Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 novembre 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa': SMEB Cantieri navali, in Messina; ISAM S.p.A., in Sant'Ippolito; Liritex, in Castelliri; Terzo millennio, in Foggia. (Decreto n. 37397).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 80 dipendenti della societa' SMEB Cantieri navali, unita' in Messina, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 11 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 maggio 2005 propedeutico all'accordo governativo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.085.536,80.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti della societa' ISAM S.p.a., unita' di Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 464.349,00.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 71 dipendenti della societa' Liritex, unita' di Castelliri (Frosinone), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 11 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 549.479,65.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 25 dipendenti della Terzo millennio, unita' di Foggia, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 464.349,00.
Pagamento diretto: no.
La societa' Terzo millennio e' tenuta a versare, dalla data di decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 5.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.563.714,45, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 58
 
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