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| Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 3 gennaio 2006 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  delle societa' Alpitel S.p.a. e S.I.T.E. S.p.a. (Decreto n. 37738). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali
 e degli incentivi all'occupazione
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
 Visto  l'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare i commi 137 e 139;
 Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e  delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione  di  reti  telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria,  nei  quali  e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS  per  l'anno  2004,  ai sensi del citato art. 3, comma 137 della legge  n.  350/2003,  al  fine  di  agevolare  la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del 7 maggio  2004,  n.  34013,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;
 Visti  i  verbali  di  accordo,  stipulati  in data 9 dicembre 2004 presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali tra le societa'   Alpitel  S.p.a.  e  S.I.T.E  S.p.a.  e  le  organizzazioni sindacali  di  categoria,  nei  quali  e'  stato  concordato  che,  a decorrere  dal  1° dicembre  2004  al  31 dicembre  2004, le predette societa'   Alpitel   e   S.I.T.E,  che  hanno  ricevuto  in  affitto, rispettivamente,  i  rami  d'azienda  TLC  - Piemonte e TLC-Lombardia della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., avrebbero richiesto l'intervento straordinario di integrazione salariale anche per gli ex lavoratori  della predetta societa' Padovani, passati alle dipendenze delle  societa'  affittuarie,  ai  sensi  dell'art.  2112  del codice civile;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  Alpitel  S.p.a.  ha richiesto,  per  il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione salariale  in favore di cinque lavoratori dell'unita' di Caresanablot (Vercelli),  passati alle proprie dipendenze, ai sensi dell'art. 2112 del  codice  civile, in seguito alla stipula del contratto di affitto del  ramo d'azienda della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., gia' fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I) del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  S.I.T.E.  S.p.a. ha richiesto,  per  il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004, la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione salariale  in  favore  di  venti  lavoratori  dell'unita'  di  Cusago (Milano), passati alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 2112 del codice  civile,  in seguito alla stipula del contratto di affitto del ramo  di  azienda  della  societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., gia' fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I) del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004;
 Ritenuto pertanto di modificare l'art. 1, punto I) del sopra citato decreto  interministeriale  n. 34013 del 7 maggio 2004, relativamente al periodo di concessione della CIGS e di autorizzare, per il periodo dal  1° dicembre  2004  al  31 dicembre  2004,  la  concessione della proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in favore  dei  lavoratori  della  societa'  Padovani  S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.,  passati  alle  dipendenze  delle  societa'  Alpitel S.p.a. e S.I.T.E.
 Considerato  che  la  concessione  del trattamento in questione non modifica  il  numero  complessivo dei lavoratori per i quali era gia' stata  autorizzata la CIGS ai sensi del decreto n. 34013 del 7 maggio 2004  e  non  comporta oneri aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 4 del medesimo provvedimento;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Per  le motivazioni in premessa esplicitate, l'art. 1, punto I) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il  Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013,  registrato  dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243, e' modificato nella parte relativa al periodo di concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale che deve intendersi dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,   e'  concessa  la  proroga  del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale in favore della societa' Alpitel S.p.a. per le sedi  ed  i  lavoratori  di  seguito  indicati,  sospesi dal lavoro o lavoranti  ad  orario ridotto gia' dipendenti dalla societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.:
 Alpitel   S.p.a.   sede  legale  in  Nucetto  (Cuneo)  unita'  in Caresanoblot   (Vercelli)   cinque  lavoratori  per  il  periodo  dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art.  3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,   e'  concessa  la  proroga  del  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  in favore della societa' S.I.T.E. S.p.a. per le  sedi  ed  i  lavoratori di seguito indicati, sospesi dal lavoro o lavoranti  ad  orario ridotto gia' dipendenti dalla societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.:
 S.I.T.E.  S.p.a.,  sede  legale  in  Bologna,  unita'  in  Cusago (Milano)  venti  lavoratori  per  il  periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004.
 |  |  |  | Art. 4. La misura del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta del 20%.
 |  |  |  | Art. 5. L'impegno   di   spesa   previsto   rientra   nella  disponibilita' finanziaria  disposta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013.
 |  |  |  | Art. 6. Le  aziende  di  cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono usufruire del  trattamento  di  cui  trattasi  a  condizione  che  ricorrano  i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio  1999,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  in data 20 gennaio  1999,  con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al  trattamento  di  cui  all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 gennaio 2006
 Il direttore generale: Mancini
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