| 
| Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 gennaio 2006, n. 13 |  | Disposizioni  per  la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  La  presente  legge,  in  conformita' alla politica comunitaria sulla  sicurezza  dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui  alla  legge  7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine  di  limitare  le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte  navi  cisterna,  promuove  l'uso  di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu' elevati standard di sicurezza, reca  disposizioni  per promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare  riferimento  alle unita' navali destinate al servizio di trasporto  pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo  navale,  quali  elementi  determinanti  per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Nota all'art. 1:
 - La  legge  7 marzo  2001,  n. 51 (Disposizioni per la
 prevenzione   dell'inquinamento   derivante  dal  trasporto
 marittimo  di  idrocarburi  e per il controllo del traffico
 marittimo)  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
 2001, n. 61.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Divieti di iscrizione e di navigazione
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non  possono  essere  iscritte  nei  registri  tenuti dalle autorita' nazionali  navi  cisterna  a  scafo  singolo,  aventi  portata  lorda superiore  a  600  tonnellate,  abilitate  al  trasporto  di petrolio greggio  o  di  prodotti  petroliferi e chimici la cui eta' risalga a oltre quindici anni.
 2.  L'accesso  ai  porti,  ai  terminali  off-shore  e alle zone di ancoraggio   nazionali  delle  navi  cisterna  a  scafo  singolo,  di qualsiasi  nazionalita',  che  trasportano  prodotti  petroliferi, e' vietato  secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento   europeo   e  del  Consiglio,  del  18 febbraio  2002,  e successive modificazioni.
 3.  Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata   lorda  compresa  tra  600  tonnellate  e  5.000  tonnellate utilizzate  esclusivamente  all'interno  dei  porti per operazioni di bunkeraggio.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il  regolamento CE n. 417/2002 del Parlamento europeo
 e   del   Consiglio  del  18 febbraio  2002,  e  successive
 modificazioni,  relativo  all'introduzione accelerata delle
 norme   in   materia   di  doppio  scafo  o  di  tecnologia
 equivalente per le petroliere motoscafo e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. L 64 del 7 marzo 2002.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto
 1.  E'  istituito,  a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione  del  naviglio  obsoleto,  la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005- 2007, e' pari a 12 milioni di euro.
 2.   La   dotazione   del  Fondo  puo'  essere  integrata  mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
 3.   Il   Fondo   ha  la  funzione  di  favorire  e  di  accelerare l'eliminazione  delle  navi  cisterna a scafo singolo non conformi ai piu'  avanzati  standard  in  materia di sicurezza della navigazione, provvedendo  all'erogazione  di contributi per la demolizione di navi cisterna,  abilitate  al  trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi   e   chimici,  aventi  portata  lorda  superiore  a  600 tonnellate,  la  cui  entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.
 4.  Il  contributo  di  cui  al  presente articolo e' concesso alle imprese  armatoriali  aventi  i requisiti di cui all'articolo 143 del codice  della  navigazione,  che  vendono per la demolizione, o fanno demolire  per proprio conto, unita' che alla data del 21 ottobre 2003 risultano  di  proprieta'  delle  imprese  stesse  o di imprese dello stesso  gruppo  o che sono in loro piena disponibilita' con contratto di  leasing  o  altro  contratto  con obbligo di acquisto, ovvero che risultano  iscritte,  non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle   autorita'   nazionali  o  munite,  nello  stesso  periodo  di riferimento,  del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice  della  navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio  nel  periodo successivo a quello di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.
 5.  Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  e'  concesso e liquidato,   in   via   provvisoria,  dopo  l'inizio  dei  lavori  di demolizione,  per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto  accettabile,  per  i  lavori  medesimi, dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  contributo  e'  in  ogni modo corrisposto   in   conformita'   alla   decisione  2002/868/CE  della Commissione, del 17 luglio 2002.
 6.  Per  ottenere  la  liquidazione  definitiva  del contributo, le imprese  interessate  devono  presentare,  a  pena  di  decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione,   corredata   dal  certificato  della  locale  autorita' marittima  nazionale, se la demolizione e' avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio  e  di  ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
 7.  In  caso  di  mancata  ultimazione dei lavori entro centottanta giorni  dalla  data di concessione in via provvisoria del contributo, ai  sensi  del  comma 5, l'impresa interessata e' tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.
 8.  Per  le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di eta' superiore ai quindici anni, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.
 9.  Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e' pari a:
 a)  130  euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata  lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non puo' essere inferiore al  contributo  erogabile  alle  navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
 b)  260  euro  per  ogni  tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.
 10.  L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9  non  puo'  in  ogni  caso essere superiore all'importo del mancato introito  presunto  derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata  demolizione dell'unita' rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.
 11.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  determina,  con  proprio decreto,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  i  criteri  di  attribuzione dei benefici di cui al presente  articolo,  sulla  base  della  data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 1.
 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 13.  A  decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al  comma  1  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 14.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - L'art.   143  del  codice  della  navigazione  e'  il
 seguente:
 "Art.   143   (Nazionalita'  dei  proprietari  di  navi
 italiane).  -  1. Rispondono  ai  requisiti di nazionalita'
 richiesti  per  l'iscrizione nelle matricole o nei registri
 indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono,
 per una quota superiore a dodici carati:
 a) a cittadini italiani;
 b) a   persone   giuridiche   italiane,  pubbliche  o
 private;
 c) a    societa'   relativamente   alle   quali   sia
 riscontrata  dall'amministrazione della marina mercantile e
 da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le
 quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e
 della  navigazione  interna,  la  prevalenza  di  interessi
 nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e,
 se  costituite  all'estero,  si trovino nelle condizioni di
 cui  agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano
 nello   Stato   il   rappresentante   legale   o  vi  siano
 rappresentate da persona munita di procura institoria.
 2.  Agli effetti della lettera c) del precedente comma,
 la  prevalenza  degli  interessi  nazionali negli organi di
 amministrazione  e  di  direzione  si considera sussistente
 quando  sono  cittadini  italiani:  nelle  societa' in nome
 collettivo,  la  maggioranza  dei  soci;  nelle societa' in
 accomandita,  la  maggioranza  dei  soci  accomandatari; e,
 nelle  societa'  per  azioni,  a responsabilita' limitata e
 cooperative,  la  maggioranza degli amministratori, tra cui
 il  presidente  e  l'amministratore  delegato,  nonche'  la
 maggioranza  dei  sindaci ed i direttori generali. Nel caso
 di   societa'   costituite   all'estero,   le  persone  che
 rappresentano  stabilmente la societa' nel territorio dello
 Stato devono essere cittadini italiani.
 3.   Restano   salve  le  disposizioni  previste  dagli
 articoli 7  e  221  del trattato istitutivo della Comunita'
 economica europea.".
 - L'art.   149  del  codice  della  navigazione  e'  il
 seguente:
 "Art. 149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). -
 1.  Le  navi  iscritte  nelle  matricole  e  le  navi  e  i
 galleggianti  iscritti  nei  registri  sono  abilitati alla
 navigazione  rispettivamente  dall'atto  di  nazionalita' e
 dalla licenza.
 2.  A  tale  effetto l'atto di nazionalita' puo' essere
 temporaneamente  sostituito da un passavanti provvisorio, e
 la licenza di una licenza provvisoria.".
 - Gli articoli 2, comma 2 e 4, commi 1 e 2 della citata
 legge n. 51/2001, sono i seguenti:
 "Art. 2 (Contributo per la demolizione del naviglio). -
 (Omissis).
 2.  Il  contributo  di  cui al comma 1 e' concesso alle
 imprese  armatoriali che vendono per la demolizione o fanno
 demolire  per  proprio  conto  unita'  di  proprieta' delle
 imprese  stesse  non oltre la data del 30 settembre 2000 ed
 iscritte,  non  oltre la medesima data, nei registri di cui
 all'art.  146 del codice della navigazione, i cui lavori di
 demolizione  abbiano  inizio  nel  periodo  compreso tra il
 1° gennaio  2000  e  il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire
 250.000  per  ogni  tonnellata  di  portata lorda, entro il
 limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'.
 (Omissis).".
 "Art.   4  (Limiti  di  operativita'  e  decadenza  dai
 benefici).  - 1. Le imprese armatoriali che beneficiano del
 contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al
 trasporto  di  petrolio greggio o di prodotti petroliferi e
 chimici  non potranno utilizzare in attivita' di cabotaggio
 nazionale,  successivamente  alla  data  di  erogazione del
 beneficio,  navi cisterna a singolo scafo di eta' superiore
 a  venti  anni,  ad  esclusione delle navi italiane gia' di
 proprieta'  o delle navi italiane gia' gestite dalle stesse
 imprese.
 2.  L'eventuale  utilizzo,  diretto  o  indiretto,  del
 naviglio  di  cui  al  comma  1  in attivita' di cabotaggio
 nazionale   comporta   la   decadenza  dal  beneficio,  con
 l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle
 condizioni  di  cui  agli  articoli 2  e  3  della presente
 legge.".
 -   La  decisione  2002/868/CE  della  Commissione  del
 17 luglio   2002   relativa  al  regime  di  aiuti  attuato
 dall'Italia  per  ridurre  il  numero  delle  navi  a scafo
 singolo,  con  oltre  venti  anni  di  eta',  della  flotta
 cisterniera italiana e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. L 307 dell'8 novembre 2002.".
 - L'art.  11,  comma 3, lettera f) della legge 5 agosto
 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune
 norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
 bilancio),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
 1978, n. 233, cosi' recita:
 "Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 (omissis);
 f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
 per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
 vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
 le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
 stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
 qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
 prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
 tra le spese in conto capitale;
 (omissis).".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Fondo    per   favorire   il   potenziamento,   la   sostituzione   e l'ammodernamento  delle  unita'  navali  destinate  al servizio di
 trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
 lacuale
 1.  E'  istituito,  a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato  per  via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per  ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 10 milioni di euro.
 2.   La   dotazione   del  Fondo  puo'  essere  integrata  mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
 3.  Il  Fondo  ha  la  funzione  di  provvedere  al  rinnovo  e  al potenziamento  delle  unita'  navali  destinate, in via esclusiva, al servizio  di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.
 4.  Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo  di  cui al presente articolo e' concesso alle imprese che gestiscono   direttamente   o  indirettamente  servizi  di  trasporto pubblico  di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che  intendono  potenziare  la flotta attraverso nuove acquisizioni o che  vendono  per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita'  navali  che,  alla  data  del  21  ottobre 2003, risultano di proprieta'  delle  imprese  stesse o di imprese dello stesso gruppo o che  sono  in  loro  piena  disponibilita' con contratto di leasing o altro  contratto  con  obbligo  di  acquisto,  ovvero  che  risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per   la  concessione  del  contributo,  nei  registri  tenuti  dalle autorita'  nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007.
 5.  Il  contributo  di  cui  al  presente articolo e' limitato alle unita'   navali   aventi   capacita'   di  trasporto,  calcolata  per passeggeri, fino a 350 unita' e destinate a svolgere servizi pubblici di  trasporto  regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico  con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso  generalizzato,  nell'ambito  di  un territorio di dimensione normalmente  regionale  o  infraregionale,  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
 6.  Nel caso di demolizione di unita' navali, ai sensi del comma 4, il contributo di cui al presente articolo e' concesso e liquidato, in via  provvisoria,  dopo  l'inizio  dei  lavori di demolizione, per un importo   non   superiore   al  75  per  cento  del  prezzo  ritenuto accettabile,   per   i   lavori   medesimi,   dal   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori  entro  centottanta  giorni  dalla  data di concessione in via provvisoria   del  contributo,  l'impresa  interessata  e'  tenuta  a restituire  gli  importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.
 7.  L'ammontare del contributo di cui al presente articolo non puo' in  ogni  caso  essere  superiore  all'importo  del  mancato introito presunto   derivante,   per  l'impresa  interessata,  dall'anticipata demolizione  dell'unita'  rispetto  alla  data di scadenza della vita commerciale   dell'unita'  navale,  come  stabilita  dalla  normativa vigente in materia.
 8.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' con  la  normativa  comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei   benefici   di  cui  al  presente  articolo,  nei  limiti  delle disponibilita'   di  cui  comma  1,  graduando  la  decorrenza  della fruizione del beneficio e l'entita' del medesimo.
 9.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 10.  A  decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al  comma  1  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 11.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli
 enti  locali  di funzioni e compiti in materia di trasporto
 pubblico  locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
 15 marzo  1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita:
 "2.  Sono  servizi  pubblici  di  trasporto regionale e
 locale  i  servizi di trasporto di persone e merci, che non
 rientrano  tra quelli di interesse nazionale tassativamente
 individuati  dall'art.  3;  essi  comprendono l'insieme dei
 sistemi   di   mobilita'  terrestri,  marittimi,  lagunari,
 lacuali,  fluviali e aerei che operano in modo continuativo
 o  periodico  con  itinerari,  orari,  frequenze  e tariffe
 prestabilite,  ad  accesso generalizzato, nell'ambito di un
 territorio    di   dimensione   normalmente   regionale   o
 infraregionale.".
 - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali), pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997,  n. 202, cosi'
 recita:
 "Art.  8 (Conferenza stato-citta' ed autonomie locali e
 conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge 8 giugno 1990, n. 142.
 Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
 Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
 locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
 Le  sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
 dei  Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 - Per l'art. 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468
 del 1978 si vedano le note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Promozione della ricerca in campo navale
 1.  Al  fine  di  consolidare  le  basi tecnologiche dell'industria marittima  e  di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel  miglioramento  della  sicurezza  e  della  competitivita'  della flotta,   il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e' autorizzato  a  concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia  e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni   2005,  2006  e  2007,  all'Istituto  nazionale  per  studi  ed esperienze  di  architettura  navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui  all'articolo  6,  comma  1,  della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonche' quelli di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413,  per  i  rispettivi  programmi  di  ricerca  relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007.
 2.  I  programmi  di  ricerca  di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo  4  della  legge 5 maggio 1976, n. 259.
 3.  Fatto  salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi   di   cui   al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
 4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - L'art.   6   della   legge  31 luglio  1997,  n.  261
 (Rifinanziamento  delle  leggi  di  sostegno  all'industria
 cantieristica    ed   armatoriale   ed   attuazione   delle
 disposizioni  comunitarie  di  settore),  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183, cosi' recita:
 «Art.  6.  -  1. Al fine di incrementare il ruolo della
 ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e
 di   consolidare   le   basi   tecnologiche  dell'industria
 navalmeccanica,   il   Ministero   dei  trasporti  e  della
 navigazione  e'  autorizzato  a concedere, nel quadro della
 disciplina  comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
 e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione
 delle  Comunita'  europee  n.  96/C 45/06, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. C 45 del
 17 febbraio  1996,  all'Istituto  nazionale  per  studi  ed
 esperienze  di  architettura  navale (INSEAN) di Roma ed al
 Centro  per  gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
 Genova,  contributi  per i programmi di ricerca nel settore
 navale relativi al periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1999
 ed  aventi  ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in
 tema  di  trasporti  marittimi  ed industria cantieristica,
 determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote,
 le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
 2.  I  contributi  di cui al comma 1 sono riferiti alle
 spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei  programmi di
 ricerca finalizzati ad:
 a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline
 scientifiche   di  potenziale  interesse  per  l'ingegneria
 navale  marina,  non  collegata  ad obiettivi industriali o
 commerciali;
 b) attivita'   di   ricerca   industriale  tesa  alla
 definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo
 della  progettazione  delle  navi e delle strutture marine,
 nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi
 innovativi,   in  particolare  per  navi  ottimali  per  il
 cabotaggio nazionale;
 c) attivita'  di  sviluppo  precompetitiva  orientata
 alla  concretizzazione della ricerca industriale relativa a
 determinati  tipi  di  veicoli,  impianti  e componenti con
 caratteristiche  avanzate  e innovative nonche' a prodotti,
 processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di
 cui  alle  lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono
 pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al
 25   per   cento   dei   costi  ammissibili  effettivamente
 sostenuti.
 3.  I  programmi  di  ricerca dell'INSEAN di Roma e del
 CETENA  di  Genova  relativi  al  triennio  1997-1999  sono
 presentati  al  Ministro dei trasporti e della navigazione,
 al  Ministro  del bilancio e della programmazione economica
 ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
 e  tecnologica  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in
 vigore della presente legge.
 4.  Ciascun programma deve contenere la definizione dei
 temi   di   ricerca,   gli   obiettivi   che  si  intendono
 raggiungere,  i  costi  previsti per le singole ricerche ed
 ogni  altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il
 profilo tecnico-scientifico.
 5.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione,
 sentito  il  parere del comitato tecnico-scientifico di cui
 all'art.  4  della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto
 con   il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
 economica  e  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e tecnologica, approva i programmi di
 cui al comma 3.
 6.  I  contributi  di  cui  al comma 1 sono corrisposti
 secondo   le  modalita'  di  cui  all'art.  2  della  legge
 31 dicembre  1991,  n. 431, nonche' dell'art. 16, commi 2 e
 3,  del  decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito
 dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
 7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo sono
 autorizzati  nel  triennio  1997-1999  limiti di impegno in
 ragione  di  5.000  milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni
 per l'anno 1999.».
 - L'art.   5  della  legge  30 novembre  1998,  n.  413
 (Rifinanziamento    degli    interventi   per   l'industria
 cantieristica  ed armatoriale ed attuazione della normativa
 comunitaria   di   settore),   pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283, e' il seguente:
 «Art.  5.  -  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della
 navigazione  e'  autorizzato  a concedere, nel quadro della
 disciplina  comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
 e  allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale
 S.p.a.  (CETENA)  di  Genova,  un  contributo  sulle  spese
 sostenute  per  uno  specifico  programma  straordinario di
 ricerca,  da  condurre  in  collaborazione con il Consorzio
 Confitarma-Finmare  per  la  ricerca (COFIR) di Genova e da
 completare  entro  un  triennio  dalla  data  di entrata in
 vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio
 marittimo e fluviale.
 2.  Per  l'approvazione del programma di ricerca di cui
 al  comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione
 del  relativo  contributo,  si applica l'art. 6 della legge
 31 luglio  1997,  n.  261,  tenendo  altresi'  conto  delle
 attivita'       di       ricerca      nelle      discipline
 scientifico-economiche   di  potenziale  interesse  per  la
 navigazione marittima e fluviale.
 3.   Per   le   finalita'   del  presente  articolo  e'
 autorizzato  un  limite  di  impegno  quindicennale di lire
 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
 4.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione
 trasmette    ogni    anno   alle   competenti   Commissioni
 parlamentari   una  relazione  complessiva  sull'attuazione
 delle  leggi  di  settore,  ivi compresa la relazione sullo
 stato  delle  ricerche  finanziate  ai  sensi  del presente
 articolo.».
 - L'art.   4   della   legge   5 maggio  1976,  n.  259
 (Provvidenze  per  lo  sviluppo della ricerca applicata nel
 settore  della  costruzione  e  della  propulsione navale),
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1976, n. 130,
 cosi' recita:
 «Art.  4. - Presso il Ministero della marina mercantile
 e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca
 applicata nel settore della costruzione e della propulsione
 navale.
 Il  comitato  e'  presieduto dal Ministro per la marina
 mercantile o da un suo delegato ed e' cosi' composto:
 a) da  un  funzionario  del  Ministero  della  marina
 mercantile;
 b) da  due  esperti  designati  dal  Ministro  per la
 marina mercantile;
 c) da  due  esperti  designati  dal  Ministro  per la
 ricerca scientifica e tecnologica;
 d) da  un  esperto  designato  dal  Ministro  per  la
 difesa;
 e) da  un  esperto  designato  dal  Ministro  per  le
 partecipazioni statali;
 f) da  due  esperti designati dal Consiglio nazionale
 delle ricerche;
 g) da  un  esperto  designato dall'Istituto nazionale
 per studi ed esperienze di architettura navale;
 h) da   un  esperto  designato  dal  registro  navale
 italiano;
 i) da  quattro esperti designati dalle organizzazioni
 sindacali di categoria.
 Le  designazioni  devono essere effettuate entro trenta
 giorni  dalla  data della richiesta. Trascorso tale termine
 si  provvede  alla  nomina  del  comitato che potra' essere
 successivamente  integrato  con  le  designazioni pervenute
 dopo il predetto termine.
 Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad
 un funzionario del Ministero della marina mercantile avente
 qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
 I  componenti il comitato sono nominati con decreto del
 Ministro  per  la  marina  mercantile,  durano in carica un
 triennio e possono essere riconfermati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Adeguamento delle sanzioni
 1.  Al  comma  3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive  modificazioni,  le  parole:  «da 1.033 euro a 6.197 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.066 a 12.394 euro».
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 3528):
 Presentato dall'on. Lion il 10 gennaio 2003.
 Assegnato  alla  IX  commissione  (Trasporti,  poste  e
 telecomunicazioni),  in sede referente, il 4 dicembre 2003,
 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII e XIV.
 Esaminato  dalla  IX  commissione  il  4 febbraio 2004;
 1° aprile   2004;   30 luglio   2004;   22 settembre  2004;
 16 dicembre 2004; 25 maggio 2005; 16 e 23 giugno 2005.
 Esaminato  in  aula il 27 giugno 2005 e approvato in un
 Testo  unificato  con  i  numeri 4104 (Duca ed altri); 4362
 (Iannuccilli  ed  altri);  4775  (Gibelli); 4816 (Rosato ed
 altri) il 28 giugno 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3518):
 Assegnato   alla   8ª   commissione  (Lavori  pubblici,
 comunicazioni),  in  sede  referente,  il 5 luglio 2005 con
 pareri  delle  commissioni  1ª,  2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª, 14ª e
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  8ª  commissione  in sede referente il
 7-12 luglio 2005; 16 e 23 novembre 2005.
 Relazione  scritta  annunciata il 5 dicembre 2005 (atto
 n. 3518-A relatore sen. Grillo).
 Assegnato  nuovamente  alla  8ª  commissione,  in  sede
 deliberante,  il  13 dicembre  2005  con  il  parere  delle
 commisioni  1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª, 14ª e parlamentare per
 le questioni regionali.
 Esaminato  ed  approvato  dalla  8ª commissione in sede
 deliberante il 14 dicembre 2005.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
 51 del 2001, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  5  (Controllo degli spazi marittimi di interesse
 nazionale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge, il Ministro dei trasporti e
 della    navigazione,   di   concerto   con   il   Ministro
 dell'ambiente,  fissa,  con propri decreti, le disposizioni
 attuative  del  sistema di controllo del traffico marittimo
 Vessel  Traffic  Services  (VTS)  e ne assicura la gestione
 operativa  attraverso  le  strutture centrali e periferiche
 del Ministero.
 2. L'art. 83 del codice della navigazione e' sostituito
 dal  seguente: «Art. 83 (Divieto di transito e di sosta). -
 Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare
 o  vietare  il  transito  e la sosta di navi mercantili nel
 mare  territoriale,  per  motivi  di  ordine  pubblico,  di
 sicurezza  della navigazione e, di concerto con il Ministro
 dell'ambiente,   per  motivi  di  protezione  dell'ambiente
 marino,  determinando  le  zone  alle  quali  il divieto si
 estende».
 3.  Il  comandante  della  nave  che, nell'ambito delle
 acque  marittime  interne  e  territoriali, non osservi gli
 schemi   di  separazione  delle  rotte,  e'  soggetto  alla
 sanzione   prevista   dall'art.   1231   del  codice  della
 navigazione. In tale caso l'armatore della nave e' soggetto
 alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
 2.066 a 12.394 euro, maggiorata, nel caso di nave da carico
 o  di  nave  passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni
 tonnellata  di  stazza  lorda  della nave. Tale sanzione e'
 irrogata  dal capo del circondario marittimo competente per
 territorio.
 4.  Al  di la' del limite esterno del mare territoriale
 italiano,  l'inosservanza degli schemi di separazione delle
 rotte comporta:
 a) a  carico del comandante di nave battente bandiera
 italiana,  l'applicazione della sanzione prevista dall'art.
 1231 del codice della navigazione;
 b) a  carico del comandante di nave battente bandiera
 estera,   la  segnalazione  all'autorita'  dello  Stato  di
 bandiera.».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |