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| Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 novembre 2005 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di  mobilita',  previsto  dall'articolo  1,  comma  155,  della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti    dalle    societa'   operanti   nei   settori   tessile, abbigliamento,  conciario  e  calzature,  ubicate  nella provincia di Lucca. (Decreto n. 37398). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio  dei  settori  tessile, abbigliamento conciario e calzature, sottoscritto  in  data  27 maggio  2005,tra la provincia di Lucca, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;
 Visto  il  verbale  di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza  del  Sottosegretario, on. Grazia Sestini,  tra la provincia di Lucca, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  delle  filiere, produttive dei settori  tessile,  abbigliamento, conciario e calzature, che colpisce le  aziende  ubicate  nella  provincia  di  Lucca,  viene prevista la concessione,   in   deroga  alla  normativa  ordinaria  vigente,  del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
 Visto il limite di spesa di 2.5 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale   del  13 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia  di  Lucca,  la  concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento  straordinario di integrazione salariale edi mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle  imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Lucca;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  dei  settori  tessile, abbigliamento, conciario e calzature sottoscritto  in  data  27  maggio  2005  di  cui  alle  premesse, e' concesso,  fino  al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione  salariale, nei confronti di lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  dei  settori  tessile, abbigliamento, conciario e calzature sottoscritto  in  data  27 maggio  2005  di  cui  alle  premesse,  e' concesso,  fino  al  31 dicembre 2006, il trattamento di mobilita' ai lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita' o riduzione di personale  da  aziende  artigiane  o da imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori citati.
 |  |  |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  |  |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo di spesa di 2.5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 5. L'erogazione   del  trattamento  di  CIGS  e  mobilita',  ai  sensi dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  e successive modificazioni,  e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  |  |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,  durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non  oltre  il  31 dicembre  2006,  la  contribuzione  prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 7. L'onere  complessivo,  pari ad euro 2.500.000,00, e' posto a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'INPS  comunicazioni  sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art.  7, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa  afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di   cui   all'articolo   precedente  oltre  che  dei  dati  e  delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 novembre 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 56
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