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| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 293 |  | Recepimento  dell'accordo  sindacale  per il personale della carriera prefettizia,  relativo  al  biennio  economico  2004-2005,  ai  sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, recante disposizioni  in  materia  di rapporto di impiego del personale della carriera  prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 Visto  l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n.   139,   che   disciplina   il   procedimento   negoziale  per  la regolamentazione  di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego del personale  della  carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
 Viste  le  disposizioni  di  cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo  19 maggio  2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale  intercorra  tra  una  delegazione di parte pubblica ed una delegazione  sindacale  rappresentativa  del personale della carriera prefettizia;
 Atteso  che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio  2000,  n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del  personale  della  carriera prefettizia devono essere individuate con  decreto  del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali  in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica in data 19 maggio   2004,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  132 dell'8 giugno  2004, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale  che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo  relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252,  di  recepimento  dell'accordo  per  il personale della carriera prefettizia   relativo  al  quadriennio  2002-2005  per  gli  aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici;
 Visto  il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, adottato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
 Vista   l'«ipotesi   di  accordo»  relativa  al  biennio  economico 2004-2005,  riguardante  il  personale  della  carriera  prefettizia, sottoscritta,  ai  sensi  dell'articolo  29  del  decreto legislativo 19 maggio  2000, n. 139, in data 7 novembre 2005 dalla delegazione di parte  pubblica  e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano  nazionale  della  carriera  prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;
 Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;
 Visto  l'articolo  1-quinquies  del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
 Visto  l'articolo  13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del  18 novembre  2005, con la quale e' stata approvata, ai sensi  del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la predetta ipotesi di accordo;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  per  la  funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1.  Ai  sensi  dell'articolo  26  del decreto legislativo 19 maggio 2000,   n.   139,   il  presente  decreto  si  applica  al  personale appartenente alla carriera prefettizia.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riportano  gli  articoli  26, 27 e 29 del decreto
 legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
 di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
 prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
 1999, n. 266):
 «Art.  26  (Ambito  di  applicazione). - 1. Il presente
 capo  disciplina  il  procedimento per la definizione degli
 aspetti  giuridici ed economici del rapporto di impiego del
 personale    della    carriera   prefettizia   oggetto   di
 negoziazione.
 2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
 le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
 articoli seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione di un
 decreto  del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
 29, comma 5.
 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
 2  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici e
 biennale  per gli aspetti economici a decorrere dal termine
 di  scadenza  previsto  dal  precedente  decreto e conserva
 efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
 successivo.
 4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
 pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
 Ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
 materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non
 disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
 particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
 si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
 rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
 Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
 concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
 n. 400.».
 «Art.  27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
 negoziale  intercorre tra una delegazione di parte pubblica
 composta  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, che la
 presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno e del tesoro, del
 bilancio   e   della   programmazione   economica,   o  dai
 sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, ed una
 delegazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
 del  personale  della  carriera prefettizia individuate con
 decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica secondo i
 criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
 stabiliti per il pubblico impiego.».
 «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
 negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
 almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
 all'art.  26,  comma  3.  Le  trattative  si svolgono tra i
 soggetti  di  cui  all'art.  27  e  si  concludono  con  la
 sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
 alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
 sulla  base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
 rappresentativita'  sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
 organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa
 rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento del dato
 associativo  complessivo  espresso dal totale delle deleghe
 sindacali rilasciate.
 3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possano
 trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
 Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
 loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
 sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
 4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
 contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
 costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
 economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
 spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
 copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
 validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
 comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
 di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
 a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
 economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
 finanziaria, nonche' nel bilancio.
 5.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
 dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
 compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
 cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
 schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
 adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
 legge  23 agosto  1988, n. 400, prescindendo dal parere del
 Consiglio  di  Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia
 definito  entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
 il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
 rispettivi regolamenti.
 6.  Nell'ambito  e  nei  limiti fissati dal decreto del
 Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 e per le
 materie   specificamente   ivi   indicate,  possono  essere
 conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
 che,  senza  comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
 esclusivamente  criteri  applicativi  delle  previsioni del
 predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
 una  delegazione  di parte pubblica presieduta dai titolari
 degli    uffici    centrali    e   periferici   individuati
 dall'amministrazione   dell'interno  entro  novanta  giorni
 dalla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente
 della  Repubblica  di  cui  al  comma  5 ed una delegazione
 sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti
 strutture   periferiche   delle   organizzazioni  sindacali
 firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo di cui al comma 1. In
 caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
 impregiudicato   il   potere   di  autonoma  determinazione
 dell'amministrazione.».
 - Il  decreto del Ministro per la funzione pubblica del
 19 maggio  2004  reca  l'«individuazione  della delegazione
 sindacale  che  partecipa  al procedimento negoziale per la
 definizione  dell'accordo  relativo  al  biennio  economico
 2004-2005,   riguardante   il   personale   della  carriera
 prefettizia,  ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo
 19 maggio 2000, n. 139».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
 2003, n. 252, reca il «cepimento dell'accordo sindacale per
 il  quadriennio  2002-2005  per gli aspetti giuridici ed il
 biennio   2002-2003   per  gli  aspetti  economici  per  il
 personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26
 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
 - Il  decreto  del  Ministro dell'interno del 14 maggio
 2003 riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del
 personale della carriera prefettizia.
 - Si  riporta  il  comma  47  dell'art.  3  della legge
 24 dicembre  2003,  n.  350,  recante: «Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2004)»:
 «47.  Le  risorse  per  i  migliormanti economici e per
 l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
 statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
 430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
 euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
 rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
 euro,  per  il  personale delle Forze armate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
 previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
 dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
 destinare al trattamento economico accessorio del personale
 delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
 legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
 modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
 connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
 pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
 economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
 quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
 internazionale.».
 - Si  riporta  il  comma  89  dell'art.  1  della legge
 30 dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2005)»:
 «89.  Le  risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
 legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  per  corrispondere  i
 miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
 diritto  pubblico  sono incrementate di 119 milioni di euro
 per  l'anno  2005  e  di  159  milioni  di euro a decorrere
 dall'anno     2006,     con     specifica     destinazione,
 rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
 euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 195».
 - Si   riporta   l'art.   3-quater   del  decreto-legge
 30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  31 marzo  2004, n. 87, recante: «Disposizioni
 urgenti  concernenti  il  personale del Corpo nazionale dei
 vigili  del  fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in
 materia di accise sui tabacchi lavorati»:
 «Art.  3-quater  (Disposizioni concernenti il personale
 della  carriera  prefettizia).  -  1.  Per  il  rinnovo del
 contratto  della  carriera  prefettizia relativo al biennio
 2004-2005  sono  stanziate  le  somme di euro 3.000.000 per
 l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
 pari  a  euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000
 per   l'anno  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno    2004,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
 - Si   riporta  l'art.  1-quinquies  del  decreto-legge
 31 marzo  2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 31 maggio 2005, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti
 per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione della pubblica
 sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco»:
 «Art.     1-quinquies     (Disposizioni     concernenti
 l'amministrazione  civile dell'interno, le Forze di polizia
 e  le  Forze  armate).  -  1.  A  decorrere dall'anno 2006,
 all'onere conseguente all'attuazione dell'art. 3-quater del
 decreto-legge  30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5
 milioni  di euro annui, si provvede mediante corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
 comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 2.  Per  il  processo  di  perequazione dei trattamenti
 economici  dei  dirigenti  delle  Forze  di polizia e delle
 Forze  armate  e'  stanziata  la  somma di euro 8.300.000 a
 decorrere  dall'anno  2005,  da  utilizzare  osservando  le
 procedure   di  cui  all'art.  19,  comma  4,  della  legge
 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione
 del  presente  comma  si  provvede  mediante corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
 comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei
 compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile
 dell'interno  appartenente  al comparto Ministeri, connessi
 all'applicazione    della    normativa    in   materia   di
 depenalizzazione,  di  immigrazione  e  di  asilo, il fondo
 unico    di    amministrazione    per    il   miglioramento
 dell'efficacia  e dell'efficienza dei servizi istituzionali
 e'  incrementato  di  4  milioni di euro per ciascuno degli
 anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione
 del  presente  comma  si  provvede  mediante corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
 comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
 - Si  riporta l'art. 13-bis del decreto-legge 30 giugno
 2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 17 agosto  2005, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti per
 assicurare  la  funzionalita'  di  settori  della  pubblica
 amministrazione»:
 «Art.  13-bis  (Disposizioni  concernenti  il personale
 della  carriera  prefettizia).  -  1.  Per  il  rinnovo del
 contratto  della  carriera  prefettizia relativo al biennio
 2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni
 a decorrere dall'anno 2005.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
 pari  a  5 milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2005, si
 provvede       mediante       corrispondente      riduzione
 dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 3, comma 151,
 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 Nota all'art. 1:
 - L'art.  26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
 139, e' riportato nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Decorrenza e durata
 
 1.  Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Vacanza contrattuale
 
 1.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data  di  scadenza  del presente decreto, al personale della carriera prefettizia  e'  corrisposto,  a  partire  dal  mese  successivo,  un elemento  provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui  all'articolo 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il  relativo  importo  e'  pari  al  cinquanta per cento del tasso di inflazione  programmato  e  cessa  di essere erogato dalla decorrenza degli  effetti  economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
 2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui  al  comma  1  si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura e' avviata dal   Ministro   per   la   funzione  pubblica  entro  trenta  giorni dall'acquisizione   della   richiesta  prodotta  anche  da  una  sola organizzazione sindacale rappresentativa.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Gli   articoli 26   e   29  del  decreto  legislativo
 19 maggio  2000,  n.  139,  sono  riportati nelle note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Stipendio tabellare
 
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  lo  stipendio tabellare e' stabilito  per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
 prefetto: Euro 81.065,00;
 viceprefetto: Euro 53.522,00;
 viceprefetto aggiunto: Euro 38.680,00.
 2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  lo  stipendio tabellare e' rideterminato  per  ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
 prefetto: Euro 87.094,00;
 viceprefetto: Euro 57.174,00;
 viceprefetto aggiunto: Euro 41.144,00.
 |  |  |  | Art. 5. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 
 1.  Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001,  n.  316,  ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo   15   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° agosto  2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalita' ivi  indicate  ed  e'  alimentato  dalle  seguenti  ulteriori risorse finanziarie:
 a) Euro  60,22  lordi  mensili  pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita';
 b) Euro  167,58  lordi  mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita';
 c) Euro  177,22  lordi  mensili  pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'.
 2.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma 1 eventualmente non utilizzate  alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono riassegnate all'anno successivo.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della
 Repubblica  23 maggio  2001,  n. 316, recante: «Recepimento
 dell'accordo  per  il  personale della carriera prefettizia
 relativo  al  biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e
 retributivi»:
 «Art.  20  (Fondo per la retribuzione di posizione e la
 retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001
 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
 retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
 mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
 a) risorse  relative alla erogazione dei compensi per
 lavoro  straordinario  nell'ammontare  utilizzato nell'anno
 2000  ad  esclusione  di quelle derivanti dall'assegnazione
 per   consultazioni   elettorali,  referendarie  ed  eventi
 calamitosi;
 b) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del
 personale  della carriera prefettizia, escluse le quote che
 disposizioni  di legge riservano a risparmio del fabbisogno
 complessivo;
 c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
 legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 d) somme   derivanti   da   disposizioni   di  leggi,
 regolamenti   o   atti   amministrativi,   che   comportano
 incrementi  retributivi  per  il  personale  della carriera
 prefettizia   ad   esclusione   della  speciale  indennita'
 prevista  dall'art. 5, comma 3, della legge 10 aprile 1981,
 n.  121,  e  dell'indennita'  di cui all'art. 43, comma 20,
 della stessa legge;
 e) a  decorrere  dal 1° luglio 2001 quota parte delle
 somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
 per  fronteggiare  le maggiori attivita' rese dal personale
 della  carriera  prefettizia;  tale quota va determinata in
 occasione  di  ogni  consultazione con decreto del Ministro
 del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
 su proposta del Ministro dell'interno;
 f) a  decorrere  dal 1° luglio 2001 quota parte delle
 somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
 di  emergenza  per  fronteggiare le maggiori attivita' rese
 dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
 essere  determinata  in  sede  di  ordinanza adottata dalla
 competente autorita';
 g) retribuzione   individuale   di   anzianita'   del
 personale  della  carriera prefettizia cessato dal servizio
 con le modalita' indicate nell'art. 19;
 h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
 funzioni  riconducibili  ai  compiti e ai doveri d'ufficio,
 attribuite  al  personale  della  carriera  prefettizia  in
 relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
 data di entrata in vigore del presente decreto;
 i) un  importo  pari a lire 761.000 lorde mensili pro
 capite  per  tredici  mensilita',  alla  cui  copertura  si
 provvede  con  l'utilizzo  delle  risorse  previste  per la
 categoria  dall'art.  50  della  legge 23 dicembre 2000, n.
 388.
 2.  Le  risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono
 determinate  con  riferimento  al  personale della carriera
 prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
 3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
 importi     di    retribuzione    accessoria    corrisposti
 anteriormente  all'entrata  in vigore del presente decreto.
 In  tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui
 al  comma  1,  lettera  a),  possono essere corrisposti nel
 limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
 scopi  destinata  nell'anno  2000.  Dal 1° luglio 2001 sono
 poste   a   carico   del   fondo  le  somme  relative  alla
 corresponsione   delle   pregresse  componenti  di  salario
 accessorio   spettanti   durante  il  semestre  precedente,
 inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
 comma 1, lettera a).
 4.  Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota,
 di  regola,  pari  al  venti  per  cento viene destinata al
 finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
 delle  somme  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  che vanno
 ripartite,  mediante decreto del Ministro dell'interno, tra
 il  personale  impegnato, rispettivamente, nelle operazioni
 elettorali e di protezione civile.
 5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
 non  utilizzate  alla  fine dell'esercizio finanziario sono
 riassegnate all'anno successivo.».
 - Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della
 Repubblica  10 agosto  2003,  n. 252, recante: «Recepimento
 dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli
 aspetti  giuridici  ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti
 economici  per  il  personale della carriera prefettizia ai
 sensi  dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
 n. 139»:
 «Art.  15  (Fondo per la retribuzione di posizione e la
 retribuzione   di   risultato).   -  1.  Il  fondo  per  la
 retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
 cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
 23 maggio  2001, n. 316, continua ad essere definito con le
 modalita'  ivi  indicate  ed  e'  alimentato dalle seguenti
 ulteriori risorse finanziarie:
 a) Euro  139,63 pro capite per tredici mensilita' per
 l'anno 2002;
 b) Euro  249,70 pro capite per tredici mensilita' per
 l'anno 2003.
 2.  All'art.  20,  comma  4, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  23 maggio  2001, n. 316, le parole: "una
 quota  pari  al  venti  per  cento"  sono  sostituite dalle
 seguenti: "una quota, di regola, pari al venti per cento".
 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
 non  utilizzate  alla  fine dell'esercizio finanziario sono
 riassegnate all'anno successivo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Retribuzione di posizione
 
 1.  La  retribuzione  di  posizione  - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2004:
 a) posizioni   funzionali   della  qualifica  di  prefetto:  Euro 21.100,00;
 b) posizioni  funzionali  della  qualifica  di viceprefetto: Euro 11.900,00;
 c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.200,00; a decorrere dal 1° gennaio 2005:
 a) posizioni   funzionali   della  qualifica  di  prefetto:  Euro 22.600,00;
 b) posizioni  funzionali  della  qualifica  di viceprefetto: Euro 12.800,00;
 c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 6.700,00.
 2.  Per  l'anno  2004  la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni   funzionali   individuate   con   decreto   del   Ministro dell'interno   in   data  14 maggio  2003,  e'  rideterminata,  nelle componenti  parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
 a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 32.597,00;
 b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 28.177,00;
 c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 22.671,00;
 d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 21.597,00;
 e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 17.311,00;
 f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 14.016,00;
 g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 10.214,00.
 3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005 la retribuzione di posizione, correlata  alle  posizioni  funzionali  individuate  con  decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti  parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
 a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00;
 b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00;
 c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00;
 d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00;
 e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.558,00;
 f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00;
 g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.043,00.
 4.  A  decorrere  dal  1° maggio 2005 la retribuzione di posizione, correlata  alle  posizioni  funzionali  individuate  con  decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti  parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
 a) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera a): Euro 34.969,00;
 b) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera b): Euro 30.264,00;
 c) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera c): Euro 24.411,00;
 d) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera d): Euro 23.028,00;
 e) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera e): Euro 18.771,00;
 f) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera f): Euro 15.090,00;
 g) posizione  funzionale  di cui all'articolo 3, lettera g): Euro 11.193,00.
 5.  Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo   19 maggio  2000,  n.  139,  e  quella  di  conferimento dell'incarico   connesso   alla   nuova   qualifica,   competono   la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime  previste  per  la  qualifica  acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
 6.   Per  i  funzionari  che  ricoprono  incarichi  di  particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro  dell'interno  in  data  14 maggio  2003, la retribuzione di posizione  e'  rideterminata,  nei  seguenti  importi annui lordi per tredici mensilita': per l'anno 2004:
 incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  a):  Euro 35.853,00;
 incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  b):  Euro 30.420,00;
 incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  d):  Euro 23.335,00;
 a decorrere dal 1° gennaio 2005:
 incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  a):  Euro 38.451,00;
 incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  b):  Euro 32.671,00;
 incarichi   ricompresi   nella   posizione  funzionale  d):  Euro 24.850,00.
 7.  In  caso  di  modifica del decreto del Ministro dell'interno in data  14 maggio  2003,  le  misure  della  retribuzione di posizione, correlate   alla   ridefinizione  delle  posizioni  funzionali,  sono determinate   in   sede   di   contrattazione  decentrata,  ai  sensi dell'articolo  12,  comma 2,  lettera  e), del decreto del Presidente della  Repubblica  1° agosto  2003, n. 252, nell'ambito delle risorse finanziarie  destinate  alla  retribuzione  di  posizione  di  cui al presente  articolo,  entro  i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':  da  un  minimo  di  Euro 11.193,00 ad un massimo di Euro 38.451,00.
 8.  Al  funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati  dal  decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi  di  temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei  casi  di  sostituzione  a  norma  dell'articolo 10  del  decreto legislativo  19 maggio  2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi,  nonche'  in  quelli  di  conferimento  temporaneo  di incarico riconducibile  a  posizione  funzionale  superiore,  limitatamente al periodo  di  espletamento  degli  stessi,  la  misura del trattamento accessorio  e'  definita  in  sede  di  accordi  decentrati a livello centrale  nell'ambito  delle  disponibilita'  del fondo e senza oneri aggiuntivi.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si  riportano  gli  articoli 7,  10  e 20 del decreto
 legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
 «Art.  7  (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio
 alla   qualifica   di  viceprefetto  avviene,  con  cadenza
 annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
 ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
 ammessi  i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei
 mesi  di  effettivo servizio dall'ingresso in carriera che,
 avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
 presso    le    strutture   centrali   dell'amministrazione
 dell'interno  nell'ambito  del corso di formazione iniziale
 di  cui  all'art.  5,  hanno  prestato  servizio presso gli
 uffici    territoriali   del   governo   per   un   periodo
 complessivamente non inferiore a tre anni.
 2.  I  funzionari  positivamente  valutati ai sensi del
 comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art.
 6,  comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude
 con  un  esame finale a seguito del quale al funzionario e'
 attribuito   un   punteggio   espresso   in  centesimi.  La
 graduatoria,  formata sulla base della media tra i punteggi
 conseguiti   in   sede   di   valutazione  comparativa  per
 l'ammissione  al  corso  di formazione e nell'esame finale,
 determina   la   posizione  di  ruolo  nella  qualifica  di
 viceprefetto.
 3.  Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
 sono   stabilite   dal   comitato  direttivo  della  scuola
 superiore dell'amministrazione dell'interno.
 4.   Le   promozioni  alla  qualifica  di  viceprefetto
 decorrono   agli   effetti   giuridici   ed  economici  dal
 1° gennaio  dell'anno successivo a quello nel quale si sono
 verificate le vacanze.
 5.    Con    cadenza    triennale   il   consiglio   di
 amministrazione     effettua,     agli    esclusivi    fini
 dell'aggiornamento  delle posizioni nei ruoli di anzianita'
 dei   viceprefetti   e   dei   viceprefetti  aggiunti,  una
 valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma
 1.   A   tali   fini  vengono  rispettivamente  valutati  i
 viceprefetti  e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
 di    servizio    nella    qualifica.   Il   consiglio   di
 amministrazione,  per  i viceprefetti, provvede su proposta
 di  una  commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro
 dell'interno,  composta  da tre prefetti, di cui uno scelto
 tra  quelli  preposti  alle  attivita'  di valutazione e di
 controllo  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
 di  funzione  in  ambito sia centrale che periferico; per i
 viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
 progressione in carriera prevista dall'art. 17.».
 «Art.  10  (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
 Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
 comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
 materia  di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
 nell'ufficio  territoriale  del  Governo,  delle  strutture
 periferiche  dello  Stato, i posti di funzione da conferire
 ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito
 degli  uffici  centrali  e  periferici dell'amministrazione
 dell'interno,  sono  individuati  con  decreto del Ministro
 dell'interno.   Negli   uffici  individuati  ai  sensi  del
 presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
 caso  di  assenza  o  di impedimento e' assicurata da altro
 funzionario della carriera prefettizia.
 2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze
 organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza
 biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
 alla  periodica  rideterminazione  dei posti di funzione di
 cui  allo  stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
 periferici dell'amministrazione dell'interno.».
 «Art.   20   (Retribuzione   di  posizione).  -  1.  La
 componente   del   trattamento  economico,  correlata  alle
 posizioni  funzionali  ricoperte  ed agli incarichi ed alle
 responsabilita'   esercitati,  e'  attribuita  a  tutto  il
 personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del
 Ministro  dell'interno  si  provvede alla graduazione delle
 posizioni  funzionali  ricoperte, sulla base dei livelli di
 responsabilita'  e  di rilevanza degli incarichi assegnati.
 La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in
 attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto
 decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento
 negoziale.
 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
 individuati,    ai    fini   della   determinazione   della
 retribuzione   di  posizione,  gli  uffici  di  particolare
 rilevanza,  nonche'  le  sedi  disagiate  in relazione alle
 condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
 servizio e' svolto.
 3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
 provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere
 individuate  piu'  posizioni  graduate,  secondo la diversa
 rilevanza  degli  incarichi,  tenendo conto della qualifica
 rivestita.».
 - Si riporta l'art. 12 del decreto del Presidente della
 Repubblica 10 agosto 2003, n. 252:
 «Art.   12  (Accordi  decentrati).  -  1.  Gli  accordi
 decentrati  sono  stipulati ai sensi dell'art. 29, comma 6,
 del  decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello
 centrale e periferico.
 2.   L'accordo  decentrato,  da  stipularsi  a  livello
 centrale,   senza   comportare   alcun   onere  aggiuntivo,
 riguarda:
 a) individuazione  di  misure  idonee  a  favorire la
 mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per
 i   funzionari   non   assegnatari   di  alloggi  da  parte
 dell'Amministrazione dell'interno;
 b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9,
 comma 5, in materia di reperibilita';
 c) criteri   generali   per  l'utilizzo  delle  somme
 afferenti  al  fondo  di  cui  all'art.  20 del decreto del
 Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche'
 criteri  generali  per  la verifica della sussistenza delle
 risorse     finanziarie    da    destinare    all'ulteriore
 potenziamento dello stesso;
 d) individuazione  delle funzioni i cui titolari sono
 esonerati  dallo  sciopero,  ai sensi della legge 12 giugno
 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;
 e) definizione    della    misura   del   trattamento
 accessorio,    nell'ambito    delle   risorse   finanziarie
 disponibili  e  senza  oneri aggiuntivi, entro valori annui
 lordi  per  tredici  mensilita'  ricompresi  negli  importi
 minimi  e  massimi  indicati  rispettivamente  all'art. 16,
 comma 3, e all'art. 17, comma 1, nei casi di variazione del
 decreto   del  Ministro  dell'interno  con  il  quale  sono
 determinate  le  posizioni  funzionali dei funzionari della
 carriera prefettizia;
 f) definizione    della    misura   del   trattamento
 accessorio,    nell'ambito    delle   risorse   finanziarie
 disponibili   e   senza   oneri  aggiuntivi,  entro  valori
 ricompresi   negli   importi   minimi  e  massimi  indicati
 rispettivamente  all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma
 1, nelle fattispecie previste dall'art. 16, comma 6.
 3.  Accordi  decentrati,  da  stipularsi  a  livello di
 uffici  centrali e periferici, senza comportare alcun onere
 aggiuntivo, riguardano:
 a) verifica    dell'applicazione   dei   criteri   di
 valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
 risultato;
 b) attuazione delle previsioni contenute nell'art. 9,
 comma 6, in materia di reperibilita'.
 4.  L'individuazione dei titolari degli uffici centrali
 e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e'
 effettuata  dall'Amministrazione dell'interno entro novanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 decreto.    L'Amministrazione   dell'interno   convoca   le
 organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  di cui
 all'art.  29,  comma  1,  del decreto legislativo 19 maggio
 2000,  n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
 presentazione della richiesta.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Retribuzione di risultato
 
 1.  Il  Ministro  dell'interno,  con proprio decreto, all'inizio di ogni  anno  determina  gli  importi  spettanti  come  retribuzione di risultato,   da   erogare   mensilmente  per  tredici  mensilita'  ai funzionari  prefettizi,  ivi  compresi  quelli  in servizio presso il Commissariato  dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello  Stato  nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della  Valle  d'Aosta  ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia  Giulia,  tenendo  conto  delle  risorse disponibili e degli  obiettivi  raggiunti  nell'anno  precedente, in relazione alle diverse  qualifiche,  per entrambi gli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei seguenti parametri:
 a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
 b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
 c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
 2.  La  misura  della  retribuzione di risultato verra' definita in sede  di  accordi decentrati a livello centrale, una volta effettuato il  sistema  di  valutazione  di  cui  all'articolo  21  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si   riporta   l'art.   21  del  decreto  legislativo
 19 maggio 2000, n. 139:
 «Art.   21   (Retribuzione   di  risultato).  -  1.  La
 retribuzione   di   risultato,   correlata   ai   risultati
 conseguiti  con  le  risorse  umane  ed i mezzi disponibili
 rispetto  agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i
 parametri  definiti  dal  procedimento  negoziale,  tenendo
 conto    della    efficacia,    della    tempestivita'    e
 dell'efficienza  del  lavoro  svolto.  La  valutazione  dei
 risultati  conseguiti dai singoli funzionari, al fine della
 determinazione  della  relativa retribuzione, e' effettuata
 annualmente  con  le  modalita'  definite  con  decreto del
 Ministro dell'interno:
 a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
 b) per  i funzionari preposti agli uffici individuati
 ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo
 dell'ufficio  di  diretta  collaborazione del Ministro, dal
 capo  del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio
 territoriale del governo».
 Nota all'art. 9:
 - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  1° agosto 2003, n. 252, si veda nelle note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Effetti del nuovo trattamento economico
 
 1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli  articoli 4  e  6  hanno  effetto  sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno   alimentare,   sull'equo   indennizzo,  sulle  ritenute assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.   I   benefici   economici  risultanti  dall'applicazione  degli articoli 4  e  6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi  previsti  al  personale  comunque  cessato  dal servizio con diritto  a  pensione  nel  periodo  di  vigenza del biennio economico 2004-2005.  Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella  prevista  dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni finali
 
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2004, per quanto non diversamente disposto   dal   presente   decreto,   continuano  ad  applicarsi  le disposizioni  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 |  |  |  | Art. 10. Copertura finanziaria
 
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato  in euro 5.870.000,00 per l'anno 2004, in euro 16.240.000,00 per  l'anno 2005 ed in euro 16.510.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si  provvede:  quanto  ad  euro  2.870.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.440.000,00  a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge  24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 800.000,00 per l'anno 2005  ed  euro  1.070.000,00  a  decorrere  dall'anno  2006, mediante parziale  riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,  comma  89,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 3.000.000,00  per  l'anno  2004 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2005, mediante     utilizzo    dell'autorizzazione    di    spesa    recata dall'articolo 3-quater  del  decreto-legge  30 gennaio  2004,  n. 24, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31 marzo 2004, n. 87, quanto  ad  euro  5.000.000,00  a  decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo    dell'autorizzazione   di   spesa   recata   dall'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31 maggio  2005,  n. 89, quanto ad euro 5.000.000,00   a   decorrere   dall'anno   2005,   mediante  utilizzo dell'autorizzazione   di   spesa   recata   dall'articolo 13-bis  del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Baccini,  Ministro  per la funzione
 pubblica
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Tremonti, Ministro del-l'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
 
 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 375
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Sono  riportati  nelle  note alle premesse i seguenti
 articoli:
 art.  3,  comma  47, della legge 24 dicembre 2003, n.
 350;
 art.  1,  comma  89, della legge 30 dicembre 2004, n.
 311;
 art.  3-quater  del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
 24,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 marzo
 2004, n. 87;
 art.  1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n.
 45,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 maggio
 2005, n. 89;
 art. 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
 n. 168.
 
 
 
 
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