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| Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 gennaio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  i  decreti  15 febbraio  2005, 13 giugno 2005 e 1° settembre 2005   con   i   quali  la  validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata  all'organismo  di  controllo denominato Istituto Nord Est Qualita'  - INEQ con decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata fino al 4 febbraio 2006;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  «Prosciutto  di San Daniele», allo schema tipo,   trasmessogli   con   nota  ministeriale  del  25 marzo  2005, protocollo numero 62124;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 marzo 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo Istituto Nord Est Qualita' - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli  sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»  registrata  con  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1107/96  del  12 giugno  1996, gia' prorogata con decreti 15 febbraio 2005,  13 giugno 2005 e 1° settembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 11 marzo 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 gennaio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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