abbiano   elevata qualificazione   scientifica   o  professionale,  ovvero  di  docenti universitari  di altre Universita' nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.
 4.     L'Universita',    nel    programmare    la    cooperazione interuniversitaria   nel   campo  della  ricerca  e  della  didattica predispone   strutture   logistiche   idonee   ad  ospitare  docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.
 
 Art. 7.
 Conferimenti e partecipazioni al patrimonio di altri Enti
 
 1.   In  relazione  al  perseguimento  delle  proprie  finalita', l'Universita'    puo'    istituire    o    partecipare    a    Centri Interuniversitari,  Consorzi  o  Societa'  di  capitali e O.N.L.U.S., previe deliberazioni degli organi competenti.
 2.  La  convenzione  istitutiva  deve  indicare  la  misura degli eventuali apporti di capitale.
 
 Art. 8.
 Corsi e titoli
 
 1.  L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge.
 2.  L'Universita'  puo'  rilasciare inoltre attestati relativi ai corsi  e  ad  ogni  altra attivita' di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.
 3.   I   corsi   di   studio  dell'Universita'  sono  definiti  e disciplinati  dal  Regolamento Didattico di Ateneo secondo le vigenti disposizioni di legge.
 
 Art. 9.
 Sedi decentrate
 
 1.   L'Universita'   con   sede   in   Ancona,   per  l'attivita' didattico-scientifica  e  di  ricerca  e  per  soddisfare particolari esigenze  culturali  e  del  tessuto socio economico, puo' operare in sedi  decentrate.  Il  Senato  accademico, su proposta delle Facolta' interessate   acquisito   il   parere  favorevole  del  Consiglio  di amministrazione,  puo'  decentrare in tali sedi anche parzialmente le attivita' didattiche dei corsi.
 2.  Al  personale  impiegato nelle attivita' fuori sede di cui al precedente  comma,  con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta   del   Senato   accademico,   possono  essere  riconosciute specifiche indennita'.
 
 Titolo II
 ORGANI DELL'UNIVERSITA'
 
 Art. 10.
 Organi
 
 1.  Gli organi di governo dell'Ateneo sono: il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.
 2.  E'  organo  consultivo  e  propositivo di Ateneo il Consiglio studentesco.
 
 Art. 11.
 Il Rettore
 
 1.  Il  rettore  rappresenta  l'Ateneo  a  ogni effetto di legge: recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese   a   tutelare   e   potenziare   il  perseguimento  dei  fini istituzionali. Emana direttive generali per l'azione amministrativa e per  la  gestione,  definendo  criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione  dei livelli ed ambiti di responsabilita'. In quanto responsabile del governo dell'Universita' verifica la rispondenza dei risultati   dell'attivita'   amministrativa  e  della  gestione  agli indirizzi impartiti.
 2.  Il rettore sceglie, tra i professori ordinari a tempo pieno o che  optino  per il tempo pieno nell'assume la carica, il pro-rettore vicario,  il  quale  supplisce  il  rettore  in  caso di assenza o di temporaneo   impedimento   e  decade  alla  conclusione  del  mandato rettorale.
 3.  Il  rettore  puo'  nominare  altri  pro-rettori con delega su materie specifiche, scegliendoli tra i professori di ruolo.
 
 Art. 12.
 Elezione
 
 1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
 2. L'elettorato attivo e' costituito da:
 a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
 b) ricercatori confermati;
 c) rappresentanti  degli  studenti  in  Senato  accademico e in Consiglio  di  amministrazione  e  da numero sei rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco fra i suoi componenti;
 d) personale  tecnico  amministrativo  che  si esprime con voto ponderato   non   superiore   al  5%  dei  professori  e  ricercatori confermati.
 3. Il rettore e' nominato con decreto del MIUR.
 4.  A  sua richiesta, il rettore e' esentato, anche parzialmente, dall'attivita'  didattica  per la durata della carica. L'esenzione e' concessa con decreto rettorale.
 5.  In  caso  di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore   vicario   assume   le   funzioni   del   rettore   fino all'insediamento  del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica in  corso  d'anno,  ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla elezione.
 
 Art. 13.
 Funzioni
 
 1.  Il  rettore  convoca  e  presiede  il  Senato accademico e il Consiglio  di  amministrazione,  predisponendo il relativo ordine del giorno;  ne  coordina  le  attivita'  e,  per  quanto  di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere.
 2. Il rettore inoltre:
 a) adotta  i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di   governo  da  lui  presieduti,  sottoponendoli  per  la  ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
 b) emana  lo  Statuto  e  i  Regolamenti  dell'Ateneo nonche' i Regolamenti  delle  strutture  primarie  e  derivate  e  dei Corsi di studio;
 c) predispone il bilancio preventivo e presenta al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo;
 d) nomina  con  proprio  decreto  i  professori e i ricercatori dell'Universita'
 e) predispone  il  piano  edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione  al  Consiglio  di  amministrazione, sentito il Senato accademico;
 f) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione, d'intesa  con  il  Direttore  amministrativo  la  programmazione  del fabbisogno   del  personale  tecnico-amministrativo  delle  strutture dell'Ateneo nonche' i suoi eventuali aggiornamenti;
 g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e ricercatori;
 h) esercita il potere disciplinare nei confronti di professori, ricercatori e studenti;
 i) stipula  contratti  e convenzioni di sua competenza, stipula gli  accordi  di  cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
 l) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione ed il rinnovo dell'incarico di Direttore amministrativo.
 3. Il rettore decide su ogni questione non di competenza di altri organi ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
 
 Art. 14.
 Senato accademico
 
 Il  Senato  accademico  e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' altresi'  organo  di  indirizzo,  di programmazione, di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
 
 Art. 15.
 Composizione
 
 1. Fanno parte del Senato accademico:
 a) il rettore
 b) i presidi di facolta';
 c) un  numero  di  professori,  pari  a  quello  dei presidi di facolta',  eletti  da  professori  e  ricercatori  confermati,  tra i direttori   di   Dipartimento  o  di  Istituto  raggruppati  in  aree disciplinari.
 Le  aree  disciplinari,  pari  al  numero  delle  facolta',  sono indicate nel Regolamento generale di Ateneo;
 d) un rappresentante dei professori associati;
 e) un rappresentante dei ricercatori confermati;
 f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
 g) due rappresentanti degli studenti.
 2.  Partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il Direttore amministrativo.
 3.  Il  Direttore  amministrativo  ha  la  funzione di segretario verbalizzante.
 
 Art. 16.
 Funzioni
 
 1. Il Senato accademico:
 a) delibera  le modifiche allo Statuto dell'Universita' secondo le procedure previste nel successivo art. 62;
 b)   elabora   ed  approva  i  piani  pluriennali  di  sviluppo dell'Ateneo  sentiti  il  Consiglio di amministrazione e il Consiglio studentesco,  tenendo conto per gli aspetti di rispettiva competenza, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;
 c) delibera  sulle  proposte  relative  ai  piani  di  sviluppo nazionali,  sentiti  per  gli  aspetti  di  rispettiva  competenza il Consiglio di amministrazione, le facolta' e il Consiglio studentesco;
 d) esprime il parere sul bilancio di previsione;
 e) delibera  i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;
 f) delibera,  sulla  base  delle  proposte  cui  sono tenute le facolta'  ed  i Dipartimenti, la destinazione alle facolta' dei posti di  professore  e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del  personale  docente,  sulla  base delle disponibilita' fmanziarie accertate dal Consiglio di amministrazione;
 g) approva con la procedura stabilita nel successivo art. 53 il Regolamento  generale  di  Ateneo e il Regolamento didattico; esprime parere  sul  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita';
 h) delibera,  su  proposta  dei  professori  e  ricercatori, la costituzione   la   modifica  e  la  disattivazione  delle  strutture didattiche e scientifiche primarie;
 i) delibera,   sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  la costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalita' previste dal titolo III;
 l) approva il Regolamento sull'organizzazione del Tutorato, del dottorato  di ricerca e tutti i regolamenti di propria competenza, in esecuzione  di  specifiche  disposizioni di legge; approva altresi' i Regolamenti   di   facolta',   i  Regolamenti  delle  strutture  e  i Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
 m) esprime  il  parere,  quando  richiesto,  sulle modalita' di copertura e sulle chiamate dei professori;
 n) esprime  pareri  sulle  convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti   all'organizzazione  ed  al  funzionamento  della  ricerca esprime pareri sulle convenzioni riguardanti la didattica;
 o) puo'  rinviare,  per il riesame, le delibere delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita';
 p) assicura  un  equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda   didattica;  puo'  stabilire  annualmente  il  numero  degli iscritti   a  ciascun  corso,  sentito  il  Consiglio  studentesco la facolta'  o  il Consiglio di corso interessato o su loro proposta, in base  alle  strutture disponibili e tenuto conto anche delle esigenze del mondo del lavoro;
 q) delibera   il   codice  deontologico  dei  docenti  e  degli studenti;
 r) esprime  pareri  circa  le  misure  da  adottare  in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo;
 s) stabilisce  l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina;
 t) designa i componenti del Nucleo di valutazione conformemente a quanto stabilito nel successivo art. 46;
 u) esercita  ogni altra attribuzione non prevista dallo statuto e dai Regolamenti e dirime i conflitti fra le strutture;
 v) delibera   in   merito   alle  questioni  di  afferenza  dei professori e ricercatori scientifiche;
 z) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
 2.  Le  rappresentanze  del  personale  tecnico  e amministrativo partecipano  con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) di cui al comma 1 del presente articolo.
 3.  Le  rappresentanze  degli studenti partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: a), b), c), d), g), l), p), q), r) e z) di cui al comma 1 del presente articolo.
 
 Art. 17.
 Consiglio di amministrazione
 
 Il   Consiglio   di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo.
 
 Art. 18.
 Composizione
 
 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
 a) Rettore;
 b) pro-rettore vicario;
 c) direttore  amministrativo,  anche con funzioni di segretario verbalizzante;
 d) due rappresentanti dei professori ordinari;
 e) due rappresentanti dei professori associati;
 f) due rappresentanti dei ricercatori confermati;
 g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
 h) due rappresentanti degli studenti;
 i) fino  a  un  massimo  di  tre  rappresentanti degli Enti che contribuiscono  al finanziamento dell'Ateneo per una somma congrua il cui importo sara' stabilito dal Regolamento di Ateneo.
 2.  Esperti possono partecipare di volta in volta alle sedute del Consiglio  diaAmministrazione,  senza  diritto di voto, su invito del presidente.
 
 Art. 19.
 Funzioni
 
 1. Il Consiglio di amministrazione:
 a) approva  il  bilancio  di  previsione  proposto dal rettore, sentito  il  Senato accademico; approva il conto consuntivo ed adotta provvedimenti pertinenti alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo;
 b) delibera   i   provvedimenti   relativi  alle  tasse  ed  ai contributi  a  carico  degli studenti, sentito il Senato accademico e sentito  il  Consiglio studentesco per la determinazione degli stessi come stabilito al successivo art. 20;
 c) approva  la  programmazione  del  fabbisogno  del  personale tecnico amministrativo e i suoi eventuali aggiornamenti;
 d) approva  il piano delle attivita' culturali degli studenti e determina   le   modalita'  di  collaborazione  degli  studenti  alle attivita'  di  servizio,  sentito il Consiglio studentesco secondo le previsioni del successivo art. 20;
 e) determina  le  indennita'  di funzione e le altre indennita' previste  nello  Statuto  e  nei  Regolamenti,  nonche'  i gettoni di presenza relativi alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio studentesco e per la partecipazione a commissioni e collegi;
 f) approva  il  Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza  e  la  contabilita',  secondo  la  procedura  stabilita  nel successivo art. 53;
 g) approva i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione in conformita' ai piani pluriennali di sviluppo;
 h) approva  le  convenzioni  e  i  contratti riservati alla sua competenza dalle previsioni regolamentari;
 i) elibera,  su  proposta  del  rettore,  il  conferimento,  il rinnovo e la revoca dell'incarico di Direttore amministrativo;
 l) approva   il  Regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul procedimento  amministrativo  e  sul  diritto di accesso ai documenti amministrativi  e  tutti  i  Regolamenti  di  propria  competenza  in esecuzione di specifiche disposizioni di legge;
 m) approva  i  Regolamenti  in  esecuzione  del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 n) approva,   i  Regolamenti  di  Ateneo  in  esecuzione  delle disposizioni  vigenti  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle   amministrazioni   pubbliche,  nonche'  quelli  inerenti  alla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo.
 2. Il Consiglio di amministrazione esprime parere:
 a) sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
 b) sulla  costituzione,  la  modifica,  la disattivazione delle strutture  derivate  e  l'adesione  alle  stesse,  con  le  modalita' previste dal titolo III.
 3.  Il  Consiglio  di amministrazione inoltre esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti.
 
 Art. 20.
 Consiglio studentesco
 
 1.  Il  Consiglio  studentesco,  organo  di  rappresentanza degli studenti  a  livello  di  Ateneo,  svolge  funzioni  consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
 2.  E'  composto da venti componenti, piu' due rappresentanti per ciascuna  facolta', designati tra gli studenti eletti nei Consigli di facolta'.
 3  Il  Consiglio  studentesco  designa,  al  proprio  interno,  i rappresentanti  degli studenti nel Senato accademico, nei Consigli di amministrazione  dell'Universita'  e  dell'E.R.S.U.  e  nel  comitato tecnico-scientifico dei Centri di servizio di Ateneo.
 4.   Il  Consiglio  studentesco  elegge  al  proprio  interno  il presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
 5.  Le  modalita'  di designazione sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo.
 6.  Il  Consiglio  studentesco  esprime  pareri obbligatori sulle seguenti materie:
 a) piani di sviluppo;
 b) bilancio di previsione di Ateneo;
 c) Regolamento didattico di Ateneo;
 d) determinazione   di   contributi  e  tasse  a  carico  degli studenti;
 e) bando delle attivita' culturali studentesche;
 f) interventi di attuazione del diritto allo studio.
 7.  Puo'  esprimere,  altresi',  il  proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
 8.  I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni.
 9.  Sui  suddetti  pareri  espressi dal Consiglio studentesco gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire risposta scritta.
 10.  Il  Consiglio studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali  ed  internazionali  con  le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
 11.  L'Universita',  compatibilmente  con  le proprie esigenze di bilancio  e  con  quanto  espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce   al   Consiglio   studentesco   le   risorse   necessarie all'espletamento dei propri compiti.
 
 Titolo III
 STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE
 
 Art. 21.
 Principi generali di organizzazione
 
 1.  L'organizzazione  e l'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile   sono  preordinate  ai  compiti  scientifici  e  didattici dell'Ateneo  e sono volte a facilitare il raggiungimento dei relativi obiettivi.
 2.   L'attivita'   di   gestione   nel   perseguimento  dei  fini istituzionali  e' retta da criteri di economicita', di efficienza, di efficacia,  di  trasparenza  e rispondenza a pubblico interesse ed e' ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.
 3.  I  principi  dell'autonomia  finanziaria  e  di spesa e della conseguente responsabilita' personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Ateneo.
 4.  L'Ateneo  e' articolato in strutture organizzative primarie e derivate.
 Sono  altresi'  strutture d'Ateneo le aziende e l'amministrazione centrale.
 
 Art. 22.
 Strutture organizzative primarie
 
 Le   strutture   primarie   dell'Ateneo   sono   le  facolta',  i Dipartimenti, gli Istituti.
 
 Art. 23.
 Autonomia delle strutture primarie
 
 1.  L'Ateneo  e'  articolato in strutture organizzative dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e di bilancio.
 2.  Le strutture organizzative autonome propongono agli organi di governo  dell'Ateneo  i  programmi  relativi alla propria attivita' e assicurano   una   gestione  efficace  ed  efficiente  rispetto  agli obiettivi concordati con gli organi di governo.
 3.  Le  strutture  organizzative autonome operano con il grado di autonomia  definito  dal  presente Statuto e secondo le norme fissate dal  Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 4.   Il   piu'   alto  grado  di  autonomia  e'  riconosciuto  ai Dipartimenti e all'amministrazione centrale.
 5.  L'autonomia  parziale,  anche  con  limitazioni  relative  ad oggetti   o  importi  determinati  di  spesa,  e'  riconosciuta  agli Istituti.
 6.  Il  Senato  Accademico,  di  concerto  con  il  Consiglio  di amministrazione,  puo' accordare il piu' alto grado di autonomia alle facolta'.
 
 Art. 24.
 Strutture organizzative derivate
 
 1.   Le   strutture   organizzative   derivate   sono   i  centri interdipartimentali  di  ricerca,  i  centri  interdipartimentali  di servizi ed i centri di servizio di Ateneo.
 2.  Il  grado  di  autonomia  e'  definito dal Senato accademico, sentito  il Consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture primarie  che  le  hanno  costituite. Il Senato accademico stabilisce anche  il  numero  minimo  di  componenti  che  debbono  comporre  il consiglio che governa ciascuna struttura derivata.
 
 Art. 25.
 Facolta'
 
 1.  Le  facolta' sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti  e  possono  articolarsi  in  corsi di studio, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
 2. Le facolta' dell'Universita' sono:
 la facolta' di agraria;
 la facolta' di economia «Giorgio Fua»;
 la facolta' di ingegneria;
 la facolta' di medicina e chirurgia;
 la facolta' di scienze;
 3. Sono organi della facolta':
 a) il consiglio;
 b) il preside;
 c) la giunta di presidenza, ove costituita;
 d) le  commissioni  per la didattica ove non siano costituiti i Consigli di corso di studio.
 4.  Ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,  presso  ogni  facolta' e' istituita una commissione per l'esame dei  problemi  relativi  allo  svolgimento delle attivita' didattiche presso   le   competenti  strutture  e  composte  pariteticamente  da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative  e  gli  obiettivi  formativi  programmati  dalle strutture didattiche  ai  sensi  dei  decreti che saranno emanati in attuazione dell'art.  17,  comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e successive modificazioni.
 Le  predette commissioni sono composte, per ciascuna facolta', da tre  professori  e ricercatori designati dai rispettivi Consigli e da tre  studenti  designati  dal  Consiglio studentesco tra gli studenti eletti  nei  Consigli  di  corso di studio o nella Commissione per la didattica,  nel Consiglio di facolta' di appartenenza e nel Consiglio studentesco.   Gli   studenti  designati  tra  quelli  del  Consiglio studentesco  devono  comunque appartenere alla facolta' alla quale si riferisce la commissione paritetica.
 Dette  rappresentanze  sono  elevate a 5 nei casi di facolta' con piu'  di  1.500  studenti  iscritti o con piu' di due corsi di studio attivati.
 I  componenti  dei  professori, dei ricercatori e degli studenti, vengono nominati con decreto rettorale.
 Le  rappresentanze  degli studenti saranno rinnovate in occasione del  rinnovo delle stesse in seno agli organi accademici di cui fanno parte.
 
 Art. 26.
 Composizione e competenze del Consiglio di facolta'
 
 1. Il Consiglio di facolta' e' composto da:
 a) preside;
 b) professori di ruolo e fuori ruolo;
 c) ricercatori confermati appartenenti alla facolta';
 d) rappresentanti  degli  studenti  pari  ad  una  unita'  ogni seicento  iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.
 2. Spetta al Consiglio di facolta':
 a) organizzare   e   coordinare   l'attivita'  didattica  e  le attivita' culturali rivolte agli studenti;
 b) programmare   e   definire   l'utilizzazione  delle  risorse complessivamente  attribuite  alle  facolta',  sentiti i Consigli dei corsi  di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i Consigli dei Dipartimenti interessati;
 c) formulare  proposte  per  i  piani  di  sviluppo,  sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti;
 d) provvedere  all'utilizzazione  dei  posti  di  professore di ruolo   e  di  ricercatore  loro  assegnati,  sentiti  i  pareri  dei Dipartimenti  e  degli  Istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme  alla delibera del Consiglio di Dipartimento, la facolta' e' tenuta  a  fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformita', ed  il  Dipartimento  potra'  ricorrere  alla  valutazione del Senato accademico che puo' rinviare la delibera alla facolta';
 e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere  al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con  i  Consigli  dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture  didattiche,  allo  scopo,  tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
 f) coordinare  le  attivita'  di tutorato volte ad orientare ed assistere  gli  studenti  secondo  le  norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo;
 g) deliberare  a  maggioranza  dei componenti del Consiglio, il Regolamento di facolta' e approvare i Regolamenti dei Corsi di studio ad essa afferenti;
 h) avanzare  proposte  ed  esprimere parere sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative e dei Regolamenti;
 i) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti;
 j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti.
 3.  Le  deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate  dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonche'  quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio   di  facolta'  nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente e a quelle superiori.
 4.   Le  facolta'  possono  istituire  commissioni  temporanee  o permanenti  con  compiti  istruttori  e/o  consultivi,  o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel Regolamento di facolta'.
 
 Art. 27.
 Preside
 
 1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta', convoca e presiede il Consiglio di facolta' e la giunta di presidenza, ove costituita, e ne attua  le  delibere. Vigila sulle attivita' didattiche della facolta' ed  esercita  le  altre  attribuzioni  conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.
 Presenta   al   Consiglio   di   facolta'  la  relazione  annuale sull'attivita' didattica.
 2. Il preside e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a  tempo  pieno  o  che  optino per il tempo pieno ed e' nominato dal rettore.
 L'elettorato attivo e' costituito dai componenti del Consiglio di facolta'.
 3.  Il  Preside  nomina  il  vice  preside  che  lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
 Il vice preside e' nominato dal preside tra i professori di prima fascia a tempo pieno.
 
 Art. 28.
 Giunta di presidenza
 
 1.  Le  facolta' possono istituire una giunta alla quale delegare specifiche funzioni.
 2.  La giunta e' eletta dal Consiglio di facolta', su una rosa di nomi  proposta  dal preside, ed e' composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.
 3. La giunta dura in carica un anno ed e' rinnovabile.
 
 Art. 29.
 Dipartimento
 
 1.  Il  Dipartimento e' struttura organizzativa autonoma di uno o piu'  settori  scientifico-disciplinari,  omogenei per fini o metodo, per  lo  sviluppo  della  ricerca  e  lo  svolgimento  dell'attivita' didattica.
 2.  Al Dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti ed i ricercatori   coerentemente   ai   criteri   stabiliti   nel  proprio Regolamento,  nonche'  il  personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento.
 3.  Il  Dipartimento,  ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli  professori  e  ricercatori  e  il  loro  diritto di accedere direttamente  ai  fondi  per  la  ricerca  scientifica,  esercita  le seguenti attribuzioni:
 a) organizza  e  mette a disposizione dei docenti, assistenti e ricercatori  servizi  e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attivita' di ricerca e di didattica;
 b) collabora  allo  svolgimento  dell'attivita'  didattica, nei settori  culturali  di  interesse, in base alle risorse disponibili e secondo  le  indicazioni dei Consigli di facolta', collabora altresi' con  le  facolta'  al  fine  di  assicurare  un'equa ripartizione dei carichi didattici;
 c) organizza  o  collabora  alla  organizzazione  dei  corsi di dottorato  di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;
 d) programma   e   definisce   l'utilizzazione   delle  risorse complessivamente attribuitegli;
 e) amministra il patrimonio e gestisce le risorse finanziarie e ogni altro provento acquisito;
 f) puo'  stipulare  contratti con la pubblica amministrazione e con  enti  pubblici  e privati e puo' fornire prestazioni a favore di terzi,  secondo  le  modalita'  definite  nel Regolamento generale di Ateneo  e nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 g) e'  sede  di  espletamento  di  attivita'  di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti;
 h) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle  norme  vigenti,  che  non  siano  in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.
 4.   A   ciascun   Dipartimento   e'   assegnato   un  segretario amministrativo  che,  sulla  base  delle  direttive  degli  organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attivita' volte  al  migliore  funzionamento  della  struttura,  mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse    umane    e    strumentali    assegnate   alla   segreteria amministrativo-contabile  e  ne  coordina  le  attivita' assumendo la responsabilita',  in  solido  con il Direttore, dei conseguenti atti; predispone  tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale.
 5.  Per  rendere operative le proprie finalita' istituzionali, il Dipartimento propone ed adotta un Regolamento.
 Il  Regolamento  e'  emanato con decreto del rettore, su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
 6.  Il  Regolamento  deve prevedere la possibilita' di costituire articolazioni    interne    del    Dipartimento,    dette    Sezioni, scientificamente   omogenee,   indicando  le  relative  modalita'  di costituzione  e  funzionamento.  Per  le  Sezioni e' comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
 
 Art. 30.
 Modalita' di costituzione del Dipartimento
 
 1.   La   costituzione,  la  modifica  e  la  disattivazione  nei Dipartimenti sono di competenza del Senato accademico, che delibera a maggioranza dei componenti.
 2.  La  costituzione  e'  approvata  nel  rispetto  dei  principi generali  della  dimensione  ampia e della omogeneita' per fini e per metodo.
 3.  Le modalita' e le condizioni di costituzione dei Dipartimenti sono  stabilite  dal  Regolamento  generale  di  Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:
 a) il  numero  minimo  dei componenti per la costituzione di un Dipartimento,  in  nessun caso inferiore a dieci, di cui almeno sette professori di ruolo;
 b) le  misure  utili a permettere la costituzione di sezioni di Dipartimento;
 c) forme  di  incentivazione  per  i  Dipartimenti  di maggiore ampiezza numerica;
 d) le modalita' per la disattivazione dei Dipartimenti;
 e) l'individuazione   del   Senato   Accademico   quale  organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.
 
 Art. 31.
 Organi del Dipartimento
 
 1. Sono organi del Dipartimento:
 a) il consiglio;
 b) il direttore;
 c) la giunta, ove costituita.
 
 Art. 32.
 Il Consiglio
 
 1.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  e' l'organo di indirizzo, di programmazione  e  di deliberazione delle attivita' del Dipartimento. In particolare il Consiglio di Dipartimento:
 a) sottopone  al Senato accademico e alle facolta' le richieste di  posti  di  ruolo docente sulla base di un circostanziato piano di sviluppo  della  ricerca.  Le  facolta'  coordinano  le richieste dei Dipartimenti con le proprie esigenze;
 b) formula proposte sui profili auspicabili per la copertura di posti   di   professori   di  ruolo  e  di  ricercatori  nei  settori disciplinari di competenza al momento del bando di concorso;
 c) esprime  pareri  al  Consiglio  di  facolta'  in merito alla destinazione  delle  disponibilita'  finanziarie relative ai posti di professore,  ricercatore  afferenti  presso  il Dipartimento; formula proposte per la richiesta di nuovi posti;
 d) formula  le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;
 e) chiede  una  decisione  definitiva del Senato accademico ove esistano  contrasti  tra le indicazioni del Dipartimento e quelle del Consiglio di facolta';
 f) approva  le  richieste  di  cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
 g) approva  il  bilancio  preventivo,  il conto consuntivo e le relative variazioni;
 h) delibera  l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi  secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  di  Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 i) approva  convenzioni,  contratti  e  atti  negoziali, con le modalita'  previste  dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 l) puo'    perseguire   le   proprie   finalita'   promuovendo, congiuntamente  ad  altre  strutture  primarie,  la  costituzione  di centri;
 m) a  maggioranza  dei componenti, puo' delegare alla Giunta la deliberazione  su  argomenti  di  sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega;
 n) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle  norme  vigenti  che  non  siano  in  contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.
 Per  le  attribuzioni  di  cui  alle  lettere  a), b), c), d), e) partecipano  alle  adunanze  solo  i professori e ricercatori. Per le deliberazioni relative alla lettera d) la composizione e' limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori.
 2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
 a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 b) il  segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione;
 c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad  un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui al punto a).
 
 Art. 33.
 Il Direttore
 
 1.  Il  Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede la  giunta,  ove  costituita,  ed  il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione  delle  relative  deliberazioni ed ha la responsabilita' della   gestione   amministrativa,   contabile   e  patrimoniale  del Dipartimento. In particolare il direttore:
 a) e'  responsabile  dell'organizzazione del Dipartimento ed e' garante delle linee culturali espresse dal Consiglio di Dipartimento;
 b) provvede  autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a  tutte  le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal Regolamento di Dipartimento;
 c) adotta  provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze  del  Consiglio,  sottoponendoli allo stesso, per ratifica nella prima adunanza successiva;
 d) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle  norme  vigenti,  che  non  siano  in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.
 2.  Il  direttore  di  Dipartimento e' eletto dal Consiglio tra i professori  di  prima  fascia  di  ruolo  a  tempo pieno afferenti al Dipartimento e dura in carica tre anni accademici.
 In  caso  di  indisponibilita'  dei professori di prima fascia di ruolo,  la  carica di direttore del Dipartimento puo' essere affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno.
 3.  Il direttore e' nominato con decreto del rettore ed e' tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato.
 La  rieleggibilita' del direttore e' demandata ai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
 Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato puo' portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.
 4.  Il  direttore  designa  un vicedirettore, fra i professori di ruolo  del  Dipartimento,  che  lo  sostituisce  in caso di assenza o temporaneo impedimento.
 
 Art. 34.
 La Giunta
 
 1.  La  Giunta  del  Dipartimento,  ove costituita, e' organo che coadiuva  il direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso in cui  il Dipartimento sia articolato in Sezioni, la costituzione della giunta e' obbligatoria.
 2. La Giunta:
 a) delibera  su  materie  di  gestione  corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;
 b)  ha  compiti  istruttori  e  propositivi per il Consiglio di Dipartimento;
 c) delibera  in  via  definitiva  sulle  materie  delegate  dal Consiglio di Dipartimento;
 d)  svolge  tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
 3.  La  giunta  di Dipartimento e' composta almeno dal direttore, dal  segretario  amministrativo  anche  con  funzioni  di  segretario verbalizzante,  da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo,    dai   responsabili   delle   Sezioni,   se costituite,  e  da  eventuali  altri  componenti  che il Consiglio di Dipartimento vorra' individuare.
 4.  La  Giunta  viene  rinnovata  al  momento  della elezione del direttore.
 
 Art. 35.
 Dipartimenti ad attivita' integrata
 
 1.  Presso  l'Azienda  ospedaliera  ove ha sede la prevalenza del triennio  clinico  della facolta' di medicina e chirurgia, sulla base delle   disposizioni   legislative   e  regolamentari  vigenti,  sono istituiti  i  Dipartimenti  ad  attivita'  integrata  cui afferiscono unita' operative a direzione universitaria.
 2. I Dipartimenti ad attivita' integrata sono individuati in sede di    programmazione   concordata   tra   l'Azienda   ospedaliera   e l'Universita'  tenendo  conto  della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia e della programmazione aziendale.
 3. La composizione dei predetti dipartimenti assicura la coerenza tra attivita' assistenziale e settori scientifico-disciplinari in cui si articola l'attivita' didattica e di ricerca.
 
 Art. 36.
 Istituti
 
 1.  L'Istituto  e' struttura organizzativa autonoma di uno o piu' settori  scientifici  omogenei  per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca.
 L'Istituto  collabora  allo svolgimento dell'attivita' didattica, nei settori culturali di interesse, collabora inoltre con la facolta' al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici.
 2.   All'Istituto   afferiscono   i  professori  di  ruolo  ed  i ricercatori  secondo  quanto  previsto  nel  Regolamento  generale di Ateneo.
 3. Sono organi dell'Istituto: il Consiglio e il Direttore.
 4. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' dell'Istituto. Il Consiglio e' costituito dai professori di ruolo  e fuori ruolo, dai ricercatori. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
 5.  Il Direttore ha la rappresentanza dell'Istituto. Il direttore e'  eletto  tra  i professori di ruolo dai componenti del Consiglio a maggioranza  degli  aventi  diritto al voto. Il direttore e' nominato con decreto del rettore.
 6.  Le  modalita'  e le condizioni di costituzione degli Istituti sono  stabilite  dal  Regolamento  generale  di  Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:
 a) il  numero  minimo  dei componenti per la costituzione di un Istituto in nessun caso inferiore a cinque professori di ruolo;
 b) le modalita' per la disattivazione degli Istituti;
 c) l'individuazione   del   Senato   accademico   quale  organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.
 
 Art. 37.
 Centri interdipartimentali di ricerca
 
 1.  I Centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento   di   ricerche   di   rilevante  impegno  scientifico  e finanziario,  che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono  attivita'  di  piu'  strutture  primarie  ed  hanno come presupposto  la realizzazione di economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.
 2.  I  Centri  interdipartimentali di ricerca sono costituiti con decreto  del  rettore,  su  circostanziata  proposta  delle strutture primarie interessate, sentito il Consiglio di amministrazione per gli aspetti   amministrativi,   previo   parere   favorevole  del  Senato accademico.
 3.  Le  risorse  di  personale,  finanziarie  e logistiche per lo svolgimento  delle  attivita'  sono  fornite dalle strutture primarie partecipanti  al  Centro.  La  durata  dell'attivita'  del  Centro e' precisata  nella proposta di costituzione, e comunque non puo' essere superiore  a  cinque  anni.  La  proposta  ed  il  decreto  rettorale precisano altresi' a quale struttura primaria e' affidata la gestione del Centro.
 4.   I  Centri  interdipartimentali  di  ricerca  possono  essere rinnovati,  con  decreto rettorale, dietro richiesta dei Dipartimenti partecipanti,  previo  parere  del  Senato  accademico  che valuta le effettive esigenze e l'attivita' svolta.
 5. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di ricerca:
 il consiglio scientifico;
 il direttore scientifico.
 6.  I  componenti  del  Consiglio  scientifico sono designati dai Consigli  delle  strutture primiarie che partecipano al Centro, tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso.
 7.  Il direttore scientifico e', di norma, un professore di ruolo dell'Universita'  nominato dal rettore, su designazione del Consiglio scientifico.
 8.  La  composizione,  le  modalita'  di elezione e le competenze degli organi sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
 
 Art. 38.
 Centri interdipartimentali di servizi
 
 1.  I  Centri  di  servizi  organizzano  attivita' di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse, di interesse comune a  piu'  strutture  primarie, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.
 2.  I  Centri  di  servizi  sono  costituiti  su  richiesta delle strutture interessate, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per quanto di loro specifica competenza. I  centri  di  servizi possono costituire centri di gestione autonoma oppure  afferire,  dal  punto  di  vista  gestionale,  ad  una  delle strutture partecipanti.
 3.  Le  risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla  costituzione  ed  alla  conduzione  ordinaria  del  centro sono garantite dalle strutture interessate.
 4. Sono organi di ciascun Centro di servizio:
 il Consiglio tecnico-scientifico;
 il coordinatore.
 5.  Il  Consiglio tecnico-scientifico e' costituito da componenti designati dalle strutture afferenti al Centro di servizi.
 6.   Il  Centro  interdipartimentale  di  servizi  e'  retto  dal coordinatore    eletto,    nel    proprio    seno,    dal   Consiglio tecnico-scientifico.
 Il  coordinatore e' nominato dal rettore e puo' essere coadiuvato da    un    responsabile    operativo    proposto    dal    Consiglio tecnico-scientifico,  di  norma,  tra  il personale tecnico afferente alle strutture interessate.
 
 Art. 39.
 Biblioteche
 
 1.  Le  biblioteche  sono  centri di documentazione dedicati alle esigenze  della  ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.
 2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti   di  informazione  mediante  la  ricerca,  l'acquisizione,  la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.
 3.  Le  biblioteche  sono  inoltre  dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione  sulle  metodologie  di  organizzazione  e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.
 4.  Il  sistema bibliotecario di Ateneo puo' essere articolato in piu'  poli. L'Ateneo favorisce il coordinamento tra i poli al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia.  L'Ateneo  favorisce  altresi'  la  collaborazione  tra le biblioteche   dell'Ateneo  e  quelle  di  altri  Atenei  o  di  altre istituzioni.
 5.  Il  Regolamento  d'Ateneo  stabilisce  il  livello  minimo di servizi che ciascuna biblioteca deve fornire.
 6. Sono organi del sistema bibliotecario di Ateneo:
 il Comitato tecnico-scientifico;
 il direttore.
 Il  Comitato  tecnico-scientifico e' costituito dai presidi delle facolta' o loro delegati e dal direttore.
 Il  Comitato  tecnico-scientifico  e' presieduto da un presidente eletto  nel proprio seno tra i docenti di prima fascia e nominato con decreto rettorale.
 Il   direttore   e'   nominato   dal  rettore  tra  il  personale appartenente   al   ruolo   speciale   tecnico  scientifico  e  delle biblioteche, di seconda o prima qualifica speciale e sara' coadiuvato da responsabili operativi di polo.
 
 Art. 40.
 Centri di servizio di Ateneo
 
 1.  Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale,  il  Senato  accademico, a maggioranza dei componenti e con parere  favorevole  del  Consiglio di amministrazione, puo' istituire Centri di servizio di Ateneo.
 2. Sono organi dei Centri di servizio:
 il Comitato tecnico-scientifico;
 il direttore.
 2-bis.  Il  Comitato  tecnico-scientifico  e'  composto,  tra gli altri,  di  due  rappresentanti  degli studenti che saranno designati ogni  due  anni  accademici  in  occasione  del rinnovo del Consiglio studentesco, ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto.
 3.  Il  Comitato tecnico-scientifico elegge al proprio interno il presidente.
 4.   Il   direttore   che  partecipa  alle  sedute  del  Comitato tecnico-scientifico   e'   nominato  dal  rettore  tra  il  personale appartenente   al   ruolo   speciale  tecnico,  scientifico  e  delle biblioteche,  di  seconda  o  prima  qualifica speciale e puo' essere coadiuvato da responsabili operativi di polo.
 
 Art. 41.
 Centri interuniversitari e consorzi
 
 1.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  istituzionali  di comune interesse  possono  essere  stabilite  forme  di  collaborazione  tra l'Ateneo e altre Universita' e/o enti pubblici e privati, mediante la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.
 2.  Le  risorse  per  la  costituzione  e  l'attivita' dei centri interuniversitari  e  dei consorzi sono garantite dalle strutture che vi partecipano.
 3.  La costituzione di centri e consorzi e l'adesione agli stessi sono  deliberate  dal  Senato  accademico,  sentito  il  Consiglio di amministrazione.  Qualora  le  risorse per la partecipazione a centri interuniversitari  ed  a  consorzi siano garantite anche parzialmente dall'Ateneo, la delibera del Senato accademico deve essere adottata a maggioranza  dei  componenti e con parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
 
 Art. 42.
 Aziende
 
 L'Universita',  nell'ambito dei propri fini istituzionali, per il raggiungimento di scopi specifici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione,  su  proposta del Senato accademico, puo' utilizzare il modello organizzativo di Azienda stabilendone organi e competenze, secondo  la  disciplina  da  dettare  nel  Regolamento  di Ateneo per l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'  in  ordine alla definizione  dei  fini  strumentali  ed  ai  profili  finanziari e di bilancio.
 
 Art. 43.
 Amministrazione centrale
 
 I.  L'Amministrazione  centrale,  principale struttura di servizi dell'Ateneo,  e'  articolata  di  norma  in  centri tecnici e servizi tematici per materie o finalita'.
 2. All'Amministrazione centrale compete:
 a) la gestione del personale per gli aspetti non riguardanti la didattica e la ricerca;
 b) gli  atti  di  disposizione,  realizzazione  e  manutenzione straordinaria di beni immobili;
 c) la  realizzazione  e  l'acquisto  di  grandi attrezzature ed impianti tecnologici di interesse generale;
 d) i contratti e le convenzioni di interesse generale.
 3.   Le   attribuzioni  della  dirigenza  amministrativa  non  si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
 4.  Per  le  restanti  questioni  ha  vigore  il  principio della distinzione         tra         determinazione         dell'indirizzo politico-amministrativo,   di  competenza  degli  organi  di  governo universitari,  e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza dei dirigenti.
 
 Art. 44.
 Direttore amministrativo
 
 1.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
 2. Il contratto e' a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
 3.  Il  direttore amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto,    con    provvedimento    motivato    del   Consiglio   di amministrazione,   su   proposta   del  rettore,  sentito  il  Senato accademico.
 
 Art. 45.
 Funzioni dirigenziali
 
 1.   Nell'ambito  della  vigente  normativa  sulla  dirigenza  il direttore amministrativo, gli altri dirigenti ed i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati  dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e  del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei  risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse,  di  efficacia  nella  gestione  in relazione agli obiettivi prefissati.
 2.  Alla qualifica dirigenziale si accede secondo le disposizioni di legge.
 
 Art. 46.
 Nucleo di valutazione
 
 1.  Il Nucleo di valutazione interno ha il compito di verificare, mediante  analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della   didattica,  nonche'  l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento dell'azione   amministrativa.   Esso   costituisce   un   sistema  di valutazione  interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
 2.  Il  Nucleo e' nominato dal rettore su designazione del Senato accademico  ed  e'  composto  da un minimo di cinque ad un massimo di nove  membri,  di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo  della  valutazione.  Puo'  essere composto anche da componenti esterni all'Ateneo.
 3.   Il  Nucleo  opera  in  posizione  di  autonomia  e  risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Universita'.
 Ha  accesso  a tutti i documenti e comunica i risultati delle sue analisi alle strutture dell'Ateneo.
 4.   Il   Nucleo  e'  rinnovato  ogni  tre  anni  accademici.  Il funzionamento  dello  stesso e' disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.
 
 Art. 47.
 Collegio dei revisori
 
 Per   il   controllo   della  gestione  amministrativo  contabile dell'Ateneo   e   dei   Centri   di  gestione  e'  costituito  presso l'Universita' un Collegio dei revisori.
 Il  Collegio  e'  designato  dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.
 La   composizione   ed   il  funzionamento  del  predetto  organo collegiale    sono   definiti   dal   regolamento   di   Ateneo   per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
 Art. 48.
 Copertura assicurativa e patrocinio legale
 
 1. L'Universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura dei      rischi      derivanti      dall'esercizio     dell'attivita' amministrativo-contabile  relativa  ai  componenti  degli  organi  di governo.
 Il  Regolamento  generale  di  Ateneo  stabilisce  i  limiti e le modalita' di detta copertura assicurativa.
 2.  Nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato  con  regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita' puo'  assumere  a  proprio  carico  le  spese  di  difesa  legale per l'assistenza  dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti compiuti  nell'espletamento  dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire  le  condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il Regolamento   dovra'   comunque   prevedere   l'obbligo,   da   parte dell'amministrazione,  di  esigere  dal dipendente tutti gli oneri di difesa  sostenuti  nel  caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
 
 Art. 49.
 Comitato per lo sport universitario
 
 1. E' costituito presso l'Universita' Politecnica delle Marche il Comitato  per  lo  sport  universitario,  con  lo scopo di promuovere l'attivita'  sportiva  degli  studenti e del personale universitario, sovrintendendo   agli   indirizzi   di   gestione  degli  impianti  a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attivita'.
 2. Compongono il comitato:
 il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;
 due  componenti  designati  dagli  enti  sportivi  universitari legalmente  riconosciuti  che  organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;
 un docente designato dal Senato accademico ed un rappresentante del  personale  tecnico-amministrativo  designato  dal  Consiglio  di amministrazione;
 due  studenti  designati  dal  Consiglio  degli studenti al suo interno;
 il  direttore  amministrativo  o  un  suo  delegato,  anche con funzioni di segretario.
 3.  L'attuazione  e  la  realizzazione  dei programmi di sviluppo delle attivita' sportive deliberati dal Comitato, nonche' la gestione degli   impianti   sportivi   universitari  sono  affidati,  mediante convenzione,  agli  enti  legalmente riconosciuti che perseguono come finalita'  la  pratica  e  la  diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle  attivita'  svolte  e  sulla  gestione  delle  risorse  messe a disposizione dall'Universita'.
 
 Art. 50.
 Pari opportunita'
 
 L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera  per  attivare  nell'Ateneo  i  principi legislativi vigenti in materia.
 
 Art. 51.
 Attivita' per conto di terzi
 
 1.   Allo   scopo   di  offrire  agli  studenti  un  insegnamento maggiormente    finalizzato    anche   riguardo   alla   preparazione professionale,  necessaria  ad  un proficuo inserimento nel mondo del lavoro,   l'Ateneo   promuove  rapporti  convenzionali,  rapporti  di collaborazione  scientifica,  nonche' le attivita' per conto di terzi comprese  le  attivita'  professionali  intramurarie  esercitate  dai docenti a tempo pieno.
 2.  Una quota non superiore al 60% del corrispettivo derivante da ogni  attivita'  per  conto di terzi puo' essere erogata al personale partecipante alla attivita'.
 3.  Tale quota e' elevata all'80% quando trattasi di attivita' di puro carattere intellettuale.
 4.  A  ciascun  dipendente,  per  ogni esercizio finanziario, non possono   essere  erogati  proventi  da  attivita'  per  conto  terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda.
 5.  Il Regolamento delle attivita' per conto terzi deve contenere norme,  valutazione  costi  diretti e indiretti, nonche' le quote del finanziamento alle strutture ed al fondo di Ateneo.
 
 Art. 52.
 Contratti
 
 1.   L'Universita',   per   il  raggiungimento  dei  propri  fini istituzionali,  puo'  stipulare  contratti di diritto privato a tempo determinato  su prestazioni di lavoro, consulenze e contratti d'opera per la copertura anche parziale di insegnamenti.
 2.  Il  ricorso  ai  contratti  per  attivita' di insegnamento e' ammesso:
 a) in   via  eccezionale,  quando  siano  espletate  invano  le procedure per l'affidamento di attivita' didattica aggiuntiva oppure
 b) quando   riguardino  contributi  didattici  su  insegnamenti professionalizzanti.
 3. Contratti a tempo determinato possono altresi' essere previsti per attivita' di supporto o di collaborazione alla didattica.
 
 Titolo IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
 Art. 53.
 Regolamenti
 
 1. Il presente Statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita'.
 2.  Nel  rispetto  dei principi e delle procedure stabiliti dallo Statuto, l'Universita' adotta i seguenti Regolamenti di Ateneo:
 a) Regolamento generale di Ateneo;
 b) Regolamento   per   l'amministrazione,   la   finanza  e  la contabilita';
 c) Regolamento didattico.
 3.  I  Regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase  di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  sono  emanati  con  decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente   disposto;  sono  altresi'  pubblicati  nel  Bollettino Ufficiale del MIUR.
 4.  Il  Regolamento  generale  di  Ateneo  fissa  tutte  le norme relative  all'organizzazione  dell'Universita',  in  particolare  per quanto  riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture  didattiche  e scientifiche, fissa altresi' le modalita' di elezione  degli organi centrali di governo nonche' i criteri generali per  l'elezione  e  il  funzionamento  degli  altri  organi.  Esso e' approvato  dal  Senato  accademico,  a  maggioranza  dei  componenti, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio studentesco.
 4-bis.   Il   Regolamento   didattico   di  ateneo  contiene  gli ordinamenti  dei  corsi  di  studio  e  delle  scuole  per  le  quali l'Universita'  rilascia  titoli  accademici.  E' approvato dal Senato accademico  a  maggioranza  dei  componenti,  sentiti  i  Consigli di facolta' e il Consiglio studentesco.
 5.  Il  Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la  contabilita'  disciplina  i  criteri della gestione finanziaria e contabile,   le  relative  procedure  amministrative  e  le  connesse responsabilita',  nonche'  le  procedure  contrattuali,  le  forme di controllo  interno e l'amministrazione del patrimonio. Il Regolamento per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Consiglio  di  amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il Senato accademico, le facolta' ed i Dipartimenti.
 6.  L'Universita'  in  attuazione  di  specifiche disposizioni di legge,  adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri  e  le  procedure  stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali Regolamenti sono approvati dal Senato accademico e/o dal Consiglio di amministrazione,  secondo  le rispettive competenze e vengono emanati con decreto rettorale.
 6-bis. L'Universita' adotta altresi' i regolamenti previsti dallo Statuto  e  dagli  altri Regolamenti di Ateneo, o in esecuzione degli stessi.  Essi  sono approvati dal Senato accademico e/o dal Consiglio di amministrazione ed emanati con decreto rettorale.
 6-ter. Le strutture primarie e le strutture derivate dell'Ateneo, adottano  i  regolamenti  contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi  e  delle  regole di funzionamento, nel rispetto delle norme e dei  principi  del  presente  Statuto  e dei Regolamenti di Ateneo. I regolamenti  delle  strutture sono approvati dal Senato Accademico ed emanati   con   decreto   rettorale.   In  presenza  di  disposizioni riguardanti  la  gestione  amministrativo  contabile della struttura, l'approvazione   e'   subordinata   al   parere   del   Consiglio  di amministrazione.
 6-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche  ai  Regolamenti  didattici  dei  Corsi di studio, previsti dal Regolamento  didattico  di  Ateneo adottati dai Consigli dei Corsi di studio sentite le facolta' interessate.
 7.  I  Regolamenti  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo  alla  loro  emanazione,  salvo  che  non sia diversamente stabilito.  Le  eventuali  modifiche,  ai  Regolamenti  del  presente articolo  sono  approvate  con  le medesime procedure previste per la loro adozione.
 8.  Fino all'approvazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, continuano  ad  avere  efficacia  i Regolamenti vigenti, ad eccezione delle disposizioni che non contrastino con le norme dello Statuto.
 9.  I  Regolamenti  di  cui  al  presente  articolo devono essere emanati entro centottanta giorni dall'emanazione dello Statuto.
 
 Art. 54.
 Definizione normativa
 
 Nel  presente  Statuto  nella dizione ricercatori confermati sono compresi  gli  assistenti  del  ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'Ateneo.
 
 Art. 55.
 Durata cariche elettive
 
 1.  Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni ad eccezione delle rappresentanze elettive degli studenti che durano due anni accademici.
 2. Le rappresentanze elettive degli studenti sono rinnovabili una sola volta.
 
 Art. 56.
 Mandati elettivi negli organi individuali
 
 Nella  prima  attuazione  del  presente  Statuto,  per  garantire continuita'  e  regolarita' di svolgimento delle attivita' di Ateneo, il  rettore,  i  presidi di facolta', i direttori di Dipartimento, di Istituto e dei Centri, i presidenti di Consiglio di corso di laurea e di  diploma,  i  direttori di Scuola di specializzazione completano i mandati previsti al momento delle elezioni.
 
 Art. 57.
 Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
 
 1.  Per  la  validita'  delle adunanze degli organi collegiali e' necessario  che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per  determinare  tale  maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati.
 2.  Le  deliberazioni  sono  adottate a maggioranza dei presenti, salvo  che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
 3.  I componenti del collegio non partecipano alla adunanza sulle questioni   che   riguardino  direttamente  la  loro  persona  o  che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
 4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
 
 Art. 58.
 Incompatibilita' per le cariche
 
 Non sono compatibili fra loro le cariche di componente del Senato accademico  e  di  componente  del  Consiglio  di  amministrazione ad eccezione  delle  cariche di rettore, pro rettore vicario e direttore amministrativo.
 
 Art. 59.
 Indennita'
 
 1.  L'indennita'  di  funzione  spetta al Rettore e alle seguenti cariche:
 pro rettore vicario;
 presidi di facolta';
 direttori di Dipartimento;
 presidente   della   delegazione   Azienda   agraria  didattico sperimentale;
 componenti del Nucleo di valutazione;
 revisori dei conti.
 1-bis.  L'indennita'  di  funzione  spettante  al  rettore  viene fissata  dal  Consiglio  di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti    dalle   disposizioni   vigenti   per   la   retribuzione dell'incarico di direttore amministrativo.
 2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  determina la misura delle indennita'  previste  per  la  partecipazione  agli organi di governo dell'Universita',  e  per  le  altre  cariche  eccezion  fatta  per i direttori  di  Dipartimento  e  per  il  presidente della delegazione dell'Azienda  agraria  didattico sperimentale nei confronti dei quali vale  quanto  specificato  nel  successivo  comma  3. Il Consiglio di amministrazione  determina  inoltre  le  indennita'  previste  per il personale  delle  aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo   30 marzo  2001,  n.  165  ed  i  titolari  di  funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilita'.
 3.  La  delegazione  dell'Azienda  agraria didattico sperimentale nonche'   i   Consigli   di   Dipartimento   deliberano   annualmente l'indennita',  a  carico  dei rispettivi bilanci, per il direttore di Dipartimento  e  per  il  presidente  della  delegazione dell'Azienda agraria didattico sperimentale.
 La  misura di tale indennita' e' definita entro un limite massimo fissato  dal  Consiglio  di amministrazione con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo.
 4. Al personale dell'Ateneo, per attivita' aggiuntive di notevole complessita' e responsabilita' connesse alla partecipazione a collegi e  commissioni,  puo'  essere  corrisposto un gettone determinato dal Consiglio di amministrazione.
 
 Art. 60.
 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
 
 1.  Nel  caso  di invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca  svolta  utilizzando  strutture  e  mezzi finanziari comunque forniti  dall'Universita', l'Universita' stessa disciplina attraverso apposito  Regolamento  approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere  del  Senato  accademico,  i  conseguenti diritti e doveri nel rispetto  dei  principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti.
 2.  Il  medesimo  regolamento  disciplinera'  i  diritti e doveri conseguenti  alle  invenzioni  che siano il risultato di attivita' di ricerca   o  di  consulenza  svolte  in  esecuzione  di  contratti  e convenzioni con enti pubblici e privati.
 
 Art. 61.
 Calendario accademico
 
 L'anno  accademico  ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del  Senato  accademico  puo'  essere  decisa  ogni  anno la modifica dell'inizio dell'attivita' didattica.
 
 Art. 62.
 Modifiche dello Statuto
 
 Il Senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di amministrazione.
 Per  la  validita'  delle adunanze e' necessario che intervengano due terzi dei componenti.
 
 Art. 63.
 Adeguamento di strutture esistenti
 
 I  Dipartimenti,  gli  Istituti,  i Centri interdipartimentali di ricerca  e di servizio in essere alla data dell'entrata in vigore del presente  Statuto,  debbono  adeguarsi  alle  norme  statutarie entro cinque  anni,  dalla medesima data di entrata in vigore dello Statuto ad  eccezione dei Centri che debbono conformarsi entro 2 anni da tale data.
 
 Art. 64.
 Entrata in vigore dello Statuto
 
 1.  Il  presente  Statuto  entra  in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione  del  decreto  rettorale  di  emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.   L'entrata  in  vigore  dello  Statuto  comporta  l'immediata efficacia   di  tutte  le  disposizioni  che  non  siano  subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.
 3.  Fino  alla  attuazione  delle  rispettive norme, previste dal presente  Statuto,  gli  attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni.
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