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| Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 26 settembre 2005 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di  mobilita',  previsto  dall'articolo  1,  comma 155,  della  legge 30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n. 80, in favore dei lavoratori  ed  ex  lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nei settori  tessile,  abbigliamento,  calzature  e  moda,  ubicate nella regione Campania. (Decreto n. 36958). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto  il  verbale  di accordo in data 12 luglio 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario di Stato on. Pasquale   Viespoli,  tra  la  regione  Campania,  le  Organizzazioni datoriali  e  le  Organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori, in cui, considerato   l'aggravarsi   dello   stato  di  crisi  delle  filiere produttive  dei  settori  tessile, abbigliamento, calzature, moda che colpisce le aziende ubicate nella regione Campania, viene prevista la concessione,   in   deroga  alla  normativa  ordinaria  vigente,  del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
 Visto  il  limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale del 12 luglio 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale   del  12 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Campania:
 a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005,  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale e di mobilita'  in  favore  dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge  223/1991  o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella regione Campania;
 b) in  via  subordinata,  che  il  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  puo' essere erogato o prorogato alle imprese industriali  con  piu' di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, e'  concesso,  fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle  imprese  artigiane,  che non rientrano nella disciplina di cui all'art.  12,  commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali  fino  a  15  dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilita' ai lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita' o riduzione di personale  da  aziende  artigiane  o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2005, in via subordinata, di erogare o  prorogare  il  trattamento straordinario di integrazione salariale alle  imprese  industriali  con piu' di 15 dipendenti che non possono utilizzare  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di ammortizzatori sociali.
 |  |  |  | Art. 4. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 5. I  trattamenti  di  cui  agli  articoli 1,  2 e 3 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 6 milioni di euro, ivi inclusi gli  oneri  per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 6. L'erogazione  del  trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155,   della   legge  n.  311/2004  e  successive  modificazioni,  e' incompatibile  con  ogni  trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso  alla  sospensione  dell'attivita'  lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  |  |  | Art. 7. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2005,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 8. L'onere  complessivo,  pari ad euro 6.000.000,00, e' posto a carico del   Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 9. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'INPS  comunicazioni  sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 10. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art.  8, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa  afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di   cui   all'articolo   precedente  oltre  che  dei  dati  e  delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 391
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