| IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
 Vista  la  legge  7 giugno  2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni»;
 Visto  il decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,  in legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti  nell'ambito  del  Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;
 Visto  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, che prevede l'istituzione  del  sistema  pubblico  di  connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione;
 Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che sancisce e disciplina l'uso delle tecnologie   dell'informazione   e  della  comunicazione  nell'azione amministrativa;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina la posta elettronica certificata;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 maggio  2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
 Viste  le  «Linee  guida del Governo per lo sviluppo della societa' dell'informazione  nella  legislatura»,  approvate  dal Consiglio dei Ministri  in  data  31 maggio 2002, nelle quali, tra gli obiettivi da raggiungere  prioritariamente, e' indicata la diffusione dell'impiego della posta elettronica nella pubblica amministrazione;
 Vista  la  direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del  27 novembre  2003  per  l'impiego  della posta elettronica nelle pubbliche  amministrazioni,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2004, n. 8;
 Vista  la  direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 18 dicembre 2003, avente ad oggetto le «Linee guida in materia di digitalizzazione  dell'Amministrazione  per  l'anno 2004», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2004;
 Vista  la  direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del  4 gennaio  2005  avente  ad  oggetto  «Linee guida in materia di digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione  per l'anno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2005;
 Considerato  che  un  maggior impiego delle tecnologie informatiche nelle  comunicazioni  con  i  cittadini  aumenta  l'efficienza  delle pubbliche amministrazioni e favorisce notevoli risparmi;
 Ritenuta  la  necessita'  di  fornire  indicazioni  operative  alle pubbliche  amministrazioni in vista dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 82 del 2005;
 E m a n a
 la seguente direttiva:
 LINEE GUIDA PER LA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE DIGITALE Premessa.
 La  presente  direttiva  e'  indirizzata a tutte le amministrazioni dello   Stato   e   agli  enti  pubblici  sottoposti  alla  vigilanza ministeriale;  per  le  Regioni  e  gli  enti  locali  e territoriali costituisce   un  contributo  alle  determinazioni  in  materia,  nel rispetto della loro autonomia amministrativa ed organizzativa.
 L'emanazione  del  decreto  legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante «Codice  dell'amministrazione  digitale»  (di  seguito  indicato come «Codice»)  e  del decreto legislativo del 28 febbraio 2005 n. 42, che ha  istituito  il  «sistema  pubblico  di  connettivita»  e  la «rete internazionale della pubblica amministrazione», segna un determinante passo   avanti   nel   processo  di  modernizzazione  della  pubblica amministrazione  fornendo gli strumenti normativi necessari a dare al processo  di digitalizzazione. La puntuale disciplina di fondamentali istituti  quali,  ad  esempio,  le  firme  elettroniche, il documento informatico,  la  posta elettronica, la carta nazionale dei servizi e la   carta   di  identita'  elettronica,  attribuisce  alla  pubblica amministrazione   gli   strumenti  tecnico-giuridici  attraverso  cui ripensare  la  propria  organizzazione  in chiave digitale al fine di fornire   a   cittadini   ed  imprese  i  propri  servizi  «on  line» realizzando,  nel contempo, una progressiva riduzione dei costi ed un incremento della efficienza e della trasparenza.
 Il «Codice dell'amministrazione digitale» che entrera' in vigore il 1° gennaio  2006 sancisce obblighi e fissa termini in vista dei quali e'  opportuno  che  le  amministrazioni  si  preparino adeguatamente. Attraverso  un  esame generale dei principali istituti trattati dalle richiamate  norme,  la presente direttiva vuole, pertanto, costituire un  momento  di riflessione e di stimolo per questa ulteriore e nuova sfida  alla  quale  tutta  la  P.A.  e' chiamata indicando di seguito alcuni  punti  fondamentali dei quali le amministrazioni dovranno fin d'ora assicurare l'attuazione. 1) Comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini.
 L'art. 3 del codice sancisce il principio generale in base al quale i  cittadini  e  le  imprese  hanno  il  diritto di «richiedere» e di «ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le  pubbliche  amministrazioni  centrali  e con i gestori di pubblici servizi statali.
 Il  medesimo  principio e' ripreso anche dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo  sviluppo  economico,  sociale  e  territoriale»,  convertito, con modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005,  n.  80  che, al comma 3-quater  dell'art.  7,  stabilisce  l'obbligo per le amministrazioni statali   di   ricevere   nonche'  inviare,  ove  richiesto,  in  via telematica,  nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i   documenti   e   tutti  gli  atti  relativi  ad  ogni  adempimento amministrativo.
 a) Comunicazione esterna e posta elettronica:
 l'obbligo  di  comunicare per via telematica con i cittadini e le imprese che lo richiedano presuppone che l'amministrazione si adoperi per  rendersi  facilmente  raggiungibile  telematicamente;  si rende, pertanto,  necessario  esporre ed evidenziare adeguatamente, sui siti istituzionali   di  ogni  amministrazione,  gli  indirizzi  di  posta elettronica   utilizzabili   dai   cittadini,   rendendo   facilmente reperibili gli indirizzi di posta elettronica degli uffici competenti per   gli   atti   ed  i  procedimenti  di  maggiore  interesse,  con l'indicazione di quelli abilitati alla posta certificata.
 Si  segnala  che  le medesime informazioni devono essere inserite anche nel sito www.indicepa.gov.it
 Si  rammenta  inoltre  che,  ai sensi dell'art. 54 del codice, le amministrazioni  sono tenute, fra l'altro, ad evidenziare sul proprio sito  i principali procedimenti di competenza indicando gli eventuali termini,   il   nome   del   responsabile  e  l'unita'  organizzativa responsabile  dell'istruttoria,  nonche'  l'elenco  dei  servizi gia' disponibili in rete e di quelli di imminente attivazione.
 b) Servizi telematici di informazione preventiva:
 nell'ottica   di   una   proficua   collaborazione  tra  pubblica amministrazione   e   cittadino,  e'  utile  che  le  amministrazioni provvedano  ad  organizzarsi  per  realizzare servizi di informazione preventiva    in   modalita'   telematica,   al   fine   di   fornire tempestivamente,  per  posta  elettronica,  a  coloro  che lo abbiano esplicitamente richiesto, informazioni, documenti e notizie in merito a  scadenze  (amministrative,  tributarie,  ecc...)  o a pagamenti da effettuare,  moduli  o  formulari  per richieste o eventuali rinnovi, ecc.   L'amministrazione   dovra'  adeguatamente  pubblicizzare  tale servizio,  non  appena  attivato. Un ruolo di rilievo potrebbe essere svolto,  in  tal  senso,  dagli  uffici  relazioni  con  il pubblico, conformemente ai rilevanti compiti affidatigli dalla legge n. 150 del 2000.
 I  cittadini  che avranno cura di comunicare il proprio indirizzo di  posta  elettronica potranno anche ricevere, con congruo anticipo, informazioni relative ai documenti personali e alle licenze che hanno durata  predeterminata  di  cui  sono titolari, allorche' la relativa validita'   sia   prossima   alla   scadenza.  Riceveranno,  altresi, telematicamente i moduli necessari per l'eventuale rinnovo.
 Sara'    opportuno    che    ogni    amministrazione    provveda, preliminarmente,  ad  un'accurata  selezione  delle  informazioni che possono essere fornite a richiesta, in via telematica, organizzandole e classificandole per categorie, quali per esempio:
 a) informazioni  specifiche e documenti d'interesse individuale del cittadino o dell'impresa;
 b) informazioni  relative  a  comunicazioni  istituzionali (es. avviso  circa la realizzazione da parte della singola amministrazione di un nuovo servizio);
 c) informazioni collegate a scadenze o adempimenti da assolvere nei confronti della pubblica amministrazione.
 Le   amministrazioni   dovranno  evidenziare,  comunque,  che  il cittadino  e'  tenuto  ad  assolvere  i  propri  obblighi legati agli adempimenti  scadenzati, a prescindere dall'effettiva ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione. 2) Comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni.
 E'  stata  piu'  volte ribadita, in particolare nella direttiva per l'impiego  della  posta  elettronica nelle pubbliche amministrazioni, datata   27 novembre   2003,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 gennaio   2004,  n.  8,  l'importanza  strategica  che  l'utilizzo intensivo ed esteso della posta elettronica riveste nell'ottica di un cambiamento  radicale  della  pubblica  amministrazione. Lo strumento della  posta  elettronica,  inteso  come  mezzo  di  comunicazione  e trasmissione  di documenti, informazioni, dati (sia all'interno della P.A.  che  nei  confronti  dei  terzi)  presenta  caratteristiche  di economicita',  semplicita'  e velocita' di trasmissione, facilita' di archiviazione,  possibilita'  di  invio  multiplo, integrabilita' con altri   strumenti   ed   applicazioni   telematiche   e   infine,  di affidabilita'.
 Per   tali   motivi   l'art.    47  del  codice  sancisce  che  «Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica», precisando che esse  sono  valide  ai fini del procedimento amministrativo se ne sia verificata la provenienza specificando le modalita' che consentono la verifica  della  «provenienza»  delle  comunicazioni  allo  scopo  di conferire ad esse efficacia legale certa.
 Si  rammenta  inoltre  che,  dal  primo gennaio  del 2006, tutte le pubbliche  amministrazioni  dovranno  privilegiare  l'uso della posta elettronica   come   canale  di  comunicazione  anche  con  i  propri dipendenti.
 Alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  la  prosecuzione  delle tradizionali   forme   di   comunicazione,   nonostante  sussista  la possibilita'   di   ricorrere   alla   posta  elettronica,  configura l'inosservanza  di  una  disposizione  di  legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico. 3) Carta Nazionale dei Servizi.
 La  Carta  Nazionale  dei Servizi (CNS) e' lo strumento informatico che   le   pubbliche  amministrazioni  rilasciano  ai  cittadini  per consentire loro di accedere, attraverso la rete, a quei servizi per i quali  sia  necessaria l'identificazione in rete del soggetto. La CNS e' regolamentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.  117  che  ne  stabilisce  le modalita' d'uso e di diffusione.
 La   possibilita'  di  supportare  molteplici  contenuti  la  rende strumento  di grande utilita'. Alcune amministrazioni regionali hanno gia'  utilizzato  la CNS, in alcuni casi cumulandone le funzionalita' con quelle della Tessera Sanitaria (TS), con notevole vantaggio anche ai fini dell'accesso alle prestazioni mediche ed ospedaliere.
 Al  fine  di  accelerarne  ed  armonizzarne la diffusione, si rende opportuno  che  le  pubbliche  amministrazioni  locali  che intendano avviare  progetti  di emissione della CNS in regioni che abbiano gia' avviato  la  diffusione  della  CNS,  in  linea  con  quanto disposto dall'art.  50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, promuovano specifici accordi con la Regione stessa.
 Tenuto conto che il numero di CNS in circolazione e' di oltre dieci milioni  e  che  molte  sono  in  procinto di essere emesse, tutte le pubbliche   amministrazioni   che  erogano  servizi  in  rete  devono provvedere - in coerenza con quanto previsto nell'art. 5, comma 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 marzo 2004, n. 117 - a consentire  l'accesso  ai  servizi  ai  titolari  di  tutte  le  CNS, indipendentemente    dall'ente    di    emissione    delle    stesse. Contestualmente,  le  amministrazioni  sono  tenute  a dare esplicita pubblicita'  nei  propri  siti  istituzionali  della  possibilita' di usufruire  dei  servizi  offerti ai cittadini utilizzando la CNS come strumento di accesso.
 Si  segnala  che,  in  attuazione dell'art. 1 commi 192 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005), e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2005, n. 140, il Centro nazionale   per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (di seguito  Cnipa)  e'  in  procinto di stipulare con il vincitore della apposita  procedura  di gara, un contratto quadro per la fornitura di un  quantitativo  massimo  di  3 milioni di CNS, che consentira' alle amministrazioni  l'acquisizione  di carte di riconoscimento in rete e dei  relativi  servizi  di  gestione  con procedure semplificate, con costi  ridotti  e con la garanzia di controllo della qualita' e della rispondenza  agli  standard  di interoperabilita'. Si raccomanda alle amministrazioni  il  ricorso  al  predetto  contratto  quadro  che la richiamata  legge  finanziaria  prescrive  «ai fini del miglioramento della  efficienza  operativa  della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica». 4) Transazioni economiche on line.
 Nel  corso di questi ultimi anni, in conformita' alle direttive del Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie ed in attuazione della prima  fase  del  «Piano  nazionale  di  e-government»,  le pubbliche amministrazioni  hanno  reso  disponibili  molti  servizi on line per cittadini  ed imprese, taluni dei quali prevedono anche il versamento di  una  somma  di  denaro  (a titolo di pagamento di tasse, imposte, contributi,  diritti  di  segreteria  ecc.  ...).  Tuttavia, soltanto alcune  amministrazioni  hanno reso possibile l'effettuazione di tali pagamenti in modalita' telematica.
 E',  quindi, necessario che le pubbliche amministrazioni consentano all'utente,   nell'ambito   della   medesima   procedura  telematica, l'effettuazione del pagamento, a qualunque titolo ad esse dovuto.
 E',  peraltro,  auspicabile che sia prevista l'utilizzazione di una pluralita' di canali di pagamento elettronico per fornire agli utenti la  libera  scelta  tra diverse opzioni (internet, sportelli bancomat ecc. ...).
 Al  fine  di  semplificare  le  operazioni  di  contabilizzazione e controllo  dei  pagamenti  effettuati  e'  opportuno  che  essi siano univocamente    identificabili   attraverso   un   codice,   generato automaticamente, che individui l'ente cui il pagamento e' diretto, la tipologia  di pagamento (tributi, contributi, diritti, ecc. ...) e la data del pagamento.
 Ai  fini  della corretta autenticazione dell'utente potranno essere utilizzate  la  Carta  nazionale  dei servizi o la Carta di identita' elettronica,  strumenti  che garantiscono anche il necessario livello di sicurezza.
 Al  fine  di  incentivare i pagamenti in modalita' telematica ed in considerazione  dei  risparmi  gestionali che ne possono derivare, le amministrazioni   dovranno  ricercare  soluzioni  che  consentano  di contenerne  il  costo  a  carico dell'utente entro limiti massimi non superiori a quelli di altri mezzi di pagamento. 5) Conferenza di servizi on line.
 La  conferenza  di servizi, disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  costituisce  un  nodo  centrale  della  semplificazione del procedimento amministrativo essendo il luogo ideale in cui competenze ed  interessi  diversi  vengono  ad  essere rappresentati trovando il necessario   raccordo   e  coordinamento.  Si  tratta  di  un  modulo organizzativo  volto  a  consentire  la  partecipazione  al  medesimo procedimento di diverse amministrazioni ed enti che, in un'unica sede ed  in  tempi rapidi, giungono all'adozione di un unico provvedimento amministrativo condiviso.
 La  recente  modifica  della legge n. 241/1990, operata dalla legge 11 febbraio  2005,  n.  15,  ha  significativamente  inciso sulla sua disciplina, semplificandone ulteriormente le modalita' di svolgimento ed  introducendo,  tra  le novita' piu' rilevanti, la possibilita' di effettuare    la    conferenza    di    servizi    attraverso   l'uso dell'informatica.   Il  comma  5-bis  dell'art.  14  della  legge  n. 241/1990,  peraltro,  richiamato  dall'art.  41,  comma 3, del codice afferma,   infatti,   che  «previo  accordo  tra  le  amministrazioni coinvolte,   la   conferenza   dei  servizi  e'  convocata  e  svolta avvalendosi  degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime».
 Il  quadro normativo attuale e la varieta' di strumenti tecnologici disponibili   consentono  gia'  alla  P.A.  di  svolgere  la  propria attivita' in modo piu' efficiente ed efficace; l'uso dell'informatica per  la  conferenza  di  servizi  consente  anche  il superamento dei vincoli  spaziali  e temporali, facilitando ulteriormente il raccordo tra  le  amministrazioni  con  conseguente  riduzione dei tempi e dei costi.
 Infatti, attraverso l'uso degli strumenti informatici, le pubbliche amministrazioni  coinvolte  in  un  unico procedimento amministrativo potranno  essere convocate e partecipare ad una conferenza di servizi assicurando  la  contemporanea  partecipazione alle riunioni dei loro rappresentanti,    anche    da    un   luogo   diverso   dalla   sede dell'amministrazione procedente, virtualmente unite dal contemporaneo utilizzo  di  collegamenti telematici (conferenza svolta in modalita' sincrona) ovvero, collegandosi al tavolo virtuale della conferenza in tempi  diversi  (conferenza svolta in modalita' asincrona). La scelta riguardo  alla  modalita' ritenuta piu' adeguata alla singola fase ed alla  tipologia  di  conferenza e di interessi coinvolti e' demandata all'accordo preventivamente raggiunto dalle medesime amministrazioni.
 Si  precisa  che, nell'ambito delle proprie competenze, il Cnipa e' stato  incaricato  di  predisporre  un'apposita procedura informatica utilizzabile  da  tutte  le  amministrazioni pubbliche ed in grado di consentire  la  convocazione  e  l'effettuazione  delle conferenze di servizi  in  modo  semplice  ed  univoco,  nel  pieno  rispetto della normativa  vigente.  Detta  procedura,  basata  sull'uso di strumenti informatici  di  larga  diffusione  (posta  elettronica,  sistemi  di chatting,  forum,  video  o  teleconferenza,  ecc.  ...), consentira' l'adeguamento alle specifiche fasi ed esigenze di ogni conferenza.
 Attraverso  una  specifica  sperimentazione  saranno verificate sul campo  tutte  le  funzionalita' della piattaforma in modo da renderne omogenea ed uniforme l'applicazione.
 Le   economie   scaturenti   dall'uso  della  suddetta  piattaforma realizzeranno  l'ulteriore  obiettivo  di  rendere  la  conferenza di servizi   uno  dei  piu'  efficaci  strumenti  di  semplificazione  e razionalizzazione dell'azione amministrativa. 6) Sicurezza dei sistemi informativi.
 Lo  sviluppo della comunicazione telematica con cittadini e imprese e  la conseguente necessita' di operare sulla rete rendono essenziale l'adozione di adeguate misure di sicurezza informatica per rispondere all'esigenza  di  garantire  riservatezza e integrita' dei contenuti, continuita' e disponibilita' dei servizi.
 Si richiamano le seguenti disposizioni del codice la cui attuazione richiede  particolari  cautele  dal  punto  di  vista della sicurezza informatica:  l'art.  5  (Effettuazione  dei  pagamenti con modalita' informatiche),  l'art.  51  (Sicurezza dei dati), l'art. 57 (Moduli e formulari);  non  vanno  sottovalutati, inoltre, gli aspetti relativi alla  sicurezza in relazione agli articoli 31 (Obblighi di sicurezza) e  34 (Trattamento con strumenti elettronici) del decreto legislativo «Codice in materia di protezione dei dati personali».
 E',  pertanto,  necessario che le pubbliche amministrazioni statali che  non  vi  abbiano  gia'  provveduto, attuino quanto gia' previsto nella direttiva sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni del   16 gennaio   2002   che,   all'allegato  2,  prevede  che  esse definiscano, progettino e realizzino, misure relative:
 all'organizzazione  della  sicurezza  (al  riguardo  vedasi anche l'art.  17 del codice, «Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie»);
 alla gestione della sicurezza;
 all'analisi e gestione del rischio;
 al controllo fisico/logico degli accessi;
 alla protezione antivirus;
 alla gestione dei supporti;
 tenendo  conto,  altresi',  delle  indicazioni del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche  amministrazioni raccolte nell'apposito documento «Proposte concernenti  le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni (ICT) per la pubblica amministrazione» consultabile sui siti www.innovazione.gov.it e www.cnipa.gov.it 7) Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
 Infine,  si  rammenta  che  le  amministrazioni  statali,  ai sensi dell'art.   17   del   codice,   per   garantire  l'attuazione  delle disposizioni  normative e delle direttive volte alla riorganizzazione e  alla digitalizzazione della P.A., devono individuare un «centro di competenza»  interno  cui  afferiscano,  tra  l'altro,  i  compiti di coordinamento  strategico  dello sviluppo dei sistemi informativi, di indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio dello sviluppo dei servizi sia  interni  che  esterni,  di analisi e cooperazione alla revisione della organizzazione dell'amministrazione, di garanzia della coerenza tra  l'organizzazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e   della  comunicazione,  nonche'  di  promozione  delle  iniziative necessarie  ad  assicurare  la  piu' rapida attuazione della presente direttiva.
 Si  sottolinea  che la norma usa la generica espressione «centro di competenza»  affinche'  ciascuna  amministrazione possa identificarlo nella  struttura  organizzativa  (Direzione,  Dipartimento,  Ufficio, ecc..) ritenuta piu' idonea nell'ambito della propria organizzazione, anche   in  considerazione  del  fatto  che  presso  varie  pubbliche amministrazioni  esistono  gia'  strutture  cui  sono  demandate tali funzioni.
 La  presente  direttiva  sara'  inviata  ai  competenti  organi  di controllo   e   sara'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il Ministro: Stanca Registrata alla Corte dei conti il 29 dicembre 2005 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 32
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