IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere emanate in materia da questo Comitato; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Costa romagnola metropolitana», per un importo complessivo di 2,582 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane», include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»; Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 67, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto preliminare della linea 1 della «Metro leggero automatico di Bologna», per un costo complessivo di 431,829 Meuro, assegnando un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Vista la sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004, con la quale la Corte costituzionale ha annullato la richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001; Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 86, con la quale questo Comitato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002 - ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», rinviando - su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - alla fase di approvazione del progetto definitivo l'assegnazione di risorse a carico dei fondi destinati all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche anche in considerazione della previsione degli approfondimenti tecnici richiesti dalla regione Emilia-Romagna, che ha - tra l'altro - prospettato la possibile eliminazione della deviazione per l'aeroporto e alcune rettifiche di tracciato; Considerato che i fondi assegnati alla metro di Bologna a valere sulle risorse destinate all'attuazione del programma, a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003, si sono resi disponibili; Considerato che - con nota 21 aprile 2005, n. 203 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto di inserire all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato la trattazione delle richieste di finanziamento rinviate nella riunione del 20 dicembre 2004, tra cui ha annoverato le proposte di finanziamento della metropolitana di Parma e dell'intervento di Rimini; Considerato che il costo dell'intervento relativo a Rimini, prima quantificato nel progetto preliminare in 93.375.873,58 euro (di cui 70.266.387,45 euro per lavori a base d'appalto e fornitura di quindici unita' di trazione), e' stato ridimensionato, in fase istruttoria, in 92.961.800,41 euro a seguito delle osservazioni della citata Commissione ex lege n. 1042/1969 in merito all'entita' delle voci «imprevisti impianti» e «spese tecniche pregresse»; Considerato che detto importo e' stato quindi individuato quale limite di spesa nella menzionata delibera n. 86/2004 ed e' comprensivo della fornitura di quindici unita' di trazione; Considerato che - secondo l'accordo preliminare sottoscritto il 13 giugno 2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti interessati (regione Emilia-Romagna, comune di Rimini, comune di Riccione e Agenzia TRAM) - la copertura finanziaria di detto costo e' cosi' ripartita: regione Emilia-Romagna 7.746.853,49 euro; comune di Rimini 20.070.000,00 euro; comune di Riccione 3.835.385,00 euro; Agenzia TRAM 7.089.700,08 euro; Considerato che lo schema di piano economico-finanziario allegato alla relazione istruttoria esaminata nella seduta del 20 dicembre 2004 e riferito al costo originario dell'opera presuppone che il 60% del costo stesso resti a carico dello Stato, quantificando detta quota in 56.026.000 euro; Considerato che a seguito del rilevato ridimensionamento del detto costo dell'opera, il 60% da coprire con il contributo statale, e' quantificabile in 54.218.861 euro; Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota 27 ottobre 2004, si era espressa favorevolmente sulla sostenibilita' del progetto, in relazione della circostanza che le fonti finanziarie sono rappresentate in misura prevalente da contributi pubblici in conto investimenti e in conto gestione, e considerato che, secondo le valutazioni allora espresse dall'unita' tecnica finanza di progetto, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'entita' del contributo richiesto e' da ritenere congrua; Considerato che il codice CUP: D91H9800000000, riportato nella delibera n. 86/2004, e' provvisorio; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto
che nella riunione preparatoria dell'odierna seduta e' emerso l'orientamento a finalizzare ad altre opere le risorse gia' assegnate alla metropolitana di Bologna a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e i fondi attribuiti a detto intervento a carico degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1992, n. 211, stante la diversita' del progetto da ultimo sottoposto a questo Comitato rispetto a quello oggetto del finanziamento, con riserva di reperire altre fonti di copertura allorche' il progetto revisionato dell'intervento in questione, attualmente all'esame istruttorio della «struttura tecnica di missione», verra' riproposto a questo Comitato stesso; che in particolare, anche in relazione ai contatti al riguardo intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, nella citata riunione preparatoria si e' convenuto sull'opportunita' di proporre a questo Comitato di destinare le risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002 agli altri interventi sopra ricordati interessanti il medesimo territorio regionale, contenendo peraltro le relative richieste di finanziamento entro l'importo resosi disponibile a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003; che nell'odierna seduta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone una riduzione di uguale importo nel finanziamento statale della metropolitana di Parma e del 1° stralcio funzionale del «Trasporto rapido costiero di Rimini Fiera-Cattolica», in modo da ricondurre il finanziamento complessivo nell'ambito delle menzionate disponibilita', e che, in particolare, per quanto concerne il secondo intervento, propone di limitare il finanziamento statale a 42.856.861 euro, sottolineando che il differenziale rispetto all'originaria richiesta avanzata (11.362.000 euro) e' ottenuto ipotizzando la fornitura di otto unita' di trazione in luogo delle quindici originariamente previste (di cui due di riserva); che il predetto Ministro, anche in relazione alle considerazioni svolte dal rappresentante della regione interessata sull'opportunita' di correlare la riduzione del contributo statale alla dimensione finanziaria dei due interventi di cui sopra, provvedera' comunque a verificare l'effettiva potenzialita' tecnica di risparmio delle opere stesse, riservandosi di formulare proposte modificative delle odierne assegnazioni in sede di assegnazione definitiva; Delibera:
1. Assegnazione programmatica di contributo. 1.1. All'intervento «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS» e' assegnato programmaticamente un contributo, in termini di volume di investimento, di 42.856.861 euro: l'onere relativo e' imputato sul 3° limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004. 1.2. Il contributo all'opera verra' definitivamente assegnato in sede di approvazione del progetto definitivo, che riportera' il quadro economico aggiornato redatto, entro il «limite di spesa» di cui alla delibera n. 86/2004, sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici richiamati in premessa, e che, nell'eventualita' che detti accertamenti tecnici si concludano con ipotesi di modifiche progettuali e/o incidano sul costo, sara' corredato da un piano economico-finanziario analitico aggiornato, anche in considerazione dei possibili riflessi delle modifiche sui volumi di traffico attesi. L'entita' definitiva del contributo verra' quantificata in relazione al costo dell'opera conseguente agli accertamenti di cui sopra ed ai contenuti dell'eventuale piano economico-finanziario aggiornato, nonche' in relazione alle risultanze delle verifiche demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle effettive potenzialita' di risparmio dell'intervento in questione e della metropolitana di Parma. 1.3. La somma della quota annua di contributo quantificata ai sensi del punto 1.2 e della quota annua che verra' definitivamente assegnata alla metropolitana di Parma a valere sul medesimo limite di impegno di cui al punto 1.1 non potra' superare l'importo di 18.748.000 euro. 2. Disposizioni procedurali. 2.1. Il progetto definitivo del 1° stralcio funzionale del TRC dovra' essere trasmesso entro il 31 dicembre 2005 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedera' a sottoporlo a questo Comitato entro il 30 aprile 2006. La consegna delle attivita' e dei lavori dovra' avvenire entro tre mesi dalla data di approvazione del suddetto progetto definitivo da parte di questo Comitato. 2.2. Entro il medesimo termine di cui al secondo comma del punto 2.1 il soggetto aggiudicatore provvedera' a richiedere il CUP definitivo dell'intervento. Roma, 27 maggio 2005
Il Presidente delegato Siniscalco
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 7 |