| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato,  prevede  che  gli  interventi  medesimi  siano compresi in intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola regione o provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e realizzazione delle opere;
 Visto  il  decreto  legislativo  20  agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  Codice unico di progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere emanate in materia da questo Comitato;
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare  i  commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di  assegnazione  di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002,  supplemento  ordinario),  con  la quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il 1° Programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1,  include  la  voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» per un importo complessivo di 309,874 Meuro;
 Vista  la  delibera  1° agosto  2003,  n.  67,  con la quale questo Comitato,  ai  sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto preliminare della linea 1 del «Metro leggero automatico  di  Bologna»,  per un costo complessivo di 431,829 Meuro, assegnando  un  contributo,  in termini di volume di investimenti, di 216,171  Meuro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Vista  la sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004, con la quale la Corte costituzionale  ha  annullato  la  richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto  che  non  si  fosse  realizzata  l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n.  11,  con la quale questo Comitato  ha  approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai  sensi  del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo  che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a  carico  delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 - venga presentato  il  piano  sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso,  in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
 Vista  la  delibera  20 dicembre  2004, n. 107, con la quale questo Comitato  -  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 3 del decreto legislativo  n.  190/2002,  nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001, come modificato dal decreto  legislativo  n. 302/2002 - ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini  dell'attestazione  della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione  del  vincolo  preordinato all'esproprio il progetto preliminare  «Sistema  di trasporto rapido di massa a guida vincolata per  la  citta'  di Parma», limitatamente alla linea A e C, rinviando alla  fase  di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse  a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle  opere  strategiche  e  prevedendo  la  predisposizione  di una versione  aggiornata  della scheda ex delibera n. 63/2003 che includa tutti   i   subinterventi   riconducibili  alla  voce  «Allacciamenti ferroviari   e   stradali   grandi   hub  aeroportuali»,  nonche'  la predisposizione    di    una    versione    aggiornata    del   piano economico-finanziario  che,  tra  l'altro,  tenga  conto di ulteriori approfondimenti  sui  profili  economici  determinati dalle posizioni contrastanti e degli approfondimenti tecnici di cui alle prescrizioni contenute nell'allegato alla medesima delibera n. 107/2004;
 Visto  il  decreto  emanato il 30 novembre 2004 dal Ministero delle infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  n.  22592,  con  il quale e' stato assegnato  al  comune  di  Parma per la progettazione preliminare del «Sistema  di  trasporto  rapido  di  massa per la citta' di Parma» un contributo  quindicennale  di 211.226,16 - a valere sulla quota delle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002 - riservata alle attivita' di  progettazione  con  il  menzionato  decreto interministeriale del 20 marzo 2003;
 Vista  la  nota  21 aprile  2005,  n 203, con la quale il Ministero delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  ha  chiesto  di  inserire all'ordine  del  giorno della prima riunione utile di questo Comitato la  trattazione  delle  richieste  di  finanziamento  rinviate  nella riunione  del  20 dicembre 2004, tra cui ha annoverato le proposte di finanziamento  della  metropolitana  di  Parma  e  dell'intervento di Rimini;
 Vista  la  nota  20 maggio  2005,  n. 253, con la quale il suddetto Ministero   ha   trasmesso   la   versione   aggiornata   del   piano economico-finanziario  sintetico,  corredandola  da una «relazione di approfondimento» e rinnovando la richiesta di finanziamento formulata nella    citata    relazione    istruttoria,   e   visti   il   piano economico-finanziario analitico e la versione aggiornata della scheda ex delibera n. 63/2003 consegnati in seduta;
 Considerato  che  i  fondi assegnati alla metro di Bologna a valere sulle  risorse  destinate  all'attuazione  del  Programma,  a seguito dell'annullamento   della   delibera   n.   67/2003,   si  sono  resi disponibili;
 Considerato  che,  come  precisato  nella  delibera n. 107/2004, il costo  complessivo  delle  linee  A e C e' di 306.836.642 euro di cui 268.648.660  euro  per infrastrutture, 37.887.982 euro per rotabili e 300.000 euro per somme a disposizione non soggette a IVA;
 Considerato  che  il  costo  della  sola prima tratta funzionale e' stato  quantificato  in euro 198.661.000 euro, di cui 17.876.000 euro per materiale rotabile;
 Considerato   che   in  particolare  la  richiesta  complessiva  di finanziamento  a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma  delle  opere  strategiche  e' di 210.000.000 euro, pari al 68,5%  del  costo  dell'opera  (ripartito  in  184.068.464  euro  per infrastrutture  e  25.931.536  euro per materiale rotabile), e che il comune  di Parma si e' impegnato a presentare al proprio Consiglio la proposta  per  la  costituzione  di una societa' per la realizzazione dell'intervento  ed a garantire, tramite detta societa', la copertura finanziaria residua;
 Considerato  che,  secondo  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  il  finanziamento del materiale rotabile puo' essere reso disponibile   in  tempo  successivo,  trattandosi  di  fornitura  che entrera'  in  funzione  ad  opera  ultimata,  e che pertanto la quota ipotizzata  a  carico  dello Stato nella prima fase e' di 184.068.464 euro;
 Considerato   che   la   Commissione   interministeriale   per   le metropolitane  di  cui  alla  legge  29 dicembre 1969, n. 1042, nella seduta  del  25  novembre  2004  ha  espresso «parere favorevole» sul progetto  preliminare,  riservandosi  un  esame  piu'  puntuale sugli aspetti economici in sede di valutazione del progetto definitivo;
 Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto
 
 1. Delle risultanze dell'ulteriore istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
 1.1.    Per   quanto   concerne   la   rielaborazione   del   piano economico-finanziario:
 che  detta rielaborazione e' stata effettuata tenendo conto delle tematiche   richiamate   nella  delibera  n.  107/2004  e  che,  come specificato nella citata «relazione di approfondimento», in relazione alle   osservazioni  formulate  in  sede  di  valutazione  del  piano originario  sono  stati  simulati  quindici  scenari  di  progetto in relazione  a  diverse  combinazioni  degli  imput (livello di tariffa passeggero, indice di elasticita' della domanda di trasporto rispetto alla  tariffa,  livello  di  costo  dell'infrastruttura,  livello  di contribuzione   pubblica/finanziamento   oneroso,   redditivita'  del gestore  dell'infrastruttura)  al  fine  di identificare lo «scenario ottimale»,  meglio in grado di soddisfare i parametri di fattibilita' economica e finanziaria dell'investimento;
 che,  tenendo  conto  in  particolare delle considerazioni svolte dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  sui  rapporti tra proprietario e gestore  dell'infrastruttura,  sono  stati  definiti,  nella versione analitica,  due  piani  finanziari  paralleli,  di  cui  il  primo fa riferimento  alla  societa'  proprietaria  dell'infrastruttura  e del materiale rotabile (che percepira' un canone di servizio dal gestore, procedera'   alla   contabilizzazione  dell'ammortamento  dell'intero investimento,  percepira' il contributo a carico delle risorse di cui all'art.  13 della legge n. 166/2002 e onorera' il servizio di debito per  il  previsto  finanziamento oneroso), mentre il secondo piano fa riferimento  alla societa' che gestira' il servizio e vale a misurare la   capacita'  di  detta  societa'  di  rispettare  le  obbligazioni economiche  assunte (tra cui il pagamento del canone di servizio alla proprieta) attraverso il volume del fatturato;
 che  lo  «scenario  base  di  progetto  ottimale»  e'  quello che presuppone una contribuzione pubblica a carico dei fondi della «legge obiettivo» di 210 Meuro, pari al 68,5% dell'investimento complessivo, e  che  postula  l'applicazione  di  una  tariffa unitaria di 0,555 a passeggero (corrisponde ad una tariffa per viaggio di 0,45 euro/cent) ed    una    redditivita'    del   2%   per   il   soggetto   gestore dell'infrastruttura, in quanto tale «scenario» garantisce al progetto di  generare  non  solo  indicatori  di  convenienza  economica  e di bancabilita'  in  linea  con  le  soglie di minima accettabilita', ma soprattutto   lascia  la  possibilita'  di  accogliere,  in  sede  di progettazione  definitiva,  eventuali  ipotesi  di  variazione  della domanda   di   mobilita'   e/o   variazione   in  aumento  del  costo dell'infrastruttura senza minare la solidita' dell'iniziativa;
 che,   piu'   specificatamente,  l'ipotesi  considerata  ottimale riporta,  per  quanto  attiene  ai profili inerenti la proprieta', un piano  di  rimborso  elaborato, come da indicazioni di detta Cassa, a quote  capitali costanti con capitalizzazione degli interessi sino al 2007;
 che  la  suddetta  ipotesi, per quanto inerisce alla gestione, in relazione  alle  osservazioni  avanzate  dalla  regione  interessata, individua  la  tariffa  unitaria  di riferimento per passeggero ad un livello  inferiore rispetto al piano originario, attestandosi a 0,555 euro/cent  nel  2008,  quale  media  ponderata  dei profili tariffari biglietto/abbonamenti,   in   modo  da  registrare  un  aumento  piu' contenuto  (18,5%)  rispetto  alla  tariffa  attualmente  in vigore a Parma,  mentre  il  canone di servizio e' stato determinato in misura tale  da  garantire  alla  societa'  di  gestire - come esposto - una redditivita'  lorda media del 2%, con margini in linea con il mercato dei  trasporti  pubblici locali in Italia e in modo da privilegiare i profili di manutenzione ordinaria in capo alla societa' medesima;
 che   l'analisi  costi-benefici  -  condotta  valutando  anche  i benefici per risparmio di tempo, per minori costi-auto, per riduzione della  congestione  e  per le altre esternalita' - presenta un Valore attuale  netto  economico  (VANE)  di  130.996.000  euro che conferma l'opportunita'   dell'intervento  mentre  l'analisi  di  redditivita' sviluppata nel piano sintetico evidenzia un TIR del 7,69% e un VAN di 4.057 Meuro del capitale investito;
 1.2. Per quanto concerne la versione aggiornata della scheda di cui alla delibera n. 63/2003:
 che  dalla  scheda  stessa  emerge  che  la  voce  «Allacciamenti ferroviari  e stradali grandi hub aeroportuali» di cui all'allegato 1 della  delibera n. 121/2001, comprende, oltre all'opera in questione, anche il «Collegamento con l'aeroporto di Venezia» e il «Collegamento con  l'aeroporto  di  Verona», con costo complessivo di 621,156 Meuro (524,326  Meuro  al  netto delle disponibilita) superiore a quello di cui alla delibera n. 121/2001.
 2. Degli  esiti  del  dibattito svoltosi in ordine all'argomento in oggetto ed in particolare:
 che  nella  riunione  preparatoria  dell'odierna seduta e' emerso l'orientamento a finalizzare ad altre opere le risorse gia' assegnate alla metropolitana di Bologna a valere sui limiti di impegno previsti dall'art.  13  della  legge  n. 166/2002 e i fondi attribuiti a detto intervento  a carico degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1992, n.  211,  stante  la  diversita'  del progetto da ultimo sottoposto a questo  Comitato  rispetto  a  quello  oggetto del finanziamento, con riserva  di  reperire  altre fonti di copertura allorche' il progetto revisionato   dell'intervento  in  questione,  attualmente  all'esame istruttorio  della «struttura tecnica di missione», verra' riproposto a questo Comitato stesso;
 che  in  particolare,  anche in relazione ai contatti al riguardo intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione  Emilia-Romagna,  nella  citata  riunione  preparatoria si e' convenuto   sull'opportunita'   di  proporre  a  questo  Comitato  di destinare  le  risorse  ex art. 13 della legge n. 166/2002 agli altri interventi   sopra  ricordati  interessanti  il  medesimo  territorio regionale, contenendo peraltro le relative richieste di finanziamento entro  l'importo resosi disponibile a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003;
 che  nell'odierna  seduta  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  propone  una riduzione di uguale importo nel finanziamento statale della metropolitana di Parma e del 1° stralcio funzionale del «Trasporto  rapido  costiero  di  Rimini-Fiera-Cattolica», in modo da ricondurre  il finanziamento complessivo nell'ambito delle menzionate disponibilita',  e  che, in particolare, per quanto concerne il primo intervento,   propone   di   limitare   il  finanziamento  statale  a 172.112.022   euro,   sottolineando  che  il  differenziale  rispetto all'originaria  richiesta  avanzata  (11.956.442  euro)  e'  ottenuto ipotizzando l'accensione di un mutuo da parte del comune;
 che  il predetto Ministro, anche in relazione alle considerazioni svolte dal rappresentante della regione interessata sull'opportunita' di  correlare  la  riduzione  del  contributo statale alla dimensione finanziaria  dei  due interventi di cui sopra, provvedera' comunque a verificare l'effettiva potenzialita' tecnica di risparmio delle opere stesse, riservandosi di formulare proposte modificative delle odierne assegnazioni in sede di assegnazione definitiva;
 che,   con   altra   delibera   in  data  odierna,  viene  quindi programmaticamente  assegnato,  a  valere sulle menzionate risorse ex art.  13 della legge n. 166/2002, un contributo, in termini di volume di   investimento,   di  42.856.681  euro  all'intervento  «Trasporto costiero  rapido»  di  Rimini  ed  e'  stato  disposto  che l'entita' definitiva del contributo verra' quantificata in sede di approvazione del  progetto definitivo non solo in relazione ad eventuali modifiche del  costo  correlate agli approfondimenti tecnici previsti, ma anche in   relazione   alle   verifiche   demandate   al   Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sulle  effettive  potenzialita' di risparmio dei due interventi sopra considerati;
 Delibera:
 
 1. Assegnazione programmatica di contributo.
 1.1.  All'intervento  «Sistema  di trasporto rapido di massa per la citta' di Parma» e' assegnato programmaticamente un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 172.112.022 euro.
 L'onere relativo e' imputato:
 in  quanto  a  euro  868.000,00,  sul  secondo  limite di impegno quindicennale  di  cui  all'art.  13  della  legge  n. 166/2002, come rifinanziato  dalla  legge n. 350/2003, decorrente dal 2003: la quota annua  di  contributo  non  potra'  comunque  superare  l'importo  di 76.000,00 euro;
 per  il  residuo importo di euro 171.244.000,00, sul 3° limite di impegno  quindicennale  di  cui  all'art. 13 della legge n. 166/2002, come  rifinanziato  dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2004 e la quota  annua  di contributo non potra' comunque superare l'importo di 14.995.000,00 euro.
 Il  contributo  di  cui  sopra  rappresenta  il  tetto  massimo del finanziamento  a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche.
 1.2. Il  contributo  all'opera  verra' definitivamente assegnato in sede  di approvazione del progetto definitivo sul quale dovra' essere acquisito  il  parere  della menzionata commissione interministeriale per  le  metropolitane di cui alla legge n. 1042/1969, che formulera' le   proprie   definitive   valutazioni   sugli   aspetti   economici relativamente  alla  prima  tratta  funzionale della linea A e che si pronunziera'  in  modo  esaustivo  sulla  parte restante. Il progetto definitivo  riportera'  il quadro economico aggiornato redatto, entro il  «limite  di  spesa»  di cui alla delibera n. 107/2004, sulla base degli  esiti  degli  accertamenti  tecnici  richiamati  in premessa e tenendo  conto  anche delle considerazioni prospettate dalla suddetta commissione    interministeriale:    nell'eventualita'    che   detti approfondimenti  si  concludano  con ipotesi di modifiche progettuali e/o  incidano  sul  costo,  il progetto definitivo sara' corredato da un'ulteriore versione di piano economico-finanziario analitico, anche in  considerazione  dei possibili riflessi delle modifiche sui volumi di traffico attesi.
 Nell'ambito  del  tetto  massimo  di  cui  al  punto precedente, il contributo  verra' determinato in relazione al costo dell'opera cosi' quantificato e in relazione alle risultanze delle verifiche domandate al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti sulle effettive potenzialita'   di   risparmio   dell'intervento   in   questione   e dell'intervento «Trasporto rapido costiero di Rimini».
 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti provvedera', nell'occasione,  a  precisare  la  fonte  di copertura dell'eventuale costo   residuo   dell'infrastruttura.  La  copertura  del  costo  di fornitura del materiale rotabile sara' esaminata nella citata sede di approvazione del progetto definitivo.
 1.3.  La  somma  della  quota  annua  di contributo definitivamente assegnata  all'intervento  in  questione a valere sul terzo limite di impegno  e  della  quota  che  sara'  assegnata  al «Trasporto rapido costiero di Rimini» non potra' superare l'importo annuo di 18.748.000 euro.
 1.4.  Resta  fermo  che  il  finanziamento  da assegnare agli altri subinterventi  riconducibili  alla  voce  «Allacciamenti ferroviari e stradali   grandi   hub   aeroportuali»   non  potranno  superare  il differenziale  tra  il contributo definitivamente assegnato all'opera in  oggetto  e l'importo totale previsto nella delibera n. 121/2001 a carico  delle  risorse  destinate all'attuazione del Programma, salva compensazione con altro intervento della regione interessata.
 1.5.  Il  soggetto  aggiudicatore  e'  tenuto  a  richiedere il CUP definitivo  delle opere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera. 2. Disposizioni procedurali.
 Il  progetto definitivo del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida  vincolata  per  la  citta'  di Parma» sara' trasmesso entro il 31 dicembre  2005  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  provvedera'  a  sottoporlo  a questo Comitato entro il 30 aprile 2006.
 La  consegna delle attivita' e dei lavori dovra' avvenire entro tre mesi  dalla  data di approvazione del suddetto progetto definitivo da parte di questo Comitato.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
 
 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 6
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