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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 26 settembre 2005 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di   mobilita'  previsto  dall'articolo 1,  comma  155,  della  legge 30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80, in favore dei lavoratori  ed  ex  lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nei settori  tessile,  abbigliamento  e  calzature, ubicate nella regione Lazio. (Decreto n. 36960). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto  il  verbale  di accordo in data 11 luglio 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80,  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario di Stato on. Pasquale  Viespoli, tra la regione Lazio, le organizzazioni datoriali e  le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  delle  filiere  produttive dei settori  tessile,  abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella regione Lazio, viene prevista la concessione, in deroga alla  normativa  ordinaria  vigente,  del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
 Visto  il  limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale dell'11 luglio 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale   dell'11 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Lazio:
 a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005,  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale e di mobilita'  in  favore  dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge  n.  223/1991  o  delle  imprese  industriali  fino  a quindici dipendenti  dei settori indicati nelle premesse ubicate nella regione Lazio;
 b) in  via  subordinata,  che  il  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  puo' essere erogato o prorogato alle imprese industriali   con   piu'  di  quindici  dipendenti  che  non  possono utilizzare  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di ammortizzatori sociali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, e'  concesso,  fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle  imprese  artigiane,  che non rientrano nella disciplina di cui all'art.  12,  commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali  fino  a  quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni; nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilita' ai lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita' o riduzione di personale  da  aziende  artigiane  o  da  imprese  industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, in  via  subordinata,  e'  autorizzata,  fino al 31 dicembre 2005, la concessione   o   la   proroga   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti  che  non  possono  utilizzare  le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
 |  |  |  | Art. 4. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 5. I  trattamenti  di  cui  agli  articoli 1,  2 e 3 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 6 milioni di euro, ivi inclusi gli  oneri  per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 6. L'erogazione  del  trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155,   della   legge  n.  311/2004  e  successive  modificazioni,  e' incompatibile  con  ogni  trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso  alla  sospensione  dell'attivita'  lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  |  |  | Art. 7. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2005,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 8. L'onere  complessivo,  pari ad euro 6.000.000,00, e' posto a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 9. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'I.N.P.S.     comunicazioni    sull'effettivo    utilizzo    degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 10. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art. 8, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2005
 
 Il Ministro
 del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392
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