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| Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 gennaio 2006, n. 14 |  | Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione  europea  sul  paesaggio,  fatta  a Firenze il 20 ottobre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5373):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (Urbani)
 il 22 ottobre 2004.
 Assegnato  alle commissioni riunite III (Affari esteri)
 e  VIII  (Ambiente,  territorio e lavori pubblici), in sede
 referente, l'11 novembre 2004, con pareri delle commissioni
 I, V, VII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  III  commissione il 12 novembre 2004;
 25 gennaio 2005; 9 marzo 2005.
 Esaminato  in  aula  il  16 maggio  2005 e approvato il
 17 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3426):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 maggio 2005, con pareri delle commissioni
 1ª,  5ª,  7ª,  13ª,  14ª  e  parlamentare  per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 15 novembre 2005 ed
 il 13 dicembre 2005.
 Relazione  scritta presentata il 13 dicembre 2005 (atto
 n. 3426/A - relatore Sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere convenzione in inglese da pag. 7 a pag. 30   <----
 
 Convenzione europea del Paesaggio
 (Traduzione non ufficiale)
 
 Preambolo
 
 Gli  Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
 Considerando  che  il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione  piu'  stretta  fra  i  suoi  membri,  per  salvaguardare e promuovere  gli  ideali  e  i  principi  che  sono il loro patrimonio comune,  e  che  tale fine e' perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
 Desiderosi  di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto  equilibrato  tra i bisogni sociali, l'attivita' economica e l'ambiente;
 Constatando   che  il  paesaggio  svolge  importanti  funzioni  di interesse  generale,  sul  piano  culturale,  ecologico, ambientale e sociale  e costituisce una risorsa favorevole all'attivita' economica e  che  salvaguardato,  gestito  e pianificato in modo adeguato, puo' contribuire alla creazione di posti di lavoro;
 Consapevoli  del  fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle  culture  locali  e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio  culturale  e  naturale dell'Europa, contribuendo cosi' al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identita' europea;
 Riconoscendo  che  il  paesaggio  e'  in  ogni  luogo  un elemento importante  della  qualita'  della  vita delle popolazioni nelle area urbane  e  nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande  qualita',  nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
 Osservando   che   le  evoluzioni  delle  tecniche  di  produzione agricola,  forestale,  industriale  e  mineraria  e  delle  prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo  e  svago  e,  piu'  generalmente,  i  cambiamenti  economici mondiali  continuano,  in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
 Desiderando  soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un  paesaggio  di  qualita'  e  di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
 Persuasi  che  il  paesaggio  rappresenta  un  elemento chiave del benessere  individuale  e  sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilita' per ciascun individuo;
 Tenendo   presenti   i   testi   giuridici   esistenti  a  livello internazionale  nei  settori  della salvaguardia e della gestione del patrimonio  naturale  e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia   locale   e  della  cooperazione  transfrontaliera  e segnatamente  la  Convenzione  relativa alla conservazione della vita selvatica  e  dell'ambiente  naturale  d'Europa  (Berna, 19 settembre 1979),   la   Convenzione   per   la   salvaguardia   del  patrimonio architettonico  d'Europa  (Granada,  3  ottobre 1985), la Convenzione europea  per  la  tutela  del  patrimonio  archeologico (rivista) (La Valletta,  16  gennaio  1992),  la  Convenzione-quadro  europea sulla cooperazione   transfrontaliera   delle   collettivita'  o  autorita' territoriali   (Madrid,   21   maggio   1980)  e  i  suoi  protocolli addizionali,  la  Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre  1985),  la  Convenzione  sulla  biodiversita' (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e  naturale  (Parigi,  16  novembre  1972)  e la Convenzione relativa all'accesso  all'informazione,  alla  partecipazione  del pubblico al processo   decisionale   e  all'accesso  alla  giustizia  in  materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);
 Riconoscendo  che la qualita' e la diversita' dei paesaggi europei costituiscono  una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
 Desiderando  istituire  un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla  salvaguardia,  alla  gestione  e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,
 Hanno convenuto quanto segue:
 
 Capitolo I - Disposizioni generali
 Articolo 1
 Definizioni
 
 Ai fini della presente Convenzione:
 a "Paesaggio"  designa  una determinata parte di territorio, cosi come   e'  percepita  dalle  popolazioni,  il  cui  carattere  deriva dall'azione   di   fattori   naturali   e/o   umani   e   dalle  loro interrelazioni;
 b "Politica  del  paesaggio"  designa  la  formulazione, da parte delle  autorita'  pubbliche  competenti, dei principi generali, delle strategie  e  degli  orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche  finalizzate  a  salvaguardare  gestire  e  pianificare il paesaggio;
 c "Obiettivo  di  qualita' paesaggistica" designa la formulazione da  parte  delle  autorita'  pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;
 d "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di  mantenimento  degli  aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore
 di  patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
 e "Gestione   dei  paesaggi"  indica  le  azioni  volte,  in  una prospettiva  di  sviluppo  sostenibile,  a  garantire  il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
 f "Pianificazione  dei  paesaggi"  indica  le  azioni  fortemente lungimiranti,   volte  alla  valorizzazione,  al  ripristino  o  alla creazione di paesaggi.
 Articolo 2
 Campo di applicazione
 
 Fatte   salve   le  disposizioni  dell'articolo  15,  la  presente Convenzione  si  applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli  spazi  naturali,  rurali,  urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi  terrestri,  le  acque  interne  e  marine.  Concerne  sia i paesaggi  che  possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.
 Articolo 3
 Obiettivi
 
 La  presente  Convenzione  si  prefigge  lo scopo di promuovere la salvaguardia,  la  gestione  e  la  pianificazione  dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.
 
 Capitolo II - Misure nazionali
 Articolo 4
 Ripartizione delle competenze
 
 Ogni  Parte  applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli  5  e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua  organizzazione  amministrativa,  nel  rispetto  del principio di sussidiarieta',  tenendo  conto  della  Carta  europea dell'autonomia locale.  Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni  Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
 Articolo 5
 Misure generali
 
 Ogni Parte si impegna a:
 a riconoscere  giuridicamente  il  paesaggio in quanto componente essenziale  del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversita'   del  loro  comune  patrimonio  culturale  e  naturale  e fondamento della loro identita';
 b stabilire   e   attuare  politiche  paesaggistiche  volte  alla salvaguardia,  alla  gestione  e  alla  pianificazione  dei paesaggi, tramite  l'adozione  delle  misure  specifiche  di  cui  al  seguente articolo 6;
 c avviare   procedure   di  partecipazione  del  pubblico,  delle autorita'  locali  e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione  e  nella  realizzazione  delle  politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
 d integrare  il  paesaggio  nelle politiche di pianificazione del territorio,   urbanistiche   e   in  quelle  a  carattere  culturale, ambientale,  agricolo,  sociale  ed  economico,  nonche'  nelle altre politiche  che  possono  avere  un'incidenza  diretta o indiretta sul paesaggio.
 Articolo 6
 Misure specifiche
 
 A Sensibilizzazione
 Ogni  Parte  si  impegna  ad accrescere la sensibilizzazione della societa'  civile,  delle  organizzazioni  private  e  delle autorita' pubbliche  al  valore  dei  paesaggi,  al  loro  ruolo  e  alla  loro trasformazione.
 
 B Formazione ed educazione
 Ogni Parte si impegna a promuovere:
 a la  formazione  di  specialisti  nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
 b Programmi  pluridisciplinari  di  formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai  professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
 c insegnamenti    scolastici   e   universitari   che   trattino, nell'ambito  delle  rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio  e delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.
 
 C Identificazione e valutazione
 1  Mobilitando  i  soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c,  e  ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
 a  i identificare  i  propri  paesaggi,  sull'insieme del proprio territorio;
 ii analizzarne  le  caratteristiche,  nonche'  le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 iii seguirne le trasformazioni;
 b valutare  i  paesaggi  identificati,  tenendo  conto dei valori specifici  che  sono  loro attributi dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
 2  I  lavori  di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su  scala  europea,  in  applicazione  dell'articolo 8 della presente Convenzione.
 
 D Obiettivi di qualita' paesaggistica
 Ogni  Parte  si  impegna  a  stabilire degli obiettivi di qualita' paesaggistica  riguardanti  i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.
 
 E Applicazione
 Per  attuare  le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare  gli  strumenti  di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.
 
 Capitolo III - COOPERAZIONE EUROPEA
 Articolo 7
 Politiche e programmi internazionali
 
 Le  Parti  si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione   la   dimensione   paesaggistica  delle  politiche  e programmi  internazionali  e  a  raccomandare,  se  del  caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.
 Articolo 8
 Assistenza reciproca e scambio di informazioni
 
 Le  Parti  si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti   presi   ai   sensi   degli  articoli  della  presente Convenzione, e in particolare a:
 a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e  scientifico,  tramite  la raccolta e lo scambio di esperienze e di attivita' di ricerca in materia di paesaggio;
 b favorire  gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
 c scambiarsi  informazioni  su  tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.
 Articolo 9
 Paesaggi transfrontalieri
 
 Le   Parti   si   impegnano   ad   incoraggiare   la  cooperazione transfrontaliera   a  livello  locale  e  regionale,  ricorrendo,  se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
 Articolo 10
 Controllo dell'applicazione della Convenzione
 
 1.  I  competenti  Comitati  di  esperti  gia'  istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  del controllo dell'applicazione della Convenzione.
 2  Dopo  ogni  riunione  dei  Comitati  di  esperti, il Segretario Generale  del  Consiglio  d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
 3  I  Comitati  di  esperti  propongono al Comitato dei Ministri i criteri  per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
 Articolo 11
 Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa
 
 1  Il  Premio  del  Paesaggio  del  Consiglio d'Europa puo' essere assegnato  agli  Enti  locali  e  regionali  e  ai loro consorzi che, nell'ambito   della   politica   paesaggistica  di  uno  Stato  Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o  preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla  pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia  durevole  e possano in tal modo servire da modello per gli altri   Enti   territoriali   europei.   Tale  riconoscimento  potra' ugualmente  venir  assegnato  alle organizzazioni non governative che abbiano  dimostrato  di  fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
 2  Le  candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio  d'Europa  saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo  10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali    transfrontalieri,    nonche'   dei   raggruppamenti   di collettivita'  locali  o  regionali,  purche' gestiscano in comune il paesaggio in questione.
 3  Su  proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato   dei   Ministri   definisce   e   pubblica  i  criteri  per l'assegnazione  del  Premio  del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
 4  L'assegnazione  del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa stimola  i  soggetti  che lo ricevono a vigilare affinche' i paesaggi interessati  vengano  salvaguardati,  gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
 
 Capitolo IV - Clausole finali
 Articolo 12
 Relazioni con altri strumenti giuridici
 
 Le   disposizioni   della   presente  Convenzione  non  precludono l'applicazione   di   disposizioni   piu'   severe   in   materia  di salvaguardia,  gestione  o  pianificazione  dei paesaggi contenute in altri  strumenti  nazionali  od  internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
 Articolo 13
 Firma, ratifica, entrata in vigore
 
 1  La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del  Consiglio  d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di approvazione  saranno  depositati  presso  il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
 2  La  presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui  dieci  Stati  membri  del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
 3  Per  ogni  Stato  firmatario  che esprimera' successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrera' in  vigore  il  primo  giorno  del mese successivo allo scadere di un periodo  di  tre  mesi  dalla  data  del  deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
 Articolo 14
 Adesione
 
 1  Dal  momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, il  Comitato  dei  Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare la Comunita'  Europea  e  ogni  Stato  europeo  non membro del Consiglio d'Europa  ad  aderire  alla  presente  Convenzione, con una decisione presa  dalla maggioranza prevista all'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio  d'Europa,  e  all'unanimita'  degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
 2  Per  ogni  Stato aderente o per la Comunita' Europea in caso di adesione,  la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del  deposito  dello  strumento  di  adesione  presso  il  Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
 Articolo 15
 Applicazione territoriale
 
 1 Ogni Stato o la Comunita' Europea puo', al momento della firma o al   momento   del   deposito  del  proprio  strumento  di  ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applichera' la presente Convenzione.
 2 Ogni Parte puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione   indirizzata  al  Segretario  Generale  del  Consiglio d'Europa,  estendere  l'applicazione  della  presente  Convenzione  a qualsiasi   altro  territorio  specificato  nella  dichiarazione.  La Convenzione  entrera'  in vigore nei confronti di detto territorio il primo  giorno  del  mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi  dalla  data  in  cui  la  dichiarazione  e'  stata ricevuta dal Segretario Generale.
 3  Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra'  essere  ritirata  per  quanto  riguarda  qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale.  Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo  scadere  di  un  periodo  di  tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
 Articolo 16
 Denuncia
 
 1  Ogni  Parte  puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
 2  Tale  denuncia  prendera'  effetto  il  primo  giorno  del mese successivo  allo  scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica e' stata ricevuta da parte del Segretario Generale.
 Articolo 17
 Emendamenti
 1  Ogni  Parte  o  i  Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
 2  Ogni  proposta  di  emendamento  e'  notificata per iscritto al Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa,  che  a  sua volta la trasmette  agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti  e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
 3  Ogni  proposta  di emendamento verra' esaminata dai Comitati di esperti  indicati  all'articolo  10 e il testo adottato a maggioranza dei  tre  quarti  dei rappresentanti delle Parti verra' sottoposto al Comitato  dei  Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del   Comitato   dei   Ministri   secondo   la  maggioranza  prevista all'articolo   20.d   dello   Statuto   del   Consiglio   d'Europa  e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verra' trasmesso alle Parti per l'accettazione.
 4  Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di  un  periodo  di  tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri   del  Consiglio  d'Europa  avranno  informato  il  Segretario Generale  di  averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avra' accettato  successivamente, l'emendamento entrera' in vigore il primo giorno  del  mese  successivo  allo scadere di un periodo di tre mesi dalla  data  in  cui  la  detta  Parte  avra' informato il Segretario Generale di averlo accettato.
 Articolo 18
 Notifiche
 
 Il  Segretario  Generale  del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati  membri  del  Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunita' Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:
 a ogni firma;
 b il  deposito  di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione, approvazione o di adesione;
 c ogni  data  di  entrata  in  vigore  della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
 d ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 15;
 e ogni denuncia fatta in virtu' dell'articolo 16;
 f ogni  proposta  di  emendamento,  cosi  come  ogni  emendamento adottato  conformemente  all'articolo  17  e  la  data  in  cui  tale emendamento entrera' in vigore;
 g ogni   altro   atto,  notifica,  informazione  o  comunicazione relativo alla presente Convenzione.
 In  fede  di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
 Fatto  a  Firenze,  il  20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo  i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario Generale  del  Consiglio  d'Europa  ne trasmettera' copia certificata conforme  a  ciascuno  degli  Stati  membri  del  Consiglio d'Europa, nonche'  a  ciascuno degli Stati o alla Comunita' Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
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