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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Montoto Nunez Norkis, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista   l'istanza   della   sig.ra   Montoto   Nunez  Norkis,  nata l'11 ottobre  1973  a  L'Avana  (Cuba),  cittadina cubana, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale   quinquennale   di  «Ingeniero  Industrial» conseguito  a  Cuba  presso  l'«Istituto Superior Politecnico - Jose' Antonio  Echeverria»  di  L'Avana  (Cuba)  nel luglio  1996,  ai fini dell'accesso   all'albo   degli   ingegneri   sezione   A  -  settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione   di   ingegnere   dell'informazione   e   di   ingegnere industriale;
 Preso   atto  che  da  dichiarazione  di  valore  rilasciata  dalla Ambasciata  d'Italia  a  L'Avana  in data 12 giugno 2002, risulta che detto   titolo  e'  abilitante  all'esercizio  della  professione  di ingegnere a Cuba;
 Vista  l'attivita'  professionale svolta dalla sig.ra Montoto Nunez presso  il  «Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad Social» di L'Avana (Cuba) dal 1996 al 2001, come documentato in atti;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute  del 23 giugno 2005, del 26 luglio 2005, del 20 settembre 2005 e del 22 novembre 2005;
 Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nel parere in atti datato 23 giugno 2005 e nella seduta del 20 settembre 2005 e del 22 novembre 2005;
 Rilevato    che    sussistono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere  -  settore  industriale  e di ingegnere - settore  dell'informazione  e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche,   per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Lucca a tempo indeterminato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla sig.ra Montoto Nunez Norkis, nata l'11 ottobre 1973 a L'Avana (Cuba),  cittadina cubana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale scritta ed orale che -- per l'iscrizione  alla  sez.  A del settore dell'informazione -- vertera' sulle  seguenti  materie:  1)  comunicazioni elettriche; 2) controlli automatici;  3) reti di comunicazione e -- per l'iscrizione alla sez. A  del  settore  industriale  --  vertera' sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine; 2) impianti elettrici.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto  per l'iscrizione nei due settori  dell'informazione e industriale della sez. A dell'albo degli ingegneri,  si  compone  di  un  esame  scritto  ed un esame orale da svolgersi   in   lingua  italiana.  L'esame  scritto  consiste  nella redazione  di  progetti  integrati  assistiti  da  relazioni tecniche concernenti  le  materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo  degli  ingegneri,  sez.  A  settore  «dell'informazione»  e settore «industriale».
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