| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  l'art. 263 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, il  quale  istituisce  un  comitato a carattere consultivo, designato «Comitato   delle   regioni»,   composto   da   rappresentanti  delle collettivita' regionali e locali;
 Visti  in  particolare  i commi terzo e quarto del citato art. 263, che assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio dell'Unione  europea  ventiquattro  membri  titolari  e  ventiquattro membri supplenti del predetto Comitato delle regioni;
 Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano devono  rappresentare  sia  le  collettivita'  regionali  che  quelle provinciali e comunali;
 Vista  la  richiesta  avanzata  dalla  province  e dai comuni nella seduta  della  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha avuto luogo il 24 novembre 2005,  in  merito  alla  modifica  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri 11 gennaio 2002 recante: «Nuove modalita' per la  determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia  tra  i  rappresentanti  delle  collettivita'  regionali e locali  ed  abrogazione  del  precedente  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997»;
 Vista,  in particolare, la richiesta delle province e dei comuni di modificare   la   ripartizione,   gia'  effettuata  dal  decreto  del Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2002, tra i propri rappresentanti nel Comitato delle regioni;
 Considerato che, sulla base di quanto emerso in corso di seduta, si ritiene  di  accogliere  la proposta, modificando la ripartizione del numero  dei  membri  del Comitato delle regioni assegnati all'Italia, effettuata  con  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002;
 Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con  il  quale  il  sen. Professor Enrico La Loggia e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 aprile 2005 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,  recante  «Delega  di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
 Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Ai  fini  della proposta di cui all'art. 263, comma quarto, del Trattato  che  istituisce la Comunita' europea, i membri titolari del Comitato   delle  regioni  sono  cosi'  ripartiti  tra  le  autonomie regionali e locali:
 a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
 b) province: 4;
 c) comuni: 6.
 2. I membri del Comitato delle regioni sono indicati per le regioni e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome, quelli delle province  e  dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
 3.  Con  le  modalita'  di  cui  al  comma 2 sono altresi' indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:
 a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
 b) province: 7;
 c) comuni: 9.
 4.  Possono  essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato  delle  regioni  i presidenti delle regioni e delle province autonome  di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.
 5. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002, recante: «Nuove modalita' per la determinazione della  ripartizione  del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti  delle collettivita' regionali e locali ed abrogazione del  precedente  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997».
 Roma, 12 gennaio 2006
 
 Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Berlusconi
 Il Ministro per gli affari regionali
 La Loggia
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