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| Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 27 maggio 2005 |  | Programma  nazionale  degli  interventi  nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36. (Deliberazione n. 74/05). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto l'art. 4 della legge n. 350/2003, ed in particolare:
 il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50  milioni  di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006,    per    assicurare    la    prosecuzione   degli   interventi infrastrutturali  di  cui  all'art.  141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
 il  comma  32,  ai  sensi del quale le economie d'asta conseguite sono  utilizzate  per  la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34;
 il  comma  34,  in  base  al  quale  il  Ministro delle politiche agricole   e   forestali,   di   concerto   con   il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con il Ministro dell'economia e delle  finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse  finanziarie,  in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;
 il  comma  35,  il  quale  ha  previsto,  al fine di garantire il necessario  coordinamento  nella  realizzazione di tutte le opere del settore  idrico,  in  coerenza  con  gli  Accordi di programma quadro esistenti,  la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:
 a)  le  opere  relative  al  settore  idrico  gia' inserite nel programma   delle   infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera  di  questo  Comitato  n. 121 del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale  n.  68/2002),  tenendo  conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 b)  gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 c) gli interventi di cui al precedente comma 31;
 d)  gli  interventi  inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;
 il  comma  36,  ai  sensi  del quale il Ministero dell'ambiente e della   tutela   del   territorio,   di   concerto  con  i  Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli   interventi   nel   settore  idrico,  che  indica  le  risorse finanziarie  assegnate  ai  singoli  interventi  e  ne  definisce  la gerarchia delle priorita';
 il   comma  177,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 13,  del decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168,  convertito  nella legge 31 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, il quale reca precisazioni in merito ai limiti d'impegno iscritti nel bilancio   dello   Stato   in  relazione  a  specifiche  disposizioni legislative;
 Viste  le  delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con  le  quali  questo  Comitato,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione  del  CUP  ed  ha  stabilito  che  il  CUP deve essere riportato  su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti  d'investimento  pubblico,  e  deve  essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004   (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004),  nella  quale  sono  state affrontate  le  tematiche  dei  limiti  di  impegno  ed e' stato, tra l'altro,  precisato  che  l'assunzione  dell'impegno contabile non e' necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
 Vista la nota GAB 2004/7367/B01 del 29 luglio 2004, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  delle politiche  agricole e forestali ed il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, ha trasmesso a questo Comitato il Programma nazionale degli  interventi  nel  settore idrico, di cui all'art. 4, commi 35 e 36,  della  legge n. 350/2003, di seguito denominato Programma, con i seguenti allegati tecnici:
 allegato n. 1: opere relative al settore idrico gia' inserite nel programma   delle   infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera  di  questo  Comitato  n. 121 del 21 dicembre 2001 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera a);
 allegato  n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera b);
 allegato  n.  3:  interventi di cui al comma 31 dell'art. 4 della legge  n.  350/2003 indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,  sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorita' predefiniti, rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4 (legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera c);
 allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del  23 settembre  2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di   Programma,   a  condizione  che  gli  allegati  tecnici  vengano rettificati ed integrati con gli interventi individuati dalle regioni e  dalle  province autonome e che l'attuazione del Programma avvenga, relativamente    al    riparto    delle    risorse    finanziarie   e all'individuazione  delle  priorita', secondo criteri preventivamente concertati con le regioni e le province autonome;
 Vista  la  nota  GAB/2004/10114/A01 del 2 novembre 2004, con cui il Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso a questo  Comitato  il  Programma,  con  gli  allegati  tecnici  2  e 3 aggiornati;
 Vista  la  nota  GAB/2005/3829/B01 del 22 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente  e  della tutela del territorio, che individua un primo elenco  di  interventi  prioritari,  selezionati  di  concerto con le amministrazioni   regionali   interessate,   tra   quelli  ricompresi nell'allegato  tecnico  n.  2  al  Programma, aggiornato in base alle proposte   formulate  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  e trasmesso con la nota di cui al precedente punto;
 Vista   la   nota   n.  57062  del  24 maggio  2005  del  Ministero dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che segnala come  nell'elenco  degli interventi prioritari non risultano chiarite le modalita' e le procedura di finanziamento dei progetti, precisando altresi'  che  qualora  i  soggetti  attuatori,  in  base  al  parere istituzionale  dell'ISTAT, siano collocati al di fuori della pubblica amministrazione  devono  essere stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione   dei  contributi,  al  fine  di  assicurare  la  migliore efficienza della spesa;
 Vista   la   nota   n.  68395  del  25 maggio  2005  del  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello Stato, con la quale si rappresenta che gli interventi che  sono  attualmente  privi,  in  tutto  o  in  parte, di copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;
 Vista  la  nota  070/VMN/2005  del  26 maggio 2005, con la quale il Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio ha precisato i riferimenti  relativi  alle  fonti  di finanziamento per alcuni degli interventi  prioritari  di  cui  alla  sopracitata nota del 22 aprile 2005;
 Considerato  che  gli  interventi  attualmente privi, in tutto o in parte,   di   copertura   finanziaria   vanno   intesi   in   termini programmatici;
 Considerato  che  i  limiti d'impegno quindicennali autorizzati dal comma 31 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 sviluppano, come risulta dal  Programma e dall'allegato tecnico n. 3, un volume d'investimento pari a 1.122.402.045,50 euro;
 Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico;
 Acquisito  in seduta il concerto dei Ministri interessati, previsto dai  sopra  citati  commi  34  e  36,  sul Programma e sugli allegati tecnici;
 Su   proposta   del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio;
 Delibera: 1.  Approvazione  Programma  nazionale  degli  interventi nel settore idrico.
 1.1. E' approvato, ai sensi dell'art. 4, commi 35 e 36, della legge n.  350/2003,  il  Programma  nazionale  degli interventi nel settore idrico, che costituisce parte integrante della presente delibera, con i seguenti allegati tecnici, del pari parte integrante della presente delibera:
 allegato n. 1: opere relative al settore idrico gia' inserite nel programma   delle   infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera  di  questo  Comitato  n.  121/2001(  Gazzetta  Ufficiale n. 68/2002);
 allegato  n. 2: interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della legge n. 350/2003, art. 4, comma 35, lettera b);
 allegato  n. 3: interventi di cui alla legge n. 350/2003, art. 4, comma  31,  predisposti  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,  sulla base dello stato di avanzamento della progettazione e di criteri di priorita' predefiniti, rispetto all'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, contenuto nel successivo allegato n. 4;
 allegato n. 4: intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 elenco  degli  interventi  prioritari  individuati  dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio tra quelli ricompresi nell'allegato n. 2.
 1.2.  Il  Programma  sara'  attuato nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel  Programma e attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati esclusivamente in via programmatica.
 1.3.  Con  successive  deliberazioni questo Comitato provvedera' ad approvare  le  integrazioni  e  le  modificazioni  del  Programma, in particolare  per  gli  aspetti  finanziari,  secondo  il procedimento previsto dal comma 36 dell'art. 4 della legge n. 350/2003. 2. Finanziamento degli interventi.
 2.1.  Gli  interventi  ricompresi  nell'allegato  tecnico  n.  3 ed approvati  con  la presente delibera si avvalgono dei finanziamenti a valere  sui  limiti  d'impegno  autorizzati  dal comma 31 dell'art. 4 della  legge  n.  350/2003.  A  favore  di  tali  singoli  interventi l'importo complessivo, in termini di volume d'investimento, ammonta a 1.122.402.045,50 euro.
 2.2.  A  tali  interventi si applichera' l'art. 4, comma 177, della legge  n.  350/2003,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ed  il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  verificheranno,  in  base al parere dell'ISTAT,  se il soggetto attuatore sia da ricomprendere, secondo i criteri  di contabilita' nazionale SEC 95, al di fuori della pubblica amministrazione; in tal caso dovranno essere stabiliti i criteri e le modalita'  di  erogazione  dei  contributi,  al fine di assicurare la migliore efficienza della spesa.
 2.3.   Il   Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali, relativamente  a  tali  interventi,  comunichera'  ad  ogni  soggetto attuatore  la  quota  parte  dei  limiti  d'impegno,  autorizzati dal suddetto  comma  31,  spettante  a ciascuno quale contributo statale. Qualora  il  netto  ricavo  risulti  maggiore  dell'importo riportato nell'allegato  3 la relativa differenza sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato. 3. Clausole finali.
 3.1.  Per  gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge  n. 350/2003, le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la  prosecuzione  di  ulteriori  lotti  di  impianti rientranti nelle finalita'  previste  dai  medesimi commi. Qualora tali economie siano destinate   ad   un  diverso  soggetto  attuatore,  andranno  versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnate, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, alla relativa unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali.  Le economie destinate allo stesso soggetto attuatore resteranno nella sua disponibilita'.
 3.2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero  delle politiche agricole e forestali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono responsabili dell'istruttoria dei singoli   interventi,   di   rispettiva  competenza,  ricompresi  nel Programma  e relazionano annualmente a questo Comitato sullo stato di avanzamento del Programma entro il 30 giugno di ogni anno.
 3.3.   Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  i  soggetti competenti dovranno indicare  il  CUP  degli  interventi, anche ai fini del coordinamento nella realizzazione delle opere.
 Roma, 27 maggio 2005
 Il Presidente delegato
 Siniscalco
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 165
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