Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 gennaio 2006
Proroga del termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione, per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
Visto l'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali e' concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;
Visto il primo comma dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive fissa i termini per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei suddetti programmi;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 22, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono fissati i termini per la presentazione dei programmi da parte delle regioni e province autonome;
Considerato che alcune regioni hanno comunicato di non poter presentare i propri programmi entro la scadenza stabilita per vincoli di bilancio, chiedendo una proroga del termine finale;
Ritenuto opportuno concedere una proroga che consenta a tutte le regioni e province autonome di poter presentare i propri programmi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
Decreta:

Art. 1.
Il termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' prorogato al 15 febbraio 2006.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2006
Il Ministro: Scajola
 
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