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| Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |  | COMUNICATO |  | Articolo  18  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   sull'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi  di  assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 7 del 20 gennaio 2006). |  | 
 |  |  |  | Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti: 1. Premessa. Con  il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione   sociale  nell'ambito  dei  programmi  di  assistenza  ed integrazione  sociale  previsti  dall'art.  18  del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  sull'immigrazione  e norme sulle  condizioni  dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione   del  citato  Testo  unico,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  e definiti dall'art.  2,  comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.  A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25,  comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, valutera',  sulla  base  dei  criteri  e delle modalita' previsti dal decreto  interministeriale  del  23 novembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999, i progetti   rivolti   specificamente  ad  assicurare  un  percorso  di assistenza  e  protezione  allo  straniero.  Sono  pertanto esclusi i progetti  concernenti  le  azioni  di  sistema,  cosi'  come definiti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto interministeriale. 2. Obiettivi.
 Costituiscono  oggetto  del  presente  avviso  i progetti rivolti specificamente  ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi  compresa  l'attivita'  per  ottenere  lo  speciale  permesso  di soggiorno  di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, a persone straniere  che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.
 Essi  si  articolano  in progetti territoriali che possono essere presentati   e   gestiti   da  enti  locali  o  da  soggetti  privati convenzionati   con   l'ente   locale,  ed  iscritti,  alla  data  di presentazione   della  domanda  dei  progetti  stessi,  nell'apposita sezione  del  registro  delle  associazioni e degli enti che svolgono attivita'  a  favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1,  lettera  b)  del  regolamento  di attuazione del testo unico gia' menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate. 3. Risorse programmate.
 L'ammontare  delle  risorse  destinate  ai  progetti  di  cui  al presente  avviso  e'  di  3.861.400,00  euro  a  valere sulle risorse assegnate   al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  ai  sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1,  del  regolamento  di attuazione del testo unico gia' menzionato e dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228.
 Le iniziative saranno finanziate come segue:
 il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
 il  30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza. 4. Destinatari.
 Sono destinatari dei progetti:
 persone  straniere  che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti  di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento. 5. Proponenti ed attuatori.
 Per  proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo  realizza.  Il  proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.
 Ove  l'attuazione  del  progetto o parte di esso venga affidata a soggetti  terzi,  da  indicare  specificamente nel progetto stesso, i proponenti   ne  rimangono  comunque  responsabili  e  mantengono  il coordinamento delle azioni previste.
 I   soggetti   attuatori   debbono   comunque   essere   iscritti nell'apposita  sezione  del  registro delle associazioni e degli enti che  svolgono  attivita'  a  favore  di  stranieri  immigrati, di cui all'art.  52,  comma  1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo  unico  gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.
 Ai  fini  della  valida presentazione del progetto e' sufficiente l'indicazione  del  soggetto  proponente  e  dell'eventuale  soggetto attuatore.  Possono  essere  indicate  forme  di  partenariato  o  di collaborazione  istituzionale  con  soggetti  pubblici.  Qualora  nel progetto  vengano  indicate, in maniera specifica ed analitica, forme di  collaborazione  o  di  partenariato  con  soggetti  privati,  che svolgono  attivita'  di  assistenza  ed  integrazione  sociale per le finalita'  di  cui  all'art.  18  del  citato testo unico, gli stessi debbono  essere  iscritti,  a  pena  di  inammissibilita' dell'intero progetto,  alla  seconda  sezione  del  registro delle associazioni e degli  enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
 Tale  iscrizione  deve  essere  idoneamente  documentata anche in forma   di  autocertificazione  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge 15 maggio 1997, n. 127.
 Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto. 6. Durata dei progetti.
 Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di un anno. 7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
 La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
 a) una  relazione  esplicativa  concernente  la  tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi da raggiungere  in  relazione alle esigenze del target e del territorio, articolazione   in   fasi  del  percorso  progettuale  e  metodologie utilizzate;
 b) una  analisi  costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire   specificando   analiticamente   la  tipologia  di  costo (personale,  attrezzature,  strutture,  materiale di consumo, utenze, spese  amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella misura  indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato;
 c) una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi  relativi alla natura,   alle   caratteristiche   e  alle  esperienze  del  soggetto proponente, nonche' del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
 d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
 e) una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell'ente   locale,   dalla  quale  emerga  in  maniera  espressa  ed inequivoca   che   il   progetto   presentato  sia  beneficiario  del co-finanziamento  di  cui  all'art.  25,  comma  1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;
 f) una  dichiarazione,  in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione  nell'apposita  sezione  del registro delle associazioni e degli  enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato. 8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
 Per  avere  informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione   dei   progetti,   i   soggetti  interessati  potranno contattare  la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per    l'attuazione   dell'art.   18   -   tel. 0667792450,   e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it 9. Procedure di selezione. 9.1 Ammissibilita' dei progetti.
 L'ammissibilita'  dei  progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
 Non sono ammessi i progetti:
 inviati  o  consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;
 privi  della  domanda  firmata  dal  legale  rappresentante del soggetto proponente;
 privi del formulario allegato al presente avviso;
 privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e);
 privi  dell'indicazione  dell'ente  attuatore,  qualora  l'ente proponente  affidi  la  realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;
 presentati  da  soggetti  privati  non  iscritti  alla  seconda sezione  del  registro,  di  cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  gia'  citato,  o  che indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5,  comma  4,  ultimo  periodo, non iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato. 9.2 Valutazione dei progetti.
 La   valutazione   dei   progetti  e'  svolta  dalla  Commissione interministeriale  prevista  dall'art.  25,  comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 La  Commissione  provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto  2,  tramite  apposite  griglie  tecniche  di  attribuzione  di punteggio  sulla  base  dei  seguenti  indicatori e criteri di cui al comma 4, dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:
 esperienza  e  capacita' organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti, eventualmente comprovata da idonea documentazione  attestante  il  numero  delle  persone  assistite nei precedenti   progetti   finanziati   dal  Dipartimento  per  le  pari opportunita';
 articolazione  e  consistenza  delle  strutture  logistiche  di accoglienza;
 previsione   di  forme  di  partenariato  o  di  collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
 capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;
 cantierabilita' dell'intervento;
 localizzazione  del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno, eventualmente comprovata da idonea documentazione;
 assenza  o  carenza  sul  territorio  di  strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
 carattere innovativo dell'intervento;
 qualita'  dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunita' di inserimento socio-lavorativo;
 capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;
 caratteristiche delle azioni integrate;
 competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
 ottimale rapporto costi/benefici. 10.  Obblighi  del  soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese.
 Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese ammissibili  saranno  precisati  nell'apposita convenzione che verra' stipulata  tra  l'ente  proponente  e  il  Dipartimento  per  le pari opportunita'. 11. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
 I  soggetti  interessati alla presentazione dei progetti relativi ai  programmi  di  protezione  sociale dovranno inoltrare una domanda sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel presente avviso e nel formulario allegato.
 Le  domande,  firmate  dal  legale  rappresentante  del  soggetto proponente,  dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate al punto 7.
 Le  buste  contenenti le proposte (un originale piu' 2 copie) con indicazione   del   riferimento  in  calce  a  destra:  «Progetti  di protezione  sociale - articolo 18 del testo unico sull'immigrazione», con  la  dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le   pari   opportunita'   -  Segreteria  tecnica  della  Commissione interministeriale  per l'attuazione dell'art. 18, Largo Chigi n. 19 - 00187   Roma,   entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le domande possono essere spedite per posta celere con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.
 La  consegna  a  mano  potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle  ore  9  alle  ore  14,  presso  il  Dipartimento  per  le pari opportunita', Segreteria tecnica della Commissione interministeriale, Largo Chigi n. 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 45  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 46 a pag. 55  <----
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