| 
| Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 9 gennaio 2006 |  | Istituzione dell'Unita' centrale di crisi per l'influenza aviaria. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
 Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
 Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
 Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
 Vista l'O.M. 6 ottobre 1984;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656;
 Vista l'O.M. 6 ottobre 1984;
 Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2005,  convertito,  con legge 30 novembre 2005, n. 244;
 Considerato  che una corretta gestione delle emergenze necessita di tempi  rapidi  di  intervento  e  di  specifiche  azioni  mirate,  in considerazione  del  carattere  di  estrema  gravita'  e di rilevanza dell'evento;
 Considerato   che   per   garantire   un   intervento  efficace  e' indispensabile  individuare  le  risorse,  definendo gli obiettivi, i compiti,  le responsabilita' e le modalita' di intervento dei diversi livelli coinvolti nel caso si verifichi l'evento;
 Considerato  che  risulta  indispensabile  assicurare  una corretta applicazione  di criteri e procedure per la gestione degli interventi e di stabilire i necessari collegamenti tra il Ministero della salute e   le   regioni   e  province  autonome,  coinvolte  nella  gestione dell'emergenza,  oltre  a garantire l'informazione al pubblico e agli operatori del settore;
 Considerato   che   l'influenza  aviaria  e'  una  malattia  virale estremamente  contagiosa  e diffusiva del pollame e di altri volatili che provoca elevata mortalita' e che potrebbe rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali;
 Vista  la  necessita'  di  adottare,  in  tempi  brevi,  misure  di contenimento  della malattia proporzionate, flessibili e uniformi sul territorio nazionale sulla base della valutazione del rischio;
 Viste  le  problematiche  associate  alla  malattia  e  le ricadute economiche  e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati;
 Considerata  la  necessita'  di  garantire  nel contempo la massima adeguatezza   delle   misure   adottate  in  rapporto  alla  gravita' dell'infezione;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Per far fronte all'eventuale insorgenza nel territorio nazionale di  focolai  di  influenza  aviaria  ad alta patogenicita', presso il Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza  degli alimenti del Ministero della salute, e' attivata, in attesa  dell'adozione  del  decreto di complessiva organizzazione del Centro  nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali ai sensi  dell'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,  convertito,  con  legge  30 novembre  2005,  n.  244,  l'Unita' centrale  di  crisi  (U.C.C.)  incaricata,  per  l'intero  territorio nazionale,  della pianificazione degli interventi e del coordinamento delle misure di controllo ed eradicazione della malattia.
 2.   La  composizione  e  i  compiti  della  U.C.C.  sono  indicati nell'allegato A al presente decreto;
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  il  funzionamento dell'Unita' di crisi a livello nazionale (U.C.C.) non sono previsti oneri a carico del Ministero della salute. Le spese sostenute dai componenti della stessa Unita' di crisi sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
 Il   presente   decreto   inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 gennaio 2006
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2006
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4
 |  |  |  | Allegato A 
 Unita' di crisi per l'influenza aviaria
 
 Composizione,  compiti  e  funzioni delle entita' coinvolte nella gestione delle emergenze epidemiche. Unita' centrale di crisi (U.C.C.).
 Composizione:
 direttore  generale  DANSPV  (responsabile  Unita'  centrale di crisi);
 direttore  ufficio  sanita'  animale  del  Dipartimento  per la sanita'   pubblica  veterinaria,  la  nutrizione  e  sicurezza  degli alimenti;
 direttore  della direzione generale della prevenzione sanitaria o un suo delegato;
 capo della segreteria Nato/UEO ufficio di gabinetto;
 comandante del NAS o suo delegato;
 un dirigente del Ministero degli interni;
 rappresentante dell'ANCI;
 direttore  Istituto  zooprofilattico delle Venezie, in qualita' di Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria;
 direttore  Istituto  zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, in qualita' di Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia;
 due  dirigenti  dei servizi veterinari regionali o responsabili di unita' di crisi regionali (UCR);
 due  direttori  degli  Istituti  zooprofilattici o responsabili osservatori epidemiologici veterinari regionali.
 L'unita'  centrale  di  crisi, in caso di insorgenza di malattia, potra' essere integrata con:
 rappresentante del Ministero delle politiche agricole;
 rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
 responsabile  del  laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto superiore di sanita';
 responsabile del laboratorio dell'Istituto superiore di sanita' competente per la diagnosi;
 direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica;
 il responsabile dell'unita' di crisi regionale territorialmente competente;
 il  direttore  dell'Istituto  zooprofilattico  territorialmente competente;
 il      responsabile      dell'osservatorio      epidemiologico territorialmente competente. Compiti.
 La U.C.C. in fase ordinaria provvede a:
 individuare  le  risorse  umane  necessarie  alla funzionalita' operativa  della  unita' stessa, il personale individuato deve essere particolarmente esperto in materia di influenza aviaria;
 disporre  di  un  nucleo  costantemente  attivo  e  preparato a intervenire  in  caso  di  epidemia,  che  e' pronto a realizzare gli interventi   necessari   per  il  controllo  e  l'eradicazione  della malattia;
 predisporre  i  protocolli  operativi  per  la  gestione  delle attivita' di emergenza;
 acquisire  e fornire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attivita' di emergenza;
 predisporre   le   procedure  amministrative  ed  economiche necessarie  alla  gestione  delle  attivita' connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia;
 attivare, in collaborazione con il Centro nazionale di lotta ed emergenza  contro le malattie animali di seguito chiamato «Centro», i sistemi   informativi   a   supporto  dei  piani  di  monitoraggio  e sorveglianza.
 La U.C.C. in fase di emergenza provvede a:
 coordinare  l'azione  delle unita' di crisi regionali e fornire supporto organizzativo e tecnico-scientifico;
 coordinare  i  provvedimenti  adottati  dalle  unita'  di crisi regionali,  al  fine  di armonizzare i comportamenti delle regioni in materia di gestione delle emergenze;
 fornire  le  risorse straordinarie eventualmente necessarie per la gestione delle attivita' di emergenza;
 attivare, in collaborazione con il Centro, i flussi informativi necessari alla gestione dei piani;
 valutare,  in  collaborazione  con  il  Centro,  la  situazione epidemiologica determinatasi e definire le strategie d'intervento;
 disporre  accertamenti  sanitari  e verifiche epidemiologiche a integrazione o supporto di quanto effettuato a livello regionale;
 definire,  in  collaborazione  con  il  Centro,  i  criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;
 definire,  in  collaborazione  con  il  Centro,  gli  eventuali scenari di intervento in caso di vaccinazione di emergenza;
 verificare,  anche  mediante  l'intervento in loco, la corretta applicazione   delle  misure  di  profilassi  e  Polizia  veterinaria adottate e l'efficacia degli interventi effettuati in sede locale;
 definire a livello nazionale l'adozione di misure di profilassi e Polizia veterinaria e di controllo sanitario;
 garantire  la  tempestiva diffusione a livello nazionale, delle informazioni sulla situazione epidemiologica;
 supportare  il  Ministero  della  salute  nei  rapporti  con  i competenti organismi internazionali;
 tenere  i  contatti con altre amministrazioni pubbliche, con le forze dell'ordine e con altri servizi civili. Gruppo di esperti.
 L'autorita'  centrale si avvale di esperti in grado di assicurare costantemente  un  livello  di conoscenza elevato ed aggiornato sulla malattia  e  sulla  gestione  dell'emergenza  epidemica. Tali esperti possono far parte delle unita' di crisi ai vari livelli operativi.
 A  seconda  delle  esigenze operative il gruppo di esperti potra' cooptare:
 rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
 rappresentanti  della  struttura  di  interfaccia nazionale con l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;
 rappresentanti degli Istituti zooprofilattici sperimentali;
 docenti universitari;
 rappresentanti del Ministero dell'agricoltura;
 rappresentanti dei servizi veterinari regionali;
 esperti  in  malattie  della  lista  dell'O.I.E. ed in gestione delle emergenze epidemiche. Task-force permanente per le problematiche dell'avifauna.
 Su  richiesta  delle  associazioni  naturalistiche e venatorie e' gia'  stata costituita una task-force permanente per le problematiche dell'avifauna,  con  lo  specifico  compito di esaminare l'evoluzione della  situazione  epidemiologica  e  supportare  il  Ministero della salute  nell'individuazione  dei  provvedimenti  che  possono  essere adottati per la riduzione dei rischi correlati alle attivita' di tipo faunistico e venatorio.
 La  citata task-force e' composta da rappresentanti del Ministero della   salute,  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica, dell'Istituto   zooprofilattico  delle  Venezie,  delle  associazioni venatorie e naturalistiche. Compiti   dell'Istituto   zooprofilattico   delle  Venezie  -  Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
 Il   Centro   nazionale  di  referenza  per  l'influenza  aviaria dell'Istituto   zooprofilattico  delle  Venezie  adempie  ai  compiti conferiti  dal  proprio  decreto  di  istituzione,  come  di  seguito specificato:
 1) deve operare in condizioni di sicurezza;
 2)  deve  essere permanentemente disponibile a procedere con la diagnosi  di  malattia,  essere  attrezzato  e qualificato in modo da garantire una rapida diagnosi iniziale;
 3) deve disporre di ceppi di riferimento degli agenti patogeni, nonche'  di  tutti  gli  altri  reagenti e materiali necessari ad una rapida diagnosi;
 4) deve disporre di attrezzature e competenze atte a consentire una sorveglianza sierologica su ampia scala;
 5)  ove  si sospetti la presenza di un focolaio primario, vanno raccolti  adeguati campioni che devono essere rapidamente trasportati al   laboratorio   nazionale,  secondo  un  protocollo  definito.  In previsione di un sospetto le autorita' nazionali provvedono affinche' siano disponibili in loco le attrezzature e i materiali necessari per la   raccolta   e   il  trasporto  dei  campioni  al  laboratorio  di riferimento;
 6) per gli agenti patogeni che costituiscono l'origine di nuovi focolai  di  malattia  nella  Comunita'  si procede alla tipizzazione dell'antigene  e  alla  caratterizzazione del genoma. Tali operazioni possono  essere effettuate dal laboratorio nazionale, se dotato delle necessarie  attrezzature.  In  caso contrario, tale laboratorio invia non  appena  possibile  il  materiale  relativo  al  caso primario al laboratorio  comunitario  di riferimento, che procede alla conferma e all'ulteriore  caratterizzazione  e definisce la relazione antigenica del  ceppo  raccolto  sul  campo  con i ceppi conservati nelle banche comunitarie.  La  stessa  procedura  si  applica  nel  caso di agenti patogeni  inviati  da  Paesi  terzi  ai  laboratori nazionali, ove la caratterizzazione del virus possa essere utile per la Comunita';
 7)  collabora con il laboratorio comunitario di riferimento per le attivita' di formazione sulla malattia;
 8)  collabora  con il laboratorio comunitario di riferimento ai fini  dello  sviluppo  di  metodi  diagnostici  piu' avanzati e dello scambio di materiale e informazioni;
 9)  partecipa  alle  esercitazioni  organizzate dal laboratorio comunitario  di  riferimento  in  materia  di controllo esterno della qualita' e di standardizzazione;
 10)  utilizza  test  e  norme  equivalenti o superiori a quelle stabilite  per  la  malattia. Il laboratorio nazionale trasmette alla commissione,  ove  ne  faccia richiesta, dati atti a dimostrare che i test utilizzati sono equivalenti o superiori a quelli prescritti;
 11)  coordina  l'applicazione  delle  tecniche  standard  e dei metodi  diagnostici  degli altri laboratori designati dalle autorita' competenti  per la realizzazione di prove. I campioni per i quali non vengono  ottenuti  risultati  concludenti  devono essere trasmessi al laboratorio  nazionale  di  riferimento  per  l'esecuzione di test di conferma;
 12)  provvede  a  coordinare  le  norme ed i metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia.
 A tale scopo:
 fornisce   reagenti   diagnostici  e  protocolli  operativi  ai laboratori designati;
 controlla  la  qualita' di tutti i reagenti diagnostici usati a livello nazionale;
 effettua corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi;
 organizza periodicamente circuiti di prove interlaboratorio;
 conserva  isolati  degli agenti patogeni provenienti dai casi e dai focolai confermati.
 |  |  |  |  |