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| Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 gennaio 2006 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa «FAS S.c.r.l.», in Pozzolo Formigaro. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Alessandria
 
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile che attribuisce all'autorita'  di  vigilanza  la  facolta'  di sciogliere le societa' cooperative  e  gli  enti  mutualistici  che  non perseguono lo scopo mutualistico  o  non  sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui  sono  stati  costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato  il  bilancio  d'esercizio  o  non  hanno compiuto atti di gestione;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della cooperazione;
 Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali che ha conservato, in via transitoria, alle Direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di vigilanza della cooperazione;
 Visto  il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui e' stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli  scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;
 Viste  le risultanze della revisione effettuata nei confronti della societa'  cooperativa  appresso indicata dalle quali si rileva che la medesima   trovasi  nelle  condizioni  previste  dal  succitato  art. 2545-septiesdecies  del  codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;
 Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le   cooperative   nella  riunione  del  15 maggio  2003  concernente l'adozione  dei  provvedimenti  di scioglimento d'ufficio di societa' cooperative;
 Rilevato  che per la societa' cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;
 Vista  la comunicazione di inesigibilita' resa ai sensi del decreto legislativo  n.  112  del  13 aprile  1999  dal locale Concessionario riscossione  tributi  relativa  al mancato recupero del contributo di revisione per il biennio 2001/2002;
 Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge 7 agosto   1990,  n.  241  relativa  all'avvio  del  procedimento  di scioglimento  d'ufficio,  senza  nomina  del commissario liquidatore, della societa' cooperativa di seguito indicata;
 Considerato   che   alla   data  odierna  non  risultano  pervenute opposizioni  da  terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio,  ne'  domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
 Decreta:
 
 La   societa'  cooperativa  «FAS  S.c.r.l.»  con  sede  in  Pozzolo Formigaro  (Alessandria),  Vicolo  Argenti  n.  6, costituita in data 15 marzo  1996  con atto a rogito notaio Gianfranco Busso, repertorio n.   123241,   codice   fiscale  e  iscrizione  registro  imprese  di Alessandria  n.  01676980061,  R.E.A.  n. 179377, e' sciolta ai sensi dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile senza la nomina di commissario liquidatore.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Alessandria, 10 gennaio 2006
 Il direttore provinciale: Esposito
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