Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 293
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, adottato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 novembre 2005 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;
Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;
Visto l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
Visto l'articolo 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riportano gli articoli 26, 27 e 29 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266):
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo disciplina il procedimento per la definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e
biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine
di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto
successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.».
«Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.».
«Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del
Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del
19 maggio 2004 reca l'«individuazione della delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la
definizione dell'accordo relativo al biennio economico
2004-2005, riguardante il personale della carriera
prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
2003, n. 252, reca il «cepimento dell'accordo sindacale per
il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il
biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il
personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
- Il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio
2003 riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del
personale della carriera prefettizia.
- Si riporta il comma 47 dell'art. 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»:
«47. Le risorse per i migliormanti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in
430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto
previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere
dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo
internazionale.».
- Si riporta il comma 89 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195».
- Si riporta l'art. 3-quater del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, recante: «Disposizioni
urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in
materia di accise sui tabacchi lavorati»:
«Art. 3-quater (Disposizioni concernenti il personale
della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del
contratto della carriera prefettizia relativo al biennio
2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per
l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta l'art. 1-quinquies del decreto-legge
31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 maggio 2005, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti
per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»:
«Art. 1-quinquies (Disposizioni concernenti
l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia
e le Forze armate). - 1. A decorrere dall'anno 2006,
all'onere conseguente all'attuazione dell'art. 3-quater del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5
milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti
economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle
Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a
decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le
procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei
compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile
dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi
all'applicazione della normativa in materia di
depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo
unico di amministrazione per il miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali
e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
- Si riporta l'art. 13-bis del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione»:
«Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il personale
della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del
contratto della carriera prefettizia relativo al biennio
2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni
a decorrere dall'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
 
Art. 3.
Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale della carriera prefettizia e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.



Nota all'art. 3:
- Gli articoli 26 e 29 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle
premesse.



 
Art. 4.
Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 81.065,00;
viceprefetto: Euro 53.522,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 38.680,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 87.094,00;
viceprefetto: Euro 57.174,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 41.144,00.
 
Art. 5. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita';
b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita';
c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.



Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, recante: «Recepimento
dell'accordo per il personale della carriera prefettizia
relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e
retributivi»:
«Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001
e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per
lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno
2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione
per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi
calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera prefettizia, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
prefettizia ad esclusione della speciale indennita'
prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 10 aprile 1981,
n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20,
della stessa legge;
e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale
della carriera prefettizia; tale quota va determinata in
occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese
dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla
competente autorita';
g) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera prefettizia cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio,
attribuite al personale della carriera prefettizia in
relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a lire 761.000 lorde mensili pro
capite per tredici mensilita', alla cui copertura si
provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la
categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono
determinate con riferimento al personale della carriera
prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
importi di retribuzione accessoria corrisposti
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui
al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel
limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono
poste a carico del fondo le somme relative alla
corresponsione delle pregresse componenti di salario
accessorio spettanti durante il semestre precedente,
inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota,
di regola, pari al venti per cento viene destinata al
finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno
ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra
il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni
elettorali e di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».
- Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 agosto 2003, n. 252, recante: «Recepimento
dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli
aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti
economici per il personale della carriera prefettizia ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139»:
«Art. 15 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le
modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti
ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilita' per
l'anno 2002;
b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilita' per
l'anno 2003.
2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: "una
quota pari al venti per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "una quota, di regola, pari al venti per cento".
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».



 
Art. 6.
Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2004:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 21.100,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 11.900,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.200,00; a decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 22.600,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 12.800,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.700,00.
2. Per l'anno 2004 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 32.597,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 28.177,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 22.671,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 21.597,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 17.311,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 14.016,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 10.214,00.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.558,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.043,00.
4. A decorrere dal 1° maggio 2005 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.771,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.193,00.
5. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
6. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': per l'anno 2004:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 35.853,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 30.420,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 23.335,00;
a decorrere dal 1° gennaio 2005:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.451,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 32.671,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 24.850,00.
7. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al presente articolo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di Euro 11.193,00 ad un massimo di Euro 38.451,00.
8. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.



Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 7, 10 e 20 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio
alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei
mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che,
avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
presso le strutture centrali dell'amministrazione
dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale
di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli
uffici territoriali del governo per un periodo
complessivamente non inferiore a tre anni.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del
comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art.
6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude
con un esame finale a seguito del quale al funzionario e'
attribuito un punteggio espresso in centesimi. La
graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi
conseguiti in sede di valutazione comparativa per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale,
determina la posizione di ruolo nella qualifica di
viceprefetto.
3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
sono stabilite dal comitato direttivo della scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto
decorrono agli effetti giuridici ed economici dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale il consiglio di
amministrazione effettua, agli esclusivi fini
dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma
1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
di servizio nella qualifica. Il consiglio di
amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta
di una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto
tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di
controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i
viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
progressione in carriera prevista dall'art. 17.».
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.».
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.».
- Si riporta l'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 agosto 2003, n. 252:
«Art. 12 (Accordi decentrati). - 1. Gli accordi
decentrati sono stipulati ai sensi dell'art. 29, comma 6,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello
centrale e periferico.
2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello
centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo,
riguarda:
a) individuazione di misure idonee a favorire la
mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per
i funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'Amministrazione dell'interno;
b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9,
comma 5, in materia di reperibilita';
c) criteri generali per l'utilizzo delle somme
afferenti al fondo di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche'
criteri generali per la verifica della sussistenza delle
risorse finanziarie da destinare all'ulteriore
potenziamento dello stesso;
d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno
1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) definizione della misura del trattamento
accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui
lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi
minimi e massimi indicati rispettivamente all'art. 16,
comma 3, e all'art. 17, comma 1, nei casi di variazione del
decreto del Ministro dell'interno con il quale sono
determinate le posizioni funzionali dei funzionari della
carriera prefettizia;
f) definizione della misura del trattamento
accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori
ricompresi negli importi minimi e massimi indicati
rispettivamente all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma
1, nelle fattispecie previste dall'art. 16, comma 6.
3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di
uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere
aggiuntivo, riguardano:
a) verifica dell'applicazione dei criteri di
valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato;
b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9,
comma 6, in materia di reperibilita'.
4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali
e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e'
effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui
all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
presentazione della richiesta.».



 
Art. 7.
Retribuzione di risultato

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita' ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei seguenti parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, una volta effettuato il sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.



Nota all'art. 7:
- Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 21 (Retribuzione di risultato). - 1. La
retribuzione di risultato, correlata ai risultati
conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili
rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i
parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo
conto della efficacia, della tempestivita' e
dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della
determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata
annualmente con le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'interno:
a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per i funzionari preposti agli uffici individuati
ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo
dell'ufficio di diretta collaborazione del Ministro, dal
capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio
territoriale del governo».
Nota all'art. 9:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 8.
Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 9.
Disposizioni finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 
Art. 10.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 5.870.000,00 per l'anno 2004, in euro 16.240.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 16.510.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 2.870.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.440.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 800.000,00 per l'anno 2005 ed euro 1.070.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 375



Nota all'art. 10:
- Sono riportati nelle note alle premesse i seguenti
articoli:
art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
art. 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87;
art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n.
45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005, n. 89;
art. 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168.



 
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