Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 26 settembre 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzature, ubicate nella regione Lazio. (Decreto n. 36960). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto il verbale di accordo in data 11 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Lazio, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella regione Lazio, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori; Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale dell'11 luglio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale dell'11 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Lazio: a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella regione Lazio; b) in via subordinata, che il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato o prorogato alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni; nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005, in via subordinata, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la concessione o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. |
| Art. 4. I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni. |
| Art. 5. I trattamenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 6 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F. |
| Art. 6. L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia. |
| Art. 7. Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 8. L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 9. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi. |
| Art. 10. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 8, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392 |
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