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| Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 gennaio 2006, n. 11 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  culturale e scientifica  tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  cooperazione  culturale  e  scientifica tra il Governo della   Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica  del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 19  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata al spesa di euro 305.650 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 328.175 annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5518):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 28 dicembre 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 3 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VII e X.
 Esaminato  dalla III commissione, in sede referente, il
 17, 24 febbraio 2005; e il 10 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il 21 novembre 2005 e approvato il
 22 novembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3662):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 25 novembre 2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 30 novembre 2005 ed il 20 dicembre 2005.
 Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 2005.
 |  |  |  | ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA DEL GUATEMALA
 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del  Guatemala, (qui di seguito denominati le Parti" ), desiderosi di rafforzare  i  legami  di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonche'  di  favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo  sviluppo  delle  relazioni culturali contribuira' ad una migliore reciproca  comprensione  e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:
 ARTICOLO 1
 Le  Parti,  nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano  la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, cosi' come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.
 Le due Parti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano   contribuire   a   migliorare   la   conoscenza  dei  valori tradizionali  che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.
 ARTICOLO 2
 Le  Parti  favoriranno  lo  sviluppo  della  collaborazione  tra le rispettive  Istituzioni  accademiche,  attraverso  l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
 Le  Parti  favoriranno  l'insegnamento  della  lingua e letteratura dell'altra  Parte  contraente  nelle  proprie Universita' ed in altri Istituti   di   istruzione   superiori,   nonche'  nelle  istituzioni scolastiche.  mediante l'attivazione di Cattedre e corsi impartiti da Lettori e Conferenzieri.
 ARTICOLO 3
 Le   Parti  incoraggeranno  la  collaborazione  tra  le  rispettive amministrazioni'  archivistiche,  le  Biblioteche  e  i Musei dei due Paesi,  da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di' esperti.
 ARTICOLO 4
 Le  Parti  potranno,  ove  lo  ritengano  necessario, richiedere di comune  accordo  la  partecipazione  di  Organismi  internazionali al finanziamento  o  all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle formne di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
 ARTICOLO 5
 Ciascuna  delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su base di  reciprocita'  e  di  comune  accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori  facilitazioni  possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.
 ARTICOLO 6
 Le  Parti  rafforzeranno  altresi',  la  collaborazione  nel  campo dell'istruzione,  favorendo  lo  scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.
 ARTICOLO 7
 Le  Parti  offriranno  borse  di  studio  a studenti, specialisti e laureati  dell'altra  Parte,  mediante  programmi  di  esecuzione  da stipulare in base al presente Accordo.
 ARTICOLO 8
 Ciascuna   delle   due   Parti  si  sforzera'  di  incrementare  la collaborazione  in  campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.
 ARTICOLO 9
 Le  Parti  contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della  musica,  della  danza,  del  teatro,  del  cinema e delle arti visive,  attraverso  lo  scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione   a  festival,  rassegne  e  altre  manifestazioni  di rilievo.
 ARTICOLO 10
 Le  Parti  incoraggeranno  i  contatti  e  la  collaborazione tra i rispettivi   Organismi  radiotelevisivi,  attraverso  lo  scambio  di informazioni, materiale ed esperti
 ARTICOLO 11
 Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche   Amministrazioni   competenti,  al  fine  di  impedire  e reprimere,  attraverso  l'adozione  di idonee misure, l'importazione, l'esportazione   e   il  traffico  illegale  di  opere  d'arte,  beni culturali,  mezzi  audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
 ARTICOLO 12
 Le  Parti  incoraggeranno  lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
 ARTICOLO 13
 Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani  e  delle  liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle pari  opportunita'  tra  i  due  sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
 ARTICOLO 14
 Le  Parti  si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica   e   tecnologica   tra   istituzioni   e  organizzazioni scientifiche,  pubbliche  e  private,  dei  due  Paesi nei settori di comune  interesse,  ed  in  particolare  in quello della salvaguardia dell'ambiente.
 Detta  cooperazione  sara' attuata attraverso visite di esperti dei due   Paesi,   lo   scambio   di   informazioni   e   documentazione, l'organizzazione  congiunta  di  seminari,  conferenze  e  mostre, la realizzazione  di  studi  e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attivita'  concordata  dalle  Pari  nell'ambito  delle  finalita' dei presente Accordo.
 Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due  Paesi,  le  Parti  promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi  ed  intese  tra  Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche  dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
 ARTICOLO 15
 Le  Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia   e   scienze   affini,  nonche'  nella  valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio  territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.
 ARTICOLO 16
 Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso,  la  permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle  attrezzature  dell'altra  Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.
 ARTICOLO 17
 Le  Parti  si  impegnano  a  proteggere  i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo.
 A   questo   proposito   prevarranno  le  disposizioni  di  Accordi internazionali  firmati  da  entrambe  le  parti.  Qualora necessario entrambi  le  Parti  si  consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
 Le  informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta'  intellettuale  e  derivate  dall'attivita' cooperativa ai sensi  del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il  previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto  stabilito dalle norme internazionali in materia di proprieta' intellettuale.
 Le  Parti  favoriranno  il trasferimento di tecnologie fra gli Enti statali e pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
 ARTICOLO 18
 Per  dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono   di  istituire  una  Commissione  Mista,  che  si  riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo   della  cooperazione  culturale  e  di  redigere  programmi esecutivi pluriennali.
 ARTICOLO 19
 Il  presente  Accordo  entrera' in vigore alla data della ricezione della  seconda  delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento
 delle  rispettive  procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo  avra'  durata  illimitata.  Esso potra' essere denunciato in qualsiasi  momento  e  la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei  programmi  in  corso  concordati  durante  il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
 Il   presente  Accordo  potra'  essere  modificato  consensualmente tramite  la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in  vigore  con  le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
 In   fede   di   che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 Fatto  a  Roma  il 27 ottobre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 
 PER IL GOVERNO                           PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA               REPUBBLICA DEL GUATEMALA
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