| 
| Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 14 dicembre 2005, n. 292 |  | Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale  dello  Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali    in    materia    di    organizzazione   delle   pubbliche amministrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.  189,  recante  il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;
 Visto  il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato  con  regio  decreto  5 aprile  1943,  n. 532, e successive modificazioni;
 Visto  il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.  34,  «Regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  della struttura  ordinativa  del  Corpo  della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
 Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001, n. 67, recante: «Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento del personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
 Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68, recante: «Adeguamento  dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo  9,  comma  2,  che  dispone,  a  sua  volta,  il coerente adeguamento della struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo,  con  apposito  regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni,  recante:  «Riordino  del  reclutamento,  dello  stato giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di  finanza,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
 Considerata  la  necessita'  di  adeguare  la  struttura logistica, amministrativa  e  contabile  del  Corpo  e la relativa disciplina ai citati  decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento dei compiti e di riordino del personale;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Sentito  l'organo  centrale  della  rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
 Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata  a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13197 dell'11 ottobre 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Comandante generale
 
 1.  Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
 a) avvalendosi  del  Comandante  in  seconda  e del Capo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria;
 b) esercita  i  poteri  di spesa e di acquisizione delle entrate, attribuendo ai responsabili dei progetti e ai comandanti degli enti e dei  distaccamenti  i  limiti di valore per gli impegni delle spese e per l'acquisizione delle entrate;
 c) promuove  e  resiste  alle  liti; ha il potere di conciliare e transigere;
 d) definisce,  con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34,  l'organizzazione  amministrativa centrale e periferica del Corpo della  Guardia  di finanza precisando i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni di fondi e di valori.
 2.  Il  Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento  nel  quadro  delle  attribuzioni  di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Nota al titolo:
 
 - L'art.  9,  comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
 2001,  n.  68  (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo della
 Guardia  di  finanza,  a  norma  dell'art.  4  della  legge
 31 marzo  2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, cosi' recita:
 «2.   Al  fine  di  adeguare  la  struttura  logistica,
 amministrativa  e  contabile  del  Corpo  della  Guardia di
 finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
 disciplina,  ai  contenuti  dei  decreti legislativi di cui
 all'art.  4  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
 modello  organizzativo  di  cui  all'art.  27, commi 3 e 4,
 della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, il Ministro delle
 finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
 bilancio  e  della programmazione economica, emana apposito
 regolamento,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge
 23 agosto  1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore
 del   citato   regolamento   e'  abrogato  il  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   20 marzo  1986,  n.  189,
 concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.».
 
 Note alle premesse:
 
 - Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 (Nuove
 disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
 contabilita'  generale  dello  Stato),  e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
 - Il  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
 per  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
 generale   dello   Stato),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.
 - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 13 febbraio  2001,  n.  189 (Regolamento di semplificazione
 del  procedimento  relativo  all'alienazione di beni mobili
 dello   Stato),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 23 maggio 2001, n. 118.
 - Il  regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, abrogato dal
 presente regolamento, recava: «Approvazione del Regolamento
 di amministrazione per la Regia Guardia di finanza».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo
 1986,  n.  189,  abrogato dal presente regolamento, recava:
 «Approvazione  del  regolamento  di  amministrazione per la
 Guardia di finanza».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
 1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
 determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
 Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
 della  legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
 - Il   decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n.  67
 (Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n.  199, in materia di nuovo
 inquadramento  del  personale non direttivo e non dirigente
 del  Corpo  della  Guardia di finanza), e' pubblicato nella
 Gazzetta   Ufficiale  26 marzo  2001,  n.  71,  supplemento
 ordinario.
 - Per il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19
 marzo 2001, n. 68, si veda la nota al titolo.
 - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
 del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
 degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
 dell'art.   4   della  legge  31 marzo  2000,  n.  78),  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
 supplemento ordinario.
 - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,
 supplemento ordinario, cosi' recita:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
 ordinario.
 Note all'art. 1:
 - L'art.  16  del  citato  decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165, cosi' recita:
 «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
 generali).   -   1. I   dirigenti  di  uffici  dirigenziali
 generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto
 stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
 compiti e poteri:
 a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
 nelle materie di sua competenza;
 b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e
 direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
 dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
 progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
 dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
 risorse umane, finanziarie e materiali;
 c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
 degli uffici di livello dirigenziale non generale;
 d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
 ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
 delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
 uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
 e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
 dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
 amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
 inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
 dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
 f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il
 potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
 disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
 n. 103;
 g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
 consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
 degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
 del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
 lavoro;
 i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
 i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
 dirigenti;
 l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
 europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
 competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
 direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
 espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
 2.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali
 riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
 correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
 richieda o lo ritenga opportuno.
 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
 1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a
 strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
 pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
 progetti e gestioni.
 4.  Gli  atti  e i provvedimenti adottati dai dirigenti
 preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
 uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente articolo
 non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
 5.  Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
 cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
 dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
 funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
 generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
 - Il  comma  4  dell'art.  2  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, cosi'
 recita:
 «4. Al fine di assicurare l'economicita', la speditezza
 e   la   rispondenza   al  pubblico  interesse  dell'azione
 amministrativa,       attraverso      la      flessibilita'
 dell'organizzazione  degli  uffici,  il comandante generale
 stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede,
 il  livello  e,  fatto salvo quanto disposto al comma 3, le
 dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.».
 - L'art.  3  dello  stesso decreto del Presidente della
 Repubblica n. 34 del 1999, cosi' recita:
 «Art. 3 (Comando generale). - 1. Il comando generale e'
 l'organo mediante il quale il comandante generale:
 a) esercita    le   funzioni   di   alta   direzione,
 pianificazione,  programmazione, indirizzo e controllo, per
 il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  previsti dalla
 legge 23 aprile 1959, n. 189;
 b) tiene  i  rapporti  con  gli organi centrali della
 pubblica  amministrazione,  con  gli organi di Governo, nei
 casi  previsti  dalla  legge,  e con gli uffici dell'Unione
 europea  e degli organismi internazionali, nel quadro delle
 direttive impartite dal Ministro delle finanze.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Comando generale
 
 1.  Il  Comando  generale,  sulla  base delle determinazioni di cui all'articolo  1,  lettera d), provvede al funzionamento degli enti di cui all'articolo 5, ed, in particolare, a:
 a) tenere  la  contabilita'  speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma di cui all'articolo 3;
 b) disporre le aperture di credito sui vari capitoli per gli enti della   Guardia  di  finanza,  nei  limiti  delle  assegnazioni  loro concesse;
 c) somministrare  agli  enti  i  fondi delle anticipazioni di cui alla lettera b);
 d) eseguire,  per conto e secondo le norme impartite dall'Ufficio Centrale  di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione delle contabilita' rese dagli enti;
 e) eseguire,  per  delega  del Ministero della difesa e per conto dell'Ufficio  Centrale  di Bilancio, istituito presso tale dicastero, la  revisione  della  contabilita' dei materiali dell'amministrazione militare in distribuzione agli enti del Corpo;
 f) vigilare sulla tempestiva resa dei conti da parte degli enti.
 2.  La  firma  e la conseguente responsabilita' degli atti relativi alle   attribuzioni  sopra  indicate  spetta  al  dirigente  militare designato dal Comandante generale ai fini del loro esercizio.
 |  |  |  | Art. 3. Contabilita' speciale
 
 1. Tra il Comando generale e la Sezione di tesoreria provinciale di Roma e' aperta una contabilita' speciale, nella quale affluiscono gli importi degli ordini di accreditamento di cui all'articolo 2, lettera b).
 2.   Gli   ordini   di   accreditamento   recano   la  clausola  di commutabilita'  in  quietanza  d'entrata  a favore della contabilita' speciale.
 3.  La  richiesta di apertura di credito e' inoltrata alle scadenze prestabilite    nelle   determinazioni   del   Comandante   generale, distintamente per capitolo.
 4.  La  somministrazione  dei  fondi  agli  enti,  viene effettuata mediante  ordinativi  di pagamento tratti sulla contabilita' speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma.
 |  |  |  | Art. 4. Rendiconto
 
 1.  A  richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni a esso  concesse,  il Comando generale provvede a pagamenti a favore di terzi  creditori,  traendo ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale  e  dando contemporaneamente avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.
 2.  Il Comando generale rende, alle scadenze prestabilite, il conto delle   aperture  di  credito  ricevute  sulla  propria  contabilita' speciale,   mediante  unico  rendiconto,  distinto  per  capitoli  di bilancio,  in cui dimostra a debito le aperture ricevute e introitate e  a credito gli importi degli ordini di accreditamento agli enti del Corpo.
 3.  Detto  rendiconto e' trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze non oltre il giorno venti del mese successivo al periodo cui si riferisce.
 4.  Alla  fine  di  ogni esercizio finanziario, il Comando generale provvede,  per  ogni  capitolo di bilancio, a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati sulla contabilita' speciale e delle spese   sostenute   dagli  enti,  dandone  comunicazione  all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 5. Denominazione delle strutture periferiche
 
 1. Ai fini del presente regolamento, sono denominati:
 a) enti,  i  comandi del Corpo che hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente al Comando generale;
 b) distaccamenti,  i  comandi  che hanno la gestione dei fondi di bilancio  somministrati  dall'ente,  con  resa del conto direttamente all'ente medesimo;
 c) reparti,  gli  altri  comandi  dipendenti  amministrativamente dall'ente, che hanno la sola gestione di materiali e denaro.
 |  |  |  | Art. 6. Generalita'
 
 1.  Le  procedure  negoziali  per  l'esecuzione  dei  lavori  e per l'acquisto  di  beni  e servizi da parte del Comando generale e delle strutture  periferiche  del  Corpo  si  svolgono,  nel rispetto della normativa   nazionale   e   comunitaria,   vigente,   ai  criteri  di tempestivita'  e  di  semplificazione  per garantire il piu' efficace sostegno logistico dei reparti.
 2.  Le  disposizioni  relative  alle  procedure  contrattuali  sono emanate con determinazioni del Comandante generale.
 |  |  |  | Art. 7. Capitolati d'oneri
 
 1. La Guardia di finanza formula propri capitolati d'oneri generali o  speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito il Consiglio di Stato. Essa puo' altresi' avvalersi dei  capitolati  d'oneri  generali  o speciali in vigore presso altre Forze armate.
 2.  I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.
 3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.
 4.  I  particolari  tecnici  per  ogni singolo bene o servizio sono specificati  nel  contratto. Tali specificazioni possono pero' essere omesse  in  tutto o in parte quando nel contratto stesso e' stabilito che  l'accettazione della provvista debba avvenire in base a campione approvato dall'Amministrazione.
 5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista,  a  norma  degli  articoli 806  e  seguenti  del  codice di procedura  civile,  la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa.
 |  |  |  | Art. 8. Valutazione di congruita'
 
 1.  Nell'ipotesi  di ricorso a procedure non concorsuali, precedute da   indagine   di   mercato,  la  valutazione  di  congruita'  degli approvvigionamenti  di  beni  e  servizi,  e'  effettuata da apposita commissione  nominata dalle Autorita' di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) ovvero b).
 2.  Nei  casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse,  le commissioni possono essere integrate da rappresentanti di   altre  Forze  armate  o  amministrazioni  dello  Stato.  Per  la partecipazione ai lavori delle commissioni e' previsto esclusivamente il rimborso delle spese di missione.
 3.  Le  valutazioni tecnico-economiche effettuate dalle commissioni risultano da apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 9. Approvazione
 
 1.  I contratti attivi e passivi stipulati dalla Guardia di finanza sono approvati:
 a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui delegati;
 b) dal  Comandante  dell'ente e dal Comandante del distaccamento, per   i   contratti   stipulati   nell'interesse   dell'ente   o  del distaccamento, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di  acquisizione  delle  entrate attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
 2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi  logistici  connessi alle attivita' operative e addestrative, puo'  delegare al Comandante dell'ente, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse di piu' enti.
 3.  L'approvazione rende eseguibili i contratti, gravanti sui fondi delle anticipazioni.
 4.  I  rimanenti  contratti  sono  eseguibili  solo  dopo  che  sia intervenuta   la  registrazione  dell'impegno  di  spesa  all'Ufficio Centrale  di  Bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.
 5.   Nei   casi   di  urgenza,  che  non  consentono  di  differire l'esecuzione   dei   contratti   passivi  senza  pregiudizio  per  la funzionalita'   dei  servizi,  nelle  more  del  perfezionamento  del contratto  l'autorita' che ha approvato il contratto puo' autorizzare l'esecuzione  anticipata limitatamente a un quinto dell'ammontare del contratto   medesimo.   Nel   caso  di  mancato  perfezionamento  del contratto,  il  contraente  ha diritto al pagamento delle provviste e dei  lavori eseguiti nel limite di cui sopra. In caso di contratti da sottoporre  al controllo preventivo di legittimita', la dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata alla Corte dei conti.
 6.  Il contratto attivo e' eseguibile dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura  o  per  il  luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente  consegnati all'acquirente, il contratto e' eseguibile dopo l'approvazione.
 7.  Le  Autorita' di cui al comma 1, lettere a) ovvero b), nominano le commissioni di collaudo.
 |  |  |  | Art. 10. Servizi in economia
 
 1.  I  lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia, sono i seguenti:
 a) lavori  che  l'autorita'  competente dichiari debbano rimanere segreti  o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza ai fini  della  tutela  degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
 b) lavori  per  fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle   inondazioni,  per  il  prosciugamento  degli  edifici  e  dei comprensori  militari  inondati, per le riparazioni dei danni causati da  incendi,  da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamita', nonche' i lavori concernenti la stabilita' degli edifici militari, la bonifica  da  ordigni  esplosivi di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;
 c) immediate   provvidenze   a   vantaggio  dell'igiene  e  della sicurezza  del  personale  durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;
 d) spese relative ai corsi concernenti l'addestramento militare e professionale  all'interno  e  all'estero  del  personale,  diretti a soddisfare specifiche esigenze non altrimenti fronteggiabili;
 e) provviste  e  prestazioni  indispensabili  per  assicurare  la necessaria  continuita'  dei servizi: sanitario, veterinario, viveri, vestiario,      equipaggiamento,      casermaggio,      combustibili, carbolubrificanti,  fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, nonche'  tutte  le spese necessarie per assicurare la continuita' dei servizi  afferenti l'arruolamento e il reclutamento e delle attivita' operative  inerenti  a  manovre,  esercitazioni, trasporti e connessi servizi  di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione e pregiudizi dell'efficienza dei servizi;
 f) acquisizioni  di beni e servizi di esclusiva produzione estera per le quali non sia possibile concludere contratti;
 g) studi,  progettazioni  e costruzioni di modelli e di prototipi di  armi,  macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali,    materiali    di    vestiario    e   casermaggio   quando l'Amministrazione vi provvede direttamente;
 h) lavori  indispensabili  per  la  rimozione  degli  ostacoli di qualunque  genere  alla  navigazione  marittima  e  aerea nonche' per l'agibilita' dei campi di volo;
 i) spese  per l'acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
 l) spese   per  il  funzionamento  delle  sale  mediche  e  delle strutture    veterinarie,    compreso   l'acquisto   di   medicinali, apparecchiature  e  materiali  sanitari,  quando l'interruzione delle provviste  o  delle  prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;
 m) spese  per  il  funzionamento  delle  mense  di servizio e per l'acquisto  di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e conforto, quando  l'interruzione  delle  provviste  o  delle  prestazioni possa compromettere     l'efficienza     dei    servizi    recando    danno all'Amministrazione;
 n) spese  relative  all'accasermamento,  all'igiene dei militari, nonche'  spese  per  la  pulizia,  derattizzazione,  disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi e per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
 o) spese  per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento  dei  locali,  per  la  fornitura di acqua, di gas e di energia  elettrica,  anche  mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
 p) acquisto  e  rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni;  acquisto  di  generi  di  cancelleria,  di materiale per disegno  e  di  valori  bollati;  acquisto  e abbonamento a riviste e giornali,  pubblicazioni  e  agenzie di stampa, servizi stampa; spese per  traduzione,  per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione  ivi  compresa la corresponsione dei compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
 q) spese  per  conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di  informazione  attraverso  agenzie  di  stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita' culturali e ricreative;  spese  per le onoranze funebri; per il museo storico del Corpo  e  per  la  banda musicale e le fanfare; acquisto di medaglie, nastrini,  distintivi, croci di anzianita', diplomi, fasce tricolori, bandiere  e  oggetti per premi; spese inerenti a solennita' militari, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
 r) studi,  progettazione e costruzione di modelli e di prototipi, macchine,  apparecchi,  infrastrutture, impianti e materiali speciali interessanti l'attivita' istituzionale;
 s) lavori  occorrenti  per  l'ordinaria  manutenzione e il minuto mantenimento degli immobili;
 t) spese  per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili e del  materiale di volo, delle telecomunicazioni e assistenza di volo, delle  armi,  degli  impianti,  dei gruppi elettrogeni, nonche' spese necessarie  per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine  dei  mezzi  terrestri,  navali  ed  aerei, degli impianti e apparecchiature  a  bordo  e  a  terra,  quando  l'interruzione delle provviste  e  delle  prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;
 u) spese  per  garantire  con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature    speciali,   comprese   quelle   relative   ai   noli, all'imballaggio,    allo   sdoganamento,   all'immagazzinamento,   al facchinaggio, nonche' al carico e scarico dei materiali;
 v) spese  per  le  esigenze  di approntamento e funzionamento dei reparti  impiegati nelle operazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  19 marzo  2001,  n. 68, e spese inerenti ai rifornimenti per  i  reparti,  le  navi e gli aeromobili del Corpo all'estero e le unita' navali distanti da apprestamenti logistici;
 z) acquisto,   manutenzione  e  riparazione  di  mobili,  arredi, climatizzatori, attrezzi e materiali ginnicosportivi;
 aa) acquisto,  noleggio,  installazione,  gestione e manutenzione degli    impianti    di    riproduzione,   telefonici,   telegrafici, radiotelefonici,    informatici,   meccanografici,   televisivi,   di amplificazione e diffusione sonora;
 bb) acquisto e mantenimento di cani;
 cc) spese  per la stampa e la litografia di bollettini; acquisto, noleggio  e  manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia,   riproduzione   grafica,   legatoria,  cinematografia  e fotografia;   acquisto,  noleggio  e  manutenzione  di  macchine  per scrivere e per calcolo, servizi di microfilmatura nonche' acquisto di attrezzature  accessorie  e  di  materiali  speciali  e  di consumo e forniture   di  servizi  per  i  centri  elettronici,  per  i  centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici.
 2.  Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui  all'articolo  12,  e'  altresi'  consentito  nei  seguenti  casi particolari:
 a) risoluzione  di  un  precedente  rapporto contrattuale, quando cio'   sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per  assicurare  la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 b) completamento  delle prestazioni non previste dal contratto in corso,  qualora  non  sia  possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 c) acquisizione  di  beni  e  servizi,  nella misura strettamente necessaria,  nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 d) spese per l'acquisto di beni e servizi ricollegabili ad eventi oggettivamente  imprevedibili  ed  urgenti,  al  fine  di scongiurare situazioni di pericolo, a persone o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - L'art.  5  del  citato  decreto  legislativo 19 marzo
 2001, n. 68, cosi' recita:
 «Art. 5 (Partecipazione ad operazioni internazionali in
 materia  economica  e  finanziaria).  -  1.  Il Corpo della
 Guardia  di  finanza  concorre,  nell'ambito  delle proprie
 competenze,  ad  assicurare  il  contributo  nazionale alle
 attivita'   promosse   dalla   comunita'  internazionale  o
 derivanti   da   accordi  internazionali,  con  particolare
 riguardo  alle  attivita'  volte  alla  ricostituzione e al
 ripristino  dell'operativita'  dei corpi di polizia e delle
 strutture  istituzionali locali deputate al contrasto delle
 violazioni in materia economica e finanziaria.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Autorizzazione
 
 1.  L'esecuzione  dei  lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo 10 e' autorizzata:
 a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui designati;
 b) dal  Comandante  dell'ente, o del distaccamento, nei limiti di spesa determinati dal Comandante generale.
 2.  L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare:
 a) l'esigenza da soddisfare;
 b) i motivi per i quali e' adottata tale procedura;
 c) in  quale  tipologia  di  spese,  prevista  nel presente capo, rientri l'acquisizione;
 d) l'importo presunto della spesa;
 e) il capitolo di imputazione della spesa.
 |  |  |  | Art. 12. Limiti di spesa
 
 1.  Il  ricorso  alla  procedura  in  economia e' consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a:
 a) cinquantamila  euro  per  le acquisizioni di beni e servizi di cui  alle  lettere  d),  i), g), n), o), p), q), r), s), u), z), aa), bb), cc) di cui all'articolo 10, comma 1;
 b) centotrentamila  euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui  alle  lettere c), e), f), l), m), t), v) dell'articolo 10, comma 1, e per quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo;
 c) cinquantamila    euro   per   i   lavori   da   eseguirsi   in amministrazione diretta;
 d) duecentomila   euro  per  i  lavori  da  eseguirsi  a  cottimo fiduciario.
 2.  Il  ricorso  alla  procedura  in  economia e' sempre consentito quando  l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a trentamila euro.
 3.  I  limiti  di spesa di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
 4.  E' vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarieta' allo scopo di sottoporla alla disciplina dei servizi in economia.
 |  |  |  | Art. 13. Esecuzione
 
 1.  Le  provviste,  i  lavori  e i servizi possono essere eseguiti, sotto  la  diretta  responsabilita'  dell'ufficiale  designato  dalle autorita'  di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ovvero b) - in qualita' di responsabile del procedimento:
 a) in amministrazione diretta;
 b) a cottimo fiduciario;
 c) in entrambi i modi, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
 2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
 a) i  lavori  e i servizi per i quali non occorre l'intervento di imprese;  essi  sono  effettuati  con  materiale,  utensili,  mezzi e personale della stessa Amministrazione;
 b) le provviste a pronta consegna e le lavorazioni ed i servizi a pronta esecuzione.
 3.  Sono  eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o le  lavorazioni  affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacita' o idoneita'.
 4. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire  mediante  gara  informale  con  richiesta  di preventivi ad almeno  cinque  ditte  ed  acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed  in  tal  caso  l'acquisizione  puo'  essere  aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo.
 5. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita'  dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche  o  di mercato. Qualora per l'acquisizione dei suddetti beni ci  si  rivolga  a  ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente  osservare  le prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
 6.  Si prescinde altresi' dalla richiesta di piu' preventivi quando l'importo  della  spesa  non superi l'ammontare di ventimila euro con esclusione  dell'IVA.  Tale limite e' elevato a quarantamila euro con esclusione  dell'IVA per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
 7.  La  lettera  d'invito  a  presentare  le  offerte  contiene tra l'altro:
 a) l'oggetto della prestazione;
 b) le caratteristiche tecniche;
 c) la qualita' e le modalita' di esecuzione e di assistenza;
 d) le eventuali garanzie richieste;
 e) le modalita' di pagamento;
 f) il termine di esecuzione della prestazione;
 g) le penalita' da infliggere in caso di ritardo;
 h) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte  le  disposizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti vigenti in materia;
 i) la facolta' per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione  a  spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla  rescissione  del rapporto negoziale mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte.
 8.  Tra i preventivi acquisiti e', di massima, prescelto quello che offre  il  prezzo  piu'  basso. Negli altri casi la scelta puo' anche essere  effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 9.  Per  i  lavori  e  i  servizi  a  pronta esecuzione, sempre che l'importo  della commessa non superi il valore di cinquemila euro, il provvedimento  con  il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale.
 |  |  |  | Art. 14. Collaudo
 
 1.  Le  provviste  ed i servizi sono soggetti a collaudo finale, di massima,  entro quindici giorni dalla loro acquisizione o esecuzione. Tale termine e' elevato a trenta giorni per l'esecuzione di lavori.
 2. Qualora l'importo delle spese di cui al comma 1 sia superiore al limite  di  ventimila  euro,  in  luogo  della dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista rilasciata da chi ne ha sorvegliato o diretto  l'esecuzione,  e'  redatto  verbale  di  collaudo  a cura di apposita  commissione  nominata,  secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' indicate nell'articolo 11, comma 1.
 3.  Per  i  lavori  si  applicano  le  norme  previste  dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - La  legge  11 febbraio  1994, n. 109 (Legge quadro in
 materia  di  lavori  pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Pagamenti
 
 1.  Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle  spese  relative  a lavori, a provviste e a servizi in economia con  i  fondi  ricevuti in conto anticipazioni dal Comando generale e dall'ente,  anche  per  le  spese  autorizzate  con provvedimento del Comandante generale qualora nell'atto autorizzativo venga disposto in tal senso.
 2.  I  pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dalla data del collaudo  o,  se  successiva,  dalla data di presentazione di fattura redatta   secondo   le   norme   in   vigore   e  accompagnata  dalla documentazione giustificativa.
 |  |  |  | Art. 16. Pagamento delle competenze
 
 1.  Il personale della Guardia di finanza e' amministrato e riceve, secondo  le modalita' e i termini previsti dalle vigenti disposizioni in  materia, il trattamento economico spettante, i compensi accessori e,   quando   dovuti,   il   vitto,   l'alloggio,   il   vestiario  e l'equipaggiamento  individuale, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa e presso il quale e' in forza.
 2.  Per  il  personale  che  si  trovi  in  particolari  situazioni operative  ed  ambientali  nel  territorio  nazionale o all'estero, o impiegato  in  attivita'  addestrative  o adibito a speciali servizi, individuate  dal Comandante dell'ente, il pagamento delle competenze, fisse ed eventuali puo' essere effettuato:
 a) con  assegno  circolare o di conto corrente, non trasferibile, intestato al creditore;
 b) con denaro contante.
 3.  Le  modalita' indicate al comma 2 possono essere adottate anche per il pagamento delle spettanze dovute ai militari di leva, compresi gli ufficiali di complemento.
 4.  Le competenze accessorie e altri eventuali emolumenti dovuti al personale  del  Corpo  impiegato  presso altre amministrazioni sono a carico   di   queste   ultime   ove  non  diversamente  stabilito  da disposizioni normative o da accordi appositi.
 |  |  |  | Art. 17. Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare
 
 1.  In caso di morte o di scomparsa di un militare, l'ente accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprieta' del    defunto    o    dello    scomparso    lasciati    nei   locali dell'Amministrazione.   L'ente   procede,   anche   per   i   reparti amministrativamente   dipendenti,   al  riconoscimento  degli  eredi, secondo  le  norme  del  codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori.  Per  i  ratei  degli assegni e delle indennita' maturati, si applicano  le norme dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  1970, n. 1079, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
 2.  Trascorsi  sei  mesi  dalla  data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti  o  non  hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro   qualita',   l'ente  richiede  al  tribunale,  territorialmente competente,  l'autorizzazione  a  vendere  i valori di proprieta' del defunto  o  scomparso, con le modalita' e le cautele che il tribunale medesimo  ritiene  di  fissare.  La  somma  ricavata e' conteggiata a credito della successione.
 3.  Persistendo per altri sei mesi le condizioni di cui al comma 2, il  credito  del  defunto  o  scomparso e' depositato presso la Cassa depositi e prestiti, con tutti i documenti giustificativi.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre   1970,   n.  1079  (Nuovi  stipendi,  paghe  e
 retribuzioni  delle  amministrazioni  dello Stato, compreso
 quello  ad ordinamento autonomo), pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  7  gennaio  1971,  n.  4, supplemento ordinario,
 cosi' recita:
 «Art.  14. - In caso di decesso del dipendente statale,
 il  rateo  di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge
 superstite  non  separato  legalmente  per  sua colpa o, in
 mancanza, ai figli.
 Qualora  non  esistano  i  soggetti  indicati nel comma
 precedente,  il  rateo  di  stipendio  e' devoluto a favore
 degli  eredi  del  dipendente  secondo le norme di legge in
 materia di successione.
 La  riscossione  del  rateo puo' essere delegata ad uno
 degli  aventi  diritto  mediante  scrittura privata a firma
 autenticata, anche in via amministrativa.
 Le  norme  contenute nel presente articolo si applicano
 anche  nel  caso  di  decesso  del  dipendente statale gia'
 cessato dal servizio.».
 - L'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica
 30 giugno  1972,  n.  423 (Semplificazione e snellimento di
 procedure   relative  ai  trattamenti  di  attivita'  e  di
 quiescenza  dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende
 autonome),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 16 agosto
 1972, n. 212, cosi' recita:
 «Art.  4  (Trattamento  economico  dell'ultimo  mese di
 servizio).  -  In  caso di decesso di dipendente statale in
 attivita'  di servizio e' corrisposta al coniuge superstite
 non  separato  legalmente  per sua colpa o, in mancanza, ai
 figli,  con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1970,  n. 1079,
 l'intera  mensilita'  del  trattamento  economico spettante
 alla data di morte.
 Nel  caso  previsto  dal precedente comma la decorrenza
 della  pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo
 giorno  del  mese successivo a quello del decesso del dante
 causa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Pendenze
 
 1.   I  debiti  lasciati  nei  confronti  dell'Amministrazione  dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le  competenze  dell'ultimo  mese  di  servizio  o  con  la  pensione provvisoria.  Per  l'eventuale parte residua si informa il competente ufficio  per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennita' spettanti.
 |  |  |  | Art. 19. Somministrazione dei fondi
 
 1. Nei limiti delle somme annualmente assegnate, gli enti inoltrano al Comando generale le richieste dei fondi necessari.
 2.  Il  Comando generale provvede a somministrare i fondi agli enti amministrativamente  dipendenti,  a  mezzo di ordinativi di pagamento tratti  sulla  contabilita'  speciale  della  competente  sezione  di tesoreria  provinciale.  Tali  ordinativi,  intestati agli enti, sono esigibili   con   quietanza  degli  agenti  responsabili  degli  enti medesimi.
 3.  Gli  enti  somministrano  i  fondi ai distaccamenti e i reparti amministrativamente  dipendenti  con  accreditamenti  sui  rispettivi conti  correnti ovvero a mezzo vaglia cambiari o assegni circolari di istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale.
 4.  I fondi somministrati sono registrati nei conti degli enti, dei distaccamenti   e   dei   reparti   dipendenti  all'atto  della  loro riscossione.
 |  |  |  | Art. 20. Spese urgenti
 
 1.  Per il sostenimento di spese urgenti ed indilazionabili in caso di  temporanee  deficienze  di  cassa,  gli  enti  del  Corpo, previa autorizzazione  del  Comando generale, possono concedere o richiedere prestiti   ad  altro  ente  del  Corpo  con  l'obbligo  di  immediata restituzione alla prima somministrazione dei fondi.
 |  |  |  | Art. 21. Operazioni di cassa
 
 1.   Le  disposizioni  relative  alle  operazioni  di  cassa,  alle scritture   contabili   e  ai  documenti  di  gestione  nonche'  alle correlative   modalita',  formalita'  e  scadenze  sono  emanate  con apposite determinazioni dal Comandante generale.
 |  |  |  | Art. 22. Fondi permanenti
 
 1.  Per  sopperire  alle  piccole  spese  giornaliere dei servizi e uffici dell'ente, dei distaccamenti e dei reparti amministrativamente dipendenti,  il  Comandante  dell'ente,  puo'  assegnare,  all'inizio dell'esercizio  finanziario,  ai  rispettivi titolari, apposito fondo permanente  ragguagliato  alle  necessita' di un mese, da reintegrare alla fine di ogni mese sulla base della documentazione giustificativa delle somme erogate.
 2.  Nel  corso  dell'esercizio finanziario, il Comandante dell'ente puo' disporre l'aumento o la diminuzione del fondo permanente.
 3.  I titolari dei fondi permanenti sono personalmente responsabili della regolarita' della documentazione delle spese effettuate.
 |  |  |  | Art. 23. Utilizzo di carte di credito
 
 1.  I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47  e  48,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati ad utilizzarle   in   base  alle  previsioni  del  decreto  ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 - I  commi  47 e 48 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
 1995,  n.  549  (Misure  di razionalizzazione della finanza
 pubblica),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
 1995, n. 302, supplemento ordinario, cosi' recitano:
 «47.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia di
 assunzione  di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione,
 nell'ambito  dei  vigenti sistemi di pagamento, della carta
 di  credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per
 l'esecuzione  di  spese, anche all'estero, rientranti nella
 rispettiva   competenza,   qualora   non  sia  possibile  o
 conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
 48.  L'utilizzo  della  carta  di  credito  e' altresi'
 ammesso  per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e
 alloggio  sostenute  dal  personale, inviato in missione in
 Italia e all'estero.».
 - Il  decreto  ministeriale  9 dicembre  1996,  n.  701
 (Regolamento  recante  norme  per  la graduale introduzione
 della   carta  di  credito,  quale  sistema  di  pagamento,
 nell'ambito  delle amministrazioni pubbliche, in attuazione
 dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge
 28 dicembre  1995,  n.  549)  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Generalita'
 
 1.  A seconda della natura delle operazioni, le entrate e le uscite sono  imputate ai pertinenti capitoli di bilancio o al fondo scorta e conti particolari oppure al conto proventi.
 |  |  |  | Art. 25. Imputazione delle spese
 
 1.  Le  spese  sono  imputate,  in  relazione  al  loro oggetto, al pertinente   capitolo   di  bilancio  dell'anno  finanziario  cui  si riferiscono.
 2. Le stesse devono essere documentate secondo le norme legislative e  regolamentari  vigenti  in  materia,  in  modo  da  dimostrare  la regolarita' del pagamento e il diritto del creditore.
 |  |  |  | Art. 26. Fondo scorta e conti particolari
 
 1.  In  apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   e'   iscritto  uno stanziamento,  denominato  fondo  scorta  e conti particolari, con il quale  si  provvede alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni  di  fondi  e  alle  altre  speciali  esigenze  di  cui all'articolo 27.
 2.   All'inizio   dell'anno  finanziario,  con  determinazione  del Comandante generale, lo stanziamento suddetto viene ripartito fra gli enti.   Con   analogo   provvedimento   sono  disposte  le  eventuali variazioni.
 3.  Le somme ripartite sono accreditate sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3.
 4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario:
 a) gli  enti, entro il trentuno dicembre di ogni anno, versano al Comando generale l'importo del fondo scorta;
 b) il  Comando  generale  versa parimenti tale dotazione entro il trentuno dicembre   di   ogni  anno  in  conto  entrate  tesoro,  con imputazione  allo  speciale  capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.
 |  |  |  | Art. 27. Utilizzo del fondo scorta e conti particolari
 
 1.  Con  il  fondo  scorta  e  conti  particolari,  si  provvede  a fronteggiare  le  esigenze  di  cui  all'articolo  26, nonche' quelle connesse a:
 a) pagamenti  per conto di altri enti, nonche' ai prestiti di cui all'articolo 20;
 b) pagamenti  di  acconti  e  di  anticipi al personale, nei casi previsti  dalle  disposizioni  legislative o regolamentari vigenti in materia;
 c) anticipi alle mense obbligatorie di servizio;
 d) somministrazione  dei  fondi permanenti ai sensi dell'articolo 22.
 2.  Al  fondo scorta sono parimenti imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
 a) versamento  di  somme  accreditate da altri enti o reparti, da personale  dipendente  o  da estranei all'Amministrazione, per essere inviate ad altri enti o reparti o a terzi creditori;
 b) stralcio  dei  titoli di pagamento dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
 c) concessione  o ricevimento di prestiti, ai sensi dell'articolo 20;
 d) altri  eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
 |  |  |  | Art. 28. Recupero delle somme anticipate con il fondo scorta
 
 1.  Gli  enti  curano  il  tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.
 2.  Per  la  documentazione  delle operazioni interessanti il fondo scorta,  si  applicano  le  norme di cui all'articolo 25. I documenti giustificativi  sono  conservati  per  due anni finanziari successivi alle estinzioni delle partite alle quali si riferiscono.
 3. Per le spese relative alle prestazioni del personale, ai mezzi e materiali  del  Corpo  in  dipendenza  di  servizi  a carico di altre amministrazioni dello Stato ed, eccezionalmente, di privati, gli enti chiedono  le  somme  necessarie  e rendono direttamente il conto alle amministrazioni interessate.
 |  |  |  | Art. 29. Proventi
 
 1.  Gli  enti,  i  distaccamenti e i reparti non possono valersi di entrate  o  profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.
 2.  Le  somme  riscosse e quelle ritenute nei pagamenti, sempre che non  siano dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte, sono versate in tesoreria.
 3. Al versamento dei proventi in tesoreria provvedono, non oltre il giorno dieci del mese successivo alla riscossione, gli enti anche per i comandi amministrativamente dipendenti.
 4. Costituiscono proventi, in particolare, gli importi relativi a:
 a) prestazioni  della  banda del Corpo effettuate su richiesta di enti e comitati;
 b) canoni   per   l'utilizzazione   di  alloggi  di  servizio  in temporanea concessione;
 c) cessioni  di  materiali  e  prestazioni di qualsiasi specie ad altre  amministrazioni  dello  Stato,  ad  amministrazioni diverse da quelle dello Stato e a privati;
 d) cessioni di vestiario e vendita di residui;
 e) attivita' di protezione sociale;
 f) abbonamenti alla «Rivista della Guardia di finanza»;
 g) consumi privati per utenze;
 h) addebiti per smarrimento e deterioramento di materiali;
 i) recuperi  di  somme  indebitamente  percepite e gia' spesate a bilancio;
 l) vendite di materiali fuori uso;
 m) vendite di residui delle mense e delle cucine;
 n) interessi  maturati  dei  conti  correnti intestati agli enti, distaccamenti e reparti;
 o) risarcimento danni;
 p) onorari medici per visite fiscali;
 q) riscossioni di pertinenza dello Stato.
 |  |  |  | Art. 30. Resa del conto
 
 1.  Gli  enti  rendono  il  conto,  alla  fine  di  ogni trimestre, dimostrando   per  ciascun  capitolo  di  bilancio  le  anticipazioni ricevute e le spese sostenute.
 2.  I  rendiconti delle spese effettuate con le anticipazioni sulla contabilita'  speciale,  corredati  dei documenti giustificativi sono resi  entro  trenta  giorni  dalla  chiusura  di  ciascun trimestre e trasmessi  per l'esame al Comando generale. Quest'ultimo procede alla loro  revisione,  promuove  le eventuali rettifiche e ne cura l'invio all'Ufficio  Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  Le  rettificazioni  alla  contabilita'  sono  effettuate  senza alterare le risultanze finali dei rendiconti gia' presentati.
 4.  I predetti adempimenti possono essere effettuati anche mediante procedure informatiche.
 5. Unitamente ai rendiconti di cui ai commi 1 e 2, gli enti inviano al Comando generale:
 a) la    situazione    del   fondo   scorta   con   l'indicazione dell'ammontare  complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura e oggetto;
 b) un  prospetto  riassuntivo  dei proventi riscossi e versati in tesoreria  durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto;
 c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica o economica.
 6.  I documenti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono trasmessi, a  cura  del  Comando  generale, all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 31. Classificazione delle mense
 
 1.   Le   mense  in  funzione  presso  i  comandi  del  Corpo  sono classificate in:
 a) mense  allievi ufficiali, allievi ispettori e sovrintendenti e allievi finanzieri;
 b) mense obbligatorie di servizio;
 c) mense non obbligatorie di servizio.
 |  |  |  | Art. 32. Apporti dell'Amministrazione
 
 1. L'Amministrazione provvede:
 a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;
 b) alla   dotazione   del   materiale   necessario  per  il  loro funzionamento;
 c) alle  spese  di  carattere generale quali acqua, combustibile, energia   elettrica,   pulizia   e   altri  oneri  accessori  per  la preparazione e la distribuzione dei pasti;
 d) all'assegnazione  del  personale  di  servizio  per  le  mense gestite direttamente dai comandi del Corpo.
 |  |  |  | Art. 33. Modalita' del servizio di vettovagliamento
 
 1.   Le   modalita'  di  fornitura  del  servizio  vettovagliamento spettante  alle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di  impiego  nonche'  il  valore  in denaro delle razioni viveri, del miglioramento  vitto  e  la  composizione dei generi di conforto sono stabiliti  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 2.  Le modalita' amministrativo-contabili di gestione delle mense e di  ammissione alle medesime delle varie categorie di personale nelle diverse  situazioni  di  impiego sono disciplinate con determinazioni del Comandante generale.
 3.  Il trattamento dovuto alle mense non puo' essere corrisposto in contanti, in tutto o in parte, agli interessati.
 4.  Il Comandante generale, con propria determinazione, individua i casi  in cui, ai militari con particolari destinazioni di servizio ai quali  spettano, ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1, i  generi  di  conforto  e  la  colazione  obbligatoria,  puo' essere corrisposto  in  contanti  il  relativo  controvalore  ovvero possono essere  erogati  buoni  acquisto  di valore equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate.
 
 
 
 Nota all'art. 33:
 - L'art.  63  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388
 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale   dello   Stato   -  legge  finanziaria  2001),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
 302, supplemento ordinario, cosi' recita:
 «Art.  63  (Vettovagliamento e approvvigionamento delle
 Forze  armate,  della  Polizia  di  Stato,  del Corpo della
 Guardia  di  finanza  e  del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le
 razioni  viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le
 integrazioni  vitto  ed  i  generi  di conforto in speciali
 condizioni   di   impiego,  nonche'  ogni  altra  forma  di
 fornitura di alimenti a titolo gratuito.
 2.   Le   modalita'   di   fornitura  del  servizio  di
 vettovagliamento  a  favore  dei  militari e del personale,
 anche  ad  ordinamento civile, delle Forze di polizia e del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco ai quali le norme
 vigenti  attribuiscono  il diritto ai trattamenti di cui al
 comma  1  sono  stabilite sulla base delle procedure di cui
 all'art.  59  con  decreto  del Ministro della difesa o del
 Ministro  competente  per l'amministrazione di appartenenza
 da  adottare  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
 bilancio   e   della   programmazione  economica  entro  il
 30 settembre   di   ogni   anno  con  riferimento  all'anno
 successivo.  Con  il  medesimo  decreto sono determinati il
 valore  in  denaro delle razioni viveri e del miglioramento
 vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto.
 3.  Il  servizio  di vettovagliamento e' assicurato, in
 relazione   alle   esigenze   operative,   logistiche,   di
 dislocazione  e di impiego degli enti e reparti delle Forze
 armate,  della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di
 finanza  e  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle
 seguenti forme:
 a) gestione  diretta, ovvero affidata, in tutto od in
 parte, a privati mediante apposite convenzioni;
 b) fornitura di buoni pasto;
 c) fornitura  di viveri speciali da combattimento. La
 gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate
 mediante   utilizzo,   anche   in   modo   decentrato,  del
 controvalore   in   contanti   dei  trattamenti  alimentari
 determinati con il decreto di cui al comma 2.
 4.  In  sede di prima applicazione il decreto di cui al
 comma  2,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce il
 termine  iniziale  di  operativita'  del  nuovo  sistema di
 vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate
 le  disposizioni  di  cui all'art. 14, comma 4, della legge
 28 luglio 1999, n. 266.
 5.  Il  ricorso alla Nato Maintenance and Supply Agency
 previsto  dal  comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di
 beni  e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei
 contingenti  delle  Forze  armate  impiegati  in operazioni
 fuori  dal  territorio  nazionale  condotte  sotto  l'egida
 dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.
 6.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
 programmazione  economica provvede alla realizzazione delle
 attivita',  ivi  comprese  quelle  di  tipo  consulenziale,
 previste  dai  precedenti  articoli, anche avvalendosi, con
 apposite  convenzioni,  di  societa',  gia' costituite o da
 costituire,    interamente    possedute,   direttamente   o
 indirettamente.   Le   predette  societa'  possono  fornire
 servizi  di  consulenza a supporto anche di altre attivita'
 del Ministero.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34. Amministrazione dei cani
 
 1.  Le  disposizioni relative all'amministrazione e al mantenimento dei  cani  sono  emanate  con  apposite determinazioni dal Comandante generale.
 |  |  |  | Art. 35. Acquisto di cani
 
 1. L'acquisto di cani e' effettuato da commissioni rimonta nominate dal Comando generale.
 2. Detta commissione, composta di norma da tre ufficiali, dei quali almeno uno veterinario, e da un idoneo ispettore, delibera l'acquisto a  maggioranza  di  voti.  In  mancanza  di  unanimita', nell'atto di incetta  di  cui  al  comma  3,  sono specificate le ragioni del voto contrario espresso dai membri dissenzienti.
 3.  La  commissione, esaminati singolarmente i cani da acquistare e assicuratasi   che   possiedono   i  requisiti  prescritti,  concorda direttamente   con   i   venditori  il  prezzo  e  le  condizioni  di compravendita  per  ciascun  cane, salva sempre l'azione redibitoria; procede quindi alla stesura dell'atto di acquisto, denominato atto di incetta,  e  al  pagamento  del  prezzo  dei  cani in presenza di due testimoni.
 4. L'atto di incetta contiene tutte le indicazioni relative ai cani acquistati  nonche'  le  condizioni  di garanzia e le altre eventuali accettate   dal   venditore.   La  quietanza  del  prezzo  pagato  e' sottoscritto  dai componenti la commissione e dai testimoni di cui al comma 3.
 |  |  |  | Art. 36. Somministrazione dei fondi e rendiconto
 
 1.  I  fondi  occorrenti sono forniti all'ente all'uopo designato e sono  anticipati  al  presidente  della  commissione  rimonta  o alla persona da lui delegata.
 2. Le spese delle commissioni comprendono:
 a) l'acquisto dei cani;
 b) le  indennita'  e  le  spese di viaggio per il personale delle commissioni;
 c) il  mantenimento  e il trasporto dei cani e il pagamento degli eventuali diritti doganali;
 d) le  spese  varie per il governo, la custodia, la cura dei cani ogni altra necessaria per il servizio della rimonta.
 |  |  |  | Art. 37. Adempimenti dei reparti di addestramento dei cani
 
 1.  I  reparti di addestramento, all'atto della ricezione dei cani, dispongono   gli  opportuni  accertamenti  sanitari  e  provvedono  a iscrivere  nei  propri ruoli i cani stessi; entro cinque giorni dalla ricezione   trasmettono   alla   commissione   rimonta   le  relative attestazioni di ricevuta.
 2.  Ove  nel corso della garanzia si manifestino in un cane sintomi di  malattia  che  puo'  dar  luogo ad azione redibitoria, il reparto trasmette  alla  commissione  rimonta  apposita  relazione  compilata dall'ufficiale  veterinario  o  da  medico veterinario convenzionato, indicando  se  si chiede la restituzione del cane al venditore oppure la proroga della convenuta garanzia.
 3.  La commissione provvede presso il venditore per la restituzione o per la proroga.
 |  |  |  | Art. 38. Morte dell'animale
 
 1.  Nel caso di morte di un cane prima che sia trascorso il periodo di  garanzia,  il  reparto  accerta,  con l'intervento dell'ufficiale veterinario  o  del medico veterinario convenzionato, se la causa sia da attribuirsi a vizi redibitori preesistenti. In tal caso, trasmette alla  commissione  rimonta  i documenti necessari per il recupero del prezzo dal venditore.
 |  |  |  | Art. 39. Riforma e cessione
 
 1.  I  cani  ritenuti  non  idonei  al  servizio sono riformati per deliberazione  di una commissione nominata dal Comandante dell'ente e composta  da tre ufficiali di cui uno veterinario. Sulla base di tale deliberazione,  il  Comando  generale puo' concedere l'autorizzazione per:
 a) la vendita a chiunque ne faccia richiesta;
 b) la  cessione  gratuita,  a favore di privati cittadini, enti o amministrazioni  pubbliche  o  associazioni  dotate  di  personalita' giuridica.
 2.  I  cani  idonei,  ma  in  soprannumero  rispetto  alle esigenze tecnico-operative, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione del Comando generale, ceduti a pagamento, a:
 a) corpi armati dello Stato;
 b) organizzazioni di pubblica utilita' che ne facciano richiesta;
 c) militari del Corpo.
 3. Le disposizioni relative alle suddette cessioni sono emanate con determinazione del Comandante generale.
 |  |  |  | Art. 40. Abbattimento
 
 1.  Il  Comandante  dell'ente, qualora la situazione patologica sia incurabile  e comporti sofferenza dell'animale ovvero il mantenimento in  vita  dell'animale  medesimo determini situazioni di pericolo, su proposta   dell'ufficiale   veterinario   o  del  medico  veterinario convenzionato, puo' autorizzare l'eutanasia dell'animale.
 |  |  |  | Art. 41. Gestione degli immobili
 
 1.  Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi  inerenti all'attivita' istituzionale della Guardia di finanza e' preso  in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile e' stato assegnato o da altro militare designato.
 2.  In  caso  di passaggio dell'immobile ad altro ente o comando le consegne  sono rese effettive con la compilazione dei verbali firmati dai  consegnatari, cessante e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo  dell'immobile,  ne  indicano  lo stato di manutenzione e precisano gli eventuali guasti o degradazioni riscontrati.
 |  |  |  | Art. 42. Manutenzione e costruzione degli immobili
 
 1.  Sono  di  competenza  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le nuove costruzioni ed i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.
 2.  Alla manutenzione ordinaria degli immobili demaniali nonche' di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i   quali   l'Amministrazione   si   sia   assunta   l'obbligo  della manutenzione,   provvedono  gli  enti  con  i  fondi  loro  assegnati annualmente.
 |  |  |  | Art. 43. Spese riservate
 
 1.   Lo  stanziamento  di  bilancio  per  le  spese  riservate  per l'attivita'  informativa  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Guardia di finanza,  e'  riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.
 |  |  |  | Art. 44. Corpo musicale e fanfare
 
 1.  Le  spese relative all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di  strumenti  per  le  fanfare sono a carico dell'Amministrazione, a meno  che i musicanti non sono autorizzati a servirsi di strumenti di proprieta'.
 2.  Per  le  spese  di cui al comma 1 e per quelle relative ad ogni altro  materiale  necessario  al  funzionamento delle fanfare e della banda  del  Corpo, di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, si provvede con la procedura in economia.
 
 
 
 Nota all'art. 44:
 - Il   decreto  legislativo  27 febbraio  1991,  n.  79
 (Riordinamento   della  banda  musicale  della  Guardia  di
 finanza),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
 1991, n. 62, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 45. Gestione amministrativa
 
 1. La gestione amministrativa dei materiali comprende le operazioni e  gli  atti  che  comportano  modificazioni  nella consistenza e nel valore  dei  materiali di proprieta' dell'Amministrazione in consegna ad   agenti   responsabili  tenuti  alla  custodia,  alla  vigilanza, all'impiego dei materiali stessi.
 2. I materiali, comunque acquisiti, sono introdotti nei magazzini e assunti in carico da agenti contabili.
 3.  Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere  introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi.  In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente   agente  contabile,  che  vigila  sulla  custodia,  buona conservazione nonche' pronta disponibilita' dei materiali stessi.
 4.  Le  disposizioni  relative  alla  gestione  dei materiali, alle scritture   contabili   e   ai  documenti  nonche'  alle  correlative modalita',   formalita'   e   scadenze   sono  emanate  con  apposite determinazioni dal Comandante generale.
 |  |  |  | Art. 46. Consegnatari dei materiali
 
 1.   I   consegnatari  per  debito  di  custodia  rendono  i  conti giudiziali,   ai   sensi   della   legge   e   del   regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato,   muniti   dell'attestazione   di   benestare  del  Comandante dell'ente,  al  Comando  generale  che  ne  cura  l'invio all'Ufficio centrale  di  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
 2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati  che  rendono il conto amministrativo anche per i materiali in  uso  presso  comandi,  uffici  e  personale  dipendenti. Il conto amministrativo,  munito dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente,  e'  inoltrato  al  Comando  generale  che ne cura l'invio all'Ufficio  centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.
 |  |  |  | Art. 47. Responsabilita' dei consegnatari
 
 1.  I  consegnatari  di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente  responsabili  degli  oggetti  ricevuti  a  seguito  di regolare verbale di consegna.
 2. I consegnatari non possono estrarre ne' introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun oggetto se l'operazione non e' assistita da regolare documentazione amministrativa.
 3.  I  consegnatari  sono  esenti  da responsabilita' conseguenti a mancanze  o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo  che  essi  ne  abbiano  effettuato  la  regolare  consegna o la distribuzione   sulla   scorta  della  documentazione  amministrativa perfezionata.
 |  |  |  | Art. 48. Perdite, avarie, cali e tare
 
 1.  Le  perdite,  le  deficienze,  i  deterioramenti  e  i  cali di materiali  verificatisi  per  cause  di  forza  maggiore,  per  cause naturali  o per altri motivi sono accertati con la procedura prevista dal capo dodicesimo.
 2.  Nel  caso  di  perdite  o  di  avarie di materiali derivanti da incidenti  di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si  osservano  anche  le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione  e  la  valutazione  delle  cause  e delle eventuali responsabilita'.
 3. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuata con decreto delle autorita'  di  cui  all'articolo  59  o  con  altro  provvedimento di scarico,   previsto   da   leggi   e   regolamenti,  corredato  della documentazione comprovante le cause e le eventuali responsabilita'.
 4.  La  documentazione  di  cui al comma 3, nel caso in cui i fatti sono  stati ascritti a responsabili determinati, e' completata con la quietanza  di  tesoreria  o  con  la dichiarazione di accettazione di addebito  rateale,  oppure, in mancanza di accettazione, con la copia della denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti.
 |  |  |  | Art. 49. Distruzioni
 
 1.  I materiali gia' dichiarati fuori uso e in carico ai magazzini, qualora  divengano  di  valore  commerciale nullo o irrilevante, sono proposti  dai relativi consegnatari per l'eliminazione, l'abbandono o la  distruzione.  La  proposta  indica  la  specie  e  quantita'  dei materiali e le eventuali pratiche svolte per la loro alienazione.
 2.  La proposta e' sottoposta all'esame dell'autorita' competente a norma dell'articolo 59, che emette decreto di scarico.
 3.  Le  operazioni  di  cui  al comma 1 sono comprovate da apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 50. Materiali fuori uso per vetusta' o usura
 
 1.  La  richiesta  di dichiarazione fuori uso di materiali ritenuti non  piu'  idonei a ulteriore servizio in dipendenza di vetusta' o di usura  e'  formulata  dal relativo consegnatario che ha in consegna i materiali stessi.
 2. La richiesta contenente l'elencazione del materiale, convalidata dall'autorita'  da  cui  dipende  il  consegnatario,  e' trasmessa ad apposita commissione tecnica di accertamento, nominata dal Comandante dell'ente.
 3.  L'attivita'  della  commissione  e'  documentata  con  apposito verbale   da   sottoporre  all'approvazione  del  dirigente  militare designato dal Comandante generale.
 4.  Le  dichiarazioni  di  fuori  uso  dei  materiali costituiscono documenti  giustificativi  dei  movimenti  contabili  di  scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato.
 5.  Il  materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulta di nessun valore commerciale, non e' assunto in carico ed e' eliminato, abbandonato o distrutto.
 |  |  |  | Art. 51. Materiali fuori uso per cause tecniche
 
 1.  Gli  enti  formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi,  le  parti  o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente:
 a) non  hanno  trovato  o  non  possono  trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;
 b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica.
 2.  La  proposta  e'  inoltrata  al Comando generale, con il parere motivato della commissione tecnica nominata dal Comandante dell'ente.
 3.  La dismissione o radiazione dei materiali, puo' essere disposta anche direttamente dal Comando generale.
 4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi o radiati devono essere:
 a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie;
 b) trasformati;
 c) venduti,  nello stato in cui si trovano o previa demolizione o disfacimento, previa dichiarazione di fuori uso;
 d) distrutti.
 |  |  |  | Art. 52. Vendita di materiali fuori uso
 
 1.  Le  armi,  gli  armamenti  e gli equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi del Corpo dichiarati fuori uso, quando non siano destinati  alla  permuta e per i quali sia stata stabilita la vendita da  parte  del  Comando  generale,  possono essere venduti in loco da parte  dell'ente  che  ha  l'utenza  del  materiale. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.
 2.  Nel  caso  di permuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  28 dicembre 1995, n. 549, il valore dei materiali e' portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.
 3.  Qualora  l'alienazione  di  materiale  fuori  uso  debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di  terzi,  o  in  ragioni  di  particolari  esigenze  connesse  alla sicurezza  o  all'igiene ambientale, l'Amministrazione puo' prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di cui  sopra  potra'  essere  decurtato  dall'importo di aggiudicazione finale.
 
 
 
 Nota all'art. 52:
 - L'art.  1,  comma  3,  della citata legge 28 dicembre
 1995, n. 549, cosi' recita:
 «3.   Ai   fini   del   contenimento   dei   costi  per
 l'ammodernamento,   l'Amministrazione   della  difesa,  nel
 rispetto  delle vigenti norme in materia di esportazione di
 materiali  d'armamento,  puo' procedere a permute o vendite
 di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 53. Vendita di alcuni tipi di materiali
 
 1.   Il   Comandante  generale  puo'  autorizzare  la  vendita  dei materiali:
 a) indicati  al  primo  comma dell'articolo precedente dichiarati fuori uso, di valore di stima non superiore a trentamila euro;
 b) inservibili  o  provenienti da residuati di lavorazione, uso o disfacimento, compresi i residui delle mense e cucine.
 2.  Per  la vendita si procede previa acquisizione in prima istanza di  almeno  tre  offerte  e  in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.
 3.  Le  vendite  sono  effettuate,  con l'osservanza degli appositi capitolati, ove esistano, sulla base di un verbale di stima compilato da  una  commissione  costituita  secondo  le direttive impartite dal Comando generale.
 4.  L'acquirente  e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
 |  |  |  | Art. 54. Cessione di materiali
 
 1.  Il  Comando  generale  determina  annualmente  le quantita' e i prezzi   dei   materiali  che  possono  essere  ceduti  al  personale dipendente.
 2.  Le  cessioni  sono  effettuate  mediante  pagamento in contanti all'atto del prelevamento.
 3. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita  solo  quando  per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze dette amministrazioni non possono provvedere diversamente.
 4. La cessione ad altre amministrazioni anche estere e a privati e' consentita  per  ragioni  urgenti  di  interesse  pubblico  di natura militare  o  in  occasione  di  operazioni  di soccorso per pubbliche calamita'  o  per ragioni di politica internazionale; in tali casi lo scarico    contabile    dei    materiali    avviene   immediatamente, indipendentemente  dal  pagamento.  Con decreto ministeriale, ove non sia  applicabile  il disposto di cui all'articolo 1, comma 101, della legge  23 dicembre  1996, n. 662, puo' essere autorizzata la cessione gratuita dei materiali.
 5.   Gli  importi  riscossi  in  corrispondenza  delle  cessioni  a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.
 
 
 
 Nota all'art. 54:
 - L'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662  (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1996, n.
 303, supplemento ordinario, cosi' recita:
 «101.  Nell'ambito  dei vigenti accordi di cooperazione
 e'  autorizzata  la  cessione a titolo gratuito ai Paesi in
 via  di  sviluppo  ed a quelli partecipanti al partenariato
 per  la  pace,  nonche'  agli  organismi di volontariato di
 protezione  civile  iscritti  negli  appositi  registri, di
 materiali  non  d'armamento  dichiarati  obsoleti per cause
 tecniche.  La cessione di materiali d'armamento riguardera'
 esclusivamente   materiali   difensivi   e   dovra'  essere
 preventivamente   acquisito   il  parere  vincolante  delle
 competenti Commissioni parlamentari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 55. Prestito dei materiali
 
 1.  Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato o a privati e' subordinato all'autorizzazione del Comando generale.
 2.  Nei casi di pubblica calamita', incendio, naufragio e qualunque evento   che   comporti  pericolo  di  vite  umane,  il  prestito  e' autorizzato  dal  Comandante  dell'ente,  nave  o reparto interessato all'immediato  intervento, che ne informa tempestivamente l'autorita' da cui dipende.
 3.  Il  prestito di materiali, di norma, e' effettuato a pagamento, salvo nei casi in cui e' a favore di altre Forze annate o di polizia. Le somme riscosse costituiscono proventi riassegnabili.
 4.  Il prestito di materiale e' concesso con provvedimento motivato per  un periodo di tempo da determinare in precedenza in relazione ai lavori  o  ai  bisogni  per  i quali fu richiesto; detto periodo puo' essere prorogato.
 5. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento della esigenza.
 |  |  |  | Art. 56. Rinvio
 
 1.  Per  la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile  si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e successive modificazioni  e  integrazioni nonche' del testo unico concernente lo statuto  degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione.
 |  |  |  | Art. 57. Procedure
 
 1. In caso di mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali  chi e' tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al Comandante dell'ente.
 2.  Il  Comandante,  in  base  a tale rapporto o di sua iniziativa, quando  altrimenti  gli  consti  del  danno  avvenuto, nomina, ove la presunta  entita'  del danno superi il limite di valore stabilito dal Comandante   generale,   una   commissione  composta  di  almeno  tre ufficiali,  di  cui  uno  superiore che la presiede, per accertare le cause   dell'evento   dannoso  e  l'entita'  del  danno  nonche'  per pronunciarsi sulle eventuali responsabilita'.
 3.  Per  danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, l'accertamento e' fatto dal Comandante stesso o da un ufficiale da questi designato.
 4.  Il  Comandante  dell'ente, quando, sulla base degli elementi di fatto  ovvero  a  conclusione  dell'inchiesta  di cui ai commi 2 e 3, emerga   un   danno   patrimoniale  non  risarcito,  fa  denuncia  al Procuratore  regionale  della  Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili e informando il Comando generale.
 |  |  |  | Art. 58. Responsabilita' del Comandante dell'ente
 
 1.   Nel  caso  in  cui  la  responsabilita'  possa  estendersi  al Comandante   dell'ente,  questi  informa  immediatamente  il  Comando generale.
 2. Il Comandante generale, in base alla comunicazione suddetta o di sua  iniziativa,  quando  altrimenti  gli  consti del danno avvenuto, nomina  la  commissione  prevista  dall'articolo 57, presieduta da un ufficiale   generale  del  Corpo,  e,  quando  emergono  elementi  di responsabilita', fa denuncia del fatto al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili.
 3. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e  delle  finanze  quando  la  responsabilita'  possa  estendersi  al Comandante generale.
 |  |  |  | Art. 59. Autorita' competente
 
 1.    Competenti   a   determinare   in   via   amministrativa   la responsabilita'  e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi degli articoli che precedono, sono:
 a) il Comandante dell'ente fino al limite di valore stabilito dal Comandante generale;
 b) il Comandante generale per importi superiori;
 c) il  Ministro  dell'economia  e delle finanze nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 58.
 2. L'autorita' competente emette decreto di scarico, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo 194 del regolamento per l'Amministrazione del  patrimonio  e la contabilita' generale dello Stato, se riconosce dimostrato  il  caso  fortuito  o la causa di forza maggiore. In caso contrario,   dispone,  sempre  a  mezzo  di  decreto,  l'addebito  ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.
 3.  Per  cali di giacenza, di distribuzione, di trasformazione e di trasporto,   che   rientrano   nelle  aliquote  fissate  da  speciali istruzioni,  il  discarico e' ammesso previo accertamento da parte di apposita  commissione  nominata  dal  Comandante  dell'ente che ha in carico i materiali.
 4.  Ove  la  consistenza dei materiali subisca cali che eccedono le aliquote  di  cui  al comma precedente, la competenza e' riservata al Comando generale.
 
 
 
 Nota all'art. 59:
 - L'art.  194  del citato regio decreto 23 maggio 1924,
 n. 827, cosi' recita:
 «Art. 194. - Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione
 di  denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di
 forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse
 a  discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono
 le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi
 servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il
 danno,  ne'  per  negligenza, ne' per indugio frapposto nel
 richiedere  i  provvedimenti necessari per la conservazione
 del danaro o delle cose avute in consegna.
 Non  possono  neppure essere discaricati quando abbiano
 usato  irregolarita'  o  trascuratezza  nella  tenuta delle
 scritture   corrispondenti   e   nelle   spedizioni  o  nel
 ricevimento del danaro e delle cose mobili.
 Quando   viene  accordato  il  discarico,  questo  deve
 risultare  da  un  decreto  del  Ministro  da  cui l'agente
 dipende.
 Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione
 del  contabile  nei rapporti amministrativi, ma non produce
 alcun  effetto  di  legale liberazione, rimanendo integro e
 non  pregiudicato  il  giudizio della Corte dei conti sulla
 responsabilita' dell'agente.
 I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti
 al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 60. Cause di giustificazione
 
 1.  Le  mancanze,  i deterioramenti e le diminuzioni di denaro e di materiali  sono  ammessi  a  discarico, a norma dell'articolo 194 del regolamento  per  l'amministrazione  del patrimonio e la contabilita' generale  dello  Stato,  soltanto  quando  gli  agenti  esibiscono le giustificazioni  stabilite  dalle  disposizioni  che  disciplinano  i relativi servizi e, nel contempo, comprovano la non imputabilita' del danno  ne'  per negligenza ne' per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti  necessari per la conservazione del denaro e delle cose avute in consegna.
 
 
 
 Nota all'art. 60:
 - Per  l'art.  194 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
 827, si veda la nota all'art. 59.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 61. Recupero dei pagamenti indebiti
 
 1.  Quando  il  danno  all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati,  le  somme  relative  sono  recuperate, in primo luogo, a carico  di  chi li ha percepiti; se si tratta di personale dipendente dall'Amministrazione,  il  recupero  dell'indebito, ove occorra, puo' essere  effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.
 2.  Tale  procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti  intesi  ad  accertare e contestare le eventuali responsabilita' dell'indebito pagamento.
 3.  Ove  il  recupero  di  cui  al comma 1 non puo' comunque essere effettuato,   i  responsabili  di  pagamenti  indebitamente  eseguiti risarciscono il danno.
 |  |  |  | Art. 62. Quantificazione dell'addebito
 
 1. L'addebito per perdita di materiali e' commisurato:
 a) per  i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o nomenclatorie;
 b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.
 2.  L'addebito  puo' essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.
 3.  L'addebito  per  deterioramento  di  materiali corrisponde alla spesa  di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la  riparazione  risultino  deprezzati,  viene  addebitata  anche  la differenza di valore.
 4.  Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo   ricavato   dalla   vendita   viene  portato  in  diminuzione all'addebito ai responsabili.
 |  |  |  | Art. 63. Pagamento rateale del debito
 
 1.  Qualora  i  responsabili  accettino formalmente di rifondere il danno,  le  autorita'  di  cui  all'articolo  59 possono concedere il pagamento  rateale  del debito, ragguagliando i ratei all'entita' del danno e alla solvibilita' del debitore.
 |  |  |  | Art. 64. Azioni di regresso e rivalsa
 
 1. Le azioni di regresso e di rivalsa, intentate a termine di legge da  chi rifonde somme all'Amministrazione in applicazione delle norme del  presente  regolamento, si svolgono all'infuori di ogni ingerenza dell'Amministrazione stessa.
 |  |  |  | Art. 65. Abrogazioni
 
 1.  Il  regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, il titolo IV del regio decreto  3 giugno  1926,  n.  1163,  il  decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo  1986,  n.  189  e il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1991, n. 242, sono abrogati.
 
 
 
 Note all'art. 65:
 - Per il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, si vedano
 le note alle premesse.
 - Il titolo IV del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163
 (Regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del
 naviglio  della  Regia  Guardia  di  finanza), abrogato dal
 presente  regolamento,  recava:  «Gestione patrimoniale del
 naviglio e delle imbarcazioni».
 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20
 marzo 1986, n. 189, si vedano le note alle premesse.
 - Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 14 febbraio
 1991,  n.  242,  abrogato dal presente regolamento, recava:
 «Regolamento  per  l'iscrizione  all'albo  dei  fornitori e
 degli appaltatori della Guardia di finanza».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 66. Decorrenza
 
 1.  Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 14 dicembre 2005
 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
 
 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 176
 |  |  |  |  |