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| Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2005 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3485). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  32-bis  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Vista  la  richiesta  del  Presidente  della  provincia autonoma di Bolzano,  formulata  con  nota  del  13 ottobre 2005, con la quale si rappresenta  la  grave situazione di rischio in atto alle pendici del Monte  Croce  in  Val  Badia  che potrebbe creare situazioni di grave pericolo ad alcune abitazioni della localita' San Leonardo nel comune di Badia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile  2004,  concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio  della  citta'  di  Bari  in  occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo   2005,   n.  3420,  recante  «Interventi  conseguenti  alla dichiarazione  di «grande evento» nel territorio della citta' di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;
 Vista la nota del 27 settembre 2005 del sindaco di Bari;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo  2005,  n. 3410, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare  l'emergenza  determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo  2003,  n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e 23 ottobre 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre  2005,  n.  3475,  recante:  «Primi interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005»;
 Viste  le  note, del 13 dicembre 2005, del Presidente della regione Puglia e del Commissario delegato;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza  socio  economico  ambientale  nella  laguna  di Venezia in ordine  alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del  3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza  socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali  di  grande  navigazione»,  cosi' come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;
 Vista  la  nota  del  21 ottobre  2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia;
 Vista  la  nota  del  26 ottobre  2005 del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato  tecnico  scientifico  istituito  ai sensi dell'ordinanza di protezione  civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante del comune di Mira;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre  2005,  n.  3464,  recante:  «Ripartizione delle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in localita' Colle Grande nel territorio del comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza  in  conseguenza  del  sisma  verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica del Pakistan;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre   2005,   n.   3470,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di protezione   civile  finalizzate  ad  assicurare  il  soccorso  della popolazione  della  Repubblica del Pakistan in seguito al verificarsi del  sisma  dell'8 ottobre  2005, nonche' ad evitare maggiori danni a persone o cose»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26  dicembre  2004,  recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del  10 marzo  2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005,  n.  3443  del  15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n. 3452 del 1° agosto 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 giugno  2005  recante  la  proroga  degli  stati  di  emergenza in relazione  agli  eventi  alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici verificatisi nella regione Campania;
 Vista  la  nota  del  21 ottobre  2005  del  Dirigente  del Settore programmazione   interventi   di   protezione  civile  della  regione Campania;
 Vista  la  nota  del 30 settembre 2005 del Presidente della regione Emilia Romagna;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999  relativo  alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel territorio  dei  comuni  di  Cengio  (Savona  ) e Saliceto (Cuneo) in ordine  alla situazione di crisi socio-ambientale, nonche' il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 14 gennaio 2005, con il quale  il  medesimo  stato  d'emergenza  e'  stato  prorogato fino al 31 dicembre 2006;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante: «Interventi urgenti  intesi  a  fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla  situazione  di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito  industriale  dell'ACNA  ricadente  nei  territori dei comuni di Cengio,  in  provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 5 agosto  2005,  n. 3455, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione  civile  dirette  a  fronteggiare  la  situazione di crisi socio-ambientale  determinatasi nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto»;
 Vista  la  nota  in  data  8 novembre 2005 del Prefetto di Genova - Commissario delegato;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14  dicembre  2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
 Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;
 Viste  le note dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali  sono  state  chieste  alcune  proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2741 del 30 gennaio 1998,  n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del  27 aprile  1999,  n.  3028  del  18  dicembre  1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000  e  n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3404 del 25 febbraio 2005, n. 3452  del  1°  agosto 2005, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza  nel  territorio  della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, con  cui  il  Presidente  della  provincia di Rieti e' stato nominato Commissario  delegato  per il definitivo superamento della situazione di criticita' determinata dai summenzionati eventi sismici;
 Vista  la  nota  del  12 ottobre  2005, con cui il Presidente della provincia  di  Rieti  -  Commissario  delegato  ha  rappresentato  la necessita'  di introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla sopra richiamata ordinanza n. 3452/2005;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a  fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;
 Vista  la  nota  del  13 settembre 2005 del Sindaco di Cortenova in provincia di Lecco, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di continuare  a  concedere  contributi straordinari ai nuclei familiari che   ancora  non  sono  rientrati  nelle  abitazioni  oggetto  degli interventi  di ricostruzione, in conseguenza del grave disagio subito dagli stessi;
 Vista la nota del 17 ottobre 2005 della regione Lombardia;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del  21 ottobre  2005,  recante  «Primi  interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con  connessi  diffusi  movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del  24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di  pericolo  in  atto  nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del  16 luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile  diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi  dissesti  idrogeologici  con  conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;
 Vista  la  nota  del  16 novembre  2005  della  Regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile;
 Visto  il  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  79,  convertito, con modificazioni,   dalla   legge   28 maggio   2004,  n.  139,  recante «Disposizioni  urgenti  in  materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  2  del predetto decreto-legge che dispone  che  alla  definizione  degli  interventi  per  la  messa in sicurezza  sulle  grandi  dighe  si  provvede,  laddove sussistano le condizioni  per  la  dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione  alla  messa  in  sicurezza  delle  grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para   e   Rio  grande  (Umbria);  Molinaccio  (Marche);  Muraglione, Montestigliano   e   Fosso   Bellaria  (Toscana);  Pasquasia  e  Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio  2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
 Vista  la  nota  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17622  dell'11 ottobre  2005  e  la  nota  del  direttore del settore infrastrutture  dei  Servizi  integrati  infrastrutture  e  trasporti Sicilia-Calabria del 16 giugno 2005, prot. 16/ris;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005 e n. 3418/2005, per la messa in sicurezza   delle  grandi  dighe  delle  regioni  Basilicata,  Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11  marzo  2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006,  lo  stato  di  emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia    di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi   dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del  29 aprile  2005,  recante  «Primi  interventi  urgenti diretti a fronteggiare  i danni conseguenti a gravissimi dissesti idrogeologici con  connessi  diffusi  movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;
 Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio del 1°dicembre 2005;
 Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre  2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del  10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio  2003,  n.  3375  del  20 settembre 2004 e n. 3469 del 13 ottobre 2005;
 Ritenuto  che  le  singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione utile  al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonche' facilitare  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita, disponendo misure  agevolative  in  favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Per  i  necessari  ed  urgenti interventi di messa in sicurezza della  frana  in  atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia, che minaccia la popolazione della localita' di San Leonardo nel comune di Badia,  e'  assegnata  alla provincia autonoma di Bolzano la somma di euro  3.000.000,00  a  carico  del Fondo per interventi straordinari, istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003,   n.   326,   del   quale   e'   stata  accertata  la  relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  le  indispensabili iniziative poste in essere in occasione delle  celebrazioni del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale tenutesi nella  citta'  di  Bari,  e  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio   dei   Ministri  23 aprile  2004,  il  Dipartimento  della protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' autorizzato  a  trasferire  al  Sindaco  di  Bari  l'importo  di euro 130.700,00,  a  carico  del Fondo della protezione civile, rispetto a cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3410  del  4 marzo 2005 e' soppresso il periodo «a valere  sulle  risorse  stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2004, n. 311».
 2.  In  relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al consulente  giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, e' soppresso  il  periodo  «collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico,».
 3.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.
 4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono soppresse.
 5.   Il   Commissario  delegato  -  Prefetto  Tommaso  Blonda,  per l'espletamento  dei  compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, e'  autorizzato  ad  avvalersi di un Comitato tecnico di supporto con funzioni  consultive  all'uopo  costituito, composto da sei unita' di personale   individuate  dal  medesimo  Commissario  delegato,  senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno  del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud est  asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004,  l'indennita'  operativa  prevista  dall'art.  1, comma 4, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, e' elevata del 20%.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma  4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383   del  3 dicembre  2004,  e'  integrato  con  un  rappresentante designato dal comune di Mira.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, l'importo complessivo di euro 600.000,00 relativo ai contributi assegnati alla regione Abruzzo e'  destinato  per  la  situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri dell'11 marzo 2005, inerente alle  eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il medesimo territorio regionale.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  In  relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in localita' Colle Grande nel territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina  in  provincia di Chieti e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, al fine di procedere con ogni urgenza all'espletamento delle necessarie iniziative dirette al  superamento  del predetto contesto emergenziale e' assegnata alla regione  Abruzzo la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi  straordinari,  istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge  30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326,  rispetto  a  cui e' stata accertata  la  relativa  disponibilita',  in deroga alle procedure da detta normativa previste.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  in  data  14 ottobre 2005, n. 3470, e' aggiunto il seguente comma:  «3.  Il  Dipartimento  della  protezione civile e', altresi', autorizzato  a  consentire  l'utilizzazione  da parte delle Autorita' locali  dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno  e  completo  ritorno  alle  normali  condizioni  di vita della popolazione  interessata,  nonche'  a  rimborsare le spese sostenute, d'intesa  con  il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio  nazionale  della  protezione  civile,  individuate ai sensi dell'art.  6  della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste  in  essere,  anche  localmente,  per  fronteggiare il contesto calamitoso in questione».
 2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni   ed   atti  di  liberalita'  da  destinare  all'attuazione dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470.
 3.  Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri inviato nella Repubblica  del  Pakistan  colpito  dagli  eventi  calamitosi  di cui all'ordinanza  di protezione civile n. 3470/2005, e' riconosciuta per tutto  il  periodo  di  impiego  in  loco,  una  speciale  indennita' operativa  onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione,  forfetariamente  parametrata  su base mensile a 250 ore di straordinario  festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
 4.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle  attivita'  necessarie  a  fronteggiare  gli  eventi  di cui al presente  articolo  il  Dipartimento  della  protezione  civile  puo' avvalersi  di due unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del contesto emergenziale.
 5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di personale     appartenente     all'Amministrazione     dello    Stato particolarmente  esperto  nelle  attivita' emergenziali di protezione civile,  e  di  cui in premessa, in posizione di comando. Il predetto personale  continua  a beneficiare del trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza.
 6.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede  a  carico  del  Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  In  relazione al contesto esigenziale prospettato dalla regione Campania  con  la  nota del 21 ottobre 2005, protocollo n. 0867684, e per  la  realizzazione  dei  necessari  ed  urgenti interventi di cui all'elenco alla stessa nota allegato da porre in essere sulla base di un apposito programma per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in  atto,  ed  al  fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, e' assegnata alla medesima Regione la  somma  di  euro  3.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  Tenuto  conto  di  quanto  rappresentato  dalla  regione Emilia Romagna,  con la nota protocollo n. 81038/AMB/ASS/05 del 30 settembre 2005,  e'  assegnata  all'Agenzia  interregionale  per il fiume Po la somma  di  euro  3.500.000,00  a  carico  del  Fondo della protezione civile, per la realizzazione, sulla base di un apposito programma, di interventi  urgenti  necessari alla messa in sicurezza del bacino del fiume Po.
 |  |  |  | Art. 11. 1.  Il  Prefetto  di  Genova  -  Commissario  delegato ai sensi del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005,  ai  fini  del  piu'  proficuo  e tempestivo espletamento delle attivita'  da  porre  in  essere  per  il  superamento  del  contesto emergenziale   inerente   alla   crisi   socio-ambientale   dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo  e  del  fiume  Bormida,  e' autorizzato ad avvalersi di cinque esperti  nelle  materie  tecniche,  giuridiche  e  amministrative, in aggiunta  a  quelli  previsti  dall'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 1999 e successive modificazioni.
 2. I compensi da corrispondere ai predetti esperti sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 12. 1. In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della  regione  Umbria  il  26 settembre 1997 e di cui al decreto del Presidente  del Consiglio del 23 dicembre 2004 citato in premessa, il Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'  autorizzato  ad  assegnare  alla  Comunita'  delle Clarisse un contributo straordinario di euro 978.000,00, a carico del Fondo  della  protezione  civile,  per gli adempimenti necessari alla ristrutturazione  del  Monastero di S. Agnese ubicato nella citta' di Perugia, gravemente danneggiato dai predetti eventi sismici.
 2.  Il  termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del 29 dicembre 2004, n. 3390, e' prorogato fino  31 dicembre 2006, con oneri posti a carico delle disponibilita' di  cui  all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.
 |  |  |  | Art. 13. 1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali conferiti  al  Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005.
 2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  necessarie al definitivo superamento del contesto di criticita' nel territorio della provincia di  Rieti  conseguente  agli  eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997,  e  di  cui  all'ordinanza  di protezione civile n. 3404/2005 e successive  modifiche  ed integrazioni, il Presidente della provincia di  Rieti  - Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita.  A  tal  fine  il  Commissario  delegato  e' autorizzato a stipulare   contratti   di  consulenza  con  esperti  nel  limite  di un'unita',  nonche'  a  reperire personale dipendente della regione e degli  enti  locali  in  posizione  di comando o distacco, nel limite massimo  di  quattro  unita',  cui  potranno  essere  corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.
 3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario delegato  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie disponibili destinate  alle  spese di funzionamento della struttura commissariale di  cui  al  1°  e  2°  piano  stralcio  degli  interventi  approvato rispettivamente   con   delibere   del   sub-Commissario  pro-tempore rispettivamente  n.  14  del  1° marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni  e  n.  5  del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
 4.  Il  comma  2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e' soppresso.
 |  |  |  | Art. 14. 1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, puo' provvedere   a   soddisfare   le   eventuali  esigenze  residuali  di assistenza,  anche  economica,  in  favore  delle  famiglie che hanno usufruito  del  contributo  ex  art.  1  dell'ordinanza di protezione civile  n.  3258  del  20 dicembre  2002, che alla data di cessazione dello  stato  d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione.  Il contributo economico dovra' essere commisurato alle reali  condizioni  di  indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni  comunali  con  modalita' definite dalla regione e in misura  comunque  non superiore a quello percepito; ai relativi oneri si  provvede  a  valere sulle economie realizzatesi nell'ambito delle risorse  finanziarie  assegnate  alla  medesima  regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.
 |  |  |  | Art. 15. 1.  Per  il  completamento delle attivita' inerenti al recupero del patrimonio  storico  -  artistico  ed archeologico, danneggiato dagli eventi  alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la Citta' di Firenze,  e'  assegnato  alla  Soprintendenza  Speciale  per  il Polo Museale  Fiorentino  un contributo straordinario di euro 250.000,00 a carico  del Fondo della protezione civile, da destinare al restauro e alla conservazione dell'«Ultima Cena» di Giorgio Vasari.
 |  |  |  | Art. 16. 1.  Il  Presidente  generale  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici  subentra, in qualita' di Commissario delegato, in tutti gli incarichi  affidati al Direttore dei Servizi integrati infrastrutture e  trasporti  per  il  Lazio,  Abruzzo  e  Sardegna,  ai  sensi delle ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n.  3303  del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio  2005  citate in premessa, nonche' negli incarichi affidati in qualita' di soggetto attuatore.
 |  |  |  | Art. 17. 1.  L'art.  8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e' soppresso.
 2.   Al   consulente   giuridico   di  cui  all'art.  8,  comma  1, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio  2005,  e'  corrisposto  il  compenso  stabilito  ai  sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile.
 |  |  |  | Art. 18. 1.  In relazione agli stati emergenziali di cui in premessa ed alla necessita'  di  assicurare l'espletamento delle funzioni del Registro italiano  dighe  rispetto  ad  interventi di carattere indifferibile, anche  tenuto  conto  degli  adempimenti  connessi all'attuazione del decreto  legge  n. 79/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n.  139/2004,  e  con le procedure ivi previste, il Registro italiano dighe  e'  autorizzato  ad  effettuare  assunzioni  di  personale con contratto a tempo determinato entro il limite massimo di e 2.500.000; i  relativi  oneri sono posti a carico del medesimo Registro italiano dighe.
 2.  Il  dott.  ing.  Rosario  De  Francesco e' nominato Commissario delegato in sostituzione del Direttore del Settore infrastrutture del Servizio  integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia e  Calabria  di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, e provvede a porre in essere le  iniziative  per  la  messa  in sicurezza delle dighe di Pasquasia (Comune  di  Enna)  e di Cuba (Comune di Centuripe Enna) con i poteri previsti dalla citata ordinanza n. 3418/2005.
 |  |  |  | Art. 19. 1.  Considerata  la  necessita'  di  disporre  con assoluta urgenza l'attuazione  degli  interventi finalizzati ad avviare l'attivita' di ricostruzione  presso  il  sito  individuato,  e  tenuto  conto della necessita'  di  rimuovere le condizioni di grave disagio in cui versa attualmente la popolazione della frazione di Cavallerizzo interessata dal  grave  evento  calamitoso, il soggetto attuatore - Direttore del S.I.I.T.  - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna nominato ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3472  del 21 ottobre 2005, procede alle aggiudicazioni   dei  lavori  anche  sulla  base  del  solo  progetto definitivo  o  preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di  appalti integrati. E' in facolta' del soggetto attuatore disporre per  la  corresponsione  di  premi  di  incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.
 2.   Per   il   compimento   delle   attivita'   finalizzate   alla delocalizzazione    ed   alla   ricostruzione   della   frazione   di Cavallerizzo,  il  Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile, e autorizzato   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9, 10,  14,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33,   34,  37-bis,  ter,  quater,  quinquies,  sexies,  nonche'  alle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554  per le parti strettamente collegate, nel rispetto  della  previsione  di  cui  all'art.  7,  lettera  c) della direttiva comunitaria n. 93/37.
 3.  Per  garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al Soggetto  attuatore  nello svolgimento delle attivita' finalizzate al superamento   dell'emergenza,  e'  istituita  apposita  struttura  di missione  composta  da  cinque  unita',  di  cui  due appartenenti al S.I.I.T.   -   settore   infrastrutture  Calabria  e  Sicilia  e  tre appartenenti  al  SIIT  -  settore  infrastrutture  Lazio,  Abruzzo e Sardegna,  nonche'  da  estranei  alla  pubblica  amministrazione nel numero  massimo  di  tre  unita'  da  assumersi con contratto a tempo determinato,  ed  individuate  con  scelta  di  carattere fiduciario, tenuto  conto  della  professionalita'  richiesta  e  delle pregresse esperienze lavorative.
 4.  Il  personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte dell'eccezionale  impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da porre  in  essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 70 ore  mensili  pro-capite,  oltre  i  limiti  fissati  dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 20. 1.  All'art.  9,  comma  2,  dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005,  citata  in  premessa, dopo le parole «posizione economica C2»,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo  «nonche'  di due unita' di personale appartenente all'area B - posizione economica B3».
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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