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| Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 29 dicembre 2005 |  | Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture  di  salvataggio  gonfiabili,  dei dispositivi di evacuazione marini  e  degli  sganci  idrostatici. Approvazione della stazione di revisione «Omega S.r.l.», in Chioggia, ai sensi del decreto 16 luglio 2002. |  | 
 |  |  |  | IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 
 Visto   il   decreto   del  Comandante  generale  del  Corpo  delle capitanerie  di  porto  16 luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 191, del 16 agosto 2002, recante modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili,  dei  dispositivi  di  evacuazione  marini e degli sganci idrostatici;
 Visto   il   decreto   del  Comandante  generale  del  Corpo  delle capitanerie  di  porto in data 4 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, con il quale e' stata approvata la stazione di revisione «Omega S.r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), via Saloni n. 59;
 Ritenuto  necessario  aggiornare  le  tipologie  di  dispositivi di sicurezza  che  la  stazione di revisione in questione e' abilitata a revisionare;
 Preso  atto  del  giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita  della  direzione  marittima  di  Venezia  con verbale in data 23 marzo 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'  approvata  la stazione di revisione «Omega S.r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), via Saloni n. 59.
 |  |  |  | Art. 2. La  stazione  di  cui  all'art.  1  e'  abilitata  ad effettuare la revisione  della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale  deve  ottenere  e  mantenere  apposito accreditamento, pena la revoca   della   presente   approvazione,   da   parte  dei  relativi costruttori:
 zattere di salvataggio gonfiabili;
 cinture di salvataggio gonfiabili;
 sganci idrostatici.
 |  |  |  | Art. 3. L'acquisizione  di  nuovi  accreditamenti  da parte dei costruttori dovra'  essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Venezia.
 La   stazione   di  revisione  dovra'  adeguatamente  pubblicizzare l'elenco  delle  marche e delle varie tipologie di dispositivi che e' abilitata a revisionare.
 |  |  |  | Art. 4. Il  decreto  del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, citato in premessa, e' abrogato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 dicembre 2005
 Il Comandante generale: Dassatti
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