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| Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 gennaio 2006, n. 12 |  | Disposizioni  in  materia  di  esecuzione  delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  All'articolo  5,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
 "a-bis)   promuove  gli  adempimenti  di  competenza  governativa conseguenti  alle  pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate  nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle  Camere  le  medisime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al  Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;".
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5872):
 Presentato dall'on. Azzolini e altri il 25 maggio 2005.
 Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  31  maggio 2005, con pareri delle
 commissioni II e III.
 Esaminato  dalla  I  commissione, in sede referente, il
 14-21  e  28  giugno 2005; 5 luglio 2005; 4-18 e 19 ottobre
 2005.
 Assegnato   nuovamente  alla  I  commissione,  in  sede
 legislativa,  il  26  ottobre  2005,  con  il  parere delle
 commissioni II e III.
 Esaminato  dalla I commissione, in sede legislativa, il
 27  ottobre  2005;  3,  8  novembre  2005  e approvato il 9
 novembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3653):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede deliberante, il 21 novembre 2005, con pareri delle
 commissioni 2ª e 3ª.
 Esaminato  dalla  1ª commissione il 30 novembre 2005, e
 approvato il 14 dicembre 2005.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
 l'efficacia.
 - L'art.   5   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400
 (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri), pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
 ordinario,  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
 seguente:
 "Art.  5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
 Ministri).  - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a
 nome del Governo:
 a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
 ogni mutamento in essa intervenuto;
 b) chiede  la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
 lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
 mezzo  di  un Ministro espressamente delegato, la questione
 di fiducia;
 c) sottopone  al Presidente della Repubblica le leggi
 per  la  promulgazione;  in  seguito alla deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,  i  disegni  di  legge  per  la
 presentazione  alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
 decreti  aventi  valore  o  forza di legge, dei regolamenti
 governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
 d) controfirma  gli atti di promulgazione delle leggi
 nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
 del  Consiglio  dei  Ministri,  gli atti che hanno valore o
 forza  di  legge e, insieme con il Ministro proponente, gli
 altri atti indicati dalla legge;
 e) presenta   alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
 iniziativa  governativa  e,  anche  attraverso  il Ministro
 espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
 cui all'art. 72 della Costituzione;
 f) esercita   le   attribuzioni  di  cui  alla  legge
 11 marzo  1953,  n.  87,  e  promuove  gli  adempimenti  di
 competenza  governativa  conseguenti  alle  decisioni della
 Corte  costituzionale.  Riferisce inoltre periodicamente al
 Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
 sullo  stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
 linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
 nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale. Segnala
 altresi',  anche  su  proposta  dei  Ministri competenti, i
 settori  della  legislazione  nei  quali, in relazione alle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
 utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
 Governo.
 2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
 dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
 a) indirizza  ai  Ministri  le direttive politiche ed
 amministrative   in   attuazione  delle  deliberazioni  del
 Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria
 responsabilita'  di  direzione  della politica generale del
 Governo;
 b) coordina  e  promuove  l'attivita' dei Ministri in
 ordine  agli  atti  che riguardano la politica generale del
 Governo;
 c) puo'  sospendere  l'adozione  di atti da parte dei
 Ministri  competenti  in  ordine  a  questioni  politiche e
 amministrative,  sottoponendoli  al  Consiglio dei Ministri
 nella riunione immediatamente successiva;
 c-bis) puo'  deferire  al  Consiglio dei Ministri, ai
 fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
 interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni
 sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
 amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla
 definizione di atti e provvedimenti;
 d) concorda  con  i Ministri interessati le pubbliche
 dichiarazioni  che  essi  intendano rendere ogni qualvolta,
 eccedendo  la normale responsabilita' ministeriale, possano
 impegnare la politica generale del Governo;
 e) adotta     le     direttive     per     assicurare
 l'imparzialita',  il  buon  andamento  e l'efficienza degli
 uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
 di   particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al  Ministro
 competente relazioni e verifiche amministrative;
 f) promuove  l'azione dei Ministri per assicurare che
 le  aziende  e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
 secondo   gli   obiettivi   indicati  dalle  leggi  che  ne
 definiscono  l'autonomia  e  in  coerenza con i conseguenti
 indirizzi politici e amministrativi del Governo;
 g) esercita  le attribuzioni conferitegli dalla legge
 in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
 h) puo'  disporre, con proprio decreto, l'istituzione
 di  particolari  Comitati  di  Ministri,  con il compito di
 esaminare   in   via   preliminare   questioni   di  comune
 competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
 del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza da
 sottoporre   al   Consiglio   dei  Ministri,  eventualmente
 avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
 amministrazione;
 i) puo'  disporre la costituzione di gruppi di studio
 e  di  lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
 tutte    le    competenze   dicasteriali   interessate   ed
 eventualmente   di  esperti  anche  non  appartenenti  alla
 pubblica amministrazione.
 3.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
 direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
 a) promuove  e coordina l'azione del Governo relativa
 alle  politiche  comunitarie  e  assicura  la coerenza e la
 tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
 amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
 comunitarie,   riferendone   periodicamente   alle  Camere;
 promuove   gli   adempimenti   di   competenza  governativa
 conseguenti  alle  pronunce  della Corte di giustizia delle
 Comunita'  europee;  cura  la tempestiva comunicazione alle
 Camere  dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
 europee,   informando  il  Parlamento  delle  iniziative  e
 posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
 a-bis)   promuove   gli   adempimenti  di  competenza
 governativa  conseguenti  alle pronunce della Corte europea
 dei  diritti  dell'uomo  emanate  nei confronti dello Stato
 italiano;  comunica tempestivamente alle Camere le medesime
 pronunce  ai  fini  dell'esame  da  parte  delle competenti
 Commissioni  parlamentari permanenti e presenta annualmente
 al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
 suddette pronunce;
 b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
 quanto  attiene  ai  rapporti  con le regioni e le province
 autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e  sovraintende
 all'attivita' dei commissari del Governo.
 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le
 altre attribuzioni conferitegli dalla legge.".
 
 
 
 
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