Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 gennaio 2006 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle societa' Alpitel S.p.a. e S.I.T.E. S.p.a. (Decreto n. 37738). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243; Visti i verbali di accordo, stipulati in data 9 dicembre 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le societa' Alpitel S.p.a. e S.I.T.E S.p.a. e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato concordato che, a decorrere dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, le predette societa' Alpitel e S.I.T.E, che hanno ricevuto in affitto, rispettivamente, i rami d'azienda TLC - Piemonte e TLC-Lombardia della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., avrebbero richiesto l'intervento straordinario di integrazione salariale anche per gli ex lavoratori della predetta societa' Padovani, passati alle dipendenze delle societa' affittuarie, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile; Vista l'istanza con la quale la societa' Alpitel S.p.a. ha richiesto, per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di cinque lavoratori dell'unita' di Caresanablot (Vercelli), passati alle proprie dipendenze, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, in seguito alla stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., gia' fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I) del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004; Vista l'istanza con la quale la societa' S.I.T.E. S.p.a. ha richiesto, per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di venti lavoratori dell'unita' di Cusago (Milano), passati alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, in seguito alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., gia' fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I) del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004; Ritenuto pertanto di modificare l'art. 1, punto I) del sopra citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004, relativamente al periodo di concessione della CIGS e di autorizzare, per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., passati alle dipendenze delle societa' Alpitel S.p.a. e S.I.T.E. Considerato che la concessione del trattamento in questione non modifica il numero complessivo dei lavoratori per i quali era gia' stata autorizzata la CIGS ai sensi del decreto n. 34013 del 7 maggio 2004 e non comporta oneri aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 4 del medesimo provvedimento; Decreta:
Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'art. 1, punto I) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243, e' modificato nella parte relativa al periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale che deve intendersi dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della societa' Alpitel S.p.a. per le sedi ed i lavoratori di seguito indicati, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto gia' dipendenti dalla societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.: Alpitel S.p.a. sede legale in Nucetto (Cuneo) unita' in Caresanoblot (Vercelli) cinque lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della societa' S.I.T.E. S.p.a. per le sedi ed i lavoratori di seguito indicati, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto gia' dipendenti dalla societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.: S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unita' in Cusago (Milano) venti lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004. |
| Art. 4. La misura del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta del 20%. |
| Art. 5. L'impegno di spesa previsto rientra nella disponibilita' finanziaria disposta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013. |
| Art. 6. Le aziende di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 2006 Il direttore generale: Mancini |
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